N. 16 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 settembre 2010

Ordinanza del 22 settembre 2010 emessa dal Tribunale  di  Torino  nel
procedimento penale a carico di Pelassa Antonio. 
 
Reati tributari - Omesso pagamento dell'imposta sul  valore  aggiunto
  (I.V.A.), dovuta in  base  alla  dichiarazione  annuale,  entro  il
  termine per il  versamento  dell'acconto  relativo  al  periodo  di
  imposta successivo - Previsione,  a  seguito  del  decreto-legge  4
  luglio 2006, n. 223, della sanzione della reclusione da sei mesi  a
  due anni - Denunciata applicazione alle omissioni relative all'anno
  2005 - Disparita' di trattamento tra  contribuenti,  a  fronte  del
  medesimo trattamento sanzionatorio anche per chi  abbia  omesso  il
  versamento dell'imposta per l'anno 2005, tenuto ad adempiere  entro
  un termine inferiore (luglio-dicembre 2006)  rispetto  ai  soggetti
  inadempienti con riguardo agli anni successivi. 
- Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art.  10-ter,  introdotto
  dall'art. 35, comma 7, del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,
  convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.6 del 2-2-2011 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Sulla questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  10-ter
D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74, per violazione dell'art.  3  e  dell'art.
25, co. 2 Costituzione, sollevata dalla difesa dell'imputato, 
    sentito il pubblico ministero, osserva. 
    A parere di questo giudice non  e'  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art.  10-ter  D.Lgs  10
marzo 2000, n. 74, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione,
limitatamente alle omissioni contributive relative all'anno 2005. 
    Il  reato  di  cui  all'art.  10-ter  D.Lgs  74/2000,  introdotto
dall'art. 35, c. 7, D.L. 4 luglio 2006 (convertito con  modificazioni
nella legge 4 agosto 2006, n.  248,  punisce  con  la  pena  indicata
dall'art. 10-bis  D.Lgs  74/2000,  chiunque  non  versa,  nei  limiti
previsti dal suddetto art. 10-bis,  l'imposta  sul  valore  aggiunto,
dovuta in base  alla  dichiarazione  annuale,  entro  il  termine  di
versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo. 
    La fattispecie in oggetto si consuma, dunque,  in  ragione  della
disciplina relativa all'imposta sul  valore  aggiunto,  nel  mese  di
dicembre dell'anno successivo all'anno rispetto al quale l'imposta e'
dovuta. 
    In altri termini il soggetto che sulla base  della  dichiarazione
annuale e' debitore di imposta, nella misura superiore a 50.000  euro
come indicato dall'art. 10-bis D.Lgs 74/2000, ha  termine  di  dodici
mesi  per  corrispondere   il   tributo   onde   non   incorrere   in
responsabilita' penale. 
    Con  riferimento  all'imposta  dovuta  per  l'anno  2005,  appare
evidente, essendo la norma incriminatrice  stata  introdotta  con  il
D.L. 4 luglio 2006 (entrato in vigore il giorno successivo  alla  sua
pubblicazione  e  non   recante   alcuna   disposizione   transitoria
riferibile alla  fattispecie),  che  il  termine  per  effettuare  il
versamento dell'imposta onde non incorrere  in  omissione  penalmente
rilevante e' in concreto stato di molto inferiore a quello di  dodici
mesi, avendo avuto il contribuente tempo solo da  luglio  a  dicembre
2006. 
    Di talche' e' evidente che la prescrizione penale di cui all'art.
10-ter  D.Lgs  74/2000,  ovvero  la  prescrizione  di   corrispondere
l'imposta nel termine indicato, ha un contenuto precettivo differente
a seconda dell'anno per il quale e' dovuta  l'imposta,  avendo  fatto
obbligo a chi era debitore IVA  per  l'anno  2005  di  effettuare  il
versamento in un termine inferiore rispetto a chi lo e' stato per gli
anni successivi e chi lo sara' debitore in futuro. 
    In ragione del dettato di cui all'art. 10-ter  D.Lgs  74/2000  vi
e', dunque, una disparita' di trattamento, punendo la norma in  ugual
modo condotte differenti, tra chi ha omesso  il  versamento  IVA  per
l'anno 2005 e chi lo ha omesso o lo omettera' negli anni  successivi,
con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione. 
    Non  appare  a  questo  giudice,   invece,   la   non   manifesta
infondatezza  della   violazione   dell'art.   25   comma   2   della
Costituzione. 
    E' fatto certo che al momento della scadenza del termine  fiscale
per corrispondere l'IVA relativa  all'anno  2005  la  fattispecie  di
reato dell'omesso versamento di Iva, introdotto con il D.L. 4  luglio
2006, non era ancora prevista dall'ordinamento. Peraltro la  condotta
penalmente rilevante introdotta non e' l'omesso  versamento  IVA  nel
termine previsto dalla normativa fiscale, ma l'omesso versamento  nel
maggior termine del versamento dell'acconto relativo  al  periodo  di
imposta successivo. 
    Di talche' il soggetto che aveva omesso alla scadenza del termine
previsto dalla normativa fiscale il versamento IVA per  l'anno  2005,
era in termini, fino al dicembre del 2006, per  assumere  le  proprie
determinazioni in ordine all'effettuazione di tale versamento;  e  se
cio' non ha fatto, rendendosi responsabile del reato in esame, la sua
scelta in ordine alla condotta da tenere e' maturata nel  momento  in
cui  la  fattispecie  penale  in  oggetto  era  prevista  come  reato
dall'ordinamento. 
    Deve, or dunque, escludersi a giudizio di questo giudice che  per
i soggetti resisi responsabili del reato  di  omesso  versamento  IVA
(art. 10-ter D.Lgs 74/2000) la norma penale introdotta con il D.L.  4
luglio 2006 ha avuto effetto retroattivo. 
    In  ordine  al  profilo  della   rilevanza   della   legittimita'
costituzionale  dell'art.  10-ter  D.Lgs   74/2000   per   violazione
dell'art. 3 della Costituzione rispetto  al  processo  in  corso,  si
osserva che l'imputato e' stato rinviato a  giudizio  per  rispondere
del reato di cui all'art. 10-ter D.Lgs  74/2000,  proprio  per  avere
omesso nel termine del versamento dell'acconto relativo al periodo di
imposta successivo, il  versamento  dell'IVA  dovuta,  in  base  alla
dichiarazione annuale, per l'anno 2005, pari a 226.329 euro. 
    La risoluzione della  questione  di  legittimita'  costituzionale
della norma indicata e', dunque, all'evidenza determinante in  ordine
alle determinazioni sulla penale responsabilita'  dell'imputato,  non
consentendo, altrimenti, la definizione del giudizio. 
    Per le considerazioni che precedono si impone la rimessione della
questione alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione  del
processo  ed   immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 1, l. cost. 9 febbraio 1948 e 23, legge 11  marzo
1953, n. 87, solleva  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 10-ter D.lgs 74/2000, introdotto dal D.L.  4  luglio  2006,
convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, limitatamente
alle omissioni contributive relative all'anno  2005,  per  violazione
dell'art. 3 della Costituzione; 
    Sospende il processo in corso; 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale a cura della cancelleria; 
    Ordina la notificazione a cura della cancelleria  della  presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri; 
    Ordina la comunicazione a cura della cancelleria  della  presente
ordinanza ai presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Della presente ordinanza e' stata data  lettura  alla  parti  del
procedimento alla pubblica udienza odierna. 
        Torino, addi' 22 settembre 2010 
 
                         Il giudice: Meroni