N. 33 SENTENZA 26 gennaio - 2 febbraio 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Giudizio  di  legittimita'  costituzionale  in   via   principale   -
  Intervento in giudizio  di  soggetti  diversi  dai  titolari  delle
  attribuzioni legislative in  contestazione:  Associazione  italiana
  per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) ONLUS e Enel  s.p.a.
  - Inammissibilita'. 
- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte  costituzionale,
  art. 4, comma 3. 
Energia - Energia nucleare  -  Decreto  legislativo  attuativo  della
  legge  di  delega  n.  99  del   2009 -   Ricorso   delle   Regioni
  Emilia-Romagna e Puglia - Denunciato eccesso di delega  e  asserita
  violazione del principio di leale  collaborazione  derivante  dalla
  mancata acquisizione del previo parere della Conferenza unificata -
  Eccepita  inammissibilita'  della  questione  per  estraneita'  del
  parametro evocato alle regole di riparto delle competenze tra Stato
  e Regioni - Reiezione. 
- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31. 
- Costituzione, art. 76; legge 27 luglio 2009, n. 99, art. 25. 
Energia - Energia nucleare  -  Decreto  legislativo  attuativo  della
  legge  di  delega  n.  99  del   2009 -   Ricorso   delle   Regioni
  Emilia-Romagna e Puglia - Denunciato eccesso di delega  e  asserita
  violazione del principio di leale  collaborazione  derivante  dalla
  mancata acquisizione del previo parere della Conferenza unificata -
  Esclusione - Non fondatezza della questione. 
- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31. 
- Costituzione, art. 76; legge 27 luglio 2009, n. 99, art. 25. 
Energia - Energia nucleare  -  Decreto  legislativo  attuativo  della
  legge di delega n.  99  del  2009 -  Autorizzazione  unica  per  la
  costruzione    e    l'esercizio    degli     impianti     nucleari,
  rilasciata previa intesa con  la  Conferenza  unificata  -  Mancata
  previsione dell'acquisizione del  parere,  seppur  non  vincolante,
  della  Regione  interessata,  anteriormente   all'intesa   con   la
  Conferenza unificata, in ordine al rilascio  dell'autorizzazione  -
  Inadeguato coinvolgimento partecipativo della Regione interessata -
  Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 4. 
- Costituzione, artt. 117 e 118. 
Energia - Energia nucleare  -  Decreto  legislativo  attuativo  della
  legge di delega n.  99  del  2009 -  Autorizzazione  unica  per  la
  costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti  nucleari  e  per   la
  certificazione   dell'operatore    -    Ricorso    della    Regione
  Emilia-Romagna  -  Asserita  violazione  del  principio  di   leale
  collaborazione per omessa previsione dell'intesa con la  Conferenza
  unificata  e  non  anche  con  la  singola  Regione  interessata  -
  Esclusione  in  ragione  della   declaratoria   di   illegittimita'
  costituzionale  in  parte  qua   del   procedimento   di   rilascio
  dell'autorizzazione unica - Non fondatezza della questione. 
- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 13, commi 10, 11 e 12. 
- Costituzione, artt. 117 e 118. 
Energia - Energia nucleare  -  Decreto  legislativo  attuativo  della
  legge di  delega  n.  99  del  2009 -  Requisiti  soggettivi  degli
  operatori  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  costruzione,
  esercizio e disattivazione degli impianti - Ricorso  della  Regione
  Puglia - Lamentata violazione della legge di delega con  violazione
  delle attribuzioni regionali e asserita  lesione  dei  principi  di
  leale  collaborazione  e  sussidiarieta'   -   Censura   priva   di
  motivazione - Inammissibilita' della questione. 
- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 5, comma 1. 
- Costituzione, artt. 117, 118 e 120. 
Energia - Energia nucleare  -  Decreto  legislativo  attuativo  della
  legge di  delega  n.  99  del  2009 -  Requisiti  soggettivi  degli
  operatori  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  costruzione,
  esercizio e disattivazione degli impianti - Ricorso  della  Regione
  Puglia - Lamentata violazione della legge di delega, con violazione
  delle attribuzioni regionali e asserita  lesione  dei  principi  di
  leale  collaborazione  e  sussidiarieta'   -   Censura   priva   di
  motivazione - Inammissibilita' della questione. 
- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 5, comma 2. 
- Costituzione, artt. 117, 118 e 120. 
Energia - Energia nucleare  -  Decreto  legislativo  attuativo  della
  legge  di  delega  n.  99  del  2009 -  Definizione,  con   decreto
  governativo, dei criteri esplicativi dei requisiti soggettivi degli
  operatori  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  costruzione,
  esercizio e disattivazione degli impianti - Ricorso  delle  Regioni
  Emilia-Romagna e Puglia  -  Lamentata  violazione  della  legge  di
  delega - Esclusione - Non fondatezza della questione. 
- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 5, comma 2. 
- Costituzione, art. 76; legge 27 luglio 2009, n. 99, art. 25. 
Energia - Energia nucleare  -  Decreto  legislativo  attuativo  della
  legge di delega n. 99 del 2009 - Definizione delle  caratteristiche
  delle aree idonee alla localizzazione  degli  impianti  nucleari  -
  Ricorso della Regione Puglia - Lamentata violazione della legge  di
  delega, con vulnerazione delle attribuzioni regionali,  e  asserita
  lesione dei principi di leale  collaborazione  e  sussidiarieta'  -
  Censura priva di motivazione - Inammissibilita' della questione. 
- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 8. 
- Costituzione, artt. 76, 117, 118 e 120. 
Energia - Energia nucleare  -  Decreto  legislativo  attuativo  della
  legge  di  delega  n.  99  del  2009 -  Definizione,  con   decreto
  interministeriale,  dello  schema  dei  parametri  esplicativi  dei
  criteri tecnici  per  la  individuazione  delle  aree  idonee  alla
  localizzazione degli impianti  nucleari  -  Ricorso  delle  Regioni
  Toscana ed Emilia-Romagna - Lamentata violazione delle attribuzioni
  regionali e asserita lesione del principio di leale  collaborazione
  - Esclusione - Non fondatezza della questione. 
- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 8, comma 3. 
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118. 
Energia - Energia nucleare  -  Decreto  legislativo  attuativo  della
  legge  di  delega  n.  99  del  2009 -  Definizione,  con   decreto
  interministeriale,  dello  schema  dei  parametri  esplicativi  dei
  criteri tecnici  per  la  individuazione  delle  aree  idonee  alla
  localizzazione degli impianti  nucleari  -  Ricorso  della  Regione
  Emilia-Romagna - Lamentata violazione della  legge  di  delega  per
  rinvio della disciplina ad una  fonte  secondaria  con  conseguente
  esclusione della previa acquisizione del  parere  della  Conferenza
  unificata - Esclusione - Inammissibilita' della questione. 
- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 8, comma 3. 
- Costituzione, art. 76; legge 27 luglio 2009, n. 99, art. 25,  comma
  1. 
Energia - Energia nucleare  -  Decreto  legislativo  attuativo  della
  legge di delega n. 99  del  2009 -  Documento  programmatico  sulla
  strategia  nucleare  del  Governo  e  schema  dei  parametri  sulle
  caratteristiche  ambientali  e  tecniche  delle  aree  idonee  alla
  localizzazione  degli  impianti  nucleari  -  Sottoposizione   alle
  procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e al  rispetto
  del  principio  comunitario  di  giustificazione  -  Ricorso  della
  Regione Emilia-Romagna - Lamentata  violazione  delle  attribuzioni
  regionali e asserita lesione del principio di leale  collaborazione
  per omissione di coinvolgimento o  collaborazione  con  le  Regioni
  interessate - Esclusione - Non fondatezza della questione. 
- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31,  combinato  disposto  dell'art.  8,
  comma 3, e dell'art. 9, comma 1. 
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118. 
Energia - Energia nucleare  -  Decreto  legislativo  attuativo  della
  legge  di  delega  n.  99  del  2009 -  Sistemazione  dei   rifiuti
  radioattivi - Attribuzione al soggetto titolare dell'autorizzazione
  unica della responsabilita' della gestione dei rifiuti  radioattivi
  operazionali e del combustibile nucleare per tutta la durata  della
  vita dell'impianto, secondo la normativa vigente e le  prescrizioni
  tecniche ed  esecutive  impartite  dall'Agenzia  per  la  sicurezza
  nucleare  -  Ricorso  della  Regione  Emilia-Romagna   -   Ritenuta
  violazione delle attribuzioni regionali in  materie  di  competenza
  legislativa concorrente e asserita lesione del principio  di  leale
  collaborazione per  mancanza  di  coinvolgimento  o  collaborazione
  delle  Regioni  interessate  -  Riconducibilita'  della  disciplina
  denunciata  alla  materia  tutela   dell'ambiente   di   competenza
  esclusiva statale - Non fondatezza della questione. 
- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 19, commi 1 e 2. 
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118. 
Energia - Energia nucleare  -  Decreto  legislativo  attuativo  della
  legge di delega n. 99 del 2009 - Disattivazione  degli  impianti  -
  Previsione che, al  termine  della  vita  dell'impianto,  la  Sogin
  S.p.a. prende in carico la gestione in  sicurezza  del  medesimo  e
  svolge tutte le  attivita'  relative  alla  disattivazione fino  al
  rilascio  del  sito  per  altri  usi  -   Ricorso   delle   Regioni
  Emilia-Romagna   e   Toscana   -   Denunciata   violazione    della
  competenza regionale   in   materie   di   competenza   legislativa
  concorrente, con lesione del principio di  leale  collaborazione  -
  Riconducibilita' della disciplina denunciata  alla  materia  tutela
  dell'ambiente di competenza  esclusiva  statale  -  Non  fondatezza
  della questione. 
- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 20, commi 1 e 2. 
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118. 
Energia - Energia nucleare  -  Decreto  legislativo  attuativo  della
  legge di delega n. 99 del 2009 - Costruzione ed esercizio del Parco
  Tecnologico in cui si dovra' insediare il Deposito nazionale  delle
  scorie radioattive -  Attribuzione  al  Ministro  per  lo  sviluppo
  economico, previa acquisizione del parere tecnico dell'Agenzia, del
  potere di approvare la Carta nazionale  delle  aree  potenzialmente
  idonee alla localizzazione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna -
  Denunciata violazione della  competenza  legislativa  regionale  in
  materie di competenza  legislativa  concorrente,  con  lesione  del
  principio di leale collaborazione per omessa previsione dell'intesa
  sia con la Conferenza unificata  sia  con  la  Regione  interessata
  - Concorrenza  di  competenze  normative  in  materia   di   tutela
  dell'ambiente e governo del territorio  -  Adeguata  previsione  di
  meccanismi concertativi - Non fondatezza della questione. 
- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 27, comma 6. 
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118. 
Energia - Energia nucleare  -  Decreto  legislativo  attuativo  della
  legge di delega n. 99 del 2009 - Costruzione ed esercizio del Parco
  Tecnologico in cui si dovra' insediare il Deposito nazionale  delle
  scorie radioattive -  Attribuzione  al  Ministro  per  lo  sviluppo
  economico, previa acquisizione del parere tecnico dell'Agenzia, del
  potere di approvare la Carta nazionale  delle  aree  potenzialmente
  idonee alla localizzazione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna -
  Lamentata  violazione  della  legge  di  delega  per  rinvio  della
  disciplina ad  una  fonte  secondaria  con  conseguente  esclusione
  dell'acquisizione del parere della Conferenza unificata - Questione
  non ridondante su alcuna competenza  regionale  -  Inammissibilita'
  della questione. 
- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 27, comma 6. 
- Costituzione, art. 76; legge 27 luglio 2009, n. 99, art. 25. 
Energia - Energia nucleare  -  Decreto  legislativo  attuativo  della
  legge di delega n.  99  del  2009 -  Autorizzazione  unica  per  la
  costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico  -  Individuazione,
  con decreto interministeriale, del sito per  la  realizzazione  del
  Parco  Tecnologico  -  Ricorso  della  Regione   Emilia-Romagna   -
  Denunciata  violazione  principio   di   leale   collaborazione   -
  Riconducibilita' della disciplina denunciata  alla  materia  tutela
  dell'ambiente di competenza  esclusiva  statale  -  Non  fondatezza
  della questione. 
- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 27, comma 11. 
Energia - Energia nucleare  -  Decreto  legislativo  attuativo  della
  legge di delega n.  99  del  2009 -  Autorizzazione  unica  per  la
  costruzione  e  l'esercizio  del  Parco  Tecnologico  -   Procedure
  sostitutive dell'intesa con un  ente  locale  coinvolto  -  Ricorso
  della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione  principio  di
  leale collaborazione - Difetto di  motivazione  della  doglianza  -
  Inammissibilita' della questione. 
- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 27, comma 15. 
Energia - Energia nucleare  -  Decreto  legislativo  attuativo  della
  legge di delega n. 99 del 2009 in materia nucleare - Autorizzazione
  unica per la costruzione e  l'esercizio  del  Parco  Tecnologico  -
  Omessa previsione dell'intesa con la Conferenza unificata  ai  fini
  della individuazione del sito per  la  realizzazione  del  Parco  -
  Ricorso  della  Regione  Emilia-Romagna  -  Denunciata   violazione
  principio di leale collaborazione -  Esclusione  -  Non  fondatezza
  della questione. 
- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 27, commi 14 e 16. 
Energia - Energia nucleare  -  Decreto  legislativo  attuativo  della
  legge di delega n. 99 del 2009 - Procedimento per la certificazione
  dei  siti  da  destinare  alla  localizzazione  degli  impianti   -
  Previsione, in caso di mancato raggiungimento  dell'intesa  con  la
  Regione   interessata,   della   costituzione   di   un    comitato
  interistituzionale,  nonche',  in   caso   di   impossibilita'   di
  addivenire all'intesa, dell'emanazione di un decreto del Presidente
  della Repubblica sostitutivo di essa - Ricorso della Regione Puglia
  - Lamentata violazione dell'art.  117,  secondo  comma,  lett.  s),
  Cost.  -  Parametro  concernente  competenza  esclusiva  statale  -
  Inammissibilita' della questione. 
- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 11, comma 6. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s). 
Energia - Energia nucleare  -  Decreto  legislativo  attuativo  della
  legge di delega n. 99 del 2009 - Procedimento per la certificazione
  dei  siti  da  destinare  alla  localizzazione  degli  impianti   -
  Previsione, in caso di mancato raggiungimento  dell'intesa  con  la
  Regione   interessata,   della   costituzione   di   un    comitato
  interistituzionale, nonche',  in  caso  di  mancato  raggiungimento
  dell'intesa, dell'emanazione di un  decreto  del  Presidente  della
  Repubblica sostitutivo dell'intesa - Ricorso delle Regioni Toscana,
  Emilia-Romagna e Puglia -  Lamentata  violazione  della  competenza
  legislativa concorrente delle Regioni  in  materia  di  produzione,
  trasporto e distribuzione nazionale dell'energia  senza  previsione
  di  un  meccanismo  concertativo,  rispettoso   delle   prerogative
  regionali - Esclusione - Non fondatezza della questione. 
- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 11, comma 6. 
- Costituzione, artt. 117, 118 e 120. 
Energia - Energia nucleare  -  Decreto  legislativo  attuativo  della
  legge di delega n. 99 del 2009 - Procedimento per la certificazione
  dei  siti  da  destinare  alla  localizzazione  degli  impianti   -
  Previsione, in caso di mancato raggiungimento  dell'intesa  con  la
  Regione   interessata,   della   costituzione   di   un    comitato
  interistituzionale, nonche',  in  caso  di  mancato  raggiungimento
  dell'intesa, dell'emanazione di un  decreto  del  Presidente  della
  Repubblica  sostitutivo  dell'intesa  -   Ricorso   della   Regione
  Emilia-Romagna - Lamentata violazione della competenza  legislativa
  concorrente delle Regioni in materia  di  produzione,  trasporto  e
  distribuzione nazionale dell'energia laddove si consente allo Stato
  di esercitare il potere in via unilaterale, aggirando la necessita'
  dell'intesa - Esclusione - Non fondatezza della questione. 
- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 11, comma 6. 
- Costituzione, artt. 117, 118 e 120. 
Energia - Energia nucleare  -  Decreto  legislativo  attuativo  della
  legge di delega n. 99 del 2009 - Procedimento per la certificazione
  dei  siti  da  destinare  alla  localizzazione  degli  impianti   -
  Previsione secondo la quale l'intesa o il  decreto  del  Presidente
  della Repubblica sostitutivo  di  essa  possono  operare  anche  in
  deroga ai Piani energetico ambientali delle Regioni interessate  da
  ciascuna possibile localizzazione - Ricorso delle Regioni  Toscana,
  Emilia-Romagna e Puglia -  Lamentata  violazione  della  competenza
  legislativa concorrente delle Regioni  in  materia  di  produzione,
  trasporto e distribuzione  nazionale  dell'energia,  con  incidenza
  sull'autonomia  regionale  -  Esclusione  -  Non  fondatezza  della
  questione. 
- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 11, comma 7. 
- Costituzione, artt. 117, 118 e 120. 
Energia - Energia nucleare  -  Decreto  legislativo  attuativo  della
  legge di delega n. 99 del 2009 - Procedimento per la certificazione
  dei  siti  da  destinare  alla  localizzazione  degli  impianti   -
  Possibilita' di superare il mancato raggiungimento dell'intesa  con
  la Conferenza  unificata  sull'elenco  dei  siti  certificati,  con
  deliberazione motivata del Consiglio dei ministri -  Ricorso  delle
  Regioni Toscana e Puglia - Lamentata  violazione  della  competenza
  legislativa  concorrente  regionale  in  materia   di   produzione,
  trasporto e distribuzione  nazionale  dell'energia,  con  incidenza
  sull'autonomia delle Regioni, stante il superamento unilaterale del
  dissenso dalle stesse manifestato -  Esclusione  -  Non  fondatezza
  della questione. 
- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 11, comma 8. 
- Costituzione, artt. 117, 118 e 120. 
Energia - Energia nucleare  -  Decreto  legislativo  attuativo  della
  legge di delega n. 99 del 2009 - Procedimento per la certificazione
  dei  siti  da  destinare  alla  localizzazione  degli  impianti   -
  Adeguamento da parte della Regione interessata dalla presenza di un
  sito nucleare del proprio Piano  Energetico  Ambientale  all'intesa
  ovvero al decreto del Presidente della  Repubblica  sostitutivo  di
  essa  -  Ricorso  delle  Regioni  Toscana  e  Puglia  -   Lamentata
  violazione della competenza legislativa  concorrente  regionale  in
  materia  di  produzione,  trasporto   e   distribuzione   nazionale
  dell'energia,  con  incidenza  sull'autonomia  delle  Regioni,   in
  considerazione degli effetti modificativi cogenti ad  opera  di  un
  atto unilaterale dello Stato - Esclusione -  Non  fondatezza  della
  questione. 
- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 11, comma 10. 
- Costituzione, artt. 117 e 118. 
Energia - Energia nucleare  -  Decreto  legislativo  attuativo  della
  legge di delega n.  99  del  2009 -  Autorizzazione  unica  per  la
  costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari  nonche'  per  lo
  stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in
  strutture ubicate nello  stesso  sito  -  Previsione,  in  caso  di
  mancato raggiungimento dell'intesa con l'ente locale coinvolto,  di
  esercizio del potere sostitutivo statale -  Ricorso  delle  Regioni
  Puglia  e  Toscana  -  Denunciata   violazione   della   competenza
  legislativa  concorrente  regionale  in  materia   di   produzione,
  trasporto e distribuzione di energia elettrica  e  di  governo  del
  territorio, con introduzione di un'ipotesi  di  potere  sostitutivo
  straordinario esorbitante dai presupposti costituzionali -  Erroneo
  presupposto interpretativo - Non applicabilita' della  disposizione
  denunciata alle intese  con  le  Regioni  -  Non  fondatezza  della
  questione. 
- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 13, commi 11 e 12. 
- Costituzione, artt. 117, 118 e 120. 
Energia - Energia nucleare  -  Decreto  legislativo  attuativo  della
  legge di delega n. 99 del 2009 - Costruzione ed esercizio del Parco
  Tecnologico in cui si dovra' insediare il deposito nazionale  delle
  scorie radioattive - Disciplina della procedura per il  superamento
  del mancato raggiungimento dell'intesa con le  Regioni  interessate
  sulla localizzazione del Parco, prima con la nomina di un  Comitato
  interistituzionale  ovvero,  in  caso  di  mancato   raggiungimento
  dell'intesa,  mediante  l'adozione   di   un   d.P.R.   sostitutivo
  dell'intesa - Ricorso delle Regioni  Toscana  ed  Emilia-Romagna  -
  Denunciata violazione della competenza legislativa regionale  nelle
  materie concorrenti del governo del  territorio,  con  lesione  del
  principio di  leale  collaborazione  -  Concorrenza  di  competenze
  normative  in  materia  di  tutela  dell'ambiente  e  governo   del
  territorio  - Adeguato  meccanismo  di  superamento  del   dissenso
  regionale - Non fondatezza della questione. 
- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 27, commi 7 e 8. 
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, 118 e 120. 
Energia - Energia nucleare  -  Decreto  legislativo  attuativo  della
  legge di delega n. 99 del 2009 - Costruzione ed esercizio del Parco
  Tecnologico in cui si dovra' insediare il deposito nazionale  delle
  scorie radioattive - Previsione che in caso di mancanza  di  intesa
  regionale, il Consiglio dei  Ministri  provvede  con  deliberazione
  motivata sulla base delle intese  gia'  raggiunte  con  le  singole
  Regioni interessate da ciascun sito - Ricorso delle Regioni Toscana
  ed  Emilia-Romagna  -  Denunciata   violazione   della   competenza
  legislativa regionale nelle materie  concorrenti  del  governo  del
  territorio, con lesione del principio  di  leale  collaborazione  -
  Concorrenza  di  competenze  normative   in   materia   di   tutela
  dell'ambiente e governo del  territorio -  Adeguato  meccanismo  di
  superamento   del dissenso   regionale -   Non   fondatezza   della
  questione. 
- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 27, comma 9. 
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, 118 e 120. 
Energia - Energia nucleare  -  Decreto  legislativo  attuativo  della
  legge di delega n. 99 del 2009 - Costruzione ed esercizio del Parco
  Tecnologico in cui si dovra' insediare il deposito nazionale  delle
  scorie radioattive - Definizione delle modalita'  di  funzionamento
  del comitato interistituzionale rimessa a un  decreto  ministeriale
  sul quale e' acquisto il mero parere regionale anziche' l'intesa  -
  Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione  della
  competenza legislativa  regionale  nelle  materie  concorrenti  del
  governo  del  territorio,  con  lesione  del  principio  di   leale
  collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione. 
- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 27, comma 8. 
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, 118 e 120. 
Energia - Energia nucleare  -  Decreto  legislativo  attuativo  della
  legge di delega n. 99 del 2009 - Costruzione ed esercizio del Parco
  Tecnologico in cui si dovra' insediare il deposito nazionale  delle
  scorie radioattive - Previsione, in caso di mancato  raggiungimento
  dell'intesa con un ente locale coinvolto, di un potere  sostitutivo
  straordinario del Presidente del Consiglio dei ministri  -  Ricorso
  della  Regione   Emilia-Romagna   -   Denunciata   violazione   dei
  presupposti stabiliti  dall'art.  120  Cost.  per  l'esercizio  del
  potere sostitutivo - Esclusione - Non fondatezza della questione. 
- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 27, comma 15. 
- Costituzione, art. 120. 
(GU n.7 del 9-2-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5 commi 1 e
2, 8, 9 comma 1, 11 commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13 commi 10, 11  e  12,
19 commi 1 e 2, 20 commi 1 e 2, 27 commi 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15 e  16
del decreto legislativo 15 febbraio 2010,  n.  31  (Disciplina  della
localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio  nel  territorio
nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di
impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei  sistemi  di
stoccaggio del combustibile irraggiato  e  dei  rifiuti  radioattivi,
nonche' misure compensative e campagne  informative  al  pubblico,  a
norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n.  99),  promossi
dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia,  notificati  i  primi
due, rispettivamente il 6 e il 7 maggio 2010, il terzo spedito per la
notifica il 7 maggio 2010, depositati in cancelleria l'11, il 12 e il
14 maggio 2010 ed iscritti ai nn. 75, 76 e 78  del  registro  ricorsi
2010. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  nonche'  gli  atti  di  intervento  dell'Enel   s.p.a.   e
dell'Associazione italiana per il World Wide  Fund  for  Nature  (WWF
Italia) ONLUS  (quest'ultima  intervenuta  in  termine  nel  giudizio
iscritto al n. 76 del registro  ricorsi  2010  e  fuori  termine  nel
giudizio iscritto al n. 78 del registro ricorsi 2010); 
    Udito nell'udienza pubblica  del  30  novembre  2010  il  giudice
relatore Ugo De Siervo; 
    Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per  la  Regione  Toscana,
Rosaria  Russo  Valentini  e  Giandomenico  Falcon  per  la   Regione
Emilia-Romagna,  Maria  Liberti  per  la  Regione  Puglia,   Marcello
Collevecchio e Carlo Malinconico per l'Enel s.p.a. e l'avvocato dello
Stato  Antonio  Palatiello  per  il  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 6  maggio  2010  e  depositato  il
successivo 11 maggio 2010 (iscritto al reg. ric. n. 75 del 2010),  la
Regione Toscana ha promosso, in riferimento agli artt. 117, 118 e 120
della Costituzione, nonche' al  principio  di  leale  collaborazione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art.  4,  dell'art.  8,
comma 3, dell'art. 11, commi 6, 7, 8 e 10, dell'art. 13, commi  11  e
12, dell'art. 20, comma 2, e dell'art. 27, commi 7, 8,  9  e  15  del
decreto  legislativo  15  febbraio  2010,  n.  31  (Disciplina  della
localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio  nel  territorio
nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di
impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei  sistemi  di
stoccaggio del combustibile irraggiato  e  dei  rifiuti  radioattivi,
nonche' misure compensative e campagne  informative  al  pubblico,  a
norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99). 
    1.1. - La ricorrente, preliminarmente, da' atto  che  il  decreto
citato e' stato emanato in attuazione della  delega  contenuta  nella
legge  23  luglio  2009,  n.  99  (Disposizioni  per  lo  sviluppo  e
l'internazionalizzazione  delle  imprese,  nonche'  in   materia   di
energia) - gia' impugnata dalla Regione avanti a questa Corte - e che
e' volto a disciplinare le procedure  relative  alla  localizzazione,
realizzazione ed esercizio degli impianti di  produzione  di  energia
elettrica  nucleare,  di  fabbricazione  del  combustibile  nucleare,
nonche' dei sistemi di stoccaggio dei relativi rifiuti. 
    Cio'  premesso,  la   Regione   Toscana   sostiene   che   talune
disposizioni del  d.lgs.  n.  31  del  2010  sarebbero  lesive  delle
competenze regionali costituzionalmente garantite. 
    1.2.  -   In   particolare,   l'art.   4,   nel   prevedere   che
l'autorizzazione  unica  per  la  costruzione  e  l'esercizio   degli
impianti  nucleari  sia  rilasciata  dal  Ministro   dello   sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro
delle infrastrutture, previa intesa con la  Conferenza  unificata  di
cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281
(Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per  le  materie  ed  i
compiti di interesse comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
comuni, con la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali),  non
assicurerebbe  «alcun  ruolo  incisivo  alla   Regione   direttamente
interessata alla localizzazione dell'impianto» come, invece,  sarebbe
necessario essendo coinvolte molteplici competenze  regionali  ed  in
particolare quelle relative al governo del  territorio,  alla  tutela
della salute, alla produzione, trasporto  e  distribuzione  nazionale
dell'energia, al turismo e alla valorizzazione dei beni  culturali  e
ambientali. 
    Tale previsione normativa contrasterebbe con gli artt. 117 e  118
Cost. cosi' come  interpretati  dalla  giurisprudenza  costituzionale
(sono citate le sentenze n. 6 del 2004 e n. 303  del  2003),  nonche'
con il principio di leale collaborazione. 
    Infatti,   nel   settore   energetico,    caratterizzato    dalla
interconnessione tra attribuzioni costituzionali dello Stato e  delle
Regioni, la «chiamata in sussidiarieta' di  funzioni  amministrative»
in materie di competenza regionale dovrebbe prevedere necessariamente
un'intesa con la Regione direttamente interessata che e'  incisa  dal
provvedimento autorizzatorio. L'intesa con  la  Conferenza  unificata
potrebbe costituire strumento  sufficiente  solo  in  relazione  alla
adozione di norme legislative e di disposizioni generali, indirizzi e
linee guida. 
    1.3. - La Regione Toscana impugna, inoltre, l'art.  8,  comma  3,
che disciplina  la  «definizione  delle  caratteristiche  delle  aree
idonee alla localizzazione degli impianti nucleari» affidando  ad  un
decreto del Ministro dello sviluppo economico - di  concerto  con  il
Ministro  dell'ambiente,  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   il
Ministro  dei  beni  culturali  -   l'individuazione   dello   schema
definitivo contenente i parametri esplicativi  dei  criteri  tecnici.
Avverso tale decreto, adottato secondo le procedure individuate dalla
norma in esame, entro sessanta giorni  dalla  pubblicazione,  possono
presentare osservazioni «le  Regioni,  gli  Enti  locali,  nonche'  i
soggetti portatori di interessi qualificati». 
    La ricorrente lamenta la grave lesione del  ruolo  delle  Regioni
che sarebbe assimilato a quello di un qualunque cittadino, senza  che
sia prevista alcuna intesa ne' con la  singola  Regione  interessata,
ne' con la Conferenza unificata. In tal modo  sarebbe  vanificata  la
competenza regionale nelle materie del governo del territorio,  della
tutela della salute, dell'energia, del turismo e della valorizzazione
dei beni culturali e ambientali, in  contrasto  con  gli  artt.  117,
terzo  comma,  e  118  Cost.,  nonche'   del   principio   di   leale
collaborazione. 
    1.4.  -  Nel  ricorso  si  denuncia,  altresi',  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 11, commi 6, 7, 8 e 10. 
    Tale   disposizione,   che   disciplina   il   procedimento    di
certificazione  dei  siti  da  destinare  alla  localizzazione  degli
impianti, al comma 5 prevede che il Ministro dello sviluppo economico
sottoponga ciascuno dei siti  certificati  all'intesa  della  Regione
interessata. 
    I successivi commi 6, 7 e 8 regolano l'ipotesi  in  cui  l'intesa
non sia raggiunta, stabilendo che si provveda alla costituzione di un
Comitato interistituzionale, «i cui componenti sono designati in modo
da  assicurare  una  composizione  paritaria,  rispettivamente,   dal
Ministero dello sviluppo economico,  dal  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  da  un  lato,  e  dalla  Regione,
dall'altro, che assicura la presenza di un rappresentante del  comune
interessato.   Le   modalita'   di   funzionamento    del    Comitato
interistituzionale sono stabilite  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico,  previo  parere  della  Conferenza  unificata  da
esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere  stesso;  il
Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore
dei  componenti.  Ove  non  si  riesca  a  costituire   il   Comitato
interistituzionale, ovvero non si pervenga  ancora  alla  definizione
dell'intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione  del
Comitato, si provvede all'intesa con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  previa  deliberazione  del   Consiglio   dei   Ministri,
integrato  con  la  partecipazione  del  presidente   della   Regione
interessata.  L'intesa  ovvero  il  decreto  del   Presidente   della
Repubblica di cui al  comma  6  operano  anche  in  deroga  ai  Piani
energetico ambientali delle Regioni interessate da ciascuna possibile
localizzazione. Al termine della procedura di cui ai commi 4, 5 e  6,
il Ministro dello sviluppo  economico  trasmette  l'elenco  dei  siti
certificati, sui quali e' stata  espressa  l'intesa  regionale  o  e'
intervenuto  il  decreto  sostitutivo  di  intesa,  alla   Conferenza
Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, che si esprime entro i termini di cui all'art. 3 del medesimo
decreto legislativo  e,  comunque,  non  oltre  sessanta  giorni  dal
ricevimento della relativa richiesta; in mancanza di intesa entro  il
predetto  termine,   il   Consiglio   dei   Ministri   provvede   con
deliberazione motivata, secondo quanto disposto dallo stesso art.  3,
sulla base  delle  intese  gia'  raggiunte  con  le  singole  Regioni
interessate da ciascun sito o sulla base dei decreti  sostitutivi  di
intesa». 
    Ad   avviso   della    Regione    Toscana    tali    disposizioni
disciplinerebbero il  potere  sostitutivo  statale  per  il  caso  di
mancato raggiungimento dell'intesa in modo lesivo delle  attribuzioni
regionali, in violazione degli artt. 117, 118 e 120 Cost. L'autonomia
e il ruolo di parita' riconosciuti dalla  Costituzione  alle  Regioni
imporrebbe, infatti, di prevedere una codeterminazione paritaria  del
contenuto finale dell'atto e dunque un'intesa forte  il  cui  mancato
raggiungimento dovrebbe inibire la definizione del procedimento. 
    Anche  il  comma  10  dell'art.  11  violerebbe  le  attribuzioni
costituzionali delle Regioni in quanto imporrebbe loro  l'obbligo  di
adeguare il proprio Piano energetico ambientale entro 12  mesi  dalla
pubblicazione  del  decreto  di  approvazione  dell'elenco  dei  siti
certificati, e cio' tenendo  conto  dell'intesa  ovvero  del  decreto
sostitutivo della stessa. 
    1.5.  -  Sulla  base  delle   medesime   argomentazioni   sarebbe
incostituzionale, in quanto lesivo degli artt. 117, 118 e 120  Cost.,
anche l'art. 13, commi  11  e  12,  che  prevede  un  analogo  potere
sostitutivo nel caso di mancato raggiungimento  dell'intesa  relativa
all'autorizzazione  unica  per  la  costruzione,  l'esercizio   degli
impianti  nucleari,  nonche'  per  lo  stoccaggio  del   combustibile
irraggiato e  dei  rifiuti  radioattivi.  Le  disposizioni  in  esame
stabiliscono che qualora in sede di conferenza  di  servizi  non  sia
raggiunta l'intesa con un ente locale coinvolto nel procedimento,  il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
lo sviluppo economico, assegna  all'ente  un  termine  per  esprimere
l'intesa. Decorso inutilmente tale termine, e'  adottato  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei  ministri  sostitutivo  dell'intesa,
previa  delibera  del  Consiglio  dei  ministri,  cui  partecipa   il
Presidente della Regione interessata. Nei  trenta  giorni  successivi
alla  positiva  conclusione  dell'istruttoria,  il   Ministro   dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  con
il  Ministro  delle  infrastrutture,  rilascia  con  proprio  decreto
l'autorizzazione unica. 
    La ricorrente denuncia l'illegittimita'  costituzionale  di  tali
previsioni richiamando la sentenza di questa Corte  n.  62  del  2005
nella quale si afferma che ai fini della validazione,  localizzazione
e realizzazione dell'impianto deve essere preso in  considerazione  e
adeguatamente tutelato l'interesse della Regione nel  cui  territorio
l'opera e' destinata ad essere ubicata. 
    Un procedimento analogo sarebbe previsto, altresi', dall'art. 27,
commi 7, 8 e 9, i quali disciplinano il procedimento per il  rilascio
dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del  Parco
tecnologico. Ai fini della individuazione delle  aree  potenzialmente
idonee alla localizzazione del Parco,  il  comma  7  prevede  che  il
Ministro dello sviluppo economico acquisisca l'intesa  delle  Regioni
interessate.  Ove  questa  non  sia  raggiunta,   si   procede   alla
costituzione di un Comitato interistituzionale ed eventualmente  alla
adozione di un decreto del Presidente della Repubblica sostitutivo di
tale intesa (comma  8).  Sulla  proposta  delle  aree  potenzialmente
idonee  alla  localizzazione  oggetto   dell'intesa   regionale   e',
altresi', prevista l'acquisizione un'intesa meramente  eventuale  con
la Conferenza unificata. In mancanza di essa, infatti,  il  Consiglio
dei ministri  provvede  con  deliberazione  motivata  (comma  9).  In
relazione alla fase concernente il rilascio dell'autorizzazione  alla
costruzione e all'esercizio del Deposito nazionale e a tutte le altre
opere connesse comprese nel Parco, il comma 15 limiterebbe  il  ruolo
delle Regioni alla  partecipazione  ai  lavori  della  conferenza  di
servizi di cui alla legge 7 agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi). 
    Anche  tali  disposizioni  -  ad  avviso   della   ricorrente   -
contrasterebbero con gli artt. 117, terzo comma, 118 Cost. e  con  il
principio di  leale  collaborazione  in  quanto  determinerebbero  un
sostanziale svuotamento delle  intese  con  la  Regione  interessata,
necessarie a garantire la legittimita' costituzionale della "chiamata
in sussidiarieta'" in capo  allo  Stato  di  funzioni  amministrative
inerenti a materie di competenza concorrente. 
    Le disposizioni  impugnate  violerebbero,  altresi',  l'art.  120
Cost. in quanto contemplerebbero  un'ipotesi  di  potere  sostitutivo
straordinario del Governo al di fuori dei presupposti ivi individuati
per i quali e' necessario il verificarsi di un  previo  inadempimento
dell'ente sostituito rispetto ad un'attivita' ad  esso  imposta  come
obbligatoria. Tale non potrebbe considerarsi, invece, l'intesa che la
Regione e' chiamata a raggiungere per  l'esercizio  di  una  funzione
amministrativa posta in capo allo Stato. 
    1.6. - La Regione Toscana impugna, infine,  l'art.  20  il  quale
stabilisce che l'attivita' di  gestione  dei  siti  a  seguito  della
disattivazione degli impianti compete  esclusivamente  alla  societa'
Sogin s.p.a. 
    Nonostante il coinvolgimento, anche in questa fase, di competenze
regionali attinenti al governo del territorio, la norma  non  prevede
alcuna partecipazione della Regione con conseguente violazione  degli
artt. 117 e 118 Cost. 
    1.7. - Si e' costituito in giudizio il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato. il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 
    Ad avviso del resistente la lamentata  lesione  delle  competenze
regionali conseguente alla mancata previsione  di  un'intesa  "forte"
sarebbe insussistente dal momento  che  «la  "materia"  nucleare  non
tollera, di per se'» tale tipo di intesa in quanto  comporterebbe  il
riconoscimento  di  un  «diritto  di   veto»   che   pregiudicherebbe
l'attuazione delle scelte di  politica  nucleare.  Cio'  spiegherebbe
l'esigenza di «lasciare l'ultima parola allo Stato»  pur  dopo  avere
coinvolto la Regione nel procedimento  al  fine  di  adottare  scelte
condivise.  Questa,  d'altra  parte,  non  potrebbe   vantare   alcun
interesse «a sistemare la centrale in un posto piuttosto  che  in  un
altro invocando l'ambiente, il  pericolo,  etc.  poiche'  questi  non
mutano con lo spostamento del luogo». 
    Inoltre - prosegue l'Avvocatura - non vi  sarebbe  lesione  delle
funzioni regionali dal momento che la  disciplina  della  produzione,
stoccaggio e deposito definitivo del materiale radioattivo atterrebbe
alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema che compete
in via esclusiva allo Stato, ex art. 117, secondo comma, lettera  s),
Cost. e in relazione alla quale solo questo potrebbe  assicurare  una
visione globale. Conseguentemente, proprio  in  forza  dell'art.  118
Cost., la produzione di energia nucleare  in  Italia  e  la  gestione
delle relative  problematiche  potrebbe  essere  assicurata  in  modo
adeguato solo a livello centrale. 
    Infondata sarebbe, infine, la censura avente ad oggetto l'art. 20
che affida alla societa' Sogin s.p.a.  la  gestione  della  sicurezza
dell'impianto nucleare disattivato. Lo Stato, infatti,  interverrebbe
«con i propri mezzi e le proprie scelte per le stesse ragioni per cui
agisce al momento dell'attivazione». 
    2. - Con ricorso notificato il 7 maggio  2010,  e  depositato  il
successivo 12 maggio 2010 (iscritto al reg. ric. n. 76 del 2010),  la
Regione Emilia-Romagna ha promosso, in  riferimento  agli  artt.  76,
117, commi secondo, terzo e  sesto,  118  e  120  Cost.,  nonche'  al
principio  di  leale  collaborazione,   questione   di   legittimita'
costituzionale del d.lgs. n. 31 del 2010 nella sua interezza, nonche'
con specifico riferimento all'art. 4, comma 1; all'art. 5,  comma  2;
all'art. 8, comma 3; all'art. 9, comma 1, unitamente all'art. 8 comma
3; all'art. 11,  comma  6;  all'art.  13,  commi  10,  11  e  12,  in
connessione con l'art. 4, comma 1; all'art. 19, commi 1 e 2; all'art.
20, comma 1; all'art. 27, commi 6, 8, 11, 14, 15 e 16. 
    La ricorrente premette di non contestare  il  potere  statale  di
operare la scelta del «ritorno» all'energia nucleare, ma di difendere
il ruolo delle Regioni in tutte le procedure in cui tale scelta  deve
essere attuata. La disciplina dettata dal decreto impugnato, infatti,
incide in materie attinenti  alla  potesta'  legislativa  concorrente
regionale quali  la  produzione,  il  trasporto  e  la  distribuzione
nazionale dell'energia, il governo del territorio,  la  tutela  della
salute e nelle  quali  (in  particolare  le  prime  due)  la  Regione
Emilia-Romagna ha gia' emanato una propria disciplina legislativa. 
    2.1. - Cio' premesso, viene  denunciato,  innanzitutto,  l'intero
decreto legislativo per violazione dell'art. 76 Cost. dal momento che
esso sarebbe stato adottato  senza  la  preventiva  acquisizione  del
parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281
del 1997. 
    Cio' risulterebbe dalle premesse dello stesso decreto nelle quali
si da' atto che la seduta  della  Conferenza  unificata  «non  si  e'
tenuta». Tale circostanza e' stata rilevata dal Consiglio di Stato in
sede consultiva il  quale  ha  qualificato  tale  parere  come  «atto
prodromico  essenziale  per  l'esercizio  della  specifica   potesta'
delegata». 
    Osserva la ricorrente che il parere della Conferenza  era  dovuto
in forza di una specifica previsione della legge  delega  n.  99  del
2009  che,  all'art.  25,  ne  richiedeva  espressamente  la   previa
acquisizione seguita, successivamente, dal parere  delle  Commissioni
parlamentari. Dunque, l'intero decreto sarebbe viziato per il mancato
rispetto della procedura prevista dalla legge delega. 
    La ricorrente afferma la propria legittimazione  a  sollevare  la
censure in esame in ragione della ridondanza che il vizio  denunciato
determina sulle competenze regionali in quanto il  parere  costituiva
lo strumento con cui la legge di  delega  prevedeva  che  le  Regioni
partecipassero alla elaborazione del decreto legislativo. 
    2.2. - La Regione impugna, quindi,  specifiche  disposizioni  del
decreto e, innanzitutto, l'art. 5, comma 2 il  quale  stabilisce  che
con decreto del Ministro dello sviluppo  economico  sono  definiti  i
criteri esplicativi dei requisiti soggettivi per lo svolgimento delle
attivita' di costruzione, esercizio e disattivazione dell'impianto. 
    Tale disposizione avrebbe disatteso  la  legge  delega  sotto  il
profilo   della   fonte   cui   avrebbe   dovuto   essere    affidata
l'individuazione di tali requisiti dal momento che essa rinvia ad una
norma secondaria, anziche', come espressamente indicato nell'art. 25,
ad  un  decreto  legislativo.  Cio'  determinerebbe  una   violazione
dell'art. 76 Cost. ed una compressione delle attribuzioni  regionali.
Infatti, poiche' il citato art. 25 stabilisce  che  il  Governo  deve
esercitare la delega «secondo le modalita' ed i principi direttivi di
cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997,  n.  59»  -  vale  a  dire
secondo  forme  di  azione  che  tengano  conto  dei   «principi   di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza,  nella  ripartizione
delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali,
nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra
soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo  i  criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della  responsabilita'  e
della tutela dell'affidamento» - emergerebbe chiaramente la  «diretta
rilevanza degli interessi regionali coinvolti». 
    Per tale ragione la Regione sarebbe legittimata a far  valere  il
vizio di eccesso di delega. 
    L'art.  5,  comma  2  sarebbe  incostituzionale  anche  sotto  un
ulteriore profilo, in quanto, cioe', non avrebbe dato attuazione alla
delega omettendo di determinare i requisiti soggettivi. Il  comma  3,
infatti, si sarebbe limitato a riproporre i requisiti  richiesti,  in
via generale,  dalla  normativa  vigente  per  qualunque  appaltatore
concessionario pubblico. 
    2.3. - La Regione Emilia-Romagna impugna, poi, l'art. 8, comma 3.
La ricorrente lamenta che nonostante che la definizione dei parametri
per l'individuazione delle  aree  idonee  alla  localizzazione  degli
impianti nucleari debba essere  fatta  considerando  attentamente  la
realta' locale, e  nonostante  che  la  procedura  di  localizzazione
coinvolga competenze regionali - quali il governo del territorio,  la
tutela  della  salute,  la  protezione  civile,  le  grandi  reti  di
trasporti e navigazione, la produzione  di  energia  elettrica  e  la
valorizzazione  dei  beni  culturali  ed  ambientali  -  non  sarebbe
prevista alcuna forma di idonea concertazione con  le  Regioni.  Tale
omissione contrasterebbe con quanto espressamente previsto da  questa
Corte nella sentenza n. 62 del 2005 in cui si  precisa  che  ai  fini
della localizzazione e realizzazione dell'impianto e' necessario dare
adeguata  tutela  all'interesse  della  Regione  nel  cui  territorio
l'opera deve essere ubicata. 
    Anche l'art. 8, come gia' l'art. 5, violerebbe l'art. 76 Cost.  e
le prerogative regionali in quanto, discostandosi dall'art. 25  della
legge  di  delega,  rinvierebbe  la  determinazione  dei  criteri  in
questione  ad  un  decreto  ministeriale,  anziche'  ad  un   decreto
legislativo.  A  sostegno  di  tale  censura  la  ricorrente   svolge
argomentazioni analoghe a quelle relative al citato art. 5. 
    2.3.1. - Viene poi impugnato, in combinato disposto con l'art. 8,
comma 3, anche l'art. 9, comma 1, a norma  del  quale  «la  Strategia
nucleare  di  cui  all'articolo  3,  insieme   ai   parametri   sulle
caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee ai sensi  del
comma 3 dell'articolo 8, e' soggetta alle  procedure  di  valutazione
ambientale strategica ai sensi e per gli effetti di  cui  al  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonche'
al rispetto del principio di giustificazione di  cui  alla  Direttiva
96/29/EURATOM del Consiglio del 13 maggio 1996». 
    Poiche' il decreto di cui all'art. 8 rappresenta  il  presupposto
necessario per l'individuazione dei siti su cui  saranno  localizzati
gli  impianti   nucleari,   l'incostituzionalita'   di   tale   norma
determinerebbe anche quella dell'art. 9, comma 1. Anche in tal  caso,
infatti, non sarebbe prevista alcuna forma  di  coinvolgimento  delle
Regioni  interessate  con   conseguente   compressione   delle   loro
prerogative costituzionali. 
    2.4. - E' censurato, ancora, l'art. 11, comma 6, che,  ad  avviso
della Regione Emilia-Romagna,  prevederebbe  l'esercizio  del  potere
sostitutivo per il caso di mancato conseguimento dell'intesa  con  la
Regione in sede di certificazione dei siti. 
    La giurisprudenza di questa Corte avrebbe chiarito che,  ai  fini
delle  localizzazioni  nel  territorio  regionale  di   impianti   di
produzione di energia, sarebbe necessario  prevedere  intese  "forti"
(sono richiamate le sentenze n. 383 del 2005, n. 6 del 2004 e n.  303
del 2003). Non corrispondente a tale soluzione sarebbe la  previsione
contenuta nella norma impugnata secondo cui anche nel caso in cui  il
dissenso regionale  sia  oggettivamente  giustificato  e  vi  sia  un
comportamento collaborativo, «lo Stato  abbia  alla  fine  il  potere
unilaterale di "provvedere all'intesa"». 
    La previsione in esame sarebbe incostituzionale anche nella parte
in cui richiede il mero parere, anziche' l'intesa,  della  Conferenza
unificata sul decreto che definisce le modalita' di funzionamento del
Comitato nominato in caso di mancato raggiungimento dell'intesa sulla
certificazione dei siti. 
    In via subordinata, la ricorrente denuncia l'art.  11,  comma  6,
nella  parte  in  cui  prevede  il  potere  di  acquisizione  forzata
dell'intesa anche nelle ipotesi in cui  questa  non  si  raggiunga  a
causa di un comportamento non collaborativo  dello  Stato,  come  nel
caso in cui gli organi statali rimangano inerti. 
    Sempre in via subordinata, la disposizione in esame e'  censurata
nella parte in prevede che il potere sostitutivo statale «si  traduca
nel  "provvedere  all'intesa"  con  un  atto  unilaterale».   Poiche'
l'intesa e' per sua natura un atto bilaterale, ove dovesse ammettersi
un potere sostitutivo  unilaterale,  esso  non  potrebbe  denominarsi
"intesa". 
    2.5. - Ancora, la ricorrente impugna l'art. 4, comma 1, e  l'art.
13, commi 10, 11 e 12, in quanto, nell'ambito della procedura per  il
rilascio  dell'autorizzazione  unica  all'esercizio  degli   impianti
nucleari non e' prevista l'intesa "forte" con la Regione interessata.
Anzi, neppure sembra essere prevista la necessita' di  un'intesa  dal
momento che nelle norme citate si prevede  solo  la  circostanza  che
nella Conferenza di servizi possa non raggiungersi  l'intesa  con  un
ente  locale  coinvolto.  D'altra  parte,  secondo   la   ricorrente,
nell'ambito di detta Conferenza non vi sarebbe spazio per  un  intesa
"forte", dal momento che in essa e' previsto «un  potere  decisionale
finale unilaterale, che ne contraddice la natura». 
    In subordine, la Regione censura le  disposizioni  impugnate  per
«l'omissione in relazione alla autorizzazione unica della  previsione
dell'intesa della  stessa  Regione  interessata  nel  quadro  di  una
procedura corrispondente a quella prevista per la certificazione  dei
siti, ovviamente emendata  dalle  illegittimita'  costituzionali  che
anche in relazione ad essa sono state sopra lamentate». 
    2.6. - E' censurato,  inoltre,  l'art.  19,  commi  1  e  2,  per
violazione degli artt. 117, terzo comma, 118 Cost. e del principio di
leale collaborazione. La disposizione  in  questione  attribuisce  al
soggetto titolare dell'autorizzazione unica la responsabilita'  della
gestione dei rifiuti  radioattivi  operazionali  e  del  combustibile
nucleare per tutta la durata dell'impianto e vincola tale soggetto al
rispetto  delle  disposizioni  vigenti  nonche'  delle   prescrizioni
tecniche impartite dall'Agenzia per la sicurezza nucleare. Questa  e'
un organo collegiale il quale non sarebbe tenuto a dare rilevanza  ad
interessi ed istanze regionali, ne' nella  sua  composizione  sarebbe
prevista  alcuna  forma  di  coinvolgimento  delle  Regioni  e   cio'
nonostante che venga in rilievo la competenza concorrente in  materia
di energia, di tutela della  salute,  di  protezione  civile,  tutela
della sicurezza del lavoro e della materia ambientale. 
    A quest'ultimo riguardo, la ricorrente richiama la giurisprudenza
di  questa  Corte  che  ha   riconosciuto   la   natura   trasversale
dell'«ambiente», precisando che la competenza del legislatore statale
atterrebbe alla fissazione di standard di tutela uniformi sull'intero
territorio nazionale  senza  escludere  la  competenza  regionale  in
materia di potesta'  concorrente  o  residuale  volta  alla  cura  di
interessi collegati con quelli propriamente ambientali. 
    La disciplina in questione, dunque, coinvolgerebbe materie  nelle
quali  sarebbero  inestricabilmente  connesse  competenze  statali  e
regionali, e nelle quali, per il principio di leale collaborazione  -
quale interpretato  dalla  giurisprudenza  costituzionale  -  sarebbe
necessaria la predisposizione di procedimenti a cui tutte le  istanze
istituzionali coinvolte possano partecipare. 
    L'art. 19, invece, non prevede che le  prescrizioni  da  emanarsi
dalla Agenzia concernenti la gestione dei rifiuti  radioattivi  e  il
loro  smaltimento  siano  definite  di  concerto   con   le   Regioni
interessate «per i profili attinenti  alle  modalita'  specifiche  di
gestione, trattamento,  condizionamento  e  smaltimento  dei  rifiuti
radioattivi», o quanto meno «previo parere della Conferenza unificata
(in ordine alla definizione delle  modalita'  generali  di  gestione,
trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi)». 
    Vi sarebbe, dunque una «illegittima attrazione a livello  statale
della competenza a disciplinare  la  materia  sia  sotto  il  profilo
normativo  sia  sotto  quello  della  regolamentazione  di   funzioni
amministrative»,  nonche'  la  lesione   del   principio   di   leale
collaborazione per la mancata  previsione  di  forme  di  raccordo  e
integrazione tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti. 
    2.7. - E' denunciato, altresi', l'art. 20, comma 1 nella parte in
cui non prevede che le modalita'  tecniche  di  disattivazione  degli
impianti siano definite  d'intesa  con  le  Regioni  interessate  «o,
quanto meno in relazione alla determinazione dei profili generali, di
concerto con la Conferenza unificata». 
    Le  modalita'  di   disattivazione   degli   impianti,   infatti,
coinvolgerebbero materie che appartengono alla competenza  ripartita,
quali la  produzione,  trasporto  e  distribuzione  dell'energia,  il
governo del territorio, la protezione civile, la tutela della  salute
e l'ambiente. Pertanto lo Stato, in  forza  del  principio  di  leale
collaborazione,  dovrebbe  prevedere  l'intesa  con   la   Conferenza
unificata per l'individuazione delle modalita' essenziali e  generali
di disattivazione degli impianti. 
    Inoltre,  la  definizione  delle  modalita'  tecniche  di   detta
disattivazione dovrebbe avvenire d'intesa con la Regione o le Regioni
nel cui  territorio  gli  impianti  sono  localizzati.  Dovrebbe  poi
trattarsi di un'intesa "forte", come si desume  dalla  giurisprudenza
costituzionale piu' volte richiamata. 
    2.8. - La Regione Emilia-Romagna deduce, ancora, l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  27,   comma   6,   il   quale   disciplina
l'autorizzazione unica per la costruzione  e  l'esercizio  del  Parco
tecnologico in cui dovra'  insediarsi  il  deposito  nazionale  delle
scorie radioattive. 
    La disposizione e' censurata sotto due profili. 
    Innanzitutto, nella parte  in  cui  essa  affida  ad  un  decreto
ministeriale, da emanarsi  previa  acquisizione  del  parere  tecnico
dell'Agenzia, la approvazione della Carta delle  aree  potenzialmente
idonee alla localizzazione del Parco. Tale previsione  contrasterebbe
con l'art. 25 della legge di delega che rimette ad  appositi  decreti
legislativi la determinazione di tale disciplina. 
    La  norma  impugnata,  dunque,  prevede   una   fonte   normativa
sottordinata rispetto a quella prevista dalla delega  e  che  non  e'
tenuta al rispetto dei requisiti di cui all'art. 14  della  legge  23
agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di   Governo   e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e secondo le
modalita' definite dall'art. 20 della legge  15  marzo  1997,  n.  59
(Delega al Governo per il conferimento di  funzioni  e  compiti  alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la  semplificazione  amministrativa)  con  conseguente  diretta
lesione delle competenze e degli interessi regionali. 
    In secondo luogo, la ricorrente censura il procedimento delineato
dalla norma in questione in quanto, nonostante  nella  localizzazione
del Parco siano coinvolti interessi regionali e  siano  investite  le
competenze in materia di governo  del  territorio,  di  tutela  della
salute, di protezione civile, grandi reti di trasporti, produzione  e
trasporto  dell'energia  e  valorizzazione  dei  beni   culturali   e
ambientali,  non  sarebbe   prevista   alcuna   forma   di   efficace
partecipazione delle Regioni  alla  determinazione  della  Carta.  In
particolare, non  sarebbe  stato  previsto  il  coinvolgimento  della
Conferenza unificata in sede di determinazione e  approvazione  della
Carta nazionale, ne' quello della Regione interessata  alla  concreta
localizzazione dell'impianto. 
    Del tutto insufficienti a realizzare un  adeguato  coinvolgimento
delle istanze regionali sarebbero le statuizioni contenute nei  commi
3, 4 e 5 del citato art. 27 dal momento che e' prevista  la  semplice
audizione delle osservazioni che comuni, province o  regioni  possono
formulare in relazione al progetto preliminare della carta nazionale,
«senza, tuttavia, che la Sogin s.p.a. o il Ministero,  abbiano  alcun
obbligo sostanziale e formale di tener conto o  recepire  le  istanze
degli enti territoriali». 
    2.9.  -  E'  denunciata,  poi,  l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 27, comma 8, il quale disciplina il mancato  raggiungimento
dell'intesa   con   le   Regioni   interessate   relativamente   alla
localizzazione del Parco tecnologico. 
    Nonostante che, ad avviso della ricorrente, nel caso in questione
venga in rilevo la competenza esclusiva statale in materia di  tutela
dell'ambiente, sia  pure  intrecciata  con  la  competenza  regionale
concorrente in materia di governo del territorio,  e  dunque  non  si
possa negare il potere statale di determinazione finale  unilaterale,
tuttavia si contesta sia la mancata  previsione  dell'intesa  con  la
Conferenza unificata  sulle  regole  di  funzionamento  del  Comitato
interistituzionale, sia la mancata esclusione del potere  sostitutivo
nel  caso  in  cui  sia  l'atteggiamento  statale  ad   impedire   la
costituzione del comitato ovvero il  raggiungimento  dell'intesa.  Si
contesta, infine, la previsione di un'intesa formata  unilateralmente
dallo Stato anziche' un semplice atto unilaterale. 
    2.10 - E' impugnato, inoltre, l'art. 27, comma 11, nella parte in
cui ai fini della localizzazione del sito per  la  realizzazione  del
parco tecnologico non  e'  contemplata  l'intesa  con  la  Conferenza
unificata nonostante l'interesse delle  Regioni  a  partecipare  alla
corretta  scelta  del  sito  del  deposito  nazionale  e  del   parco
tecnologico. 
    2.11.  -  Infine,   la   ricorrente   denuncia   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 27, commi 14, 15 e 16, per le stesse ragioni
esposte in relazione al comma 11.  Tali  disposizioni,  infatti,  nel
disciplinare il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione
e l'esercizio del suddetto deposito e di tutte le opere comprese  nel
parco tecnologico,  non  prevedrebbero  l'intesa  con  la  Conferenza
unificata. 
    2.12. - Anche in tale giudizio si e' costituito il Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 
    Quanto alla  censura  avente  ad  oggetto  l'intero  decreto  per
mancata acquisizione del parere della Conferenza unificata, la difesa
dello  Stato  sostiene  che  dalla  premessa   del   decreto   stesso
emergerebbe che la Conferenza era stata appositamente  convocata  per
la seduta del 27 gennaio 2010, la quale, pero',  e'  andata  deserta.
Secondo la resistente, lo Stato avrebbe si' l'obbligo di convocazione
di tale soggetto, ma non quello di costringere i suoi  componenti  ad
intervenire; d'altra parte, la semplice  «diserzione»  delle  Regioni
non potrebbe impedire l'adozione dell'atto, perche'  diversamente  si
riconoscerebbe loro un potere di veto  assoluto  non  previsto  dalla
Costituzione. 
    Del pari infondata - «anche a prescindere  dall'inammissibilita'»
- sarebbe la censura relativa all'art. 5, comma 2, il  quale  avrebbe
affidato l'individuazione dei requisiti degli operatori ad un decreto
ministeriale anziche' ad un decreto legislativo.  In  realta',  dalla
lettura complessiva  dell'art.  5  emergerebbe  come  sia  lo  stesso
decreto delegato ad individuare i criteri  per  operare  tale  scelta
nonche' le cause di esclusione, di tal che  il  decreto  ministeriale
avrebbe una funzione meramente applicativa di  quanto  gia'  previsto
dalla legge. 
    Analoghe ragioni determinerebbero  l'infondatezza  della  censura
relativa all'art. 8, comma 3: anche in tal caso, infatti,  i  criteri
tecnici la cui determinazione  e'  rimessa  al  decreto  ministeriale
costituirebbero una semplice specificazione di quelli  dettati  dallo
stesso art. 8. 
    Riguardo alla censura concernente l'art. 9, il  quale  prevede  i
modi di attuazione della  strategia  nucleare,  l'Avvocatura  osserva
come  poiche'  essa  e'  affidata  dall'art.  3  allo  Stato  e  tale
disposizione non e' stata impugnata,  non  sarebbe  necessario  alcun
coinvolgimento regionale. 
    Infondate  sarebbero  anche  le  censure  relative  all'art.  11,
nonche' agli artt. 4  e  13  in  relazione  alla  mancata  previsione
dell'intesa "forte". La difesa dello  Stato  svolge  al  riguardo  le
medesime argomentazioni  prospettate  nella  memoria  depositata  nel
giudizio avente ad oggetto il ricorso della Regione Toscana. 
    Quanto alle questioni aventi ad oggetto gli artt. 19, 20 e 27, si
osserva che la disciplina della produzione, fabbricazione, stoccaggio
e  deposito  definitivo  di  materiale  radioattivo  atterrebbe  alla
materia della tutela  dell'ambiente  di  cui  all'art.  117,  secondo
comma, lettera s), Cost. e che soltanto lo Stato potrebbe  assicurare
una visione  globale  delle  problematiche  connesse  alle  attivita'
produttive con forte impatto  ambientale.  Proprio  il  principio  di
sussidiarieta',  unitamente  a  quello  di   adeguatezza   imporrebbe
l'esercizio unitario a livello statale delle funzioni amministrative,
atteso  che  gli  enti  locali,  essendo   portatori   di   interessi
contrapposti  (e  in  specie  quello  alla  non  installazione  della
censurale  sul  proprio  territorio)  non  sarebbero  in   grado   di
assicurare  il  raggiungimento  dell'obiettivo   di   consentire   la
produzione dell'energia nucleare in Italia. 
    2.13. - E' intervenuta in giudizio l'Associazione Italiana per il
World Wide Fund for Nature (WWF Italia) ONLUS, con atto depositato il
28 giugno 2010. 
    Quanto alla propria legittimazione ad intervenire, la  difesa  di
WWF  Italia  sostiene  che  l'interesse  alla  tutela  dell'ambiente,
ancorche'  formalmente  estraneo  rispetto  ai   giudizi,   «inerisce
immediatamente al rapporto sostanziale», in quanto  la  decisione  di
questa  Corte  «eserciterebbe  un'influenza   diretta   con   effetti
rilevanti sulla posizione soggettiva dell'Associazione». 
    Nel merito, la interveniente non solo contesta  la  scelta  dello
Stato di tornare all'energia nucleare, ma lamenta  che  cio'  avvenga
senza una adeguata partecipazione delle  Regioni  e  delle  comunita'
locali in ordine alla localizzazione degli impianti. 
    In particolare  l'interveniente  ripropone  le  medesime  censure
prospettate   dalla   Regione   Emilia-Romagna.   L'intero    decreto
legislativo sarebbe incostituzionale per la mancata acquisizione  del
parere  della  Conferenza  unificata,  mentre  l'art.  5,   comma   2
contrasterebbe con l'art. 25 della legge delega n.  99  del  2009  in
quanto rimanda ad un decreto ministeriale la fissazione dei requisiti
soggettivi  per  lo  svolgimento   dell'attivita'   di   costruzione,
esercizio e disattivazione degli impianti,  anziche'  ad  un  decreto
legislativo. 
    Analoghe censure sono proposte in relazione all'art. 8, comma  3,
il quale, nel rinviare a un decreto  ministeriale  la  individuazione
dello schema dei parametri esplicativi dei  criteri  tecnici  per  la
localizzazione   degli   impianti,   ometterebbe   ogni   forma    di
coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali. 
    Altrettanto  lesivo  delle  prerogative  regionali  -   a   detta
dell'interveniente - sarebbe l'art. 11, comma 6, sulla certificazione
dei siti non essendo  prevista  un'intesa  "forte"  con  la  Regione.
Inoltre,  il  rinvio  ad  un  Comitato  interistituzionale   per   il
superamento del dissenso  sarebbe  vanificato  dalla  previsione  che
affida la determinazione delle sue modalita' di funzionamento ad  una
delle parti in causa. 
    3. - Con ricorso notificato il 7  maggio  2010  e  depositato  il
successivo 14 maggio 2010 (iscritto al reg. ric.  n.  78  del  2010),
anche la Regione Puglia ha promosso, in riferimento  agli  artt.  76,
117, 118 e 120 Cost., nonche' al principio di  leale  collaborazione,
questione di legittimita' costituzionale dell'intero d.lgs. n. 31 del
2010, nonche' dell'art. 4, dell'art. 5, commi 1  e  2,  dell'art.  8,
dell'art. 11, commi da 5 a 10, dell'art. 13, commi 10 e 11. 
    Preliminarmente  la  ricorrente   sostiene   che   l'oggetto   di
disciplina del decreto impugnato sarebbe riconducibile  alla  materia
della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia  e
a quella  del  governo  del  territorio,  entrambe  rientranti  nella
potesta' legislativa concorrente di cui all'art.  117,  terzo  comma,
Cost. 
    3.1.  -   Cio'   posto,   la   Regione   eccepisce   innanzitutto
l'incostituzionalita'  dell'intero  d.lgs.  n.  31   del   2010   per
violazione della  legge  delega  e,  conseguentemente,  dell'art.  76
Cost., nonche' degli artt. 117 e  118  Cost.  Infatti,  disattendendo
l'espressa previsione contenuta nell'art. 25 della legge delega,  non
sarebbe stato acquisito sullo  schema  di  decreto  il  parere  della
Conferenza unificata, che costituiva «atto prodromico essenziale  per
l'esercizio della potesta' delegata». 
    Tale omissione  avrebbe  impedito  alle  Regioni  di  partecipare
all'iter  legislativo,  benche'  esso  inerisse  all'esercizio  della
potesta'  legislativa  concorrente  e  alla  disciplina  di  funzioni
amministrative incidenti su interessi  territoriali  riferibili  alle
Regioni medesime. 
    3.2. -  Quanto  all'art.  5,  comma  2,  la  ricorrente  denuncia
l'affidamento ad una fonte di normazione secondaria  l'individuazione
dei requisiti soggettivi per l'attivita' di costruzione, esercizio  e
disattivazione degli impianti, laddove la legge delega prescriveva il
ricorso a decreti legislativi. 
    Tale  previsione  violerebbe  l'art.  76  Cost.  e  lederebbe  le
prerogative regionali dal  momento  che  ai  fini  dell'adozione  del
decreto delegato sarebbe stata necessaria la previa acquisizione  del
parere della Conferenza unificata. Di qui la violazione  degli  artt.
117, 118 e 120 Cost. e del principio di  leale  collaborazione  e  di
sussidiarieta'. 
    3.3. - La Regione Puglia, inoltre, censura il d.lgs.  n.  31  del
2010  nella  parte  in  cui,   ai   fini   della   localizzazione   e
dell'autorizzazione alla realizzazione degli  impianti,  «circoscrive
il coinvolgimento delle Regioni alla formulazione di meri pareri». 
    In particolare, l'art. 8, comma 2, rimette la determinazione  dei
criteri localizzativi delle aree potenzialmente  da  destinarsi  agli
impianti  nucleari   all'autorita'   statale   senza   la   effettiva
partecipazione  delle  Regioni  che  possono   solo   proporre   mere
osservazioni. 
    Il procedimento per la certificazione dei siti, di  cui  all'art.
11, commi da 5 a 10, contempla  un'intesa  "debole"  con  la  Regione
interessata.  Inoltre,  la  procedura   prevista   per   il   mancato
raggiungimento di tale intesa si conclude con un decreto  sostitutivo
che opera anche  in  deroga  ai  Piani  energetico  ambientali  delle
Regioni. Il comma 8 stabilisce poi che l'elenco dei siti  certificati
sia trasmesso alla Conferenza unificata e che, in mancanza di  intesa
con tale soggetto, provvede il Consiglio dei ministri. 
    In sostanza, ad avviso della ricorrente,  nonostante  l'apparente
coinvolgimento delle Regioni, il decreto  introdurrebbe  procedimenti
volti al «superamento unilaterale e imperativo  del  dissenso  o  del
mancato pronunciamento delle autonomie regionali», anche con «effetti
modificativi cogenti» sulla programmazione energetica  nazionale,  ai
sensi dell'art. 11, comma 10. 
    Analoghe considerazioni la Regione svolge in  relazione  all'art.
13, comma 11, avente ad oggetto il procedimento per il rilascio delle
autorizzazioni. In tale ambito,  alle  Regioni  non  sarebbe  neppure
richiesta la partecipazione alla formazione dell'intesa, ma  soltanto
l'intervento ai lavori del Consiglio dei  ministri  preordinati  alla
emanazione della deliberazione presupposta  al  d.P.C.m.  sostitutivo
dell'intesa. 
    In definitiva,  conclude  la  ricorrente,  il  decreto  impugnato
disciplinerebbe materie di potesta' concorrente senza limitarsi  alla
fissazione di principi fondamentali, avocando allo Stato «consistenti
ambiti di potesta' amministrativa», di  normazione  secondaria  e  di
pianificazione di competenza regionale; tutto cio' senza  predisporre
un  meccanismo  idoneo  ad  assicurare  alla  Regione  un  ruolo   di
codecisione paritaria. 
    3.4. - Anche nel presente giudizio si e' costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello Stato, il quale,  nel  contestare  le  censure  svolte
dalla ricorrente, svolge le medesime argomentazioni addotte nell'atto
di costituzione nel giudizio instaurato  con  ricorso  della  Regione
Emilia-Romagna. 
    3.5. - E' intervenuta in giudizio l'Associazione Italiana per  il
World Wide Fund for Nature (WWF Italia) ONLUS,  con  atto  depositato
fuori termine l'8 luglio 2010. 
    L'interveniente osserva che benche' il decreto  n.  31  del  2010
intervenga in materie di potesta' concorrente, quali il  governo  del
territorio e  la  produzione  dell'energia,  il  legislatore  avrebbe
sottratto  i  poteri  amministrativi  spettanti  alle  Regioni  senza
garantire loro una partecipazione paritaria attraverso la  previsione
di intese "forti". 
    In particolare, il WWF propone le medesime censure  svolte  dalla
Regione   Emilia-Romagna   in   relazione   sia    all'illegittimita'
dell'intero decreto per la  mancata  acquisizione  del  parere  della
Conferenza unificata, sia in relazione alla lesione delle  competenze
delle Regioni operata dagli artt. 5 e 8. 
    4. -  In tutti i giudizi e' intervenuta Enel  s.p.a.,  la  quale,
con atti di identico contenuto, ha chiesto che le sollevate questioni
di  legittimita'  costituzionale  siano  dichiarate  inammissibili  e
infondate, riservando a successive memorie la compiuta  articolazione
delle proprie difese. 
    5. - In prossimita' dell'udienza pubblica la Regione  Toscana  ha
depositato una memoria al fine di ulteriormente argomentare in merito
alle prospettate doglianze. 
    5.1. - In via  preliminare,  la  difesa  regionale  ribadisce  il
corretto inquadramento materiale del contestato intervento normativo:
le  impugnate  disposizioni  ricadono  nell'ambito,   di   competenza
concorrente, della  produzione  dell'energia,  come  riconosciuto  da
questa Corte con la sentenza n. 278 del 2010. 
    Al riguardo,  la  ricorrente  contesta  la  tesi  del  resistente
secondo cui la asserita "materia" del nucleare non  tollererebbe  una
intesa in senso forte tale da consentire alle Regioni di  opporre  un
vero e proprio  veto.  Non  di  veto  si  tratterebbe,  bensi'  della
possibilita' per  le  Regioni  di  rendere  la  scelta  del  nucleare
compatibile con i rispettivi assetti territoriali. 
    5.2. - Per quanto concerne l'impugnazione dell'art. 4 del  d.lgs.
n. 31 del 2010, la Regione  ricorrente  evoca  la  giurisprudenza  di
questa Corte in tema di attrazione in sussidiarieta'  allo  scopo  di
dimostrare  come  l'intesa  con  la   Conferenza   unificata,   quivi
contemplata, non appaia adeguata.  La  denunciata  opzione  normativa
«puo'  costituire  lo  strumento  sufficiente  a  fronte   di   norme
legislative e di disposizioni generali, indirizzi,  criteri  e  linee
guida perche' tutte queste hanno ad oggetto misure  generali  rivolte
all'intero  sistema  delle  autonomia;  viceversa,  a  fronte   dello
specifico atto autorizzatorio, e'  costituzionalmente  indispensabile
l'intesa con la Regione interessata». 
    5.3. - In ordine alla doglianza avente ad oggetto l'art. 8, comma
3, del d.lgs. n. 31 del  2010,  la  ricorrente  ribadisce  che  negli
ambiti materiali incisi dalla  disciplina  in  parola,  a  cominciare
dalla  produzione  dell'energia,  le  Regioni  non   possono   essere
abilitate alla mera  presentazione  di  osservazioni.  Alla  luce  di
quanto statuito dall'adita Corte nella sentenza n. 278 del  2010,  il
coinvolgimento della Conferenza unificata puo'  concretizzarsi  anche
nella sola formulazione di un parere obbligatorio. Al  contrario,  la
censurata disposizione non contempla  neppure  tale  forma  di  leale
collaborazione. 
    5.4. - In merito alle  questioni  di  costituzionalita'  relative
agli artt. 11, commi 6, 7, 8 e 10; 13, commi 11 e 12; 27, commi 7, 8,
9 e 15, del  decreto  legislativo  in  oggetto,  la  Regione  Toscana
conferma le doglianze gia' esposte nel ricorso. 
    In  particolare,   e'   denunciata   l'attivazione   del   potere
sostitutivo in caso di  mancato  raggiungimento  dell'intesa  con  la
Regione interessata. Detto potere svilirebbe il  carattere  forte  di
tale intesa, come strumento per  la  codeterminazione  paritaria  del
contenuto finale dell'atto. 
    5.5. - Infine, quanto alla impugnazione dell'art. 20  del  d.lgs.
n. 31 del 2010, per la difesa regionale l'attivita' di  gestione  dei
siti, a seguito della disattivazione degli  impianti,  sarebbe  stata
illegittimamente devoluta,  in  via  esclusiva,  alla  Sogin  s.p.a.,
«nonostante le evidenti  ricadute  e  l'intreccio  che  una  siffatta
attivita' presenta con le competenze  legislative  ed  amministrative
delle Regioni». 
    6. - Ad ulteriore supporto  alle  argomentazioni  sviluppate  nel
ricorso, anche la Regione Emilia-Romagna ha depositato due memorie in
prossimita' dell'udienza. 
    6.1.   -   Con   la   prima,   la   ricorrente    ha    lamentato
l'inammissibilita'   dell'intervento,   nell'odierno   giudizio    di
costituzionalita',  della  societa'  Enel  s.p.a.,  alla   luce   del
consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte. 
    6.2. - Con la  seconda  memoria,  la  Regione  Emilia-Romagna  ha
ribadito  e  ulteriormente  motivato  in  merito   alle   prospettate
doglianze. 
    6.2.1. -  La  difesa  regionale  ha,  innanzitutto,  ribadito  la
sospetta incostituzionalita' dell'impugnato decreto  legislativo  per
violazione  dell'art.  76  Cost.,  essendo  stata  omessa  la  previa
acquisizione del parer obbligatorio della Conferenza unificata. 
    In punto di fatto, la ricorrente lamenta che la prevista riunione
del 27 gennaio 2010 non si e' tenuta, «ne' il  Governo  si  e'  fatto
carico di indirne una nuova ne' prima ne' dopo la trasmissione  dello
schema di decreto  legislativo  alle  Commissioni  parlamentari».  La
controparte non fornisce, peraltro, alcun elemento di fatto idoneo ad
acclarare la reale dinamica degli accadimenti rilevanti a tal fine. 
    Pertanto, «dal mancato rispetto della  procedura  prevista  dalla
legge di delega per l'emanazione del decreto legislativo, si  origina
(...) un vizio di  legittimita'  costituzionale  che  necessariamente
inficia l'intero atto». 
    6.2.2. - Quanto alla impugnazione dell'art. 5 del  d.lgs.  n.  31
del 2010, in  punto  di  ammissibilita'  della  questione  la  difesa
regionale  obietta  all'Avvocatura  dello  Stato  che  la  denunciata
violazione dell'art. 76 Cost. e' potenzialmente idonea a  determinare
una grave lesione  delle  attribuzioni  costituzionalmente  garantite
alle Regioni. 
    Nel merito, l'emanazione di un decreto ministeriale, in luogo  di
un  decreto  delegato,  per  la  definizione  dei  previsti  «criteri
esplicativi» costituirebbe - secondo la  ricorrente  -  un  esercizio
della delega palesemente difforme da  quanto  previsto  dall'art.  25
della legge n. 99 del 2009. La fonte abilitata  a  procedere  a  tale
definizione non e'  destinata  a  porre  norme  meramente  esecutive,
«andando, al contrario, a  definire  e,  in  parte,  ad  integrare  i
requisiti che la legge di delegazione voleva fossero disciplinati con
atto avente forza di legge. 
    6.2.3.   -   La   Regione    Emilia-Romagna,    poi,    riafferma
l'incostituzionalita' dell'art. 8, comma 3, del  decreto  legislativo
in oggetto, non contemplando alcuna forma di adeguato  coinvolgimento
delle   Regioni   interessate   alla   individuazione   delle    aree
potenzialmente destinate alla localizzazione degli impianti nucleari. 
    E  lo  stesso  ragionamento  e'   riproposto   in   merito   alla
impugnazione del combinato disposto dell'art. 8, comma 3, e dell'art.
9, comma 1, versandosi in un ambito materiale  in  cui  la  rilevanza
assunta dagli interessi regionali «appare di tutta evidenza». 
    6.2.4. - Sulla censura dell'art. 11, la  ricorrente  conferma  la
propria tesi circa la natura "forte" dell'intesa  ivi  prevista,  con
conseguente  illegittimita'  della  previsione  che  demanda  ad  una
decisione unilaterale il rimedio al veto opposto dalle Regioni. 
    6.2.5. - Gli artt. 4 e 13, commi 10, 11 e 12, sarebbero parimenti
incostituzionali in quanto, come riaffermato  dalla  ricorrente,  non
configurano alcuna  intesa  con  la  Regione  interessata.  A  questa
conclusione la difesa regionale perviene evocando la sentenza n.  278
del 2010, dalla quale si deduce che, pur in  assenza  della  apposita
previsione nella legge di  delega,  il  decreto  legislativo  avrebbe
dovuto prevedere la suddetta intesa. 
    6.2.6. - Infine, quanto alla impugnazione degli artt. 19, 20 e 27
del decreto legislativo in parola, la difesa regionale  ribadisce  la
necessita', costituzionalmente sancita, di contemplare adeguate forme
di coinvolgimento delle istituzioni regionali. 
    7. - Anche la Regione Puglia ha depositato in termini una memoria
integrativa allo scopo di confermare  e  puntualizzare  le  doglianze
gia' formulate nel ricorso. 
    7.1. - Non ritenendo di affermare la sussistenza  di  un  obbligo
generale di conformazione del procedimento legislativo  al  principio
di leale collaborazione - peraltro,  piu'  volte  escluso  da  questa
Corte - la ricorrente lamenta che, nel caso di specie, sarebbe  stato
disatteso l'obbligo di acquisire il previo  parere  della  Conferenza
unificata, come prescritto dalla legge di delega. 
    Quanto alla obiezione della  parte  resistente,  secondo  cui  lo
Stato aveva l'obbligo di convocare la predetta Conferenza  e  non  di
costringere i suoi componenti a  parteciparvi,  la  difesa  regionale
replica osservando che: a) la legge di delega imponeva il rispetto di
un  preciso  iter  procedimentale,  scandito  da  fasi   puntualmente
determinate;  b)  il  mancato  svolgimento,  in  quella  data,  della
riunione della Conferenza unificata  non  e'  un  motivo  valido  per
disapplicare la norma di delega. Al piu', il Governo  avrebbe  potuto
adire questa Corte in sede di conflitto di attribuzioni per censurare
la condotta ostruzionistica di quell'organo collegiale. 
    7.2. - Premessa una ricostruzione della giurisprudenza di  questa
Corte in tema di attrazione in sussidiarieta' e individuati  i  punti
salienti della sentenza n. 278 del 2010 specie in  ordine  all'intesa
"forte", la Regione Puglia  si  duole  della  mancata  previsione  di
adeguati meccanismi di coinvolgimento delle  Regioni  ai  fini  della
localizzazione e dell'autorizzazione alla realizzazione ed  esercizio
degli impianti di produzione di energia nucleare. 
    Questa doglianza  e'  riproposta  in  relazione  alle  contestate
previsioni dell'art. 11 del d.lgs. n. 31 del 2010, che disciplina gli
adempimenti funzionali alla  certificazione  dei  siti  da  destinare
all'insediamento  degli  impianti  nucleari.  La  disciplina  per  il
superamento  del  dissenso  non  risponderebbe  alla  «irrinunciabile
esigenza  che  risulti   garantita   la   permanente   posizione   di
paritarieta' delle parti coinvolte». 
    Analogo iter argomentativo  e',  poi,  seguito  in  relazione  ai
censurati artt. 4, comma 1,  e  13,  commi  10  e  11,  sul  rilascio
dell'autorizzazione  unica,  al  fine  di   contestare   la   mancata
previsione di una intesa  "forte":  secondo  la  difesa  regionale  i
decreti  delegati   «avrebbero   dovuto   necessariamente   prevedere
l'introduzione di idonee forme partecipative  della  singola  Regione
all'eventuale esercizio del  potere  sostitutivo  del  Governo  nelle
ipotesi di mancata intesa». 
    7.3. -  La  Regione  Puglia,  inoltre,  ribadisce  la  denunciata
devoluzione ad una fonte secondaria - ex artt.  5  e  8  del  decreto
legislativo  in  esame  -  del  compito  di  stabilire  i   requisiti
soggettivi per lo svolgimento delle attivita' qui  considerate  e  di
definire le caratteristiche delle  aree  idonee  alla  localizzazione
degli impianti nucleari. Si tratterebbe di  un  rinvio  incompatibile
con la direttiva enunciata nella legge di delega. 
    8. - La difesa di Enel s.p.a. ha  depositato,  nei  tre  giudizi,
altrettante memorie, integrando i rilievi gia' formulati nell'atto di
intervento. 
    9. - Anche l'Associazione italiana per il  World  Wide  Fund  for
Nature (WWF Italia) ONLUS ha depositato una memoria integrativa. 
    10.  -  Con   un'unica   memoria,   depositata   in   prossimita'
dell'udienza, il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  dopo  aver
riassunto i passaggi rilevanti della sentenza n.  278  del  2010,  ha
ulteriormente   argomentato   in    ordine    alle    questioni    di
costituzionalita' sollevate dalle tre ricorrenti. 
    10.1.  -  L'Avvocatura  dello  Stato  premette  un  inquadramento
materiale delle disposizioni che compongono la disciplina  in  esame,
alla luce della sentenza n. 278 del 2010, al fine di  dimostrare  che
solo una  parte  di  essa  e'  inclusa  nel  settore,  di  competenza
concorrente,  della  produzione   dell'energia,   mentre   il   resto
appartiene alla competenza esclusiva del legislatore statale. 
    Tra i principi fondamentali dettati dalla legge n. 99 del 2009 vi
sarebbe quello della apertura di tutto  il  territorio  nazionale  al
nucleare, con conseguente «inesistenza per le Regioni di  un  diritto
di veto». 
    10.2. - La parte resistente contesta, innanzitutto, la  doglianza
relativa all'impugnazione dell'intero testo del d.lgs. n. 31 del 2010
per omessa acquisizione del parere della Conferenza unificata. 
    La   questione   sarebbe   inammissibile   non   trattandosi   di
impugnazione sollevata per ragioni di competenza. Nel  merito,  dagli
atti depositati in giudizio risulterebbe che la  predetta  Conferenza
fu convocata «ma gli inviti e le convocazioni restarono disattesi». 
    10.3. - Per quanto concerne l'impugnazione dell'art.  4,  secondo
la difesa dello Stato le ricorrenti avrebbero omesso  di  considerare
che «di quel  coinvolgimento  per  l'autorizzazione  unica  e'  ampia
previsione nell'art. 11». 
    10.4. - La lamentata violazione dell'art. 76 Cost., ad opera  del
censurato art. 5 del d.lgs.  n.  31  del  2010,  non  dovrebbe,  poi,
trovare ingresso nell'odierno  giudizio,  trattandosi  di  vizio  non
deducibile. Per l'Avvocatura  dello  Stato,  il  decreto  esplicativo
quivi previsto «e' logico corollario di una funzione di coordinamento
e di raccolta di elementi che lo  Stato  ben  puo'  attribuire  a  se
stesso pur nelle materie di competenza concorrente». 
    10.5. - Le motivazioni addotte dalle ricorrenti a sostegno  della
asserita incostituzionalita' dell'art. 8 non coglierebbero nel segno,
a detta della parte resistente, in  quanto  oggetto  della  impugnata
previsione e' la definizione dei requisiti delle aree  potenzialmente
idonee  all'insediamento  degli  impianti  nucleari:   «requisiti   e
idoneita' potenziali che tocca allo Stato stabilire perche' attengono
al principio fondamentale - come tale riconosciuto dalla sentenza  n.
278/10 - del coinvolgimento di  tutto  il  territorio  nazionale  nel
momento della  produzione  dell'energia  nucleare».  Non  si  tratta,
invero, di disporre l'allocazione di un impianto. 
    Quanto,  poi,  al  correlato  art.  9,   la   doglianza   sarebbe
inammissibile,  per  genericita'  e,  comunque,  infondata,   essendo
provvedimenti  propri  dello  Stato   irrilevanti   ai   fini   della
distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni. 
    10.6. - Il denunciato art. 11, a detta della difesa dello  Stato,
contempla un adeguato meccanismo di superamento del dissenso in  caso
di mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione interessata.  Il
coinvolgimento delle istituzioni regionali e' si' necessario, ma «non
esiste un modulo unico». La Regione  e'  chiamata  ad  esprimere  una
volonta' "procedimentalizzata" al fine di  partecipare  «realmente  e
lealmente» al procedimento in questione. L'intesa  "forte"  non  puo'
arrestarsi  al  diniego,  essendo   indispensabile   configurare   un
meccanismo di superamento della situazione  di  stallo  che  verrebbe
cosi' a determinarsi. Non si verserebbe, dunque, in  una  ipotesi  di
«atto sostitutivo di intesa», bensi' di ripristino di  un  meccanismo
davvero informato al principio di leale collaborazione. 
    10.7. - In merito alle questioni aventi per  oggetto  l'art.  13,
l'Avvocatura  dello  Stato  obietta  che  le  impugnate  disposizioni
seguono ad un procedimento - ex art. 11 -  per  il  quale  gia'  sono
stati individuati i siti sia in astratto che in concreto «e si tratta
di dare attuazione a quanto gia' accertato e deciso». 
    Diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, l'intesa forte
e' gia' contemplata per l'individuazione  del  sito,  «che  e'  tutto
approvato per  l'impianto».  Sicche',  «non  avrebbe  senso  un'altra
"intesa forte" per  stabilire  dove,  nel  sito  approvato,  vada  in
concreto allocato l'impianto». 
    10.8. - La questione  di  costituzionalita'  avente  per  oggetto
l'art. 19, commi 1 e 2, sarebbe, a detta del Presidente del Consiglio
dei ministri, infondata versandosi in un ambito, quale  quello  della
tutela  dell'ambiente,  di  competenza  esclusiva  dello  Stato.   Il
legislatore statale ben puo' definire ed  organizzare  gli  opportuni
controlli tecnici volti a verificare il rispetto dei procedimenti  in
parola. Gli atti dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, ove ritenuti
lesivi delle attribuzioni regionali, ben potrebbero essere  impugnati
con gli ordinari rimedi giurisdizionali. 
    10.9. - Quanto alla disattivazione  degli  impianti,  di  cui  al
censurato  art.  20,  comma  1,  per  l'Avvocatura  dello  Stato   la
ricorrente avrebbe dovuto, peraltro, impugnare l'art. 26  che  meglio
definisce le competenze della societa' Sogin s.p.a. 
    10.10. - La netta prevalenza delle competenze  esclusive  statali
renderebbe, a detta della parte resistente,  infondata  la  doglianza
relativa all'art. 27, comma 6, giacche', quanto  al  trattamento  dei
rifiuti radioattivi, sarebbero comunque previste  adeguate  forme  di
coinvolgimento delle autorita' regionali. 
    Analoghe  conclusioni  sono  ribadite  in   merito   alle   altre
denunciate previsioni dell'art. 27. 
    11. - Con  memoria  depositata  fuori  termine,  Enel  s.p.a.  ha
ribadito le proprie posizioni, anche alla luce di recenti pronunce di
questa Corte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.  31  (Disciplina
della  localizzazione,  della  realizzazione  e  dell'esercizio   nel
territorio nazionale di impianti di produzione di  energia  elettrica
nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei
sistemi di stoccaggio  del  combustibile  irraggiato  e  dei  rifiuti
radioattivi, nonche' misure compensative e  campagne  informative  al
pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge  23  luglio  2009,  n.
99), e' stato oggetto di tre distinti ricorsi regionali. 
    Piu' precisamente, la Regione Emilia-Romagna e la Regione  Puglia
hanno censurato l'intero testo del decreto, lamentando la  violazione
dell'art. 76 Cost. e del principio di leale collaborazione. Le stesse
Regioni e la Regione Toscana hanno, poi, impugnato alcune  specifiche
disposizioni, in relazione a molteplici parametri. 
    2. - Considerato che i ricorsi sono diretti in larga parte contro
le medesime disposizioni e  pongono  questioni  analoghe,  i  giudizi
possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza. 
    3. - Le questioni di costituzionalita' sottoposte al sindacato di
questa Corte dalle odierne ricorrenti possono essere ordinate in  tre
distinte aree  tematiche,  cui  corrispondono  altrettante  doglianze
generali: I) impugnazione dell'intero d.lgs.  n.  31  del  2010;  II)
modalita' di coinvolgimento delle Regioni; III) disciplina del potere
sostitutivo. 
    3.1. - I) Nella prima area tematica (che verra' trattata,  infra,
nei paragrafi 5 e ss.)  rientra  l'impugnazione  dell'intero  decreto
legislativo in  oggetto  ad  opera  delle  Regioni  Emilia-Romagna  e
Puglia, le quali lamentano la violazione dell'art.  76  Cost.  e  del
principio di leale collaborazione non avendo il  Governo  previamente
acquisito il parere della Conferenza unificata  prescritto  dall'art.
25, comma 1, della legge delega 23 luglio 2009, n.  99  (Disposizioni
per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'  in
materia di energia). 
    3.2. - II) La seconda area tematica (che verra' trattata,  infra,
nei paragrafi 6 e ss.) abbraccia, in relazione a diverse disposizioni
del d.lgs.  n.  31  del  2010,  le  doglianze  con  cui  si  denuncia
l'inadeguatezza del coinvolgimento delle Regioni nei diversi  momenti
in cui si articola il procedimento relativo alla localizzazione, alla
realizzazione ed all'esercizio nel territorio nazionale  di  impianti
di  produzione  di  energia  elettrica  nucleare,  dei   sistemi   di
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi. 
    Piu' precisamente, sono censurati: 
        II.A.1) l'art. 4, secondo cui «la costruzione  e  l'esercizio
di  impianti  nucleari  sono  considerate  attivita'  di   preminente
interesse statale e come tali soggette ad  autorizzazione  unica  che
viene rilasciata, su istanza dell'operatore e previa  intesa  con  la
Conferenza  unificata,  con  decreto  del  Ministro  della   sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare e con il Ministro  delle  infrastrutture  e
dei  trasporti,  secondo  quanto  previsto   nel   presente   decreto
legislativo», il quale violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost.,  nonche'
il principio di leale collaborazione, in quanto prevede l'intesa  con
la Conferenza unificata e non con la singola Regione interessata, pur
trattandosi di una ipotesi di "chiamata in  sussidiarieta'"  (Regione
Toscana e Regione Puglia); 
        II.A.2) gli artt. 4 e 13, commi 10, 11 e  12,  che  prevedono
l'autorizzazione  unica  alla  costruzione  ed  all'esercizio   degli
impianti  nucleari  e  ne  disciplinano  la  procedura,   in   quanto
violerebbero gli artt. 117 e 118 Cost., nonche' il principio di leale
collaborazione, dal momento che prevedono l'intesa con la  Conferenza
unificata  e  non  con  la  singola  Regione   interessata   (Regione
Emilia-Romagna); 
        II.A.2.1) in subordine, gli stessi artt. 4 e 13, commi 10, 11
e 12, i quali violerebbero gli artt. 117  e  118  Cost.,  nonche'  il
principio di  leale  collaborazione,  omettendo,  in  relazione  alla
autorizzazione  unica,  la  previsione  dell'intesa  con  la  Regione
interessata «nel quadro di  una  procedura  corrispondente  a  quella
prevista per la certificazione dei siti,  ovviamente  emendata  dalle
illegittimita' costituzionali che anche in  relazione  ad  essa  sono
state (...) lamentate» (Regione Emilia-Romagna); 
        II.B) l'art. 5, il  quale  prevede,  al  comma  1,  che  «gli
operatori, anche in forma associata, devono essere in possesso  delle
capacita'  tecniche   e   professionali   richieste   dalle   vigenti
disposizioni, anche in materia  di  sicurezza,  nonche'  disporre  di
adeguate risorse umane e finanziarie, comprovati  in  relazione  alle
attivita' da realizzare,  comprese  le  attivita'  di  progettazione,
costruzione  ed  esercizio  degli  impianti  nucleari,  stoccaggio  e
gestione  dei  rifiuti  radioattivi,   anche   nel   rispetto   delle
raccomandazioni formulate dall'AIEA» (Regione Puglia) e, al comma  2,
stabilisce che «con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
emanarsi entro 30 giorni dall'emanazione della delibera CIPE  di  cui
all'articolo 26, comma 2, della legge 23 luglio  2009,  n.  99,  sono
definiti i criteri esplicativi dei  requisiti  di  cui  al  comma  1,
nonche' le modalita' per la dimostrazione del possesso dei  requisiti
stessi» (Regioni Emilia-Romagna e Puglia), contrasterebbe con: 
          l'art.  76  Cost.,  in  quanto,  rinviando  ad  una   fonte
secondaria, violerebbe il  principio  e  criterio  direttivo  di  cui
all'art. 25, comma  1,  della  legge  n.  99  del  2009,  che  invece
demanderebbe ad una fonte primaria -  il  decreto  legislativo  -  la
determinazione dei «requisiti soggettivi  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di costruzione, di  esercizio  e  di  disattivazione  degli
impianti»  in  oggetto,   con   cio'   vulnerando   le   attribuzioni
costituzionalmente  garantite  alle   Regioni,   impossibilitate   ad
esprimere il previo parere in sede di Conferenza  unificata  (Regione
Emilia-Romagna e Regione Puglia); 
          gli artt. 117, 118 e 120 Cost., e con i principi  di  leale
cooperazione e di sussidiarieta' (Regione Puglia); 
        II.C.1)   l'art.   8,   in   tema   di   definizione    delle
caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli  impianti
nucleari, violerebbe gli artt. 76, 117, 118 e 120  Cost.,  nonche'  i
principi di sussidiarieta'  e  leale  collaborazione,  in  quanto  il
coinvolgimento delle  Regioni  limitato  alla  formulazione  di  meri
pareri ne circoscriverebbe e depotenzierebbe in misura sostanziale la
potesta' decisionale (Regione Puglia); 
        II.C.2) l'art. 8, comma 3, nella parte in cui non prevede che
la funzione amministrativa allocata in capo  ad  organi  dello  Stato
debba essere esercitata mediante adeguate forme di partecipazione  al
procedimento delle Regioni, contrasterebbe con: 
          gli artt. 117, terzo comma, e 118  Cost.,  nonche'  con  il
principio di leale collaborazione, giacche' il  ruolo  della  Regione
risulterebbe gravemente svilito in quanto e' assimilato a  quello  di
un qualunque cittadino che puo' presentare osservazioni  allo  schema
in sede di consultazione pubblica,  senza  che  sia  prevista  alcuna
intesa per l'approvazione del decreto ne' con la Conferenza unificata
ne' con le Regioni  interessate  (Regione  Emilia-Romagna  e  Regione
Toscana); 
          l'art. 76 Cost., in quanto, nel prevedere  l'emanazione  di
un decreto ministeriale, in luogo del decreto  legislativo,  deputato
alla definizione dei criteri tecnici da seguire per  l'individuazione
delle aree destinate alla  localizzazione  degli  impianti  nucleari,
rappresenta un esercizio del potere delegato palesemente difforme  da
quanto espressamente previsto all'art. 25, comma 1, della legge n. 99
del 2009,  tale  da  vulnerare  le  attribuzioni  regionali  (Regione
Emilia-Romagna); 
        II.C.3) l'art. 9, comma 1, ai sensi del quale  «la  Strategia
nucleare  di  cui  all'articolo  3,  insieme   ai   parametri   sulle
caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee ai sensi  del
comma 3 dell'articolo 8, e' soggetta alle  procedure  di  valutazione
ambientale strategica ai sensi e per gli effetti di  cui  al  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonche'
al rispetto del principio di giustificazione di  cui  alla  Direttiva
96/29/EURATOM  del  Consiglio  del  13  maggio  1996»,  in  combinato
disposto con l'art. 8, comma 3, dello stesso d.lgs.,  violerebbe  gli
artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., dal momento che non e'  prevista
alcuna forma  di  coinvolgimento  o  collaborazione  con  le  Regioni
interessate  determinandosi,  quindi,  un'illegittima  compromissione
delle attribuzioni  regionali  costituzionalmente  previste  (Regione
Emilia-Romagna); 
        II.D) l'art. 19, commi 1 e 2, nella parte in cui non  prevede
il "concerto" con la Regione interessata  «o  quantomeno»  il  parere
della Conferenza unificata, in ordine alle prescrizioni tecniche e di
esecuzione per il trattamento dei rifiuti radioattivi, lederebbe  gli
artt.  117,  terzo  comma,  118  Cost.  e  il  principio   di   leale
collaborazione: 
          non avendo l'impugnata disposizione previsto  alcuna  forma
di collaborazione o coinvolgimento delle  istanze  territoriali,  pur
versandosi in ambiti materiali di competenza regionale; 
          essendovi una illegittima  attrazione  della  competenza  a
livello statale a  disciplinare  la  materia  sia  sotto  il  profilo
normativo sia della regolamentazione delle funzioni amministrative ex
art. 118 Cost.; 
          non essendovi alcuna previsione  di  forme  di  raccordo  e
integrazione, in nome del principio di leale  collaborazione,  fra  i
diversi soggetti coinvolti ed interessati dall'attivita' disciplinata
dall'art. 19 (Regione Emilia-Romagna); 
        II.E) l'art. 20, commi 1 e 2, nella parte in cui non  prevede
l'intesa con la Regione interessata,  «o  quantomeno»  il  "concerto"
della  Conferenza  unificata,  circa   le   modalita'   tecniche   di
disattivazione degli impianti nucleari,  violerebbe  gli  artt.  117,
terzo comma, e 118 Cost. ed il  principio  di  leale  collaborazione,
essendo  precluso  allo  Stato  escludere  le   Regioni   in   ordine
all'assunzione di decisioni e modalita'  operative  che  direttamente
influiscono sulla loro sfera di competenza  (Regione  Emilia-Romagna,
quanto al comma 1; Regione Toscana, quanto al comma 2); 
        II.F.1) l'art. 27, comma 6, nella parte in  cui  non  prevede
l'intesa con la Conferenza unificata e con la Regione interessata, ai
fini   dell'approvazione   della   Carta   nazionale    delle    aree
potenzialmente idonee  alla  localizzazione  del  Parco  tecnologico,
contrasterebbe con gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. e  con  il
principio di leale collaborazione (Regione Emilia-Romagna); 
        II.F.2) l'art. 27, comma 6, nella parte in cui affida  ad  un
decreto ministeriale, su parere  dell'Agenzia,  l'approvazione  della
Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla  localizzazione
del Parco tecnologico, violerebbe l'art. 76 Cost., posto  che  l'art.
25 della legge n. 99 del 2009 imporrebbe di provvedere con il decreto
delegato (Regione Emilia-Romagna); 
        II.G) l'art. 27, comma 11, nella parte  in  cui  non  prevede
l'intesa con la Conferenza unificata ai fini della individuazione del
sito per  la  realizzazione  del  parco  tecnologico,  violerebbe  il
principio  di  leale   collaborazione   (parametro   non   richiamato
espressamente), «essendo fuori discussione l'interesse delle  Regioni
a   partecipare   alla   corretta   scelta   del    sito»    (Regione
Emilia-Romagna); 
        II.H) l'art. 27, commi 14, 15 e 16, nella parte in cui non vi
si prevede l'intesa con la Conferenza unificata, ai fini del rilascio
dell'autorizzazione unica relativa al Parco  tecnologico,  violerebbe
il  principio  di  leale  collaborazione  (parametro  non  richiamato
espressamente), alla luce dei medesimi rilievi  formulati  in  merito
all'art. 27, comma 11 (Regione Emilia-Romagna). 
    3.3. - Infine, la  terza  area  tematica  (che  verra'  trattata,
infra,  nei  paragrafi  7  e   ss.)   racchiude   le   questioni   di
costituzionalita' relative alle diverse previsioni del d.lgs.  n.  31
del 2010 afferenti al superamento del dissenso regionale in relazione
alle intese con lo Stato. 
    Piu' precisamente, sono impugnati: 
        III.A)  l'art.  11,  il  quale:  al  comma  6  disciplina  il
procedimento per la certificazione dei siti  prevedendo  in  caso  di
mancato raggiungimento dell'intesa  con  la  Regione  interessata  la
costituzione un comitato interistituzionale composto da 3  membri  di
nomina ministeriale e di un rappresentante della Regione e disponendo
che, ove l'intesa non sia raggiunta, viene  emanato  un  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  sostitutivo  dell'intesa   (tutte   le
ricorrenti); al comma 7,  prevede  che  l'intesa,  ovvero  il  d.P.R.
sostitutivo di essa operano  anche  in  deroga  ai  Piani  energetico
ambientali  delle  Regioni  interessate  dalla  localizzazione  degli
impianti (Regione Puglia e Regione Toscana); al comma 8, prevede  che
in caso di  mancato  raggiungimento  dell'intesa  con  la  Conferenza
unificata sull'elenco dei siti certificati, il dissenso  e'  superato
con deliberazione motivata del Consiglio dei ministri (Regione Puglia
e Regione Toscana), contrasterebbe con  gli  artt.  117,  118  e  120
Cost., in quanto, introducendo meccanismi di superamento  unilaterale
e  imperativo  del  dissenso,  non  attribuisce  alcun  rilievo  alla
volonta'  delle  Regioni  pur  vertendosi  in  materie  di   potesta'
concorrente  in  relazione   alle   quali   sarebbe   necessaria   la
codeterminazione paritaria del contenuto finale dell'atto e in quanto
il potere sostitutivo non sarebbe ammesso  per  superare  il  mancato
raggiungimento   dell'intesa   (Regione   Toscana);   contrasterebbe,
inoltre, con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.  in  quanto
comprimerebbe le potesta' normative programmatorie  e  amministrative
regionali anche in  materia  ambientale  ove  vigono  i  principi  di
sussidiarieta' e  leale  collaborazione  ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in   materia
ambientale) (Regione Puglia); 
        III.A.1) in via subordinata, l'art. 11, comma 6, nella  parte
in cui prevede il potere di acquisizione  forzata  dell'intesa  anche
nelle ipotesi in cui questa non sia raggiunta  anche  a  causa  della
mancata collaborazione dello Stato, violerebbe gli artt.  117  e  118
Cost., dal momento che il meccanismo paritetico ivi previsto  sarebbe
vanificato (Regione Emilia-Romagna); 
        III.A.2) in via subordinata, l'art. 11, comma 6, nella  parte
in  cui  prevede  che  il  potere  sostitutivo  statale  si   traduca
nell'adozione dell'intesa mediante atto unilaterale,  violerebbe  gli
artt. 117 e 118 Cost. (Regione Emilia-Romagna); 
        III.A.3) l'art. 11, comma 6, nella parte in  cui  rimette  la
definizione   delle   modalita'   di   funzionamento   del   Comitato
interistituzionale ad un decreto  ministeriale  previo  parere  della
Conferenza  unificata,  anziche'  previa  intesa   con   la   stessa,
contrasterebbe con gli artt. 117 e 118 Cost. in quanto la definizione
delle modalita' di  funzionamento  di  un  organismo  paritetico  non
possono  essere  lasciate  alla  determinazione  di  una  sola  parte
(Regione Emilia-Romagna); 
        III.B) l'art. 11, comma 10,  il  quale  impone  alle  Regioni
l'obbligo di adeguare il proprio Piano energetico ambientale entro 12
mesi dalla pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco  dei
siti, anche nel caso in  cui  sia  adottato  il  decreto  sostitutivo
dell'intesa, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost. e  l'assetto  delle
attribuzioni  ivi  stabilito,   attribuendo   effetti   «modificativi
cogenti» ad un atto unilaterale per materie di  potesta'  concorrente
(Regione Toscana e Regione Puglia); 
        III.C) l'art.  13,  commi  11  e  12,  che,  con  riferimento
all'autorizzazione unica per  la  costruzione  ed  l'esercizio  degli
impianti nucleari e lo stoccaggio del combustibile irraggiato  e  dei
rifiuti radioattivi prevede un potere sostitutivo statale per il caso
di  mancato  raggiungimento  dell'intesa  su   tale   autorizzazione,
contrasterebbe con: 
          gli  artt.  117,  terzo  comma,  e  118  Cost.,  in  quanto
determina un sostanziale svuotamento dell'intesa in senso  forte  con
la  Regione  interessata,  necessaria  -  secondo  la  giurisprudenza
costituzionale - a  garantire  la  legittimita'  della  "chiamata  in
sussidiarieta'" a  livello  statale  di  funzioni  amministrative  in
materie  di  competenza  concorrente,  e   prevede   il   superamento
unilaterale e imperativo del  dissenso  (Regione  Toscana  e  Regione
Puglia); 
          l'art. 120 Cost., in quanto  introduce  ipotesi  di  potere
sostitutivo straordinario fuori dei presupposti costituzionali per  i
quali e' necessario il previo inadempimento di un'attivita'  prevista
come  obbligatoria,  mentre  tale  non  puo'  considerarsi   l'intesa
(Regione Toscana); 
        III.D) l'art. 27, nella parte in cui disciplina la  procedura
per il superamento del  mancato  raggiungimento  dell'intesa  con  le
Regioni  interessate  sulla  localizzazione  del  Parco  tecnologico,
dapprima attraverso la nomina di un  Comitato  interistituzionale,  e
poi mediante l'adozione di un d.P.R. sostitutivo dell'intesa (commi 7
e 8), e nella parte in cui  sulla  proposta  di  aree  potenzialmente
idonee alla localizzazione  del  Parco  prevede  un'intesa  meramente
eventuale con la Conferenza unificata (comma 9), contrasterebbe con: 
          gli artt. 117, terzo comma, e 118  Cost.,  nonche'  con  il
principio  di  leale   collaborazione   in   quanto   opererebbe   un
«sostanziale svuotamento» delle intese in  ipotesi  di  "chiamata  in
sussidiarieta'"  di  funzioni  amministrative  (Regioni  Toscana   ed
Emilia-Romagna); 
          l'art. 120 Cost. in quanto introdurrebbe ipotesi di  potere
sostitutivo straordinario fuori dei presupposti costituzionali per  i
quali e' necessario il previo inadempimento di un'attivita'  prevista
come  obbligatoria,  mentre  tale  non  puo'  considerarsi   l'intesa
(Regione Toscana); 
        III.E) l'art. 27, comma 8, nella  parte  in  cui  rimette  la
definizione   delle   modalita'   di   funzionamento   del   Comitato
interistituzionale ad un decreto  ministeriale  previo  parere  della
Conferenza  unificata,  anziche'  previa  intesa   con   la   stessa,
violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto la definizione  delle
modalita' di funzionamento di un  organismo  paritetico  non  possono
essere lasciate  alla  determinazione  di  una  sola  parte  (Regione
Emilia-Romagna); 
        III.E.1) in subordine, l'art. 27, comma 8, nella parte in cui
prevede il potere di acquisizione  forzata  dell'intesa  anche  nelle
ipotesi in cui questa non sia raggiunta anche a causa  della  mancata
collaborazione dello Stato, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost.  dal
momento che il meccanismo paritetico ivi previsto sarebbe  vanificato
(Regione Emilia-Romagna); 
        III.E.2) in subordine, l'art. 27, comma 8, nella parte in cui
prevede che il potere sostitutivo statale  si  traduca  nell'adozione
dell'intesa mediante atto unilaterale, violerebbe gli artt. 117 e 118
Cost. (Regione Emilia-Romagna); 
        III.F) l'art. 27, comma 15, nella parte in cui, in  relazione
alla  fase  autorizzatoria  per  la  costruzione  e  l'esercizio  del
deposito nazionale e delle opere  connesse,  limita  il  ruolo  delle
Regioni alla partecipazione dei lavori della conferenza  di  servizi,
contrasterebbe con l'art. 120  Cost.  in  quanto  prevede  un  potere
sostitutivo straordinario  del  Governo  fuori  dei  presupposti  ivi
delineati (Regione Toscana). 
    4.  -  In  via  preliminare,  va  dichiarata   l'inammissibilita'
dell'intervento spiegato dall'Associazione Italiana per il World Wide
Fund for Nature (WWF Italia) ONLUS e dall'Enel s.p.a.,  alla  stregua
della giurisprudenza di questa Corte  secondo  cui  «il  giudizio  di
costituzionalita'   delle   leggi   in   via   d'azione   si   svolge
esclusivamente tra soggetti titolari di potesta'  legislativa,  fermi
restando, per i soggetti privi di tale potesta', i  mezzi  di  tutela
delle  rispettive  posizioni  soggettive,  anche  costituzionali,  di
fronte ad altre istanze giurisdizionali  ed  eventualmente  anche  di
fronte a questa Corte in via incidentale» (sentenza n. 278 del 2010). 
    5. - Pregiudiziale rispetto alle altre questioni di  legittimita'
costituzionale  (in  quanto  il   suo   accoglimento   determinerebbe
l'assorbimento di tutte le altre) e' la doglianza  inclusa  nell'area
tematica I), relativa alla impugnazione del d.lgs.  n.  31  del  2010
nella sua interezza. 
    Il contestato eccesso  di  delega  legislativa,  unitamente  alla
asserita  violazione   del   principio   di   leale   collaborazione,
discenderebbe, a detta delle ricorrenti, dalla  mancata  acquisizione
del  previo  parere  della  Conferenza  unificata,  come   prescritto
dall'art. 25, comma 1, della legge delega n. 99 del 2009. 
    5.1. - La questione non e' fondata. 
    5.2. - Ai sensi della  disposizione  ora  richiamata,  i  decreti
legislativi volti a  disciplinare  l'oggetto  definito  dalla  stessa
legge delega, sono adottati «previa  acquisizione  del  parere  della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive  modificazioni,  e  successivamente
delle Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia  e  per  le
conseguenze di carattere finanziario». 
    Come risulta dal preambolo del decreto in oggetto, si  e'  «preso
atto che la seduta del 27 gennaio 2010 della Conferenza unificata  di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modifiche e integrazioni, al cui  ordine  del  giorno  era
iscritto il presente decreto legislativo, non si e' tenuta». 
    Dallo stesso preambolo  risulta,  altresi',  che  il  Governo  ha
«ritenuto di adeguare il testo alle  osservazioni  del  Consiglio  di
Stato» e che ha acquisito i pareri delle competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Come rilevato dalle ricorrenti, l'omessa acquisizione del  parere
risulta confermata  dal  parere  espresso  dal  Consiglio  di  Stato,
sezione consultiva per gli atti normativi, 8 febbraio 2010,  n.  443.
La stessa Sezione ritiene, peraltro, «di rendere ugualmente  l'avviso
ad essa richiesto,  in  considerazione  dell'imminente  scadenza  del
termine per l'esercizio della delega da parte del Governo, non  senza
sottolineare, pero', che lo schema di decreto  legislativo  e'  stato
trasmesso a ridosso di detta scadenza si' da non consentire a  questo
Consiglio  di  Stato  di   disporre   integralmente   dello   spatium
deliberandi, che il  legislatore  ha  inteso  ad  esso  riservare  in
ragione della delicatezza e della rilevanza della funzione consultiva
affidatagli in subiecta materia». 
    5.3. - La Regione Emilia-Romagna sostiene che il  Parlamento  sia
legittimato a  porre  «limiti  ulteriori»  al  legislatore  delegato,
«segnatamente di carattere  procedurale,  e  che  se  tali  ulteriori
limiti e prescrizioni sono violati ne risulta affetto sul piano della
legittimita' costituzionale l'intero decreto legislativo». 
    La stessa ricorrente osserva  che  il  legislatore  delegante  ha
definito anche l'ordine di acquisizione di pareri, «palesemente posti
allo stesso livello di obbligatorieta' [...] evidentemente allo scopo
che le Commissioni parlamentari  potessero  dare  il  proprio  parere
anche in relazione alle osservazioni della Conferenza unificata». 
    La difesa regionale fa, al riguardo, notare che, non avendo avuto
luogo la riunione del 27 gennaio 2010, non  risulta  che  il  Governo
abbia provveduto a  riconvocare  la  Conferenza  per  una  successiva
riunione, ne' prima ne' dopo la trasmissione dello schema di  decreto
legislativo alle Commissioni parlamentari. 
    Analoghi sono i rilievi formulati dalla Regione Puglia. 
    Dal canto suo, la difesa dello Stato sottolinea che la Conferenza
unificata,   appositamente   convocata,    «e'    andata    deserta».
Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, «lo  Stato  aveva
l'obbligo di convocare la Conferenza, non quello di  "costringere"  i
suoi componenti ad intervenire e a parlare». 
    5.4.  -  In  via  preliminare,  va   disattesa   l'eccezione   di
inammissibilita' della questione in esame, sollevata  dall'Avvocatura
dello Stato alla luce della estraneita' del parametro  evocato  dalle
regole di riparto delle competenze tra Stato e Regioni. 
    Secondo la giurisprudenza di questa  Corte,  le  Regioni  possono
evocare parametri di  legittimita'  diversi  rispetto  a  quelli  che
sovrintendono  al  riparto  di  attribuzioni  solo  se  la  lamentata
violazione determini una compromissione delle attribuzioni  regionali
costituzionalmente garantite o  ridondi  sul  riparto  di  competenze
legislative tra Stato e Regioni (si vedano, tra le piu'  recenti,  le
sentenze n. 156, n. 52 e n. 40 del 2010, nonche' n. 341 del 2009). 
    Nel solco tracciato da questa giurisprudenza si colloca anche  la
posizione assunta da questa Corte in  merito  alla  impugnazione,  da
parte delle Regioni, di decreti legislativi per  asserita  violazione
dell'art. 76 Cost.: le doglianze regionali basate sull'art. 76  Cost.
«richiedono, per essere ammissibili, che la lamentata violazione  dei
principi e dei criteri direttivi enunciati  dalla  legge  delega,  da
parte del legislatore delegato, sia  suscettibile  di  comprimere  le
attribuzioni regionali» (sentenza  n.  250  del  2009;  dello  stesso
tenore le sentenze n. 303 del 2003; n. 353 del 2001; n. 503 del 2000;
n. 408 del 1998 e n. 87 del 1996). 
    Le odierne ricorrenti hanno sufficientemente motivato  in  ordine
ai profili di  una  «possibile  ridondanza  su  tale  riparto»  della
censura da esse prospettata (sentenza n. 52 del 2010). E le  medesime
Regioni hanno assolto all'onere di operare la «necessaria indicazione
della specifica competenza regionale che  ne  risulterebbe  offesa  e
delle ragioni di tale lesione» (sentenza n. 250 del 2009). 
    Infatti, esse sostengono  che  il  principio  direttivo,  di  cui
all'evocato parametro interposto, che impone il coinvolgimento  della
Conferenza   unificata,   sarebbe   preordinato   a   presidiare   le
attribuzioni regionali in una materia concorrente, quale quella della
produzione di energia, incisa dalla disciplina in  oggetto  (sentenza
n. 278 del 2010). La Conferenza e', in verita', «una delle sedi  piu'
qualificate per l'elaborazione di regole destinate  ad  integrare  il
parametro della leale collaborazione» (sentenza n. 31 del 2006). 
    5.5. - In effetti, venendo ad esaminare il merito della  censura,
si osserva che il legislatore delegante e'  legittimato  a  porre,  a
carico del legislatore  delegato,  limiti  ulteriori  -  e  non  meno
cogenti - rispetto a quelli fissati dall'art. 76 Cost.  (sentenze  n.
27 del 1970 e n. 38 del 1964). 
    Il vincolo procedurale posto dall'art. 25, comma 1,  della  legge
n. 99 del  2009,  e'  diretta  espressione  del  principio  di  leale
collaborazione.  L'intreccio  degli  interessi  e,  conseguentemente,
delle attribuzioni dei diversi  livelli  di  governo,  in  un  ambito
composito e multiforme quale quello dell'energia  nucleare  (sentenza
n. 278 del 2010), giustifica, ove il legislatore delegante la  reputi
opportuna, la configurazione di momenti di confronto con  il  sistema
regionale. Nel caso di specie,  la  previa  acquisizione  del  parere
della Conferenza unificata risponde all'esigenza,  costituzionalmente
apprezzabile, di favorire uno scambio dialettico tra le istituzioni a
vario titolo incise dalle opzioni normative destinate ad  operare  in
questo ambito (sentenza n. 383 del 2005  sulla  Conferenza  unificata
come organo adeguatamente rappresentativo delle Regioni e degli  enti
locali). 
    Ora,  e'  ben  vero  che,  secondo   un   consolidato   indirizzo
giurisprudenziale di questa Corte, «le procedure di cooperazione o di
concertazione  possono  rilevare   ai   fini   dello   scrutinio   di
legittimita' di atti legislativi, solo in quanto  l'osservanza  delle
stesse   sia   imposta,   direttamente   o   indirettamente,    dalla
Costituzione» (sentenza n. 278 del 2010; v. pure la sentenza  n.  437
del 2001). 
    Al tempo stesso, e' altrettanto vero che  questa  Corte  ha  gia'
avuto  occasione  di  precisare  che  «il  principale  strumento  che
consente alle Regioni di avere  un  ruolo  nella  determinazione  del
contenuto di taluni atti legislativi statali che incidono su  materie
di competenza regionale e' costituito dal sistema  delle  Conferenze»
(sentenza  n.  401  del  2007).  Peraltro,  «affinche'   il   mancato
coinvolgimento  di  tale  Conferenza,  pur  previsto   da   un   atto
legislativo  di  rango  primario,  possa  comportare  un  vulnus   al
principio costituzionale di leale  cooperazione,  e'  necessario  che
ricorrano i presupposti per la operativita' del  principio  stesso  e
cioe', in relazione ai profili che vengono in rilievo in questa sede,
la incidenza su ambiti materiali di pertinenza  regionale»  (sentenza
n. 401 del 2007). 
    Nel caso di specie, il Parlamento,  nella  veste  di  legislatore
delegante, ha declinato  il  canone  della  leale  collaborazione  in
termini di attivita' consultiva della Conferenza  unificata,  proprio
nella consapevolezza della attitudine delle emanande  previsioni  del
decreto delegato ad incidere  in  settori  di  competenza  regionale.
L'osservanza di tale vincolo si pone quale condizione di legittimita'
costituzionale del decreto delegato che, se non soddisfatta,  ridonda
sulle attribuzioni costituzionalmente garantite alle Regioni. 
    Da cio' discende, peraltro,  la  possibilita'  di  scrutinare  la
questione in oggetto combinando i due parametri - l'art. 76 Cost.  ed
il principio di leale collaborazione - evocati dalle ricorrenti. 
    5.6. - Ora, la previsione di un  parere,  quale  espressione  del
principio di leale collaborazione, esige che le parti della relazione
che si viene  cosi'  ad  instaurare  si  conformino,  nei  rispettivi
comportamenti, a tale principio. Chi richiede il parere deve  mettere
il soggetto  consultato  nelle  condizioni  di  esprimersi  a  ragion
veduta: dunque, trasmettendo l'atto oggetto di parere e concedendo un
ragionevole lasso di tempo per  la  formulazione  del  giudizio.  Nel
contempo, il soggetto consultato deve  provvedere  diligentemente  ad
analizzare l'atto e ad esprimere la propria valutazione nel  rispetto
del termine fissato. 
    Siffatta lettura del canone della leale collaborazione ha trovato
riscontro   in   relazione   ad   una    pregressa    questione    di
costituzionalita' per  certi  versi  analoga  a  quella  oggetto  del
presente giudizio. In tale occasione, questa Corte  ha  statuito  che
«in assenza di un preciso termine legale (minimo o  massimo)  ed  una
volta stabilito che  quello  in  concreto  concesso  alla  Conferenza
unificata sia stato non incongruo, deve,  d'altra  parte,  escludersi
che tale Conferenza possa rifiutarsi di rendere il parere e con  cio'
procrastinare il termine,  giacche'  si  verrebbe  a  configurare  un
potere sospensivo o addirittura di veto in capo alla Conferenza,  non
conciliabile con la attribuzione costituzionale al Governo del potere
legislativo delegato» (sentenza n. 225 del 2009). 
    Dai dati acquisiti nel corso del presente giudizio, si evince che
la Conferenza unificata e' stata convocata per il  27  gennaio  2010,
alle ore 17.00, con atto della Presidenza del Consiglio dei  ministri
del 22 gennaio 2010, dopo che lo schema di  decreto  legislativo  era
stato licenziato il 22 dicembre 2009. 
    Nella stessa riunione del  22  gennaio  2010,  il  Consiglio  dei
ministri ha  deliberato  l'attivazione  della  procedura  in  via  di
urgenza, a norma dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 281 del 1997,  a
mente del  quale  «in  caso  di  motivata  urgenza»  i  provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni  in
un momento successivo. 
    Il 27 gennaio  2010,  alle  ore  10.00,  e'  stata  convocata  la
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per svolgere,  tra
l'altro,  l'«esame  delle  questioni  all'o.d.g.   della   Conferenza
unificata prevista per lo stesso giorno». In quella  circostanza,  la
Conferenza delle Regioni ha formulato «parere negativo a maggioranza,
sullo schema di decreto legislativo, attesa la pendenza  dei  giudizi
di  costituzionalita'  sulla  norma  di  legge  delega  di   cui   e'
attuazione». 
    Di seguito, un comunicato  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  del  27  gennaio  2010  ha  annunciato  che  la  Conferenza
unificata non avrebbe avuto luogo. 
    Dalla suesposta ricostruzione dei fatti si evince che le  istanze
regionali sono state rappresentate  al  Governo  in  modo  irrituale,
ossia al di fuori della sede a cio' deputata ex  art.  25,  comma  1,
della legge n. 99 del 2009 - nella Conferenza delle Regioni  e  delle
Province autonome, e non nella Conferenza unificata - e che tale  sia
la ragione che  ha  convinto,  non  implausibilmente,  il  Governo  a
soprassedere, in base alla certezza che la Conferenza  unificata  non
avrebbe potuto adottare una deliberazione ai sensi dell'art. 9, comma
4, del d.lgs. n. 281 del 1997. 
    Non risulta a questa Corte che le Regioni  abbiano  lamentato  la
incongruita'  del  lasso  temporale  concesso   alle   medesime   per
esprimersi sullo  schema  del  decreto  legislativo.  Ne'  un  simile
rilievo e' stato mosso  negli  odierni  ricorsi  ove  si  lamenta  la
mancata acquisizione del parere della Conferenza unificata. Anzi,  la
circostanza che sia stato espresso, sia pure in  modo  irrituale,  un
parere e' il sintomo di una pregressa opera di  documentazione  e  di
studio («anche tenuto conto dell'iter istruttorio  fin  qui  svolto»,
come si legge nella "deliberazione" della Conferenza delle Regioni). 
    La doglianza e', percio', priva di fondamento. 
    6.  -  La  seconda  area  tematica  racchiude  le  questioni   di
costituzionalita'  avvinte  dalla  comune  doglianza  generale  circa
l'inadeguato coinvolgimento delle Regioni. 
    6.1. - L'itinerario da  seguire  nel  sindacato  delle  suesposte
questioni e' stato tracciato dalla sentenza n. 278 del 2010, relativa
alla legge delega. 
    Quanto all'inquadramento materiale della disciplina  in  oggetto,
giova premettere che, secondo  questa  Corte,  e'  «evidente  che  le
disposizioni  impugnate  incidono  essenzialmente   sugli   interessi
relativi alla  materia  concorrente  della  produzione  dell'energia,
poiche' esprimono la scelta del  legislatore  statale  di  rilanciare
l'importante forma di approvvigionamento energetico costituita  dalla
utilizzazione  dell'energia  nucleare  e  quindi  di  adottare  nuovi
principi fondamentali, adeguati alle evidenti specificita' di  questo
settore» (sentenza n. 278 del  2010,  punto  12  del  Considerato  in
diritto). 
    Premesso cio', quanto alla lamentata omissione,  da  parte  della
legge delega n. 99 del 2009, di congrue forme di coinvolgimento e  di
partecipazione delle Regioni, questa  Corte  dichiaro'  le  questioni
inammissibili. 
    Invero, il silenzio serbato sul punto dal  legislatore  delegante
non    aveva,    alla    luce    della    doverosa    interpretazione
costituzionalmente conforme della  delega,  il  significato  ostativo
paventato dalle ricorrenti. A fronte della omessa previsione  di  una
adeguata forma di partecipazione  regionale,  per  questa  Corte  «il
coinvolgimento  delle  Regioni  interessate  si  impone   con   forza
immediata e diretta al legislatore delegato, ove  intenda  esercitare
la funzione legislativa. Certamente, il legislatore e' poi libero,  e
talvolta  anche  obbligato  costituzionalmente,   nell'attivita'   di
ulteriore  rafforzamento  delle  istanze  partecipative  del  sistema
regionale e degli enti locali, per la quale,  quando  l'interesse  in
gioco non sia accentrato esclusivamente in capo alla singola Regione,
ben si presta l'intervento della  Conferenza  Stato-Regioni  e  della
Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali» (sentenza n.  278  del
2010, punto 13 del Considerato in diritto). 
    Nell'ipotesi di attrazione  in  sussidiarieta',  in  particolare,
questa Corte ha osservato come sia «oramai  principio  acquisito  nel
rapporto  tra  legislazione  statale  e  legislazione  regionale  che
quest'ultima  possa  venire  spogliata  della  propria  capacita'  di
disciplinare la funzione amministrativa attratta in sussidiarieta', a
condizione che cio' si accompagni alla  previsione  di  un'intesa  in
sede  di  esercizio  della  funzione,  con   cui   poter   recuperare
un'adeguata autonomia, che l'ordinamento riserva non gia' al  sistema
regionale complessivamente inteso, quanto  piuttosto  alla  specifica
Regione che sia stata privata di un proprio potere (sentenze n. 383 e
n. 62 del 2005, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003)»  (sentenza  n.  278
del 2010, punto 13 del Considerato in diritto). 
    6.2. - Le questioni sub  II.A.1),  II.A.2)  e  II.A.2.1)  possono
essere esaminate insieme avendo ad oggetto censure analoghe. 
    6.2.1. - L'art. 4 del d.lgs. n. 31 del 2010  e'  impugnato  nella
parte in cui, relativamente  al  rilascio  dell'autorizzazione  unica
alla costruzione ed all'esercizio degli impianti nucleari con decreto
del Ministro della sviluppo economico (di concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), non prevede  l'intesa
con la singola Regione interessata. 
    La sola  Regione  Emilia-Romagna,  poi,  censura,  lamentando  il
medesimo vizio, l'art. 4 unitamente all'art. 13, commi 10, 11  e  12,
che   disciplina   la   procedura   di   rilascio   della    suddetta
autorizzazione. 
    6.2.2. - L'impianto normativo edificato dal  legislatore  statale
si regge su presupposti  frutto  della  combinazione  dei  molteplici
elementi che compongono la materia della produzione dell'energia, con
particolare riferimento all'energia nucleare. 
    Uno di essi e' il  principio  di  leale  collaborazione,  le  cui
potenzialita' precettive si manifestano compiutamente negli ambiti di
intervento nei quali s'intrecciano interessi ed esigenze  di  diversa
matrice.  Invero,  questa  fitta  trama  di  rapporti  tra  interessi
statali, regionali e locali determina, sul versante legislativo,  una
«concorrenza di competenze» (sentenza n. 50 del 2005),  cui  consegue
l'applicazione di quel «canone della leale collaborazione, che impone
alla   legge   statale   di   predisporre   adeguati   strumenti   di
coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle  loro  competenze»
(sentenze n. 278 del 2010; n. 88 del 2009 e n. 219 del 2005). 
    L'intera attivita' preordinata alla localizzazione degli impianti
di  produzione  di  energia  elettrica  nucleare  e,   quindi,   alla
costruzione ed all'esercizio dei medesimi,  risulta  scandita,  nella
sua conformazione normativa, da molteplici momenti di attuazione  del
principio di leale collaborazione, secondo un disegno che  rispecchia
i diversi livelli di compenetrazione e di  condizionamento  reciproco
tra interessi unitari e interessi territoriali. E  cio'  si  verifica
gia' a livello di definizione della  disciplina  legislativa,  atteso
che - come si e' visto - l'esercizio della delega  impone  la  previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata. 
    La  costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti  nucleari   sono
assoggettati ad  una  autorizzazione  unica  di  competenza  statale,
rilasciata previa intesa con la Conferenza unificata:  cosi'  prevede
l'art. 4 del d.lgs. n. 31 del 2010, in attuazione dell'art. 25, comma
2, lettera g), della legge n. 99 del 2009. 
    Il rilascio di  tale  provvedimento  presuppone  l'individuazione
delle  aree  potenzialmente  destinate  alla   localizzazione   degli
impianti nucleari, che, a mente dell'art. 8, comma 1, del  d.lgs.  in
parola, deve seguire i criteri tecnici  «in  linea  con  le  migliori
pratiche internazionali,  atti  ad  assicurare  adeguati  livelli  di
sicurezza a tutela della salute della popolazione e della  protezione
dell'ambiente». 
    Lo stesso  art.  8  prevede  la  definizione,  sempre  in  ambito
ministeriale, dello schema  di  parametri  esplicativi  dei  suddetti
criteri. Detto  schema  e'  poi  pubblicato,  a  norma  del  comma  2
dell'art. 8, nei siti  telematici  dei  Ministeri  quivi  indicati  e
dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, affinche' le Regioni, nonche'
gli enti locali e i  soggetti  portatori  di  interessi  qualificati,
possano formulare osservazioni e proposte tecniche. 
    A cio' segue, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n.  31  del  2010,
l'avvio del procedimento unico preordinato al rilascio della suddetta
autorizzazione, attraverso la presentazione, da parte  dell'operatore
interessato, dell'istanza per la certificazione di uno o piu' siti da
destinare all'insediamento di un impianto nucleare. 
    Una volta effettuata l'istruttoria, da parte della  summenzionata
Agenzia, il Ministro dello sviluppo economico sottopone ciascuno  dei
siti  certificati  «all'intesa  della  Regione  interessata,  che  si
esprime previa acquisizione del parere del comune interessato»  (art.
11, comma 5). 
    Al termine della procedura  appena  succintamente  descritta,  lo
stesso Ministro dello sviluppo economico  trasmette  alla  Conferenza
unificata l'elenco dei siti certificati, sui quali e' stata  espressa
l'intesa regionale oppure, in  caso  di  mancata  intesa,  sia  stato
emanato il decreto sostitutivo della stessa di cui all'art. 11, comma
6. 
    Acquisita l'intesa della Conferenza  unificata,  e'  adottato,  a
livello ministeriale, il decreto di approvazione dell'elenco dei siti
certificati. Con il medesimo  decreto  ciascun  sito  certificato  ed
approvato e' dichiarato di  interesse  strategico  nazionale,  ed  il
diritto di svolgere le attivita' in  oggetto  e'  attribuito  in  via
esclusiva all'operatore richiedente (art. 11, comma 9, del d.lgs.  n.
31 del 2010). 
    Come dispone il successivo comma 11 dello  stesso  art.  11,  per
ciascun sito  certificato  l'operatore  interessato  deve  presentare
l'istanza di rilascio dell'autorizzazione unica entro un  determinato
termine, secondo la procedura  di  cui  all'art.  13.  Al  compimento
dell'istruttoria, l'Agenzia per la sicurezza nucleare rilascia parere
vincolante al Ministero  dello  sviluppo  economico  che  indice  una
conferenza di servizi con l'Agenzia stessa, i Ministeri  concertanti,
la Regione e gli enti  locali  interessati  e  con  tutti  gli  altri
soggetti e le amministrazioni coinvolti (art. 13, comma 10). 
    6.2.3. - La potenziale attitudine del singolo impianto  nucleare,
per quanto materialmente localizzato in un determinato territorio,  a
incidere  sugli  interessi  e  sui  beni  di  comunita'  territoriali
insediate anche in altri ambiti regionali, giustifica la previsione -
ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica - dell'intesa  con  la
Conferenza unificata, quale sede privilegiata per la rappresentazione
delle istanze e delle esigenze proprie di tutti i livelli di  governo
coinvolti. 
    Sicche', il  meccanismo  concertativo  adottato  dal  legislatore
delegato va, nel caso di specie,  valutato  unitariamente  alla  luce
della  circostanza  che  la  partecipazione  della  singola   Regione
interessata  si  e'  gia'  realizzata  nella  fase  anteriore   della
certificazione  dei  siti  in  relazione  alla  quale  e'  necessaria
l'acquisizione dell'intesa, appunto, con ciascuna  delle  Regioni  il
cui territorio risulti idoneo alla localizzazione dell'impianto. 
    Per contro, la previsione dell'intesa con la Regione  interessata
anche nella fase di rilascio dell'autorizzazione -  come  prospettato
dalle ricorrenti - costituirebbe un  onere  procedimentale  destinato
soltanto  ad  aggravare  l'attivita'  amministrativa  preordinata  al
rilascio dell'autorizzazione unica, in modo del tutto  sproporzionato
rispetto alle esigenze di partecipazione e di  codecisione  paritaria
gia' adeguatamente appagate dall'intesa con la  Conferenza  unificata
e, comunque, preceduta dall'intesa con la Regione interessata. 
    Pur  in  questo  contesto  la  Regione  interessata  deve  essere
adeguatamente coinvolta nel procedimento. 
    Un adeguato meccanismo di rappresentazione  del  punto  di  vista
della Regione interessata, che ragionevolmente bilanci le esigenze di
buon andamento dell'azione  amministrativa  e  gli  interessi  locali
puntualmente incisi, e' costituito dal  parere  obbligatorio,  seppur
non vincolante, della Regione stessa. Attraverso  tale  consultazione
mirata, la Regione e' messa nelle condizioni di esprimere la  propria
definitiva posizione, distinta nella sua specificita' da  quelle  che
verranno assunte, in sede di Conferenza unificata, dagli  altri  enti
territoriali. 
    Pertanto, deve essere dichiarata l'illegittimita'  costituzionale
dell'art.  4  nella  parte  in  cui  non  prevede  che   la   Regione
interessata, anteriormente all'intesa con  la  Conferenza  unificata,
esprima il proprio parere in ordine al  rilascio  dell'autorizzazione
unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari. 
    A seguito di tale declaratoria, risulta non  fondata  la  censura
prospettata riguardo all'art. 13, commi 10, 11  e  12  dalla  Regione
Emilia-Romagna. 
    6.3. - Le questioni sub II.B), hanno per  oggetto  l'art.  5  del
d.lgs. n. 31 del 2010. 
    Preliminarmente, deve essere dichiarata inammissibile la  censura
prospettata dalla Regione Puglia relativamente all'art. 5,  comma  1,
dal momento che il ricorso non reca alcuna motivazione al riguardo. 
    Analogamente,  inammissibile  e'  la  censura   formulata   dalla
medesima  ricorrente  con  riguardo  al  comma  2  dell'art.  5   per
violazione degli artt. 117, 118 e 120 Cost. e dei principi  di  leale
cooperazione e di sussidiarieta', dal momento che  anch'essa  e'  del
tutto priva di motivazione (ex plurimis, sentenze n. 200, n. 119 e n.
45 del 2010). 
    6.3.1. - La questione sub II.B), avente  per  oggetto  l'art.  5,
comma 2, prospettata dalla Regione  Emilia-Romagna  e  dalla  Regione
Puglia in riferimento all'art. 76 Cost., non e' fondata. 
    6.3.1.1. - Le ricorrenti lamentano l'illegittimo divario  tra  la
legge delega ed il decreto legislativo quanto alla individuazione dei
requisiti soggettivi degli operatori del settore. 
    L'art. 25, comma 1, della legge n. 99 del 2009,  prevede  che  il
Governo definisca i «requisiti soggettivi per  lo  svolgimento  delle
attivita' di costruzione, di  esercizio  e  di  disattivazione  degli
impianti di cui al primo periodo»  attraverso  i  «medesimi  decreti»
legislativi  di  riassetto  normativo   nell'ambito   materiale   qui
considerato. 
    Dal canto suo, il censurato art. 5, comma  2,  prevede  che  «con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da  emanarsi  entro
30 giorni dall'emanazione della delibera CIPE di cui all'articolo 26,
comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono definiti  i  criteri
esplicativi dei requisiti di cui al comma 1, nonche' le modalita' per
la dimostrazione del possesso dei requisiti stessi». 
    Secondo le ricorrenti, la devoluzione  ad  una  fonte  secondaria
della  definizione  dei   predetti   requisiti   precluderebbe   alla
Conferenza unificata di esprimere il previo parere contemplato,  come
si e' visto, dallo stesso  art.  25,  comma  1,  per  l'adozione  dei
decreti legislativi in parola. 
    6.3.1.2. - In via preliminare, questa Corte ribadisce quanto gia'
statuito in precedenza circa l'ammissibilita' della doglianza, seppur
prospettata in relazione ad un  parametro  estraneo  alle  regole  di
riparto delle competenze tra Stato e Regioni (v., supra, punto 5.4.).
Le ricorrenti hanno, infatti, motivato in ordine alla ridondanza  del
lamentato  vizio  sulle  rispettive  attribuzioni  costituzionalmente
garantite. 
    6.3.1.3. - Venendo al merito, si osserva  che,  diversamente  dal
ragionamento sviluppato dalle ricorrenti, il Governo, con l'art. 5  -
complessivamente considerato  -  ha  svolto  quanto  contenuto  nella
delega. 
    Il comma 1 dell'art. 5,  invero,  stabilisce  che  gli  operatori
«devono essere in possesso delle capacita' tecniche  e  professionali
richieste dalle vigenti disposizioni, anche in materia di  sicurezza,
nonche' disporre di adeguate risorse umane e finanziarie,  comprovate
in relazione alle attivita' da realizzare, comprese le  attivita'  di
progettazione, costruzione  ed  esercizio  degli  impianti  nucleari,
stoccaggio e gestione dei rifiuti  radioattivi,  anche  nel  rispetto
delle raccomandazioni formulate dall'AIEA». 
    Mentre  il   denunciato   comma   2   demanda   ad   un   decreto
interministeriale la definizione dei «criteri esplicativi» di  questi
requisiti, nonche' delle «modalita' per la dimostrazione del possesso
dei requisiti stessi»,  il  successivo  comma  3  fissa,  in  maniera
analitica, una serie di divieti allo svolgimento delle  attivita'  in
oggetto. 
    Il  comma   4,   poi,   ammette   a   dichiarazione   sostitutiva
l'attestazione, da parte dell'operatore,  della  insussistenza  delle
condizioni ostative, mentre il comma 5  di  chiusura  rinvia  ad  una
fonte puntuale - l'art. 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
documentazione  amministrativa.  Testo  A)  -  per  le  modalita'  di
svolgimento  della  verifica  relativa   alle   predette   condizioni
ostative. 
    L'art. 5 ha, dunque, individuato, almeno in parte  significativa,
i requisiti soggettivi. Detta disposizione, invero, ha dapprima posto
una condizione generale:  il  possesso  delle  capacita'  tecniche  e
professionali richieste dalle vigenti disposizioni, anche in  materia
di sicurezza, nonche' la disponibilita' di adeguate risorse  umane  e
finanziarie, comprovate in relazione alle  attivita'  da  realizzare.
Poi, ha enunciato  le  condizioni  ostative  allo  svolgimento  delle
attivita' in oggetto. 
    Il   decreto   interministeriale,   nel   definire   i   «criteri
esplicativi»,   dovra'   limitarsi   a   disciplinare,   nell'estremo
dettaglio, norme gia' autosufficienti, peraltro in  modo  compatibile
con gli evocati principi di cui all'art. 20 della  legge  n.  59  del
1997, trattandosi di fonte  che,  per  la  sue  caratteristiche,  ben
potrebbe in tempi rapidi adeguare (nell'estremo dettaglio) le  scelte
compiute dal decreto delegato all'evoluzione del settore. 
    6.4. - La questione  sub  II.C.1)  avente  ad  oggetto  l'art.  8
prospettata dalla Regione Puglia in relazione agli artt. 76, 117, 118
e 120 Cost.,  nonche'  ai  principi  di  leale  collaborazione  e  di
sussidiarieta' deve essere dichiarata inammissibile. 
    Essa, infatti, e' priva  di  qualunque  motivazione,  atteso  che
l'art. 8 e' meramente evocato nell'epigrafe e nella parte finale  del
ricorso. 
    6.5. - La censura sub II.C.2),  relativa  all'art.  8,  comma  3,
sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118  Cost.  e
al principio di leale collaborazione, non e' fondata. 
    Come evidenziato in precedenza, l'art. 8 disciplina le  modalita'
di  predisposizione  dello  «schema  dei  parametri  esplicativi  dei
criteri tecnici» per  la  individuazione  delle  aree  potenzialmente
idonee alla localizzazione degli impianti nucleari. 
    Detti criteri tecnici sono volti a garantire, «in  linea  con  le
migliori pratiche internazionali», adeguati livelli  di  sicurezza  a
tutela della salute e dell'ambiente. A tal fine, il  Ministero  dello
sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministero  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti ed  il  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita'  culturali  definisce,  su  proposta  dell'Agenzia  per  la
sicurezza nucleare, uno schema di parametri esplicativi  dei  criteri
tecnici, in relazione ai profili di cui  all'art.  8,  comma  1,  del
presente decreto legislativo. 
    In relazione al predetto schema, le Regioni, al pari  degli  enti
locali e  dei  soggetti  portatori  di  interessi  qualificati,  sono
legittimati a formulare osservazioni e proposte tecniche. 
    Le  ricorrenti  lamentano  l'inadeguatezza   del   coinvolgimento
regionale nello svolgimento di tale procedura. 
    In realta', la peculiare e infungibile  posizione  della  Regione
interessata all'insediamento dell'impianto nucleare  si  esprime,  ai
sensi dell'art. 11, comma 5, del d.lgs. n. 31  del  2010,  attraverso
l'intesa sulla certificazione del sito. Essa, cioe', trova  specifica
considerazione nella fase successiva alla  elaborazione  dei  criteri
tecnici,  cioe'  nella  fase  in  cui   concretamente   deve   essere
individuato il sito potenzialmente idoneo  per  l'insediamento  degli
impianti nucleari. Cio' a condizione  che  lo  schema  dei  parametri
esplicativi non sia cosi' dettagliato da privare la Regione  di  ogni
ulteriore spazio di codeterminazione paritaria  dell'atto.  Ove  tale
condizione non dovesse risultare  soddisfatta,  detto  schema  potra'
essere impugnato, se del caso anche innanzi a  questa  Corte  con  lo
strumento del conflitto di attribuzione. 
    Pertanto - contrariamente a quanto sostenuto dalle  ricorrenti  -
il  coinvolgimento  della  Regione  interessata,  alla  luce  di  una
valutazione complessiva dell'intero procedimento - come,  del  resto,
gia' tratteggiata  in  precedenza  -  trova  una  adeguata  forma  di
realizzazione. 
    6.5.1. - Inammissibile e' la  questione  sub  II.C.2)  avente  ad
oggetto l'art. 8, comma 3, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna  in
relazione all'art. 76 Cost. 
    Secondo  la  ricorrente,  il   legislatore   delegato,   anziche'
disciplinare con decreti  legislativi  l'individuazione  dei  criteri
tecnici  da  seguire  per  l'individuazione  delle   aree   destinate
all'insediamento degli impianti di produzione  dell'energia  nucleare
secondo quanto previsto dall'art. 25 della legge  delega  n.  99  del
2009, con la disposizione impugnata, ha affidato tale  individuazione
ad un decreto  interministeriale.  In  tal  modo  sarebbero  lese  le
prerogative regionali, in quanto il rinvio  ad  una  fonte  normativa
secondaria escluderebbe  la  previa  acquisizione  del  parere  della
Conferenza unificata. 
    Questa Corte esclude che sussista la  asserita  ridondanza  della
lesione del parametro evocato sulle competenze regionali. 
    La legge delega, infatti, impone l'acquisizione del parere  della
Conferenza unificata sul testo dei decreti legislativi,  senza  pero'
precludere ai decreti stessi  di  devolvere  a  fonti  secondarie  lo
sviluppo delle norme  primarie  ivi  contenute,  tanto  piu'  che  la
Conferenza unificata ben potra'  svolgere  ogni  deduzione  utile  su
queste ultime. 
    Occorre  inoltre  considerare  che  la   disposizione   impugnata
interviene nella fase della procedura che  e'  solo  iniziale  e  che
presenta carattere essenzialmente tecnico in quanto volta a delineare
lo schema «di parametri esplicativi dei criteri tecnici»  finalizzato
alla   individuazione   delle   aree   potenzialmente   idonee   alla
localizzazione degli impianti nucleari.  La  concreta  individuazione
dei siti interviene solo in un momento successivo  secondo  procedure
analiticamente descritte dal decreto in esame  e  che  assicurano  la
partecipazione regionale. 
    6.5.2. -  La  questione  sub  II.C.3),  sollevata  dalla  Regione
Emilia-Romagna in riferimento agli artt.  117,  terzo  comma,  e  118
Cost., e avente ad oggetto il combinato disposto dell'art.  8,  comma
3, e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 31 del 2010, non e' fondata. 
    La  ricorrente  lamenta  l'omissione  di   qualsiasi   forma   di
coinvolgimento o collaborazione con le Regioni  interessate.  Replica
la controparte osservando che, siccome la strategia nucleare  compete
allo Stato ex art. 3 del  d.lgs.  n.  31  del  2010,  «coerentemente»
l'art. 9,  comma  1,  contempla  le  modalita'  di  esecuzione  e  di
attuazione di tale attivita' statale. 
    Ai sensi dell'art. 9, comma  1,  la  Strategia  nucleare  di  cui
all'art. 3, «insieme ai parametri sulle caratteristiche ambientali  e
tecniche delle aree idonee ai sensi del comma 3 dell'articolo 8»,  e'
soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica, nonche'
al rispetto del principio di giustificazione di matrice comunitaria. 
    A norma del successivo comma  2,  il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare  cura  lo  svolgimento  della
consultazione pubblica, secondo i principi e le disposizioni  di  cui
al d.lgs. n. 152 del  2006,  ed  iniziative  volte  a  consentire  la
partecipazione al procedimento delle popolazioni. 
    Al termine della procedura di valutazione ambientale  strategica,
il predetto Ministro trasmette al Ministero dello sviluppo  economico
e al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  il  parere
motivato, adottato di concerto, per gli aspetti di competenza, con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali (cosi' il comma 3). 
    Infine, il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  adeguano,  per  le  parti  di
rispettiva competenza, la Strategia e le disposizioni di cui al comma
1 secondo le conclusioni della valutazione  ambientale  strategica  e
sottopongono gli atti cosi' adeguati all'approvazione  del  Consiglio
dei Ministri.  I  testi  approvati  sono  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana (comma 4). 
    Contrariamente  a   quanto   sostenuto   dalla   ricorrente,   la
considerazione  complessiva  della  procedura  consente  di  ritenere
soddisfatte adeguatamente le pretese partecipative delle Regioni. 
    Alla  pretesa  regionale  di  vedersi  riconoscere   forme   piu'
pregnanti   di   coinvolgimento,   sembra   opporsi   la    rilevanza
prevalentemente   nazionale   degli   interessi   considerati   dalla
disciplina in oggetto, che concerne il regime di sola  sottoposizione
alla VAS. 
    Con la sentenza n. 225 del 2009, questa Corte ha statuito che «se
e' vero [...] che la VAS interviene nell'ambito di piani o  programmi
statali  o  regionali,  che  possono  afferire  a  qualsiasi   ambito
materiale (trasporti, energia, telecomunicazioni, agricoltura, etc.),
essa non e' tuttavia riferibile a  nessuno  di  questi,  giacche'  la
valutazione  ha  ad  oggetto  unicamente  profili  di  compatibilita'
ambientale  e  si  pone  solo  come  uno  strumento   conoscitivo   e
partecipativo nella scelta dell'autorita'  che  propone  il  piano  o
programma, al solo fine  di  assicurare  che  venga  salvaguardato  e
tutelato l'ambiente [...]. La  disciplina  della  VAS  rientra  nella
materia della tutela dell'ambiente di competenza dello Stato ai sensi
dell'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),  Cost.  ed  in  siffatta
materia  [...]  la  competenza  dello  Stato  non  e'  limitata  alla
fissazione di standard minimi  di  tutela  ambientale,  ma  deve,  al
contrario, assicurare una tutela "adeguata e non  riducibile"  [...].
La VAS, concludendosi con un "giudizio di compatibilita'  ambientale"
[...], rientra [...] nella  materia  della  tutela  dell'ambiente  ed
individua in concreto i limiti di tutela ambientale che devono essere
rispettati» (sentenza n. 221 del 2010). 
    Ne   consegue   la   non   fondatezza    della    questione    di
costituzionalita'. 
    6.6. - La questione sub II.D) non e' fondata. 
    La sola Regione Emilia-Romagna ha impugnato l'art. 19, commi 1  e
2, del d.lgs. n. 31 del 2010, in relazione all'art. 117, terzo comma,
e 118 Cost., nonche' al principio di leale collaborazione. 
    La norma oggetto di denuncia stabilisce,  al  comma  1,  che  «il
titolare dell'autorizzazione unica e' responsabile della gestione dei
rifiuti radioattivi operazionali  e  del  combustibile  nucleare  per
tutta la durata della vita dell'impianto.  A  tal  fine  per  rifiuti
operazionali  si  intendono  quelli  prodotti   durante   l'esercizio
dell'impianto  nucleare,  che  vengono  gestiti  dall'operatore   nel
rispetto  delle  disposizioni  vigenti,  nonche'  delle  prescrizioni
tecniche e di esecuzione impartite dall'Agenzia, che  possono  essere
stoccati temporaneamente nel sito dell'impianto stesso in attesa  del
loro conferimento nel Deposito nazionale». Aggiunge il  comma  2  che
«il titolare dell'autorizzazione unica provvede, secondo la normativa
vigente ed in particolare le disposizioni di  cui  al  Capo  VII  del
decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  230  e  le  prescrizioni  di
esecuzione   impartite   dall'Agenzia,   al   trattamento    ed    al
condizionamento dei rifiuti operazionali, al loro smaltimento  presso
il  Deposito  nazionale  ed  all'immagazzinamento  del   combustibile
irraggiato presso il medesimo Deposito nazionale». 
    La  ricorrente  lamenta  che,  in  materia  ritenuta  a   riparto
concorrente  (produzione,   trasporto   e   distribuzione   nazionale
dell'energia; tutela della salute; protezione  civile;  tutela  della
sicurezza del lavoro),  non  sia  stata  prevista  un'intesa  con  la
Regione  interessata,  «o  quantomeno»  il  parere  della  Conferenza
unificata, in ordine  alle  prescrizioni  tecniche  e  di  esecuzione
impartite dall'Agenzia per la sicurezza nucleare. 
    Al contrario di quanto affermato dalla ricorrente,  questa  Corte
rileva  che  la  disposizione  impugnata  presidia  l'interesse  alla
gestione,  secondo  standard  tecnici  di  sicurezza,   dei   rifiuti
radioattivi e del combustile nucleare, sicche' non puo' che ribadirsi
quanto gia' statuito con la sentenza n. 278 del 2010  (punto  12  del
Considerato in diritto): «in tale settore, cessata  la  preponderanza
degli interessi connessi alla produzione  dell'energia,  si  pone  la
necessita', dai primi distinta, di assicurare un  idoneo  trattamento
delle scorie radioattive»,  nell'ambito  della  competenza  esclusiva
dello Stato in materia di tutela dell'ambiente. 
    Cio'  premesso,  il   carattere   eminentemente   tecnico   delle
prescrizioni affidate alla competenza dell'Agenzia per  la  sicurezza
nazionale rende palese che non vi sono, nel caso specifico, interessi
intestabili  alla  sfera  di  autonomia  politico-legislativa   delle
Regioni (sentenza n. 278  del  2010,  punto  16  del  Considerato  in
diritto), tali da potersi  opporre  con  pari  forza,  rispetto  alla
prevalente competenza nazionale in tema di rifiuti radioattivi. 
    In tali casi, la Costituzione non impone, in linea di  principio,
l'adozione  dei  meccanismi  di  leale  collaborazione,   che   vanno
necessariamente  previsti,  viceversa,  solo  quando   vi   sia   una
concorrenza di  competenze  nazionali  e  regionali,  ove  non  possa
ravvisarsi la sicura prevalenza di una materia  sull'altra  (sentenze
n. 88 del 2009 e n. 231 del 2005). 
    6.7. - Anche la questione sub II.E) non e' fondata. 
    L'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 31 del 2010 e' impugnato  dalla
Regione Emilia-Romagna in relazione agli artt. 117, terzo comma,  118
Cost. ed al principio di leale collaborazione, mentre  il  successivo
comma 2 e' censurato dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt.
117, terzo comma, e 118 Cost. 
    La  disposizione  denunciata  stabilisce,   al   comma   1,   che
«all'attivita' di disattivazione  degli  impianti  attende  la  Sogin
s.p.a. in coerenza con gli scopi statutari,  le  linee  di  indirizzo
strategico del Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 27  comma  8  della
legge 23 luglio 2009, n. 99, nonche' delle  vigenti  disposizioni  in
materia», mentre il comma 2 aggiunge che «la Sogin s.p.a., al termine
della vita dell'impianto, prende in carico la gestione  in  sicurezza
del medesimo e svolge tutte le attivita' relative alla disattivazione
dell'impianto stesso fino al rilascio del sito per altri usi». 
    A detta delle ricorrenti, tale disposizione incide sulle  materie
a riparto concorrente del  governo  del  territorio,  e,  per  quanto
concerne  la  sola  Emilia-Romagna,  dell'energia,  della  protezione
civile   e   della   tutela    della    salute,    sicche'    sarebbe
costituzionalmente imposta, anche alla luce del  principio  di  leale
collaborazione, un'intesa con la Regione interessata, o,  secondo  la
sola Emilia-Romagna, "quantomeno" con la Conferenza unificata. 
    Diversamente, la sentenza n. 278 del 2010 ha gia' chiarito (punto
12 del Considerato  in  diritto)  che  la  normativa  concernente  lo
smantellamento  di  impianti  nucleari  a   fine   vita,   implicando
prioritarie esigenze di tutela  ambientale,  ricade  nella  sfera  di
competenza esclusiva dello Stato: anche in tal caso, la prevalenza di
tale materia su ogni altra esclude la necessita' costituzionale di un
coinvolgimento del sistema regionale. 
    6.8. - La questione sub II.F.1) non e' fondata. 
    La sola Regione Emilia-Romagna impugna, in riferimento agli artt.
117, terzo comma, e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione,
l'art. 27, comma 6, del d.lgs.  n.  31  del  2010,  secondo  cui  «il
Ministro  dello  sviluppo  economico  acquisito  il  parere   tecnico
dell'Agenzia, che si esprime entro il termine di sessanta giorni, con
proprio decreto, di concerto con  il  Ministro  dell'ambiente,  della
tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, approva la Carta nazionale delle aree potenzialmente
idonee  alla  localizzazione  del  Parco  tecnologico.  La  Carta  e'
pubblicata sui siti della Sogin  s.p.a.,  dei  suddetti  Ministeri  e
dell'Agenzia». 
    Ai sensi dell'art. 25 dello stesso d.lgs.  n.  31  del  2010,  il
Parco tecnologico e' l'area  nel  cui  ambito  viene  localizzato  il
deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei
rifiuti  radioattivi  a  bassa  e  media  attivita',  secondo  quanto
precisato dall'art. 2, comma 1, lettera i),  del  d.lgs.  n.  31  del
2010. Il Parco accoglie, altresi', strutture comuni per i  servizi  e
per le funzioni necessarie alla gestione di un sistema  integrato  di
attivita'  operative,  di   ricerca   scientifica   e   di   sviluppo
tecnologico, di infrastrutture tecnologiche  per  lo  svolgimento  di
attivita' connesse  alla  gestione  dei  rifiuti  radioattivi  e  del
combustibile irraggiato (art. 25, comma  2,  del  d.lgs.  n.  31  del
2010). 
    La ricorrente  lamenta  che  la  fase  di  selezione  delle  aree
potenzialmente idonee  ad  ospitare  il  Parco  tecnologico  non  sia
preceduta dall'intesa sia con la  Regione  interessata,  sia  con  la
Conferenza unificata, pur vertendosi in materie a riparto concorrente
(governo  del  territorio;  produzione,  trasporto  e   distribuzione
nazionale  dell'energia;  tutela  della  salute;  protezione  civile;
valorizzazione dei beni  culturali  ed  ambientali;  grandi  reti  di
trasporto e navigazione). 
    Questa doglianza non merita accoglimento. 
    Secondo quanto gia' posto in rilievo, la  fase  di  gestione  dei
rifiuti radioattivi va ascritta alla competenza esclusiva statale  in
materia di tutela dell'ambiente. In questo caso, tuttavia,  verso  di
essa convergono attivita' certamente riconducibili, su di un piano di
concorrenza, all'art. 117, terzo comma, Cost., quanto al governo  del
territorio. Si tratta, infatti, di localizzare e costruire  strutture
sul  territorio  regionale,  sicche'  si   rende   costituzionalmente
necessario   un   coinvolgimento   sia    del    sistema    regionale
complessivamente inteso, quanto alla  individuazione  del  sito,  sia
della Regione interessata, quanto alla  «specifica  localizzazione  e
alla realizzazione» delle opere (sentenza n. 278 del 2010,  punto  12
del Considerato in diritto; sentenza n. 62 del 2005). 
    Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dalla  ricorrente,  il
d.lgs. n. 31 del 2010 gia' assicura, nelle forme dovute, entrambe  le
fasi partecipative. L'art. 27, comma 7, espressamente esige  l'intesa
tra Stato e Regioni  interessate,  al  fine  di  insediare  il  Parco
tecnologico, mentre l'art. 27, comma 9, sottopone all'intesa  con  la
Conferenza unificata «la proposta di aree potenzialmente idonee sulle
quali e' stata espressa l'intesa regionale». In tal modo, l'autonomia
regionale viene preservata, nelle porzioni che  spettano  a  ciascuno
dei  soggetti  coinvolti:  la  singola  Regione,  con  riguardo  alla
specifica selezione del sito, e la Conferenza unificata, ai  fini  di
un  apprezzamento  delle  aree  idonee  lungo   l'intero   territorio
nazionale, secondo una valutazione svincolata dalla  posizione  della
sola Regione interessata. 
    Cio'  e'  sufficiente,  per  garantire   un'adeguata   sfera   di
partecipazione dell'autonomia regionale, in un'ipotesi di concorrenza
di competenze normative (sentenze n. 339 del 2009 e n. 219 del 2005). 
    6.8.1. - La questione sub II.F.2), avente per oggetto l'art.  27,
comma 6, del  d.lgs.  n.  31  del  2010,  prospettata  dalla  Regione
Emilia-Romagna in relazione all'art. 76 Cost., e' inammissibile. 
    La ricorrente evoca a norma  interposta  l'art.  25  della  legge
delega n. 99  del  2009,  secondo  cui  il  Governo  approva  decreti
legislativi, recanti, tra l'altro, la disciplina della localizzazione
nel territorio nazionale degli  impianti  di  stoccaggio  e  deposito
definitivo dei rifiuti radioattivi. Tuttavia,  prosegue  la  Regione,
anziche' disciplinare con norme primarie tale  oggetto,  il  Governo,
con la norma  impugnata,  ha  affidato  ad  un  decreto  ministeriale
l'approvazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee
alla localizzazione del Parco tecnologico, in  tal  modo  ledendo  le
prerogative regionali. Infatti, conclude la  ricorrente,  l'art.  25,
comma 1, della legge delega stabilisce che i decreti legislativi sono
adottati, secondo le modalita' e i principi direttivi di cui all'art.
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero previa  acquisizione  del
parere della Conferenza unificata, parere che, in tal  modo,  sarebbe
stato eluso. 
    Come gia' rilevato sopra al paragrafo 6.5.1, si osserva, in senso
contrario, che la legge delega impone l'acquisizione di  tale  parere
sul testo dei decreti  legislativi,  ma  in  alcun  modo  preclude  a
siffatto testo, di demandare a fonti  secondarie  lo  sviluppo  delle
norme primarie ivi contenute, tanto piu' che la Conferenza  unificata
ben potra' svolgere ogni deduzione utile su queste ultime. 
    Inoltre, la disposizione impugnata ha ad  oggetto  l'approvazione
della  Carta  nazionale  delle  aree   potenzialmente   idonee   alla
localizzazione del Parco tecnologico. Essa, dunque, interviene in una
fase preliminare del procedimento, mentre la concreta  individuazione
del sito e' operata solo  successivamente  e  con  il  coinvolgimento
delle singole Regioni interessate. 
    Pertanto, la questione in esame con ogni evidenza non ridonda  su
alcuna competenza regionale. 
    6.9. - La questione sub II.G) non e' fondata. 
    La Regione Emilia-Romagna, in riferimento al principio  di  leale
collaborazione, ha censurato l'art. 27, comma 11, del  d.lgs.  n.  31
del 2010, secondo cui «entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  della
proposta il Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentito  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  per  gli  aspetti
relativi  all'attivita'  di  ricerca,  sulla  base   della   proposta
formulata dalla Sogin s.p.a. e del  parere  vincolante  dell'Agenzia,
individua con proprio decreto il sito per la realizzazione del  Parco
Tecnologico e ne attribuisce il diritto di svolgere le  attivita'  di
cui al presente articolo in via esclusiva alla  stessa  Sogin  s.p.a.
Con il  medesimo  decreto,  la  relativa  area  viene  dichiarata  di
interesse  strategico  nazionale  e  soggetta  a  speciali  forme  di
vigilanza  e  protezione  e  vengono  definite  le  relative   misure
compensative. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e contestualmente sui siti internet dei  suddetti
Ministeri, della Sogin s.p.a. e dell'Agenzia». 
    La ricorrente lamenta nuovamente il mancato  coinvolgimento,  per
mezzo di intesa, della Conferenza unificata, ai fini della definitiva
individuazione del sito ove realizzare il Parco tecnologico. 
    Valgono, al riguardo, i rilievi  espressi,  supra,  al  paragrafo
6.7. 
    In linea con quanto gia' affermato nella sentenza n. 62 del 2005,
questa Corte non puo' che ribadire che, in tale fase  conclusiva  del
procedimento, la Costituzione impone il coinvolgimento della  Regione
interessata,  mentre  i  piu'  diffusi   interessi   intestati   alla
Conferenza unificata sono salvaguardati, in forza del gia' rammentato
art. 27, comma 9, del d.lgs. n. 31 del 2010. 
    6.10.  -  La  questione  sub  II.H),  prospettata  dalla  Regione
Emilia-Romagna relativamente alla impugnazione del comma 15 dell'art.
27,  in  riferimento  al  principio  di  leale   collaborazione,   e'
inammissibile per difetto di motivazione. 
    La  ricorrente,  infatti,  si  limita   a   rinviare,   ai   fini
dell'illustrazione dei motivi di ricorso, a quanto gia' dedotto,  con
riguardo all'art. 27, comma 11. Tuttavia, posto che, in riferimento a
tale ultima previsione, la ricorrente pone una questione di  inidoneo
coinvolgimento  dell'autonomia  regionale   nell'esercizio   di   una
funzione amministrativa, mentre l'impugnato  comma  15  attiene  alle
procedure sostitutive dell'intesa, non e' possibile cogliere  con  la
necessaria  chiarezza  ed  univocita'  il   senso   di   una   simile
trasposizione dei motivi di ricorso da un oggetto ad  un  altro,  del
tutto differente. 
    6.10.1. - La questione sub II.H), in ordine  ai  commi  14  e  16
dell'art. 27 del d.lgs. n. 31 del 2010, non e' fondata. 
    La Regione Emilia-Romagna si duole della violazione del principio
di leale collaborazione, poiche' non  e'  prevista  l'intesa  con  la
Conferenza unificata, in sede di rilascio  dell'autorizzazione  unica
per la costruzione e l'esercizio del deposito nazionale e delle opere
comprese nel Parco tecnologico. 
    Le  impugnate  disposizioni,  infatti,   stabiliscono   che   «al
compimento dell'istruttoria, l'Agenzia, anche in base all'esito delle
procedure di VIA,  rilascia  parere  vincolante  al  Ministero  dello
sviluppo economico che, sulla base di esso, entro trenta giorni dalla
comunicazione del parere stesso, indice una conferenza di servizi  ai
sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.  241
con  i  Ministeri  concertanti,  la  Regione  e   gli   enti   locali
interessati, e con tutti gli  altri  soggetti  e  le  amministrazioni
coinvolti, da individuare sulla base dello  specifico  progetto,  che
non  abbiano  gia'  espresso  il  proprio   parere   o   la   propria
autorizzazione  nell'ambito  dell'istruttoria  svolta   dall'Agenzia»
(comma 14); inoltre si stabilisce che «nei trenta  giorni  successivi
alla  positiva  conclusione  dell'istruttoria,  il   Ministro   dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare  e  con   il   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  rilascia  con   proprio   decreto
l'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e nei siti Internet dei  relativi
Ministeri e dell'Agenzia». 
    Anche in relazione a tale disciplina, questa Corte ribadisce  che
la fase destinata,  una  volta  selezionata  l'area,  allo  specifico
insediamento delle  opere  sul  territorio  della  Regione  coinvolge
interessi oramai consolidatisi in capo a quest'ultima,  mentre  resta
adeguata, sul piano costituzionale, e sotto tale profilo,  la  scelta
del legislatore delegato di riservare l'intervento  della  Conferenza
unificata ad una fase precedente, ai sensi del gia'  menzionato  art.
27, comma 9. 
    7. - La terza area tematica, infine, abbraccia  le  questioni  di
costituzionalita' aventi ad oggetto le disposizioni che  disciplinano
il superamento del  dissenso  regionale  in  occasione  delle  intese
contemplate dal d.lgs. n. 31 del 2010. 
    7.1 - Le questioni sub III.A) hanno ad oggetto l'art. 11. 
    La  disposizione  impugnata   disciplina   il   procedimento   di
certificazione  dei  siti  idonei  all'insediamento  degli   impianti
nucleari  disponendo   che,   all'esito   dell'istruttoria   compiuta
dall'Agenzia per la sicurezza nucleare, il Ministro per  lo  sviluppo
economico sottopone ciascuno dei siti  certificati  all'intesa  della
Regione interessata. 
    Il comma 6 disciplina, poi, il procedimento da seguire  ove  tale
intesa non  sia  raggiunta  entro  il  termine  di  sessanta  giorni,
disponendo  che  nei  successivi  trenta  giorni  si  provvede   alla
costituzione di un comitato interistituzionale «i cui componenti sono
designati in modo da  assicurare  una  composizione  paritaria»,  dal
Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, «da un lato, e  dalla
Regione, dall'altro». 
    La disposizione censurata stabilisce, altresi', che nel  caso  in
cui «non si  riesca  a  costituire  il  Comitato  interistituzionale,
ovvero non si pervenga ancora alla definizione  dell'intesa  entro  i
sessanta  giorni  successivi  alla  costituzione  del  Comitato,   si
provvede all'intesa con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei  ministri,  integrato  con  la
partecipazione del presidente della Regione interessata». 
    Tutte   le   ricorrenti   sostengono   che   tale    disposizione
disciplinerebbe  un'ipotesi  di  potere  sostitutivo  in   violazione
dell'art. 120 Cost. in quanto avrebbe  introdotto  un  meccanismo  di
superamento unilaterale ed autoritativo  del  dissenso  regionale  in
ordine all'intesa. In tal modo sarebbero  lese  le  prerogative  loro
attribuite dagli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost.  in  quanto  nel
procedimento di localizzazione degli impianti non si  terrebbe  alcun
conto della volonta' delle  Regioni  pur  vertendosi  in  materia  di
potesta' concorrente in relazione alla quale  sarebbe  necessaria  la
codeterminazione paritaria del contenuto finale dell'atto. 
    La Regione Puglia lamenta, altresi', la violazione dell'art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost. 
    7.1.1.  -  Preliminarmente  tale  ultima  censura   deve   essere
dichiarata  inammissibile  dal  momento  che  risulta  evocata   come
parametro asseritamente violato una disposizione attributiva  di  una
competenza esclusiva statale (sentenza n. 278 del 2010,  paragrafo  6
del Considerato in diritto). 
    7.1.2. - Nel merito le altre censure non sono fondate. 
    E' necessario, innanzitutto, chiarire  che  l'art.  11,  comma  6
regola un procedimento volto a raggiungere un accordo tra lo Stato  e
le Regioni anche attraverso la nomina di un organo  terzo,  quale  e'
appunto il comitato interistituzionale e, in caso di esito  negativo,
attribuisce prevalenza alla volonta' dello Stato. 
    Non c'e' dubbio che si e' di fronte - come si e' gia' detto -  ad
una disciplina concernente la materia dell'energia  che  rientra  fra
quelle che l'art. 117, terzo comma, Cost. attribuisce  alla  potesta'
concorrente di Stato e Regioni e che il d.lgs. n. 31 del  2010  opera
una  chiamata  in  sussidiarieta'   delle   funzioni   amministrative
concernenti tale materia. 
    Il legislatore statale, coerentemente  con  gli  insegnamenti  di
questa Corte, ha previsto che per l'esercizio di tali funzioni ed  in
particolare, per quanto  qui  interessa,  di  quelle  concernenti  la
certificazione dei siti, sia necessario il raggiungimento dell'intesa
con la singola Regione interessata. 
    Ha pero' specificamente regolato  anche  l'ipotesi  in  cui  tale
intesa non venga raggiunta entro i termini stabiliti. 
    Questa Corte ha escluso la legittimita' di una disciplina che  ai
fini  del   perfezionamento   dell'intesa   contenga   la   «drastica
previsione» della decisivita'  della  volonta'  di  una  sola  parte,
affermando, al contrario, la necessita' che  il  contenuto  dell'atto
sia frutto di una codecisione paritaria  e  indicando,  altresi',  la
necessita' di prevedere - in caso di dissenso - idonee procedure  per
consentire lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare le
divergenze (sentenze n. 121 del 2010, n. 24 del 2007, n. 383 e n. 339
del 2005). 
    Nel caso  in  esame,  il  legislatore  delegato  ha  disciplinato
appunto  tale  ipotesi,  cioe'  quella  del  mancato   raggiungimento
dell'intesa, introducendo un procedimento che si  articola  dapprima,
attraverso la nomina di un comitato a composizione paritaria  il  cui
scopo e' appunto quello di addivenire all'accordo, e quindi, in  caso
di  esito  negativo,  attraverso  l'emanazione  di  un  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  adottato  previa   deliberazione   del
Consiglio dei ministri cui prende parte il Presidente  della  Regione
interessata. 
    Dunque, e' prevista ed istituzionalizzata una fase di  trattative
ulteriori  attraverso  la  nomina  di  un  organo  ad  hoc;  qualora,
tuttavia, neppure cio' dia esito positivo,  la  decisione  finale  e'
rimessa ad un atto del Governo, il quale assume la forma del  decreto
del Presidente della Repubblica e richiede  la  previa  deliberazione
del Consiglio dei ministri e la partecipazione regionale. 
    Per  stabilire  se  tale  meccanismo  sia  o  meno  lesivo  delle
prerogative regionali - come denunciato dalle  ricorrenti  -  occorre
considerare che questa Corte, nella sentenza  n.  278  del  2010,  ha
chiarito  che  la   chiamata   in   sussidiarieta'   delle   funzioni
amministrative in materia di energia  nucleare  operata  dalla  legge
delega n. 99 del 2009 - e quindi anche dal d.lgs. n. 31  del  2010  -
trova giustificazione nell'esigenza di assicurare l'attuazione  della
scelta operata in materia di politica energetica di introdurre  quale
ulteriore fonte di produzione di energia quella di origine nucleare. 
    Se, dunque, la  previsione  della  possibilita'  di  superare  il
dissenso  regionale  si  giustifica  per  l'esigenza   di   garantire
l'attuazione della strategia energetica, evitando che si determini un
insuperabile stallo nella sua realizzazione, tuttavia  il  meccanismo
introdotto dall'art. 11, comma 6, appare rispettoso delle prerogative
delle Regioni dal momento che non  solo  e'  prevista  la  necessita'
dell'intesa con la Regione interessata ai fini  della  certificazione
dei siti potenzialmente idonei  alla  installazione  di  impianti  di
produzione  di  energia  nucleare,  ma,  in   mancanza   dell'accordo
regionale, si  determina  non  gia'  l'automatico  trasferimento  del
potere decisorio in capo  allo  Stato,  bensi'  l'attivazione  di  un
procedimento  volto  a  consentire  lo   svolgimento   di   ulteriori
trattative attraverso la costituzione di un soggetto  terzo  nominato
dalle parti in modo paritario. 
    Solo laddove neppure in tale sede  sia  possibile  addivenire  ad
un'intesa, allora la  decisione  viene  rimessa  al  Governo  con  il
coinvolgimento, peraltro, anche del Presidente della Regione. 
    Su tale decisione - la quale, come si e' detto, assume  la  forma
del decreto del Presidente della Repubblica - si  esercita,  inoltre,
la funzione di controllo tipica dell'emanazione di tali atti, avverso
i  quali  ben  potranno   essere   esperiti   gli   ordinari   rimedi
giurisdizionali, nonche' eventualmente il  ricorso  avanti  a  questa
Corte in sede di conflitto di attribuzione. 
    7.1.3. - Alla luce di  tali  considerazioni  deve  ritenersi  non
fondata anche la questione, prospettata dalla Regione Emilia  in  via
subordinata, con cui  si  denuncia  la  violazione  delle  competenze
regionali laddove si prevede che l'intesa - che per sua natura e'  un
atto bilaterale - venga adottata dallo Stato con atto unilaterale. 
    Come si e'  visto,  la  disposizione  impugnata  non  prevede  un
superamento  "secco"  dell'opposizione  regionale  stigmatizzato   da
questa Corte, in quanto il decreto del  Presidente  della  Repubblica
interviene solo dopo il fallimento delle ulteriori trattative tra  le
parti,  svolte  anche  attraverso   la   attivazione   del   comitato
interistituzionale. 
    7.1.4. - Sempre in via  subordinata,  la  Regione  Emilia-Romagna
censura l'art. 11, comma 6, in quanto il  meccanismo  paritetico  ivi
previsto sarebbe vanificato nelle ipotesi  in  cui  l'intesa  non  si
raggiunga a causa di un comportamento non collaborativo dello  Stato.
In sostanza, si denuncia che la norma  consentirebbe  allo  Stato  di
esercitare il potere in  via  unilaterale,  aggirando  la  necessita'
dell'intesa. 
    Anche tale censura non e' fondata. 
    L'ipotesi prospettata dalla  ricorrente,  infatti,  non  discende
dalla disposizione in esame, bensi' da un comportamento  dello  Stato
che sarebbe certamente contrario al principio di leale collaborazione
che deve informare la relazione tra  le  parti.  Esso  pertanto,  ben
potrebbe essere censurato avanti a questa Corte in sede di  conflitto
di attribuzione. 
    7.1.5. - La Regione Emilia-Romagna impugna l'art.  11,  comma  6,
anche nella parte in cui disciplina le modalita' di funzionamento del
Comitato interistituzionale, disponendo che esse sono  stabilite  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  previo  parere  della
Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta
del parere stesso. 
    Tale previsione, rimettendo la definizione del funzionamento  del
comitato alla determinazione di una sola parte, anziche' ad un'intesa
con la Conferenza unificata, violerebbe le prerogative regionali. 
    La censura non e' fondata. 
    La disposizione interviene a regolare il subprocedimento  che  si
attiva con la nomina del  Comitato  interistituzionale  e  affida  la
determinazione  delle  modalita'  di  funzionamento  ad  un   decreto
ministeriale. 
    In  questa  fase,   le   istanze   regionali   devono   ritenersi
sufficientemente tutelate mediante l'acquisizione  del  parere  della
Conferenza unificata su  tale  decreto,  e  cio'  anche  al  fine  di
garantire il funzionamento dell'organo, evitando che la sua attivita'
possa essere paralizzata dal mancato raggiungimento di un accordo  in
tale  sede.  D'altra  parte,  ben  potranno  le  Regioni  far  valere
eventuali  vizi  del  decreto  ministeriale  avanti  alla  competente
autorita' giudiziaria. 
    7.1.6. - Le ricorrenti denunciano, altresi', il comma 7 dell'art.
11 il quale dispone che sia l'intesa, sia «il decreto del  Presidente
della Repubblica di cui al comma 6 operano anche in deroga  ai  Piani
energetico ambientali delle Regioni interessate da ciascuna possibile
localizzazione». 
    Tale censura, alla luce delle considerazioni  svolte  sopra,  non
merita accoglimento. 
    Poiche', come si  visto,  il  decreto  presidenziale  e'  emanato
all'esito dello svolgimento delle trattative volte ad  addivenire  ad
un accordo con la  Regione  interessata,  e  poiche'  tale  procedura
risulta  adeguata,  non  e'  lesiva   dell'autonomia   regionale   la
previsione che quanto stabilito nel suddetto decreto operi in  deroga
alla  pianificazione  energetico-ambientale  delle  Regioni  nel  cui
territorio si trovano i siti certificati. 
    7.1.7. - Del pari non fondata e' la censura avente ad oggetto  il
comma 8 dell'art. 11. 
    Questo stabilisce  che,  una  volta  raggiunta  l'intesa  con  la
Regione interessata, «il Ministro dello sviluppo economico  trasmette
l'elenco dei siti certificati, sui quali e' stata  espressa  l'intesa
regionale o e' intervenuto il decreto  sostitutivo  di  intesa,  alla
Conferenza Unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, che si esprime entro i termini di cui all'art. 3
del medesimo decreto legislativo  e,  comunque,  non  oltre  sessanta
giorni dal ricevimento  della  relativa  richiesta;  in  mancanza  di
intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei Ministri  provvede
con deliberazione motivata,  secondo  quanto  disposto  dallo  stesso
articolo 3, sulla base delle intese gia'  raggiunte  con  le  singole
Regioni  interessate  da  ciascun  sito  o  sulla  base  dei  decreti
sostitutivi di intesa». 
    Anche in tal caso - ad avviso delle ricorrenti - sarebbe previsto
un meccanismo  di  superamento  unilaterale  del  dissenso  regionale
lesivo delle prerogative delle Regioni. 
    In realta', a parte il fatto che il comma 8 richiama, ai fini del
superamento  del  dissenso  della  Conferenza,  il  meccanismo   gia'
previsto  dal  d.lgs.  n.  281  del  1997,  tale  meccanismo   appare
sufficientemente rispettoso del sistema regionale,  dal  momento  che
l'intesa con la Conferenza unificata interviene  dopo  che  e'  stato
raggiunto l'accordo con ciascuna Regione interessata, ovvero dopo che
e' intervenuto il decreto che tiene luogo di detto accordo. 
    7.2. - Con la censura sub III.B)  le  Regioni  Toscana  e  Puglia
impugnano il comma 10 dell'art. 11. 
    Esso stabilisce che la Regione interessata dalla presenza  di  un
sito nucleare adegua il proprio Piano Energetico  Ambientale  tenendo
conto dell'intesa, ovvero del decreto del Presidente della Repubblica
emanato all'esito del procedimento previsto dal comma 6. 
    Le ricorrenti lamentano la violazione delle proprie competenze in
quanto la disposizione attribuirebbe effetti modificativi cogenti  ad
un  atto  unilaterale  dello  Stato  in  una  materia   di   potesta'
concorrente. 
    La censura non e' fondata. 
    Valgono a questo proposito le medesime considerazioni svolte  con
riguardo alle censure relative al comma 7 (paragrafo 7.1.6). 
    7.3. -  Non  fondate  sono,  altresi',  le  censure  sub  III.C),
promosse dalla Regione Toscana e dalla Regione Puglia, in riferimento
agli artt. 117, terzo comma,  e  118  Cost.  e,  dalla  sola  Regione
Toscana, anche all'art. 120 Cost., aventi ad oggetto l'art. 13, commi
11  e  12,  del  d.lgs.  n.  31  del  2010  il  quale  disciplina  il
procedimento  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  unica  per   la
costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e lo stoccaggio del
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, disponendo che sia
indetta una conferenza di  servizi  -  ai  sensi  degli  artt.  14  e
seguenti della legge n. 241 del 1990 - alla quale prendono  parte  le
amministrazioni interessate, tra cui la Regione e gli enti locali. 
    In particolare, il comma 11 stabilisce che ove in tale sede  «non
venga raggiunta la necessaria intesa con un ente  locale  coinvolto»,
viene ad esso assegnato un congruo termine per esprimere l'intesa  e,
in mancanza, previa deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  cui
partecipa il Presidente  della  Regione  interessata  all'intesa,  e'
adottato  un  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
sostitutivo dell'intesa. 
    Ad  avviso  delle  ricorrenti,  tale  previsione   contemplerebbe
un'ipotesi di potere sostitutivo straordinario e  determinerebbe  uno
svuotamento dell'intesa. 
    Tali censure  muovono,  evidentemente,  dal  presupposto  che  il
meccanismo denunciato abbia ad oggetto un'intesa con le Regioni. 
    In realta', la disposizione impugnata si riferisce  espressamente
alla «necessaria intesa con un ente locale coinvolto». Questa  Corte,
nella sentenza n. 278 del 2010, ha chiarito che «nel vigente  assetto
istituzionale della Repubblica, la Regione gode  di  una  particolare
posizione di autonomia, costituzionalmente protetta, che la distingue
dagli enti locali (art. 114 Cost.)», sicche' deve escludersi che  con
l'espressione "ente locale" il legislatore si riferisca alla Regione. 
    Conseguentemente,  la  disposizione  impugnata  nell'ambito   del
procedimento per il  rilascio  dell'autorizzazione  unica  non  trova
applicazione alle intese con le Regioni. 
    7.4. - Le censure sub III.D) hanno ad oggetto l'art. 27, commi  7
e 8, nella parte  in  cui  disciplina  la  localizzazione  del  parco
tecnologico e stabilisce che, ove l'intesa a tal fine  prevista  come
necessaria con la singola Regione interessata non venga raggiunta, si
provvede alla costituzione di un comitato paritetico  a  composizione
paritaria. Nel caso in cui tale Comitato non sia  costituito,  ovvero
non si pervenga comunque alla definizione dell'intesa,  «si  provvede
all'intesa  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  previa
deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri,   integrato   con   la
partecipazione del presidente della Regione interessata». 
    Le Regioni Toscana  ed  Emilia-Romagna  lamentano  la  violazione
degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonche' del  principio  di
leale  collaborazione  in  quanto  si  introdurrebbe  un   meccanismo
sostitutivo dell'intesa al di fuori dei presupposti costituzionali  e
si vanificherebbe l'intesa con la Regione interessata,  necessaria  a
garantire  la   legittimita'   costituzionale   della   chiamata   in
sussidiarieta' di funzioni  amministrative  in  materie  di  potesta'
concorrente.  Inoltre,  la  Regione  Toscana  lamenta  la  violazione
dell'art. 120 Cost. 
    Tali doglianze non meritano accoglimento. 
    La disposizione in  esame  contempla  un  procedimento  in  tutto
analogo a quello previsto dall'art. 11 sopra esaminato. 
    Tuttavia, come si e' gia' osservato sopra  con  riguardo  a  tale
disposizione (paragrafo 7.1), il  meccanismo  ricordato  concerne  un
procedimento  volto  al  raggiungimento  dell'intesa  attraverso   un
meccanismo di superamento del dissenso regionale. 
    Tale procedimento, peraltro,  risulta  adeguato  a  garantire  il
rispetto dell'autonomia regionale, tenuto conto che nella fattispecie
regolata dall'art. 27  si  versa  in  un'ipotesi  di  concorrenza  di
competenze nella quale, se viene certamente in rilievo la materia del
governo del territorio di cui al  terzo  comma  dell'art.  117  Cost.
quanto alla localizzazione del parco tecnologico, viene  altresi'  in
considerazione la materia della tutela  dell'ambiente  di  competenza
esclusiva dello Stato (supra paragrafo 6.7). 
    Se, dunque, per la necessita' di garantire l'autonomia regionale,
il comma 7 dell'art. 27 richiede il raggiungimento dell'intesa con la
singola Regione interessata alla localizzazione del  Parco,  tuttavia
il procedimento volto al superamento del dissenso regionale, previsto
dal  comma  8,  consente  allo  Stato   l'esercizio   della   propria
competenza. 
    7.4.1. - Le suddette ricorrenti hanno mosso le  medesime  censure
ora esaminate anche con riguardo al comma 9  dell'art.  27  il  quale
prevede che  «il  Ministro  dello  sviluppo  economico  trasmette  la
proposta di aree potenzialmente idonee sulle quali e' stata  espressa
l'intesa regionale alla Conferenza unificata  (...)  che  esprime  la
relativa intesa». In mancanza di intesa, «il Consiglio  dei  Ministri
provvede con deliberazione motivata (...)  sulla  base  delle  intese
gia' raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito» 
    Secondo le ricorrenti, tale intesa con la Conferenza unificata in
quanto  meramente  eventuale   sarebbe   lesiva   delle   prerogative
regionali. 
    Anche tali doglianze non sono fondate  per  ragioni  identiche  a
quelle esposte nel precedente paragrafo. 
    7.5. - Con le questioni sub III.E), III.E.1), III.E.2) la Regione
Emilia-Romagna ripropone,  riguardo  al  comma  8  dell'art.  27,  le
medesime censure prospettate in relazione all'art. 11, comma 6.  Essa
lamenta che la  definizione  delle  modalita'  di  funzionamento  del
comitato   interistituzionale   nominato   in   caso    di    mancato
raggiungimento dell'intesa tra lo Stato e la Regione interessata  sia
rimessa ad un decreto ministeriale sul quale  e'  acquisito  il  mero
parere regionale, anziche' l'intesa. 
    Denuncia, inoltre, che l'acquisizione  forzata  dell'accordo  sia
prevista anche nel caso in  cui  questo  non  sia  raggiunto  per  la
mancata collaborazione dello Stato. Contesta, infine, la legittimita'
della «previsione di una intesa formata unilateralmente dallo Stato». 
    Tali doglianze non sono fondate per  le  medesime  ragioni  sopra
esposte (paragrafi 7.1.3., 7.1.4. e 7.1.5.) 
    7.6. - Del pari priva di fondamento  e'  la  censura  sub  III.F)
avente ad oggetto l'art. 27, comma 15. 
    Tale disposizione prevede che qualora nella conferenza di servizi
convocata ai fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  unica  per  la
costruzione e gestione del deposito nazionale dei rifiuti, «non venga
raggiunta la necessaria intesa  con  un  ente  locale  coinvolto,  il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, assegna all'ente interessato un  congruo  termine
per esprimere l'intesa;  decorso  inutilmente  tale  termine,  previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri cui partecipa il  Presidente
della Regione interessata all'intesa, e' adottato,  su  proposta  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro
delle infrastrutture e dei  trasporti,  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri sostitutivo dell'intesa». 
    La Regione Toscana lamenta che  tale  disposizione  introdurrebbe
un'ipotesi  di  potere  sostitutivo   straordinario   in   violazione
dell'art. 120 Cost. 
    Valgono al riguardo i rilievi espressi supra al paragrafo 7.3. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Riuniti i giudizi, 
    Dichiara inammissibile  l'intervento  spiegato  dall'Associazione
italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia)  ONLUS  e  da
Enel s.p.a.; 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 del  decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina della localizzazione,
della realizzazione e  dell'esercizio  nel  territorio  nazionale  di
impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti  di
fabbricazione del combustibile nucleare, dei  sistemi  di  stoccaggio
del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' misure
compensative  e   campagne   informative   al   pubblico,   a   norma
dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99)  nella  parte  in
cui non prevede che la Regione interessata, anteriormente  all'intesa
con la Conferenza unificata, esprima il proprio parere in  ordine  al
rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione  e  l'esercizio
degli impianti nucleari; 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 5, comma 1,  del  d.lgs.  n.  31  del  2010,
promossa, in  riferimento  agli  artt.  76,  117,  118  e  120  della
Costituzione  e  ai   principi   di   sussidiarieta'   e   di   leale
collaborazione, dalla Regione  Puglia  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 5, comma 2,  del  d.lgs.  n.  31  del  2010,
promossa,  in  riferimento  agli  artt.  117,   118   e   120   della
Costituzione, nonche'  ai  principi  di  leale  collaborazione  e  di
sussidiarieta', dalla Regione  Puglia  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 8 del d.lgs. n. 31 del  2010,  promossa,  in
riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 120  della  Costituzione  e  ai
principi di leale collaborazione e di sussidiarieta',  dalla  Regione
Puglia con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 8, comma 3,  del  d.lgs.  n.  31  del  2010,
promossa,  in  riferimento  all'art.  76  della  Costituzione,  dalla
Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 11, comma 6, del  d.lgs.  n.  31  del  2010,
promossa, in riferimento all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s),
della Costituzione, dalla Regione Puglia con il ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 27, comma 6, del  d.lgs.  n.  31  del  2010,
promossa,  in  riferimento  all'art.  76  della  Costituzione,  dalla
Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 27, comma 15, del d.lgs.  n.  31  del  2010,
promossa in riferimento al principio di leale  collaborazione,  dalla
Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
del d.lgs. n. 31 del 2010 promossa, in riferimento all'art. 76  della
Costituzione e al principio di leale  collaborazione,  dalle  Regioni
Emilia-Romagna e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 5, comma 2,  del  d.lgs.  n.  31  del  2010,  promossa,  in
riferimento   all'art.   76   della   Costituzione,   dalle   Regioni
Emilia-Romagna e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 8, comma 3,  del  d.lgs.  n.  31  del  2010,  promossa,  in
riferimento agli artt. 117, terzo comma, e  118  della  Costituzione,
nonche' al principio di leale collaborazione, dalle  Regioni  Toscana
ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
del combinato disposto dell'art. 8, comma 3, e dell'art. 9, comma  1,
del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento agli  artt.  117,
terzo comma, e 118 della Costituzione  dalla  Regione  Emilia-Romagna
con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 11, commi 6, 7 e 8, del d.lgs. n. 31 del 2010, promosse, in
riferimento  agli  artt.  117,  terzo  comma,   118   e   120   della
Costituzione, dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e  Puglia  con  i
ricorsi indicati in epigrafe; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 11, comma 10, del d.lgs.  n.  31  del  2010,  promossa,  in
riferimento agli artt. 117 e 118 della  Costituzione,  dalle  Regioni
Toscana e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 13, commi 10, 11 e 12 del d.lgs. n. 31 del 2010,  promossa,
in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e al principio
di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il  ricorso
indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 13, commi 11 e 12, del d.lgs. n. 31 del 2010, promosse,  in
riferimento agli artt. 117, terzo comma  e  118  della  Costituzione,
dalle Regioni Toscana e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 13, commi 11 e 12, del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa,  in
riferimento all'art. 120 della Costituzione,  dalla  Regione  Toscana
con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 19, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 31 del  2010,  promosse,  in
riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione,  e
al principio di leale collaborazione,  dalla  Regione  Emilia-Romagna
con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 20, comma 1, del  d.lgs.  n.  31  del  2010,  promossa,  in
riferimento agli artt. 117, terzo comma e 118 della  Costituzione,  e
al principio di leale collaborazione,  dalla  Regione  Emilia-Romagna
con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 20, comma 2, del  d.lgs.  n.  31  del  2010,  promossa,  in
riferimento agli artt. 117, terzo comma, e  118  della  Costituzione,
dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 27, comma 6,  del  d.lgs.  n.  31  del  2010  promossa,  in
riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione  ed
al principio di leale collaborazione,  dalla  Regione  Emilia-Romagna
con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 27, commi 7, 8 e 9, del d.lgs. n. 31 del 2010 promosse,  in
riferimento all'art. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione ed al
principio  di  leale  collaborazione,  dalle   Regioni   Toscana   ed
Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 27, commi 7, 8 e 9, del d.lgs. n. 31 del 2010 promossa,  in
riferimento all'art. 120 della Costituzione,  dalla  Regione  Toscana
con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 27, comma 11, del  d.lgs.  n.  31  del  2010  promossa,  in
riferimento al  principio  di  leale  collaborazione,  dalla  Regione
Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 27, commi 14 e 16, del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa,  in
riferimento al  principio  di  leale  collaborazione,  dalla  Regione
Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 27, comma 15, del d.lgs.  n.  31  del  2010,  promossa,  in
riferimento all'art. 120 della Costituzione,  dalla  Regione  Toscana
con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                       Il redattore: De Siervo 
 
 
                      Il cancelliere: Fruscella 
 
    Depositata in cancelleria il 2 febbraio 2011. 
 
                      Il cancelliere: Fruscella