N. 45 SENTENZA 7 - 11 febbraio 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Elezioni - Norme della Regione Basilicata - Sistema di  elezione  del
  presidente della giunta e dei consiglieri regionali -  Ricorso  del
  Governo - Eccepita inammissibilita' della  questione  per  asserita
  insussistenza  di  interesse  attuale   e   concreto   a   proporre
  impugnazione - Reiezione. 
- Legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 3, art. 1, commi
  1 e 3; legge della Regione Basilicata 5 febbraio 2010, n. 19, artt.
  1, 2 e 3. 
- Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5, primo comma. 
Elezioni - Norme della Regione Basilicata - Sistema di  elezione  del
  presidente della giunta e dei consiglieri regionali -  Composizione
  della lista regionale, disciplina  di  ripartizione  dei  seggi  da
  attribuire  alla  lista   regionale   vincente   e   modalita'   di
  assegnazione dei seggi - Contrasto con  la  disciplina  transitoria
  stabilita dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, non  derogabile
  in assenza di un nuovo statuto approvato  ai  sensi  dell'art.  123
  Cost. - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 3, art. 1, commi
  1 e 3; legge della Regione Basilicata 5 febbraio 2010, n. 19,  art.
  1. 
- Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5, primo comma. 
Elezioni - Norme della Regione Basilicata - Sistema di  elezione  del
  presidente della  giunta  e  dei  consiglieri  regionali  -  Previo
  riparto tra le Province del numero dei seggi assegnati  alle  liste
  provinciali  -  Rinvio   dell'entrata   in   vigore   delle   nuove
  disposizioni alla successiva legislatura - Ricorso  del  Governo  -
  Ritenuto contrasto con la disciplina  transitoria  stabilita  dalla
  legge costituzionale n. 1 del 1999, non derogabile in assenza di un
  nuovo statuto approvato ai sensi dell'art. 123 Cost. - Esclusione -
  Non fondatezza della questione. 
- Legge della Regione Basilicata 5 febbraio 2010, n. 19, artt. 2 e 3. 
- Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5, primo comma. 
(GU n.8 del 16-2-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e  3,
della legge della Regione Basilicata 19 gennaio  2010,  n.  3  (Norme
relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale
e dei consiglieri regionali, ai sensi della legge 2 luglio  2004,  n.
165 - Disposizioni di attuazione dell'art. 122,  primo  comma,  della
Costituzione), e degli artt. 1, 2  e  3  della  legge  della  Regione
Basilicata 5 febbraio 2010, n. 19  (Modifiche  ed  integrazioni  alla
legge regionale 19 gennaio 2010, n.  3),  promossi  con  ricorsi  del
Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 19-23 marzo e  il
7-9 aprile 2010, depositati in cancelleria il 29 marzo e il 16 aprile
2010 e iscritti al n. 48 e al n. 60 del registro ricorsi 2010. 
    Visti gli atti di costituzione della Regione Basilicata; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  25  gennaio  2011  il  Giudice
relatore Sabino Cassese; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorsi  in  via  principale  ritualmente  notificati  e
depositati (reg. ric. n. 48 e n. 60  del  2010),  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  ha  promosso  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, della  legge  della  Regione
Basilicata 19 gennaio 2010,  n.  3  (Norme  relative  al  sistema  di
elezione del Presidente della  Giunta  regionale  e  dei  consiglieri
regionali, ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 -  Disposizioni
di attuazione dell'art. 122,  primo  comma,  della  Costituzione),  e
degli artt. 1, 2 e 3, della legge della Regione Basilicata 5 febbraio
2010, n. 19  (Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge  regionale  19
gennaio 2010, n. 3). 
    2. - Le leggi della Regione Basilicata n. 3  e  n.  19  del  2010
introducono norme sul sistema di elezione del Presidente della giunta
e del consiglio regionale. 
    2.1. - In particolare, l'art. 1, comma 1, della  legge  regionale
n. 3 del 2010 prevede che «La lista  regionale  di  cui  all'art.  5,
comma 1, della legge  costituzionale  22  novembre  1999,  n.  1,  e'
composta unicamente dal candidato alla  carica  di  Presidente  della
Giunta Regionale». 
    2.2. - L'art. 1, comma 3, della citata legge regionale assegna il
seggio in Consiglio regionale al candidato  Presidente  della  Giunta
regionale, unico componente della lista  regionale,  e  ripartisce  i
restanti seggi tra i gruppi  di  liste  provinciali,  prevedendo  che
siano «attribuiti nelle  singole  circoscrizioni  secondo  i  criteri
previsti al medesimo articolo 15 della legge  17  febbraio  1968,  n.
108, cosi' come modificata dall'art. 3, legge 23  febbraio  1995,  n.
43, in quanto applicabile». 
    2.3. - L'art. 1 della legge regionale n.  19  del  2010  (che  ha
aggiunto il comma 3-bis all'art. 1 della legge  regionale  n.  3  del
2010) dispone che «E' eletto alla carica di consigliere il  candidato
alla carica di Presidente della Giunta Regionale che ha conseguito un
numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato
proclamato eletto  Presidente»,  stabilendo,  poi,  le  modalita'  di
assegnazione del seggio. 
    2.4. - L'art. 2 della legge regionale n.  19  del  2010  (che  ha
modificato il comma 4 dell'art. 1 della  legge  regionale  n.  3  del
2010) stabilisce che «Il numero dei candidati nelle liste provinciali
e' determinato secondo quanto previsto dalla legge n.  108/1968,  con
riferimento  alla  ripartizione  dei  seggi  assegnati  alle  diverse
circoscrizioni, ai sensi dell'art. 2 della stessa legge n. 108/1968 e
successive modificazioni e integrazioni, fermo restando che  ai  fini
del riparto dei seggi afferenti  alla  quota  proporzionale  relativa
alle liste provinciali di cui alla legge n. 108/68, art. 15, comma 3,
i seggi assegnabili per la quota proporzionale rimangono  pari  a  16
per la circoscrizione  di  Potenza  e  8  per  la  circoscrizione  di
Matera». 
    2.5. - Infine, l'art. 3 della legge regionale n. 19 del 2010 (che
ha aggiunto l'art. 1-bis alla legge regionale n. 3 del 2010), dispone
che «La presente legge si  applica  per  la  elezione  del  Consiglio
Regionale e del  Presidente  della  Giunta  Regionale  della  Regione
Basilicata della decima legislatura regionale». 
    3. - Con i ricorsi suddetti,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha prospettato un  unico  motivo  di  censura,  con  il  quale
sostiene che la  Regione  Basilicata,  avendo  introdotto  norme  sul
sistema di elezione senza aver approvato un nuovo statuto  regionale,
avrebbe violato l'art. 5, primo comma, della legge costituzionale  n.
1 del 1999. 
    Tali disposizioni, infatti, inciderebbero in  modo  significativo
sulla  disciplina  elettorale  regionale,  operando  quali  norme  di
principio e non di dettaglio. 
    L'art. 1, commi 1 e 3, avrebbe provveduto ad  abrogare  le  liste
regionali e ad eliminare  la  quota  dei  candidati  alla  carica  di
consigliere regionale eletta con il sistema maggioritario sulla  base
di liste regionali concorrenti (i cosiddetti listini), prevedendo che
le liste regionali si compongano del solo candidato  alla  carica  di
Presidente della Regione, ripartendo poi i seggi da  attribuire  alla
lista regionale vincente tra i gruppi di liste provinciali  collegati
e poi assegnati nelle singole circoscrizioni elettorali provinciali. 
    Gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Basilicata  n.  19  del
2010  (che  hanno,  rispettivamente,  aggiunto  il  comma   3-bis   e
modificato il comma 4 all'art. 1  della  legge  regionale  n.  3  del
2010),  prevedendo  le  modalita'  di  assegnazione  del  seggio   da
attribuire al candidato presidente piu'  votato  dopo  il  presidente
eletto  e  il  numero  di  seggi  da  assegnare  alle  circoscrizioni
provinciali, inciderebbero sul sistema  di  assegnazione  dei  seggi,
apportando  modifiche   di   natura   sostanziale   alla   disciplina
costituzionale che regola l'elezione degli organi regionali. 
    Ne', ad avviso del ricorrente, l'art. 3 della legge regionale  n.
19 del 2010, che aggiungendo l'art. 1-bis alla legge regionale  n.  3
del 2010, ha rinviato  l'applicazione  delle  disposizioni  impugnate
alle elezioni  della  decima  legislatura,  varrebbe  ad  evitare  le
censure prospettate. Difatti, qualora il legislatore regionale avesse
inteso superare i  rilievi  governativi  avrebbe  dovuto  subordinare
l'efficacia  della  normativa  elettorale  adottata  con   le   leggi
regionali n. 3 e n. 19 del  2010  all'entrata  in  vigore  del  nuovo
statuto regionale. 
    4. - Si e' costituita in giudizio, con atti depositati il 16 e il
27  aprile  2010,  la   Regione   Basilicata,   la   quale   sostiene
l'inammissibilita' del  ricorso  e,  comunque,  l'infondatezza  dello
stesso. 
    Sotto il primo profilo, la difesa regionale ritiene inammissibile
il ricorso per carenza di attualita' e concretezza  nell'interesse  a
proporre l'impugnazione, a causa  del  differimento  dell'entrata  in
vigore della legge della Regione Basilicata n. 3 del 2010 alla decima
legislatura regionale. 
    Sotto il secondo profilo, le  modifiche  introdotte  dalla  legge
regionale sarebbero suscettibili di essere qualificate di  dettaglio:
l'art.  1,  comma  1,  ad  esempio,   non   intenderebbe   sostituire
integralmente il «listino»,  ma  soltanto  prevedere  una  diversa  o
ridotta composizione, sicche' i seggi da assegnare, per  effetto  del
premio di maggioranza, verrebbero ripartiti tra i gruppi delle  liste
provinciali secondo i criteri della legislazione statale  vigente  in
materia di elezioni regionali. Inoltre,  da  un  lato,  le  modifiche
introdotte dalla legge della Regione Basilicata sarebbero gia'  state
effettuate  da   altre   Regioni;   dall'altro,   la   giurisprudenza
costituzionale lascerebbe al legislatore regionale spazi non  esigui,
anche in assenza del nuovo statuto. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  promosso
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi  1  e  3,
della legge della Regione Basilicata 19 gennaio  2010,  n.  3  (Norme
relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale
e dei consiglieri regionali, ai sensi della legge 2 luglio  2004,  n.
165 - Disposizioni di attuazione dell'art. 122,  primo  comma,  della
Costituzione), e degli artt. 1, 2 e  3,  della  legge  della  Regione
Basilicata 5 febbraio 2010, n.  19  (Modifiche  e  integrazioni  alla
legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3), per contrasto con  l'art.  5,
primo comma, della  legge  costituzionale  22  novembre  1999,  n.  1
(Disposizioni concernenti l'elezione  diretta  del  Presidente  della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni). 
    Il  ricorrente,  con  un  unico  motivo  relativo  a   tutte   le
disposizioni  impugnate,  censura   le   suddette   norme,   perche',
modificando in misura significativa il sistema di elezione in assenza
della previa approvazione del nuovo statuto  regionale,  violerebbero
l'art. 5, comma primo, della legge costituzionale n. 1 del 1999. 
    2. - I  ricorsi,  avendo  ad  oggetto  disposizioni  strettamente
connesse, vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza. 
    3. - L'eccezione  di  inammissibilita'  sollevata  dalla  Regione
Basilicata non e' fondata. 
    La difesa regionale sostiene  che  il  ricorrente  non  abbia  un
interesse attuale e concreto a proporre  impugnazione,  a  causa  del
differimento dell'entrata in vigore della legge regionale  n.  3  del
2010 alla decima legislatura regionale (art. 1-bis della citata legge
regionale, aggiunto dall'art. 3  della  legge  regionale  n.  19  del
2010). 
    Questa Corte ha precisato che «l'impugnativa da parte dello Stato
delle leggi regionali e' sottoposta, ai  sensi  dell'art.  127  della
Costituzione, ad un termine tassativo riferito alla  pubblicazione  e
non anche all'efficacia della  legge  stessa  e,  d'altra  parte,  la
pubblicazione di una legge  regionale,  in  asserita  violazione  del
riparto costituzionale di competenze, e' di  per  se'  stessa  lesiva
della competenza statale, indipendentemente  dalla  produzione  degli
effetti concreti e dalla realizzazione  delle  conseguenze  pratiche»
(sentenze n. 407 del 2002 e n.  332  del  1998).  Ne  deriva  che  il
differimento  nel  tempo  dell'entrata  in  vigore  di   disposizioni
regionali, condizionato al verificarsi di un evento o all'adozione di
un  atto,  non  produce  l'inammissibilita'  del   ricorso   in   via
principale. 
    4. - Nel merito, la questione posta in  riferimento  all'art.  1,
commi 1 e 3, della legge regionale n. 3 del 2010 e all'art.  1  della
legge regionale n. 19 del 2010, e' fondata. 
    4.1. - E' opportuno ricostruire, preliminarmente,  la  disciplina
legislativa relativa al regime  transitorio  disegnato  dall'art.  5,
primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1999.  Quest'ultima,
come e' noto, ha modificato gli artt.  121,  122,  123  e  126  della
Costituzione. 
    In particolare, l'art.  122,  quinto  comma,  stabilisce  che  il
Presidente della Giunta regionale e' eletto a suffragio universale  e
diretto, salvo che lo  statuto  disponga  diversamente;  l'art.  123,
primo comma, prevede che rientri nella competenza statutaria la forma
di governo regionale; l'art. 122, primo comma, dispone che il sistema
di elezione sia di competenza del legislatore regionale  «nei  limiti
dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica». 
    In attuazione  di  quest'ultima  disposizione  costituzionale  e'
intervenuto l'art. 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165  (Disposizioni
di attuazione dell'articolo 122, primo  comma,  della  Costituzione),
che ha fissato i principi fondamentali che le Regioni  sono  chiamate
ad osservare in materia di sistema di elezione: «a) individuazione di
un  sistema  elettorale  che  agevoli  la   formazione   di   stabili
maggioranze nel Consiglio  regionale  e  assicuri  la  rappresentanza
delle minoranze; b) contestualita' dell'elezione del Presidente della
Giunta regionale e del  Consiglio  regionale,  se  il  Presidente  e'
eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in  cui
la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente  della  Giunta
regionale  secondo  modalita'  diverse  dal  suffragio  universale  e
diretto, di termini temporali tassativi,  comunque  non  superiori  a
novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione  o  la
nomina degli altri componenti della Giunta;  c)  divieto  di  mandato
imperativo». 
    In via transitoria si applica l'art. 5, primo comma, della  legge
costituzionale n. 1 del 1999, secondo cui «Fino alla data di  entrata
in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi  elettorali
ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione,  (...)
l'elezione del Presidente della Giunta regionale  e'  contestuale  al
rinnovo dei rispettivi  Consigli  regionali  e  si  effettua  con  le
modalita' previste dalle disposizioni di legge ordinaria  vigenti  in
materia di elezione dei Consigli regionali». 
    Quindi, fino all'entrata in vigore del nuovo  statuto  regionale,
resta fermo il sistema elettorale regionale dettato dalla  disciplina
statale e, precisamente, dalle leggi 17 febbraio 1968, n. 108  (Norme
per la elezione dei Consigli  regionali  a  statuto  normale),  e  23
febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei Consigli  delle
regioni a statuto ordinario). 
    4.2. - Le disposizioni impugnate,  nel  disciplinare  il  sistema
elettorale regionale prima dell'approvazione dello statuto,  sono  in
contrasto con la disciplina transitoria fissata  dalla  citata  legge
costituzionale n. 1 del 1999. 
    Quest'ultima richiede, infatti, che la legge elettorale segua nel
tempo l'adozione del nuovo statuto, al  fine  di  assicurare  che  il
sistema di elezione sia in armonia con la forma di  governo  da  essa
definita. In ordine al rapporto tra lo statuto regionale e  la  legge
sul sistema di elezione, questa Corte ha avuto modo  di  pronunciarsi
di recente (sentenza n. 4 del 2010), precisando, da un lato, «che  il
rapporto tra forma di governo  regionale  (...)  e  legge  elettorale
regionale   [puo']   presentare   aspetti   di   incoerenza    dovuti
all'inversione, temporale e logica, tra la prima  e  la  seconda»  e,
dall'altro, che «[l]'entrata in vigore e l'applicazione  della  legge
elettorale  prima  dello  statuto  potrebbero   introdurre   elementi
originari  di   disfunzionalita',   sino   all'estremo   limite   del
condizionamento del secondo da parte della  prima,  in  violazione  o
elusione del carattere fondamentale della fonte statutaria». 
    Non  puo'  accogliersi  l'argomento   utilizzato   dalla   difesa
regionale, per  la  quale  gia'  alcune  Regioni  avrebbero  adottato
identiche soluzioni. Esse hanno introdotto disposizioni  sul  sistema
di elezione regionale o dopo aver adottato un  nuovo  statuto,  o  in
coincidenza con l'approvazione dello stesso o,  ancora,  differendone
l'entrata in vigore all'adozione del nuovo statuto.  Infine,  in  due
casi,  a  seguito  dell'impugnazione  da  parte  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri delle leggi regionali sul sistema di  elezione
approvate prima dell'adozione dello statuto, le  Regioni  interessate
hanno disposto l'abrogazione di tali leggi. 
    4.3. - La difesa regionale sostiene che le disposizioni impugnate
abbiano introdotto mere norme di dettaglio e che,  pertanto,  non  vi
sarebbe  violazione   dell'art.   5,   primo   comma,   della   legge
costituzionale n. 1  del  1999.  Invece,  le  disposizioni  contenute
nell'art. 1, commi 1 e 3, della legge  regionale  n.  3  del  2010  e
nell'art. 1 della legge regionale n. 19 del 2010, eliminando la quota
di candidati alla carica  di  consigliere  regionale  eletta  con  il
sistema maggioritario  sulla  base  di  liste  regionali  concorrenti
(cosiddetto listino), modificano  significativamente  il  sistema  di
elezione delineato dal legislatore statale. 
    5. - La questione posta in riferimento agli artt.  2  e  3  della
legge regionale n. 19 del 2010, non e' fondata. 
    Questa Corte  (sentenza  n.  196  del  2003)  ha  stabilito  che,
nonostante che «siano esigui gli spazi entro cui puo' intervenire  il
legislatore regionale  in  tema  di  elezione  del  Consiglio,  prima
dell'approvazione del nuovo statuto», cio' non implica che  la  legge
regionale  non  possa  «modificare,  in  aspetti  di  dettaglio,   la
disciplina delle leggi statali vigenti». 
    Entro tali esigui spazi si muovono le due disposizioni citate. La
prima ancora a un previo riparto tra le Province il numero dei  seggi
assegnati alle  liste  provinciali,  introducendo,  quindi,  un  mero
meccanismo di distribuzione dei seggi tra circoscrizioni. La  seconda
rinvia l'entrata in vigore delle disposizioni contenute  nella  legge
regionale n. 3  del  2010  alla  successiva  legislatura,  investendo
semplicemente l'aspetto dell'efficacia nel tempo delle stesse. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
riuniti i giudizi, 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi  1  e
3, della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 3  (Norme
relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale
e dei consiglieri regionali, ai sensi della legge 2 luglio  2004,  n.
165 - Disposizioni di attuazione dell'art. 122,  primo  comma,  della
Costituzione), e dell'art. 1 della legge della Regione  Basilicata  5
febbraio 2010, n. 19 (Modifiche e integrazioni alla  legge  regionale
19 gennaio 2010, n. 3); 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
degli artt. 2 e 3 della legge della  Regione  Basilicata  5  febbraio
2010, n. 19 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 gennaio
2010, n. 3), promossa, in riferimento all'art. 5, primo comma,  della
legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti
l'elezione  diretta  del  Presidente   della   Giunta   regionale   e
l'autonomia statutaria delle Regioni), dal Presidente  del  Consiglio
dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                        Il redattore: Cassese 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria l'11 febbraio 2011. 
 
                       Il Cancelliere: Melatti