N. 47 SENTENZA 7 - 11 febbraio 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Famiglia - Diritto di abitazione nella casa familiare  -  Domanda  di
  assegnazione in sede di separazione  giudiziale  con  richiesta  di
  affidamento  di  figli  minori  -  Trascrivibilita'  nei   registri
  immobiliari  -  Omessa  previsione  -  Denunciata  irragionevolezza
  nonche' carenza di tutela del genitore affidatario nelle  more  del
  processo, con incidenza sul diritto di abitazione e sul dovere  dei
  genitori al mantenimento della prole -  Difetto  di  legittimazione
  del giudice rimettente - Inammissibilita' della questione. 
- Cod. civ., artt. 155-quater, 2652 e 2653. 
- Costituzione, artt. 3, 24, 29, 30 e 31. 
(GU n.8 del 16-2-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente: 
 
                              Sentenza 
 
nel  giudizio   di   legittimita'   costituzionale   degli   articoli
155-quater, 2652 e 2653 del codice  civile,  promosso  dal  Tribunale
ordinario di Napoli nel procedimento vertente  tra  V.F.  e  B.R.  ed
altri con ordinanza del 15 gennaio  2010,  iscritta  al  n.  178  del
registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2010. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2010  il  Giudice
relatore Alfio Finocchiaro. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.  -  Il  Tribunale  ordinario  di  Napoli  ha   sollevato,   in
riferimento agli articoli 3, 24, 29,  30  e  31  della  Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale degli  articoli  155-quater,
2652 e 2653 del codice civile, nella parte in cui non contemplano  la
trascrivibilita' della domanda giudiziale di assegnazione della  casa
familiare  contenuta  in  un  ricorso  per  separazione   giudiziale,
proposto dal coniuge che non sia  titolare  di  diritti  reali  o  di
godimento sull'immobile, e che richieda l'affidamento della prole. 
    Il rimettente riferisce che, a seguito di proposizione, da  parte
di V.F., di ricorso per la separazione giudiziale dal proprio coniuge
B.R.,  con  richiesta  di  affidamento  dei  due   figli   minori   e
assegnazione della casa familiare  sita  in  F.,  alla  richiesta  di
trascrizione del ricorso introduttivo nei  registri  immobiliari,  il
Conservatore dei Registri immobiliari di  Napoli  aveva  disposto  la
trascrizione con riserva. 
    Sul reclamo di V.F. - ai sensi degli articoli 2674-bis cod.  civ.
e 113-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice civile,  con
cui la ricorrente ha insistito per  la  trascrizione  della  domanda,
deducendo la manifesta intenzione del marito, oberato dai debiti,  di
procedere  alla  vendita  della  casa  coniugale  di  sua   esclusiva
proprieta' - si e' costituito il Conservatore chiedendone il rigetto. 
    Nel corso di tale procedura, e' stata sollevata la  questione  di
costituzionalita' ed il giudice rimettente ha assunto, in ordine alla
sua rilevanza, che in base all'art. 155-quater cod. civ. e' possibile
la  trascrizione  del  provvedimento  di  assegnazione   della   casa
familiare,  ma  non  anche   la   trascrizione   della   domanda   di
assegnazione. 
    Dopo aver rilevato che, secondo la costante giurisprudenza  della
Corte di cassazione, la  trascrizione  della  domanda  giudiziale,  a
differenza di quella degli  atti  e  dei  provvedimenti,  e'  ammessa
soltanto nei casi tassativamente indicati (articoli 2652 e 2653  cod.
civ.),  il  Tribunale  di  Napoli  ha  aggiunto  di  non  condividere
l'orientamento  di  alcuni  giudici  di  merito  che   affermano   la
trascrivibilita' della domanda giudiziale contenente la richiesta  di
assegnazione della casa coniugale, dal momento  che  il  legislatore,
con gli articoli 2652 e 2653 cod. civ., non solo  ha  individuato  le
domande che devono essere trascritte, ma ha anche  disciplinato,  per
ciascuna   di   esse,   gli   effetti   dell'avvenuta   trascrizione,
evidenziando, in tal  modo,  la  specificita'  di  ogni  ipotesi  ivi
prevista. 
    Le singole domande previste dagli articoli 2652 e 2653 cod.  civ.
non sarebbero, inoltre, in alcun  modo  assimilabili  all'istanza  di
assegnazione della  casa  familiare  contenuta  nel  ricorso  per  la
separazione dei coniugi e, quindi, risulterebbe preclusa  anche  ogni
interpretazione estensiva delle  singole  ipotesi  contemplate  dagli
articoli citati. 
    In un tale contesto, il Tribunale non ha  ravvisato  margini  per
praticare la via  dell'interpretazione  costituzionalmente  orientata
delle predette norme a fronte  della  chiarezza  del  dato  letterale
dell'art. 155-quater cod. civ., che prevede la trascrizione del  solo
provvedimento di assegnazione  e  della  tassativita',  costantemente
affermata  dalla  Corte  di  cassazione,  delle  specifiche  ipotesi,
contemplate dagli altri due articoli sopra  citati,  nelle  quali  e'
consentita la trascrizione delle domande giudiziali. 
    Il generico richiamo all'art. 2643 cod. civ.,  operato  dall'art.
155-quater cod. civ., non permetterebbe neppure di  ritenere  che  il
legislatore abbia voluto  riconoscere  natura  di  diritto  reale  al
diritto di abitare la casa familiare e, quindi,  la  possibilita'  di
provvedere alla trascrizione della relativa domanda ai sensi del n. 1
dell'art. 2653. 
    Le  ipotesi  previste  in  quest'ultima   norma,   infatti,   non
riguardano esclusivamente diritti reali ma  anche  diritti  personali
(locazioni ultranovennali, contratti societari, di  associazione,  di
costituzione di consorzi e di anticresi). 
    Il principio  di  tassativita'  dei  casi  in  cui  e'  possibile
procedere   alla   trascrizione   delle   domande   giudiziali    non
consentirebbe,  pertanto,  ad  avviso  del  giudice  rimettente,   di
accogliere il ricorso perche' la domanda  proposta  non  rientra  tra
quelle previste dagli articoli 2652 e 2653  cod.  civ.,  lacuna  alla
quale non puo' supplirsi in via interpretativa, ragione  per  cui  la
questione sollevata sarebbe rilevante ai fini della decisione. 
    Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il  rimettente
argomenta  che  non  prevedendo  l'art.  155-quater  cod.   civ.   la
trascrizione della domanda di assegnazione della casa  familiare,  il
coniuge affidatario dei figli e assegnatario di detta  casa,  ma  non
anche proprietario della medesima, potrebbe vedere deluse le  proprie
aspettative, nel caso in cui terzi acquistino  diritti  sull'immobile
proprio nel lasso di tempo  intercorrente  tra  la  proposizione  del
ricorso per separazione ed il provvedimento di assegnazione. 
    In definitiva, la posizione del coniuge, affidatario della  prole
e assegnatario della casa familiare  di  proprieta'  aliena,  risulta
priva di tutela, nei confronti di coloro che hanno acquistato diritti
sull'immobile utilizzato come casa familiare tra la data del deposito
del ricorso e la pronuncia del provvedimento, oltre il  novennio  dal
provvedimento  di  assegnazione,  se  si  aderisce   all'orientamento
formatosi vigente la precedente disciplina, o sin dal  momento  della
pronuncia  del  provvedimento,  se  invece  si  ritiene  che   l'art.
155-quater cod.  civ.  abbia  reso  necessaria  la  trascrizione  per
l'opponibilita' anche entro il novennio. 
    2. - Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, il quale chiede dichiararsi la  manifesta  inammissibilita'  e
comunque l'infondatezza della questione proposta. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Tribunale ordinario di Napoli - nel corso di un  giudizio
di reclamo proposto, ai sensi degli articoli  2764-bis  cod.  civ.  e
113-ter  delle  disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  civile,
avverso un provvedimento del conservatore dei registri immobiliari di
registrazione con riserva della richiesta di trascrizione del ricorso
per separazione personale contenente la domanda di assegnazione della
casa   familiare   -   ha   sollevato   questione   di   legittimita'
costituzionale degli articoli 155-quater, 2652 e 2653 cod.  civ.,  in
riferimento agli articoli 3, 24, 29, 30  e  31,  della  Costituzione,
nella parte in cui non contemplano la trascrivibilita' della  domanda
giudiziale di assegnazione  della  casa  familiare  contenuta  in  un
ricorso per separazione giudiziale, dal momento che  la  prima  delle
norme  censurate  ammette  la  trascrizione  del   provvedimento   di
assegnazione della casa familiare, mentre le  altre  due,  contenendo
l'elenco delle domande giudiziali  da  trascrivere,  non  contemplano
altresi' la domanda di assegnazione della casa,  sicche'  l'eventuale
provvedimento di assegnazione non risulta  opponibile  ai  terzi  che
abbiano acquistato sull'immobile diritti dopo la  proposizione  della
domanda. 
    L'ordinanza  di  rimessione  espone  gli   elementi   di   fatto,
caratterizzanti la vicenda  della  separazione  ed  aggiunge  che  lo
stesso coniuge ha insistito  nell'accoglimento  del  reclamo,  avendo
ragione di temere che,  nel  lasso  di  tempo  intercorrente  tra  la
notifica del  ricorso  per  separazione  e  l'udienza  presidenziale,
l'immobile  possa  essere  alienato  a  terzi,  attesa  la  manifesta
intenzione del marito in tal senso. 
    2. - La questione e' inammissibile per difetto di  legittimazione
del rimettente. 
    Questa Corte e' costante nel ritenere che, ai sensi  dell'art.  1
della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23 della
legge  11  marzo  1953,  n.   87,   le   questioni   incidentali   di
costituzionalita' possono essere sollevate dal giudice esclusivamente
nel corso di un procedimento avente  carattere  giurisdizionale,  del
quale egli sia investito e, non essendo sufficiente il solo requisito
soggettivo  (intervento  di  un  giudice),  occorre,  altresi',   che
l'attivita'  applicativa  della  legge  da  parte  del  giudice   sia
caratterizzata da entrambi  i  requisiti  dell'obiettivita'  e  della
definitivita', nel senso dell'idoneita' (del  provvedimento  reso)  a
divenire  irrimediabile  attraverso  l'assunzione   di   un'efficacia
analoga a quella del giudicato (ex  plurimis:  sentenze  n.  164  del
2008; n. 387 del 1996; ordinanza n. 6 del 2008). 
    Nella specie, invece, il  procedimento  originato  dal  «reclamo»
proposto al Tribunale a seguito della trascrizione  con  riserva  per
conservare gli effetti della formalita' (articoli 2674-bis cod.  civ.
e 113-ter disp. att. cod.  civ.)  ha  -  analogamente  a  quello  per
l'iscrizione di un periodico nel  registro  della  stampa,  ai  sensi
dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (ordinanza n. 170  del
2005) - natura amministrativa e si svolge, secondo la  giurisprudenza
di legittimita', a contraddittorio non  pieno,  nel  quale  le  parti
interessate vengono semplicemente sentite, diretto a far si' che, nel
caso in cui sorgano gravi e fondati dubbi  sulla  trascrivibilita'  o
iscrivibilita' di un determinato atto, l'interessato possa  ottenere,
in via provvisoria, l'attuazione della pubblicita' immobiliare, ed il
cui oggetto e' il solo accertamento della gravita' e  fondatezza  dei
dubbi in questione, essendo la definitiva pronuncia sulla sussistenza
del diritto e sull'effettuazione  della  pubblicita'  rimessa  ad  un
eventuale giudizio contenzioso (Cass. 30 marzo  2005,  n.  6675).  Si
tratta, in sostanza di un procedimento che non comporta  esplicazione
di attivita' giurisdizionale, in quanto ha ad oggetto il regolamento,
secondo legge, dell'interesse pubblico alla  pubblicita'  immobiliare
attraverso   un   controllo   sull'operato   del   Conservatore;   il
provvedimento che lo conclude  non  e'  suscettibile  di  passare  in
giudicato,  potendo  le  parti  interessate  adire  la  normale   via
contenziosa  per  ottenere  una  pronuncia  sull'esistenza  del  loro
diritto (Cass. 5 maggio 1998, n. 4523). 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale degli articoli 155-quater,  2652  e  2653  cod.  civ.,
sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 29, 30  e  31,  Cost.,
dal Tribunale  ordinario  di  Napoli,  con  l'ordinanza  indicata  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il il 7 febbraio 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                      Il redattore: Finocchiaro 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria l'11 febbraio 2011. 
 
                       Il cancelliere: Melatti