N. 54 ORDINANZA 9 - 18 febbraio 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Giustizia amministrativa - Controversie  attinenti  alla  complessiva
  azione di  gestione  dei  rifiuti,  seppure  posta  in  essere  con
  comportamenti  dell'amministrazione  pubblica  -  Devoluzione  alla
  giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo  -  Ritenuta
  violazione dei principi sul riparto della  giurisdizione  ordinaria
  ed amministrativa  -  Questione  gia'  dichiarata  non  fondata  e,
  successivamente, manifestamente infondata - Manifesta infondatezza. 
- D.l. 23 maggio 2008, n. 90 (convertito,  con  modificazioni,  dalla
  legge 14 luglio 2008, n. 123), art. 4. 
- Costituzione, art. 103, primo comma. 
(GU n.9 del 23-2-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  4  del
decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90  (Misure  straordinarie  per
fronteggiare l'emergenza nel settore dello  smaltimento  dei  rifiuti
nella  Regione  Campania  e  ulteriori  disposizioni  di   protezione
civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2008,
n. 123, promosso  dal  Tribunale  ordinario  di  Torre  Annunziata  -
sezione distaccata di Gragnano - nel  procedimento  vertente  tra  il
Comune di S. Antonio Abate e il  Comune  di  Gragnano  ed  altri  con
ordinanza del 28  aprile  2009,  iscritta  al  n.  209  del  registro
ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2010. 
    Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio  2011  il  giudice
relatore Alfonso Quaranta. 
    Ritenuto che il Tribunale ordinario di Torre Annunziata - sezione
distaccata di  Gragnano  -  con  ordinanza  del  28  aprile  2009  ha
sollevato questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  4  del
decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90  (Misure  straordinarie  per
fronteggiare l'emergenza nel settore dello  smaltimento  dei  rifiuti
nella  Regione  Campania  e  ulteriori  disposizioni  di   protezione
civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2008,
n.  123,  per  violazione   dell'art.   103,   primo   comma,   della
Costituzione; 
    che il giudice remittente premette che  il  ricorrente  Consorzio
Comune di S. Antonio Abate aveva convenuto in giudizio  i  Comuni  di
Lettere, Gragnano e S. Maria  La  Carita'  al  fine  di  ripetere  da
ciascuno di essi la somma dovuta a seguito di un debito contratto dai
predetti Comuni, «per il tramite» del ricorrente, nei confronti della
societa' Sistem box s.a.s. di Abagnale Anna & c. e  con  la  societa'
l'Igiene Urbana s.r.l. nell'ambito di una  attivita',  descritta  nel
dettaglio nell'ordinanza, volta alla individuazione di un nuovo  sito
destinato allo smaltimento dei rifiuti; 
    che, secondo il ricorrente, la norma in esame - attribuendo tutte
le controversie, comunque attinenti  alla  complessiva  gestione  dei
rifiuti,  ivi  comprese  quelle  nascenti  da   comportamenti,   alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo -  impedirebbe  al
Tribunale stesso di decidere la controversia; 
    che il remittente osserva che, nel caso  in  esame,  non  sarebbe
possibile optare per  una  interpretazione  della  norma  conforme  a
Costituzione, in quanto la disposizione censurata  consentirebbe  una
sola interpretazione (costituzionalmente incompatibile);  altrimenti,
il  giudice  non  opererebbe  piu'  nei  limiti  di   una   legittima
interpretazione conforme, bensi' si arrogherebbe un  potere  («quello
di  disapplicare  una  disposizione  di  legge  per  l'illegittimita'
costituzionale della stessa») che non gli compete; 
    che, alla luce di tali rilevi, il remittente ritiene che l'art. 4
in questione, utilizzando l'espressione «comunque»  e  ricomprendendo
nel proprio campo di applicazione anche i comportamenti,  avrebbe  un
carattere omnicomprensivo e generale, operando la  devoluzione  della
giurisdizione al giudice  amministrativo  di  tutte  le  controversie
concernenti l'azione di gestione dei rifiuti, comprese quelle in  cui
l'amministrazione   non   agisce   nell'esercizio   di   un    potere
amministrativo; 
    che, per il remittente l'intenzione del legislatore sarebbe stata
quella di attribuire alla cognizione del  giudice  amministrativo  la
totalita' delle controversie attinenti all'attivita' posta in  essere
nel  campo  della  gestione  dei  rifiuti   indipendentemente   dalla
situazione giuridica di volta in volta rilevante; 
    che, in relazione alla non manifesta infondatezza della questione
di  legittimita'  costituzionale,  nell'ordinanza  si   sostiene   il
contrasto della norma censurata con l'art. 103, primo comma, Cost.; 
    che il  giudice  a  quo  sottolinea  come  questa  Corte  avrebbe
affermato  che  tale  norma  costituzionale  non  ha   conferito   al
legislatore ordinario un'assoluta e  incondizionata  discrezionalita'
nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute  alla
sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha solamente conferito il  potere
di indicare "particolari materie" rispetto alle quali  la  cognizione
di detto giudice investe anche posizioni di diritto soggettivo;  cio'
implicherebbe che «la  mera  partecipazione  dell'amministrazione  al
giudizio o il generico coinvolgimento di un interesse pubblico  nella
controversia non  possono  considerarsi  di  per  se'  sufficienti  a
radicare la giurisdizione esclusiva del giudice  amministrativo»  (si
richiamano le sentenze n. 140 del 2007 e n. 191 del 2006); 
    che, alla luce di queste premesse, il remittente ritiene  che  la
norma censurata, nella parte in cui non esclude  dalla  giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo  le  controversie  -  anche  sub
specie di regresso, ripetizione ovvero  ingiustificato  arricchimento
nei rapporti interni tra enti condebitori - concernenti il  pagamento
di  indennita',  canoni  ed   altri   corrispettivi   connessi   alla
complessiva azione di gestione dei rifiuti, contrasti  con  l'evocato
art. 103, primo comma, Cost. 
    Considerato che, con ordinanza del 28 aprile 2009,  il  Tribunale
ordinario di Torre Annunziata - sezione distaccata di Gragnano  -  ha
sollevato questione di legittimita'  costituzionale  dell'articolo  4
del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  90  (Misure  straordinarie  per
fronteggiare l'emergenza nel settore dello  smaltimento  dei  rifiuti
nella  Regione  Campania  e  ulteriori  disposizioni  di   protezione
civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2008,
n.  123,  per  violazione  dell'articolo  103,  primo  comma,   della
Costituzione; 
    che  questa  Corte,  con  la  sentenza  n.  35  del  2010  e  con
l'ordinanza n. 371 del 2010, scrutinando la stessa norma oggetto  del
presente giudizio - dopo avere sottolineato  come  l'art.  103  Cost.
imponga che la giurisdizione esclusiva verta su  particolari  materie
in  relazione  alle  quali  l'amministrazione  pubblica  agisce  come
autorita' e cioe' attraverso la spendita di poteri  amministrativi  -
ha ritenuto che nella norma censurata  l'espressione  «comportamenti»
deve essere intesa nel senso che «quelli che rilevano,  ai  fini  del
riparto  della   giurisdizione,   sono   soltanto   i   comportamenti
costituenti espressione di  un  potere  amministrativo  e  non  anche
quelli meramente materiali posti in essere dall'amministrazione al di
fuori dell'esercizio di una attivita' autoritativa»; 
    che l'espressione «azione di gestione dei rifiuti» va logicamente
intesa «nel senso che l'attivita' della pubblica amministrazione deve
essere preordinata alla organizzazione o alla erogazione del servizio
pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti»; 
    che, di conseguenza, nella controversia all'esame del remittente,
venendo in  rilievo  questioni  meramente  patrimoniali  connesse  al
mancato adempimento da parte dell'amministrazione di una  prestazione
pecuniaria nascente da un  rapporto  obbligatorio,  «i  comportamenti
posti in  essere  dall'amministrazione  stessa  non  sono  ricompresi
nell'ambito  di  applicazione  della  norma  impugnata,  come   sopra
interpretata, e rientrano, invece, nella giurisdizione dell'autorita'
giudiziaria ordinaria, nella specie correttamente adita»; 
    che, del resto, lo stesso decreto legislativo 2 luglio  2010,  n.
104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009,  n.  69,
recante:  «Delega  al  Governo   per   il   riordino   del   processo
amministrativo»), abrogando la norma censurata (art. 4  dell'Allegato
4) − con effetti non incidenti sul giudizio a quo − ne ha  riprodotto
il contenuto specificando, pero', che i comportamenti posti in essere
dalla pubblica amministrazione devono  essere  «riconducibili,  anche
mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere» (art. 13, comma 1,
lettera p); 
    che, pertanto, la  questione  sollevata  deve  essere  dichiarata
manifestamente infondata. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale  dell'articolo  4  del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza
nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella  Regione  Campania  e
ulteriori  disposizioni  di  protezione  civile),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  123,  sollevata,  in
riferimento all'articolo 103, primo comma,  della  Costituzione,  dal
Tribunale di Torre Annunziata - sezione distaccata di Gragnano -  con
l'ordinanza in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                       Il redattore: Quaranta 
 
 
                      Il cancelliere: Fruscella 
 
    Depositata in cancelleria il 18 febbraio 2011. 
 
                      Il cancelliere: Fruscella