N. 78 SENTENZA 7 - 11 marzo 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Sanita'  pubblica  -  Norme  della  Regione   Molise   -   Disciplina
  sull'assetto programmatorio, contabile, gestionale e  di  controllo
  dell'Azienda sanitaria regionale del Molise  -  Oggetto,  poteri  e
  modalita' della funzione di controllo  attribuita  alla  competenza
  della  Giunta  regionale  -  Ricorso  del  Governo  -   Preliminare
  delimitazione del thema decidendum ad opera della Corte. 
- Legge della Regione Molise 22 febbraio 2010, n. 8, artt. 31,  commi
  2, 3 e 8, lett. c), 32 e 33. 
- Costituzione, art. 120. 
Sanita'  pubblica  -  Norme  della  Regione   Molise   -   Disciplina
  sull'assetto programmatorio, contabile, gestionale e  di  controllo
  dell'Azienda sanitaria regionale del Molise  -  Oggetto,  poteri  e
  modalita' della funzione di controllo  attribuita  alla  competenza
  della  Giunta  regionale  -  Mancata  previsione   dell'esclusione,
  dall'ambito di operativita'  delle  disposizioni  impugnate,  delle
  funzioni e delle attivita' del commissario  ad  acta  nominato  dal
  Governo  per  l'attuazione  del  piano  di  rientro  dal  disavanzo
  regionale in materia sanitaria - Illegittimita'  costituzionale  in
  parte qua. 
- Legge della Regione Molise 22 febbraio 2010, n. 8, artt. 31,  commi
  2, 3 e 8, lett. c), 32 e 33. 
- Costituzione, art. 120. 
(GU n.12 del 16-3-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO. 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 31,  commi
2, 3 e 8 lettera c); 32 e 33 della  legge  della  Regione  Molise  22
febbraio  2010,  n.  8   (Disciplina   sull'assetto   programmatorio,
contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda sanitaria regionale
del Molise - Abrogazione della legge regionale  14  maggio  1997,  n.
12), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri  con  ricorso
notificato il 29 aprile - 7 maggio 2010, depositato in cancelleria il
6 maggio 2010 ed iscritto al n. 73 del registro ricorsi 2010. 
    Udito nell'udienza  pubblica  dell'8  febbraio  2011  il  Giudice
relatore Alfonso Quaranta; 
    Udito l'avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con  ricorso  del  29  aprile  2010,  depositato  presso  la
cancelleria della Corte il successivo 6 maggio (ric. n. 73 del 2010),
il Presidente del Consiglio dei ministri  ha  promosso  questione  di
legittimita' costituzionale degli  articoli  31,  commi  2,  3  e  8,
lettera c); 32 e 33 della legge  della  Regione  Molise  22  febbraio
2010,  n.  8  (Disciplina  sull'assetto  programmatorio,   contabile,
gestionale e di controllo dell'Azienda sanitaria regionale del Molise
- Abrogazione della legge regionale  14  maggio  1997,  n.  12),  per
violazione dell'articolo 120 della Costituzione. 
    1.1. - Il ricorrente premette che la Regione Molise  rientra  tra
quelle Regioni che «hanno sottoscritto l'accordo con lo Stato per  il
rientro dai deficit sanitari», ai sensi dell'art. 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005),
nel testo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 14 marzo 2003,  n.
35 (Disposizioni urgenti nell'ambito  del  Piano  di  azione  per  lo
sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 
    Sottolinea,  inoltre,  che  tale  accordo  -  la  cui  attuazione
costituisce   condizione   per   la   rinnovata   attribuzione    del
finanziamento statale - comporta, tra  l'altro,  l'impegno  da  parte
delle Regioni interessate a procedere ad una ricognizione delle cause
dei  disavanzi   e   ad   elaborare   un   programma   operativo   di
riorganizzazione, riqualificazione o di  potenziamento  del  servizio
sanitario regionale, nella prospettiva di individuare gli  interventi
necessari al perseguimento dell'equilibrio  economico,  nel  rispetto
dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. 
    Analogamente, l'art. 1, comma 796, lettera  b),  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria  2007)  ha
istituito  un  fondo  transitorio,  da  ripartirsi  tra  le   Regioni
interessate, subordinando l'accesso anche a  tali  ulteriori  risorse
alla sottoscrizione di un apposito accordo, nuovamente comprensivo di
un piano di rientro dai disavanzi, il cui  azzeramento  era  previsto
entro l'anno 2010. La medesima norma conferisce,  poi,  al  Ministero
della  salute,  di  concerto  con  quello  dell'economia  e  finanze,
un'attivita' di affiancamento delle Regioni, per la  verifica  ed  il
monitoraggio dei singoli piani di rientro. 
    Qualora,  poi,  nell'ambito  del  procedimento  di   verifica   e
monitoraggio dei singoli piani, sottolinea ancora la difesa  statale,
risulti la mancata attuazione,  da  parte  di  taluna  delle  Regioni
interessate, degli adempimenti posti a loro carico, e'  previsto  che
il Presidente del Consiglio dei ministri - ai sensi dell'art.  4  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in  materia
economico-finanziaria,  per  lo  sviluppo   e   l'equita'   sociale),
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1  della  legge  29
novembre 2007, n.  222  -  diffidi  la  Regione  ad  adottare,  entro
quindici  giorni,   tutti   gli   atti   normativi,   amministrativi,
organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento  degli
obiettivi del piano. In caso di persistente inadempimento  regionale,
ovvero di verificata  inidoneita'  od  insufficienza  degli  atti  ed
azioni  posti  in  essere,  il  Consiglio  dei  ministri  nomina   un
commissario ad acta, per l'intero periodo di  vigenza  del  piano  di
rientro, con facolta' - tra l'altro - di  proporre  alla  Regione  la
sostituzione dei direttori generali delle  aziende  sanitarie  locali
ovvero delle aziende ospedaliere. 
    Orbene, non avendo realizzato la  Regione  Molise  gli  obiettivi
previsti dal piano  di  rientro,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, in base alle citate disposizioni legislative,  ha  nominato
il Presidente della Regione commissario ad acta per la  realizzazione
del piano stesso. 
    1.2. - E' in tale contesto, dunque, che  si  inserisce  la  legge
regionale n. 8 del 2010, che ha previsto l'adozione di una  serie  di
misure di natura programmatica, economica, finanziaria e patrimoniale
al fine  di  individuare  gli  obiettivi  da  assegnare  al  servizio
sanitario  regionale,  le  fonti  di  finanziamento   delle   aziende
sanitarie regionali, le modalita' di ripartizione di tali risorse, il
controllo  sulla  gestione  delle  aziende  sanitarie  regionali  per
assicurare  efficacia  ed  efficienza  nella  acquisizione  e   nella
gestione delle risorse. 
    In particolare, gli artt. 31, 32 e 33 attribuiscono  alla  Giunta
regionale il controllo regionale, il visto regionale e l'attivita' di
controllo regionale in materia amministrativo-contabile. 
    Tuttavia, atteso  l'intervenuto  commissariamento  della  Regione
Molise, risulterebbero costituzionalmente illegittime  le  previsioni
legislative secondo cui: e' la Giunta ad esercitare il  controllo  su
tutti gli atti del Direttore generale  dell'Azienda  sanitaria  della
Regione Molise (art. 31, comma 2); gli  atti  adottati  dalla  Giunta
nell'esercizio della  funzione  di  vigilanza  non  sono  soggetti  a
controllo  (art.  31,  comma  3);  la  Giunta  puo'   deliberare   la
risoluzione  del  contratto  con  il  Direttore  generale  e  la  sua
contestuale sostituzione, qualora questi  non  provveda  nei  termini
all'adozione del bilancio e/o alla proposta per  la  copertura  della
perdita d'esercizio (art. 31, comma 8, lettera c). 
    Difatti, osserva il ricorrente,  il  citato  art.  31,  comma  2,
«tende  a  realizzare  una  funzione  di  controllo  sugli  atti  del
Direttore  generale,  in  punto  di  bilancio,   riequilibrio   della
situazione  economica  e   gestione   delle   risorse»,   nell'ottica
dell'attuazione  del  piano  di  rientro  dal  disavanzo   sanitario.
Nondimeno, nella specie,  sulla  base  della  disciplina  legislativa
impugnata, tale finalita' e' «destinata a realizzarsi solo attraverso
l'opera degli organi ordinari della Regione, senza alcun  riferimento
alle competenze e funzioni del commissario, in assenza del necessario
raccordo istituzionale imposto dal principio di leale collaborazione»
e, pertanto, in violazione dell'art. 120 Cost. 
    Alla stessa censura si  esporrebbe  il  successivo  comma  3  del
medesimo art. 31, posto che «la previsione della assenza di controllo
sugli atti adottati dalla Giunta regionale ai  sensi  del  precedente
comma 2» si tradurrebbe «ancora  una  volta  in  una  violazione  del
principio  di  leale  collaborazione,   esautorando   di   fatto   il
commissario ad acta di un'ampia sfera di poteri, primo fra  tutti  il
controllo  sugli  atti  del   Direttore   generale,   con   implicito
disconoscimento dello stesso potere sostitutivo». 
    Infine, il comma 8 dello stesso articolo - secondo cui la  Giunta
puo'  deliberare  la  risoluzione  del  contratto  con  il  Direttore
generale e  la  sua  contestuale  sostituzione,  qualora  questi  non
provveda nei termini all'adozione del bilancio e/o alla proposta  per
la copertura della perdita d'esercizio - violerebbe l'art.  4,  comma
2, del decreto-legge n.  159  del  2007,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge n. 222  del  2007,  ovvero  la  norma  che
attribuisce al commissario ad acta la  facolta',  nell'esercizio  dei
suoi poteri, di disporre la sospensione dei Direttori generali. 
    Anche  nel  caso  in  esame  la  disciplina  recata  dalla  norma
impugnata si tradurrebbe nella negazione della facolta' spettante  al
commissario di proporre alla Regione la  sostituzione  del  Direttore
generale,  e  dunque  in  "un  disconoscimento"  di  quel  potere  di
sostituzione  degli  organi  regionali  preordinato  alla  tutela  di
interessi  essenziali  unitariamente  facenti  capo  allo  Stato   ed
esercitati dal Governo con la nomina  del  predetto  commissario  (e'
richiamata la sentenza n. 2 del 2010 di questa Corte).  Difatti,  «in
forza di quanto disposto dal citato art. 4, comma 2, rientra  tra  le
facolta' del commissario ad acta -  dopo  la  modifica  apportata  al
testo di tale norma dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il  contenimento  della  spesa
sanitaria e in materia di  regolazioni  contabili  con  le  autonomie
locali), convertito in legge, con modificazioni, dall'art.  1,  comma
1, della legge 4 dicembre 2008, n. 189 - il potere non gia'  soltanto
di proporre alla Regione la sostituzione dei Direttori generali delle
aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere,  bensi'  quello
di motivatamente disporre la sospensione dalle funzioni dei Direttori
generali, facolta' che implica,  evidentemente,  anche  quella  della
loro sostituzione, trattandosi di assicurare,  con  tale  misura,  la
continuita'  nello  svolgimento  di  incarichi  che  -  per  il  loro
carattere apicale - non tollerano  alcuna  vacatio»  (cosi'  la  gia'
citata sentenza n. 2 del 2010, che ha  dichiarato  costituzionalmente
illegittima  la  proroga  automatica  dei  Direttori  generali  delle
aziende sanitarie locali disposta da una norma contenuta in una legge
della Regione Lazio). 
    Analogamente, violerebbero le prerogative del commissario ad acta
(e, pertanto, l'art. 120 Cost.) anche gli artt. 32 e 33  della  legge
regionale impugnata. 
    Ed invero, il primo di tali articoli stabilisce che gli atti  del
Direttore generale, adottati in punto di bilancio e  di  riequilibrio
della  situazione  economica,  siano  soggetti  al  solo   visto   di
congruita' della Giunta regionale. Si e' in  presenza,  pertanto,  di
atti di natura economico-finanziaria e di programmazione - osserva il
ricorrente -  «diretti  ad  inserirsi  nell'ambito  di  una  politica
regionale   di   ripianamento   dei   disavanzi»,   alla   quale   e'
«completamente  estranea  la  previsione  della  partecipazione   del
commissario ad acta, essendo lasciati  alla  integrale  realizzazione
degli organi ordinari della Regione». 
    Del pari, l'art. 33 riserva alla Regione l'attivita' di controllo
e vigilanza  sugli  atti  di  programmazione  aziendale  dell'Azienda
sanitaria regionale, sia sotto il profilo economico di bilancio,  sia
sotto  quello  gestionale  di  analisi  e  verifica   dei   risultati
raggiunti, con eguale menomazione delle attribuzioni del  commissario
ad acta. 
    Di qui, in conclusione, il contrasto di tutte le norme  impugnate
con l'art. 120 Cost., giacche' «la scelta di riservare esclusivamente
agli organi ordinari della Regione la  modifica  delle  "disposizioni
finanziarie, di bilancio e contabili",  pur  quando  esse  presentino
profili di interferenza con l'attuazione del  piano  di  rientro  dal
disavanzo sanitario, si  risolve  in  un  obiettivo  svuotamento  dei
poteri del commissario ad acta, e dunque in una violazione  dell'art.
120, secondo comma, Cost.» (cosi', la gia' citata sentenza n.  2  del
2010). 
    2.- Non si e' costituita in giudizio la Regione Molise. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  promosso
questione di legittimita' costituzionale degli articoli 31, commi  2,
3 e 8, lettera c); 32 e  33  della  legge  della  Regione  Molise  22
febbraio  2010,  n.  8   (Disciplina   sull'assetto   programmatorio,
contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda sanitaria regionale
del Molise - Abrogazione della legge regionale  14  maggio  1997,  n.
12), per violazione dell'articolo 120 della Costituzione. 
    1.1. - Premette in punto di fatto il ricorrente che il Presidente
della Regione Molise e' stato nominato commissario  ad  acta  per  il
rientro dal deficit nel settore sanitario, giacche' il Molise e'  una
di quelle Regioni che - dopo aver sottoscritto  gli  accordi  diretti
alla riduzione del disavanzo, ai sensi dell'art. 1, comma 180,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria  2005)
- hanno disatteso l'impegno ad adottare  tutti  gli  atti  normativi,
amministrativi, organizzativi e  gestionali  idonei  a  garantire  il
conseguimento degli obiettivi del piano  di  rientro,  giustificando,
con tale inerzia, l'esercizio del potere sostitutivo statale previsto
dall'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159  (Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale), convertito in legge, con modificazioni, dall'art.  1  della
legge 29 novembre 2007, n. 222. 
    1.2. - Cio' posto,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
assume che la  disciplina  recata  dalle  disposizioni  impugnate  si
risolverebbe in un obiettivo svuotamento dei poteri  del  commissario
ad acta, e dunque in una violazione  dell'art.  120,  secondo  comma,
Cost. 
    In particolare, le norme suddette dispongono che: e' la Giunta ad
esercitare il controllo su tutti  gli  atti  del  Direttore  generale
dell'Azienda  sanitaria  regionale  (art.  31,  comma  2);  gli  atti
adottati dalla Giunta nell'esercizio della funzione di vigilanza  non
sono soggetti  a  controllo  (art.  31,  comma  3);  la  Giunta  puo'
deliberare la risoluzione del contratto con il Direttore  generale  e
la sua contestuale sostituzione,  qualora  questi  non  provveda  nei
termini all'adozione del bilancio e/o alla proposta per la  copertura
della perdita d'esercizio (art. 31, comma 8, lettera c). 
    In tal modo, osserva il ricorrente, il citato art. 31,  comma  2,
«tende  a  realizzare  una  funzione  di  controllo  sugli  atti  del
Direttore generale, in punto bilancio, riequilibrio della  situazione
economica e gestione delle risorse», nell'ottica dell'attuazione  del
piano di rientro dal disavanzo sanitario; nondimeno,  tale  finalita'
e' «destinata a realizzarsi  solo  attraverso  l'opera  degli  organi
ordinari della Regione, senza alcun  riferimento  alle  competenze  e
funzioni  del  commissario,  in  assenza  del   necessario   raccordo
istituzionale imposto  dal  principio  di  leale  collaborazione»  e,
pertanto, in violazione dell'art. 120 Cost. 
    Alla stessa censura si  esporrebbe  il  successivo  comma  3  del
medesimo art. 31, posto che «la previsione della assenza di controllo
sugli atti adottati dalla Giunta regionale ai  sensi  del  precedente
comma 2» si tradurrebbe «ancora  una  volta  in  una  violazione  del
principio  di  leale  collaborazione,   esautorando   di   fatto   il
commissario ad acta da un'ampia sfera di poteri, primo fra  tutti  il
controllo  sugli  atti  del   Direttore   generale,   con   implicito
disconoscimento dello stesso potere sostitutivo». 
    Infine, il comma 8 dello stesso articolo - secondo cui la  Giunta
puo'  deliberare  la  risoluzione  del  contratto  con  il  Direttore
generale e  la  sua  contestuale  sostituzione,  qualora  questi  non
provveda nei termini all'adozione del bilancio e/o alla proposta  per
la copertura della perdita d'esercizio - violerebbe l'art.  4,  comma
2, del citato decreto-legge n. 159 del  2007,  ovvero  la  norma  che
attribuisce al commissario ad acta la  facolta',  nell'esercizio  dei
suoi poteri, di disporre la sospensione del Direttore generale. 
    In particolare, la disciplina recata dalla disposizione impugnata
si  tradurrebbe  nella  negazione   della   facolta'   spettante   al
commissario di proporre alla Regione la  sostituzione  del  Direttore
generale,  e  dunque  in  "un  disconoscimento"  di  quel  potere  di
sostituzione  degli  organi  regionali  preordinato  alla  tutela  di
interessi  essenziali  unitariamente  facenti  capo  allo  Stato   ed
esercitati dal Governo con la nomina  del  predetto  commissario  (e'
richiamata, al riguardo, la sentenza n. 2 del 2010). 
    Analogamente, violerebbero le prerogative del commissario ad acta
(e, pertanto, l'art. 120 Cost.) anche gli artt. 32 e 33  della  legge
regionale della Regione Molise n. 8 del 2010. 
    Ed invero, il primo di tali articoli stabilisce che gli atti  del
Direttore generale, adottati in punto di bilanci  e  di  riequilibrio
della situazione economica, sono soggetti al solo visto di congruita'
della Giunta regionale. Si e'  in  presenza,  pertanto,  di  atti  di
natura  economico-finanziaria  e  di  programmazione  -  osserva   il
ricorrente -  «diretti  ad  inserirsi  nell'ambito  di  una  politica
regionale   di   ripianamento   dei   disavanzi»,   alla   quale   e'
«completamente  estranea  la  previsione  della  partecipazione   del
commissario ad acta, essendo lasciati  alla  integrale  realizzazione
degli organi ordinari della Regione». 
    Del pari, l'art. 33  riserverebbe  alla  Regione  l'attivita'  di
controllo  e  vigilanza  sugli  atti  di   programmazione   aziendale
dell'Azienda sanitaria regionale, sia sotto il profilo  economico  di
bilancio, sia sotto quello  gestionale  di  analisi  e  verifica  dei
risultati raggiunti, con eguale menomazione  delle  attribuzioni  del
commissario ad acta. 
    2.- La questione e' fondata. 
    3. - In via  preliminare,  occorre  precisare  che  nel  presente
giudizio di costituzionalita' non viene  in  rilievo  l'esercizio  di
poteri  normativi  da  parte  del   commissario   ad   acta,   bensi'
l'interferenza,  sui  poteri  dallo  stesso  esercitati   sul   piano
amministrativo, di talune scelte compiute dal  legislatore  regionale
molisano con la legge n. 8 del 2010. 
    Resta,  pertanto,  estraneo  all'odierno  thema   decidendum   il
problema esaminato dalla recente sentenza n. 361  del  2010,  con  la
quale questa Corte ha  affermato  che  la  disciplina  contenuta  nel
secondo comma dell'art. 120 Cost. non puo' essere  interpretata  come
implicitamente  legittimante  il  conferimento  di  poteri  di   tipo
legislativo ad un soggetto che sia  stato  nominato  commissario  del
Governo. 
    4. - Nel caso ora in esame, si tratta soltanto  di  stabilire  se
ricorrano le condizioni per estendere all'odierna questione la  ratio
decidendi della citata sentenza n. 2 del 2010. 
    4.1. - Sul  punto,  occorre  rammentare  che  tale  pronuncia  ha
dichiarato costituzionalmente illegittima una  normativa  legislativa
della   Regione   Lazio   che   si   caratterizzava   per   riservare
esclusivamente agli organi ordinari della Regione la  modifica  delle
disposizioni finanziarie, di bilancio e contabili,  pur  quando  esse
presentino profili di interferenza  con  l'attuazione  del  piano  di
rientro dal disavanzo sanitario;  cio'  che,  secondo  questa  Corte,
costituiva «un obiettivo svuotamento dei poteri  del  commissario  ad
acta», e si traduceva dunque in una violazione dell'art. 120, secondo
comma, Cost. Analogamente, la scelta del  legislatore  regionale  del
Lazio di disporre la proroga  dei  Direttori  generali,  nonche'  dei
Direttori sanitari e amministrativi e' stata  ritenuta  in  contrasto
con il potere del commissario non  gia'  soltanto  di  proporre  alla
Regione  la  sostituzione  dei  Direttori  generali   delle   aziende
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, bensi' di motivatamente
disporne  la  sospensione  dalle  funzioni,  facolta'  che   implica,
evidentemente, anche quella della loro sostituzione  (sentenza  n.  2
del 2010). 
    4.2.  -  Tanto  premesso,  sebbene  nel  caso  oggi  in  esame  -
diversamente  da  quanto  avvenuto  in  quello  deciso  dalla  citata
sentenza n. 2 del 2010 - non sia ravvisabile un diretto contrasto con
i  poteri  del  commissario,  ricorre  comunque  una  situazione   di
interferenza sulle funzioni commissariali,  idonea  ad  integrare  la
violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. 
    Giova, infatti, rammentare - come gia' ha sottolineato in passato
questa Corte, sin dalla sentenza n. 193 del 2007 - che l'operato  del
commissario ad acta, incaricato dell'attuazione del piano di  rientro
dal disavanzo sanitario previamente concordato  tra  lo  Stato  e  la
Regione  interessata,  sopraggiunge  all'esito  di  una   persistente
inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi  sottratti  -
malgrado il carattere vincolante (art.  1,  comma  796,  lettera  b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2007») dell'accordo concluso dal Presidente della Regione
- ad un'attivita' che pure e' imposta dalle  esigenze  della  finanza
pubblica. 
    E', dunque, proprio tale dato - in uno con la  constatazione  che
l'esercizio del potere sostitutivo e', nella  specie,  imposto  dalla
necessita'  di  assicurare  la  tutela  dell'unita'  economica  della
Repubblica,  oltre  che  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual  e'  quello
alla salute - a legittimare la conclusione secondo  cui  le  funzioni
amministrative del commissario, ovviamente fino  all'esaurimento  dei
suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere  poste
al riparo da ogni interferenza  degli  organi  regionali,  senza  che
possa essere evocato il rischio di fare di esso l'unico soggetto  cui
spetti di provvedere per il superamento della situazione di emergenza
sanitaria in ambito regionale. 
    Da cio' consegue che devono essere dichiarate  costituzionalmente
illegittime le disposizioni contenute nell'art. 31, commi 2, 3  e  8,
lettera c), e negli artt. 32 e 33 della  legge  regionale  impugnata,
nella parte in cui non escludono dall'ambito della loro  operativita'
le funzioni e le attivita'  del  commissario  ad  acta  nominato  dal
Governo per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo regionale
in materia sanitaria. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale degli articoli 31, commi
2, 3 e 8, lettera c); 32 e 33 della legge  della  Regione  Molise  22
febbraio  2010,  n.  8   (Disciplina   sull'assetto   programmatorio,
contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda sanitaria regionale
del Molise - Abrogazione della legge regionale  14  maggio  1997,  n.
12),  nella  parte  in  cui  non  escludono  dall'ambito  della  loro
operativita' le funzioni e  le  attivita'  del  commissario  ad  acta
nominato dal Governo  per  l'attuazione  del  piano  di  rientro  dal
disavanzo regionale in materia sanitaria. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                       Il redattore: Quaranta 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria l'11 marzo 2011. 
 
                       Il cancelliere: Melatti