N. 16 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 marzo 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Amministrazione pubblica - Beni culturali - Norme della Regione Calabria - Partecipazione della Regione Calabria alla societa' «Progetto Magna Grecia» - Costituzione di una societa' in house, a capitale interamente pubblico, con partecipazione maggioritaria della Regione, allo scopo di valorizzare e provvedere alla gestione unitaria ed integrata del patrimonio archeologico calabrese - Lamentato contrasto con la tutela unitaria del patrimonio culturale attribuita in via esclusiva al legislatore nazionale nonche' con la normativa nazionale sulla valorizzazione dei beni culturali, mancata previsione di forme di cooperazione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali e in materia di tutela dei beni culturali, violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della valorizzazione dei beni culturali. - Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34, art. 11, comma 1. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. g) ed s), e terzo; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 112 e 115. Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Azienda forestale regionale (A.Fo.R.) - Gia' prevista soppressione e messa in liquidazione, con trasferimento del relativo personale alla Regione nel rispetto del regime contrattuale di appartenenza - Previsione che nelle more dell'attuazione, i dipendenti Afor siano inquadrati nel ruolo organico della Regione, con precedenza per coloro che si trovano gia' in servizio presso gli uffici regionali, con lo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali - Lamentata attribuzione dei pieni diritti economici e di carriera con ingiustificato privilegio rispetto a coloro che sono stati assunti dall'origine nei ruoli regionali a seguito di pubblico concorso, mancata previsione di un ruolo a parte o ad esaurimento - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34, art. 14. - Costituzione, art. 97; legge della Regione Calabria 11 maggio 2007, n. 9, art. 4, comma 7. Regione in genere - Enti locali - Norme della Regione Calabria - Previsione che le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco ed Assessore comunale sono compatibili con la carica di Consigliere regionale - Contrasto con i principi fondamentali statali in materia di incompatibilita' dei consiglieri regionali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di organi di governo di comuni, province e citta' metropolitane, violazione del principio di eguaglianza nel diritto di concorrere alle funzioni pubbliche elettive, violazione dei principi fondamentali statali in materia di incompatibilita' dei consiglieri regionali. - Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34, art. 46, che inserisce il comma 6-ter nell'art. 1 della legge della Regione Calabria 7 febbraio 2005, n. 1. - Costituzione, artt. 51, 117, comma secondo, lett. p), e 122, primo comma; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 65. Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Incarichi di funzione dirigenziale da conferirsi, entro precisi limiti percentuali e di tempo, anche a soggetti estranei all'Amministrazione - Conferma, per eccezionali ragioni di continuita' nell'azione amministrativa, degli incarichi conferiti in data anteriore al 17 novembre 2010 - Contrasto con i limiti stabiliti dalla normativa statale, invasione della sfera della contrattazione collettiva - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile. - Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34, art. 15. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l); d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 40, comma 1, lett. f), che ha inserito i commi 6-bis e-6-ter nell'art. 19 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilita' - Fissazione al 31 dicembre 2011 del termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione del personale appartenente ai lavoratori socialmente utili, nonche' fissazione al 31 dicembre 2013 del termine per l'attuazione dei piani di stabilizzazione occupazionali dei lavoratori dei bacini - Lamentata generica salvaguardia di tutte le stabilizzazioni e mancata osservanza dei vincoli e limiti statali alle stabilizzazioni - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34, art. 16, commi 1 e 5. - Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, comma 10. Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Copertura dei posti di qualifica dirigenziale vacanti nei ruoli della Regione - Corso-concorso a cui possono partecipare i dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale - Lamentata arbitraria restrizione dei partecipanti al concorso - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del principio del pubblico concorso. - Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34, art. 18. - Costituzione, artt. 3 e 97. Trasporto - Norme della Regione Calabria - Trasporto aereo - Attribuzione ai servizi aeroportuali, connessi al trasporto aereo di passeggeri e merci, svolti dalle societa' partecipate dalla Regione, della «missione di servizio di interesse economico generale con imposizione di servizio pubblico, a vantaggio della collettivita' regionale» - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. - Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34, art. 49. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e); trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), art. 106, comma 2. Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica da fonti rinnovabili - Previsione di misure agevolative a favore di enti pubblici, enti locali e consorzi di sviluppo industriale che intendano proporre iniziative energetiche rinnovabili - Contrasto con il quadro normativo nazionale di principio che prevede il regime di libero mercato concorrenziale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, violazione della liberta' di iniziativa economica, violazione della potesta' legislativa statale nella materia concorrente dell'energia. - Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34, art. 29, che aggiunge l'art. 4-bis alla legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42. - Costituzione, artt. 41 e 117, commi primo e terzo; d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. Caccia - Norme della Regione Calabria - Calendario venatorio regionale - Modifica alle specie cacciabili ed ai periodi di attivita' venatoria - Contrasto con la normativa nazionale, omesso parere dell'ISPRA - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente. - Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34, art. 50. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18, commi 2 e 4; direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009.(GU n.15 del 6-4-2011 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato presso cui e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Contro Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 11, comma 1; 14; 15; 16 comma 1 e comma 5; 18; 29; 46; 49; 50 della legge regionale della Regione Calabria del 29 dicembre 2010, n. 34, pubblicata nel BUR n.24 del 31 dicembre 2010 della Regione Calabria, recante provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Art. 3 comma 4, della legge regionale n. 8/2002. La legge regionale della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34 contiene il provvedimento generale recante norme in materia di tipo ordinamentale e procedurale,collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011. La predetta legge al titolo I detta disposizioni di carattere finanziario, nei successivi titoli detta disposizioni in materia di personale della regione (titolo II), in materia di entrate e tributi regionali (titolo III ), in materia sanitaria (titolo IV), le modifiche ed integrazioni alle leggi regionali vigenti (titolo V) e infine ulteriori diposizioni di carattere ordinamentale (titolo VI). Nel titolo I in particolare tra le disposizioni di carattere finanziario il legislatore regionale disciplina all'art. 11 la partecipazione della Regione Calabria alla societa' «Progetto Magna Grecia» A. Piu' precisamente, al primo comma stabilisce che «La Giunta regionale e' autorizzata a promuovere e perfezionare mediante la stipula di tutti gli atti che si rendono necessari all'uopo la costituzione di una societa' in house, a capitale interamente pubblico, con partecipazione maggioritaria della Regione Calabria allo scopo di valorizzare e provvedere alla gestione unitaria ed integrata del patrimonio archeologico calabrese». La disposizione dell'art. 11, comma 1 della legge sopra riportata appare costituzionalmente illegittima, sotto i profili che verranno ora evidenziati, per i seguenti Motivi 1. Violazione dell'art. 117, comma 2, lettere g) ed s) e comma 3 Cost. 1.1. L'art. 11, comma 1 della normativa in esame prevede la costituzione ad opera della Regione di una societa' in house «allo scopo di valorizzare e provvedere alla gestione unitaria ed integrata del patrimonio archeologico calabrese». Come e' noto l'art. 117 comma 2 lettera g) della Costituzione dispone la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali e alla lettera s) in materia di tutela dei beni culturali. La previsione operata dalla legge regionale in esame della costituzione di una societa' in house per la gestione «unitaria ed integrata» del patrimonio archeologico calabrese contrasta in modo evidente con l'art. 117 comma 2 lett. g) ed s) in quanto inserisce nell'organizzazione, che deve essere esclusivamente statale, finalizzata alla tutela dei beni culturali, un elemento del tutto estraneo quale una societa' regionale a capitale interamente pubblico. La tutela dei beni culturali consiste infatti nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attivita' dirette ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. La predetta funzione di tutela e' attribuita dall'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. in via esclusiva alla competenza statale ed e' esercitata dal Ministero per i beni e le attivita' culturali in tutte le sue articolazioni, in particolare in sede regionale dalle Soprintendenze che curano la gestione, i restauri, la manutenzione e la fruizione dei beni culturali. Cio' significa che la previsione operata autonomamente dalla Regione Calabria di costituire una societa' che «provvede alla gestione unitaria ed integrata del patrimonio calabrese», cioe' funzioni di tutela del patrimonio archeologico calabrese, si pone in contrasto con la tutela unitaria del patrimonio culturale attribuita in via esclusiva al legislatore nazionale. L'art. 11 contrasta peraltro anche con l'art. 117 comma 3 in relazione agli artt. 112 e 115 d.lgs. n. 42/2004. L'art. 117 comma 3 prevede tra le materie di legislazione concorrente la «valorizzazione » dei beni culturali. Al riguardo il d.lgs. n. 42/04 con gli artt. 112 (in particolare, comma 4) e 115 dispone che lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni culturali e che le attivita' di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica siano gestite in forma diretta, per mezzo delle strutture organizzative interne alle amministrazioni, o indiretta, tramite concessioni a terzi. La valorizzazione peraltro, quando non effettuata direttamente dallo Stato, viene collegata dalle predette disposizioni ad accordi o intese stipulati tra lo Stato e gli altri enti pubblici. Anche nella denegata ipotesi di volere considerare che la costituzione della societa' in house sia stata prevista dalla Regione Calabria al solo fine della valorizzazione del patrimonio archeologico calabrese, la norma in esame contrasta dunque con 1'art. 117, comma 3 Cost. perche' prevede autonomamente, senza alcuna forma di cooperazione con lo Stato, la costituzione di una societa' in house della quale non sono precisati neanche i compiti. 2. La legge regionale n. 34/2010 in esame al titolo II dispone in materia di personale e in particolare all'art. 14 dispone in materia di personale A.Fo.R. (Azienda forestale regionale). L'art. 14 prevede che nelle more dell'attuazione della legge regionale n. 9/2007, che ha disciplinato il trasferimento alla Regione dei dipendenti addetti ai servizi amministrativi A.Fo.R, «la Giunta regionale e' autorizzata a coprire i posti vacanti della dotazione organica disponendo in sede di programmazione triennale dei fabbisogni, prioritariamente e progressivamente, il trasferimento nel proprio ruolo organico dei dipendenti A.Fo.R gia' in servizio presso gli uffici regionali alla data di pubblicazione della presente legge, dando precedenza al personale che possiede maggiore anzianita' di servizio presso gli uffici regionali, nel rispetto della disciplina in materia contenuta nell'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001». L'art. 14 appare costituzionalmente illegittimo, sotto i profili che verranno ora evidenziati, per i seguenti Motivi Violazione dell'art. 97 Cost. La legge n. 9/2007 della Regione Calabria, in particolare l'art. 4, dispone la soppressione dell'Azienda forestale regionale (A.Fo.R) e la messa in liquidazione della stessa. In particolare al comma 7 prevede il trasferimento del relativo personale alla Regione ed alla Provincia, nel rispetto del regime contrattuale di appartenenza. Con l'art. 14 la legge regionale n. 34/2010 in esame stabilisce il trasferimento dei dipendenti Afor alla Regione nelle more dell'attuazione della legge n. 9/2007, prevedendone l'inquadramento nel ruolo organico della Regione, con precedenza per coloro che si trovano gia' in servizio presso gli uffici regionali alla data di pubblicazione della legge regionale impugnata. E' evidente che il criterio di trasferimento previsto nell'art. 14 si pone in contrasto con i principi di buon andamento e di imparzialita' della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. perche' prevede il trasferimento nel ruolo organico della Regione Calabria dei dipendenti Afor gia' in servizio presso la Regione stessa, attribuendo a questi lo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali; e non tiene in tal modo conto del principio del mantenimento del regime contrattuale di appartenenza, come invece espressamente previsto dalla legge n. 9/2007 di soppressione dell'Afor. La giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato che la facolta' del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (ex plurimis: sentenze n. 195, n. 150 e n. 100 del 2010, n. 293 del 2009). Nel caso in esame il trasferimento alla Regione Calabria del personale appartenente all'azienda forestale, se puo' risultare giustificato dall'esigenza straordinaria di inquadrare nel ruolo regionale il personale di un'azienda soppressa per legge, non giustifica invece l'indiscriminata attribuzione per legge a tale personale dello stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali. L'inquadramento, per essere legittimo ed evitare contrasti con il principio di buon andamento e soprattutto di imparzialita' della pubblica amministrazione, deve invece rispettare il regime contrattuale di provenienza,come espressamente previsto del resto dalla legge n. 9/2007 di soppressione dell'Afor. L'art. 14, che prevede invece l'inquadramento degli ex dipendenti Afor nei ruoli regionali, per giunta con priorita' per coloro che gia' erano in servizio presso la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, e non, correttamente, conservando loro il regime contrattuale di appartenenza, si pone in contrasto con il principio di imparzialita', risolvendosi in un ingiustificato privilegio, rispetto alla posizione di coloro che siano stati assunti dall'origine nei ruoli regionali a seguito di regolare concorso pubblico. In tal modo si inseriscono nell'amministrazione regionale con pienezza di diritti economici e di carriera, dipendenti che non hanno sostenuto le prove di selezione necessarie per accedere a tale amministrazione; laddove la sola operazione compatibile con il principio di buon andamento e' la costituzione di un «ruolo a parte o ad esaurimento» in cui collocare tali dipendenti fino al compimento del loro periodo di servizio, da determinare a tutti gli effetti secondo l'originario stato giuridico ed economico di dipendenti Afor. Cio' del resto e' confermato dalla precisazione contenuta nell'art. 4, comma 7, 1.r. n. 9/2007, secondo cui nel quadro del trasferimento alla Regione dei dipendenti ex Afor addetti ai servizi amministrativi comunque e' «fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 6». L'art. 6 della l. r. n. 9/2007 prevede che «ai dipendenti dei due enti posti in liquidazione ... sono concessi incentivi per l'esodo anticipato dall'impiego, secondo procedure che saranno individuate dalla Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali». E' evidente che l'automatica «regionalizzazione» dei dipendenti ex Afor fa invece venire meno l'interesse di questi a fruire degli incentivi all'esodo, e la stessa ragione d'essere della previsione ora richiamata dell'art. 6, che e' quella di ridurre gli oneri complessivi di personale di ruolo gravanti sul bilancio allargato della Regione. 3. Nel titolo VI, recante ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale, la legge regionale n. 34/2010 in esame con l'art. 46 integra la legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005 disponendo che dopo l'art. 1 comma 6-bis e' aggiunto il comma 6-ter secondo il quale «anche in deroga a quanto previsto dall'art. 4 legge n. 154/81 e dell'art. 65 d.lgs. n. 267/00, le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco ed Assessore dei Comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica di Consigliere regionale». L'art. 46 in esame, appare costituzionalmente illegittimo, sotto i profili che verranno ora evidenziati per i seguenti Motivi Violazione dell'art. Cost. 122, comma 1, 117, comma 2, lettera p) Cost. e 51 Cost. L'art. 46 (che inserisce il comma 6-ter nell'art. 1 della legge regionale n. 1/2005) prevede che le cariche di Presidente e Assessore della Giunta Provinciale e di Sindaco e Assessore dei Comuni compresi nel territorio regionale sono compatibili con la carica di Consigliere regionale. La disposizione contrasta in primo luogo con l'art. 122 Cost. il quale dispone che i casi di incompatibilita' con la carica di Presidente o componente della Giunta regionale, o di consigliere regionale, sono disciplinati dalla legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. Questa, all'art. 65 d.lgs. n. 267/2000 (ex art. 4, 154/81) dispone al comma 1: «1. Il presidente e gli assessori provinciali, nonche' il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.». E' evidente la violazione dell'art. 122 comma 1 Cost. in cui incorre la norma impugnata. Essa infatti elimina in radice dall'ordinamento regionale qualsiasi incompatibilita' della carica di consigliere regionale con quelle di Presidente e assessore provinciale e di Sindaco e assessore comunale. Senonche' tale incompatibilita', prevista dalla riportata normativa statale, esprime un principio generale che proprio ai sensi dell'art. 122 comma 1 Cost. la Regione non puo' vanificare nel legiferare in materia di incompatibilita' dei consiglieri regionali. Tale principio e' quello del divieto generale di cumulo di funzioni pubbliche, a cui possono essere apportate deroghe soltanto in casi eccezionali e giustificati da esigenze particolari; mentre e' da ritenere assolutamente preclusa una deroga di carattere generalizzato, come quella introdotta dalla norma regionale qui censurata. Il divieto di cumulo delle cariche pubbliche tende a garantire che l'esercizio di queste sia connotato da imparzialita' e sia immune da conflitti di interesse; laddove e' evidente il rischio di commistioni di interessi eterogenei, e anche confliggenti, che si potrebbe verificare se si consentisse a chi fa parte del consiglio regionale di ricoprire altresi' incarichi di governo nei comuni o nelle province. Nel caso dei rapporti tra la regione e gli enti locali territoriali in essa ricadenti, l'incompatibilita' in questione attiene inoltre, e piu' specificamente, alla garanzia dell'autonomia dei comuni e delle province rispetto all'ente regionale. La disposizione in esame, inoltre, poiche' in fatto disciplina le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' dei Presidenti della Provincia e degli assessori provinciali e dei Sindaci e degli assessori comunali,previste dall'art. 65 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, contrasta inoltre con l'art. 117, comma 2, lett. p) Cost. che prevede la potesta' legislativa esclusiva statale in materia di organi di governo di comuni,province e citta' metropolitane. Compete infatti al legislatore nazionale disciplinare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale le regole in materia di eleggibilita' e di incompatibilita' attesa l'identita' di interessi che Comuni e province rappresentano rispetto alle rispettive comunita' locali,quale che sia la Regione di appartenenza. E' quindi indispensabile che la disciplina dell'accesso e della permanenza nelle funzioni di sindaco o di presidente di Provincia, o di assessore comunale o provinciale, siano uniformi su tutto il territorio nazionale. Tale disciplina fa infatti parte integrante di quella concernente gli organi di governo dei comuni, province e citta' metropolitane, che non puo' essere differenziata a seconda della regione in cui si trovano gli enti locali interessati. In terzo luogo, la disposizione impugnata viola l'art. 51 Cost., che garantisce a tutti i cittadini il diritto di concorrere alle funzioni pubbliche elettive in condizioni di eguaglianza nei limiti stabiliti dalla legge. Per effetto della disposizione citata, infatti, nella regione Calabria possono concorrere alla carica di consigliere regionale, o essere eletti sindaco o presidente della provincia, o essere nominati assessori comunali o provinciali, anche soggetti che, a causa della titolarita' di altra di queste funzioni pubbliche, non potrebbero concorrere alle suddette cariche elettive in altre regioni. 4) L'art. 15 della legge Regione Calabria n. 34 del 29 dicembre 2010 e' censurabile in quanto incide su materia diversamente disciplinata dalla normativa statale di cui all'art. 40, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, che ha inserito nell'art. 19 del d.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 i commi 6-bis e 6-ter; esso si pone altresi' in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione, in quanto verte su materia di esclusiva competenza statale, quale l'ordinamento civile. L'art. 15 della legge Regione Calabria n. 34/2010 prevede: «Per eccezionali ragioni di continuita' nell'azione amministrativa, restano validi gli incarichi dirigenziali conferiti, per la copertura di posti vacanti, in data anteriore al 17 novembre 2010, ai sensi dell'art. 10 commi 4, 4-bis e 4-ter della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, nonche' i consequenziali effetti giuridici». Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'art. 10 l.r. n. 31/02 sono, a loro volta, quelli che possono essere conferiti, entro precisi limiti percentuali e di tempo stabiliti dalla norma stessa, anche a soggetti estranei all'Amministrazione. La norma introdotta con l'art. 15 l.r. Calabria n. 34/10, confermando la validita' e gli effetti giuridici degli incarichi conferiti a mente dell'art. 10 da ultimo citato, interferisce con l'art. 40, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 150/09 che - attraverso l'introduzione dei commi 6-bis e 6-ter all'art. 19, del d.lgs. n. 165/01 - ha reso applicabile alle Regioni il comma 6 dell'art. 19 d.lgs. n. 165/01. I commi 6 e 6-bis dettano, infatti, una precisa disciplina in materia di costituzione del rapporto contrattuale dirigenziale con soggetti di provenienza esterna all'Amministrazione, nonche' del rapporto che da tale contratto scaturisce, segnatamente stabilendo sia i limiti percentuali entro cui e' consentita l'assunzione dei soggetti di cui sopra, sia la durata del rapporto. La legge della Regione Calabria n. 34/10, in quanto interviene a conservare validita' ai contratti gia' in essere alla data del 17 novembre 2010 ed a preservare i relativi effetti giuridici, contrasta con i limiti stabiliti dalla sopra richiamata normativa statale. Inoltre, va rilevato che la materia sulla quale va ad incidere l'art. 40 del d.lgs. n. 150/09, estendendo la richiamata disciplina alle Regioni, e' riconducibile alla categoria dell' «ordinamento civile», di cui all'art. 117, comma 2, lett. l). La Corte costituzionale, con sentenze nn. 324/10 e 325/10 - escludendo l'illegittimita' costituzionale dell'art. 40 cit. - ha affermato che la normativa la cui applicazione esso estende alle Regioni e' «riconducibile alla materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, comma 2, lett. l) Cost. poiche' il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, disciplinato dalla normativa citata, si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato. Conseguentemente, la disciplina della fase costitutiva di tale contratto, cosi' come quella del rapporto che sorge per effetto della conclusione di quel negozio giuridico, appartengono alla materia dell'ordinamento civile» (enfasi aggiunta). Se - come affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze sopra richiamate - l'art. 40 cit. verte in materia di ordinamento civile (e, segnatamente, in materia contrattuale), ne discende inevitabilmente che anche la relativa deroga introdotta dall'art. 15 l.r. n. 34/10, va a sua volta ad incidere sempre sulla medesima materia contrattuale, in contrasto con la norma statale che la regola (segnatamente, sotto il profilo della disciplina dell'instaurazione e durata del rapporto), cosi' violando l'art. 117, comma 2, lett. l) Cost. 5) L'art. 16, commi 1 e 5 della legge Regione Calabria n. 34 del 29 dicembre 2010 e' censurabile in quanto viola la normativa statale di cui all' art. 17, comma 10 del d.l. n. 78 del 1° luglio 2009, ponendosi altresi' in contrasto con i principi di cui all'art. 117 comma 3 Cost. nell'ottica del coordinamento con la finanza pubblica. In particolare, l'art. 16 comma 1 l.r. Calabria n. 34/10 fissa al 31 dicembre 2011 il termine finale per l'attuazione del Piano di stabilizzazione del personale appartenente ai lavoratori socialmente utili, mentre il comma 5 indica al 31 dicembre 2013 il termine per l'attuazione dei piani di stabilizzazione occupazionali dei lavoratori dei bacini di cui all'art. 2, l.r. n. 20/03. A sua volta, l'art. 17, comma 10 del d.l. n. 78/09 prevede: «Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ...» (enfasi aggiunta), cosi' stabilendo precisi vincoli alla possibilita' di assunzioni a tempo indeterminato da parte, tra l'altro, delle Regioni, ai fini della stabilizzazione del personale gia' assunto a tempo determinato. Invero, il rispetto dei limiti stabiliti dalla norma statale e' strumentale a garantire che le assunzioni a tempo indeterminato intervengano solo nella misura consentita dalle disponibilita' finanziarie esistenti, e cio' al fine di assicurare la compatibilita' delle prime con le seconde. Ne discende che l'art. 16, commi 1 e 5 della l.r. Calabria n. 34/10, prevedendo un termine ultimo per l'attuazione delle stabilizzazioni di una certa categoria di lavoratori senza tener conto dei suddetti limiti, si pone in contrasto con il principio del coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 3 Cost., in quanto la norma statale di cui all'art. 17 comma 10 legge n. 78/09 non permette una generica salvaguardia di tutte le stabilizzazioni, ancorche' programmate ed autorizzate, le quali - pur nel rispetto dell'autonomia regionale - debbono comunque rispettare i limiti imposti dalla legge statale alla scelta normativa regionale. 6) L'art. 18 della legge Regione Calabria n. 34 del 29 dicembre 2010 viola il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e del pubblico concorso di cui all'art. 87 Cost. Attraverso la previsione di un corso-concorso che - in quanto riservato ai dipendenti regionali - restringe arbitrariamente la categoria dei soggetti legittimati a partecipare alla selezione, la norma viola sia il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., sia il principio del pubblico concorso sancito all'art. 97 Cost. Quanto al principio di eguaglianza, esso appare violato in quanto - a parita' di requisiti - sono esclusi dalla partecipazione alla procedura concorsuale coloro che non siano gia' dipendenti dell'amministrazione. Quanto - poi - al principio del pubblico concorso, si osserva che, per consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. nn. 363/06, 293/09, 52/11), il principio del pubblico concorso ha portata generale e le relative deroghe - pur consentite dalla Costituzione - si giustificano solo ove determinate da ragioni eccezionali di interesse pubblico, nella specie peraltro neppure enunciate nella norma della legge regionale impugnata; inoltre, costituisce deroga al principio generale anche la restrizione arbitraria dei partecipanti al concorso: e' infatti incompatibile con la natura pubblica della selezione la mancanza di requisiti quali la natura comparativa e l'apertura ai soggetti esterni all'Amministrazione. La prospettiva aperta dall'art. 18 della legge regionale impugnata corrisponde appunto alle fattispecie gia' censurate nella richiamata giurisprudenza costituzionale, in quanto limita ai dipendenti regionali in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale l'accesso alla procedura selettiva, in difetto di ragioni di eccezionale interesse pubblico (neppure indicate dalla norma). Si segnala peraltro che, sulla stessa questione della violazione del principio del concorso pubblico realizzata attraverso la previsione di una modalita' di accesso riservato pende ricorso innanzi a codesta ecc.ma Corte avverso la 1.r. Calabria n. 8 del 26 febbraio 2010, contraddistinto al n.reg. ric. 65/2010. 7. Violazione dell'art. 117, comma 1 e comma 2, lett. e) Cost. Incostituzionale e' altresi' la disposizione di cui all'articolo 49, secondo la quale la Regione attribuisce la «missione di servizio di interesse economico generale», ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai servizi aeroportuali connessi al trasporto aereo di passeggeri e mezzi svolti da societa' partecipate dalla stessa. Poiche' prevede la possibilita' di derogare in parte alle regole della concorrenza, tale norma si pone in contrasto con l'articolo 117, comma 1 della Costituzione in materia dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nonche' con l'articolo 117, comma 2, lettera e), che riserva in modo esclusivo allo Stato la materia della tutela della concorrenza. 8. Violazione degli artt. 41 e 117, commi 1 e 3 Cost. L'art. 29 aggiunge l'art. 4-bis alla legge 29 dicembre 2008, n. 42, recante «Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili». Tale disposizione introduce una serie di privilegi per gli enti pubblici, gli enti locali e i consorzi di sviluppo industriale che intendano proporre iniziative energetiche rinnovabili (priorita' di indizione ai procedimenti unici afferenti domande da essi avanzate; esonero dalla concorrenza dei limiti di potenza autorizzati di cui alla stessa legge (n. 42/2008; deroghe ai procedimenti di verifica preliminare di cui all'art. 6 dell'all.to sub 1 alla legge di verifica ambientale; riconoscimento di priorita' ai procedimenti unici afferenti i progetti; specialita' dei lavori della conferenza di servizi. Tale disposizione non e' conforme al quadro normativo nazionale di principio (d.lgs. n. 79/1999 e d.lgs. n. 387/2003), secondo il quale la produzione di energia, anche da fonti rinnovabili, avviene in regime di libero mercato concorrenziale incompatibile con riserve, monopoli e privilegi pubblici. Inoltre essa si traduce in un irragionevole distorsione del mercato della produzione di energia da fonti rinnovabili, contrastando con l'art. 41 della Costituzione (liberta' di iniziativa economica), nonche' con l'articolo 3 (principio di uguaglianza) e con l'articolo 117, 1° e 3° comma della Costituzione. 9. Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. L'articolo 50, rubricato «Stagione venatoria, giornata di caccia, legge regionale n. 9/1996» fissa il calendario venatorio regionale. La modifica introdotta, relativa alle specie cacciabili ed ai periodi di attivita' venatoria, confligge con la normativa statale contenuta nell'art. 18 della legge n. 157/1992, il quale, al comma 2, dispone che i periodi di attivita' venatoria previsti dal comma 1, possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realta' territoriali e che le regioni possano autorizzare le modifiche previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); il comma 4, dispone che le regioni pubblichino il calendario venatorio regionale acquisendo il parere del citato ISPRA. Peraltro la normativa in esame non rispetta la «Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, cosi' come modificata dalla legge comunitaria 2009, articolo 42» redatta dall'ISPRA alla luce delle recenti modifiche introdotte alla legge n. 157/1992 in applicazioni della Direttiva «Uccelli» (2009/147/CE). Tale procedimento di carattere amministrativo, ai sensi della normativa statale, deve essere concluso entro il 15 giugno di ogni anno. Non e' previsto dalla normativa statale, peraltro espressione di una competenza esclusiva dello Stato che tale materia possa essere disciplinata con legge regionale (cfr. sent. Corte costituzionale n. 233/2010). La norma eccede quindi dalla competenza regionali risultando invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente affermata dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.
P.Q.M. Si chiede che venga dichiarata la illegittimita' costituzionale degli artt. 11, comma 1; 14; 15; 16 comma 1 e comma 5; 18; 29; 46; 49; 50 della legge regionale della Regione Calabria del 29 dicembre 2010, n. 34, pubblicata nel BUR n. 24 del 31 dicembre 2010 della Regione Calabria, recante «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002». Si producono la norma impugnata e per estratto copia conforme della delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2011 (con allegata relazione). Roma, addi' 28 febbraio 2011 Gli Avvocati dello Stato: Aiello - Guida - Russo