N. 26 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 marzo 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21 marzo 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Calamita' pubbliche e protezione civile - Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Personale della protezione civile della Regione titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato dalla Regione o dai suoi enti strumentali - Corresponsione di compensi per lavoro straordinario per gli anni 2009 e 2010 - Previsione che gli oneri derivanti dal pagamento di tali compensi siano rimborsati alla Regione dalla Struttura per la gestione dell'emergenza - Contrasto con l'ordinanza della protezione civile, espressamente assentita dalla Regione, che pone a carico della Regione i compensi del personale in questione - Lamentata distrazione di risorse dal fine di salvaguardia delle preminenti esigenze della collettivita' - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza statale nella materia concorrente della protezione civile, dei principi di leale collaborazione, di non contraddittorieta', di ragionevolezza. - Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1, art. 11. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 120; legge 24 febbraio 1992, n. 225, artt. 5, comma 2, e 12, comma 4; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 107; decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77. Imposte e tasse - Norme della Regione Abruzzo - Attribuzione alla Giunta del potere di predisporre un provvedimento legislativo per la revisione complessiva delle tasse, dei canoni e delle imposte regionali, ovvero, in caso di inadempienza, previsione di adeguamento delle stesse su base ISTAT - Mancata esclusione della possibilita' che si proceda ad un aumento delle entrate - Contrasto con la normativa nazionale, costituente principi generali dell'ordinamento tributario, in base alla quale, fino all'attuazione del c.d. federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni di deliberare aumenti o maggiorazioni di aliquote - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di sistema tributario, violazione del principio di riserva di legge in materia tributaria. - Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1, art. 16. - Costituzione, artt. 23 e 117, comma secondo, lett. e); legge 27 luglio 2010, n. 220, artt. 1, comma 123, e 2. Enti locali - Norme della Regione Abruzzo - Servizi pubblici locali - Servizio idrico integrato - Previsione che le gestioni del servizio idrico restino affidate agli attuali gestori in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale che non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato tra concorrenti per l'affidamento delle gestioni - Ritenuta introduzione, in via legislativa, di una presunzione assoluta di insussistenza delle condizioni per il ricorso al mercato - Contrasto con la normativa nazionale sul conferimento della gestione dei servizi pubblici locali, impedimento all'affidamento secondo le procedure di evidenza pubblica - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza. - Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1, art. 36. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) e s); decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 23-bis, commi 2, 3 e 4; decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168, art. 3. Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Previsione che la Giunta attui, entro 90 giorni, i piani di cui all'art. 3, comma 94, della legge n. 244/2007 - Lamentata estensione anche all'anno 2011 della progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio con contratto a tempo determinato e del personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, gia' limitata al triennio 2008-2010 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1, art. 47. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo; legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, comma 94. Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo - Lotta all'abusivismo nell'edilizia residenziale pubblica - Occupazioni senza titolo di alloggi - Previsione che le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATER) presentino un piano redatto d'intesa con i Comuni interessati e le autorita' di pubblica sicurezza competenti - Lamentato coinvolgimento unilaterale dell'autorita' di pubblica sicurezza - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di organizzazione amministrativa dello Stato. - Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1, art. 55. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. g); decreto legislativo 25 giugno 1998, n. 112, art. 160, comma 2; legge 1 aprile 1981, n. 121. Enti locali - Norme della Regione Abruzzo - Concessioni di servizi pubblici locali - Proroga fino al 30 giugno 2011, delle concessioni regionali e comunali in essere - Contrasto con la normativa nazionale - Lamentata alterazione del regime del libero mercato delle prestazioni e dei servizi - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza, violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari. - Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1, art. 63. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e); decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 23-bis, comma 8, lett. e); decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, art. 1, comma 1; trattato sul funzionamento dell'unione europea, artt. 49 e 56 (gia' artt. 43 e 49 del trattato CE); decreto-legislativo 12 aprile 2006, n. 163; direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004; direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004. Sanita' pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Previsione che gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nei limiti dell'art. 11 del d.P.R. 27 marzo 1992 - Previsione di un nuovo tariffario regionale per i servizi di soccorso sanitario e non sanitario con riduzione della tariffa per i residenti nella Regione e relativa copertura finanziaria in quota parte delle risorse assegnate dal fondo sanitario per il funzionamento del SUEM 118 - Lamentata violazione del Piano di rientro di cui all'Accordo in data 6 marzo 2007, che non consente di erogare livelli di assistenza ulteriori rispetto ai LEA - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1, art. 75. - Costituzione, art. 117, comma terzo. Calamita' pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Abruzzo - Soccorso Alpino Speleologico Abruzzo del Corpo nazionale del Soccorso Alpino Speleologico (SASA-CNAS) - Segni distintivi - Logo della protezione civile regionale sulle divise di ordinanza e sui mezzi - Contrasto con la disciplina nazionale di riferimento - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di libero associazionismo, violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali, violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della protezione civile. - Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1, art. 76. - Costituzione, artt. 18 e 117, commi secondo, lett. g), e terzo; legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 11; legge 21 marzo 2001, n. 74; legge 11 agosto 1991, n. 266, artt. 1, commi 1 e 2, e 10, comma 1.(GU n.18 del 27-4-2011 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, per la declaratoria di incostituzionalita' degli articoli 11, 16, 36, 47, 55, 63, 75, 76 della legge regionale 10 gennaio 2011 n. 1, pubblicata nel B.U.R. n. 6 del 14 gennaio 2011, avente ad oggetto «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011», giusta delibera del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2011. La legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011 n. 1 detta le disposizioni finanziarie per la redazione dei bilanci della Regione ma contiene talune disposizioni che eccedono dalle competenze regionali ed invadono quelle statali nelle materie oggetto degli articoli 11, 16, 36, 47, 55, 63, 75, 76 come andiamo ad argomentare in dettaglio. 1. - Art. 11. La norma prevede disposizioni in materia di erogazione di compensi per lavoro straordinario effettuati nell'ambito dell'emergenza terremoto. In particolare il comma 1 dispone che al personale con contratto dl collaborazione coordinata e continuativa appartenente alla protezione Civile della Regione Abruzzo e agli Enti strumentali della Regione impegnato, nell'anno 2010, presso le Strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e, nell'anno 2010, presso la Struttura per la Gestione dell'Emergenza, e' riconosciuto il compenso previsto per le prestazioni aggiuntive rese nell'ambito delle disposizioni speciali per la gestione dell'emergenza post sisma. Il comma 2 prevede che i suddetti compensi sono rimborsati alla Regione dalla Struttura per la Gestione dell'Emergenza e sono erogati dalla Direzione regionale competente in materia di Risorse umane e strumentali della Giunta regionale, d'intesa con la stessa Struttura per la Gestione dell'emergenza. Infine, il comma 3 autorizza la Giunta regionale a disporre con provvedimento amministrativo le variazioni dl bilancio ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3 del 2002, per l'iscrizione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo. 1.1. - Cosi disponendo il legislatore regionale eccede dalla propria competenza ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia. Per vero, all'esito del sisma verificatosi nel territorio abruzzese il 6 aprile 2009 e' stato deliberato lo stato di emergenza (vigente fino al 31 dicembre 2011) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992 e sono state emanate le correlate ordinanze di protezione civile, ai sensi del richiamato articolo 5, comma 2. Tali provvedimenti disciplinano le attivita' del Commissario delegato per lo svolgimento delle attivita' di soccorso, ricostruzione e ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata appostando le relative risorse finanziarie che, percio', sono esclusivamente vincolate al soddisfacimento delle iniziative previste nei provvedimenti emergenziali. Si consideri, poi, che l'emanazione dei detti provvedimenti emergenziali e' avvenuta d'intesa con l'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e che la funzione di Commissario delegato di protezione civile attualmente e' rivestita dal Presidente della Regione Abruzzo. Occorre, inoltre, evidenziare che in relazione all'evento calamitoso in questione e' stato emanato anche il decreto legge n. 39 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, nel quale oltre alle misure per fronteggiare gli esiti del sisma sono specificamente stanziate risorse statali anch'esse esclusivamente destinate al soddisfacimento delle esigenze previste e disciplinate dal richiamato provvedimento di legge. Il medesimo decreto legge, inoltre, all'articolo 1, comma 1, dispone che le ordinanze di protezione civile emesse per fronteggiare l'emergenza sismica in questione sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda gli aspetti di carattere fiscale e finanziario. La norma regionale in esame prevede la corresponsione di compensi per lavoro straordinario per gli anni 2009 e 2010 al personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato dalla Regione o dai suoi Enti strumentali e prevede, altresi', che gli oneri derivanti dal pagamento di tali compensi «sono rimborsati alla Regione dalla Struttura per la gestione dell'emergenza» (articolo 11). Premesso che la Struttura per la gestione dell'emergenza e' identificabile con l'attuale struttura commissariale istituita ai sensi delle ordinanze di protezione civile vigenti, si rappresenta che i compensi al personale assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono posti espressamente a carico dei fondi della Regione Abruzzo sia per l'anno 2009 che per l'anno 2010, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3833 del 2009. 1.2 - In disparte ogni valutazione in merito alla natura retroattiva della norma regionale, deve evidenziarsi che il rimborso in questione viene ad incidere su fondi di pertinenza statale vincolati alla realizzazione di interventi per l'emergenza in Abruzzo, sicche' in tal modo si realizza una distrazione di tali risorse (la cui destinazione e' stata oggetto di intesa da parte dell'Amministrazione regionale) mediante atto unilaterale della Regione e per scopi diversi rispetto a quelli definiti dalla legge e dalle ordinanze di protezione civile. In tal modo si sostanzia non solo la violazione dei principi di leale collaborazione, di non contradditorieta' e di ragionevolezza, secondo l'art. 120 Cost., ma anche dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione. Per quanto attiene ai primi tre aspetti appare evidente come l'intervento regionale sia viziato sotto il profilo della congruenza tra il fine che si intenderebbe perseguire con lo schema normativo adottato dalla Regione (corresponsione di compensi per lavoro straordinario) ed i mezzi apprestati per il suo soddisfacimento (fondi statali vincolati alla salvaguardia ed al ripristino di beni ed interessi della collettivita' colpita dal sisma), privando, in tal modo, la legge regionale della necessaria intima coerenza atta ad assicurare per i provvedimenti legislativi, anche regionali, la conformita' al principio costituzionale della necessita' di esercitare il potere legislativo secondo un coerente apprezzamento del fine da perseguire e del mezzo idoneo al suo raggiungimento. In particolare, le statuizioni normative sopra riportate appaiono del tutto contraddittorie laddove si faccia riferimento alla situazione di fatto che le stesse intendono disciplinare. Infatti, con specifico riferimento alle ordinanze di protezione civile emanate - di concerto, si ribadisce, con il Ministero dell'economia e delle Finanze, per quanto attiene agli aspetti fiscali e finanziari - per disciplinare l'emergenza in questione, la Regione ha esplicitamente manifestato il proprio assenso in ordine alla ripartizione dei relativi oneri finanziari tra Stato e Regione. Pertanto, appare quanto mai contraddittorio che l'organo regionale da un lato manifesti il proprio concordamento in sede governativa e, dall'altro lato, con successivo provvedimento normativo vada a incidere negativamente sulle risorse finanziarie a tale scopo concordemente destinate. D'altronde, ad ulteriore conforto della fondatezza delle superiori tesi, merita rilevare come nel caso in esame le norme regionali oggetto di censura ben possano ascriversi alla categoria delle c.d. leggi provvedimento - essendo prive delle caratteristiche tipiche della generalita' ed astrattezza e ricorrendo, al contrario, la caratteristica di incidere su situazioni e soggetti determinati - e che, pertanto, come e' dato evincere da giurisprudenza costituzionale conforme, il sindacato costituzionale in merito all'esercizio della discrezionalita' del legislatore, sotto i due pregnanti profili della non arbitrarieta' e della ragionevolezza delle scelte, puo' nel caso di specie assumere carattere maggiormente rigoroso. Ed invero, nella fattispecie in parola tale arbitrarieta' si evince dalla stessa formulazione delle norme regionali in questione, atteso che dalle medesime, ovvero dalla loro collocazione nell'ambito del complesso legislativo nel quale sono inserite, non e' dato evincere alcuna motivazione, ancorche' di dubbia conformita' a Costituzione, in merito sia all'esercizio del potere legislativo regionale sia alle modalita' attraverso le quali tale potere ha trovato concreta esplicazione. Non si evince, infatti, dalla lettura del disposto di legge in questione alcuna presupposta valutazione in merito alla necessita' di un intervento sulla materia, intervento che dovrebbe, specie nell'esercizio del potere legislativo regionale, essere informato alla realizzazione di un fine pubblico ed al conseguimento di un' utilita' per la collettivita'. Conclusivamente, per quanto attiene all'aspetto in esame, si ritiene che l'immotivata, irrazionale e contraddittoria determinazione regionale (peraltro neanche quantificata nell'ammontare degli oneri di cui si chiedera' il rimborso a valere sulle risorse statali) violi i principi in materia di potesta' legislativa regionale, appropriandosi di fondi statali, e si sostanzi in un rovesciamento di priorita' sviando l'esercizio della potesta' legislativa regionale dal fine suo proprio di salvaguardia delle preminenti esigenze della collettivita'. 1.3 - Occorre, inoltre, eccepire che l'esercizio della prerogativa regionale di che trattasi viola il principio di leale collaborazione, tanto piu' in considerazione del fatto che la vigente normativa di protezione civile dispone che le ordinanze di protezione civile debbano essere emanate d'intesa tra il Governo e la Regione interessata, proprio allo scopo di evitare che disposizioni, pur se eccezionali, possano porre in essere una indebita invasione delle competenze regionali. In altri termini la Regione Abruzzo ha a sua disposizione uno strumento privilegiato, fondato sul principio della mutua collaborazione tra Stato e Regioni, per addivenire a soluzioni concordate per la risoluzione di problematiche afferenti alla materia della protezione civile. E', quindi, evidente che avvalersi del potere legislativo regionale pur in presenza della possibilita' di un apprezzamento condiviso Stato-Regione manifesta una volonta' contraria ad ogni paritario confronto con il livello statuale (cfr. Corte costituzionale sentenza 3 luglio 2006, n. 284). Per quanto concerne, invece, la violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e g) della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva statale il compito di dettare norme in materia sistema tributario e contabile dello Stato, nonche' di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, va osservato che il commissario delegato e' qualificabile quale organo dell'amministrazione centrale dello Stato, di talche' le somme stanziate al medesimo e attribuite per il perseguimento di un determinato obiettivo, non possono essere distratte da un successivo intervento legislativo regionale, in via unilaterale. Cio' in quanto la potesta' legislativa in materia spetta in via esclusiva allo Stato e la regione non puo' distrarre risorse statali mediante un intervento non rientrante nelle prerogative legislative regionali, venendo cosi' a porre in essere una violazione del precetto costituzionale a causa della verificata estensione della potesta' legislativa attribuita alla Regione anche a materia ad essa non spettante. Per quanto concerne, invece, la violazione dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione va preliminarmente chiarito che, nell'ambito del complessivo giudizio di conformita' alla Costituzione delle leggi regionali di protezione civile, assumono rilevanza, ai fini dell'individuazione dei principi fondamentali della materia, entro i quali le Regioni sono tenute a legiferare in ambito concorrente, le disposizioni contenute nella legislazione statale di protezione civile ed, in particolare, nella legge 24 febbraio 1992, n. 225 ove, all'articolo 12, comma 4 si dispone espressamente che le norme in questione costituiscono principi della legislazione statale cui dovranno conformarsi le leggi regionali. Pertanto, la legge regionale in esame presenta una diffusa difformita' dal dettato costituzionale, atteso che la stessa piu' che realizzare una normazione nell'ambito dei principi stabiliti dallo Stato con le vigenti leggi cornice, dispone, come sopra rappresentato, in senso contrastante con l'assetto normativo, anche emergenziale, di protezione civile. In particolare, le norme regionali in parola, si pongono in netta antitesi con uno dei principi fondamentali codificati dalla legge n. 225/1992; infatti, l'articolo 5, comma 2, della detta legge prevede che per l'attuazione degli interventi di emergenza si provvede con ordinanze di protezione civile. Orbene, la disciplina dell'emergenza in Abruzzo, e' dettata, d'intesa con la Regione, dalle ordinanze di protezione civile che provvedono a disciplinare uno straordinario, seppur temporaneo perche' limitato alla durata dello stato di emergenza, assetto di poteri che, nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, da' vita ad una sovrastruttura ordinamentale rispetto alle competenze ordinarie, allo scopo di tutelare l'integrita' della vita, dei beni e degli insediamenti. Cio' premesso, l'alterazione di tale meccanismo mediante un intervento non rientrante nelle prerogative legislative regionali conduce ad un duplice ordine di violazioni: l'una attinente all'esercizio del potere legislativo regionale non rientrante nella potesta' costituzionalmente attribuita alla Regione, l'altra alla violazione di principi generali della materia sopra richiamati e, in particolare, al disposto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 225/1992, che demanda allo Stato, successivamente alla dichiarazione di stato di emergenza, la potesta' di definire mediante ordinanze di protezione civile l'assetto straordinario di competenze di cui e' cenno in precedenza. Nel primo caso infatti la potesta' legislativa regionale, per quanto attiene alla materia della protezione civile, subisce una delimitazione d'intervento innanzi alla dichiarazione di stato di emergenza, atteso che tale ultima delibazione nel dare vita ad un assetto giuridico straordinario costituisce un limite all'esercizio della potesta' legislativa regionale di protezione civile. E cio', con riferimento alla seconda fattispecie, trova ulteriore conferma con l'obbligo ascritto in capo alla Regione di osservare, nella esplicazione della potesta' in questione, i principi generali della materia. A tale ultimo proposito, invero, corre, inoltre, l'obbligo di evidenziare che l'intervento dello Stato mediante l'applicazione dell'articolo 5, della legge n. 225/1992 sostanzialmente implica un'azione statuale di natura latamente sostitutiva delle competenze regionali per cui in capo alla Regione non puo' ascriversi per lo specifico settore di che trattasi una potesta' di disciplinare ulteriormente e, peraltro, con disposizioni normative contrastanti rispetto a quelle recate dalle ordinanze di protezione civile, il medesimo settore gia' normato, seppure in via straordinaria, a livello statale. Infatti, la titolarita' della potesta' legislativa regionale trova un limite ulteriore rispetto a quelli gia' evidenziati nella modifica del Titolo V della Costituzione, caratterizzata dall'abbandono del principio del parallelismo tra la potesta' legislativa e la titolarita' delle relative funzioni ma, anzi, l'allocazione delle funzioni procede secondo i diversi principi della sussidiarieta' e dell'adeguatezza. Da cio', pertanto, discende che laddove la funzione di protezione civile sia esercitata dallo Stato, innanzi a tale esercizio - posto in essere, corre l'obbligo di ribadirlo, d'intesa con la Regione - vi e' la compressione, seppure temporanea, della relativa potesta' legislativa regionale e cio', appunto, in considerazione dei principi sopra richiamati in quanto l'intervento dello Stato, nell'ambito in parola, avviene laddove gli organi ordinariamente preposti non siano in grado, in considerazione della straordinarieta' degli eventi, di fronteggiare con i mezzi posti a loro disposizione le situazioni emergenziali. 2. - Art. 16. La norma attribuisce alla Giunta regionale il potere di predisporre "un provvedimento legislativo per la revisione complessiva delle tasse, del canoni e delle imposte regionali" e, in caso di inadempienza da parte della Giunta, prevede un adeguamento delle stesse su base ISTAT. Posto che la Giunta regionale e' titolare del potere di iniziativa legislativa e che i disegni di legge da essa proposti sono, in ogni caso, sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale, la disposizione normativa in esame e' illegittima perche', nel prevedere genericamente una "revisione complessiva" di tasse, canoni ed imposte regionali non esclude, accanto ad una mera ricognizione delle predette entrate, che si proceda ad un aumento delle stesse. 2.1 - Ebbene, la Regione non ha, al momento, la potesta' di deliberare aumenti delle entrate tributarie et similia perche', ai sensi dell'art. 1, comma 123 della legge n. 220 del 2010, il legislatore statale ha disposto, sino all'attuazione del c.d. federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Il legislatore regionale, pertanto, disciplinando la materia in modo difforme dalla normativa statale di riferimento, viola l'art. 117, comma 2 lett. e), della Costituzione che riserva al legislatore statale la competenza esclusiva in materia di tutela del sistema tributario. In proposito, bastera' richiamare a conforto la sentenza Corte cost., 6 novembre 2009, n. 284: "Sono infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli art. 77, comma primo, e 77 ter, 1°, 3° e 19° comma, d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv., con modif., dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, nelle parti in cui, ai fini del rispetto del «patto di stabilita' interno» da parte delle regioni, stabiliscono il tetto massimo della spesa finale (costituita dalla somma delle spese in conto corrente e delle spese in conto capitale) che esse sono tenute a rispettare e prevedono la conferma per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, della sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuite con legge dello Stato, in riferimento agli art. 3, 11, 117 e 119 cost., al principio di leale collaborazione, al «generale canone di ragionevolezza delle leggi», agli art. 32 ss., 104, 158 e 159 del trattato che istituisce la Comunita' europea, al prot. n. 20 del 1992 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, alla risoluzione Ce 17 giugno 1997, relativa al patto di stabilita', al regolamento Ce 25 giugno 1996 n. 2223/96, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunita', al regolamento Ce 21 giugno 1999 n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, al regolamento Ce 21 giugno 2005 n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e al regolamento Ce 11 luglio 2006 n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e che abroga il regolamento Ce 1260/1999.» 2.2 - Inoltre, la disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 16, che prevede un adeguamento di tasse, canoni e imposte, ancorato agli indici ISTAT, in caso di inerzia della Giunta, risulta in contrasto con l'articolo 2 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) che garantisce chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarle violando, di conseguenza, il principio di riserva di legge in materia tributaria, di cui all'art. 23 della Costituzione. E' noto, infatti che le norme della legge 27 luglio 2000 n. 212 (c.d. statuto del contribuente), emanate in attuazione degli art. 3, 23, 53 e 97 cost., costituiscono e sono qualificate espressamente come principi generali dell'ordinamento tributario (cfr. ex plurimis, Cass. civ. [ord.], sez. trib., 6 aprile 2009, n. 8254) che si pongono come riferimento inderogabile anche per la legislazione regionale nella materia. Al contrario, una disposizione generale di adeguamento delle imposte secondo gli indici Istat elude l'obbligatoria individuazione delle fattispecie impositive oggetto delle misure fiscali nonche' la fissazione dei criteri di massima per l'applicazione degli aumenti, ancorati a criteri eterogenei e non congruenti con i diversi criteri di imposizione fiscale stabiliti dall'art. 23 Cost. Cosi' disponendo, quindi, il legislatore regionale eccede dalla propria competenza ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela del sistema tributario e viola anche l' art. 23 della Costituzione, il quale prevede che nessuna prestazione patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge e va inteso nel senso che pone al legislatore l'obbligo di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalita' amministrativa (Corte cost. [ord.], 4 gennaio 2001, n. 7). 3. - Art. 36. La norma concernente «Norme in materia di servizio idrico Integrato della Regione Abruzzo», al comma 1 dispone che «...le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale, specie quello montano, nelle condizioni date non permettono in linea generale un efficace ed utile ricorso al mercato tra concorrenti per l'affidamento delle gestioni. Queste, pertanto, restano affidate agli attuali gestori». 3.1 - Cosi disponendo, il legislatore regionale si pone in contrasto: con l'art. 23-bis, comma 2, del d.l. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008, ai sensi del quale il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria: «a) a favore di imprenditori o di societa' in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto del principi del Trattato che istituisce la Comunita' europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalita'; b) a societa' a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del Socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nei rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' dl socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento»; con l'art. 3 del d.P.R. n.168/2010 il quale, nel prevedere norme generali per l'affidamento, dispone che devono essere indette le procedure ad evidenza pubblica. La norma regionale, invece, nel disporre che le gestioni del servizio idrico restano affidate agli attuali gestori, impedisce l'affidamento secondo le procedure di evidenza pubblica disposte dalla legislazione statale, attuativa di quella comunitaria, ponendosi in contrasto con le leggi statali richiamate ed i principi comunitari a tutela della concorrenza e del mercato. 3.2 - Anche se al comma 2 del medesimo articolo 36 si limitano gli effetti della disposizione al termine del 31 dicembre 2011, al comma 1 dell'art. 36, la norma regionale pone una presunzione assoluta, in via legislativa, di insussistenza delle "caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale" idonee per il ricorso al mercato per gli affidamenti delle gestioni di servizio idrico. Detta previsione, d'altro canto, si pone in contrasto con i commi 3 e 4 del medesimo articolo 23-bis del d.l. n. 112/2008 i quali disciplinano un procedimento complesso in caso di ipotizzata insussistenza delle condizioni economiche, sociali e ambientali, richiedendo - fra l'altro - il parere dell'Autorita' Garante per la Concorrenza e il Mercato, laddove la cristallizzazione in via legislativa, una tantum, della valutazione - non gia', peraltro, dell'ente affidante ma del legislatore regionale - impedisce il rispetto di quella disciplina disposta dal legislatore statale. In proposito, richiamiamo il principio piu' volte ribadito dalla Corte costituzionale nella materia: "E' fondata la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni della l.reg. Veneto n. 17 del 2007 che dettano una disciplina difforme da quella nazionale in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, cost., riducendo da un lato, l'area alla quale si applicano le regole concorrenziali dirette a consentire la piena esplicazione del mercato nel settore degli appalti pubblici a tutti gli operatori economici (tutela della concorrenza) e alterando, dall'altro le regole contrattuali che disciplinano i rapporti privati (ordinamento civile)." (Corte cost., 01-08-2008, n. 322). Pertanto, l'articolo 36, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento, viola la competenza esclusiva dello Stato in materia della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" di cui all'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, nonche' la competenza del legislatore statale in materia della tutela della concorrenza, di cui all'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. 4. - Art. 47. L'articolo 47, nel prevedere disposizioni in materia di personale, dispone che la Giunta Regionale, entro 90 giorni dall'approvazione della legge, attua i piani di cui all'articolo 3, comma 94, della L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Cosi disponendo il legislatore regionale estende anche all'anno 2011 l'efficacia della normativa statale richiamata che riguardava la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio con contratto a tempo determinato e del personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 244/2007, limitatamente all'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010. La predisposizione di tali piani, quindi, secondo il legislatore statale non ha piu' ragion d'essere, in quanto il suddetto programma di stabilizzazione ha avuto termine il 31 dicembre 2010. Il legislatore regionale, pertanto, nel richiamare la suddetta disposizione statale che ha esaurito i suoi effetti e nel prevedere ulteriori stabilizzazioni di personale precario al di fuori delle procedure ordinarie e concorsuali di accesso al pubblico impiego, viola i principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 Cost. Inoltre, la norma in esame, nella misura in cui conferisce valenza ultrattiva ad una normativa statale e quindi introduce una disciplina nuova, impinge nel campo del coordinamento di finanza pubblica che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione ricomprende fra le materie di legislazione concorrente, violandone i principi di attuazione in quanto non prevede alcuna intesa con lo Stato ed introduce una disciplina che, prevedendo un piano di stabilizzazione del personale precario anche per l'anno 2011, incide sul sistema generale della finanza pubblica. A tale ultimo proposito, si veda quanto statuito da Corte cost., 29 aprile 2010, n. 149: "E' incostituzionale l'art. 1 legge reg. Calabria 31 dicembre 2008 n. 46, nella parte in cui, in violazione delle competenze legislative statali in materia di coordinamento della finanza pubblica, dispone lo stabile inquadramento dei medici incaricati nei ruoli della regione". 5. - Art. 55. La norma riguarda la lotta all'abusivismo nell'edilizia residenziale pubblica e dispone, al comma 1, che al fine di eliminare il fenomeno delle occupazioni senza titolo dl alloggi di edilizia residenziale pubblica, le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito ATER), presentano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un piano redatto d'intesa con i Comuni interessati e le autorita' di pubblica sicurezza competenti. Cosi' disponendo il legislatore regionale eccede dalla propria competenza ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di organizzazione amministrativa dello Stato stesso. Infatti, il legislatore regionale non puo' prevedere unilateralmente la possibilita' di redigere un piano d'intesa con le autorita' di pubblica sicurezza. Sul punto, la giurisprudenza della Corte Costituzionale e' chiarissima nell'affermare che le forme dl collaborazione e di coordinamento coinvolgenti compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potesta' legislativa (cfr. Corte cost., 7 maggio 2004, n. 134: "E' incostituzionale l'art. 3, comma 3, lett. d), e), f), g), legge reg. Marche 24 luglio 2002 n. 11, nella parte in cui prevede che del comitato dell'osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza facciano parte i prefetti della regione o loro delegati, il procuratore generale della repubblica presso la corte d'appello di Ancona, il procuratore della repubblica presso il tribunale di Ancona, il procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni di Ancona"). Poiche' la forma di collaborazione con le Autorita' statali di Pubblica Sicurezza, prevista dalla norma in esame, non trova il suo fondamento in leggi statali che la regolino o la consentano ne' in un accordo tra gli enti interessati ma e' disposta unilateralmente, l'art. 55 si pone in contrasto con l'art. 160 del d.lgs. n. 112/1998 il quale, nel disciplinare le competenze dello Stato, dispone, al comma 2, che l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinato dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, che individua, al fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le forze di polizia. Il legislatore regionale, disciplinando autonomamente la lotta all'abusivismo nell'edilizia residenziale pubblica nelle forme previste dall'art. 55, eccede dalla propria competenza ed invade la competenza esclusiva statale in materia di organizzazione amministrativa dello Stato di cui all'art. 117, comma 2, lett. g) della Costituzione. 6. - Art. 63. La norma prevede, al comma 1, che le concessioni regionali e comunali in essere alla data di entrata in vigore della legge sono prorogate fino al 30 giugno 2011. Cosi' disponendo, il legislatore regionale si pone in contrasto con l' art. 23-bis, comma 8, lett. e) del d.l. n.112/2008, conv. in 1. n.133/2008, come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 225/2010, conv. in 1. n. 10/2011, il quale prevede che il termine per la proroga delle concessioni e' fissato al 30 marzo 2011 ["e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 marzo 2011, senza necessita' di apposita deliberazione dell' ente affidante."]. Inoltre, l'articolo 63 viola gli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell'unione Europea (gia' art. 43 e 49 del Trattato CE) a tutela della liberta' di stabilimento e della concorrenza e si pone in contrasto con il D.Lgs. n. 163/2006 che recepisce le Direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce in materia dl coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. Sul punto si richiama quanto dedotto dianzi in riferimento all'art. 36 della legge regionale oggetto di censura. La materia delle proroghe delle concessioni in tema di servizio pubblico locale, come piu' volte ribadito dalla Corte Costituzionale (da ult. con Sent. n. 325/2010), rientra nella tutela della concorrenza di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Pertanto, il legislatore regionale, ponendosi in contrasto con la normativa statale e comunitaria di riferimento, viola l'articolo 117, comma 1 della Costituzione, in quanto la norma in esame e' suscettibile di alterare il regime dl libero mercato delle prestazioni e dei servizi, in violazione degli obblighi comunitari in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici derivanti dagli articoli 56 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (gia' art. 49 e seguenti del Trattato CE), e viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione. 7. - Art. 75. La norma dispone che gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario, comprensivi dl recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale se effettuati nei limiti di quanto disposto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992. Il comma 3, poi, prevede che la Giunta regionale, sentito il SASA - CNSAS, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, integra e aggiorna il proprio tariffario per i servizi di soccorso sanitario e non sanitario; per i residenti nella regione Abruzzo e' disposta una riduzione della tariffa la cui misura verra' concordata tra la Regione Abruzzo e le Aziende Sanitarie Locali, sedi di SUEM. Il minor introito derivante dalla concordata riduzione della tariffa trova copertura finanziaria in quota parte delle risorse assegnate dal fondo sanitario per il funzionamento del SUEM 118. La illegittimita' delle disposizioni oggetto di censura deriva dal fatto che la Regione Abruzzo e' impegnata nel Piano di rientro di cui all'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione in data 6 marzo 2007, poi recepito con DGR n. 224 del 13 marzo 2007. In forza degli obblighi assunti con detto piano sanitario, la Regione Abruzzo non puo' erogare livelli di assistenza ulteriori rispetto ai LEA, mentre con l'art. 75 in esame il legislatore regionale eroga ulteriori livelli di assistenza non previsti, cioe' gli interventi di soccorso ed elisoccorso. Lo stesso dicasi per la concessione dell'agevolazione di cui al comma 3 dell'art. 75, coperta con le risorse del fondo del servizio sanitario nazionale, che configura il riconoscimento di LEA aggiuntivi, in contrasto con l'impegno assunto con il citato Piano di rientro di assicurare l'equilibrio dl bilancio e conseguente violazione unilaterale degli impegni assunti in funzione di coordinamento della finanza pubblica. In casi analoghi, la Corte Costituzionale non ha esitato a dichiarare illegittime le norme regionali: "E' incostituzionale la 1.reg. Lazio 6 aprile 2009 n. 9, che, in contrasto con gli obiettivi del «piano di rientro» dal deficit sanitario sottoscritto fra il presidente della regione e i ministri della salute e dell'economia, ha istituito i distretti socio-sanitari montani." (Corte cost., 23 aprile 2010, n. 141.). Pertanto, il legislatore regionale prevedendo una disciplina non conforme a quanto stabilito nell'Accordo, viola l'art. 117, comma 3, Cost. in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. 8. - Art. 76. La norma, contenente disposizioni in materia di segni distintivi, dispone che il «Soccorso Alpino Speleologico Abruzzo del Corpo nazionale del Soccorso Alpino Speleologico (SASA-CNAS)» adotta sulle proprie divise di ordinanza e sui propri mezzi, il logo della protezione civile regionale. Cosi' disponendo il legislatore regionale si pone in contrasto con la disciplina nazionale di riferimento. Infatti, l'art. 11 della legge n. 225/92 inserisce il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino tra le strutture operative nazionali della protezione civile mentre la legge n. 74/2001 ne disciplina, a livello nazionale, l'ordinamento, il funzionamento e la natura, con la conseguenza che la regione non puo' autonomamente legiferare nella materia. Inoltre, la legge quadro sul volontariato (legge n. 265/91) riconosce all'art. 1, commi 1 e 2, il valore sociale e la funzione dell'attivita' di volontariato come espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne promuove lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia, e ne favorisce rapporto originale per il conseguimento delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale. La stessa legge-quadro sul volontariato, poi, all'art, 10, comma 1, stabilisce che le leggi regionali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa e devono favorire lo sviluppo dell' associazionismo. Questi principi non sono rispettati dalla norma in esame che impone al SASA-CNAS determinate formalita' e prescrizioni di riferimento senza lasciare spazi alla loro autonomia. Pertanto il legislatore regionale, dettando norme non coordinate e sostanzialmente contrastanti con le suddette disposizioni e nel prevedere di adottare sulle divise di ordinanza e sui mezzi del SASA-CNAS il logo regionale, viola i principi costituzionali sul libero associazionismo di cui all'art. 18 Cost. nonche' la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento, organizzazione e amministrazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali di cui all'art. 117, comma 2, lett. g), ed i principi della legislazione concorrente secondo l'art. 117, comma 3, in riferimento all'attivita' di protezione civile.
P.Q.M. Si chiede che la Corte costituzionale adita voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli art. art. 11, 16, 36, 47, 55, 63;75, 76 della legge regionale 10 gennaio 2011 n. 1, pubblicata nel B.U.R. n. 6 del 14 gennaio 2011, per violazione degli art. 3, 18, 23, 97, 117 e 120 della Costituzione. Si produrra' copia della delibera del Consiglio dei Ministri. Roma, addi' 14 marzo 2011 Avvocato dello Stato: Albenzio