N. 26 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 marzo 2011

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 21  marzo  2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Calamita' pubbliche e protezione civile - Impiego  pubblico  -  Norme
  della Regione Abruzzo - Personale  della  protezione  civile  della
  Regione  titolare  di  contratto  di  collaborazione  coordinata  e
  continuativa stipulato dalla Regione o dai suoi enti strumentali  -
  Corresponsione di compensi per lavoro straordinario  per  gli  anni
  2009 e 2010 - Previsione che gli oneri derivanti dal  pagamento  di
  tali compensi siano rimborsati alla Regione dalla Struttura per  la
  gestione  dell'emergenza  -   Contrasto   con   l'ordinanza   della
  protezione civile, espressamente assentita dalla Regione, che  pone
  a carico della Regione i compensi  del  personale  in  questione  -
  Lamentata distrazione di risorse dal  fine  di  salvaguardia  delle
  preminenti esigenze della collettivita' -  Ricorso  del  Governo  -
  Denunciata  violazione  della  competenza  statale  nella   materia
  concorrente  della  protezione  civile,  dei  principi   di   leale
  collaborazione, di non contraddittorieta', di ragionevolezza. 
- Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1, art. 11. 
- Costituzione, artt. 117, comma terzo,  e  120;  legge  24  febbraio
  1992, n. 225, artt. 5, comma 2, e 12, comma 4; decreto  legislativo
  31 marzo 1998, n. 112, art. 107; decreto-legge 28 aprile  2009,  n.
  39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno  2009,  n.
  77. 
Imposte e tasse - Norme della Regione  Abruzzo  -  Attribuzione  alla
  Giunta del potere di predisporre un provvedimento  legislativo  per
  la revisione complessiva delle tasse, dei canoni  e  delle  imposte
  regionali,  ovvero,  in  caso  di   inadempienza,   previsione   di
  adeguamento delle stesse su base ISTAT - Mancata  esclusione  della
  possibilita' che si proceda ad un aumento delle entrate - Contrasto
  con  la  normativa   nazionale,   costituente   principi   generali
  dell'ordinamento   tributario,   in   base   alla    quale,    fino
  all'attuazione del c.d. federalismo fiscale, e' sospeso  il  potere
  delle regioni di deliberare aumenti o maggiorazioni di  aliquote  -
  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  della  competenza
  legislativa esclusiva in materia di sistema tributario,  violazione
  del principio di riserva di legge in materia tributaria. 
- Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1, art. 16. 
- Costituzione, artt. 23 e 117, comma secondo,  lett.  e);  legge  27
  luglio 2010, n. 220, artt. 1, comma 123, e 2. 
Enti locali - Norme della Regione Abruzzo - Servizi pubblici locali -
  Servizio idrico integrato - Previsione che le gestioni del servizio
  idrico  restino  affidate  agli  attuali  gestori  in  presenza  di
  peculiari  caratteristiche  economiche,   sociali,   ambientali   e
  geomorfologiche del contesto territoriale  che  non  permettono  un
  efficace  ed  utile  ricorso  al  mercato   tra   concorrenti   per
  l'affidamento  delle  gestioni  -  Ritenuta  introduzione,  in  via
  legislativa, di una presunzione  assoluta  di  insussistenza  delle
  condizioni per il ricorso al mercato - Contrasto con  la  normativa
  nazionale sul conferimento  della  gestione  dei  servizi  pubblici
  locali,  impedimento  all'affidamento  secondo  le   procedure   di
  evidenza pubblica - Ricorso del  Governo  -  Denunciata  violazione
  della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela
  dell'ambiente e di tutela della concorrenza. 
- Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1, art. 36. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) e s); decreto-legge
  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella  legge
  6 agosto 2008, n. 133, art. 23-bis, commi 2, 3  e  4;  decreto  del
  Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168, art. 3. 
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione
  Abruzzo - Previsione che la Giunta attui, entro 90 giorni, i  piani
  di cui all'art. 3, comma 94, della legge n.  244/2007  -  Lamentata
  estensione anche all'anno 2011  della  progressiva  stabilizzazione
  del personale non dirigenziale in servizio con  contratto  a  tempo
  determinato  e  del  personale  con  contratti  di   collaborazione
  coordinata e continuativa, gia' limitata al  triennio  2008-2010  -
  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  della  competenza
  legislativa statale nella  materia  concorrente  del  coordinamento
  della finanza pubblica, violazione dei principi di  ragionevolezza,
  imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. 
- Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1, art. 47. 
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma  terzo;  legge  24  dicembre
  2007, n. 244, art. 3, comma 94. 
Edilizia  e  urbanistica  -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -  Lotta
  all'abusivismo nell'edilizia residenziale  pubblica  -  Occupazioni
  senza titolo di alloggi - Previsione che  le  Aziende  Territoriali
  per l'Edilizia Residenziale Pubblica  (ATER)  presentino  un  piano
  redatto d'intesa  con  i  Comuni  interessati  e  le  autorita'  di
  pubblica   sicurezza   competenti   -   Lamentato    coinvolgimento
  unilaterale dell'autorita' di  pubblica  sicurezza  -  Ricorso  del
  Governo  -  Denunciata  violazione  della  competenza   legislativa
  esclusiva statale in materia di organizzazione amministrativa dello
  Stato. 
- Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1, art. 55. 
- Costituzione,  art.  117,  comma   secondo,   lett.   g);   decreto
  legislativo 25 giugno 1998, n. 112, art.  160,  comma  2;  legge  1
  aprile 1981, n. 121. 
Enti locali - Norme della Regione Abruzzo -  Concessioni  di  servizi
  pubblici locali - Proroga fino al 30 giugno 2011, delle concessioni
  regionali e  comunali  in  essere  -  Contrasto  con  la  normativa
  nazionale - Lamentata alterazione del  regime  del  libero  mercato
  delle prestazioni e dei servizi - Ricorso del Governo -  Denunciata
  violazione della competenza esclusiva statale nella  materia  della
  tutela della concorrenza, violazione dell'obbligo di osservanza dei
  vincoli comunitari. 
- Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1, art. 63. 
- Costituzione,  art.  117,  commi  primo  e   secondo,   lett.   e);
  decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito  nella  legge  6
  agosto 2008, n. 133, art. 23-bis, comma 8, lett. e);  decreto-legge
  29 dicembre 2010, n. 225, convertito nella legge 26 febbraio  2011,
  n. 10, art. 1, comma  1;  trattato  sul  funzionamento  dell'unione
  europea, artt. 49 e 56 (gia'  artt.  43  e  49  del  trattato  CE);
  decreto-legislativo 12 aprile 2006, n.  163;  direttiva  2004/17/CE
  del 31 marzo 2004; direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004. 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Previsione  che  gli
  interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario  siano
  a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nei limiti dell'art.  11
  del d.P.R. 27 marzo  1992  -  Previsione  di  un  nuovo  tariffario
  regionale per i servizi di soccorso sanitario e non  sanitario  con
  riduzione della tariffa per i residenti nella  Regione  e  relativa
  copertura finanziaria in quota parte delle  risorse  assegnate  dal
  fondo sanitario per il  funzionamento  del  SUEM  118  -  Lamentata
  violazione del Piano di rientro di cui all'Accordo in data 6  marzo
  2007, che non consente di erogare livelli di  assistenza  ulteriori
  rispetto ai LEA - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della
  competenza  legislativa  statale  nella  materia  concorrente   del
  coordinamento della finanza pubblica. 
- Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1, art. 75. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo. 
Calamita' pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Abruzzo
  - Soccorso Alpino Speleologico  Abruzzo  del  Corpo  nazionale  del
  Soccorso Alpino Speleologico (SASA-CNAS) - Segni distintivi -  Logo
  della protezione civile regionale sulle divise di ordinanza  e  sui
  mezzi - Contrasto con la  disciplina  nazionale  di  riferimento  -
  Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di libero
  associazionismo, violazione della  competenza  legislativa  statale
  esclusiva in materia di organizzazione dello  Stato  e  degli  enti
  pubblici nazionali, violazione della competenza legislativa statale
  nella materia concorrente della protezione civile. 
- Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1, art. 76. 
- Costituzione, artt. 18 e 117, commi secondo,  lett.  g),  e  terzo;
  legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 11; legge 21  marzo  2001,  n.
  74; legge 11 agosto 1991, n. 266, artt. 1, commi 1 e 2, e 10, comma
  1. 
(GU n.18 del 27-4-2011 )
     Ricorso  per  il  Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello  Stato,
presso i cui uffici domicilia in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n.  12
contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta pro
tempore, per la declaratoria di  incostituzionalita'  degli  articoli
11, 16, 36, 47, 55, 63, 75, 76 della legge regionale 10 gennaio  2011
n. 1, pubblicata nel B.U.R. n. 6  del  14  gennaio  2011,  avente  ad
oggetto «Disposizioni  finanziarie  per  la  redazione  del  bilancio
annuale 2011 e pluriennale 2011-2013  della  Regione  Abruzzo  (Legge
Finanziaria  Regionale  2011»,  giusta  delibera  del  Consiglio  dei
Ministri 10 marzo 2011. 
    La legge della Regione Abruzzo 10 gennaio  2011  n.  1  detta  le
disposizioni finanziarie per la redazione dei bilanci  della  Regione
ma  contiene  talune  disposizioni  che  eccedono  dalle   competenze
regionali ed invadono quelle  statali  nelle  materie  oggetto  degli
articoli 11, 16, 36, 47, 55, 63, 75, 76 come andiamo  ad  argomentare
in dettaglio. 
    1. - Art.  11.  La  norma  prevede  disposizioni  in  materia  di
erogazione  di   compensi   per   lavoro   straordinario   effettuati
nell'ambito dell'emergenza terremoto. 
    In particolare il comma 1 dispone che al personale con  contratto
dl  collaborazione  coordinata  e  continuativa   appartenente   alla
protezione Civile della Regione Abruzzo e agli Enti strumentali della
Regione  impegnato,  nell'anno  2010,   presso   le   Strutture   del
Dipartimento Nazionale della Protezione  Civile  e,  nell'anno  2010,
presso la Struttura per la Gestione dell'Emergenza,  e'  riconosciuto
il compenso previsto per le prestazioni aggiuntive  rese  nell'ambito
delle disposizioni  speciali  per  la  gestione  dell'emergenza  post
sisma. Il comma 2 prevede che i  suddetti  compensi  sono  rimborsati
alla Regione dalla Struttura per la Gestione  dell'Emergenza  e  sono
erogati dalla Direzione regionale competente in  materia  di  Risorse
umane e strumentali della Giunta regionale, d'intesa  con  la  stessa
Struttura  per  la  Gestione  dell'emergenza.  Infine,  il  comma   3
autorizza  la  Giunta  regionale   a   disporre   con   provvedimento
amministrativo le variazioni dl bilancio ai sensi dell'art. 25  della
L.R. n. 3 del 2002, per l'iscrizione degli stanziamenti di entrata  e
di spesa destinati a dare attuazione alle disposizioni  del  presente
articolo. 
    1.1. - Cosi disponendo  il  legislatore  regionale  eccede  dalla
propria competenza ed invade la competenza esclusiva dello  Stato  in
materia. 
    Per  vero,  all'esito  del  sisma  verificatosi  nel   territorio
abruzzese il 6 aprile 2009 e' stato deliberato lo stato di  emergenza
(vigente fino al 31 dicembre 2011) ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
della legge n. 225  del  1992  e  sono  state  emanate  le  correlate
ordinanze di protezione civile, ai sensi del richiamato  articolo  5,
comma 2. Tali provvedimenti disciplinano le attivita' del Commissario
delegato  per   lo   svolgimento   delle   attivita'   di   soccorso,
ricostruzione  e  ritorno  alle  normali  condizioni  di  vita  della
popolazione interessata appostando le  relative  risorse  finanziarie
che, percio', sono esclusivamente vincolate al soddisfacimento  delle
iniziative previste nei provvedimenti emergenziali. 
    Si consideri,  poi,  che  l'emanazione  dei  detti  provvedimenti
emergenziali e' avvenuta d'intesa con l'Amministrazione regionale  ai
sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e che
la funzione di Commissario delegato di protezione civile  attualmente
e' rivestita dal Presidente della Regione Abruzzo. 
    Occorre,  inoltre,  evidenziare  che  in   relazione   all'evento
calamitoso in questione e' stato emanato anche il decreto legge n. 39
del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77  del  2009,
nel quale oltre alle misure per fronteggiare gli esiti del sisma sono
specificamente stanziate  risorse  statali  anch'esse  esclusivamente
destinate al soddisfacimento delle esigenze previste  e  disciplinate
dal richiamato provvedimento di legge.  Il  medesimo  decreto  legge,
inoltre, all'articolo  1,  comma  1,  dispone  che  le  ordinanze  di
protezione civile emesse  per  fronteggiare  l'emergenza  sismica  in
questione sono emanate di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze per quanto riguarda gli aspetti di carattere fiscale  e
finanziario. 
    La norma regionale in esame prevede la corresponsione di compensi
per lavoro straordinario per  gli  anni  2009  e  2010  al  personale
titolare di contratto di  collaborazione  coordinata  e  continuativa
stipulato dalla Regione  o  dai  suoi  Enti  strumentali  e  prevede,
altresi', che gli oneri derivanti  dal  pagamento  di  tali  compensi
«sono  rimborsati  alla  Regione  dalla  Struttura  per  la  gestione
dell'emergenza» (articolo 11). 
    Premesso che la  Struttura  per  la  gestione  dell'emergenza  e'
identificabile con l'attuale  struttura  commissariale  istituita  ai
sensi delle ordinanze di protezione civile  vigenti,  si  rappresenta
che i compensi al personale assunto con contratti  di  collaborazione
coordinata e continuativa sono posti espressamente a carico dei fondi
della Regione Abruzzo sia per l'anno 2009 che  per  l'anno  2010,  ai
sensi dell'articolo 7, comma 2 dell'ordinanza di protezione civile n.
3833 del 2009. 
    1.2 -  In  disparte  ogni  valutazione  in  merito  alla   natura
retroattiva della norma regionale, deve evidenziarsi che il  rimborso
in questione  viene  ad  incidere  su  fondi  di  pertinenza  statale
vincolati  alla  realizzazione  di  interventi  per  l'emergenza   in
Abruzzo, sicche' in tal modo si  realizza  una  distrazione  di  tali
risorse (la cui destinazione e' stata  oggetto  di  intesa  da  parte
dell'Amministrazione  regionale)  mediante  atto  unilaterale   della
Regione e per scopi diversi rispetto a quelli definiti dalla legge  e
dalle ordinanze di protezione civile. In tal modo  si  sostanzia  non
solo la violazione dei  principi  di  leale  collaborazione,  di  non
contradditorieta' e di ragionevolezza, secondo l'art. 120  Cost.,  ma
anche dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione. 
    Per quanto attiene ai primi  tre  aspetti  appare  evidente  come
l'intervento regionale sia viziato sotto il profilo della  congruenza
tra il fine che si intenderebbe perseguire con  lo  schema  normativo
adottato  dalla  Regione  (corresponsione  di  compensi  per   lavoro
straordinario) ed i  mezzi  apprestati  per  il  suo  soddisfacimento
(fondi statali vincolati alla salvaguardia ed al ripristino  di  beni
ed interessi della collettivita' colpita dal sisma), privando, in tal
modo, la legge regionale della necessaria  intima  coerenza  atta  ad
assicurare per  i  provvedimenti  legislativi,  anche  regionali,  la
conformita'  al  principio   costituzionale   della   necessita'   di
esercitare il potere legislativo secondo  un  coerente  apprezzamento
del fine da perseguire e del mezzo idoneo al suo raggiungimento. 
    In particolare, le statuizioni normative sopra riportate appaiono
del  tutto  contraddittorie  laddove  si  faccia   riferimento   alla
situazione di fatto che le stesse intendono disciplinare. 
    Infatti, con specifico riferimento alle ordinanze  di  protezione
civile  emanate  -  di  concerto,  si  ribadisce,  con  il  Ministero
dell'economia e  delle  Finanze,  per  quanto  attiene  agli  aspetti
fiscali e finanziari - per disciplinare l'emergenza in questione,  la
Regione ha esplicitamente manifestato il proprio  assenso  in  ordine
alla ripartizione dei relativi oneri finanziari tra Stato e  Regione.
Pertanto, appare quanto mai contraddittorio che l'organo regionale da
un lato manifesti il proprio concordamento  in  sede  governativa  e,
dall'altro  lato,  con  successivo  provvedimento  normativo  vada  a
incidere  negativamente  sulle  risorse  finanziarie  a  tale   scopo
concordemente destinate. 
    D'altronde,  ad  ulteriore  conforto   della   fondatezza   delle
superiori tesi, merita rilevare come  nel  caso  in  esame  le  norme
regionali oggetto di censura ben possano  ascriversi  alla  categoria
delle c.d. leggi provvedimento - essendo prive delle  caratteristiche
tipiche della generalita' ed astrattezza e ricorrendo, al  contrario,
la caratteristica di incidere su situazioni e soggetti determinati  -
e  che,  pertanto,  come   e'   dato   evincere   da   giurisprudenza
costituzionale  conforme,  il  sindacato  costituzionale  in   merito
all'esercizio della discrezionalita' del  legislatore,  sotto  i  due
pregnanti profili della  non  arbitrarieta'  e  della  ragionevolezza
delle scelte, puo' nel caso di specie assumere carattere maggiormente
rigoroso. Ed invero, nella fattispecie in parola  tale  arbitrarieta'
si  evince  dalla  stessa  formulazione  delle  norme  regionali   in
questione, atteso che dalle medesime, ovvero dalla loro  collocazione
nell'ambito del complesso legislativo nel quale sono inserite, non e'
dato evincere alcuna motivazione, ancorche' di dubbia  conformita'  a
Costituzione, in merito  sia  all'esercizio  del  potere  legislativo
regionale sia alle modalita'  attraverso  le  quali  tale  potere  ha
trovato concreta esplicazione. Non si evince, infatti, dalla  lettura
del disposto di legge in questione alcuna presupposta valutazione  in
merito alla necessita' di un intervento sulla materia, intervento che
dovrebbe, specie nell'esercizio  del  potere  legislativo  regionale,
essere informato  alla  realizzazione  di  un  fine  pubblico  ed  al
conseguimento di un' utilita' per la collettivita'. 
    Conclusivamente, per quanto  attiene  all'aspetto  in  esame,  si
ritiene   che    l'immotivata,    irrazionale    e    contraddittoria
determinazione    regionale    (peraltro     neanche     quantificata
nell'ammontare degli oneri di cui si chiedera' il rimborso  a  valere
sulle risorse statali)  violi  i  principi  in  materia  di  potesta'
legislativa regionale, appropriandosi di fondi statali, e si sostanzi
in un rovesciamento di priorita' sviando l'esercizio  della  potesta'
legislativa regionale dal fine  suo  proprio  di  salvaguardia  delle
preminenti esigenze della collettivita'. 
    1.3  -  Occorre,  inoltre,   eccepire   che   l'esercizio   della
prerogativa regionale di che trattasi viola  il  principio  di  leale
collaborazione, tanto piu' in considerazione del fatto che la vigente
normativa di protezione civile dispone che le ordinanze di protezione
civile debbano essere emanate d'intesa tra il Governo  e  la  Regione
interessata, proprio allo scopo di evitare che disposizioni,  pur  se
eccezionali, possano porre in essere  una  indebita  invasione  delle
competenze regionali. In altri termini la Regione Abruzzo  ha  a  sua
disposizione uno strumento privilegiato, fondato sul principio  della
mutua collaborazione tra Stato e Regioni, per addivenire a  soluzioni
concordate per la risoluzione di problematiche afferenti alla materia
della protezione civile.  E',  quindi,  evidente  che  avvalersi  del
potere legislativo regionale pur in presenza della possibilita' di un
apprezzamento  condiviso   Stato-Regione   manifesta   una   volonta'
contraria ad ogni paritario confronto con il livello  statuale  (cfr.
Corte costituzionale sentenza 3 luglio 2006, n. 284). 
    Per quanto concerne, invece,  la  violazione  dell'articolo  117,
secondo comma, lettere e) e g) della Costituzione, che  riserva  alla
legislazione esclusiva statale il compito di dettare norme in materia
sistema tributario e contabile dello Stato, nonche' di ordinamento  e
organizzazione amministrativa  dello  Stato  e  degli  enti  pubblici
nazionali, va osservato che il commissario delegato e'  qualificabile
quale organo dell'amministrazione centrale dello Stato, di talche' le
somme stanziate al medesimo e attribuite per il perseguimento  di  un
determinato obiettivo, non possono essere distratte da un  successivo
intervento legislativo regionale, in via unilaterale. 
    Cio' in quanto la potesta' legislativa in materia spetta  in  via
esclusiva allo Stato e la regione non puo' distrarre risorse  statali
mediante un intervento non rientrante nelle  prerogative  legislative
regionali, venendo  cosi'  a  porre  in  essere  una  violazione  del
precetto costituzionale a causa  della  verificata  estensione  della
potesta' legislativa attribuita alla Regione anche a materia ad  essa
non spettante. 
    Per quanto concerne, invece,  la  violazione  dell'articolo  117,
comma  3,  della  Costituzione  va  preliminarmente   chiarito   che,
nell'ambito del complessivo giudizio di conformita' alla Costituzione
delle leggi regionali di protezione civile,  assumono  rilevanza,  ai
fini dell'individuazione dei  principi  fondamentali  della  materia,
entro  i  quali  le  Regioni  sono  tenute  a  legiferare  in  ambito
concorrente, le disposizioni contenute nella legislazione statale  di
protezione civile ed, in particolare, nella legge 24  febbraio  1992,
n. 225 ove, all'articolo 12, comma 4 si dispone espressamente che  le
norme in questione costituiscono principi della legislazione  statale
cui dovranno conformarsi le leggi regionali. 
    Pertanto, la  legge  regionale  in  esame  presenta  una  diffusa
difformita' dal dettato costituzionale, atteso che la stessa piu' che
realizzare una normazione nell'ambito dei  principi  stabiliti  dallo
Stato  con  le   vigenti   leggi   cornice,   dispone,   come   sopra
rappresentato, in senso contrastante con l'assetto  normativo,  anche
emergenziale,  di  protezione  civile.  In  particolare,   le   norme
regionali in parola,  si  pongono  in  netta  antitesi  con  uno  dei
principi fondamentali codificati dalla legge  n.  225/1992;  infatti,
l'articolo 5, comma 2, della detta legge prevede che per l'attuazione
degli interventi di emergenza si provvede con ordinanze di protezione
civile. Orbene, la disciplina dell'emergenza in Abruzzo, e'  dettata,
d'intesa con la Regione, dalle ordinanze  di  protezione  civile  che
provvedono  a  disciplinare  uno  straordinario,  seppur   temporaneo
perche' limitato alla durata dello stato  di  emergenza,  assetto  di
poteri che, nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, da'
vita ad una sovrastruttura  ordinamentale  rispetto  alle  competenze
ordinarie, allo scopo di tutelare l'integrita' della vita, dei beni e
degli insediamenti. 
    Cio' premesso,  l'alterazione  di  tale  meccanismo  mediante  un
intervento non rientrante  nelle  prerogative  legislative  regionali
conduce  ad  un  duplice  ordine  di  violazioni:   l'una   attinente
all'esercizio del potere legislativo regionale non  rientrante  nella
potesta' costituzionalmente attribuita  alla  Regione,  l'altra  alla
violazione di principi generali della materia sopra richiamati e,  in
particolare, al disposto di cui all'articolo 5, comma 2, della  legge
n.  225/1992,  che   demanda   allo   Stato,   successivamente   alla
dichiarazione di stato di emergenza, la potesta' di definire mediante
ordinanze di protezione civile l'assetto straordinario di  competenze
di cui e' cenno in precedenza. 
    Nel primo caso infatti la  potesta'  legislativa  regionale,  per
quanto attiene alla materia  della  protezione  civile,  subisce  una
delimitazione d'intervento innanzi alla  dichiarazione  di  stato  di
emergenza, atteso che tale ultima delibazione nel  dare  vita  ad  un
assetto giuridico straordinario costituisce un  limite  all'esercizio
della potesta' legislativa regionale di protezione  civile.  E  cio',
con riferimento alla seconda fattispecie,  trova  ulteriore  conferma
con l'obbligo ascritto in  capo  alla  Regione  di  osservare,  nella
esplicazione della potesta' in questione, i principi  generali  della
materia. 
    A tale ultimo proposito, invero,  corre,  inoltre,  l'obbligo  di
evidenziare che  l'intervento  dello  Stato  mediante  l'applicazione
dell'articolo 5, della  legge  n.  225/1992  sostanzialmente  implica
un'azione statuale di natura latamente sostitutiva  delle  competenze
regionali per cui in capo alla Regione non  puo'  ascriversi  per  lo
specifico settore  di  che  trattasi  una  potesta'  di  disciplinare
ulteriormente e, peraltro, con  disposizioni  normative  contrastanti
rispetto a quelle recate dalle ordinanze  di  protezione  civile,  il
medesimo settore  gia'  normato,  seppure  in  via  straordinaria,  a
livello statale. Infatti, la titolarita' della  potesta'  legislativa
regionale  trova  un  limite  ulteriore  rispetto   a   quelli   gia'
evidenziati  nella  modifica  del  Titolo   V   della   Costituzione,
caratterizzata dall'abbandono del principio del parallelismo  tra  la
potesta' legislativa e la titolarita'  delle  relative  funzioni  ma,
anzi, l'allocazione delle funzioni procede secondo i diversi principi
della sussidiarieta' e dell'adeguatezza. Da cio', pertanto,  discende
che laddove la funzione di protezione  civile  sia  esercitata  dallo
Stato, innanzi a tale esercizio - posto in essere, corre l'obbligo di
ribadirlo, d'intesa con la Regione - vi e' la  compressione,  seppure
temporanea, della relativa potesta'  legislativa  regionale  e  cio',
appunto, in considerazione dei principi sopra  richiamati  in  quanto
l'intervento dello Stato, nell'ambito in parola, avviene laddove  gli
organi ordinariamente preposti non siano in grado, in  considerazione
della straordinarieta' degli eventi,  di  fronteggiare  con  i  mezzi
posti a loro disposizione le situazioni emergenziali. 
    2. - Art. 16. La  norma  attribuisce  alla  Giunta  regionale  il
potere di predisporre "un provvedimento legislativo per la  revisione
complessiva delle tasse, del canoni e delle imposte regionali" e,  in
caso di inadempienza da parte della Giunta,  prevede  un  adeguamento
delle stesse su base ISTAT. 
    Posto  che  la  Giunta  regionale  e'  titolare  del  potere   di
iniziativa legislativa e che i disegni  di  legge  da  essa  proposti
sono,  in  ogni  caso,  sottoposti  all'approvazione  del   Consiglio
regionale, la disposizione normativa in esame e' illegittima perche',
nel prevedere genericamente una  "revisione  complessiva"  di  tasse,
canoni  ed  imposte  regionali  non  esclude,  accanto  ad  una  mera
ricognizione delle predette entrate, che si  proceda  ad  un  aumento
delle stesse. 
    2.1 - Ebbene, la Regione non  ha,  al  momento,  la  potesta'  di
deliberare aumenti delle entrate tributarie et  similia  perche',  ai
sensi dell'art. 1,  comma  123  della  legge  n.  220  del  2010,  il
legislatore  statale  ha  disposto,  sino  all'attuazione  del   c.d.
federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e  degli
enti locali di deliberare aumenti  dei  tributi,  delle  addizionali,
delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di  tributi  ad
essi attribuiti con legge dello Stato. 
    Il legislatore regionale, pertanto, disciplinando la  materia  in
modo difforme dalla normativa statale di  riferimento,  viola  l'art.
117, comma 2 lett. e), della Costituzione che riserva al  legislatore
statale la competenza esclusiva in  materia  di  tutela  del  sistema
tributario. 
    In proposito, bastera' richiamare a conforto  la  sentenza  Corte
cost., 6 novembre 2009, n.  284:  "Sono  infondate  le  questioni  di
legittimita' costituzionale degli art. 77, comma primo, e 77 ter, 1°,
3° e 19° comma, d.l. 25  giugno  2008  n.  112,  conv.,  con  modif.,
dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, nelle parti in  cui,  ai  fini  del
rispetto del «patto di stabilita' interno» da  parte  delle  regioni,
stabiliscono il tetto massimo della spesa  finale  (costituita  dalla
somma delle spese in conto corrente e delle spese in conto  capitale)
che esse sono tenute a rispettare e  prevedono  la  conferma  per  il
triennio  2009-2011,  ovvero  sino  all'attuazione  del   federalismo
fiscale se precedente all'anno 2011,  della  sospensione  del  potere
delle regioni di deliberare aumenti dei tributi,  delle  addizionali,
delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di  tributi  ad
esse attribuite con legge dello Stato, in riferimento  agli  art.  3,
11, 117 e  119  cost.,  al  principio  di  leale  collaborazione,  al
«generale canone di ragionevolezza delle leggi», agli  art.  32  ss.,
104, 158 e 159 del trattato che istituisce la Comunita'  europea,  al
prot. n. 20 del 1992 sulla procedura per i disavanzi eccessivi,  alla
risoluzione Ce 17 giugno 1997, relativa al patto  di  stabilita',  al
regolamento Ce 25 giugno 1996 n. 2223/96, relativo al sistema europeo
dei conti nazionali e regionali nella Comunita', al regolamento Ce 21
giugno 1999 n. 1260/1999, recante  disposizioni  generali  sui  fondi
strutturali, al regolamento Ce 21 giugno 2005 n. 1290/2005,  relativo
al finanziamento della politica agricola comune, e al regolamento  Ce
11 luglio 2006 n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul  fondo
europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul  fondo
di coesione e che abroga il regolamento Ce 1260/1999.» 
    2.2 -  Inoltre,   la   disposizione   contenuta   nel   comma   2
dell'articolo 16, che prevede  un  adeguamento  di  tasse,  canoni  e
imposte, ancorato agli indici ISTAT, in caso di inerzia della Giunta,
risulta in contrasto con l'articolo 2 della legge  n.  212  del  2000
(Statuto dei diritti del contribuente)  che  garantisce  chiarezza  e
trasparenza delle disposizioni tributarle violando,  di  conseguenza,
il principio di riserva  di  legge  in  materia  tributaria,  di  cui
all'art. 23 della Costituzione. 
    E' noto, infatti che le norme della legge 27 luglio 2000  n.  212
(c.d. statuto del contribuente), emanate in attuazione degli art.  3,
23, 53 e 97 cost., costituiscono  e  sono  qualificate  espressamente
come principi generali dell'ordinamento tributario (cfr. ex plurimis,
Cass. civ. [ord.], sez. trib., 6 aprile 2009, n. 8254) che si pongono
come riferimento inderogabile anche  per  la  legislazione  regionale
nella materia. 
    Al contrario, una  disposizione  generale  di  adeguamento  delle
imposte secondo gli indici Istat elude l'obbligatoria  individuazione
delle fattispecie impositive oggetto delle misure fiscali nonche'  la
fissazione dei criteri di massima per l'applicazione  degli  aumenti,
ancorati a criteri eterogenei e non congruenti con i diversi  criteri
di imposizione fiscale stabiliti dall'art. 23 Cost. 
    Cosi' disponendo, quindi, il legislatore regionale  eccede  dalla
propria competenza ed invade la competenza esclusiva dello  Stato  in
materia di tutela del sistema tributario e viola  anche  l'  art.  23
della  Costituzione,  il  quale  prevede  che   nessuna   prestazione
patrimoniale puo' essere imposta se non  in  base  alla  legge  e  va
inteso nel senso che pone al  legislatore  l'obbligo  di  determinare
preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e  linee
generali di disciplina della discrezionalita'  amministrativa  (Corte
cost. [ord.], 4 gennaio 2001, n. 7). 
    3. - Art. 36. La norma concernente «Norme in materia di  servizio
idrico Integrato della Regione  Abruzzo»,  al  comma  1  dispone  che
«...le peculiari caratteristiche economiche,  sociali,  ambientali  e
geomorfologiche del contesto  territoriale,  specie  quello  montano,
nelle condizioni date non permettono in linea generale un efficace ed
utile ricorso al mercato  tra  concorrenti  per  l'affidamento  delle
gestioni. Queste, pertanto, restano affidate agli attuali gestori». 
    3.1 - Cosi  disponendo,  il  legislatore  regionale  si  pone  in
contrasto: 
        con l'art. 23-bis, comma 2, del d.l. n. 112/2008, conv. in L.
n. 133/2008, ai sensi del quale il conferimento  della  gestione  dei
servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria: 
          «a) a favore di imprenditori o  di  societa'  in  qualunque
forma  costituite  individuati  mediante  procedure  competitive   ad
evidenza  pubblica,  nel  rispetto  del  principi  del  Trattato  che
istituisce la Comunita' europea e dei principi generali  relativi  ai
contratti pubblici e, in particolare, dei principi  di  economicita',
efficacia,  imparzialita',  trasparenza,  adeguata  pubblicita',  non
discriminazione,  parita'  di  trattamento,  mutuo  riconoscimento  e
proporzionalita'; 
          b) a societa' a partecipazione mista pubblica e privata,  a
condizione che la selezione  del  Socio  avvenga  mediante  procedure
competitive ad evidenza pubblica, nei rispetto dei  principi  di  cui
alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto,  al  tempo  stesso,  la
qualita' dl socio e l'attribuzione  di  specifici  compiti  operativi
connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una
partecipazione non inferiore al 40 per cento»; 
        con l'art. 3 del d.P.R. n.168/2010 il  quale,  nel  prevedere
norme generali per l'affidamento, dispone che devono  essere  indette
le procedure ad evidenza pubblica. 
    La norma regionale, invece, nel  disporre  che  le  gestioni  del
servizio idrico restano  affidate  agli  attuali  gestori,  impedisce
l'affidamento secondo le  procedure  di  evidenza  pubblica  disposte
dalla  legislazione  statale,  attuativa   di   quella   comunitaria,
ponendosi in contrasto con le leggi statali richiamate ed i  principi
comunitari a tutela della concorrenza e del mercato. 
    3.2 - Anche se al comma 2 del medesimo articolo  36  si  limitano
gli effetti della disposizione al termine del 31  dicembre  2011,  al
comma 1  dell'art.  36,  la  norma  regionale  pone  una  presunzione
assoluta, in via legislativa, di insussistenza delle "caratteristiche
economiche,  sociali,  ambientali  e  geomorfologiche  del   contesto
territoriale" idonee per il ricorso al mercato  per  gli  affidamenti
delle gestioni di servizio idrico. 
    Detta previsione, d'altro canto, si pone in contrasto con i commi
3 e 4 del medesimo articolo 23-bis  del  d.l.  n.  112/2008  i  quali
disciplinano  un  procedimento  complesso  in  caso   di   ipotizzata
insussistenza delle  condizioni  economiche,  sociali  e  ambientali,
richiedendo - fra l'altro - il parere dell'Autorita' Garante  per  la
Concorrenza  e  il  Mercato,  laddove  la  cristallizzazione  in  via
legislativa, una tantum, della  valutazione  -  non  gia',  peraltro,
dell'ente affidante ma  del  legislatore  regionale  -  impedisce  il
rispetto di quella disciplina disposta dal legislatore statale. 
    In proposito, richiamiamo il principio piu' volte ribadito  dalla
Corte costituzionale nella  materia:  "E'  fondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale delle disposizioni della l.reg. Veneto n.
17 del 2007 che dettano una disciplina difforme da  quella  nazionale
in materie riservate  alla  competenza  legislativa  esclusiva  dello
stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, cost., riducendo da  un  lato,
l'area alla quale si applicano le  regole  concorrenziali  dirette  a
consentire la  piena  esplicazione  del  mercato  nel  settore  degli
appalti pubblici  a  tutti  gli  operatori  economici  (tutela  della
concorrenza) e  alterando,  dall'altro  le  regole  contrattuali  che
disciplinano i rapporti privati (ordinamento civile)." (Corte  cost.,
01-08-2008, n. 322). 
    Pertanto, l'articolo 36,  dettando  disposizioni  difformi  dalla
normativa statale di riferimento, viola la competenza esclusiva dello
Stato in materia della "tutela dell'ambiente  e  dell'ecosistema"  di
cui all'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione,  nonche'  la
competenza del legislatore statale  in  materia  della  tutela  della
concorrenza,  di  cui  all'art.  117,  comma  2,   lett.   e)   della
Costituzione. 
    4. - Art.  47.  L'articolo  47,  nel  prevedere  disposizioni  in
materia di personale, dispone  che  la  Giunta  Regionale,  entro  90
giorni  dall'approvazione  della  legge,  attua  i   piani   di   cui
all'articolo 3, comma 94, della L.  n.  244/2007  (legge  finanziaria
2008). 
    Cosi disponendo il legislatore regionale estende  anche  all'anno
2011 l'efficacia della normativa statale richiamata che riguardava la
progressiva  stabilizzazione  del  personale  non   dirigenziale   in
servizio con contratto  a  tempo  determinato  e  del  personale  con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere  alla
data di entrata in vigore  della  legge  n.  244/2007,  limitatamente
all'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni
2008, 2009 e 2010. La predisposizione di tali piani, quindi,  secondo
il legislatore statale non ha piu'  ragion  d'essere,  in  quanto  il
suddetto programma di stabilizzazione ha avuto termine il 31 dicembre
2010. 
    Il legislatore regionale, pertanto, nel  richiamare  la  suddetta
disposizione statale che ha esaurito i suoi effetti e  nel  prevedere
ulteriori stabilizzazioni di personale precario  al  di  fuori  delle
procedure ordinarie e concorsuali di  accesso  al  pubblico  impiego,
viola i principi di ragionevolezza, imparzialita'  e  buon  andamento
della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 Cost. 
    Inoltre, la norma  in  esame,  nella  misura  in  cui  conferisce
valenza ultrattiva ad una normativa statale e  quindi  introduce  una
disciplina nuova, impinge nel  campo  del  coordinamento  di  finanza
pubblica che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione  ricomprende
fra le materie di legislazione concorrente, violandone i principi  di
attuazione in quanto non  prevede  alcuna  intesa  con  lo  Stato  ed
introduce una disciplina che, prevedendo un piano di  stabilizzazione
del personale precario anche per  l'anno  2011,  incide  sul  sistema
generale della finanza pubblica. 
    A tale ultimo proposito, si veda quanto statuito da Corte  cost.,
29 aprile 2010, n. 149: "E'  incostituzionale  l'art.  1  legge  reg.
Calabria 31 dicembre 2008 n. 46, nella parte in  cui,  in  violazione
delle competenze legislative  statali  in  materia  di  coordinamento
della finanza pubblica, dispone lo stabile inquadramento  dei  medici
incaricati nei ruoli della regione". 
    5.  -  Art.  55.  La  norma  riguarda  la  lotta   all'abusivismo
nell'edilizia residenziale pubblica e dispone, al  comma  1,  che  al
fine di eliminare il  fenomeno  delle  occupazioni  senza  titolo  dl
alloggi di edilizia residenziale pubblica,  le  Aziende  Territoriali
per l'Edilizia Residenziale Pubblica (di  seguito  ATER),  presentano
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge,  un
piano redatto d'intesa con i Comuni interessati  e  le  autorita'  di
pubblica sicurezza competenti. 
    Cosi' disponendo il legislatore regionale  eccede  dalla  propria
competenza ed invade la competenza esclusiva dello Stato  in  materia
di organizzazione amministrativa dello Stato stesso. 
    Infatti,   il   legislatore   regionale   non   puo'    prevedere
unilateralmente la possibilita' di redigere un piano d'intesa con  le
autorita' di pubblica sicurezza. 
    Sul  punto,  la  giurisprudenza  della  Corte  Costituzionale  e'
chiarissima nell'affermare  che  le  forme  dl  collaborazione  e  di
coordinamento coinvolgenti compiti e  attribuzioni  di  organi  dello
Stato   non   possono   essere   disciplinate    unilateralmente    e
autoritativamente dalle regioni, nemmeno  nell'esercizio  della  loro
potesta' legislativa (cfr. Corte cost., 7 maggio 2004,  n.  134:  "E'
incostituzionale l'art. 3, comma 3, lett. d), e), f), g), legge  reg.
Marche 24 luglio 2002 n. 11, nella  parte  in  cui  prevede  che  del
comitato dell'osservatorio regionale per le  politiche  integrate  di
sicurezza facciano parte i prefetti della regione o loro delegati, il
procuratore generale della repubblica presso la  corte  d'appello  di
Ancona, il  procuratore  della  repubblica  presso  il  tribunale  di
Ancona, il procuratore della repubblica presso  il  tribunale  per  i
minorenni di Ancona"). 
    Poiche' la forma di collaborazione con le  Autorita'  statali  di
Pubblica Sicurezza, prevista dalla norma in esame, non trova  il  suo
fondamento in leggi statali che la regolino o la consentano ne' in un
accordo tra gli enti  interessati  ma  e'  disposta  unilateralmente,
l'art. 55 si pone in contrasto con l'art. 160 del d.lgs. n.  112/1998
il quale, nel disciplinare le competenze  dello  Stato,  dispone,  al
comma  2,  che  l'ordinamento  dell'amministrazione  della   pubblica
sicurezza resta disciplinato dalla legge 1° aprile 1981, n. 121,  che
individua,  al  fini  della  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica, le forze di polizia. 
    Il legislatore regionale, disciplinando  autonomamente  la  lotta
all'abusivismo  nell'edilizia  residenziale  pubblica   nelle   forme
previste dall'art. 55, eccede dalla propria competenza ed  invade  la
competenza   esclusiva   statale   in   materia   di   organizzazione
amministrativa dello Stato di cui all'art. 117,  comma  2,  lett.  g)
della Costituzione. 
    6. - Art. 63. La norma prevede, al comma 1,  che  le  concessioni
regionali e comunali in essere alla data di entrata in  vigore  della
legge sono prorogate fino al 30 giugno 2011. 
    Cosi' disponendo, il legislatore regionale si pone  in  contrasto
con l' art. 23-bis, comma 8, lett. e) del d.l. n.112/2008,  conv.  in
1. n.133/2008, come modificato dall'art. 1,  comma  1,  del  d.l.  n.
225/2010, conv. in 1. n. 10/2011, il quale prevede che il termine per
la proroga delle concessioni e' fissato al  30  marzo  2011  ["e)  le
gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle  lettere  da
a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 marzo 2011,
senza necessita' di apposita deliberazione dell' ente affidante."]. 
    Inoltre, l'articolo 63 viola gli articoli 49 e  56  del  Trattato
sul Funzionamento dell'unione Europea (gia' art. 43 e 49 del Trattato
CE) a tutela della liberta' di stabilimento e della concorrenza e  si
pone in  contrasto  con  il  D.Lgs.  n.  163/2006  che  recepisce  le
Direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce in materia dl  coordinamento  delle
procedure di aggiudicazione degli  appalti  pubblici  di  lavori,  di
forniture e di servizi. 
    Sul punto  si  richiama  quanto  dedotto  dianzi  in  riferimento
all'art. 36 della legge regionale oggetto di censura. 
    La materia delle proroghe delle concessioni in tema  di  servizio
pubblico locale, come piu' volte ribadito dalla Corte  Costituzionale
(da  ult.  con  Sent.  n.  325/2010),  rientra  nella  tutela   della
concorrenza di competenza esclusiva dello Stato, ai  sensi  dell'art.
117, comma 2, lett. e) della Costituzione. 
    Pertanto, il legislatore regionale, ponendosi in contrasto con la
normativa statale e comunitaria di riferimento, viola l'articolo 117,
comma  1  della  Costituzione,  in  quanto  la  norma  in  esame   e'
suscettibile  di  alterare  il  regime  dl   libero   mercato   delle
prestazioni e dei servizi, in violazione degli obblighi comunitari in
materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici  derivanti
dagli  articoli  56  e  seguenti  del  Trattato   sul   Funzionamento
dell'Unione Europea (gia' art. 49 e  seguenti  del  Trattato  CE),  e
viola la competenza esclusiva statale  in  materia  di  tutela  della
concorrenza, di cui all'articolo 117,  comma  2,  lettera  e),  della
Costituzione. 
    7. - Art. 75. La norma dispone che gli interventi di soccorso  ed
elisoccorso  di  carattere  sanitario,  comprensivi  dl  recupero   e
trasporto, devono considerarsi come prestazioni a carico del Servizio
Sanitario Nazionale se  effettuati  nei  limiti  di  quanto  disposto
dall'art. 11 del decreto del Presidente  della  Repubblica  27  marzo
1992. Il comma 3, poi, prevede che la Giunta  regionale,  sentito  il
SASA - CNSAS, entro centoventi giorni dall'entrata  in  vigore  della
legge, integra e aggiorna il proprio  tariffario  per  i  servizi  di
soccorso sanitario e non sanitario; per  i  residenti  nella  regione
Abruzzo e' disposta una riduzione della tariffa la cui misura  verra'
concordata tra la Regione Abruzzo e le Aziende Sanitarie Locali, sedi
di SUEM. Il minor introito derivante dalla concordata riduzione della
tariffa trova copertura finanziaria  in  quota  parte  delle  risorse
assegnate dal fondo sanitario per il funzionamento del SUEM 118. 
    La illegittimita' delle disposizioni oggetto  di  censura  deriva
dal fatto che la Regione Abruzzo e' impegnata nel Piano di rientro di
cui  all'Accordo  tra  il  Ministro   della   Salute,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione in data 6
marzo 2007, poi recepito con DGR n. 224 del 13 marzo 2007. 
    In forza degli obblighi assunti con  detto  piano  sanitario,  la
Regione Abruzzo non puo'  erogare  livelli  di  assistenza  ulteriori
rispetto ai LEA,  mentre  con  l'art.  75  in  esame  il  legislatore
regionale eroga ulteriori livelli di assistenza non  previsti,  cioe'
gli interventi di soccorso ed elisoccorso. 
    Lo stesso dicasi per la concessione dell'agevolazione di  cui  al
comma 3 dell'art. 75, coperta con le risorse del fondo  del  servizio
sanitario  nazionale,  che  configura  il   riconoscimento   di   LEA
aggiuntivi, in contrasto con l'impegno assunto con il citato Piano di
rientro  di  assicurare  l'equilibrio  dl  bilancio   e   conseguente
violazione  unilaterale  degli  impegni  assunti   in   funzione   di
coordinamento della finanza pubblica. 
    In casi analoghi,  la  Corte  Costituzionale  non  ha  esitato  a
dichiarare illegittime le norme regionali:  "E'  incostituzionale  la
1.reg. Lazio 6 aprile 2009 n. 9, che, in contrasto con gli  obiettivi
del «piano di rientro» dal  deficit  sanitario  sottoscritto  fra  il
presidente della regione e i ministri della salute  e  dell'economia,
ha istituito i distretti socio-sanitari montani."  (Corte  cost.,  23
aprile 2010, n. 141.). 
    Pertanto, il legislatore regionale prevedendo una disciplina  non
conforme a quanto stabilito nell'Accordo, viola l'art. 117, comma  3,
Cost. in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza
pubblica. 
    8. - Art. 76. La norma, contenente  disposizioni  in  materia  di
segni  distintivi,  dispone  che  il  «Soccorso  Alpino  Speleologico
Abruzzo  del  Corpo  nazionale  del  Soccorso   Alpino   Speleologico
(SASA-CNAS)» adotta sulle proprie divise di ordinanza  e  sui  propri
mezzi, il logo della protezione civile regionale. Cosi' disponendo il
legislatore  regionale  si  pone  in  contrasto  con  la   disciplina
nazionale di riferimento. 
    Infatti, l'art. 11 della  legge  n.  225/92  inserisce  il  Corpo
Nazionale del Soccorso Alpino tra le  strutture  operative  nazionali
della protezione civile mentre la legge n. 74/2001 ne  disciplina,  a
livello nazionale, l'ordinamento, il funzionamento e la  natura,  con
la conseguenza che la regione non puo' autonomamente legiferare nella
materia. 
    Inoltre, la legge  quadro  sul  volontariato  (legge  n.  265/91)
riconosce all'art. 1, commi 1 e 2, il valore sociale  e  la  funzione
dell'attivita' di volontariato come  espressione  di  partecipazione,
solidarieta' e pluralismo, ne promuove lo sviluppo,  salvaguardandone
l'autonomia, e ne favorisce rapporto originale per  il  conseguimento
delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale. 
    La stessa legge-quadro sul volontariato, poi, all'art, 10,  comma
1, stabilisce che le leggi regionali devono salvaguardare l'autonomia
di organizzazione e di iniziativa e devono favorire lo sviluppo dell'
associazionismo. 
    Questi principi non sono rispettati  dalla  norma  in  esame  che
impone  al  SASA-CNAS  determinate  formalita'  e   prescrizioni   di
riferimento senza lasciare spazi alla loro autonomia. 
    Pertanto il legislatore regionale, dettando norme non  coordinate
e sostanzialmente contrastanti con le  suddette  disposizioni  e  nel
prevedere di adottare sulle divise  di  ordinanza  e  sui  mezzi  del
SASA-CNAS il logo regionale,  viola  i  principi  costituzionali  sul
libero associazionismo di cui all'art. 18 Cost. nonche' la competenza
esclusiva dello Stato in materia  di  ordinamento,  organizzazione  e
amministrazione dello Stato e degli enti pubblici  nazionali  di  cui
all'art. 117, comma 2, lett. g), ed  i  principi  della  legislazione
concorrente secondo l'art. 117, comma 3, in riferimento all'attivita'
di protezione civile. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si chiede che la Corte  costituzionale  adita  voglia  dichiarare
l'illegittimita' costituzionale degli art. art. 11, 16, 36,  47,  55,
63;75, 76 della legge regionale 10 gennaio 2011 n. 1, pubblicata  nel
B.U.R. n. 6 del 14 gennaio 2011, per violazione degli art. 3, 18, 23,
97, 117 e 120 della Costituzione. 
    Si produrra' copia della delibera del Consiglio dei Ministri. 
 
        Roma, addi' 14 marzo 2011 
 
                   Avvocato dello Stato: Albenzio