N. 29 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 marzo 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 marzo 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Impiego pubblico - Norme della Provincia di Bolzano - Personale svolgente funzioni dirigenziali a titolo di reggenza - Previsione che la misura prevista per la trasformazione dell'indennita' di funzione in assegno personale e pensionabile e' raddoppiata con decorrenza dall'assunzione delle funzioni dirigenziali - Contrasto con la normativa statale secondo cui nel triennio 2011-2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non puo' superare il trattamento spettante nel 2010 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, esorbitanza dai limiti statutari - Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge censurata. - Legge della Provincia di Bolzano 17 gennaio 2011, n. 1, art. 5, comma 9, che aggiunge il comma 12 all'art. 26 della legge della Provincia di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10. - Costituzione, art. 117, comma terzo; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 9; d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 1. Responsabilita' amministrativa e contabile - Norme della Provincia di Bolzano - Denuncia alla Corte dei conti per responsabilita' del personale pubblico - Esclusione sino al raggiungimento della soglia valoriale prescritta nella legge - Lamentata esenzione di responsabilita' in contrasto con la normativa nazionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e giustizia amministrativa, violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialita' - Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge censurata. - Legge della Provincia di Bolzano 17 gennaio 2011, n. 1, art. 7, comma 1. - Costituzione, artt. 97 e 117, comma secondo, lett. l); d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 20 e 22; legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, comma 3. Sanzioni amministrative - Norme della Provincia di Bolzano - Violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili - Irrogazione delle sanzioni solo dopo aver esperito una particolare procedura finalizzata all'adeguamento al precetto della normativa violata - Lamentata indeterminatezza delle fattispecie - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di legalita' e tassativita' dell'illecito amministrativo, esorbitanza dai limiti statutari - Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge censurata. - Legge della Provincia di Bolzano 17 gennaio 2011, n. 1, art. 8, che modifica l'art. 4-bis della legge della Provincia di Bolzano 7 gennaio 1977, n. 9. - Costituzione, art. 25, comma secondo; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 1, commi 1 e 2. Responsabilita' amministrativa e contabile - Norme della Provincia di Bolzano - Previsione che nell'esercizio delle funzioni connesse con le iscrizioni tavolari il conservatore dei libri fondiari sia responsabile nei limiti in cui risponde il giudice tavolare - Prevista disapplicazione, in caso di accertata colpa lieve, di un'eventuale statuizione di compensazione delle spese processuali innanzi alla Corte dei conti - Contrasto con la normativa statale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e giustizia amministrativa - Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge censurata. - Legge della Provincia di Bolzano 17 gennaio 2011, n. 1, art. 12, commi 1 e 2, che modificano l'art. 2 della legge della Provincia di Bolzano 9 novembre 2001, n. 16. - Costituzione, art. 117 comma secondo, lett. l). Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Aree protette, parchi naturali, monumenti naturali - Divieto di raccolta di piante per uso proprio - Previsione di deroghe da introdursi da parte della Giunta in casi giustificati - Lamentata indeterminatezza della previsione normativa con potenziale lesione dei principi di salvaguardia e conservazione e uniformita' su tutto il territorio nazionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari, esorbitanza dai limiti statutari - Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge censurata. - Legge della Provincia di Bolzano 17 gennaio 2011, n. 1, art. 15, comma 1, che modifica l'art. 9 della legge della Provincia di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); legge 11 febbraio 1992, n. 157; d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, artt. 3, 4 e 9; d.m. 17 ottobre 2007; direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, comma 1, punto n. 16.(GU n.20 del 11-5-2011 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Nei confronti della provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale della legge della provincia autonoma di Bolzano n. 1 del 17gennaio 2011, recante «Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni», pubblicata nel B.U.R. n. 4 del 25 gennaio 2011, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 10 marzo 2011, con riguardo all'art. 5 comma 9, all'art. 7 comma 1, all'art. 8, all'art. 12 e all'art. 15 comma 1. La legge provinciale di Bolzano n. 1 del 17 gennaio 2011, recante «Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni», pubblicata nel B.U.R. n. 4 del 25 gennaio 2011, modifica precedenti leggi provinciali relative a diverse materie e presenta diversi profili di illegittimita' costituzionale, risultando eccedere dalle competenze statutarie della provincia autonoma di Bolzano. E' avviso dunque del Governo che, con la legge denunciata in epigrafe, la provincia di Bolzano abbia ecceduto dalla propria sfera di attribuzioni in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare di seguito con l'illustrazione dei seguenti. M o t i v i 1) L'art. 5 comma 9 della legge della provincia autonoma di Bolzano n. 1 del 17 gennaio 2011 viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione. La disposizione contenuta nell'art. 5 comma 9, che aggiunge all'art. 26 l.r. n. 10/1992 il comma 12, si pone in contrasto con l'art. 9 comma 1 del d.l. n. 78/2010 riguardante «misure urgenti in materia dl stabilizzazione finanziaria e di competitivita'» convertito con legge n. 122/2010. Infatti, l'art. 5 comma 9 nella parte in cui prescrive che «per il personale svolgente funzioni dirigenziali a titolo di reggenza, la misura prevista per la trasformazione dell'indennita' di funzione in assegno personale e pensionabile e' raddoppiata con decorrenza dall'assunzione delle funzioni dirigenziali», si pone in contrasto con l'art. 9 comma 1 del d.l. n. 78/2010, che espressamente dispone - per gli anni 2011, 2012 e 2013 - che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, del pubblico impiego, compreso il trattamento accessorio, non possa superare il trattamento ordinariamente spettante nel 2010. Di conseguenza la norma in esame, eccedendo dalla competenza statutaria di cui agli artt. 8 e 9 dello Statuto di autonomia, si pone in contrasto con la vigente normativa in materia di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni e di coordinamento della finanza pubblica, che appartiene alle materie di legislazione concorrente, in violazione dei principi stabiliti dall'art. 117 comma 3 della Costituzione. 2) L'art. 7 comma 1 della legge della provincia autonoma di Bolzano n. 1 del 17 gennaio 2011 viola l'art. 117, comma 2, lett. L) e l'art. 97 della Costituzione. L'art. 7 comma 1, in tema di responsabilita' amministrativa del personale della provincia, prevede che, per gli enti pubblici di cui all'art. 79 del d.P.R. n. 670/1972, l'obbligo di denuncia alla Corte dei conti relativa ad ipotesi di responsabilita' amministrative del personale pubblico non vada effettuato, sino al raggiungimento della soglia valoriale prescritta in legge. Tale disposizione, prevedendo un'ipotesi di esenzione di responsabilita' amministrativa per effetto della mancata denuncia alla Corte dei conti della relativa violazione si pone in contrasto con la normativa statale di riferimento dettata dal d.P.R. n. 3/1957 che, riguardo ai dipendenti statali, all'art. 20 individua quali sono i soggetti obbligati a tale denuncia ed all'art. 22 prevede che l'impiegato e' sempre personalmente obbligato a risarcire il danno ingiustamente cagionato a terzi. Infatti la denuncia di fatti dannosi per il pubblico erario costituisce essenziale presupposto per l'attivazione del sistema giurisdizionale diretto all'accertamento di responsabilita' amministrative, a garanzia del buon uso delle risorse pubbliche. La collaborazione, in tal senso, da parte dei pubblici apparati e', pertanto, necessaria, anche tenuto conto che l'art. 1, comma 3, della legge n. 20 del 1994 chiama a rispondere del danno erariale coloro che, con l'aver «omesso o ritardato la denuncia», abbiano determinato la prescrizione del relativo diritto al risarcimento. A sostegno dell'illegittimita' della disposizione in oggetto si richiama la giurisprudenza Costituzionale, con le sent. nn. 345/2004, 184/2007 e 337/2009 le quali stabiliscono che la disciplina della responsabilita' amministrativa, ove faccia riferimento a situazioni soggettive riconducibili alla materia dell'ordinamento civile, e' materia di competenza esclusiva dello Stato e non rientra tra le attribuzioni della provincia autonoma di Bolzano; la potesta' legislativa della provincia autonoma in materia di ordinamento degli uffici pubblici puo' stabilire obblighi la cui violazione comporti responsabilita' amministrativa, ma non puo' incidere sul regime giuridico di quest'ultima o introdurre nuove cause di esenzione della responsabilita' (sent. n. 345/2004). Ancora di recente la consulta, con la sent. n. 337/2009 ha stabilito che «anche per le regioni ad autonomia speciale nessuna fonte regionale potrebbe introdurre nuove cause di esenzione dalla responsabilita' penale, civile, amministrativa». Ne consegue che l'obbligo di denuncia alla procura contabile delle violazioni che determinino responsabilita' amministrativa rappresenta senz'altro uno dei cardini del sistema di disciplina della responsabilita' amministrativa, di talche' la sua sospensione in base al meccanismo compensatorio previsto nella novella all'art. 1-bis, interferisce direttamente sia con le competenze statali in materia di ordinamento civile e di giustizia amministrativa, in violazione dell'art. 117, secondo comma lett. l) della Cost., che con l'ordinamento della giurisdizione contabile ledendone, in violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialita' ex art. 97 Cost., la necessaria uniformita' su tutto il territorio nazionale (sent. n. 340/2001). 3) L'art. 8 della legge della provincia autonoma di Bolzano n. 1 del 17 gennaio 2011 viola l'art. 25, comma 2, della Costituzione. La norma contenuta nell'art. 8 novella l'art. 4-bis della legge provinciale n. 9/1977, riguardante le «violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili». La norma prevede genericamente che le autorita' incaricate del controllo, nei casi in cui rilevino «violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili» possano procedere alla irrogazione delle sanzioni solo dopo aver esperito una particolare procedura finalizzata all'adeguamento al precetto della normativa violata. Tale previsione, lasciando ampi margini d'indeterminatezza delle fattispecie, contrasta con il dispositivo dell'art. 1 commi 1 e 2 della legge n. 689/1981 rubricato «principio di legalita'» in virtu' del quale nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Per tali motivi, la disposizione in oggetto risulta lesiva dei principi di legalita' e tassativita' che informano la disciplina dell'illecito amministrativo, eccedendo quindi dalla competenza statutaria della provincia, in violazione dell'art. 25 comma 2 della Costituzione. 4) L'art.12 della legge della provincia autonoma di Bolzano n. 1 del 17 gennaio 2011 viola l'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione. La disposizione contenuta nell'art. 12 dispone che «nell'esercizio delle funzioni connesse con le iscrizioni tavolari il conservatore dei libri fondiari sia responsabile nei limiti in cui risponde il giudice tavolare». La disposizione in esame, nella parte in cui fa espresso riferimento al regime previsto per i magistrati, prevede una forma di limitazione patrimoniale della responsabilita' del conservatore di libri fondiari che incorre nelle censure gia' sopra descritte al punto 3, espresse nella sentenza della Corte costituzionale n. 340/2001, poiche' viola i principi che reggono il sistema della responsabilita' amministrativa la cui disciplina e' riconducibile alla materia della giustizia amministrativa, di competenza esclusiva dello Stato. Inoltre l'art. 12 al secondo comma presenta profili di illegittimita' costituzionale nella parte in cui prevede che anche nel caso di accertata colpa lieve e di compensazione delle spese per i procedimenti dinanzi alla Corte dei conti, le spese legali sostenute per la difesa in giudizio vengano rimborsate dagli enti pubblici provinciali, nonche' nel caso di coinvolgimento del personale stesso nella fase istruttoria dei suddetti procedimenti, ma ove ritenuto congruo dall'avvocatura provinciale. La disposizione in esame contrasta con l'ordinamento della giurisdizione contabile nella parte in cui autorizza, in caso di accertata colpa lieve, la disapplicazione di un'eventuale statuizione di compensazione delle spese processuali. La norma provinciale quindi eccede dalle competenze statutarie violando la competenza attribuita allo Stato in materia di ordinamento civile e giustizia amministrativa di cui all'art. 117, comma 2 lettera l) della Costituzione. 5) L'art. 15 della legge della provincia autonoma di Bolzano n. 1 del 17 gennaio 2011 viola l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione. Infine, il disposto dell'art. 15 comma 1 modifica l'art. 9 della l.p. 12 maggio 2010, n. 6 riguardante la «Legge di tutela della natura ed altre disposizioni», il quale prescrive nelle aree protette, quali parchi naturali e monumenti naturali, il divieto di raccolta per uso proprio delle piante non contenute nell'apposito elenco allegato e delle specie vegetali integralmente protette che crescano su fondi privati anche da parte dei proprietari degli stessi. L'art. 9 come novellato prevede ora che fatti salvi i diritti dei proprietari, la giunta provinciale possa emanare, in casi giustificati, disposizioni in deroga ai divieti di raccolta come sopra descritti. Tale disposizione, non esplicitando quali siano gli ambiti di applicazione rientranti nel concetto di «casi giustificati», non appare idonea a garantire il rispetto dei principi di salvaguardia e conservazione cosi' come previsti dagli artt. 3, 4 e 9 del d.P.R. n. 357/1997 e dal D.M. 17 ottobre 2007 in attuazione della direttiva 92/43/CEE, nonche' del principio di uniformita' nella applicazione del decreto su tutto il territorio nazionale. Si precisa infatti che, nonostante la provincia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, punto n. 16, del d.P.R. n. 670/1972 recante lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, abbia una potesta' legislativa primaria in materia di parchi per la protezione della flora e della fauna, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, (cfr. sent. n. 378/2007) la potesta' di disciplinare l'ambiente nella sua interezza e' stata affidata in via esclusiva allo Stato, dall'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, il quale, come e' noto, parla di «ambiente» (ponendovi accanto la parola «ecosistema») in termini generali e onnicomprensivi. Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come una entita' organica, dettare cioe' delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto. Ed e' da notare che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sent. n. 151/1986) ed assoluto (sent. n. 210/1987) e deve garantire, come prescrive il diritto comunitario, un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore. Inoltre, la disciplina unitaria del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle regioni o dalle province autonome, in materie di competenza propria, ed in riferimento ad altri interessi. Cio' comporta che la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, investendo l'ambiente nel suo complesso, e quindi anche in ciascuna sua parte, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in altre materie di loro competenza (cfr. sent. n. 380/2007). Pertanto, nelle materie oggetto di disciplina della norma in esame il legislatore provinciale, nell'esercizio della propria competenza legislativa piena, e' sottoposto al rispetto degli standards minimi ed uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale, ex art. 117, comma 2, lettera s) Cost., oltre che al rispetto della normativa comunitaria di riferimento secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 1 dello Statuto speciale di autonomia e dall'art. 117, primo comma, Cost. Sulla base di queste premesse sono censurabili, in violazione dei vincoli posti al legislatore provinciale dal suindicato art. 8, comma 1 dello Statuto, nonche' in quanto invasive della competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, le disposizioni della legge in esame che non recano, i necessari richiami alle norme statali di settore di cui alla legge n. 157/1992 recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e al d.P.R. n. 357/1997 recante «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche. Conclusivamente, la norma in oggetto presenta profili di illegittimita' costituzionale poiche', dettando disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento, viola l'art. 117, comma 2 lett. s) in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Per i motivi sopra esposti, la legge oggetto del presente ricorso deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, con riferimento alle norme denunciate. Si richiede, inoltre, la sospensione dell'esecuzione della legge censurata, in quanto ricorrono i presupposti previsti dall'art. 35 della legge n. 87/1953, cosi' come modificato dall'art. 9, comma 4, della legge n. 131/2003. Infatti, l'esecuzione delle norme impugnate e' suscettibile di determinare un danno immediato e irreparabile all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica.
P. Q. M. Si conclude chiedendo che la legge della provincia autonoma di Bolzano n. 1 del 17 gennaio 2011, recante «Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni», pubblicata nel B.U.R. n. 4 del 25 gennaio 2011, sia dichiarata costituzionalmente illegittima con specifico riguardo all'art. 5 comma 9, all'art. 7 comma 1, all'art. 8, all'art. 12, e all'art. 15 comma 1. Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 10 marzo 2011. Roma, 21 marzo 2011 L'Avvocato dello Stato: Basilica