N. 108 SENTENZA 23 marzo - 1 aprile 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione
  Calabria  -  Stabilizzazione  dei   lavoratori   dipendenti   delle
  Comunita' montane in servizio presso altri enti o aziende pubbliche
  -  Introduzione  di  una  forma  di  assunzione  riservata,   senza
  predeterminazione di  criteri  selettivi  di  tipo  concorsuale  in
  violazione del principio del  pubblico  concorso  -  Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, art. 1,  comma
  3. 
- Costituzione, artt. 3 e 97. 
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione
  Calabria  -  Trasformazione  del  rapporto  di  lavoro,  da   tempo
  determinato a  tempo  indeterminato,  dei  lavoratori  dei  servizi
  irrigui, degli impianti a fune di Camigliatello  Silano,  Lorica  e
  Ciricilla e degli addetti ai servizi istituzionali -  Assunzione  a
  tempo  indeterminato  del  personale  precario   dell'ARSSA,   ente
  strumentale della Regione, con proroga  dei  contratti  nelle  more
  dell'espletamento delle procedure concorsuali - Stabilizzazione dei
  lavoratori  precari,  in  violazione  del  principio  del  pubblico
  concorso - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, art. 13. 
- Costituzione, artt. 3 e 97. 
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione
  Calabria - Trasformazione dei contratti part-time del personale  ex
  LSU/LPU  in  rapporti  di  lavoro  full-time  -   Incidenza   sulla
  disciplina dell'orario, regolato dalla  contrattazione  collettiva,
  con invasione della materia dell'ordinamento civile, di  competenza
  esclusiva del legislatore statale - Contrasto con i vincoli imposti
  dalla normativa nazionale sulla spesa per il personale, espressione
  di principi fondamentali della legislazione statale in  materia  di
  coordinamento   della    finanza    pubblica    -    Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, art. 15, comma
  1. 
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo; legge  27
  dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 557 e 557-bis; d.l. 25  giugno
  2008, n. 112 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art.  1,
  comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 76, comma 6. 
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione
  Calabria  -  Personale   ex   LSU/LPU   stabilizzato -   Avvio   di
  procedimenti finalizzati alla  progressione  di  carriera  mediante
  selezione interna - Violazione del principio del pubblico  concorso
  - Illegittimita'  costituzionale  -  Assorbimento  degli  ulteriori
  profili di censura. 
- Legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, art. 15, comma
  3. 
- Costituzione, artt. 3 e 97  (art.  117,  terzo  comma);  d.lgs.  27
  ottobre 2009, n. 150, art. 24; legge 4 marzo 2009, n. 15, art. 5. 
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione
  Calabria - Stabilizzazione, su domanda,  delle  unita'  LSU/LPU  in
  servizio presso gli uffici regionali che alla data  del  1°  aprile
  2008 non hanno esercitato la facolta' di accedere  al  procedimento
  di stabilizzazione - Violazione del principio del pubblico concorso
  - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, art. 15, comma
  5. 
- Costituzione, artt. 3 e 97; d.l. 1° luglio 2009, n. 78  (convertito
  in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102),
  art. 17, commi 10-13. 
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione
  Calabria - Proroga al 31 dicembre 2012  del  termine  di  validita'
  delle graduatorie  afferenti  ai  concorsi  interni  del  personale
  regionale, gia' espletati mediante il  sistema  delle  progressioni
  verticali non esaurite  per  effetto  dell'avvenuto  scorrimento  -
  Trasferimento a domanda nei ruoli della Regione dei  dipendenti  in
  servizio al 1° gennaio 2010 in  posizione  di  comando  presso  gli
  uffici della Giunta regionale, proveniente da enti pubblici  e  con
  almeno quattro anni  di  ininterrotto  servizio  senza  limitazioni
  percentuali e senza predeterminazione di requisiti  attitudinali  -
  Applicazione della norma  ai  soli  soggetti  comandati  presso  le
  Giunte regionali e non a quelli ugualmente comandati  presso  altre
  strutture regionali - Violazione dei principi del pubblico concorso
  e di uguaglianza - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, art. 16, commi
  1 e 2. 
- Costituzione, artt. 3 e 97. 
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione
  Calabria - Utilizzazione, per l'inserimento  negli  organici  degli
  enti regionali e pararegionali,  delle  graduatorie  del  personale
  dichiarato idoneo sulla base  di  un  concorso  espletato  in  data
  anteriore al 2002  e  non  aperto  al  pubblico  -  Violazione  dei
  principi del pubblico concorso, di uguaglianza e di buon  andamento
  della pubblica amministrazione - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, art. 17, comma
  4. 
- Costituzione, artt. 3 e 97. 
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione
  Calabria - Individuazione di alcune  categorie  di  soggetti  quali
  destinatari  delle  misure  e  delle  azioni   di   stabilizzazione
  occupazionale, con ampliamento della platea dei  destinatari  della
  originaria norma di stabilizzazione - Violazione dei  principi  del
  pubblico concorso di uguaglianza e di buon andamento della pubblica
  amministrazione - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, art. 19, comma
  3, che modifica l'art. 2, comma 1, della  legge  reg.  19  novembre
  2003, n. 20. 
- Costituzione, artt. 3 e 97. 
(GU n.15 del 6-4-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi
  MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,
  Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo
  GROSSI, Giorgio LATTANZI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  comma  3,
13, 15, commi 1, 3 e 5, 16, commi 1 e 2, 17, comma  4,  e  19,  della
legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n.  8,  «Provvedimento
generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato
alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art.  3,  comma  4
della legge reg. n. 8 del 2002). Modifiche all'art.  11  della  legge
reg. 30 dicembre 2009, n. 42», promosso dal Presidente del  Consiglio
dei ministri con ricorso notificato il 21-26 aprile 2010,  depositato
in cancelleria il 28 aprile 2010 ed iscritto al n.  65  del  registro
ricorsi 2010. 
    Udito nell'udienza pubblica  del  22  febbraio  2011  il  giudice
relatore Luigi Mazzella; 
    Udito l'avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma per il Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso depositato in cancelleria il 28 aprile 2010,  il
Presidente del Consiglio dei ministri ha  promosso,  con  riferimento
agli artt. 3, 97, 117 della Costituzione, questione  di  legittimita'
costituzionale degli artt. 1, comma 3, 13, 15, commi 1, 3  e  5,  16,
commi 1 e 2, 17, comma 4, e 19 della legge della Regione Calabria  26
febbraio 2010, n. 8, «Provvedimento generale recante  norme  di  tipo
ordinamentale  e  finanziario  (collegato  alla  manovra  di  finanza
regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4 della legge reg. n. 8  del
2002). Modifiche all'art. 11 della legge reg. 30  dicembre  2009,  n.
42». 
    2. - L'art. 1, comma 3,  prevede  che  «i  lavoratori  dipendenti
delle Comunita' montane che, all'entrata in  vigore  della  impugnata
legge regionale,  prestano  servizio  presso  altri  Enti  o  aziende
pubbliche, possono essere  trasferiti  ed  inquadrati  negli  Enti  o
azienda  pubbliche  utilizzatrici».   Secondo   il   Presidente   del
Consiglio, tale disposizione, nella parte in cui non  circoscrive  la
sua stessa  efficacia  ai  soli  dipendenti  a  tempo  indeterminato,
introduce una generalizzata modalita' di inquadramento riservato,  in
violazione del principio del concorso  pubblico  e  dei  principi  di
uguaglianza,  buon   andamento   e   imparzialita'   della   pubblica
amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. 
    2.1. - Il Presidente del Consiglio censura poi  l'art.  13  della
legge reg. n. 8 del 2010, il quale, al comma 1, in materia di  lavoro
precario, dispone la trasformazione, da  tempo  determinato  a  tempo
indeterminato, del rapporto di  lavoro  dei  lavoratori  dei  servizi
irrigui degli impianti a  fune  di  Camigliatello  Silano,  Lorica  e
Ciricilla e degli addetti ai servizi istituzionali  e,  al  comma  2,
prevede l'assunzione a tempo  indeterminato  del  personale  precario
dell'ARSSA, disponendo  che,  nelle  more,  «i  contratti  in  essere
vengono prorogati fino all'espletamento delle  procedure  concorsuali
finalizzate  all'assunzione  a  tempo  indeterminato».   Secondo   il
ricorrente, anche tale disposizione, prevedendo forme di assunzione a
tempo indeterminato in assenza di concorso, viola  il  principio  del
pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost. 
    2.2. - Il ricorrente censura poi i commi 1 e 3 dell'art. 15 della
legge reg. n. 8 del 2010. Entrambe tali disposizioni - prevedendo, il
primo la trasformazione dei  contratti  part-time  del  personale  ex
LSU/LPU [lavori socialmente utili/lavori  di  pubblica  utilita']  in
rapporti lavoro full-time e il secondo le procedure finalizzate  alla
progressione di carriera mediante selezione interna -  non  sarebbero
in linea con la normativa statale  vigente  e,  in  particolare,  con
l'art.  1,  comma  557,  della  legge  27  dicembre  2006,   n.   296
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2007) e con l'art. 76, comma  6,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6
agosto 2008, n. 133, che  impone  agli  Enti  pubblici  una  rigorosa
programmazione di spesa per il personale e fissa, per tale  tipologia
di  spesa,  una  disciplina  vincolistica.  In  tal  modo,  la  norma
violerebbe l'art. 117, comma 3, Cost., costituendo le  norme  statali
interposte principi fondamentali in materia  di  coordinamento  della
finanza pubblica. 
    2.2.1. - Il solo comma 1, poi, secondo il ricorrente, si porrebbe
anche in contrasto con il Titolo III (da art. 40 e ss.) del d.lgs. 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), invadendo la  competenza
esclusiva statale in materia di ordinamento civile, di  cui  all'art.
117, comma 2, lettera l), Cost. 
    2.2.2. - D'altro canto, il comma 3,  introducendo  meccanismi  di
progressione di carriera mediante selezione interna, si  porrebbe  in
contrasto con l'art. 24 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150 (Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di  ottimizzazione  della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni) e con l'art. 5 della legge 4  marzo  2009,
n.  15  (Delega  al  Governo  finalizzata  all'ottimizzazione   della
produttivita' del lavoro pubblico e  alla  efficienza  e  trasparenza
delle  pubbliche  amministrazioni  nonche'  disposizioni  integrative
delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e  del
lavoro e alla Corte dei conti) e violerebbe, al contempo, i  principi
di  uguaglianza,  buon  andamento  e  imparzialita'  della   pubblica
amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. 
    2.3.  -  Analoga  censura  e'  sollevata  anche  con  riferimento
all'art. 15, comma 5, della legge reg.  n.  8  del  2010,  il  quale,
disponendo che la Giunta regionale e' autorizzata a stabilizzare,  su
espressa domanda degli interessati, le  unita'  LSU/LPU  in  servizio
presso gli uffici regionali che, alla data del 1°  aprile  2008,  non
hanno  esercitato  la  facolta'  di  accedere  al   procedimento   di
stabilizzazione, configurerebbe, secondo il Presidente del  Consiglio
dei ministri, una modalita' di accesso riservato e lederebbe, in  tal
modo, il principio del concorso pubblico. 
    2.4. - Viene poi impugnata la norma contenuta nell'art. 16, comma
1, della legge reg. n. 8 del 2010.  Questa,  disponendo  la  proroga,
sino al 31 dicembre 2012, della validita' delle graduatorie afferenti
ai concorsi interni del personale regionale, gia' espletati  mediante
il sistema di progressioni verticali e che non risultano esaurite per
effetto dell'avvenuto scorrimento ed autorizzando la Giunta regionale
ad avviare procedimenti finalizzati alla progressione di carriera, si
porrebbe in contrasto  con  la  disciplina  vincolistica  dettata  in
materia di  contenimento  delle  spese  di  personale  della  Regione
dall'art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009 e dall'art. 5 della legge  n.
15  del  2009,  che  prevedono  l'obbligo  del   pubblico   concorso,
riservando al personale interno solo il 50 % dei posti disponibili  e
violerebbe, da un lato, l'art. 117,  comma  3,  Cost.  (coordinamento
della finanza pubblica), e,  dall'altro  il  principio  del  pubblico
concorso, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. 
    2.5. - Secondo il ricorrente, e'  illegittimo  anche  l'art.  16,
comma 2, della legge reg. n. 8 del  2010,  il  quale  prevede  che  i
dipendenti in servizio al 1º gennaio 2010  in  posizione  di  comando
presso  gli  uffici  della  Giunta  regionale,  proveniente  da  enti
pubblici, che abbiano maturato, in  tale  posizione,  almeno  quattro
anni di ininterrotto servizio, sono trasferiti, a domanda, nei  ruoli
organici della Regione, escludendo  dal  trasferimento  il  personale
comandato ai sensi della legge reg.  13  maggio  1996,  n.  7  (Norme
sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale
e sulla dirigenza regionale), della legge reg. 26 marzo  1997,  n.  8
(Norme sul riordino e  sul  funzionamento  delle  strutture  speciali
della Regione Calabria) e successive modifiche e  integrazioni.  Tale
norma creerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento tra  gli
stessi soggetti comandati presso la Regione,  e  in  particolare  tra
quelli comandati presso gli uffici della Giunta e gli altri comandati
presso altri uffici, escludendo,  peraltro,  gli  altri  soggetti  in
posizione di comando ai sensi delle leggi reg. n. 7 del 1996 e  n.  8
del 1997, ancorche' versino  nelle  medesime  condizioni.  La  norma,
pertanto, sarebbe priva di razionalita' e violerebbe  i  principi  di
uguaglianza, oltre a quelli di buon andamento e  imparzialita'  della
pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. 
    2.6.  -  Il  Presidente  del  Consiglio,  poi,  chiede  che   sia
dichiarato illegittimo l'art. 17, comma 4, della medesima legge  reg.
n. 8 del 2010.  Tale  norma,  autorizzando  la  Giunta  regionale  ad
utilizzare - per l'inserimento negli organici degli  Enti  regionali,
sub-regionali, societa' regionali in house e  nei  ruoli  disponibili
dell'Amministrazione  regionale  -  le  graduatorie   del   personale
dichiarato idoneo con Det. 8 agosto 2002, n. 384, contrasterebbe  con
l'art. 1 della legge reg. 20 novembre 2009, n. 27 (Integrazioni  alla
legge reg. 31 luglio 2007, n. 32, recante "Norme regionali in materia
di   autorizzazione,   accreditamento   istituzionale    e    accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche  e
private"),  che  non   consentirebbe   un   simile   scorrimento   di
graduatoria, in tal modo violando anch'essa gli artt. 3 e 97 Cost. ed
i principi, ivi contenuti,  di  ragionevolezza,  uguaglianza  e  buon
andamento della pubblica amministrazione. 
    2.7. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, infine,  censura
l'art. 19 della predetta legge regionale, il  quale,  nel  modificare
l'art. 2, comma 1, della legge reg. 19 novembre 2003,  n.  20  (Norme
volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati  in
lavori socialmente utili e di pubblica utilita'),  amplia  la  platea
dei destinatari dell'originaria norma, dando vita  ad  una  forma  di
stabilizzazione anche per il  personale  dipendente  degli  Enti  non
utilizzatori di lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili e
di pubblica utilita'. In tal modo, anche  tale  norma  configurerebbe
una forma di accesso  riservato,  in  violazione  del  principio  del
concorso pubblico e dei principi di  uguaglianza,  buon  andamento  e
imparzialita' della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97
Cost. 
 
                       Considerato in diritto. 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri  ha  promosso,  con
riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo
comma, della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale
degli artt. 1, comma 3, 13, 15, commi 1, 3 e 5, 16, commi 1 e 2,  17,
comma 4, e 19 della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n.
8, «Provvedimento generale recante  norme  di  tipo  ordinamentale  e
finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale  per  l'anno
2010, art. 3, comma 4 della legge reg.  n.  8  del  2002).  Modifiche
all'art. 11 della legge reg. 30 dicembre 2009, n. 42». 
    2. - L'art. 1, comma 3, della legge regionale  impugnata  dispone
che i lavoratori dipendenti delle Comunita' montane che,  all'entrata
in vigore della legge censurata, prestano servizio presso altri  Enti
o aziende pubbliche, possano essere trasferiti  ed  inquadrati  negli
Enti o aziende pubbliche utilizzatrici. 
    2.1.  -  Il  successivo  art.   13,   comma   1,   autorizza   la
trasformazione del rapporto di  lavoro  dei  lavoratori  dei  servizi
irrigui, degli impianti a fune  di  Camigliatello  Silano,  Lorica  e
Ciricilla  e  degli  addetti  ai  servizi  istituzionali,  da   tempo
determinato a tempo  indeterminato,  stabilendo  che  il  Commissario
Liquidatore dell'Azienda Forestale della  Regione  Calabria  provveda
all'assunzione  a  tempo   indeterminato   del   personale   precario
individuato dall'art. 25, comma 1, della legge reg. 13  giugno  2008,
n. 15,  recante  «Provvedimento  generale  di  tipo  ordinamentale  e
finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale  per  l'anno
2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge reg. 4 febbraio 2002,
n. 8)» e che, nelle more, i contratti  in  essere  vengono  prorogati
fino  all'espletamento  delle   procedure   concorsuali   finalizzate
all'assunzione a tempo indeterminato. 
    2.2. - L'art. 15,  comma  1,  della  legge  regionale  richiamata
dispone che, per garantire il piu' corretto utilizzo del personale ex
LSU/LPU [Lavori socialmente utili /  Lavori  di  pubblica  utilita'],
assunto a tempo indeterminato con contratto part-time alle dipendenze
della  Regione  ai  sensi,  il  rapporto  di  lavoro  del   personale
stabilizzato part-time verticale a 24 ore settimanali sia trasformato
in rapporto di lavoro a tempo pieno a 36 ore settimanali. 
    La stessa disposizione, al  comma  3,  al  fine  di  favorire  lo
sviluppo professionale  delle  risorse  umane  di  cui  al  comma  1,
autorizza  la  Giunta  regionale  ad   avviare,   nell'ambito   della
programmazione triennale, procedimenti finalizzati alla  progressione
di carriera mediante selezione interna effettuata  tra  il  personale
appartenente a tutte le categorie. 
    Il comma 5 del predetto art.  15,  infine,  autorizza  la  Giunta
regionale a stabilizzare, su espressa domanda, le unita'  LSU/LPU  in
servizio presso gli uffici regionali che alla data del 1° aprile 2008
non hanno esercitato la  facolta'  di  accedere  al  procedimento  di
stabilizzazione, disponendo che anche a tali unita' di  personale  si
applichino le disposizioni di cui al comma 1. 
    2.3. - Il successivo art. 16, comma 1, della legge  regionale  in
discorso, poi, proroga al 31 dicembre 2012 il  termine  di  validita'
delle  graduatorie  afferenti  ai  concorsi  interni  del   personale
regionale, gia' espletati  mediante  il  sistema  delle  progressioni
verticali e che non  risultano  esaurite  per  effetto  dell'avvenuto
scorrimento, autorizzando la Giunta regionale ad avviare  nell'ambito
della  programmazione  triennale,   procedimenti   finalizzati   alle
progressioni di carriera. Inoltre, al comma 2, la norma dispone che i
dipendenti in servizio al 1° gennaio 2010  in  posizione  di  comando
presso  gli  uffici  della  Giunta  regionale  proveniente  da   Enti
pubblici, che abbiano maturato in tale posizione almeno quattro  anni
di ininterrotto servizio, siano  trasferiti,  a  domanda,  nei  ruoli
organici della Regione, nei limiti della dotazione organica  prevista
nella  programmazione  triennale  del  personale  e   delle   risorse
disponibili. 
    2.4. - L'art. 17,  comma  4,  della  legge  regionale  censurata,
autorizza la Giunta ad utilizzare - per l'inserimento negli  organici
degli Enti regionali, sub-regionali, societa' regionali  in  house  e
nei ruoli disponibili dell'Amministrazione regionale - le graduatorie
del personale gia' dichiarato idoneo con det. 8 agosto 2002, n.  384,
ribaltando quanto in precedenza disposto da altra legge della Regione
Calabria, la n. 27 del 2009. Quest'ultima, a sua volta, interpretando
restrittivamente due  precedenti  disposizioni  di  legge  regionale,
chiariva  che  le  stabilizzazioni  (mediante   concorso   riservato)
disposte dalle  disposizioni  previgenti,  dovessero  intendersi  una
tantum, e vietava esplicitamente lo scorrimento di graduatoria. 
    2.5. - L'art. 19 della predetta legge reg. n. 8 del 2010, infine,
modifica l'art. 2, comma 1, della legge reg. 19 novembre 2003, n.  20
(Norme  volte  alla  stabilizzazione  occupazionale  dei   lavoratori
impegnati in  lavori  socialmente  utili  e  di  pubblica  utilita'),
inserendo, dopo le parole  «Enti  attuatori»  le  parole  «nonche'  i
soggetti avviati al lavoro ai sensi dell'articolo  7  del  D.  Dirig.
reg. 6 aprile 2006, n. 3902 , «pubblicato  sul  B.U.R.C.  supplemento
ordinario, n. 3 del 7 aprile 2006», disponendo che i benefici di  cui
alla legge reg. 19 novembre 2003, n. 20 siano  applicabili  anche  ai
lavoratori precari di cui all'art. 7 del  citato  D.  Dirig.  reg.  6
aprile 2006, n. 3902. 
    3. - La questione relativa  all'art.  1,  comma  3,  della  legge
regionale impugnata, sollevata con riferimento  agli  artt.  3  e  97
Cost., e' fondata. 
    Detta disposizione consente che  i  lavoratori  dipendenti  delle
Comunita' montane che, all'entrata  in  vigore  della  legge  stessa,
prestino servizio  presso  altri  Enti  o  aziende  pubbliche,  siano
inquadrati alle  dipendenze  dell'Ente  o  azienda  presso  cui  sono
utilizzati.  In  tal  modo,  si  consente  la   stabilizzazione   dei
lavoratori comandati nei  nuovi  Enti,  anche  se  titolari  di  meri
rapporti precari. La  norma  censurata  realizza,  quindi,  per  tali
lavoratori,   una    forma    di    assunzione    riservata,    senza
predeterminazione di criteri selettivi di  tipo  concorsuale.  Simile
modalita' di assunzione, escludendo o riducendo irragionevolmente  la
possibilita' di accesso al lavoro dall'esterno,  viola  il  principio
del pubblico concorso, di cui agli artt.  3  e  97  Cost.  La  natura
comparativa e aperta della procedura e', infatti, elemento essenziale
del concorso pubblico, come  questa  Corte  ha  piu'  volte  ribadito
(sentenze n. 7 del 2011, n. 235 del 2010, n. 149 del 2010, n. 293 del
2009, n. 215 del 2009, n. 363 del 200, n. 205 del 2006). 
    3.1. - Anche  la  questione  relativa  all'art.  13  della  legge
regionale censurata, sollevata con riferimento  agli  artt.  3  e  97
Cost., e' fondata. 
    Il primo comma della predetta disposizione, invero, autorizza  la
stabilizzazione di lavoratori precari dei  servizi  irrigui  e  degli
impianti a fune, senza concorso e senza alcuna verifica attitudinale,
in contrasto con il principio di cui all'art. 97, terzo comma, Cost. 
    Il secondo comma,  analogamente,  dispone  l'assunzione  a  tempo
indeterminato, presso l'azienda forestale della Regione Calabria,  di
personale precario, senza predeterminazione di criteri attitudinali e
senza  richiedere  la  partecipazione  ad  alcuna   prova   selettiva
concorsuale; in  alternativa,  la  norma  autorizza  la  proroga  dei
contratti a tempo determinato fino all'espletamento di  concorsi,  ma
non prevede alcun termine per  l'indizione  dei  medesimi.  Pertanto,
entrambe le modalita' di assunzione comportano, di fatto,  una  sorta
di  stabilizzazione  senza  concorso  dei  lavoratori   precari,   in
violazione del principio del pubblico concorso, di  cui  all'art.  97
Cost. (ex plurimis sentenza n. 7 del 2011). 
    3.2. - La questione relativa all'art. 15, comma  1,  della  legge
regionale censurata e' fondata, sia  con  riferimento  all'art.  117,
secondo comma,  lettera  l),  Cost.  (ordinamento  civile),  sia  con
riferimento alla dedotta violazione di  principi  fondamentali  della
legislazione  statale  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.). 
    L'art. 15, comma 1, prevedendo la trasformazione dei contratti  a
tempo parziale del personale ex LSU/LPU in rapporti di lavoro a tempo
pieno,  incide   sulla   disciplina   dell'orario,   regolato   dalla
contrattazione collettiva. In tal  modo,  la  disposizione  regionale
detta una norma attinente alla disciplina privatistica  del  rapporto
di lavoro e, dunque, incide sulla materia dell'ordinamento civile, di
competenza esclusiva del legislatore statale (sentenze n. 69 del 2011
e n. 324 del 2010). 
    La norma regionale censurata e', inoltre, illegittima  anche  con
riferimento alla lesione dei principi fondamentali della legislazione
statale in materia di coordinamento della finanza  pubblica,  di  cui
all'art. 117, terzo comma,  Cost.  Con  l'introduzione  di  procedure
finalizzate alla progressione di carriera mediante selezione interna,
la stessa si pone in contrasto con l'art. 1, comma 557,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  finanziaria  2007),  che
obbliga le Regioni alla riduzione delle spese per il personale  e  al
contenimento della dinamica retributiva, e con il comma 557-bis della
medesima disposizione della predetta legge statale, che estende  tale
obbligo di riduzione anche ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e a tutti i rapporti precari in  organismi  e  strutture
facenti capo alla Regione.  Inoltre,  la  norma  censurata  contrasta
anche con l'art. 76, comma 6, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112   (Disposizioni   urgenti   per   lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione  tributaria),  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6  agosto  2008,  n.  133,
che, al comma 6, prevede l'adozione di un d.P.C.M. per  la  riduzione
delle spese del personale e, al comma 7,  vieta  esplicitamente  agli
Enti nei quali l'incidenza delle spese del personale e' pari  al  40%
di procedere ad assunzioni con qualsivoglia  tipologia  contrattuale.
Tali norme statali, ispirate alla finalita'  del  contenimento  della
spesa pubblica, costituiscono principi fondamentali nella materia del
coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi  di
riequilibrio, senza, peraltro, prevedere strumenti e modalita' per il
perseguimento dei medesimi. Invero, come ha  chiarito  questa  Corte,
«...la spesa per il personale, per la sua  importanza  strategica  ai
fini dell'attuazione del patto di stabilita'  interna  (data  la  sua
rilevante  entita'),  costituisce  non  gia'  una  minuta   voce   di
dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte  corrente,
con la conseguenza che le disposizioni relative al  suo  contenimento
assurgono  a  principio  fondamentale  della  legislazione   statale»
(sentenza n. 69 del 2011, che richiama la sentenza n. 169 del 2007). 
    3.3. - La questione, relativa all'art. 15, comma 3,  della  legge
regionale censurata, e' fondata. 
    Detta norma autorizza la Giunta regionale ad avviare procedimenti
per  la  progressione  di  carriera,   mediante   selezione   interna
effettuata tra  il  personale  appartenente  a  tutte  le  categorie,
laddove l'art. 24 del d.lgs. n.150 del 2009 e l'art. 5 della legge n.
15 del 2009 prevedono espressamente, per le progressioni di carriera,
l'obbligo del pubblico concorso, riservando al personale interno solo
il 50% dei posti disponibili. La disposizione  viola  i  principi  di
uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione,  di  cui
agli artt. 3 e 97 Cost. Come, infatti, questa Corte,  ha  piu'  volte
chiarito, la progressione nei pubblici uffici  deve  avvenire  sempre
per concorso  e  previa  rideterminazione  della  dotazione  organica
complessiva (sentenze n. 7 del 2011, n. 159  del  2005,  n.  274  del
2003, n. 218 del 2002, n. 1 del 1999 e n. 478 del 1995). 
    L'accoglimento  della  questione  sollevata  con  riferimento  ai
principi suindicati comporta l'assorbimento della  censura  sollevata
con riferimento all'art. 117, comma 3, Cost. 
    3.4. - La questione avente ad oggetto l'art. 15, comma  5,  della
legge regionale censurata, e' fondata. 
    La norma autorizza la Giunta regionale, su espressa domanda degli
interessati facenti parti delle unita' LSU/LPU in servizio presso gli
uffici regionali che, alla data  del  1°  aprile  2008,  non  abbiano
esercitato la facolta'  di  accedere  al  procedimento  appositamente
previsto,  a  stabilizzare  senza   concorso   tutti   i   lavoratori
socialmente utili gia' impiegati dalla Regione,  senza  porre  limiti
percentuali al ricorso a tale tipo di assunzione. Essa, ponendosi  in
contrasto con le nuove previsioni recate dall'art. 17, commi 10 - 13,
del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78  (Provvedimenti  anticrisi,
nonche' proroga di termini), convertito in legge, con  modificazioni,
dall'art. 1,  comma  1,  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  che,  con
riferimento  alla  generalita'   delle   amministrazioni   pubbliche,
stabilisce  nuove   modalita'   di   valorizzazione   dell'esperienza
professionale  acquisita  dal  personale  non  dirigente,  attraverso
l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva  dei  posti,
configura una modalita' di accesso riservato  agli  uffici  pubblici,
ritenuta costituzionalmente illegittima dalla costante giurisprudenza
della Corte. Quest'ultima, infatti, nella prospettiva di  valorizzare
le professionalita'  maturate  all'interno  dell'amministrazione,  ha
ammesso la stabilizzazione di contratti di lavoro precario, in deroga
al principio del concorso pubblico di cui  all'art.  97  Cost.,  solo
entro limiti percentuali  tali  da  non  pregiudicare  il  prevalente
carattere aperto delle procedure di assunzione  nei  pubblici  uffici
(sentenze n. 7 del 2011, n. 235 e n. 149 del 2010, n. 293  e  n.  215
del 2009, n. 363 e n. 205 del 2006). 
    3.5. - Anche la questione, riguardante l'art. 16, commi  1  e  2,
della predetta legge regionale, e' fondata. 
    Il primo comma della norma censurata  prevede  una  modalita'  di
progressione verticale nel sistema  di  classificazione,  basata  sui
risultati di un concorso gia' espletato e non gia' sull'indizione  di
nuovi  concorsi  ad  hoc.  Essa,  invero,  dispone  che  i  candidati
vincitori dei concorsi precedentemente svolti siano riclassificati  e
che le relative graduatorie siano rese utilizzabili per i  successivi
tre anni. In tal modo, essa si pone in contrasto  con  il  principio,
costantemente  affermato  da  questa  Corte,  in  base  al  quale  la
progressione nei pubblici uffici deve avvenire sempre per concorso  e
previa  rideterminazione   della   dotazione   organica   complessiva
(sentenze n. 7 del 2011 e n. 478 del 1995). 
    Il secondo comma dello stesso articolo dispone che  i  dipendenti
in servizio al 1° gennaio 2010 in posizione  di  comando  presso  gli
uffici della Giunta  regionale  proveniente  da  Enti  pubblici,  che
abbiano  maturato  in  tale  posizione   almeno   quattro   anni   di
ininterrotto  servizio,  siano  trasferiti,  a  domanda,  nei   ruoli
organici  della   Regione.   In   tal   modo,   esso   autorizza   la
stabilizzazione di tutto il personale  comandato,  senza  limitazioni
percentuali e  senza  predeterminazione  di  requisiti  attitudinali.
Viola, pertanto,  il  principio  dell'accesso  agli  uffici  pubblici
mediante pubblico concorso, di  cui  all'art.  97  Cost.,  anche  con
riferimento al necessario carattere aperto dello stesso (sentenze  n.
7 del 2011, n. 235 e n. 149 del 2010, n. 293 e n. 215  del  2009,  n.
363 e n. 205 del 2006).  Inoltre,  indirizzandosi  ai  soli  soggetti
comandati presso le  Giunte  regionali  e  non  a  quelli  ugualmente
comandati  presso  altre  strutture  regionali,  la  norma  censurata
determina anche una disparita' di trattamento di  situazioni  uguali,
in violazione del principio di cui all'art. 3, Cost. 
    3.6. - La questione, riguardante l'art. 17, comma 4, della  legge
regionale censurata, e' fondata. 
    Detta  norma  consente  alla   Giunta   di   utilizzare   -   per
l'inserimento negli organici degli Enti regionali e  pararegionali  -
le graduatorie del personale  dichiarato  idoneo  sulla  base  di  un
concorso espletato  in  data  anteriore  al  2002  e  non  aperto  al
pubblico, autorizzando, dunque, lo scorrimento delle  graduatorie  in
assenza di un nuovo  pubblico  concorso  ad  hoc.  In  tal  modo,  la
disposizione viola il principio del pubblico concorso  per  l'accesso
ai pubblici uffici e quelli di uguaglianza  e  buon  andamento  della
Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. (v. sentenza
n. 7 del 2011). 
    3.7. - E', infine, fondata, anche la  questione  di  legittimita'
costituzionale relativa all'art. 19 della predetta  legge  regionale,
come integrato dall'errata corrige pubblicata sul BUR del  1°  aprile
2010. 
    Detta norma, nel modificare l'art. 2, comma 1, della  legge  reg.
n.  20  del  2003,  individua  alcune  categorie  di  soggetti  quali
destinatari  delle  misure  e   delle   azioni   di   stabilizzazione
occupazionale dei bacini, precisando che i benefici di cui alla legge
citata sono applicabili anche ai lavoratori precari di cui all'art. 7
del decreto dirigenziale regionale 6 aprile 2006, n. 3902. 
    In  tal  modo,  la  norma  regionale  determina  un   sostanziale
ampliamento della platea dei destinatari della  originaria  norma  di
stabilizzazione, consentendone l'assunzione in mancanza  di  pubblico
concorso, e configura, per tali lavoratori, una modalita' di  accesso
riservato, in contrasto  con  il  carattere  aperto  e  pubblico  del
reclutamento  nei  pubblici  uffici,  richiesto  dall'art.  97  Cost.
(sentenze n. 7 del 2011, n. 235 e n. 149 del 2010, 293 e n.  215  del
2009, n. 363 e n. 205 del 2006). 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, comma  3,
13, 15, commi 1, 3 e 5, 16, commi 1 e 2, 17,  comma  4,  e  19  della
legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n.  8,  «Provvedimento
generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato
alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art.  3,  comma  4
della legge reg. n. 8 del 2002). Modifiche all'art.  11  della  legge
reg. 30 dicembre 2009, n. 42». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                       Il redattore: Mazzella 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 1° aprile 2011. 
 
                       Il cancelliere: Melatti