N. 122 SENTENZA 4 - 11 aprile 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Sanita'  pubblica  -  Norme  della   Regione   Abruzzo   -   Istituto
  Zooprofilattico  Sperimentale  dell'Abruzzo  e   del   Molise   "G.
  Caporale"  di  Teramo  -  Attribuzione  all'Istituto  di  ulteriori
  compiti   e   funzioni   di   interesse   nazionale,   comunitario;
  internazionale  e  regionale  -  Ricorso  del  Governo  -  Asserita
  violazione  della  normativa  statale  di principio nella   materia
  concorrente della tutela della salute - Esclusione - Non fondatezza
  della questione. 
- Legge della Regione Abruzzo 5 maggio 2010, n. 13, art. 1, comma 4. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270,
  art. 2, comma 2. 
Sanita' pubblica - Amministrazione pubblica  -  Norme  della  Regione
  Abruzzo - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e  del
  Molise "G. Caporale" di Teramo - Individuazione,  quale  componente
  ministeriale del collegio dei revisori, di  un  rappresentante  del
  Ministero della salute in luogo di un rappresentante del  Ministero
  dell'economia       -       Violazione       della        normativa
  statale di principio nella  materia concorrente  del  coordinamento
  della   finanza   pubblica -   Illegittimita'   costituzionale    -
  Assorbimento della ulteriore questione. 
- Legge della Regione Abruzzo 5 maggio 2010, n. 13, art. 3, comma 4. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge  31  dicembre  2009,  n.
  196, art. 16; d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270, art. 3, comma 4. 
Sanita' pubblica - Finanza regionale - Norme della Regione Abruzzo  -
  Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G.
  Caporale" di Teramo - Previsione  che  il  Ministero  della  salute
  individui ulteriori  modalita'  di  finanziamento destinate  a  far
  fronte  alle  spese   derivanti   dai   nuovi   compiti   assegnati
  all'Istituto, svolti per il Ministero e per le Regioni - Violazione
  della normativa statale di principio nella materia concorrente  del
  coordinamento   della    finanza    pubblica    -    Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Regione Abruzzo 5 maggio 2010, n. 13, art. 4, comma 2. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270,
  art. 6, comma 2, lett. a) e c). 
Sanita' pubblica - Amministrazione pubblica  -  Norme  della  Regione
  Abruzzo - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e  del
  Molise  "G.  Caporale"  di  Teramo  -  Attribuzione  di  specifiche
  funzioni al Consiglio di amministrazione e  al  direttore  generale
  dell'ente -  Ricorso  del  Governo  -  Asserito  contrasto  con  la
  normativa  statale di principio nella  materia  concorrente   della
  tutela della salute  -  Ritenuta  violazione  del  principio  della
  separazione delle funzioni di indirizzo e di  verifica  rispetto  a
  quelle di gestione e di controllo - Erroneo assunto  interpretativo
  del ricorrente - Non fondatezza delle questioni. 
- Legge della Regione Abruzzo 5 maggio 2010, n. 13, art. 5, commi 1 e
  4. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270,
  art. 3, commi 2 e 5; d.lgs. 30  dicembre  1992,  n.  502,  art.  3;
  d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 3-ter. 
(GU n.16 del 13-4-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma  4,
dell'art. 3, comma 4, dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5, commi 1  e
4,  della  legge  della  Regione  Abruzzo  5  maggio  2010,   n.   13
(Funzionamento     dell'Istituto     Zooprofilattico     Sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise "G.  Caporale"  di  Teramo),  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13-16
luglio 2010, depositato in cancelleria il 20 luglio 2010 ed  iscritto
al n. 85 del registro ricorsi 2010. 
    Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 2011 il Giudice relatore
Paolo Maria Napolitano; 
    Udito  l'avvocato  dello  Stato  Massimo  Salvatorelli   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 16 luglio  2010  e  depositato  il
successivo 20 luglio,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso  -  in  riferimento  all'art.  117,   terzo   comma,   della
Costituzione, nonche' dei principi  fondamentali  espressi  dall'art.
3-ter del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1  della
legge. 23 ottobre 1992, n. 421), aggiunto dall'art. 3, comma  3,  del
d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Norme  per  la  razionalizzazione  del
Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge  30
novembre 1998, n. 419), dall'art. 2, comma 2, dall'art. 3,  commi  2,
3, 4 e 5, dall'art. 6, comma 2, lettera  a),  del  d.lgs.  30  giugno
1993,  n.   270   (Riordinamento   degli   istituti   zooprofilattici
sperimentali, a norma dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  h,  della
legge 23 ottobre 1992,  n.  421),  e  dall'art.  16  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e  finanza  pubblica)  -
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  4,
dell'art. 3, comma 4, dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5, commi 1  e
4,  della  legge  della  Regione  Abruzzo  5  maggio  2010,   n.   13
(Funzionamento     dell'Istituto     Zooprofilattico     Sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo). 
    1.1. - Il ricorrente premette che la  legge  regionale  in  esame
viene a disciplinare il funzionamento  dell'Istituto  zooprofilattico
sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo, ed e'
stata  emanata  dalla  Regione  Abruzzo  a  seguito  del   Protocollo
d'intesa, stipulato in data 11 dicembre 2009, fra il Ministero  della
salute, la Regione Abruzzo e la Regione Molise, diretto al riordino e
alla valorizzazione di detto Istituto interregionale, secondo  quanto
previsto dall'art. 2, comma 5, del d.lgs, n. 270 del 1993. 
    Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri,  gli  artt.  1,
comma 4, 3, comma 4, 4, comma 2, e  5,  commi  1  e  4,  della  legge
regionale n. 13 del 2010 eccederebbero  dalle  competenze  regionali,
contrastando con i principi fondamentali in materia di  tutela  della
salute contenuti nella normativa statale  di  riferimento  costituita
dal d.lgs. n. 270 del 1993, e, pertanto, sarebbero costituzionalmente
illegittimi violando l'art. l17, terzo comma, Cost. 
    In particolare, relativamente all'art. 1, comma  4,  della  legge
della Regione Abruzzo n. 13 del 2010, il ricorrente ritiene che  esso
violi l'art. 117, terzo comma, Cost., in  quanto,  attribuendo  anche
alle Regioni Abruzzo e Molise, e non solo al Ministro  della  salute,
la facolta' di assegnare all'Istituto «ulteriori compiti  e  funzioni
di interesse nazionale e internazionale», si  porrebbe  in  contrasto
con l'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1993, secondo cui spetta
in  via   esclusiva   allo   Stato   l'assegnazione   agli   Istituti
zooprofilattici sperimentali (IZS) di  compiti  e  funzioni  in  tali
settori (sentenza n. 124 del 1994). 
    Gli istituti in questione, difatti,  operano  nel  settore  della
ricerca sperimentale  scientifica  e  della  tutela  della  igiene  e
sanita' veterinaria, nei quali convergono non solo gli  interessi  di
Regioni e Province autonome, ma anche - secondo quanto previsto nella
lettera l) del comma 3 del medesimo art. 2 - «compiti e  funzioni  di
interesse  nazionale,  comunitario   ed   internazionale»,   la   cui
attribuzione e' affidata dal legislatore nazionale al Ministro  della
sanita'. 
    1.2. - L'art. 3, comma 4, della  legge  regionale  in  questione,
poi, secondo il ricorrente, sarebbe ugualmente illegittimo in  quanto
verrebbe a violare l'art. 117, terzo comma, Cost., poiche', avendo il
legislatore  regionale  individuato,  quale  terzo   componente   del
collegio dei revisori, un rappresentante del Ministero  della  salute
in luogo del  rappresentante  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, contrasterebbe con il principio fondamentale in  materia  di
coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 16 della  legge
n. 196 del 2009, che, al contrario, prevede -  allo  scopo  «di  dare
attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e  di  monitoraggio
degli  andamenti  della  spesa  pubblica»  -  la   presenza   di   un
rappresentante  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  nei
collegi di revisione delle pubbliche amministrazioni. 
    L'Avvocatura dello Stato ricorda, in  proposito,  che  l'art.  3,
comma 4, del citato d.lgs. n. 270 del 1993  prevede,  specificamente,
che nella composizione del Collegio dei revisori dei conti degli IZS,
deve essere assicurata la componente ministeriale,  anche  se  questa
non puo' essere numericamente prevalente su  quella  regionale,  come
rilevato dalla gia' ricordata sentenza n. 124 del  1994  della  Corte
costituzionale. 
    Pertanto, secondo il ricorrente,  dal  combinato  disposto  delle
sopra ricordate disposizioni statali, la  norma  regionale  in  esame
appare essere illegittima, determinando la violazione dell'art.  117,
terzo comma, Cost. sia sotto il  profilo  del  coordinamento  con  la
finanza pubblica, sia sotto il profilo della tutela della salute. 
    1.3. - Ugualmente  ritenuto  costituzionalmente  illegittimo,  da
parte del Presidente del Consiglio dei ministri, e' l'art.  4,  comma
2, della citata legge regionale abruzzese, il  quale,  regolamentando
il finanziamento dell'Istituto, stabilisce  che  il  Ministero  della
salute possa  individuare  modalita'  di  finanziamento  ministeriale
«ulteriori» rispetto a quelle gia' previste dal d.lgs. 270 del 1993. 
    La  censurata   disposizione   contrasterebbe,   a   parere   del
ricorrente, con quanto stabilito dall'art. 6, comma  2,  lettera  a),
del d.lgs. n. 270 del 1993, a norma del quale i servizi e  i  compiti
aggiuntivi, rispetto a quelli menzionati  dall'art.  1  del  medesimo
decreto  legislativo,  devono  essere  assicurati  da   finanziamenti
statali o regionali  a  seconda  che  i  nuovi  compiti  siano  stati
assegnati agli IZS, rispettivamente, dallo  Stato  o  dalle  Regioni.
Pertanto, risulterebbe illegittimo prevedere forme  di  finanziamento
statale per eventuali nuovi compiti di matrice regionale. 
    1.4. - Il ricorrente ritiene anche censurabile l'art. 5, comma 1,
della legge regionale in esame, articolo che attribuisce al Consiglio
di amministrazione dell'Istituto «funzioni di controllo»,  in  quanto
in contrasto con il dettato dell'art. 3, comma 2, del d.lgs.  n.  270
del l993 - secondo cui tale  organo  ha  esclusivamente  «compiti  di
indirizzo, coordinamento e verifica delle attivita' dell'Istituto»  -
nonche' con quanto disposto dal successivo comma 5  dell'art.  3,  il
quale - nel richiamare l'art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992 (ora  art.
3-ter, aggiunto dal d.lgs. n. 229 del 1999) - attribuisce le funzioni
di  controllo  al  collegio  dei  revisori  e  non  al  Consiglio  di
amministrazione. 
    1.5. - Anche il comma 4 dell'art.  5  della  legge  regionale  in
oggetto, nel prevedere che il direttore  generale  cura  la  gestione
dell'ente nell'ambito delle «direttive» impartite  dal  Consiglio  di
amministrazione,  si  porrebbe,  per  l'Avvocatura  dello  Stato,  in
contrasto con l'art. 3, commi 2 e 3, del  d.lgs.  n.  270  del  1993,
secondo i quali e' il  «Consiglio  di  amministrazione  l'organo  con
compiti  di  indirizzo,  coordinamento  e  verifica  delle  attivita'
dell'Istituto» (comma 2), mentre il direttore  generale  e'  l'organo
titolare   della   rappresentanza   legale    dell'Istituto,    della
responsabilita' della gestione complessiva dell'ente,  nonche'  della
direzione dell'attivita' scientifica (comma 3). 
    Di conseguenza, dalla normativa  statale,  a  differenza  che  da
quella regionale, emerge chiaramente che le funzioni del Consiglio di
amministrazione e del direttore generale restano su piani differenti,
poiche'  il  Consiglio  di  amministrazione  elabora  solo  le  linee
programmatiche del1'attivita' dell'ente e puo' fornire  indirizzi  di
carattere generale (non sempre e  non  necessariamente  individuabili
come precise e  specifiche  direttive  e/o  istruzioni  impartite  al
direttore generale), mentre  il  direttore  generale,  nell'esercizio
delle sue funzioni, dispone di ambiti  di  autonomia,  relativi  alla
titolarita' della rappresentanza legale e della responsabilita' della
gestione complessiva dell'ente, che prescindono dall'osservanza e dal
rispetto di direttive. 
    1.6. - Infine, sempre per il ricorrente, i commi 1 e 4 del citato
art. 5 sarebbero altresi' censurabili  sotto  un  ulteriore  profilo:
essi, difatti, stante il loro contenuto, verrebbero  a  definire  «in
via  generale  un  assetto  istituzionale   dell'Ente   completamente
difforme da quello delineato dal d.lgs. n. 270/93».  Con  il  decreto
legislativo n. 270 del 1993, prosegue il Presidente del Consiglio dei
ministri, il legislatore statale ha  inteso  realizzare  quanto  piu'
possibile il principio della separazione delle funzioni di  indirizzo
e di verifica rispetto alle funzioni  di  gestione  ed  a  quelle  di
controllo, attribuendo, rispettivamente, le  prime  al  Consiglio  di
amministrazione, le seconde al  direttore  generale  e  le  terze  al
collegio  dei  revisori,  diversamente  da  quanto   realizzato   dal
legislatore  regionale  con  le  disposizioni  in   esame   che   non
osserverebbero tale ripartizione. 
    1.7. - Alla  luce  di  tali  considerazioni,  il  Presidente  del
Consiglio  chiede,  pertanto,  che  sia  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale dei sopra citati articoli della Regione Abruzzo n.  13
del 2010. 
    2. - La Regione Abruzzo non si e' costituita nel giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri - premesso  che  la
legge della Regione Abruzzo del 5 maggio 2010, n.  13  (Funzionamento
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del  Molise
"G. Caporale" di Teramo), e' stata emanata a seguito  del  Protocollo
d'intesa dell'11 dicembre 2009,  stipulato  tra  il  Ministero  della
salute  e  le  Regioni  Abruzzo  e  Molise  per  il  riordino  e   la
valorizzazione     dell'Istituto     zooprofilattico     sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise - ha sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale degli artt. 1, comma 4, 3, comma 4, 4, comma 2,  e  5,
commi 1 e 4, della legge della Regione Abruzzo sopra citata. 
    In generale, tali norme,  secondo  il  ricorrente,  sarebbero  in
contrasto  con  l'art.  117,  terzo   comma,   Cost.   poiche'   esse
eccederebbero dalle competenze regionali e si porrebbero in contrasto
con i  principi  fondamentali  in  materia  di  tutela  della  salute
contenuti  nel  decreto  legislativo  del  30  giugno  1993,  n.  270
(Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali,  a  norma
dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n.
421), normativa statale di riferimento, nonche' con l'art. 3-ter  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino   della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della  legge
23 ottobre 1992, n. 421), aggiunto dall'art. 3, comma 3,  del  d.lgs.
19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione  del  Servizio
sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30  novembre
1998, n. 419). L'art. 3,  comma  4,  della  citata  legge  regionale,
inoltre, secondo il ricorrente, lederebbe l'art.  117,  terzo  comma,
Cost. non solo sotto il profilo della materia «tutela della  salute»,
ma anche per contrasto con i principi di coordinamento della  finanza
pubblica, dettati dall'art. 16 della legge del 31 dicembre  2009,  n.
196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica). 
    1.1. - Secondo il Presidente del Consiglio, l'art.  1,  comma  4,
della legge regionale n. 13 del 2010, il quale stabilisce  che  anche
le Regioni,  oltre  al  Ministro  della  salute,  possono  attribuire
ulteriori compiti e funzioni di interesse nazionale e  internazionale
all'Istituto zooprofilattico, violerebbe  l'art.  117,  terzo  comma,
Cost., sotto il profilo della  tutela  della  salute,  in  quanto  si
porrebbe in contrasto con l'art. 2, comma 2, del d.lgs.  n.  270  del
1993, secondo cui spetta in via esclusiva allo  Stato  l'assegnazione
agli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali  (IZS)  di  compiti   e
funzioni nei settori di loro competenza, secondo  quanto  gia'  anche
affermato da questa Corte con la sentenza n. 124 del 1994. 
    1.2. - Anche l'art. 3, comma  4,  della  citata  legge  regionale
sarebbe,   per   il   Presidente   del   Consiglio   dei    ministri,
costituzionalmente  illegittimo.  Infatti,  avendo   il   legislatore
regionale  individuato,  quale  terzo  componente  del  collegio  dei
revisori, un rappresentante del Ministero della salute in  luogo  del
rappresentante  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  la
disposizione regionale in oggetto violerebbe l'art. 117, terzo comma,
Cost., sia con riferimento alla materia della tutela della  salute  -
per contrasto con il comma 4 dell'art. 3 del d.lgs. n. 270 del 1993 -
sia con  riferimento  ai  principi  di  coordinamento  della  finanza
pubblica, dettati dell'art. 16 della legge n. 196 del 2009,  in  tema
di «Potenziamento del monitoraggio attraverso attivita' di revisori e
sindaci». 
    1.3. - L'art. 4, comma  2,  della  legge  regionale  in  esame  -
stabilendo che il  Ministro  della  salute  provvede  ad  individuare
ulteriori modalita' di finanziamento per l'Istituto, oltre  a  quelle
previste dall'art. 6, comma 2, lettera a),  del  d.lgs.  n.  270  del
1993, richiamate al comma 1, «per  assicurare  che  l'Istituto  possa
assolvere ai  compiti  nazionali  e  internazionali,  svolti  per  il
Ministero e per le Regioni» - sarebbe lesivo, secondo il  ricorrente,
dell'art. 117, terzo comma, Cost., in  quanto  in  contrasto  con  la
sopra citata disposizione statale, che prevede come  i  compiti  e  i
servizi aggiuntivi rispetto  a  quelli  previsti  dall'art.  1  dello
stesso   decreto   legislativo,   debbano   essere   assicurati    da
finanziamenti statali o  regionali  a  seconda  che  tali  compiti  o
servizi siano stati assegnati  all'Istituto  zoo  profilattico  dallo
Stato o dalle Regioni. 
    1.4. - Il ricorrente censura, infine, in relazione all'art.  117,
terzo comma, Cost., i commi 1 e 4 dell'art. 5 della  legge  regionale
abruzzese n. 13 del 2010. Il  comma  1  e'  ritenuto  dal  ricorrente
costituzionalmente illegittimo la' dove lo stesso, nell'attribuire al
Consiglio  di  amministrazione  dell'Istituto   zooprofilattico   "G.
Caporale" «funzioni d'indirizzo e controllo», contrasterebbe sia  con
il comma 2 dell'art. 3 del d.lgs. n. 270 del 1993,  che  prevede  per
tale  organo  «compiti  di  indirizzo,   coordinamento   e   verifica
dell'attivita' dell'Istituto»,  sia  con  il  comma  5  dello  stesso
articolo che, richiamando quanto previsto dall'art. 3 del  d.lgs.  n.
502 del 1992 (ora art. 3-ter, a seguito delle modifiche apportate dal
d.lgs.  n.  229  del  1999),  attribuisce,  invece,  le  funzioni  di
controllo al Collegio dei revisori. 
    Il comma 4, invece, -  prevedendo  che  «Il  Direttore  Generale,
nell'ambito delle direttive del Consiglio di Amministrazione, cura la
gestione dell'Istituto» - violerebbe, a sua volta, l'art. 117,  terzo
comma, Cost., poiche' si discosterebbe da quanto fissato dai commi  2
e 3 dell'art. 3 del d.lgs. n. 270 del 1993, per quanto  attiene  alle
funzioni dei sopra indicati organi, che  debbono  rimanere  su  piani
diversi. 
    1.5. - Inoltre, i commi 1 e 4 dell'art. 5 - stante quanto da essi
fissato in merito alla separazione delle funzioni di indirizzo  e  di
verifica, delle funzioni di gestione e delle  funzioni  di  controllo
attribuite  rispettivamente  al  Consiglio  di  amministrazione,   al
direttore generale e al collegio dei  revisori  -  si  porrebbero  in
contrasto con l'art. 117, terzo comma,  Cost.,  perche',  secondo  il
ricorrente, delineerebbero un assetto istituzionale ed  organizzativo
dell'IZS  dell'Abruzzo  e  Molise  diverso  da  quello  previsto  dal
legislatore statale in tema  con  il  d.lgs.  n.  270  del  1993,  e,
pertanto, non rispettoso dei principi fondamentali da questo fissati. 
    2.  -  La  questione  di  legittimita'  costituzionale   relativa
all'art. 1, comma 4, della legge regionale  dell'Abruzzo  n.  13  del
2010 non e' fondata, in quanto  la  doglianza  si  basa  su  una  non
corretta esegesi della disposizione regionale denunciata. 
    Questa, stabilendo che «Il Ministro della  Salute  e  le  Regioni
possono  attribuire  ulteriori  compiti  e  funzioni   di   interesse
nazionale, comunitario e internazionale e regionale», non  altera  il
riparto di competenze di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs.  n.  270
del 1993, che attribuisce al Ministero della  sanita'  il  potere  di
assegnare agli  IZS  «compiti  e  funzioni  di  interesse  nazionale,
comunitario ed internazionale».  Essa,  infatti,  nel  ribadire  tale
competenza statale, si limita a riconoscere  anche  alle  Regioni  la
facolta' di attribuire all'IZS dell'Abruzzo e  del  Molise  ulteriori
compiti e funzioni di interesse regionale. 
    Che questa sia la corretta lettura della normativa  censurata  si
desume, innanzitutto, dalle argomentazioni  svolte  da  questa  Corte
nella  sentenza  n.  124  del  1994  che  valutava  la   legittimita'
costituzionale di alcune disposizioni del d.lgs. n. 270 del 1993.  In
essa si afferma che tale decreto legislativo - volto al  riordino  di
detti istituti attraverso una nuova  articolazione  delle  competenze
statali, regionali  e  provinciali  -  concretizza  una  «equilibrata
distribuzione di competenze tra Stato e Regioni», perche', dopo  aver
definito gli aspetti della competenza statale, prevede l'attribuzione
alle Regioni «del compito di definire, attraverso il piano  sanitario
regionale,  gli  obiettivi  e  l'indirizzo  per   l'attivita'   degli
istituti». Con cio'  esplicitamente  riconoscendo,  ben  prima  della
modifica del riparto di competenze tra Stato e Regioni apportata  dal
novellato Titolo V della parte II della Costituzione, che  era  nella
facolta' delle Regioni di attribuire agli  IZS  ulteriori  compiti  e
funzioni di interesse regionale, come conseguenza delle  attribuzioni
ad  esse  affidate  «di   disciplinare   le   modalita'   gestionali,
organizzative e di funzionamento» degli IZS, nonche'  «di  esercitare
funzioni di vigilanza amministrativa, di indirizzo e di verifica». 
    Poiche' gli IZS, come sottolineato nel ricorso anche dalla stessa
Avvocatura dello Stato, vengono ad operare non solo nel  campo  della
tutela dell'igiene e sanita', ma  anche  della  ricerca  sperimentale
scientifica (materia di competenza concorrente, alla quale  inerisce,
secondo la sentenza di questa Corte n. 166  del  2004,  la  finalita'
della «protezione e tutela degli animali impiegati a fini scientifici
e sperimentali», che e' propria di questi  istituti  di  ricerca,  in
base a quanto si ricava dall'art.  125  del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 112, recante norme sul  «Conferimento  di  funzioni  e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti  locali,
in attuazione del capo I della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»)  le
conclusioni   innanzi   prospettate   sono   ribadite   anche   dalla
giurisprudenza costituzionale  piu'  recente,  che  ha  esaminato  la
questione con riferimento al parametro in parola.  Questa  Corte  ha,
infatti, gia' avuto modo di  sottolineare,  riguardo  al  riparto  di
competenze tra Stato e Regioni in tale materia, che «mentre non vi e'
dubbio che spetti allo Stato la determinazione  dei  programmi  della
ricerca scientifica  a  livello  nazionale  ed  internazionale  (art.
12-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante  "Riordino  della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1  della legge
23 ottobre 1992, n. 421")»,  non  e'  da  escludere  che  le  Regioni
possano comunque svolgere autonomamente  una  propria  attivita'  sui
«singoli   progetti   dei   quali   ogni   regione   abbia   assunto,
specificamente, la responsabilita' della realizzazione» (sentenza  n.
422 del 2006). 
    E, d'altro canto, che la norma censurata non debba intendersi nel
senso che essa autorizzi la Regione ad attribuire compiti e  funzioni
di interesse nazionale ed internazionale lo si  desume  dalla  stessa
lettura sistematica della legge regionale in cui la norma si colloca.
Infatti, nel comma 3 (che precede quello censurato) del medesimo art.
1, il legislatore regionale rinvia, per l'individuazione dei  compiti
e delle funzioni  proprie  dell'istituto  zooprofilattico,  a  quanto
previsto al riguardo dalla disciplina statale, vale a dire dal d.lgs.
n. 270 del 1993, e dal regolamento emanato in attuazione dell'art. 1,
comma 5, del citato d.lgs., approvato con decreto ministeriale del 16
febbraio 1994, n. 190 (Regolamento  recante  norme  per  il  riordino
degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione  dell'art.
1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270). 
    3. - Fondata e', invece, la questione concernente l'art. 3, comma
4, della legge regionale in esame. 
    Il ricorrente ritiene  che  la  norma  regionale  denunciata  sia
costituzionalmente illegittima, in quanto la stessa individua,  quale
componente ministeriale del collegio dei revisori, un  rappresentante
del  Ministero  della  salute  in  luogo  di  un  rappresentante  del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  diversamente  da  quanto
disposto dal legislatore statale con  il  principio  fondamentale  di
coordinamento della finanza pubblica rappresentato dall'art. 16 della
legge n. 196 del 2009, che ha, appunto, individuato come  necessaria,
negli organi collegiali di revisione contabile delle  amministrazioni
pubbliche,  la  presenza   di   un   rappresentante   del   Ministero
dell'economia, al fine di dare attuazione alle  prioritarie  esigenze
di  controllo  e  di  monitoraggio  degli  andamenti  della   finanza
pubblica. 
    Invero,   la   problematica   dell'indicazione   di    un    solo
rappresentante ministeriale  deriva  dalla  gia'  ricordata  sentenza
della Corte costituzionale n. 124 del 1994, che ha  ritenuto  fondata
la censura mossa all'art. 3, comma 4, del d.lgs.  n.  270  del  1993,
nella parte in cui questo attribuiva «al Ministro della sanita' ed al
Ministro del Tesoro il potere di designare due dei tre componenti del
collegio dei revisori», ritenendo che «la strumentalita' che lega gli
istituti (zooprofilattici) sia allo Stato che  alle  Regioni  e  alle
Province autonome» imponesse la declaratoria  di  incostituzionalita'
della disposizione  che  stabiliva  la  prevalenza  della  componente
statale. 
    Peraltro,  nessuna  indicazione  utile  puo'  trarsi  da   questo
precedente giurisprudenziale quanto all'identificazione del  Ministro
competente a  nominare  il  componente  del  collegio,  la'  dove  la
disciplina dichiarata illegittima costituzionalmente veniva a porre i
due Ministri su un piano equivalente. 
    Fermo  restando  che  e'  da  escludere  che  possa   essere   il
legislatore  regionale  ad  individuare   l'amministrazione   statale
competente, e' fondata l'evocazione, fatta dal ricorrente,  dell'art.
16 della legge n. 196 del 2009 come principio fondamentale in materia
di coordinamento della finanza pubblica da  prendere  a  riferimento.
Tale articolo stabilisce  che:  «Al  fine  di  dare  attuazione  alle
prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio  degli  andamenti
della finanza pubblica di cui all'articolo 14, funzionali alla tutela
dell'unita' economica della Repubblica, ove non gia'  prevista  dalla
normativa vigente, e' assicurata la presenza di un rappresentante del
Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi  di  revisione  o
sindacali delle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli  enti
e organismi pubblici territoriali  e,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 3-ter, comma 3, del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, degli enti ed  organismi  da  questi  ultimi  vigilati,
fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio». 
    Invero, ancor prima dell'emanazione della norma sopra richiamata,
questa Corte aveva evidenziato che la piena attuazione del  principio
di coordinamento della finanza pubblica  poteva  determinare  che  la
competenza statale  non  si  esaurisse  con  l'esercizio  del  potere
legislativo, ma implicasse anche «l'esercizio  di  poteri  di  ordine
amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati  e  di
controllo» (sentenza n. 376 del 2003). E, del resto, la  Corte  aveva
messo  in  rilievo  «il  carattere   "finalistico"   dell'azione   di
coordinamento» e, quindi, l'esigenza  che  «a  livello  centrale»  si
potessero collocare anche «i poteri puntuali eventualmente  necessari
perche'  la  finalita'  di  coordinamento»   venisse   «concretamente
realizzata» (sempre sentenza n. 376 del 2003). 
    Nella sentenza di questa Corte n. 370 del 2010  si  rileva,  poi,
come l'attivita' svolta dai servizi  ispettivi  di  finanza  pubblica
spetti allo Stato, in quanto essa e' propedeutica all'esercizio della
funzione di coordinamento  della  finanza  pubblica,  e  si  richiama
l'art.  28,  comma  1,  della  legge  27  dicembre   2002,   n.   289
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello   Stato),   che   esplicitamente   attribuisce   al   Ministero
dell'economia e delle finanze il  compito  di  acquisire  ogni  utile
informazione  «allo  scopo  di  assicurare  il  perseguimento   degli
obiettivi di finanza pubblica». 
    In questa prospettiva, il gia' ricordato art. 16 della  legge  n.
196 del 2009 si pone come vera  e  propria  norma  di  principio  che
stabilisce  una  specifica  modalita'   di   concretizzazione   della
finalita' di coordinamento della finanza pubblica. 
    Pertanto, il mancato uniformarsi  dell'art.  3,  comma  4,  della
legge regionale abruzzese n. 13 del  2010  al  dettato  dell'art.  16
della legge n.  196  del  2009,  con  l'errata  individuazione  quale
componente del Collegio dei revisori, in rappresentanza dello  Stato,
del Ministro della salute in luogo di quello  dell'economia  e  delle
finanze, comporta che la  questione  di  legittimita'  costituzionale
della norma regionale in esame  debba  essere  ritenuta  fondata  per
violazione dell'art. 117, terzo comma,  Cost.  con  riferimento  alla
materia del coordinamento  della  finanza  pubblica  da  parte  dello
Stato. Resta assorbita  la  questione  sollevata  in  relazione  alla
materia «tutela della salute». 
    4. - E', altresi', da accogliere la censura relativa all'art.  4,
comma 2, nella parte in cui stabilisce che il Ministro  della  salute
provveda ad individuare ulteriori modalita' di finanziamento, oltre a
quelle richiamate al comma 1, per assicurare  che  «l'Istituto  possa
assolvere ai  compiti  nazionali  e  internazionali,  svolti  per  il
Ministero e per le Regioni». 
    Secondo la fondata  censura  del  ricorrente,  tale  disposizione
regionale  -  prevedendo  anche  per   le   Regioni   «modalita'   di
finanziamento ulteriori», rispetto a quelle previste  dal  precedente
comma 1 (che rimanda a quanto dettato al  riguardo  dall'art.  6  del
d.lgs. n. 270 del 1993), attraverso mezzi  finanziari  facenti  parte
del bilancio dello Stato - contrasta con quanto  stabilito  dall'art.
6, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 270 del  1993  e,  quindi,  con
l'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Il legislatore nazionale, prevedendo,  infatti,  rispettivamente,
alla lettera a) e alla lettera c) del secondo comma dell'art. 6,  che
il finanziamento degli istituti  zooprofilattici  sia  assicurato  in
parte dallo Stato, in parte «dalle regioni [...] per  le  prestazioni
poste a carico delle stesse», distingue chiaramente tra finanziamenti
statali e  regionali  secondo  che  compiti  o  servizi  siano  stati
assegnati all'Istituto dallo Stato o dalle Regioni. Diversamente,  il
legislatore regionale, con la disposizione censurata, pone  a  carico
del Ministero  della  salute,  quindi  dello  Stato,  il  compito  di
provvedere  ad  individuare  ulteriori  modalita'  di   finanziamento
affinche' l'istituto  possa  assolvere,  indistintamente,  a  compiti
svolti per il Ministero e per le Regioni. 
    La norma  oggetto  di  scrutinio  prevedendo,  quindi,  forme  di
finanziamento statale per  compiti  anche  di  matrice  regionale  e'
costituzionalmente illegittima per contrasto con  l'art.  117,  terzo
comma, Cost. in quanto viola un principio fondamentale in materia  di
coordinamento della finanza pubblica. 
    5. - In ragione della omogeneita' e della reciproca  connessione,
e' opportuno trattare congiuntamente le questioni relative ai commi 1
e 4 dell'art. 5 della legge della regione Abruzzo n. 13 del 2010,  in
riferimento all'art. 117, terzo comma. Cost. 
    5.1. - Le questioni non sono fondate  perche'  si  basano  su  un
erroneo assunto interpretativo del ricorrente. 
    I commi censurati riguardano  compiti  e  funzioni  degli  organi
dell'Istituto zootecnico sperimentale "G. Caporale" ed il  ricorrente
li  impugna  sul  presupposto   che   il   loro   contenuto   deroghi
significativamente ai principi previsti dall'art. 3 del d.lgs. n. 270
del 1993, in merito alle funzioni  di  indirizzo  e  di  verifica,  a
quelle di gestione ed a quelle di controllo che  vengono  attribuite,
rispettivamente,  al  Consiglio  di  amministrazione,  al   direttore
generale  e  al  collegio  dei  revisori,  nonche'  alla   necessaria
separazione tra le stesse. 
    La Regione, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, con
le disposizioni in esame,  non  avrebbe  rispettato  e  garantito  la
ripartizione dettata al riguardo dal legislatore nazionale, definendo
un  assetto  istituzionale  dell'Istituto  zooprofilattico  abruzzese
diverso da quello previsto dal legislatore  statale  per  gli  IZS  a
livello nazionale, e venendo, in tal  modo,  a  violare  l'art.  117,
terzo comma, Cost. 
    5.2. - Nello specifico,  il  comma  1  dell'art.  5  della  legge
regionale  n.  13  del  2010,  stabilendo  che:  «Il   Consiglio   di
Amministrazione  esercita  le  funzioni  d'indirizzo  e   controllo»,
contrasterebbe, a parere dell'Avvocatura dello Stato, sia con  quanto
previsto dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 270  del  1993,  secondo
cui il consiglio di amministrazione ha solo  «compiti  di  indirizzo,
coordinamento e verifica dell'attivita' dell'Istituto»,  sia  con  il
dettato del comma 5 dello stesso articolo che, richiamando  l'art.  3
del d.lgs. n. 502 del 1993 (ora art. 3-ter, a seguito delle modifiche
apportate dal d.lgs. n. 229 del 1999),  attribuisce  le  funzioni  di
controllo al collegio dei revisori. 
    Il  comma  4,  poi,  prevedendo  che  «Il   Direttore   Generale,
nell'ambito delle direttive del Consiglio di Amministrazione, cura la
gestione dell'Istituto», violerebbe l'art. 117, terzo  comma,  Cost.,
in quanto si porrebbe in contrasto con l'art. 3, commi  2  e  3,  del
d.lgs.  n.  270  del  1993  -  secondo  cui  e'  il   «Consiglio   di
amministrazione l'organo con compiti di  indirizzo,  coordinamento  e
verifica  delle  attivita'  dell'Istituto»  (comma  2),  mentre   «il
Direttore generale e' l'organo titolare della  rappresentanza  legale
dell'istituto,  della  responsabilita'  della  gestione   complessiva
dell'ente, nonche' della direzione dell'attivita' scientifica» (comma
3) - poiche' non rispetterebbe  l'assetto  dettato  al  riguardo  dal
legislatore statale  con  il  preciso  scopo  di  assicurare  che  le
funzioni del Consiglio di amministrazione e  del  direttore  generale
restino reciprocamente indipendenti e su piani differenti. 
    Le censure non sono da accogliere, in  quanto  il  ricorrente  e'
incorso  in  una  erronea  interpretazione  circa  il  contenuto   da
attribuire alla disposizione regionale. 
    Infatti, con riguardo a quanto concerne le funzioni del Consiglio
di amministrazione (art. 5, comma 1, della citata  legge  regionale),
la  disposizione  impugnata,  affermando   che   «Il   Consiglio   di
Amministrazione esercita le funzioni d'indirizzo e controllo», non si
discosta da quanto previsto dal  legislatore  statale  riguardo  alle
funzioni attribuite  al  Consiglio  di  amministrazione,  cosi'  come
indicate nell'ultimo periodo dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n.  270
del 1993 ove si afferma che:  «Il  consiglio  di  amministrazione  ha
compiti  di  indirizzo,  coordinamento  e  verifica  delle  attivita'
dell'istituto».  Del  resto,  che  verifica  e  controllo  siano   da
considerare equivalenti, si puo' trarre anche dall'art. 4,  comma  4,
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche),  ove  il
legislatore statale,  relativamente  agli  organi  di  vertice  delle
amministrazioni   pubbliche,   che   non   siano    direttamente    o
indirettamente espressione di rappresentanza politica, stabilisce che
essi adeguino «i propri ordinamenti al  principio  della  distinzione
tra indirizzo e controllo,  da  un  lato,  e  attuazione  e  gestione
dall'altro». 
    Al riguardo,  e'  da  sottolineare  che  il  termine  «verifica»,
utilizzato dal legislatore  statale  per  indicare  uno  dei  compiti
affidati al Consiglio di amministrazione relativamente alle attivita'
dell'Istituto, e'  lessicalmente  sinonimo  del  termine  «controllo»
utilizzato dal legislatore regionale ed e' riferito al riscontro  sul
buon andamento delle attivita' dell'Istituto,  il  quale,  sia  nella
configurazione astratta sia nella realizzazione pratica, non coincide
con il controllo contabile affidato al collegio dei revisori (art. 3,
comma 4, del d.lgs. n. 270 del 1993) ma si sostanzia in una  verifica
in ordine alla circostanza che l'amministrazione - al cui vertice  e'
il direttore generale  -  si  conformi  nell'azione  gestionale  agli
indirizzi  dati   dal   Consiglio   stesso   nell'ambito   dei   suoi
poteri-doveri. 
    5.3.  -  Analoghe  osservazioni  possono  avanzarsi  per   quanto
riguarda l'interpretazione  da  dare  al  dettato  del  comma  4  del
medesimo art. 5 della legge regionale  abruzzese,  poiche'  anche  in
questo caso il ricorrente e'  incorso  in  un'errata  interpretazione
della norma censurata. 
    Infatti, il comma  4  della  citata  norma  regionale,  la'  dove
prevede che «il Direttore generale, nell'ambito delle  direttive  del
Consiglio di Amministrazione, cura la gestione dell'Istituto», non si
discosta da quanto sostanzialmente previsto dal  legislatore  statale
con l'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 270 del  1993,  che  assegna  al
direttore generale, oltre alla rappresentanza  legale  dell'Istituto,
il compito di gestirlo e di dirigerne l'attivita' scientifica. 
    Risulta chiaro,  come  sopra  si  e'  evidenziato  quando  si  e'
richiamato il contenuto del d.lgs. n. 165 del 2001, che i due  organi
operano su piani diversi ,  in  coerenza,  del  resto,  con  il  piu'
generale assetto organizzativo  della  Pubblica  amministrazione.  Al
riguardo, anche la giurisprudenza di  questa  Corte,  affrontando  le
problematiche relative  agli  incarichi  dirigenziali  ed  alla  loro
attribuzione  e  decadenza,  si  e'  richiamata   al   principio   di
distinzione tra funzioni di  indirizzo  e  controllo  e  funzioni  di
gestione amministrativa (sentenza n. 390 del 2008). 
    Al    Consiglio    di    amministrazione    compete,     infatti,
l'individuazione   delle   linee    di    indirizzo    dell'attivita'
dell'Istituto  ed  il  controllo  sull'effettiva  conformazione  alle
stesse: mentre al direttore generale -  direttamente  nominato  dalla
Regione - spetta il compito  di  gestire  l'attivita'  dell'istituto,
secondo gli indirizzi del Consiglio, nonche' di dirigere  l'attivita'
scientifica (come sottolineato gia' nella sentenza n. 124 del 1994). 
    5.4. - Ugualmente non fondata e',  infine,  l'ulteriore  censura,
relativa ai due citati commi, avanzata dal ricorrente, poiche', nella
sua  genericita'  ed  apoditticita',  essa  risulta,   in   sostanza,
ripetitiva delle precedenti argomentazioni  avanzate  in  riferimento
alle medesime disposizioni. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 3, comma  4,
e 4, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 5 maggio 2010, n.  13
(Funzionamento     dell'Istituto     Zooprofilattico     sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo); 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita' degli artt.  1,
comma 4, e 5, commi 1 e 4, della medesima legge 5 maggio 2010, n. 13,
promosse dal Presidente del Consiglio dei  ministri,  in  riferimento
all'art.  117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  con  il  ricorso
indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                      Il redattore: Napolitano 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria l'11 aprile 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti