N. 69 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 dicembre 2010

Ordinanza del 7 dicembre 2010 emessa  dal  G.U.P.  del  Tribunale  di
Lecce nel procedimento penale a carico di G.R.. 
 
Processo  penale  -  Sospensione  del  procedimento  per  incapacita'
  dell'imputato  -  Obbligo  di  accertamenti  peritali   a   cadenza
  semestrale sullo stato mentale dell'imputato - Omessa esclusione in
  relazione a patologia irreversibile -  Irragionevolezza  -  Lesione
  del principio della ragionevole durata del processo. 
- Cod. proc. pen., art. 72. 
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo. 
Reati e pene - Estinzione del reato - Mancata previsione,  oltre  che
  per morte del reo, anche per incapacita' dell'imputato  determinata
  da grave e  irreversibile  menomazione  mentale  -  Violazione  del
  principio di ragionevolezza. 
- Cod. pen., art. 150. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.18 del 27-4-2011 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    A seguito del deposito della richiesta di rinvio a giudizio - tra
gli altri - nei confronti di R. G., per il reato di  cui  agli  artt.
113 e  589  c.p.,  all'udienza  preliminare  del  14  ottobre  veniva
disposto un primo  rinvio  della  trattazione  del  procedimento  per
legittimo impedimento del G.; alla successiva udienza del 19 dicembre
2008, previo stralcio della posizione del prevenuto, veniva  disposto
nuovo rinvio per il medesimo motivo; all'udienza del 17 febbraio 2009
veniva disposta perizia sulla persona del G. ai  sensi  dell'art.  70
c.p.p. ed a quella del 24 febbraio 2009 veniva  conferito  l'incarico
al perito; questi nella sua  relazione  peritale  si  pronunciava  in
termini di impossibilita' non temporanea bensi' permanente del G.  di
partecipare al procedimento in maniera cosciente ed attiva in ragione
degli esiti cronici di una patologia ischemica  (l'imputato,  secondo
quanto  rilevato  dal  perito,  aveva  sofferto  di   una   patologia
ischemico-ictale a livello  cerebrale  poi  esitata  in  un'emiparesi
destra  con  una  grave   afasia   espressiva):   tanto   determinava
all'udienza del 6 maggio 2009  la  pronuncia  della  sospensione  del
processo  ai  sensi  dell'art.  71  c.p.p.  (che  non  impediva  alla
successiva udienza l'ascolto di un teste finalizzato ad una pronuncia
ex art. 425 c.p.p., a cui  poi  questo  giudicante  non  riteneva  di
addivenire); disposto  un  secondo  accertamento  peritale  ai  sensi
dell'art. 72 c.p.p., il  perito  ribadiva  l'incapacita'  del  G.  di
partecipare al processo in maniera cosciente ed attiva in termini  di
impossibilita' non temporanea bensi' permanente con esiti cronici  di
patologia ischemica vale a dire con una stabile, futura e  permanente
incapacita' di recupero funzionale; disposto un  terzo  accertamento,
il perito nella sua  terza  relazione  peritale  pervenuta  a  questo
ufficio il 24 settembre 2010, evidenziata la ricorrenza di un  quadro
neurologico residuale  di  entita'  grave  e  ad  andamento  cronico,
perveniva  alle  medesime  conclusioni  a  cui  era  pervenuto  nelle
relazioni precedenti. 
    Tanto  premesso,  questo  giudicante,  chiamato  a   pronunciarsi
all'odierna udienza, all'esito del disposto accertamento peritale, in
merito alla conferma del provvedimento di sospensione  del  processo,
ritiene di dover sollevare d'ufficio  la  questione  di  legittimita'
costituzionale degli artt. 72 c.p.p. per violazione degli artt.  3  e
111 cpv. Cost. e 150 c.p. per violazione dell'art.  3  Cost.  perche'
rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata. 
    Innanzitutto va  evidenziato  come  la  questione  sollevata,  in
quanto (come vedremo) idonea a  determinare  nel  caso  di  specie  -
all'esito di una statuizione della Corte adita nel senso auspicato da
questo giudice remittente - un'immediata pronuncia di una sentenza di
non  luogo  a   procedere   nei   confronti   dell'imputato,   appaia
assolutamente rilevante ai fini del giudizio. 
    Passando ad occuparci specificatamente  delle  norme  di  cui  si
lamenta un conflitto con il dettato costituzionale, va osservato come
il disposto di cui all'art. 72 c.p.p. preveda  che,  a  fronte  della
disposta sospensione del procedimento allorquando  lo  stato  mentale
dell'imputato sia tale da impedirne la  cosciente  partecipazione  al
medesimo, il giudice debba disporre ulteriori  accertamenti  peritali
sullo stato di mente dell'imputato allo scadere del sesto mese  dalla
pronuncia dell'ordinanza di sospensione  del  procedimento  (o  anche
prima, quando ne ravvisi la necessita') e cosi'  ad  ogni  successiva
scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non  abbia  ripreso  il
suo corso. 
    Tale disposizione ad avviso di questo giudicante appare esente da
censure di legittimita' costituzionale allorquando riguardi  casi  in
cui lo stato mentale dell'imputato impedisca  in  modo  temporaneo  e
reversibile la  sua  cosciente  partecipazione  al  procedimento,  ma
all'evidenza irragionevole e dunque in violazione dell'art.  3  Cost.
allorquando riguardi casi in cui, a fronte di una patologia  cronica,
impedisca  in  modo  permanente  ed  irreversibile   tale   cosciente
partecipazione al procedimento: tanto e' a dire senz'altro laddove il
perito,  chiamato  ad  eseguire  l'accertamento  peritale  ai   sensi
dell'art. 70 c.p.p., si esprima (come nel caso di specie)  nel  senso
del carattere permanente dell'impedimento: in  tali  ipotesi  infatti
potrebbe pervenirsi ad un'innaturale sospensione  (istituto  che  per
sua natura importa una stasi temporanea  dell'attivita'  processuale)
ad oltranza del procedimento, ovvero  realisticamente  per  tutta  la
durata  (residua,  ma  non  per  questo  necessariamente  breve)   di
esistenza in vita dell'imputato. 
    Il che importa anche un'evidente violazione  dell'art.  111  cpv.
Cost. perche' e' suscettibile di determinare un'irragionevole  durata
del procedimento, che potrebbe essere di anni o anche di decenni. 
    Pertanto puo' affermarsi che l'art. 72 c.p.p.  contrasti  con  il
dettato  costituzionale  nella  parte   in   cui   non   ne   esclude
l'applicabilita' ai casi in cui sia  stato  accertato  che  lo  stato
mentale dell'imputato ne impedisce in modo  permanente  la  cosciente
partecipazione al procedimento. 
    Ritiene poi questo giudicante che in modo correlato la  norma  di
cui all'art. 150 c.p.p. sia in contrasto con la Costituzione, laddove
non prevede che l'estinzione del reato consegua, oltreche' alla morte
del reo, che fa venir meno la prosecuzione del  rapporto  processuale
(vedi  in  tal   senso   Cass.   Pen.,   Sez.   6,   n.   16812   del
25-9-1988/30-11-1989, Zanchini), ad uno stato  mentale  dell'imputato
in vita che ne impedisca  in  modo  permanente  ed  irreversibile  la
cosciente partecipazione al procedimento e che dunque (nonostante  la
sua esistenza in vita) produca il medesimo  effetto  dell'intervenuto
decesso di impedire in via definitiva la  prosecuzione  del  rapporto
processuale, di fatto ormai preclusa da una condizione  di  grave  ed
irreversibile menomazione mentale. 
    Per l'effetto, stante  la  mancata  irragionevole  valorizzazione
nella norma censurata di cui all'art.  150  c.p.  di  una  condizione
assolutamente assimilabile a quella ivi presa in  considerazione,  se
ne ravvisa l'illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 3
Cost. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di
legittimita' costituzionale degli artt. 72  c.p.p.  e  150  c.p.  per
contrasto rispettivamente con gli artt. 3 e 111 cpv. e 3 Cost. 
    Dispone per l'effetto il prosieguo della sospensione del giudizio
in corso ed ordina l'immediata trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale. 
    Si comunichi alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri
ed ai Presidenti delle Camere. 
 
        Lecce, addi' 7 dicembre 2010 
 
                        Il giudice: Lariccia