N. 70 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 settembre 2010

Ordinanza del 23 febbraio 2011 emessa dalla Corte di  cassazione  sul
ricorso proposto da Ministero dell'economia e delle finanze ed  altra
contro Micucci Stefano. 
 
Imposte e  tasse  -  Controlli  automatici  sulle  dichiarazioni  dei
  redditi - Comunicazione dell'esito della liquidazione quando emerga
  un'alterazione   di   risultato   -    Obbligo    di    effettuarla
  alternativamente al sostituto d'imposta o al  sostituito,  anziche'
  ad entrambi - Irragionevolezza. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
  art. 36-bis. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.18 del 27-4-2011 )
 
                       LA CORTE DI CASSAZIONE 
 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza  sul  ricorso  proposto  da:
Ministero dell'Economia e  delle  Finanze  e  Agenzia  delle  Entrate
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei  cui
uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati, ricorrenti; 
    Contro Micucci Stefano elettivamente  domiciliato  in  Roma,  via
Edoardo D'Onofrio, n. 43, nello studio dell'Avv. Umberto Cassano, che
lo rappresenta e difende,  giusta  procura  speciale  a  margine  del
controricorso, contro ricorrente; 
    Avverso la sentenza della Commissione  tributaria  regionale  del
Lazio, n. 97/38/05, depositata in data 18.10.2005; 
    Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza  del
7.10.10 dal Cons. Dott. Pietro Campanile; 
    Sentito l'Avv. Gen. dello Stato F. Urbani Neri; 
    Udito il P.M., nella persona del Sost. P.G. Dott.  Ennio  Attilio
Sepe, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 
 
                      Svolgimento del processo 
 
    Micucci Stefano impugnava la cartella di pagamento con la  quale,
in sede di riliquidazione del Mod. 770, ai sensi dell'art. 36 bis del
d.P.R.n. 600 del 1973, l'Ufficio di Roma l dell'Agenzia delle Entrate
aveva intimato il pagamento delle somme di € 8.889,26  ed  €  987,37,
dovute a titolo di tassazione separata per l'anno 1999, eccependo, in
primo luogo, di non aver ricevuto alcuna comunicazione del  risultato
del controllo, e deducendo la decadenza dell'Agenzia  dal  potere  di
controllo, nonche'  la  carenza  di  una  congrua  motivazione  della
cartella. 
    La Commissione  tributaria  provinciale  di  Roma  respingeva  il
ricorso,  affermando,  fra  l'altro,  che,  all'esito  del  controllo
formale in questione, non fosse necessaria alcuna comunicazione. 
    La Commissione tributaria regionale del Lazio, con  la  decisione
indicata in  epigrafe,  pronunciava  l'annullamento  della  cartella,
ritenendo che, poiche' l'esito del controllo era stato comunicato  al
solo sostituto d'imposta, il Micucci non fosse stato posto  in  grado
di conoscere il contenuto e le ragioni della pretesa tributaria. 
    Veniva,  d'altra  parte,  affermata  la  fondatezza  dei  rilievi
inerenti alla motivazione della cartella. 
    Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria. 
    Resiste con controricorso il Micucci. 
 
                       Motivi della decisione 
 
    Con  unico  e  complesso  motivo  l'Amministrazione   finanziaria
ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 36  bis
del d.P.R. n. 600 del 1973 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973. 
    In particolare, si sostiene che - a prescindere  dalla  circolare
nella quale si affermava l'obbligo della comunicazione al sostituito,
applicabile ai redditi a  tassazione  separata  percepiti  a  partire
dall'anno 2000 - il tenore della norma contenuta nel richiamato  art.
36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e' chiaro  nell'indicare  l'obbligo
di comunicazione alternativamente nei confronti del contribuente  «o»
del sostituto d'imposta. 
    Si pone in  rilievo,  d'altra  parte,  come  i  riferimenti  alla
motivazione  della  cartella  contenuti  nella   sentenza   impugnata
risultino  estranei  all'impugnazione   del   ricorrente   appellante
(essendosi sul punto, quindi, formato il giudicato interno), oltre ad
essere contrastanti con l'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973. 
    Appare evidente, pertanto, come assuma carattere  decisivo  e  di
assoluta  rilevanza  nel  presente  giudizio   la   questione   della
legittimita' costituzionale della norma contenuta  nell'art.  63  bis
del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui pone  alternativamente
l'obbligo di comunicazione nei confronti del  sostituto  d'imposta  e
del sostituito. 
    Nel  caso  in  esame  la  Commissione  tributaria  regionale   ha
affermato la necessita'  della  comunicazione  anche  al  sostituito,
ritenendo  che  l'art.  36  bis  teste'  richiamato   «possa   essere
interpretato anche per gli anni precedenti in modo  da  garantire  al
contribuente, prima di ricevere la cartella esattoriale e  di  subire
l'esecuzione della pretesa tributaria dell'Ufficio, di conoscerne  le
ragioni e i  contenuti  per  poter  portare  in  contraddittorio  con
l'Amministrazione utili elementi di conoscenza e di informazione». 
    A giudizio  di  questa  Corte,  tale  interpretazione,  ancorche'
coerente con la sempre maggiore importanza che  sul  piano  normativo
(art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000) e giurisprudenziale (cfr,
per tutte,  Cass.  Sez.  Un.  18  dicembre  2009,  n.  26635)  assume
l'estensione   del   principio   del   contraddittorio   alla    fase
pre-contenziosa del giudizio tributario, non e' consentita dal tenore
letterale della norma, che, ricorrendo alla disgiuntiva  «o»,  indica
chiaramente come l'obbligo di comunicazione possa essere  assolto  in
maniera soggettivamente alternativa. 
    Il Collegio, per  altro,  e'  consapevole  della  difficolta'  di
prospettare la questione di legittimita' costituzionale  della  norma
in esame sotto il profilo della violazione  dell'art.  24  Cost.,  il
quanto la giurisprudenza della Corte costituzionale e'  costantemente
orientata nell'affermare che le norme inerenti alla  regolazione  del
procedimento tributario non hanno  natura  processuale,  e  risultano
percio'  estranee  all'applicazione  dei   parametri   costituzionali
sanciti dagli artt. 24 e 111 Cost. (ord. n. 940 e 21/1988; n. 244 del
2009). 
    Cio' nondimeno, appare non manifestamente infondata la  questione
di  legittimita'  della  norma  indicata,  sotto  il  profilo   della
violazione del principio di ragionevolezza ex  art.  3  Cost.,  nella
parte in cui  consente  la  comunicazione  dell'esito  del  controllo
alternativamente al sostituto d'imposta ed al sostituito,  in  quanto
in tal caso  uno  dei  soggetti,  nel  caso  di  specie  direttamente
interessato a conoscere le ragioni della pretesa creditoria prima  di
subire, con la recezione della cartella, la fase esecutiva, non viene
posto preventivamente in grado di ovviare a  eventuali  errori  nella
liquidazione stessa o di  comunicare  elementi  utili  alla  corretta
valutazione dei dati resi nella dichiarazione. 
    In altri termini appare oltremodo irragionevole consentire -  una
volta affermato l'obbligo di comunicazione preventiva dell'esito  del
controllo  che  comporta  un'alterazione  del  risultato -   che   la
comunicazione stessa e  la  ricezione  della  cartella  di  pagamento
riguardino soggetti diversi. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Solleva questione di legittimita' costituzionale  del  d.P.R.  n.
600 del 1973, art. 36-bis, in riferimento all'art. 3 Cost.; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale, sospendendo sensi della L. 11 marzo 1953, n. 87, art.
23, comma 2, il giudizio in corso; 
    Ordina che a cura della Cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata a tutte le parti in causa al Presidente del Consiglio  dei
ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere. 
    Cosi' deciso in Roma, nella Camera  di  consiglio  della  Sezione
Tributaria della Corte di cassazione, il 22 settembre 2010. 
 
                       Il Presidente: Plenteda