N. 145 ORDINANZA 18 - 20 aprile 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Previdenza -  Dipendenti  pubblici  -  Differimento  del  trattamento
  pensionistico di anzianita' del personale cessato dal servizio dopo
  il 3 novembre 1997 ed entro il 31 dicembre 1997  e  previsione  del
  termine del 1° aprile 1998  per  l'accesso  di  tale  personale  al
  pensionamento di anzianita' -  Questione  identica  ad  altra  gia'
  decisa - Manifesta infondatezza. 
- Legge 27 dicembre 1997, n. 448, art. 59, comma 54. 
- Costituzione, artt. 36 e 38. 
(GU n.18 del 27-4-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI. 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 59,  comma  54,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per  la  stabilizzazione
della finanza pubblica) e dell'art. 1, lettera a),  del  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato
di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica e
gli affari regionali (Programmazione dell'accesso al pensionamento di
anzianita' dei militari, ai sensi dell'art. 59, comma 55, della legge
27 dicembre 1997, n. 449), promosso dalla Corte dei conti  -  sezione
giurisdizionale per la Regione Puglia, nel procedimento vertente  tra
G. C. e il Ministero dell'interno  ed  altro,  con  ordinanza  dell'8
ottobre 2009, iscritta al  n.  269  del  registro  ordinanze  2010  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª  serie
speciale, dell'anno 2010. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Uito nella camera di consiglio  del  23  marzo  2011  il  Giudice
relatore Luigi Mazzella. 
    Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale  per  la
Regione  Puglia,  con  ordinanza  depositata  l'8  ottobre  2009,  ha
sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  59,
comma 54, della legge  27  dicembre  1997,  n.  449  (Misure  per  la
stabilizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 1 del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato
di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica e il Ministro per la funzione pubblica e gli
affari regionali (Programmazione  dell'accesso  al  pensionamento  di
anzianita' dei militari, ai sensi dell'art. 59, comma 55, della legge
27 dicembre 1997, n. 449), per violazione degli artt. 36 e  38  della
Costituzione; 
        che il rimettente espone in punto di fatto che un  dipendente
della Polizia di Stato presentava in data 24 aprile 1997  domanda  di
dimissioni  a  decorrere  dal  1°  dicembre  1997,  avendo   maturato
l'anzianita' prescritta dalla legge per ottenere  il  trattamento  di
quiescenza, e veniva collocato a riposo a decorrere dal  1°  dicembre
1997; 
        che, tuttavia, l'art. 1 del decreto-legge 3 novembre 1997, n.
375  (Disposizioni  urgenti  in  tema  di  trattamenti  pensionistici
anticipati)  -  entrato  nelle  more  in  vigore,  poi  decaduto  per
decorrenza dei termini e abrogato dall'art. 63 della legge n. 449 del
1997, - sanciva la immediata sospensione  dell'applicazione  di  ogni
disposizione di legge, di regolamento e  di  accordi  collettivi  che
prevedevano il diritto  a  trattamenti  pensionistici  di  anzianita'
anticipati rispetto all'eta' pensionabile o alla eta' prevista per la
cessazione dal servizio  in  base  ai  singoli  ordinamenti,  e  tale
sospensione era definitivamente confermata dall'art.  59,  comma  54,
della legge n. 449 del 1997 sino  alla  data  della  sua  entrata  in
vigore (1° gennaio 1998); 
        che per effetto della suddetta normativa, come integrata  dal
citato d.m. 30 marzo 1998,  il  ricorrente  nel  giudizio  principale
subiva il differimento della pensione al mese di  aprile  successivo,
con fissazione del collocamento a riposo  alla  data  del  1°  aprile
1998; 
        che pertanto, essendo cessato dal  servizio  il  1°  dicembre
1997 e cosi' rimasto senza retribuzione per i mesi successivi sino al
1° aprile 1998, egli chiedeva dichiararsi il suo diritto ad  ottenere
il trattamento di quiescenza dal giorno della cessazione dal servizio
(1° dicembre 1997) sino al 1° aprile 1998, con  conseguente  condanna
del Ministero dell'interno e del Ministero del tesoro al pagamento in
suo favore dei  ratei  pensionistici  relativi  alle  mensilita'  non
riscosse per  effetto  della  citata  normativa  sopravvenuta,  oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria; 
        che,  in  diritto,  il  giudice  a  quo,  ritenute  le  norme
impugnate rilevanti ai fini del decidere,  osserva,  con  riferimento
alla  manifesta  infondatezza,  che  si  riproporrebbe  la   medesima
problematica del  vuoto  di  quattro  mesi  della  pensione  e  della
retribuzione  gia'  irrazionalmente  sofferto  dal  personale   della
scuola, cui questa  Corte  ha  ovviato  dichiarando  l'illegittimita'
costituzionale - con sentenza n. 439 del 1994 - dell'art. 1, commi  1
e 2-quinquies, del decreto-legge 19 settembre 1992,  n.  384  (Misure
urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di  pubblico  impiego,
nonche' disposizioni fiscali), convertito, con  modificazioni,  nella
legge 14 novembre 1992, n. 438, indi - con sentenza n. 347 del 1997 -
dell'art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto  1995,  n.
335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare),
in punto di salvezza dell'efficacia dell'art. 13,  comma  5,  lettera
b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica); 
        che anche in questo  caso  il  differimento  del  trattamento
pensionistico in  danno  di  dipendenti  pubblici  rimasti  privi  di
retribuzione violerebbe gli artt. 36 e 38 Cost., sottraendo  loro  il
minimo indispensabile per  provvedere  ai  bisogni  essenziali  della
vita; 
        che e' intervenuto nel giudizio il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, il quale ha concluso per  la  inammissibilita'  e/o  manifesta
infondatezza della questione. 
    Considerato che il giudice rimettente censura  l'art.  59,  comma
54,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.   449   (Misure   per   la
stabilizzazione della finanza pubblica) e l'art. 1  del  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato
di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica e
gli affari regionali (Programmazione dell'accesso al pensionamento di
anzianita' dei militari, ai sensi dell'art. 59, comma 55, della legge
27 dicembre 1997, n. 449), per violazione degli artt. 36 e  38  della
Costituzione; 
        che l'art.  59,  comma  54,  della  legge  n.  449  del  1997
confermava, relativamente al periodo dal 3 novembre  1997  sino  alla
data di entrata in vigore della medesima legge (1° gennaio 1998),  la
sospensione delle previgenti norme di  legge,  di  regolamento  o  di
accordo  collettivo  attributive  del  diritto,  con  decorrenza  nel
periodo  suindicato,  a  trattamenti  pensionistici   di   anzianita'
anticipati rispetto all'eta' pensionabile o all'eta' prevista per  la
cessazione dal servizio dai singoli ordinamenti; 
        che,  in  tal  modo,  la  norma  primaria  impugnata  rendeva
definitiva la sospensione anzidetta, gia'  sancita  dall'art.  1  del
decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375 (Disposizioni urgenti  in  tema
di  trattamenti  pensionistici  anticipati),  decaduto  per   mancata
conversione e specificamente  abrogato,  conservando  validita'  agli
atti ed  ai  provvedimenti  adottati  e  facendo  salvi  gli  effetti
prodottisi, dall'art. 63 della legge n. 449 del 1997; 
        che questa Corte, con l'ordinanza n. 10 del 2011,  successiva
all'atto di promovimento  dell'odierno  giudizio,  ha  dichiarato  la
manifesta infondatezza di una questione identica a quella in esame; 
        che nella citata recente pronuncia la  Corte  ha  escluso  il
denunciato contrasto della norma censurata con entrambi  i  parametri
costituzionali evocati e ha ritenuto  inconferente  il  richiamo  del
giudice rimettente alla giurisprudenza costituzionale formatasi sulla
legislazione relativa al personale scolastico; 
        che, in particolare, la Corte ha ribadito, quanto all'art. 38
Cost., che la garanzia ivi prevista, inerente allo stato di  bisogno,
riguarda solo le pensioni di vecchiaia e non anche quelle  cosiddette
"anticipate", come la prestazione in oggetto; 
        che, inoltre, la Corte ha rilevato, quanto all'art. 36 Cost.,
che, essendo a disposizione dell'interessato strumenti (revoca  delle
dimissioni gia' accettate  e  riammissione  in  servizio  a  domanda)
idonei ad impedire l'effetto economico negativo a  suo  carico,  esso
«finisce  per  dipendere  dalla   sua   eventuale   scelta   di   non
utilizzarli»; 
        che, infine, la Corte ha sottolineato che, diversamente dalle
fattispecie concernenti il personale della scuola gia' specificamente
esaminate (v. sentenze n. 347 del 1997 e n. 439  del  1994),  laddove
rilevava il fisiologico slittamento della richiesta di cessazione dal
servizio  all'inizio  dell'anno  scolastico  successivo,   la   norma
impugnata prescinde da meccanismi  peculiari  di  operativita'  delle
dimissioni, perche',  con  il  "blocco"  temporaneo  dell'accesso  al
pensionamento  anticipato,  «interviene  esclusivamente  [...]  sulla
decorrenza del trattamento di quiescenza»; 
        che,   quindi,   per   tutte   le   ragioni   gia'   indicate
nell'ordinanza n. 10 del 2011,  la  questione  dev'essere  dichiarata
manifestamente infondata. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dchiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre  1997,
n. 449 (Misure per  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica)  e
dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro  e  della  previdenza
sociale 30 marzo 1998,  emanato  di  concerto  con  il  Ministro  del
tesoro, del bilancio  e  della  programmazione  economica  e  con  il
Ministro  per  la  funzione   pubblica   e   gli   affari   regionali
(Programmazione  dell'accesso  al  pensionamento  di  anzianita'  dei
militari, ai sensi dell'art. 59, comma 55, della  legge  27  dicembre
1997, n. 449), sollevata, in riferimento agli artt.  36  e  38  della
Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale  per  la
Regione Puglia, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                       Il redattore: Mazzella 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 20 aprile 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti