N. 152 SENTENZA 18 - 21 aprile 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Imposte e tasse - Finanza regionale - Contrasto alle frodi fiscali  e
  finanziarie internazionali e  nazionali  -  Ricorso  della  Regione
  Siciliana - Eccepita inammissibilita' della  questione  per  omessa
  dimostrazione dell'esistenza di un  effettivo  vulnus  al  bilancio
  regionale derivante dalle disposizioni impugnate - Reiezione. 
- D.l. 25 marzo 2010, n. 40  (convertito,  con  modificazioni,  nella
  legge 22 maggio 2010, n. 73), artt. 1, comma 6, 2, commi 2-octies e
  2-undecies, e 3, comma 2-bis. 
- Statuto della Regione Siciliana, artt. 36 e 37;  d.P.R.  26  luglio
  1965, n. 1074, artt. 2 e 8. 
Imposte e tasse - Finanza regionale - Contrasto alle frodi fiscali  e
  finanziarie internazionali e  nazionali  -  Ricorso  della  Regione
  Siciliana - Preliminare valutazione circa  la  portata  applicativa
  delle  disposizioni  denunciate  -  Insussistenza  di  clausola  di
  salvaguardia  -  Applicabilita'   nei   confronti   della   Regione
  ricorrente. 
- D.l. 25 marzo 2010, n. 40  (convertito,  con  modificazioni,  nella
  legge 22 maggio 2010, n. 73), artt. 1, comma 6, 2, commi 2-octies e
  2-undecies, e 3, comma 2-bis. 
- Statuto della Regione Siciliana, artt. 36 e 37;  d.P.R.  26  luglio
  1965, n. 1074, artt. 2 e 8. 
Imposte e tasse - Finanza regionale - Specifica disciplina  volta  al
  recupero dei  crediti  d'imposta  illegittimamente  utilizzati  con
  riserva all'erario dello Stato e definitiva  acquisizione  ad  esso
  delle  somme  recuperate  -  Lesione   dell'autonomia   finanziaria
  garantita dalle norme statutarie - Illegittimita' costituzionale in
  parte qua. 
- D.l. 25 marzo 2010, n. 40  (convertito,  con  modificazioni,  nella
  legge 22 maggio 2010, n. 73), art. 1, comma 6. 
- Statuto della Regione Siciliana, artt. 36 e 37;  d.P.R.  26  luglio
  1965, n. 1074, artt. 2 e 8. 
Imposte e tasse - Finanza regionale  -  Destinazione  delle  maggiori
  entrate derivanti dalla definizione  agevolata  delle  controversie
  fra  le  societaex  concessionarie  del  servizio  nazionale  della
  riscossione e l'amministrazione finanziaria a  fondi  erariali  per
  specifiche finalita' - Ricorso della Regione Siciliana -  Lamentata
  acquisizione allo Stato di  entrate  tributarie  erariali  riscosse
  nell'ambito del territorio regionale siciliano in violazione  delle
  disposizioni  statutarie  -  Esclusione  -  Non  fondatezza   della
  questione. 
- D.l. 25 marzo 2010, n. 40  (convertito,  con  modificazioni,  nella
  legge 22 maggio 2010, n. 73), art. 2, comma 2-undecies. 
- D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2. 
Imposte e tasse - Finanza regionale - Modalita' di  attuazione  della
  riserva  allo  Stato  delle  maggiori   entrate   derivanti   dalla
  definizione  agevolata  delle  controversie  fra  le  societa'   ex
  concessionarie  del  servizio   nazionale   della   riscossione   e
  l'amministrazione finanziaria - Ricorso della Regione  Siciliana  -
  Denunciata lesione delle attribuzioni e dell'autonomia  finanziaria
  della Regione Siciliana, con  violazione  del  principio  di  leale
  collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione. 
- D.l. 25 marzo 2010, n. 40  (convertito,  con  modificazioni,  nella
  legge 22 maggio 2010, n. 73), art. 2, comma 2-octies. 
- D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2. 
Imposte e tasse  -  Finanza  regionale  -  Destinazione  del  gettito
  derivante dalla definizione agevolata  di  specifiche  controversie
  tributarie pendenti dinanzi alla Corte di  cassazione  a  specifici
  fondi erariali per il finanziamento di missioni  internazionali  di
  pace - Violazione del principio statutario che riserva alla Regione
  Siciliana i tributi erariali riscossi nel  territorio  regionale  -
  Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
- D.l. 25 marzo 2010, n. 40  (convertito,  con  modificazioni,  nella
  legge 22 maggio 2010, n. 73), art. 3, comma 2-bis. 
- D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2. 
(GU n.18 del 27-4-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  comma  6,
2, comma 2-octies e 2-undecies, e 3, comma 2-bis, del  decreto  legge
25 marzo 2010 n. 40, convertito con modificazioni in legge 22  maggio
2010 n. 73 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in  materia
di contrasto alle frodi fiscali internazionali e  nazionali  operate,
tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere",  di
potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria  anche
in  adeguamento  alla  normativa  comunitaria,  di  destinazione  dei
gettiti recuperati al finanziamento  di  un  Fondo  per  incentivi  e
sostegno  della  domanda  in  particolari  settori),  promosso  dalla
Regione  siciliana  con  ricorso  notificato  il  23   luglio   2010,
depositato in cancelleria il 29 luglio 2010 ed iscritto al n. 88  del
registro ricorsi 2010. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2011 il giudice relatore
Giuseppe Tesauro; 
    Uditi gli avvocati Beatrice Fiandaca per la Regione  siciliana  e
l'avvocato  dello  Stato  Angelo  Venturini  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso,  depositato  il  29  luglio  2010,  la  Regione
siciliana, in persona del Presidente pro tempore, ha promosso, in via
principale, questione di legittimita' costituzionale degli  artt.  1,
comma 6, 2, commi 2-octies  e  2-undecies,  e  3,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (Disposizioni urgenti tributarie  e
finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali
e  nazionali  operate,  tra  l'altro,  nella  forma  dei   cosiddetti
"caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione  della
riscossione  tributaria   anche   in   adeguamento   alla   normativa
comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al  finanziamento
di un Fondo per incentivi e sostegno  della  domanda  in  particolari
settori), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2010, n. 120,
in riferimento agli artt. 36 e 37 del regio  decreto  legislativo  15
maggio  1946,  n.  455  (Approvazione  dello  statuto  della  Regione
siciliana), agli artt.  2  e  8  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto
della Regione siciliana in materia finanziaria), nonche' al principio
di leale collaborazione. 
    Secondo la ricorrente le citate disposizioni,  applicabili  anche
alle Regioni ad autonomia speciale in quanto prive di una clausola di
salvaguardia delle prerogative  delle  Regioni  a  statuto  speciale,
sarebbero  lesive  delle  attribuzioni  della  Regione  siciliana   e
dell'autonomia finanziaria della  stessa  quali  risultano,  appunto,
dagli artt. 36 e 37 dello statuto speciale nonche' dagli artt. 2 e  8
delle norme di attuazione statutaria di cui al  d.P.R.  n.  1074  del
1965. 
    1.1. - In particolare, l'art. 1, comma 6, del citato d.l.,  nella
parte in cui detta una disciplina specifica  volta  al  recupero  dei
crediti  d'imposta  illegittimamente   utilizzati,   prevedendo   una
generica riserva all'erario dello Stato e la definitiva  acquisizione
ad esso di tutte le somme in tal modo  recuperate,  violerebbe  -  ad
avviso della Regione - l'autonomia finanziaria regionale ed in specie
il principio posto all'art. 2 delle norme di  attuazione  statutaria,
secondo il quale spettano alla Regione siciliana, oltre alle  entrate
tributarie  da  essa  direttamente  deliberate,  tutte   le   entrate
tributarie erariali riscosse nell'ambito del  territorio,  dirette  o
indirette, comunque denominate, con esclusione  delle  nuove  entrate
tributarie il cui gettito  sia  destinato  con  apposite  leggi  alla
copertura  di  oneri  diretti  a  soddisfare  particolari   finalita'
contingenti  o  continuative  dello  Stato  specificate  nelle  leggi
medesime. 
    La norma censurata, infatti, non configurerebbe ne'  una  imposta
di nuova istituzione,  ne'  una  entrata  derivante  dall'aumento  di
aliquota di un'imposta preesistente. 
    1.2. - Analoghe censure vengono proposte nei confronti  dell'art.
2, comma 2-undecies, del d.l. n. 40 del  2010,  nella  parte  in  cui
stabilisce che il gettito  delle  maggiori  entrate  derivanti  dalla
definizione agevolata delle controversie di cui ai commi da 2-septies
a 2-decies del medesimo art. 2 fra le societa' ex concessionarie  del
servizio nazionale della riscossione e l'amministrazione finanziaria,
pendenti alla data di conversione del citato  d.l.  e  relative  alle
attivita'  svolte,  fino  al  30  giugno  1999,   nell'esercizio   in
concessione del servizio di riscossione, affluisca, nel medesimo anno
ed entro il limite di 17 milioni di euro, al fondo  istituito  presso
il Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento della
partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, nel limite
di 3 milioni di euro, copra gli oneri derivanti dal comma 4-quinquies
del medesimo articolo (misure di sostegno ed incentivazione in favore
del settore tessile e dell'abbigliamento), e che la residua parte del
gettito venga destinata, nel medesimo anno ed in  varie  percentuali,
al  fondo  per  il  finanziamento  delle  spese   di   partecipazione
dell'Italia a missioni di pace, ad interventi a  favore  del  settore
tessile ed a misure di sostegno dell'editoria. 
    La richiamata previsione, che non introdurrebbe entrate nuove  ma
inciderebbe su fattispecie gia' oggetto di tassazione, determinerebbe
la destinazione allo Stato per specifiche finalita'  del  gettito  di
imposte spettanti alla Regione,  senza  considerare  le  riconosciute
spettanze della Regione siciliana sul gettito in questione,  relativo
a quanto riscosso sul proprio territorio. 
    Quanto, poi, all'art. 2, comma 2-octies, del d.l. in  esame,  che
reca la disciplina  delle  modalita'  di  attuazione  della  disposta
riserva  all'erario  statale  del  maggior  gettito  derivante  dalla
definizione agevolata delle controversie di cui ai commi da 2-septies
a 2-decies del medesimo art. 2, la ricorrente  ne  sostiene,  in  via
subordinata, l'illegittimita'  costituzionale  nella  parte  in  cui,
stabilendo che tale riserva si realizza  mediante  versamento  di  un
importo pari ad una percentuale  delle  somme  dovute  in  base  alla
sentenza impugnata o all'ultimo atto  amministrativo  o  all'atto  di
citazione,  individuata  mediante  l'adozione  di  un   decreto   del
Ministero dell'economia e delle  finanze,  ometterebbe  di  prevedere
qualsiasi partecipazione  della  Regione  siciliana  al  procedimento
finalizzato all'adozione del  decreto  in  questione,  in  violazione
dell'art. 36 dello statuto e del principio di  leale  collaborazione,
secondo il costante insegnamento di questa Corte. 
    1.3. - E' impugnato, infine, l'art. 3, comma 2-bis, del  d.l.  n.
40 del 2010 nella parte in cui prevede: a) la  definizione  agevolata
di tutte le controversie tributarie indicate alla lettera  b),  della
medesima disposizione, pendenti dinanzi  alla  Corte  di  cassazione,
mediante il pagamento di un importo pari al 5 per  cento  del  valore
della controversia  e  la  contestuale  rinuncia  ad  ogni  eventuale
pretesa di  equa  riparazione;  b)  che  le  maggiori  entrate  cosi'
acquisite affluiscano  al  fondo  di  cui  all'art.  7-quinquies  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a  sostegno  dei
settori industriali in crisi,  nonche'  disposizioni  in  materia  di
produzione  lattiera  e  rateizzazione   del   debito   nel   settore
lattiero-caseario), convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile  2009,  n.  33,  per  essere  destinate   alle   esigenze   di
finanziamento delle missioni internazionali di pace. 
    Anche tale previsione, oltre ad arrecare un pregiudizio economico
alla Regione, violerebbe le attribuzioni finanziarie di quest'ultima,
determinando una sostituzione di una entrata spettante alla  Regione,
con un'altra, neppure nuova,  assegnata  allo  Stato  per  proprie  e
preesistenti finalita', senza considerare le  riconosciute  spettanze
della Regione siciliana sul gettito in questione, relativo  a  quanto
riscosso sul proprio territorio. 
    2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, che ha chiesto che siano dichiarate inammissibili e, comunque,
infondate  le  questioni  sollevate  con  il  ricorso  della  Regione
siciliana. 
    Il resistente sostiene, in via preliminare, che, premesso che  lo
Stato, nell'esercizio della potesta' legislativa esclusiva in materia
tributaria, ben puo' disporre in merito alla disciplina di tributi da
esso istituiti, anche se  il  correlativo  gettito  e'  di  spettanza
regionale, a condizione che  non  sia  alterato  il  rapporto  tra  i
complessivi bisogni regionali ed i mezzi finanziari per farvi fronte,
il  ricorso  sarebbe,  ancor  prima   che   infondato   nel   merito,
inammissibile, tenuto conto che  la  Regione  siciliana  non  avrebbe
allegato e dimostrato l'esistenza di un effettivo vulnus al  bilancio
regionale. 
    Nel merito,  poi,  in  particolare,  a  proposito  delle  censure
relative all'art. 1, comma 6, del d.l. n. 40 del 2010, il  Presidente
del Consiglio dei ministri sostiene che l'utilizzazione  dei  crediti
d'imposta in compensazione non determinerebbe minori entrate per  gli
enti percettori (Stato, Regioni, enti locali), in quanto le somme  ad
essi spettanti verrebbero  riversate  al  lordo  delle  compensazioni
esercitate, utilizzando, a copertura delle  minori  entrate,  solo  i
fondi messi a disposizione dallo Stato. La riserva allo  Stato  delle
somme cosi' recuperate sarebbe, pertanto, pienamente legittima. 
    Quanto, invece, alle disposizioni  recate  dagli  artt.  2  e  3,
concernenti la definizione delle controversie tributarie questa Corte
avrebbe gia' osservato che  tali  istituti  deflattivi,  pur  potendo
comportare  una  diminuzione  di  gettito   a   favore   degli   enti
territoriali, non risultano  tali  da  compromettere  la  complessiva
capacita' finanziaria delle Regioni in relazione ai loro compiti. 
    3.  -  All'udienza  pubblica,  le  parti  hanno   insistito   per
l'accoglimento delle conclusioni svolte nelle difese scritte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.   -   La   Regione   siciliana   dubita   della   legittimita'
costituzionale  degli  artt.  1,  comma  6,  2,  commi   2-octies   e
2-undecies, 3, comma 2-bis, del decreto legge 25 marzo 2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, con  legge  22  maggio  2010,  n.  73,
(Disposizioni  urgenti  tributarie  e  finanziarie  in   materia   di
contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate,  tra
l'altro, nella forma dei  cosiddetti  "caroselli"  e  "cartiere",  di
potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria  anche
in  adeguamento  alla  normativa  comunitaria,  di  destinazione  dei
gettiti recuperati al finanziamento  di  un  Fondo  per  incentivi  e
sostegno della domanda in particolari settori). La ricorrente  assume
che le citate disposizioni, prive di  una  clausola  di  salvaguardia
delle  prerogative  delle  Regioni  a  statuto  speciale   e   quindi
applicabili  anche  a   queste   ultime,   sarebbero   lesive   delle
attribuzioni della Regione  siciliana  e  dell'autonomia  finanziaria
della stessa, quali risultano dagli artt. 36 e 37 del  regio  decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto  della
Regione siciliana) e dagli artt. 2 e 8  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di  attuazione  dello
Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonche'  del
principio di leale collaborazione. 
    2. - In via preliminare, deve  essere  esaminata  l'eccezione  di
inammissibilita' del ricorso proposta dal  Presidente  del  Consiglio
dei ministri  sull'assunto  che  la  Regione  siciliana  non  avrebbe
dimostrato, come avrebbe dovuto, l'esistenza di un  effettivo  vulnus
al bilancio regionale  derivante  dalle  disposizioni  impugnate.  Il
resistente precisa, infatti, che lo Stato ha competenza esclusiva  in
tema di  disciplina  di  tributi  da  esso  istituiti,  anche  se  il
correlativo gettito e' di spettanza regionale, e che l'unico  vincolo
su di esso gravante e'  che  non  sia  alterato  il  rapporto  tra  i
complessivi bisogni regionali ed i mezzi finanziari per farvi fronte. 
    2.1. - La predetta eccezione, peraltro  formulata  genericamente,
e' priva di fondamento. 
    Quel che  si  contesta  nella  specie  non  e'  l'intervento  del
legislatore statale sui tributi  propri,  quanto  la  violazione  del
principio di spettanza alla Regione dei tributi erariali riscossi nel
territorio della Regione di cui all'art. 2 delle norme di  attuazione
statutaria di cui al d.P.R. 1965, n. 1074 che costituirebbe,  di  per
se',  vizio  di  legittimita'   costituzionale   delle   disposizioni
censurate, nella parte in cui stabiliscono la destinazione  esclusiva
all'erario statale del maggior gettito  che  si  pretende  derivi  da
tributi erariali riscossi nel territorio  regionale,  senza  che  sia
necessario dimostrare alcun vulnus effettivo al bilancio regionale. 
    3. - Ancora in linea preliminare, occorre  affermare  che,  posto
che  il  d.l.  in  esame  non  contiene  alcuna  formula  che   possa
configurarsi quale clausola di salvaguardia delle attribuzioni  delle
Regioni ad autonomia speciale, deve  ritenersi  che  le  disposizioni
impugnate siano applicabili anche nella Regione siciliana. 
    4. - Nel merito, e' impugnato, in primo luogo, l'art. 1, comma 6,
del d.l. n. 40 del 2010, nella parte  in  cui  detta  una  disciplina
specifica volta al recupero dei  crediti  d'imposta  illegittimamente
utilizzati, prevedendo una generica riserva all'erario dello Stato  e
la definitiva acquisizione ad esso di tutte  le  somme  in  tal  modo
recuperate.  Cosi'  disponendo,   la   norma   censurata,   che   non
configurerebbe ne' una imposta di nuova istituzione, ne' una  entrata
derivante  dall'aumento  di  aliquota  di  un'imposta   preesistente,
sarebbe lesiva dell'autonomia finanziaria regionale  garantita  dagli
artt. 36 e 37 dello statuto ed in specie del principio posto all'art.
2 delle norme di attuazione statutaria di cui al d.P.R. n.  1074  del
1965.  Secondo  tale  principio,  infatti,  spettano   alla   Regione
siciliana,  oltre  alle  entrate  tributarie  da  essa   direttamente
deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito
del  territorio,  dirette  o  indirette,  comunque  denominate,   con
esclusione  delle  nuove  entrate  tributarie  il  cui  gettito   sia
destinato con apposite  leggi  alla  copertura  di  oneri  diretti  a
soddisfare particolari finalita'  contingenti  o  continuative  dello
Stato specificate nelle leggi medesime. 
    4.1. - La questione e' fondata. 
    La  disposizione  in  esame,  nel  primo  periodo  del  comma  6,
stabilisce  che,  «al  fine  di  contrastare  fenomeni  di   utilizzo
illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare  le  procedure  di
recupero nei casi  di  utilizzo  illegittimo  dei  crediti  d'imposta
agevolativi, la cui fruizione e' autorizzata  da  amministrazioni  ed
enti pubblici anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a
tali amministrazioni ed enti,  tenuti  al  detto  recupero,  entro  i
termini  e   secondo   le   modalita'   telematiche   stabiliti   con
provvedimenti  dirigenziali  generali  adottati  d'intesa,   i   dati
relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle  imposte
dovute, nonche' ai sensi dell'articolo 17 del decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241»; nel secondo  periodo,  dispone  che  «le  somme
recuperate sono riversate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e
restano acquisite all'erario». 
    Essa e' essenzialmente finalizzata a garantire un  piu'  efficace
contrasto  agli  indebiti  utilizzi  dei  crediti  d'imposta   e   ad
agevolarne  il  recupero,  mediante  l'introduzione  dell'obbligo,  a
carico  dell'Agenzia  delle  entrate,  della  trasmissione  dei  dati
relativi ai crediti d'imposta alle indicate amministrazioni ed  enti,
anche territoriali, tenuti al detto recupero. 
    Il credito di  imposta,  stabilito  dal  legislatore  statale  in
relazione a propri tributi, rientra fra le agevolazioni fiscali ed e'
effettuato attraverso la compensazione dello stesso con  altre  somme
dovute a titolo di imposte, tasse, tributi o contributi erariali,  in
linea con quanto stabilito dall'art. 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli  adempimenti  dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta  sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione
delle dichiarazioni). 
    La sua previsione in ordine  a  tributi  erariali  che  avrebbero
dovuto essere riscossi nel territorio regionale  incide  anche  sulla
Regione siciliana, in base al principio  stabilito  dall'art.  2  del
d.P.R. n. 1074 del 1965,  secondo  il  quale  spettano  alla  Regione
siciliana tutte le entrate tributarie erariali  riscosse  nell'ambito
del suo territorio, dirette  o  indirette,  comunque  denominate.  La
Regione, infatti, proprio  in  base  al  richiamato  principio,  deve
sopportare il costo del credito  d'imposta,  sia  pure  limitatamente
all'importo  di  cui  godono  i  contribuenti   residenti   nel   suo
territorio. 
    In tale caso, ove si tratti di crediti d'imposta illegittimamente
impiegati, di cui la norma in esame intende agevolare il recupero, e'
alla Regione siciliana - alla  quale  l'Agenzia  delle  entrate  deve
trasmettere i dati inerenti appunto ai crediti d'imposta  relativi  a
tributi che avrebbero dovuto essere riscossi sul territorio regionale
- che spetta,  non  solo  provvedere  al  detto  recupero,  ma  anche
acquisire il gettito da esso derivante, posto che tale gettito, lungi
dal costituire frutto di una nuova entrata tributaria  erariale,  non
e' altro che l'equivalente del gettito del tributo  previsto  (al  di
fuori dei casi nei quali  e'  concesso  il  credito  d'imposta),  che
compete alla Regione sulla base e nei limiti dell'art. 2  del  d.P.R.
n. 1074 del 1965. 
    E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 6, del
d.l. n. 40 del 2010, nella parte in cui  stabilisce  che  le  entrate
derivanti  dal  recupero  dei  crediti  d'imposta   «sono   riversate
all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario»,
anche con riferimento a crediti  d'imposta  inerenti  a  tributi  che
avrebbero  dovuto  essere  riscossi  nel  territorio  della   Regione
siciliana. 
    5. - E' altresi' censurato l'art. 2, comma 2-undecies,  del  d.l.
n. 40 del 2010, nella parte in cui, senza introdurre entrate nuove ma
incidendo su fattispecie gia' oggetto di tassazione,  stabilisce  che
il  gettito  delle  maggiori  entrate  derivanti  dalla   definizione
agevolata delle controversie di cui ai commi da 2-septies a  2-decies
del medesimo art.  2,  venga  destinato  in  via  esclusiva  a  fondi
erariali per specifiche finalita', senza considerare le  riconosciute
spettanze della Regione siciliana sul gettito in questione,  relativo
a quanto riscosso sul proprio territorio. 
    5.1. - La questione non e' fondata. 
    Oggetto della definizione agevolata  di  cui  all'art.  2,  comma
2-septies,  sono  solo   le   controversie   fra   le   societa'   ex
concessionarie del servizio nazionale della riscossione (le cui quote
sono state acquisite da Equitalia a seguito della riforma del sistema
della  riscossione)  e  l'amministrazione  finanziaria,  precisamente
individuate dal medesimo art. 2, comma 2-septies.  Tali  controversie
devono essere «pendenti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e relative  alle  attivita'  svolte,
fino al 30 giugno  1999,  [...]  nell'esercizio  in  concessione  del
servizio di riscossione» (cosi' il comma 2-septies). 
    Il  riferimento  alle  attivita'   svolte   dalle   societa'   ex
concessionarie del servizio nazionale di riscossione e soprattutto la
precisa individuazione delle controversie, in relazione alle quali e'
possibile la definizione agevolata, dimostra  che  il  gettito  delle
entrate derivanti dalla eventuale definizione agevolata delle  stesse
e' del  tutto  svincolato  dal  presupposto  della  riscossione,  nel
territorio regionale, di un tributo erariale. 
    Dette controversie, infatti, attengono o  alla  contestazione  di
pretese risarcitorie  recate  da  inviti  a  dedurre  nell'ambito  di
giudizi di responsabilita' contabile (art.  5  del  decreto-legge  15
novembre  1993,  n.  453  recante   "Disposizioni   in   materia   di
giurisdizione  e  controllo  della  Corte   dei   conti"),   o   alla
contestazione  di  atti  di  citazione  che  introducono  giudizi  di
responsabilita' contabile o  ancora  alla  richiesta,  rivolta  dalle
predette  ex  concessionarie  all'amministrazione   finanziaria,   di
rimborso o di discarico di quote di tributi, anticipate all'erario  e
poi rivelatesi inesigibili (artt. 83 e 90 del d.P.R. 28 gennaio 1988,
n. 43). Si tratta, comunque, di casi tutti di controversie  che,  pur
diverse, non attengono a questioni inerenti alla  riscossione  di  un
tributo erariale. 
    E', pertanto, priva  di  fondamento,  nella  specie,  la  pretesa
violazione  del  principio  stabilito  dall'art.  2  delle  norme  di
attuazione statutaria di cui al d.P.R. n. 1074 del  1965,  in  quanto
quest'ultimo attiene esclusivamente alle «entrate tributarie erariali
riscosse nell'ambito del territorio regionale  siciliano,  dirette  o
indirette, comunque denominate». 
    6. - Viene, poi, proposta,  in  via  subordinata,  una  ulteriore
censura nei confronti  dell'art.  2,  comma  2-octies,  che  reca  la
disciplina delle  modalita'  di  attuazione  della  disposta  riserva
all'erario statale del maggior gettito  derivante  dalla  definizione
agevolata delle controversie di cui ai commi da 2-septies a  2-decies
del  medesimo  art.  2.  La  ricorrente,  infatti,  sostiene  che  la
previsione  ivi  contenuta  della  determinazione  con  decreto   del
Ministero dell'economia e delle finanze della percentuale delle somme
dovute  in  base  alla   sentenza   impugnata   o   all'ultimo   atto
amministrativo o all'atto di citazione, sulla cui base e' individuata
la somma da versare all'erario per  la  definizione  agevolata  delle
controversie  fra  societa'  ex  concessionarie   del   servizio   di
riscossione nazionale dei tributi ed erario di cui all'art. 2,  comma
2-septies, violi in particolare il principio di leale collaborazione,
in quanto ometterebbe di prevedere qualsiasi forma di  partecipazione
della Regione siciliana al procedimento finalizzato all'adozione  del
decreto in questione. 
    6.1. - La questione non e' fondata. 
    L'attuazione del principio di leale collaborazione  e'  richiesta
dalle norme statutarie e di attuazione, secondo le indicazioni  della
giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 133 del 2002, n. 288  del
2001, n. 348, n. 347 e n. 98  del  2000),  in  quei  casi  nei  quali
vengano  dal   legislatore   statale   individuate   «nuove   entrate
tributarie»  alle  quali  sia  apposta  la   «clausola   di   riserva
all'erario» e  risulti,  tuttavia,  complessa  la  determinazione  in
concreto  del  gettito  derivante  dalle  nuove  norme,   anche   con
riferimento alla  distinzione  fra  gettito  derivante  dalle  «nuove
entrate tributarie»  e  gettito  derivante  dalle  «vecchie»  entrate
tributarie riscosse sul territorio regionale. 
    Nella specie, come si e' gia' affermato al punto 5.1., il gettito
delle entrate derivanti dalla eventuale definizione  agevolata  delle
richiamate controversie e' del tutto svincolato dal presupposto della
riscossione, nel territorio regionale, di un tributo erariale. Posto,
quindi, che non si tratta  di  entrate  tributarie,  ne'  nuove,  ne'
preesistenti, non sussiste la pretesa violazione  dell'art.  2  delle
norme di attuazione statutaria di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965,  in
quanto quest'ultimo attiene esclusivamente alle  «entrate  tributarie
erariali riscosse nell'ambito  del  territorio  regionale  siciliano,
dirette o indirette, comunque denominate». 
    7. - E', infine, impugnato l'art. 3, comma 2-bis, del d.l. n.  40
del 2010, nella parte in cui, prevedendo la definizione agevolata  di
tutte le controversie tributarie indicate, in  specie,  alla  lettera
b), stabilisce che le maggiori entrate cosi' acquisite affluiscano al
fondo erariale di  cui  all'art.  7-quinquies  del  decreto-legge  10
febbraio  2009,  n.  5  (Misure  urgenti  a  sostegno   dei   settori
industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia  di  produzione
lattiera e rateizzazione del debito nel  settore  lattiero-caseario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,  per
essere  destinate  alle  esigenze  di  finanziamento  delle  missioni
internazionali di pace. 
    Tale norma, cosi' statuendo, oltre  ad  arrecare  un  pregiudizio
economico alla Regione, violerebbe  le  attribuzioni  finanziarie  di
quest'ultima, determinando una sostituzione di una entrata  spettante
alla Regione, con un'altra, neppure nuova, assegnata allo  Stato  per
proprie e preesistenti finalita', senza considerare  le  riconosciute
spettanze della Regione siciliana sul gettito in questione,  relativo
a quanto riscosso sul proprio territorio. 
    7.1. - La questione e' fondata. 
    L'art. 3, comma 2-bis, del d.l. n.  40  del  2010  disciplina  la
definizione agevolata delle «controversie tributarie pendenti dinanzi
alla Corte di cassazione», «che originano da ricorsi iscritti a ruolo
nel primo grado, alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per  le  quali
risulti soccombente l'Amministrazione  finanziaria  dello  Stato  nei
primi due  gradi  di  giudizio»,  prevedendone  l'estinzione  con  il
pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della relativa
controversia e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa
riparazione. 
    Tale  previsione,  pertanto,  ha  ad   oggetto   proprio   quelle
controversie,  espressamente   qualificate   come   tributarie,   che
scaturiscono da contestazioni inerenti alla riscossione  dei  tributi
erariali, anche di quelli che avrebbero dovuto  essere  riscossi  nel
territorio regionale siciliano. Si tratta, pertanto, di  controversie
che  trovano  il  loro  presupposto  nell'esistenza  di  un  rapporto
tributario e la cui definizione delinea una agevolazione in ordine  a
tributi  preesistenti.  La  previsione  di  una  simile  agevolazione
fiscale, con riferimento ai tributi erariali riscossi nel  territorio
regionale siciliano, incide, pertanto, inevitabilmente sulle  finanze
regionali siciliane, che ne subiscono le conseguenze proprio in  base
al principio stabilito dall'art. 2  del  d.P.R.  n.  1074  del  1965,
secondo il quale spettano alla Regione  siciliana  tutte  le  entrate
tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio,  dirette
o indirette, comunque denominate. 
    Pertanto, la previsione  della  esclusiva  destinazione  a  fondi
erariali del gettito derivante dalla definizione  agevolata  di  tali
controversie inerenti alla  contestazione  di  tributi  erariali  che
avrebbero dovuto essere riscossi nel territorio regionale si pone  in
contrasto  con  il  principio  di  cui  all'art.  2  delle  norme  di
attuazione, non potendo peraltro neppure  ritenersi  che  le  entrate
derivanti dalla richiamata definizione agevolata  delle  controversie
tributarie siano "entrate nuove". 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  6,
del  decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  come  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  22  maggio  2010,  n.  73  (Disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto  alle  frodi
fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella  forma
dei  cosiddetti  "caroselli"  e  "cartiere",   di   potenziamento   e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche  in  adeguamento
alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al
finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della  domanda  in
particolari settori), nella parte in cui stabilisce  che  le  entrate
derivanti  dal  recupero  dei  crediti  d'imposta   «sono   riversate
all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario»,
anche con riferimento a crediti  d'imposta  inerenti  a  tributi  che
avrebbero  dovuto  essere  riscossi  nel  territorio  della   Regione
siciliana; 
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  3,   comma
2-bis, del d.l. n. 40 del 2010, nella parte in cui stabilisce che «le
maggiori entrate derivanti dal presente comma» «affluiscono al  fondo
di cui  all'articolo  7-quinquies,  comma  1,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile  2009,  n.  33,  per  essere  destinate   alle   esigenze   di
finanziamento  delle  missioni  internazionali  di  pace»  anche  con
riferimento a controversie inerenti a tributi erariali che  avrebbero
dovuto essere riscossi nel territorio della Regione siciliana; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 2, comma 2-undecies, del d.l. n. 40 del 2010, proposta,  in
riferimento agli artt. 36 e  37  del  regio  decreto  legislativo  15
maggio  1946,  n.  455  (Approvazione  dello  statuto  della  Regione
siciliana) e degli artt. 2 e  8  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto
della  Regione  siciliana  in  materia  finanziaria),  dalla  Regione
siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 2, comma 2-octies del d.l. n. 40  del  2010,  proposta,  in
riferimento all'art. 36 del r.d. lgs. n. 455 del 1946 ed al principio
di leale collaborazione, dalla  Regione  siciliana,  con  il  ricorso
indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                        Il redattore: Tesauro 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 21 aprile 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti