N. 3 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 4 aprile 2011

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 19 aprile
2011. 
 
Ambiente - Parchi - Decreto del Ministro dell'ambiente con  il  quale
  "il dott. Massimo Avancini funzionario della Direzione generale per
  la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e
  della tutela del territorio e del  mare,  e'  nominato  Commissario
  Straordinario dell'Ente Parco Nazionale  dell'Alta  Murgia  per  la
  durata di tre mesi a decorrere dalla data dell'11 febbraio  2011  e
  comunque non oltre la nomina del Presidente" -  Lamentata  mancanza
  del procedimento finalizzato al raggiungimento dell'intesa  per  la
  nomina del Presidente dell'Ente Parco, prevista dall'art. 9,  comma
  3, della legge n. 394/1991 - Ricorso per conflitto di  attribuzione
  della Regione  Puglia  -  Denunciata  violazione  della  competenza
  legislativa regionale nelle materie  concorrenti  del  governo  del
  territorio e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
  nelle materie residuali dell'agricoltura, del turismo, della caccia
  e della pesca, violazione  delle  competenze  amministrative  della
  Regione,  violazione  dei  principi  di  riserva  di  legge,   buon
  andamento  ed  imparzialita'  dei   pubblici   uffici,   di   leale
  collaborazione - Richiesta di dichiarare che non spetta al Ministro
  dell'ambiente, in mancanza della necessaria intesa, provvedere alla
  nomina  del  Commissario  straordinario   e   conseguentemente   di
  annullare  il  decreto  ministeriale   impugnato   -   Istanza   di
  sospensione. 
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
  del mare 11 febbraio 2011, prot. n. PNM-DEC-2011-0000062. 
- Costituzione, artt. 5, 97, 117, commi terzo e quarto, e 118;  legge
  6 dicembre 1991, n. 394, art. 9, comma 3. 
(GU n.22 del 25-5-2011 )
     Ricorso per conflitto della Regione Puglia, con sede in Bari  al
Lungomare Nazario Sauro n. 31, in persona del Presidente della Giunta
Regionale e legale rappresentante pro tempore, dott. Nicola  Vendola,
elettivamente domiciliato in Roma, presso la Delegazione romana della
Regione Puglia, alla via Barberini  n.  36,  rappresentato  e  difeso
dall'avv. Marina Altamura e dall'avv. Tiziana  T.  Colelli,  come  da
procura speciale, conferita in virtu' di delibera di G.R. n. 514  del
24.3.2011, a margine del presente atto a firma del  Presidente  della
G.R. pro tempore, dott. Nicola Vendola; 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore e per
quanto possa occorrere, contro  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare; 
    Avverso il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare prot. PNM-DEC-2011-0000062  dell'11.2.2011  con
il quale «il dott.  Massimo  Avancini,  funzionario  della  Direzione
generale per la protezione della natura  e  del  mare  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  e'  nominato
Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta  Murgia
per la durata di tre mesi a decorrere  dalla  data  dell'11  febbraio
2011 e comunque non oltre la nomina del Presidente». 
    La proposizione del presente ricorso e' stata decisa dalla Giunta
Regionale della Puglia nella seduta del 24 marzo 2011 (si depositera'
all'atto di costituzione in giudizio la relativa delibera n.  514  di
G.R.). 
    Con decreto n. 62 dell'11 febbraio 2011, acquisito al  protocollo
della Regione Puglia, Gabinetto del Presidente, in data  23  febbraio
2011, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare - in considerazione dell'avvenuta scadenza (in  data  23  luglio
2010) del mandato del dott. Girolamo Pugliese  quale  Presidente  del
Parco Nazionale dell'Alta Murgia e (in data  10  febbraio  2011)  del
mandato  conferito  allo  stesso  quale   Commissario   Straordinario
dell'ente Parco - ha  nominato  Commissario  Straordinario  il  dott.
Massimo Avancini, funzionario ministeriale. 
    Tale  nomina,  pur  rientrando  nell'esercizio  dei   poteri   di
vigilanza sulla gestione delle aree protette riservati  al  dicastero
statale, appare illegittima in quanto non e'  stata  preceduta  dalla
procedimentalizzazione  dell'intesa  per  la  nomina  del  Presidente
dell'Ente Parco, prevista dall'art. 9, comma 3, della  legge  n.  394
del 1991. 
    Appare opportuno rilevare che nei mesi  che  hanno  preceduto  la
nomina del Commissario, la Regione Puglia ha piu'  volte  sollecitato
il raggiungimento dell'intesa prevista dall'art. 9,  comma  3,  della
legge n. 394 del 1991. 
    In particolare, con nota  del  28  aprile  2010  prot.  4862,  il
Presidente  della  Regione  Puglia  ha  segnalato   l'importanza   di
«attivare  celermente  il  percorso  di  intesa  sulle   figure   dei
presidenti dei due Parchi nazionali della Regione Puglia, il  Gargano
(...) e l'Alta Murgia (...)» e  di  rilanciare  le  due  grandi  aree
«individuando due figure nuove, esperte, che abbiano  a  cuore,  come
input primario, l'interesse e la necessita' di dare un senso virtuoso
e partecipato a nuovi percorsi di sviluppo, di  tutela,  conservativo
ed economico». 
    Nella medesima nota e' stato sollecitato un incontro  finalizzato
«a concordare insieme, l'individuazione di  due  figure  massimamente
competenti e di alto profilo professionale che  possano,  da  subito,
prendere in mano tutti i vari ambiti  di  sofferenza  degli  Enti  in
questione e avviarne la riprogettazione», dichiarando nel contempo la
disponibilita' «a verificare  le  migliori  personalita'  per  questo
incarico». 
    Con  successiva  nota  del  25  ottobre  2010  prot.  13060,   il
Presidente della Regione, con  riferimento  sia  al  Parco  dell'Alta
Murgia sia al Parco  del  Gargano,  ha  rappresentato  l'esigenza  di
«definire nel piu' breve tempo possibile, gli organi di gestione  dei
due parchi nazionali della Puglia,  a  cominciare  dalle  figure  dei
presidenti»,  auspicando  la  nomina  di  figure  «nuove,  esperte  e
competenti - ovvero - in  grado  di  indirizzare  verso  percorsi  di
sviluppo e  di  tutela,  territori  ricchissimi  di  biodiversita'  e
paesaggi naturali, paesi ricchi di storia e di giacimenti culturali». 
    La nota termina con un nuovo invito a «cercare insieme due figure
fortemente  qualificate  e  competenti  che   possano,   da   subito,
impegnarsi per rilanciare gli indirizzi della legge quadro sui parchi
e  le  attivita'  degli  Enti»  e  la  contestuale  dichiarazione  di
disponibilita' «fin da subito a verificare le  migliori  personalita'
per questo incarico». 
    Con ultima comunicazione del 10  febbraio  2011  prot.  1571,  il
Presidente della Regione Puglia ha rappresentato ancora una volta  la
necessita' di individuare, «anche per il Parco dell'Alta Murgia»,  un
professionalita'  adeguata  a  ricoprire  detto  incarico,  chiedendo
nuovamente un incontro urgente. 
    Nonostante le reiterate istanze, il procedimento  finalizzato  al
raggiungimento dell'intesa non e' mai stato avviato e il silenzio del
dicastero statale e' stato interrotto  soltanto  con  il  decreto  di
nomina del Commissario straordinario,  la  cui  emanazione  e'  stata
appresa dalla stampa prima ancora che da comunicazioni ufficiali  del
Ministero. 
    La Regione Puglia, con il presente atto, solleva il conflitto  di
attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei  Ministri
e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
in relazione al decreto di quest'ultimo n. 62 dell'11 febbraio  2011,
in quanto lesivo delle competenze regionali delineate  (a)  dall'art.
117,  comma  3,  Cost.  relativamente   alla   potesta'   legislativa
concorrente  nelle  materie  del  governo  del  territorio  e   della
valorizzazione dei beni culturali e ambientali;  (b)  dall'art.  117,
comma 4, Cost.  relativamente  alla  potesta'  legislativa  residuale
nelle materie dell'agricoltura, del turismo,  della  caccia  e  della
pesca; (c) dall'art. 118 Cost. relativamente alla ripartizione  delle
funzioni amministrative nonche' dei principi  di  riserva  di  legge,
buon andamento ed imparzialita' dei pubblici uffici di  cui  all'art.
97 Cost. e del principio di leale collaborazione derivante  dall'art.
5 Cost. (come conseguenza del contemperamento dei principi di  unita'
ed autonomia in esso sanciti) in relazione all'art. 9, comma 3, della
legge n. 394/1991 (legge - quadro sulle aree protette). 
    La   disposizione   legislativa   da   ultimo   indicata   recita
testualmente: «Il Presidente e' nominato  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente, d'intesa  con  i  presidenti  delle  regioni  o  delle
province autonome di Trento e Bolzano (...)». 
    L'importanza   dell'intesa   prevista   dalla   disposizione   su
richiamata (ed univocamente  interpretata  come  forma  di  paritaria
codeterminazione  del  contenuto  dell'atto)  risulta  evidente   per
l'inevitabile interferenza fra le scelte che il Presidente  dell'Ente
parco deve compiere e le competenze costituzionalmente riservate alla
potesta' legislativa concorrente ed esclusiva delle regioni  (governo
del territorio, agricoltura, turismo, caccia e pesca). 
    Il parco dell'Alta Murgia, infatti, istituito con D.P.R.  del  10
marzo 2004, dovra' disciplinare le attivita' in esso consentite,  con
riferimento, tra l'altro, alla tipologia e modalita'  di  costruzione
di nuovi  manufatti,  al  cambio  di  destinazione  d'uso  di  quelli
esistenti,  alla  realizzazione  delle  infrastrutture   strettamente
necessarie alle attivita' produttive tradizionali, agli interventi di
gestione  delle  risorse  naturali,   alle   attivita'   artigianali,
commerciali,  agro-silvo-pastorali  e  agli  interventi  di  sviluppo
economico e sociale del territorio  con  particolare  riferimento  al
turismo, alla valorizzazione delle risorse, delle tradizioni storiche
e culturali. 
    La ratio dell'art. 9, comma 3, legge n. 391  del  1991,  posta  a
salvaguardia delle previsioni  costituzionali,  rende  indispensabile
attribuire al meccanismo dell'intesa carattere di  effettivita',  non
gia' di mero adempimento cui fare  formale  riferimento  nel  decreto
ministeriale di nomina del  commissario  straordinario  ovvero,  come
nella vicenda in esame, da omettere del tutto. 
    Del  resto  la  giurisprudenza  costituzionale  ha   piu'   volte
ribadito, in  fattispecie  del  tutto  analoghe,  che  «lo  strumento
dell'intesa tra Stato e Regioni costituisce una delle possibili forme
di  attuazione  del  principio  di  codeterminazione  del   contenuto
dell'atto;  (...)  senza  alcuna  possibilita'  di  un  declassamento
dell'attivita' di codeterminazione connessa all'intesa  in  una  mera
attivita' consultiva non vincolante (cfr. sentenza n. 351 del  1991)»
(sentenza n. 27 del 2004, richiamata anche  dalla  sentenza  339  del
2005). 
    Codesto supremo  Collegio  ha  precisato  (con  riferimento  alla
nomina  del  Presidente  dell'Ente  Parco  nazionale  dell'arcipelago
toscano e dell'Autorita' portuale  di  Livorno)  che  la  nomina  del
commissario straordinario, richiede quantomeno il preventivo avvio  e
il proseguimento del procedimento dell'intesa finalizzata alla nomina
del Presidente e che solo a seguito del  mancato  perfezionamento  di
tale procedimento, al fine di assicurare continuita'  nella  gestione
dell'ente parco, e' possibile  procedere  alla  nomina  commissariale
(cfr. sentenze n. 27/2004, n. 21/2006 e n. 339/2005). 
    Alla  stregua  della   giurisprudenza   costituzionale,   dunque,
l'illegittimita' della condotta dello Stato non risiede nella  nomina
del Commissario straordinario bensi' «nel mancato  avvio  e  sviluppo
della procedura dell'intesa per la nomina del Presidente, che  esige,
laddove occorra, attraverso reiterate trattative  volte  a  superare,
nel rispetto del  principio  di  leale  collaborazione  tra  Stato  e
Regione, le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo
e che sole legittimino la nomina del primo» (ancora, sentenza  n.  27
del 2004). 
    La vicenda oggetto  del  presente  conflitto  appare  analoga  ai
precedenti su richiamati: lo Stato ha omesso di avviare la  procedura
per la  nomina  dell'organo  apicale  di  gestione  dell'ente  parco,
opponendo uno sterile silenzio al reiterato invito,  formulato  dalla
Regione   Puglia,   a   concordare   un   incontro   finalizzato   al
raggiungimento dell'intesa. 
    In mancanza di un arresto si consentirebbe al Governo di porre in
essere una procedura «alternativa» destinata a consentire, nei fatti,
la possibilita' di aggirare l'art. 9, comma 3, legge n. 394 del 1991,
scegliendo per l'incarico di  Commissario  una  persona  non  gradita
dall'ente regionale. 
    La  Regione  Puglia,  pertanto,  chiede  che  venga  accertata  e
dichiarata l'illegittimita' del decreto n. 62 dell'11  febbraio  2011
del Ministro  dell'ambiente  recante  la  nomina  del  dott.  Massimo
Avancini quale Commissario straordinario  dell'Ente  parco  dell'Alta
Murgia, in quanto emesso senza che sia stato avviato e proseguito  il
procedimento per raggiungere l'intesa  finalizzata  alla  nomina  del
Presidente. 
    Istanza di sospensione. La Regione Puglia, ai sensi dell'art.  40
della  legge  11  marzo   1953   n.   87,   chiede   la   sospensione
dell'esecuzione dell'atto che ha dato luogo al conflitto  durante  la
pendenza del presente giudizio. 
    Sussistono i presupposti per l'adozione della misura cautelare. 
    Con riferimento al fumus boni iuris, e' inconfutabile  la  totale
assenza di attivita' finalizzata ad addivenire  all'intesa,  mancando
la benche' minima comunicazione in tal senso; per quel che attiene al
periculum in mora, e' evidente che  la  perdurante  operativita'  del
decreto impugnato comporti una situazione di  patente  illegittimita'
dell'attivita' dell'attuale commissario. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Promuove conflitto di attribuzione nei confronti  del  Presidente
del Consiglio dei ministri  e  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare,  affinche'  codesta  ecc.ma  Corte
costituzionale, previa sospensione dell'esecuzione, voglia dichiarare
che, in mancanza della leale collaborazione necessaria per addivenire
all'intesa ex art. 9 comma 3 della legge n. 394/1991 con  la  Regione
Puglia  per  la  nomina  del  Presidente  dell'Ente  parco  nazionale
dell'Alta Murgia, non spetta  al  Ministro  dell'ambiente  provvedere
alla nomina del Commissario straordinario e, conseguentemente, voglia
annullare il decreto ministeriale n. 62 dell'11 febbraio 2011. 
        Bari - Roma, 4 aprile 2011 
 
                    Avv. Altamura - avv. Colelli