N. 78 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 febbraio 2011

Ordinanza del 10 febbraio 2011 emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per il Piemonte  sul  ricorso  proposto  da  M.  B.  contro
Ministero dell'interno ed altri.. 
 
Straniero  e  apolide  -  Stranieri  minori  "non   accompagnati"   -
  Inclusione tra gli stessi  con  disciplina  innovativa  dei  minori
  affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n.  184  e
  di quelli sottoposti a tutela -  Conseguente  subordinazione  della
  possibilita' per i medesimi di ottenere,  al  raggiungimento  della
  maggiore eta', la conversione del titolo di  soggiorno  da  "minore
  eta'" a "lavoro"  al  possesso  dei  requisiti  che  la  previgente
  disciplina richiedeva unicamente per i minori  non  accompagnati  -
  Violazione del principio di uguaglianza per l'eguale trattamento di
  situazioni non omogenee - Contrasto con la normativa comunitaria in
  materia - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n.  198
  del 2003. 
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  art.  32,  commi  1  e
  1-bis, come modificati dall'art. 1, comma 22, lett. v), della legge
  15 luglio 2009, n. 94. 
- Costituzione, artt.  3,  10,  primo  comma,  e  117,  primo  comma;
  direttiva  2003/9/CE  del  27  gennaio  2003,  art.  2,  lett.  h);
  risoluzione del Consiglio europeo del 26 giugno 1997, art. 1, comma
  1. 
(GU n.20 del 11-5-2011 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 1466 del 2010, proposto da: M. B.  rappresentato  e
difeso dall'avv. Massimo Pastore,  con  domicilio  eletto  presso  lo
studio del medesimo, in Torino, via Moretta, 7; 
    Contro Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio; U.T.G.
- Prefettura di Torino; Questura di Torino; 
    Per     l'annullamento     del     provvedimento     Prot.     n.
2010/3315/W.A./RE/Area IV del 23.08.10, notificato in data successiva
e prossima al 1.9.2010, con il quale il Prefetto della  Provincia  di
Torino ha respinto il ricorso gerarchico presentato in data  23.04.10
avverso il provvedimento del Questore di Torino Prot. n. 157/2010 del
24.02.10, di rigetto dell'istanza  di  conversione  del  permesso  di
soggiorno per minore eta', proposta dal ricorrente il 26.02.09; 
    e per l'annullamento del provvedimento del Questore di Torino  n.
157/2010 del 24.2.2010, notificato  il  13.04.10,  di  rigetto  della
richiesta di conversione  del  permesso  di  soggiorno  proposta  dal
ricorrente il 26.02.09 ai sensi dell'art. 32 D.lgs. 286/98; 
    nonche'  per  l'annullamento  degli   atti   tutti   antecedenti,
preordinati,  consequenziali  e  comunque   connessi   del   relativo
procedimento; e per ogni ulteriore statuizione. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2011  la
dott.ssa Manuela. Sinigoi e uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
 
                                Fatto 
 
    Il  ricorrente  ha   impugnato   innanzi   a   questo   Tribunale
Amministrativo Regionale il decreto del Prefetto di Torino in data 23
agosto  2010,  prot.  n.  2010/3315/W.A./RE/Area  IV  (notificato  14
ottobre 2010), con cui e' stato respinto il  suo  ricorso  gerarchico
avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Torino prot.
n. 157/2010 in data 24  febbraio  2010  di  rigetto  dell'istanza  di
conversione del permesso di soggiorno  da  «minore  eta'»  a  «lavoro
subordinato» ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 286/1998. Ha impugnato,
inoltre, anche il decreto questorile da ultimo indicato. 
    Ai  fini   che   qui   interessano,   espone   d'essere   entrato
clandestinamente  in  Italia  all'inizio   dell'anno   2007,   ancora
minorenne, e d'aver ottenuto in data 2 ottobre 2008 il rilascio di un
permesso di soggiorno per minore eta'. 
    Dalla documentazione versata in atti si evince, inoltre,  che  il
Giudice Tutelare del Tribunale di Torino, con provvedimento in data 4
luglio 2007, cosi' come successivamente sostituito dal  provvedimento
in data 13 novembre 2008, ha deferito la  tutela  dell'allora  minore
B.M. all'Assessorato all'Assistenza del Comune di Torino. 
    Il Ministero dell'Interno non si e' costituito in giudizio. 
    All'esito dell'udienza camerale del giorno  20  gennaio  2011  il
Collegio ha ritenuto di sollevare d'ufficio questione di legittimita'
costituzionale in relazione alla  norma  oggetto  d'applicazione  con
l'atto impugnato e, con separata ordinanza n. 65/2011 del 20  gennaio
2011, ha disposto la sospensione cautelare  dell'atto  medesimo  sino
alla prima camera di consiglio  successiva  alla  restituzione  degli
atti relativi al giudizio da parte della. Corte Costituzionale. 
 
                               Diritto 
 
    Il Collegio  Ritiene  sussistenti  i  presupposti  per  sollevare
d'ufficio questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  32,
commi 1 e 1-bis, del D.Lgs.  25  luglio  1998,  n.  286,  cosi'  come
modificati dalla lettera v) del comma 22 dell'art. 1,  L.  15  luglio
2009, n. 94, limitatamente alla parte in cui annoverano tra i  minori
(stranieri) «non accompagnati» coloro  che  sono  stati  affidati  ai
sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184,  ovvero  che
sono stati sottoposti a tutela e,  conseguentemente,  subordinano  la
possibilita' per i medesimi  di  ottenere,  al  raggiungimento  della
maggiore eta', la, conversione del titolo  di  soggiorno  da  «minore
eta'» a  «lavoro  subordinato»  al  possesso  dei  requisiti  che  la
previgente  disciplina  richiedeva  unicamente  per  i   minori   non
accompagnati. 
    Dispone, infatti, il primo  comma  della  norma  citata  che  «Al
compimento della maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono
state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e  2,
e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono
stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n.
184, puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno  per  motivi  di
studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato  o  autonomo,  per
esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al
lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23». 
    Precisa, quindi, il comma 1-bis che «Il permesso di soggiorno  di
cui al comma 1 puo'  essere  rilasciato  per  motivi  di  studio,  di
accesso al  lavoro  ovvero  di  lavoro  subordinato  o  autonomo,  al
compimento della maggiore eta', sempreche' non  sia  intervenuta  una
decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33,
ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo
2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela,  che
siano stati ammessi per un periodo non inferiore a  due  anni  in  un
progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico
o privato che abbia  rappresentanza  nazionale  e  che  comunque  sia
iscritto nel registro istituito presso la  Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri ai sensi dell'articolo 52  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394». 
    Contrariamente  a  quanto  ritenuto  da  parte   ricorrente,   la
richiamata normativa non  puo'  ritenersi  applicabile  solo  per  il
futuro ovvero solo nei confronti degli stranieri minorenni entrati in
Italia, dotati di un  permesso  di  soggiorno  per  minore  eta',  ed
affidati ai sensi dell'art. 2  della  L.  n.  184/1983  dopo  la  sua
entrata in vigore. 
    In base al principio tempus  regit  actum  devesi,  invero,  fare
riferimento   alla   normativa   vigente   al    momento    in    cui
l'Amministrazione formalizza la propria, decisione. 
    Sicche', il ricorrente  non  puo'  beneficiare  della  previgente
(piu' favorevole) disciplina, in base alla  quale  era  pacificamente
riconosciuta la possibilita' ai minori «comunque»  affidati  (inclusi
quelli sottoposti a tutela)  di  ottenere,  al  raggiungimento  della
maggiore eta', la conversione del titolo di soggiorno posseduto. 
    E' evidente, quindi, l'inconsistenza della censura in  tal  senso
svolta e la rilevanza ai fini della decisione della domanda cautelare
e del merito della questione di costituzionalita' dei commi 1 e 1-bis
dell'art. 32 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificati
dalla lettera v) del comma 22 dell'art. 1, L. 15 luglio 2009, n.  94,
per contrasto con gli ara. 3, 10, comma 1,  e  117,  comma  1,  della
Costituzione. 
    Non potendosi  condividere  l'assunto  del  ricorrente,  per  cui
devono ritenersi i commi 1 e 2 dell'art. 32 del D.Lgs.  n.  286/1998,
per come modificati  dalla  L.  n.  94/1999,  applicabili  anche  nei
confronti di coloro che sono  entrati  in  Italia  nel  vigore  della
precedente   disciplina,   che   li    assoggettava,    secondo    la
giurisprudenza, ad un trattamento piu'  favorevole  della  nuova,  le
disposizioni  potrebbero  essere  in  contrasto  con  i  principi  di
ragionevolezza, imparzialita' ed uguaglianza  riferibili  all'art.  3
della Costituzione  e,  al  contempo,  con  le  disposizioni  di  cui
all'art. 10, comma 1, e all'art. 117, comma 1, della Costituzione. 
    Il precetto legislativo, oltre  ad  introdurre,  immotivatamente,
una nuova definizione  di  «minore  non  accompagnato»,  difforme  da
quella sino ad  allora  conosciuta  dal  diritto  comunitario  e  dal
diritto  nazionale,  appare  irrazionale  ed  arbitraria  e  tale  da
frustrare l'affidamento dell'interessato nella  sicurezza  giuridica,
elemento fondamentale dello stato di diritto (Corte cost. n. 349  del
1985, n. 36 del 1985, n. 210 del 1971, n. 822 del 1988,  n.  311  del
1995, n. 390 del 1995, n. 179 del 1996, n. 416 del 1999, n.  446  del
2002). 
    Non va dimenticato, infatti, che sino all'entrata in vigore della
novella legislativa lo status di «minore non accompagnato» veniva, in
realta',  riservato  unicamente  ai  minori  (presenti)  non   aventi
cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea  che,  non
avendo presentato domanda di asilo, si trovavano per qualsiasi  causa
nel territorio dello Stato privi di assistenza  e  rappresentanza  da
parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili
(e  fino  a  quando  non  avesse  assunto  effettivamente   il   loro
affidamento un adulto per  essi  responsabile)  in  base  alle  leggi
vigenti (nell'ordinamento italiano). 
    Chiarissime  e  pressoche'  coincidenti  appaiono,   invero,   le
definizioni di «minore non  accompagnato»  ritraibili  dalla  lettura
dell'art. 2, lett. h),  della  Direttiva  del  Consiglio  dell'Unione
Europea del 27 gennaio 2003, n. 2003 settembre CE (recepita in Italia
con D.Lgs. 30 maggio 2005, n.  140)  recante  norme  minime  relative
all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati  membri,  dell'art.
1, comma 1, della Risoluzione del Consiglio dell'Unione  Europea  del
26 giugno 1997 sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi,
e dell'art 1, comma 2, del D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n.  535  recante
il «Regolamento concernente i  compiti  del  Comitato  per  i  minori
stranieri, a norma», dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 25
luglio 1998, n. 286. 
    Inoltre, in relazione all'ambito  applicativo  dell'art.  32  del
D.Lgs. n. 286/1998, nella previgente formulazione, la  giurisprudenza
aveva  chiarito  che  le   fattispecie   disciplinate   dalla   norma
riguardavano situazioni  diverse:  da  un  lato,  i  minori  comunque
affidati, che rientravano nel comma  1  della  norma,  dall'altro,  i
minori stranieri non accompagnati,  per  i  quali  erano  dettate  le
disposizioni  di  cui  ai  commi  1-bis  e   1-ter   della   medesima
disposizione, con la conseguenza che i presupposti  per  il  rilascio
del permesso di soggiorno nei confronti dei minori  non  accompagnati
erano diversi  da  quelli  richiesti  per  attribuire  il  titolo  di
soggiorno ai «minori comunque affidati» (cfr.  C.d.S.,  sez.  VI,  12
aprile 2005 n. 1681; Tar Emilia Romagna - Bologna, sez I,  23.10.2003
n. 2334; Tar Piemonte, sez. II, 12.07.2006 n. 3814). 
    E  tale  interpretazione  era  stata   avvalorata   dalla   Corte
Costituzionale, la quale nella sentenza 5 giugno 2003, n. 198,  aveva
confermato, per quanto di interesse, che la disposizione  di  cui  al
citato art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 286 del 1998, laddove prevede
la possibilita' di rilasciare il permesso di soggiorno agli stranieri
che  compiano  la  maggiore  eta'  e  che  siano  in  condizione   di
affidamento ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 2, e ai minori  comunque
affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n.  184,
«viene pacificamente interpretata,  secondo  quanto  riconosce  anche
l'organo remittente,  come  relativa  ad  ogni  tipo  di  affidamento
previsto  dalla  legge  4  maggio  1983,   n.   184   e   cioe'   sia
all'affidamento «amministrativo» di cui al primo comma  dell'art.  4,
che all'affidamento «giudiziario»  di  cui  al  secondo  comma  dello
stesso articolo 4, sia anche all'affidamento di fatto di cui all'art.
9 della medesima legge». 
    La Corte aveva poi affermato che «la  disposizione  del  comma  1
dell'art. 32 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, va riferita anche  ai
minori stranieri sottoposti a tutela, ai sensi del Titolo X del Libro
primo del Codice civile, e che pertanto non si pone  un  problema  di
costituzionalita' di questa disposizione». 
    Il  diniego   della   conversione   del   titolo   di   soggiorno
all'interessato e a coloro che si trovano nella sua stessa situazione
ovvero agli stranieri - gia' entrati in Italia - che abbiano ottenuto
il permesso di  soggiorno  per  minore  eta'  e  siano  in  grado  di
documentare la  sussistenza  di  una  condizione  di  tutela  e/o  di
affidamento in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della
citata legge n. 94, contrasta, in primo luogo, per le  ragioni  sopra
esplicitate, con il principio di ragionevolezza  di  cui  all'art.  3
Cost. 
    Questo giudice non ignora  che  il  divieto  di  irretroattivita'
della legge non e' stato elevato a  precetto  costituzionale,  salva,
per la, materia penale,  la  previsione  di  cui  all'art  25  della.
Costituzione, cosi' come non ignora la ratio della modifica apportata
alle disposizioni in questione dal cd. «pacchetto sicurezza». 
    Pur tuttavia, Ritiene che, nel caso di specie, l'irragionevolezza
della  disposizione  sia  da  rinvenirsi  -  tra  l'altro   -   nella
circostanza  che  i  su  indicati  soggetti,  avendo   legittimamente
confidato nella possibilita' di ottenere la conversione del titolo in
base alle disposizioni all'epoca  vigenti,  si  sono  trovati,  senza
colpa, nell'impossibilita' materiale e giuridica di  partecipare  e/o
concludere prima della sua entrata in vigore  (e  del  raggiungimento
della maggiore eta') il progetto di integrazione previsto dalla nuova
formulazione  del  citato  art.  32:   l'applicazione   della   nuova
disciplina a questi soggetti, che non potevano avere il tempo  minimo
necessario per maturare i requisiti da essa stabiliti, implicherebbe,
pertanto, un'efficacia retroattiva della disciplina stessa, la  quale
andrebbe ad incidere su posizioni preesistenti consolidate. 
    Contrasta, inoltre, con il principio  di  eguaglianza  riferibile
sempre all'art. 3 Cost., in quanto verrebbe a  comportare  un  uguale
trattamento di situazioni non  uguali  -  non  potendosi,  a  rigore,
annoverare tra  i  minori  «non  accompagnati»  coloro  che  possono,
invece, documentare l'esistenza di una  situazione  di  tutela  e  di
affidamento e, quindi, non potendosi, di  conseguenza,  applicare  la
medesima  disciplina  a  soggetti  che  si  trovano   in   condizioni
sostanzialmente difformi. 
    Contrasta, infine, con gli artt. 10, comma 1,  e  117,  comma  1,
della  Cost.,  in  quanto  la  (nuova)  definizione  di  «minore  non
accompagnato», di fatto  introdotta  dalle  disposizioni  di  cui  si
assume l'illegittimita', si pone in contrasto con quella  chiaramente
enunciata dall'art  2,  lett.  h),  della.  Direttiva  del  Consiglio
dell'Unione Europea del 27 gennaio 2003, n. 2003 settembre CE (e  non
puntualmente recepita dal legislatore nazionale) e dall'art. 1, comma
1, della Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26  giugno
1997, di  cui  innanzi  s'e'  detto,  nonche'  con  il  principio  di
«sviluppo e consolidamento dello stato  di  diritto»,  ritraibile  da
numerose norme internazionali e comunitarie. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante per la definizione del presente giudizio e non
manifestamente infondata, nei  termini  di  cui  in  motivazione,  la
questione di costituzionalita' delle norme di cui ai commi 1 e  1-bis
dell'art. 32 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificati
dalla lettera v) del comma 22 dell'art. 1, L. 15 luglio 2009, n.  94,
limitatamente alla parte in cui annoverano tra i  minori  (stranieri)
«non  accompagnati»  coloro  che  sono  stati   affidati   ai   sensi
dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184,  ovvero  che  sono
stati  sottoposti  a  tutela  e,  conseguentemente,  subordinano   la
possibilita' per i medesimi  di  ottenere,  al  raggiungimento  della
maggiore eta', la conversione del  titolo  di  soggiorno  da  «minore
eta'» ad «attesa  occupazione»  al  possesso  dei  requisiti  che  la
previgente  disciplina  richiedeva  unicamente  per  i   minori   non
accompagnati -per contrasto con gli artt. 3,  10,  comma  1,  e  117,
comma 1, della Costituzione. 
    Conseguentemente   solleva   la   questione    di    legittimita'
costituzionale della norma citate per violazione degli artt.  3,  10,
comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione  e  ordina  la  immediata
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. 
    Da' atto che, con separata ordinanza n. 65/2011  del  20  gennaio
2011, e' stata disposta la sospensione del presente giudizio. 
    Rinvia la trattazione della domanda cautelare alla  prima  camera
di consiglio utile successiva alla restituzione degli atti  da  parte
della Corte costituzionale. 
    Manda alla Segreteria  di  provvedere  alla  notificazione  della
presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio
dei ministri ed alla comunicazione della stessa ai  Presidenti  delle
due Camere del Parlamento. 
    Ordina che la  presente  ordinanza  sia  eseguita  dall'Autorita'
Amministrativa. 
    Cosi' deciso in Torino nella camera di consiglio  del  giorno  20
gennaio 2011. 
 
                        Il Presidente: Lotti 
 
 
                                                 L'estensore: Sinigoi