N. 36 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 maggio 2011

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 4 maggio 2011 (della Provincia autonoma di Bolzano). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Finanza regionale - Modifica  allo
  Statuto della  Regione  Trentino-Alto  Adige,  titolo  VI,  recante
  "Finanza della Regione e delle  Province",  apportata  per  effetto
  dell'Accordo (c.d. Accordo di Milano) fra Governo  e  Province  del
  30/11/2009, e inserita nella legge finanziaria  2010  -  Successiva
  aggiunta unilaterale del Governo che, con decreto-legge,  introduce
  l'obbligo per le Province autonome di destinare, per  l'anno  2011,
  la quota dello 0,6 per cento delle risorse finanziarie previste per
  i territori di confine alla copertura delle spese dell'organismo di
  indirizzo previsto per l'attuazione dei commi 117 e seguenti  della
  legge  finanziaria  2010  -  Mancata  osservanza  della   procedura
  prevista per le modifiche al titolo VI dello  statuto,  consistente
  nella preventiva intesa  e  nell'adozione  con  legge  ordinaria  -
  Ricorso della Provincia di Bolzano -  Denunciata  violazione  dello
  statuto e del principio di leale collaborazione. 
- Decreto-legge  29  dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, art.  2,  comma
  1-bis, che integra il comma 121 dell'art. 2 della legge 23 dicembre
  2009, n. 191. 
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt.  79,  comma  2,  e
  104, comma 1; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268;  legge  23
  dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 106. 
(GU n.22 del 25-5-2011 )
    Ricorso della Provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
presidente  pro  tempore  della  provincia,  dott.  Luis  Durnwalder,
rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale del  18  aprile
2011,  repertorio  n.  23078  (allegato  1),  rogata  dal  segretario
generale  della  giunta  provinciale  della  Provincia  autonoma   di
Bolzano, dott. Hermann Berger, nonche' in virtu' di deliberazione  di
G.P. di autorizzazione a stare in giudizio n. 650 del 18 aprile  2011
(allegato 2), dagli avv.ti proff. Giuseppe Franco  Ferrati  e  Roland
Riz, e con questi elettivamente  domiciliata  presso  lo  studio  del
primo in Roma, via di Ripetta n. 142; 
    Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  nel   giudizio   di
legittimita'  costituzionale   (dell'art.   2,   comma   1-bis,   del
decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,  come  convertito,   con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n.  10,  pubblicata  nel
supplemento  ordinario  n.  53/L  alla   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica n. 47 del 26 febbraio 2011, per violazione del  titolo  VI
dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed in particolare
dell'art. 79, comma 2, dello statuto speciale e della relativa  norma
di attuazione decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, nonche'  per
violazione dell'art. 104, comma 1, dello statuto speciale,  dell'art.
2, comma 106 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e del principio  di
leale collaborazione. 
    Sul supplemento ordinario n. 53/L alla Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n.  47  del  26  febbraio  2011  e'  stato  pubblicato  il
decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,  come  convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  26  febbraio  2011,  n.   10,   recante
«Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  29
dicembre 2010,  n.  225,  recante  proroga  di  termini  previsti  da
disposizioni  legislative  e  di  interventi   urgenti   in   materia
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie». 
    Il qui impugnato art. 2, comma 1-bis, di  tale  decreto-legge  ha
aggiunto al comma 121 dell'art. 2 della legge 23  dicembre  2009,  n.
191 (legge finanziaria 2010) il seguente periodo: «Per  l'anno  2011,
una parte dell'intervento finanziario di  cui  al  comma  117,  nella
misura del 0,6 per cento  del  totale,  e'  riservata  per  le  spese
dell'organismo di indirizzo relative all'istruttoria e  verifica  dei
progetti di cui al medesimo comma 117». 
    Con il presente ricorso Provincia  autonoma  di  Bolzano  solleva
questione  di  legittimita'   costituzionale   della   sopra   citata
disposizione statale, per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
Violazione  del  titolo  VI  dello  statuto  speciale  della  regione
Trentino-Alto Adige,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, ed in particolare dell'art. 79, comma  2,  dello
statuto  speciale  e  della  relativa  norma  di  attuazione  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268, nonche' violazione dell'art.  104,
cornuta 1, dello statuto speciale, dell'art. 2, comma 106 della legge
23 dicembre 2009, n. 191 e del principio di leale collaborazione. 
    1. In data 30 novembre 2009 il Governo  italiano,  nella  persona
dei Ministri Tremonti e Calderoli, ed  i  presidenti  delle  province
autonome di Trento e Bolzano si sono accordati a Milano in merito  al
concorso finanziario delle province autonome stesse agli obiettivi di
finanza pubblica nazionale, nonche' al conseguimento degli  obiettivi
di perequazione e di solidarieta', all'assolvimento degli obblighi di
carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario,  dal  patto
di stabilita' interno e dalle altre  misure  di  coordinamento  della
finanza pubblica stabilite dalla normativa statale  (cd.  accordo  di
Milano). L'accordo di cui sopra e' stato inserito nell'art. 2,  commi
da 106 a 125 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge  finanziaria
2010) ed ha innovato  il  titolo  VI  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige, decreto del Presidente della  Repubblica
31 agosto 1972, n.  670,  recante  «Finanza  della  regione  e  delle
province». 
    2. Con il qui impugnato comma 1-bis dell'art. 2 del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, come convertito, con  modificazioni,  nella
legge 26 febbraio 2011, n. 10, Io Stato ha  aggiunto  unilateralmente
al comma 121 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191  (legge
finanziaria 2010) il seguente periodo: «Per l'anno  2011,  una  parte
dell'intervento finanziario di cui al comma 117, nella misura del 0,6
per cento del totale, e' riservata per  le  spese  dell'organismo  di
indirizzo relative all'istruttoria e verifica dei progetti di cui  al
medesimo comma 117». 
    La disposizione in esame,  pur  non  modificando  la  misura  del
concorso al riequilibrio della finanza pubblica nazionale,  prescrive
alle province autonome di Trento e di Bolzano l'obbligo di destinare,
per l'anno 2011, la quota del 0,6 per cento delle risorse finanziarie
previste per i territori di confine (che riguardano il  finanziamento
di progetti di durata anche pluriennale  per  la  valorizzazione,  lo
sviluppo economico  e  sociale,  l'integrazione  e  la  coesione  dei
territori e dei  comuni  appartenenti  alle  province  di  regioni  a
statuto   ordinario   confinanti),   alla   copertura   delle   spese
dell'organismo di indirizzo previsto per l'attuazione dei commi 117 e
seguenti della legge finanziaria 2010. 
    Ad avviso della Provincia autonoma di Bolzano  tale  disposizione
e' costituzionalmente illegittima sotto vari aspetti. 
    3. In primo luogo la Provincia autonoma  di  Bolzano  lamenta  la
violazione dell'art. 104, comma 1, dello statuto speciale. 
    Tale disposizione statutaria sancisce che «Fermo quanto  disposto
dall'art. 103 (il quale dispone che le  modifiche  statutarie  devono
avvenire con il procedimento previsto per le  leggi  costituzionali),
le  norme  del  titolo  VI  e  quelle  dell'art.  13  possono  essere
modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta  del
Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle
due province». 
    La disposizione in esame prevede, quindi, per le modifiche  delle
norme del titolo VI dello statuto  speciale  in  materia  di  finanza
della regione e delle province la possibilita' di  ricorrere  ad  una
legge ordinaria dello Stato, ma attraverso una procedura  rinforzata,
che consiste nella preventiva intesa tra il Governo e la regione o le
province autonome di Trento e di Bolzano  in  ordine  alle  modifiche
stesse. 
    Nella fattispecie al nostro caso il  P.C.M.  e'  incorso  in  una
duplice violazione dell'art. 104, comma 1, dello statuto  speciale  e
precisamente: 
        nella totale mancanza di una qualsiasi  forma  preventiva  di
accordo con le province autonome di Trento e  di  Bolzano  in  merito
alla  modifica  attuata,  come,   invece,   richiesto   dalla   norma
statutaria; 
        nella violazione della riserva di legge  contenuta  nell'art.
104, comma 1, dello statuto speciale; infatti, nel caso  concreto  la
disposizione  impugnata  e'  stata   varata   nella   forma   di   un
«decreto-legge» (peraltro in mancanza dei  dovuti  presupposti  della
straordinaria necessita' ed urgenza in ordine  alla  disposizione  in
esame), e non nella forma e con le garanzie  della  «legge  ordinaria
dello Stato» (legge rinforzata), come invece prescritto  dalla  norma
statutaria. 
    In merito ai requisiti di cui sopra si ricorda anche  la  recente
sentenza  n.  133  del  2010,  nella  quale  codesta   Ecc.ma   Corte
costituzionale, con riferimento alla provincia autonoma di Trento, ma
con principi applicabili anche alla Provincia autonoma di Bolzano, ha
statuito che: «Dalle disposizioni citate si  deduce  che  l'art.  104
dello statuto speciale, consentendo una modifica delle norme relative
all'autonomia finanziaria su concorde richiesta  del  Governo,  della
regione o delle province, introduce una deroga alla  regola  prevista
dall'art. 103, che impone il procedimento di revisione costituzionale
per  le  modifiche  statutarie,  abilitando  la  legge  ordinaria   a
conseguire  tale  scopo,  purche'   sia   rispettato   il   principio
consensuale ... La conclusione appena enunciata deve estendersi anche
alla Provincia autonoma di Bolzano, in base  alla  giurisprudenza  di
questa  Corte,  secondo  cui  la  dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale di una norma statale, a seguito  del  ricorso  di  una
provincia autonoma, qualora sia basata sulla violazione  del  sistema
statutario della regione Trentino-Alto Adige, deve estendere  la  sua
efficacia anche all'altra (ex plurimis, sentenze n. 341 e n. 334  del
2009)»; si ricorda anche la sentenza  n.  356  del  1992  di  codesta
Ecc.ma Corte costituzionale, ove si legge «E' vero che l'art. 5 della
legge n. 386 del 1989, approvato con la procedura rinforzata  di  cui
all'art. 104, primo comma, dello statuto regionale  previa  "concorde
richiesta del Governo e delle due  province",  e'  insuscettibile  di
essere derogato da norme successive  non  adottate  con  il  medesimo
procedimento»). 
    Con riguardo alla norma censurata nel presente giudizio e'  fuori
dubbio che essa incide sui rapporti finanziari  tra  lo  Stato  e  la
Provincia autonoma di Bolzano,  imponendo  lo  Stato  alla  provincia
autonoma non solo l'obbligo di destinare, nell'anno 2011,  una  parte
dell'intervento finanziario di cui al  comma  117  per  la  copertura
delle spese dell'organismo di indirizzo,  ma  addirittura  la  misura
(del 0,6 per cento del totale) di  tale  riserva,  e  che,  pertanto,
avrebbe  dovuto  essere  approvata  con  il  procedimento  rinforzato
previsto dall'art. 104, primo comma, dello statuto speciale, il quale
prescrive allo Stato il preventivo accordo con le  province  autonome
in ordine alle modifiche da adottare. 
    4. Ma vi e' di piu'. 
    Con l'intervento normativo al nostro esame lo  Stato  ha  violato
varie disposizioni dello stesso «Accordo di Milano», che nel novembre
2009 aveva concluso con le province autonome di Trento e  di  Bolzano
ai sensi  dell'art.  104,  primo  comma  dello  statuto  speciale  ed
inserito nei commi da 106 a 125 dell'art. 2 della legge  23  dicembre
2009, n. 191 (legge finanziaria 2010). Cosi', il comma 106  dell'art.
2 della legge 23 dicembre  2009,  n.  191  (legge  finanziaria  2010)
premette espressamente che «Le disposizioni recate dai commi da 107 a
125 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale  per
il Trentino-Alto  Adige  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche». 
    Il successivo comma 107, lit. h),  dell'art.  2  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria  2010),  che  ha  modificato
l'art. 79 dello statuto speciale, dispone al comma 2 che  «le  misure
di cui al comma 1 possono essere  modificate  esclusivamente  con  la
procedura  prevista  dall'art.  104  e  fino  alla   loro   eventuale
modificazione costituiscono il concorso  agli  obiettivi  di  finanza
pubblica di cui al comma 1». 
    Tra le misure di cui al comma 1 e' previsto sub lit. c) anche «il
concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica
mediante l'assunzione di oneri  relativi  all'esercizio  di  funzioni
statali,  anche  delegate,  definite  d'intesa   con   il   Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  nonche'  con  il  finanziamento  di
iniziative e di progetti, relativi  anche  ai  territori  confinanti,
complessivamente in misura  pari  a  100  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia». 
    Il comma  117  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (legge
finanziaria 2010) precisa poi ulteriormente il  concorso  finanziario
di cui alla lettera c) come segue: «Secondo quanto previsto dall'art.
79, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,  come  sostituito
dal comma  107,  lettera  h),  del  presente  articolo,  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di  leale
collaborazione,  concorrono  al   conseguimento   di   obiettivi   di
perequazione  e  di  solidarieta'  attraverso  il  finanziamento   di
progetti, di durata anche  pluriennale,  per  la  valorizzazione,  lo
sviluppo economico  e  sociale,  l'integrazione  e  la  coesione  dei
territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a  statuto
ordinario confinanti rispettivamente con  la  provincia  autonoma  di
Trento e con la Provincia autonoma di  Bolzano.  Ciascuna  delle  due
province autonome di Trento e  di  Bolzano  assicura  annualmente  un
intervento finanziario determinato in 40 milioni di euro». 
    L'impugnato art. 2, comma 1-bis, del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, interviene proprio nelle misure finanziarie  concordate
nel comma 1 del nuovo art. 79 dello  statuto  speciale,  prescrivendo
alle province autonome l'obbligo di impiegare, per l'anno  2011,  una
parte dell'intervento finanziario (0,6 per cento), di  cui  al  comma
117 della legge finanziaria 2010, comma che fa  espresso  riferimento
all'art. 79, comma 1, lettera  c)  dello  statuto  speciale,  per  la
copertura delle spese dell'organismo di indirizzo di cui al comma 121
della legge finanziaria 2010. 
    Poiche', tuttavia, il comma 2 dell'art. 79 dello statuto speciale
sancisce per le modifiche delle misure finanziarie di cui al comma  1
della medesima norma statutaria il preciso  obbligo  del  Governo  di
ricorrere alla procedura rinforzata di cui all'art. 104 dello statuto
speciale, la disposizione impugnata e' costituzionalmente illegittima
anche sotto questo ulteriore aspetto. 
    5.  Risulta,  poi,  di  conseguenza,  violato  anche  il  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268, che pone le  norme  di  attuazione
dello statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di
finanza regionale e  provinciale,  e  che  nell'art.  1  fa  espresso
richiamo all'art. 104 dello statuto  speciale  per  le  modifiche  al
titolo VI dello statuto stesso, individuando una procedura che non ha
trovato applicazione, benche' cogente, nel caso de quo. 
    Infine, si deve constatare come il Governo  italiano,  procedendo
unilateralmente in una materia contrassegnata dalla necessita' di una
preventiva intesa con le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
peraltro con una disposizione di estremo dettaglio, prescrivendo alle
province autonome non solo l'obbligo di destinare nell'anno 2011  una
parte  dell'intervento  finanziario  di  cui  al  comma  117  per  la
copertura delle spese dell'organismo di indirizzo, ma addirittura  la
misura di tale intervento, si e' reso autore anche  di  una  evidente
violazione del principio di leale collaborazione, e cio'  nell'ambito
di una materia caratterizzata  da  un  preciso  strumento  giuridico,
appositamente  contemplato  dallo  statuto   speciale   (procedimento
rinforzato di cui all'art. 104,  comma  1,  St.),  per  le  modifiche
stesse. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Voglia   codesta   Ecc.ma   Corte   dichiarare   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, come convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  26
febbraio 2011, n. 10, pubblicata nel supplemento  ordinario  n.  53/L
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 del 26 febbraio 2011. 
        Roma, addi' 26 aprile 2011. 
 
                Avv. prof.: Ferrari - Avv. prof.: Riz