N. 37 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 aprile 2011

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 4 maggio 2011 (della Provincia autonoma di Trento). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Finanza regionale - Modifica  allo
  Statuto della  Regione  Trentino-Alto  Adige,  titolo  VI,  recante
  "Finanza della Regione e delle  Province",  apportata  per  effetto
  dell'Accordo (c.d. Accordo di Milano) fra Governo  e  Province  del
  30/11/2009, e inserita nella legge finanziaria  2010  -  Successiva
  aggiunta unilaterale del Governo che, con decreto-legge,  introduce
  l'obbligo per le Province autonome di destinare, per  l'anno  2011,
  la quota dello 0,6 per cento delle risorse finanziarie previste per
  i territori di confine alla copertura delle spese dell'organismo di
  indirizzo previsto per l'attuazione dei commi 117 e seguenti  della
  legge  finanziaria  2010  -  Mancata  osservanza  della   procedura
  prevista per le modifiche al titolo VI dello  statuto,  consistente
  nella preventiva intesa  e  nell'adozione  con  legge  ordinaria  -
  Ricorso della Provincia di Trento  -  Denunciata  violazione  dello
  statuto e del principio di leale collaborazione. 
- Decreto-legge  29  dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, art.  2,  comma
  1-bis, che integra il comma 121 dell'art. 2 della legge 23 dicembre
  2009, n. 191. 
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt.  79,  comma  2,  e
  104, comma 1; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268;  legge  23
  dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 106. 
(GU n.22 del 25-5-2011 )
     Ricorso  della  Provincia  autonoma  di   Trento   (cod.   fisc.
00337460224), in persona del Presidente della Giunta provinciale  pro
tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con  deliberazione  della  Giunta
provinciale 15 aprile 2011, n. 763 (doc. 1), rappresentata e  difesa,
come da procura speciale n. rep. 27509 del 18 aprile 2011  (doc.  2),
rogata  dal  dott.  Tommaso  Sussarellu,  Ufficiale   rogante   della
Provincia,  dall'avv.   prof.   Giandomenico   Falcon   (cod.   fisc.
FLCGDM45C06L736E) di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli (cod. fisc.
PDRNCL56R01G428C)  dell'Avvocatura  della  Provincia  di   Trento   e
dall'avv. Luigi Manzi (cod.  fisc.  MNZLGU34E15HSO1Y)  di  Roma,  con
domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via  Confalonieri,
n. 53; 
    Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   per   la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma
1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, Proroga di termini
previsti da disposizioni  legislative  e  di  interventi  urgenti  in
materia tributaria e  di  sostegno  alle  imprese  e  alle  famiglie,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
pubblicata nel S.O. n. 53 alla G.U. n. 47 del 26 febbraio  2011,  per
violazione: 
        dell'art. 79, comma  2,  e  dell'art.  104,  comma  1,  dello
Statuto speciale; 
        del d.lgs. n. 268/1992; 
        dell'art. 2, comma 106, legge n. 191/2009; 
        del principio di leale collaborazione. 
 
                                Fatto 
 
    L'autonomia finanziaria della Provincia  autonoma  di  Trento  e'
disciplinata dal Titolo VI dello Statuto speciale.  Tuttavia,  l'art.
104  dello  stesso  Statuto  stabilisce  che  fermo  quanto  disposto
dall'articolo 103, che disciplina la normale  procedura  di  modifica
dello Statuto con legge costituzionale, «le norme  del  titolo  VI  e
quelle dell'art. 13 possono essere  modificate  con  legge  ordinaria
dello Stato su concorde  richiesta  del  Governo  e,  per  quanto  di
rispettiva competenza, della regione o delle due province». 
    In altre parole, la parte finanziaria dello Statuto speciale puo'
essere modificata con legge ordinaria, purche' vi sia l'accordo della
Regione e delle Province autonome. Questa procedura semplificata  (ma
pur sempre speciale)  e'  stata  applicata  di  recente,  per  meglio
armonizzare la speciale autonomia della Regione Trentino-Alto Adige e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano con le esigenze  della
situazione finanziaria dello Stato italiano, anche nel  quadro  degli
impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea, e per  tenere  conto
delle esigenze di solidarieta' derivanti anche dalla  attuazione  del
«federalismo fiscale», quale prefigurato dalla legge di delega n.  42
del 2009. 
    Le modifiche hanno formato oggetto di uno specifico  accordo  tra
lo Stato, la Regione e le Province autonome (l'Accordo di Milano  del
novembre 2009) e sono state adottate, appunto, con  la  procedura  di
cui all'art. 104 dello stesso Statuto speciale, attraverso l'art.  2,
commi da 107 a 125, della legge n. 191 del 2009. 
    La stessa  legge  n.  191/2009  riconosce  pienamente  il  valore
statutario delle disposizioni cosi' introdotte,  disponendo  all'art.
2, comma 106, che «le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono
approvate ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo  104  del  testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale  per
il Trentino-Alto Adige,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni». 
    Per la parte che qui interessa, l'art. 2,  comma  117,  della  l.
191/2009 statuisce che, «secondo quanto  previsto  dall'articolo  79,
comma 1, lettera c), del citato testo unico di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,  come  sostituito
dal comma  107,  lettera  h),  del  presente  articolo,  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di  leale
collaborazione,  concorrono  al   conseguimento   di   obiettivi   di
perequazione  e  di  solidarieta'  attraverso  il  finanziamento   di
progetti, di durata anche  pluriennale,  per  la  valorizzazione,  lo
sviluppo economico  e  sociale,  l'integrazione  e  la  coesione  dei
territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a  statuto
ordinario confinanti rispettivamente con  la  provincia  autonoma  di
Trento e con la provincia autonoma  di  Bolzano»,  e  che  in  questo
quadro ciascuna «delle due province autonome di Trento e  di  Bolzano
assicura annualmente un  intervento  finanziario  determinato  in  40
milioni di euro». 
    Il comma 118 dispone che, ai fini dell'attuazione del  comma  117
e' istituito un organismo di  indirizzo  composto  da  rappresentanti
ministeriali, delle Province e delle Regioni ordinarie confinanti. 
    Dal comma  121  risulta  che  «ai  componenti  dell'organismo  di
gestione di cui al comma 118 non spetta alcun compenso», e  che  «gli
oneri connessi alla partecipazione alle riunioni dello stesso sono  a
carico dei  rispettivi  soggetti  e  organi  rappresentati,  i  quali
provvedono  a  valere  sugli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio  e
comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica». 
    Il comma 121 e'  stato  ora  modificato  dalla  disposizione  qui
impugnata, l'art. 2, comma  1-bis,  d.l.  225/2010  (come  convertito
nella l. 10/2011), che ha inserito nella  disposizione  un  ulteriore
periodo, secondo il quale «per l'anno 2011, una parte dell'intervento
finanziario di cui al comma 117, nella misura dello 0,6 per cento del
totale,  e'  riservata  per  le  spese  dell'organismo  di  indirizzo
relative all'istruttoria e verifica dei progetti di cui  al  medesimo
comma 117». 
    Nel suo  contenuto,  dunque,  la  modifica  introdotta  dalla  l.
10/2011 sottrae una quota (seppur ridotta) delle risorse  provinciali
destinate dall'art. 2, comma 117, l.  191/2009  al  finanziamento  di
progetti di sviluppo dei comuni veneti e  lombardi  confinanti  e  le
destina a sostenere le spese dell'organismo di indirizzo. 
    Ma il punto e' che tale  disposizione  e'  stata  introdotta  dal
legislatore unilateralmente,  senza  seguire  la  procedura  prevista
dall'articolo 104 dello Statuto. 
    La  norma  cosi'  introdotta  e'  dunque  risulta  lesiva   delle
prerogative statutarie della Provincia di Trento e costituzionalmente
illegittima per le seguenti ragioni di 
 
                               Diritto 
 
    1. Violazione dell'articolo 104 dello Statuto di autonomia. 
    Come si e' sopra esposto, i commi da 107 a 125 dell'art. 2  della
l. 191/2009 hanno modificato ed integrato il Titolo VI dello  Statuto
speciale, e cio' hanno potuto  legittimamente  fare  in  quanto  sono
stati  adottati  in   base   alla   speciale   procedura   concordata
appositamente prevista dall'art. 104 dello stesso Statuto. 
    E' evidente che le disposizioni adottate ai sensi  dell'art.  104
dello Statuto, sulla base  di  un  accordo  tra  Governo  e  Province
autonome acquisiscono lo stesso  valore  della  corrispondente  parte
dello Statuto, e non possono essere modificate  o  integrate  se  non
attraverso la  medesima  procedura  (o  attraverso  la  procedura  di
revisione con legge costituzionale). 
    Cio' del resto risulta dalla stessa normativa di modifica: l'art.
2, comma 106, della  l.  191/2009  espressamente  riconosce  che  «le
disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi  e
per gli effetti dell'articolo 104» dello Statuto. 
    L'art. 2, comma  1-bis,  d.l.  225/2010,  invece,  non  e'  stato
preceduto da alcun accordo tra Governo e Province autonome e, dunque,
si pone in contrasto con l'art. 104 dello Statuto. 
    L'illegittimita' della nuova norma risulta per  tabulas,  perche'
la disposizione che la contiene si inserisce nell'art. 2, comma  121,
l. 191/2009 e, dunque, modifica formalmente  le  disposizioni  aventi
valore statutario di cui ai commi da 107  a  125,  approvate  con  la
speciale procedura aggravata; ma  e'  stata  approvata  senza  alcuna
intesa con le Province autonome (anzi,  perfino  al  di  fuori  della
procedura legislativa ordinaria, cioe' in sede di conversione  di  un
decreto-legge). 
    Ne risulta in modo piano  l'illegittimita'  costituzionale  della
nuova disposizione. 
    I commi da  107  a  125  dell'art.  2,  l.  191/2009  sono  norme
legislative  rinforzate,  approvate  con   una   speciale   procedura
consensuale  che  e'  legittimata  dallo  Statuto  a  modificare   ed
integrare una fonte costituzionale: esse non possono, dunque,  essere
modificate o integrate unilateralmente, perche' cio'  significherebbe
stravolgere la garanzia apprestata dall'art. 104 dello Statuto. 
    Di qui la palese illegittimita' costituzionale della disposizione
impugnata. 
    2. Violazione altresi' dell'articolo 79, comma 2, dello  Statuto,
come modificato dalla legge n. 191 del 2009. 
    L'art. 79, comma 1, dello Statuto speciale, dispone,  per  quanto
qui  interessa,  che  «la  regione  e  le  province   concorrono   al
conseguimento degli obiettivi di perequazione  e  di  solidarieta'  e
all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonche'
all'assolvimento  degli  obblighi  di  carattere  finanziario   posti
dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle
altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite  dalla
normativa statale:... c) con il  concorso  finanziario  ulteriore  al
riequilibrio della finanza pubblica mediante  l'assunzione  di  oneri
relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate,  definite
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche'  con
il finanziamento di iniziative  e  di  progetti,  relativi  anche  ai
territori confinanti, complessivamente in misura pari a  100  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia». 
    Il comma 2 dell'art. 79 precisa che «le misure di cui al comma  1
possono essere modificate esclusivamente con  la  procedura  prevista
dall'articolo  104  e  fino   alla   loro   eventuale   modificazione
costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica  di  cui
al comma 1». 
    L'art. 2, comma 117, l.  191/2009  regola  il  finanziamento  dei
progetti di sviluppo dei territori confinanti in attuazione dell'art.
79, comma 1, e, dunque, fissa una delle misure  contemplate  da  tale
disposizione. 
    La norma impugnata,  aggiunta  dall'art.  2,  comma  1-bis,  d.l.
225/2010, riserva per l'anno 2011 una quota delle risorse finanziarie
previste per i  territori  di  confine  alla  copertura  delle  spese
dell'organismo di indirizzo di cui al comma 118: si  tratta,  dunque,
di una  modifica  di  una  misura  oggetto  dell'art.  79,  comma  1,
introdotta pero' al di fuori della  procedura  di  cui  all'art.  104
dello Statuto: di  qui  un'ulteriore  conferma  della  illegittimita'
dell'ultimo  periodo  dell'art.  2,  comma  121,  l.  191/2009,   per
violazione anche dello stesso art. 79 dello Statuto. 
     Si puo' ricordare qui, ad abundantiam, che, come  confermato  da
costante giurisprudenza costituzionale, la legge ordinaria  non  puo'
alterare neppure la disciplina stabilita dalle  norme  di  attuazione
degli Statuti speciali, che dispongono di una competenza  separata  e
riservata e di forza prevalente rispetto alla legge. 
    Ad esempio, nella sent. n. 51/2006 si precisa che  «le  norme  di
attuazione  degli  statuti  speciali  possiedono  un   sicuro   ruolo
interpretativo ed integrativo delle stesse espressioni statutarie che
delimitano le sfere di competenza delle Regioni ad autonomia speciale
e non possono essere modificate che mediante  atti  adottati  con  il
procedimento appositamente previsto negli statuti, prevalendo in  tal
modo sugli atti legislativi ordinari (secondo quanto  ha  piu'  volte
affermato questa Corte)» (punto 5 del Diritto). Nello stesso senso si
possono poi vedere altresi' le sentenze n. 249/2005, n. 406 e n.  341
del 2001, n. 520/2000, n. 213 e n. 137 del 1998, n. 237 del 1983 e n.
180 del 1980. 
    Ora, e' evidente che cio' che e' vero per le norme di  attuazione
degli Statuti vale a maggior ragione per le norme adottate  ai  sensi
dell'art.  104  dello  Statuto,  che  sono  ad  ogni  effetto   norme
statutarie, abilitate non solo ad attuare ma anche a  modificare  gli
Statuti speciali. 
    Si puo'  poi  osservare  che  il  principio  pattizio  ha  grande
importanza  proprio  nel  settore  dell'autonomia  finanziaria  delle
Regioni speciali: v., ad es., le sentt. n. 82 del 2007, 353 del 2004,
98 del 2000, 39 del 1984. Dunque, la norma censurata viola  anche  il
principio di leale collaborazione che domina le relazioni finanziarie
tra Stato e  Regioni  speciali,  come  dimostrano  l'art.  104  dello
Statuto ed il d.lgs. 268/1992, e tale censura puo' essere avanzata in
relazione ad una norma legislativa  perche'  l'accordo  e'  richiesto
specificamente dallo stesso art. 104. 
 
                               P. Q. M. 
 
    Voglia  codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale,  accogliendo   il
ricorso, dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'articolo  2,
comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,  Proroga  di
termini previsti da disposizioni legislative e di interventi  urgenti
in materia tributaria e di sostegno alle  imprese  e  alle  famiglie,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10. 
        Trento-Padova-Roma, 22 aprile 2011 
 
          Avv. prof. Giandomenico Falcon - Avv. Luigi Manzi 
 
Allegati: 
    1) Deliberazione della Giunta provinciale 15 aprile 2011, n. 763. 
    2) Procura speciale n. rep. 27509 del 18 aprile 2011.