N. 87 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 maggio 2011

Ordinanza del 2 novembre 2010  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per la Sicilia - Sez. staccata di  Catania  -  sul  ricorso
proposto da Pignataro  Maria  Catena  Rita  contro  Ufficio  Centrale
Circoscrizionale presso Tribunale di Catania ed altri. . 
 
Elezioni - Norme della Regione Siciliana - Elezione  alla  carica  di
  componente  e  Presidente  dell'Assemblea  Regionale  Siciliana   -
  Esclusione dall'elettorato passivo dei cittadini non residenti  nel
  territorio regionale -  Incidenza  su  diritto  fondamentale  della
  persona - Violazione del principio di  uguaglianza  -  Lesione  del
  diritto di elettorato passivo. 
- Legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29, artt. 1-quater,
  14-bis, comma 13, lett. c), 15, comma 3, lett. d), 16-bis, comma 7,
  lett. a), e 17-ter, comma 4, lett. b) e c). 
- Costituzione, artt. 2, 3 e 51, primo comma. 
(GU n.22 del 25-5-2011 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha  pronunciato  la  presente ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 676 del 2008, proposto da: Pignataro  Maria  Catena
Rita, rappresentato e difeso dagli avv. Agatino  Cariola,  Sebastiano
Papandrea, con domicilio eletto presso Agatino  Cariola  in  Catania,
via E. A. Pantano, 118; 
    Contro Ufficio  Centrale  Circoscrizionale  presso  Tribunale  di
Catania, Ufficio Centrale Regionale presso Corte Appello di  Palermo,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato,  domiciliata  per
legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 
    Per  il  risarcimento  dei   danni   procurati   dall'illegittima
esclusione della sig.ra Maria Catena Rita Pignataro, dalla lista n. 3
denominata «la sinistra l'arcobaleno Rita Borsellino» per  l'elezione
del deputati all'assemblea regionale siciliana del 13-14 aprile 2008,
e  presentata  nella  circoscrizione   elettorale   della   provincia
regionale di Catania. 
    Visto il ricorso con i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio  di  Ufficio  Centrale
Circoscrizionale presso Tribunale di Catania e di  Ufficio,  Centrale
Regionale Presso Corte Appello di Palermo; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  25  febbraio  2010  il
dott. Agnese Anna Barone e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    1. - La sig.ra Maria Catena Rita Pignataro e' stata esclusa quale
candidata della lista per la circoscrizione elettorale di Catania per
l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana e del Presidente  della
Regione, fissate per i giorni 13 e 14 aprile  2008,  in  applicazione
dell'art. 15, comma 3, lett.  d),  l.r.  n.  29  del  1951,  «poiche'
iscritta nelle liste elettorali del Comune di Casale sul  Sile  (TV),
ubicato fuori dal territorio della Regione Sicilia». 
    Con ricorso introduttivo e  con  successivo  ricorso  per  motivi
aggiunti  da  valere  come  ricorso  autonomo  ai   soli   fini   del
risarcimento del danno, la  ricorrente  ha  dedotto  l'illegittimita'
della disciplina regionale posta  a  sostegno  dell'esclusione  dalla
lista per contrasto con la Costituzione (1, 2, 3, 4, 29, 48, 51,  116
e 120 Cost.; 10, 11 e 117 Cost., nonche' con gli  artt.  3,  9  e  14
Statuto siciliano) e con il  diritto  comunitario  (artt.  17  e  18,
giacche' non appare ammissibile una nozione di cittadinanza  politica
riferita al territorio regionale e che si sovrappone e si sostituisce
a  quella  nazionale  e  a  quella  comunitaria).  Con  ordinanza  n.
450/2008, la  Sezione  ha  sollevato  questione  di  pregiudizialita'
comunitaria della norma in questione per  l'eventuale  contrasto  con
gli «artt. 6 del Trattato UE, 3 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali che riconosce alcuni diritti e liberta' oltre  a  quelli
che figurano nella Convenzione  e  nel  Protocollo  addizionale  alla
convenzione e del Patto internazionale relativo ai diritti  civili  e
politici, nonche' degli artt. 17 CE e 78 CE». Con ordinanza 26  marzo
2009, n. 535, la Corte Giustizia CE, sez.  VI,  rilevato  che  «...la
situazione della ricorrente nella causa principale non presenta alcun
elemento  di  collegamento  con  una   qualsiasi   delle   situazioni
considerate dalle disposizioni del Trattato,  in  particolare  quelle
degli artt. 17 CE e 7 8 CE» ha ritenuto di non avere «competenza  nei
confronti di una normativa che non si colloca nell'ambito del diritto
comunitario»   con   la   conseguente   dichiarazione    di    essere
«manifestamente incompetente a risolvere la prima questione sollevata
dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia». 
    Parte ricorrente ha quindi riassunto il ricorso, ai soli fini  di
ottenere il risarcimento del danno per l'illegittima esclusione dalla
competizione elettorale in applicazione  di  una  norma  che  ritiene
incostituzionale sotto diversi profili. 
    In particolare, parte ricorrente ritiene che il limite di  ordine
territoriale  al  diritto  di  elettorato   passivo   dei   candidati
all'Assemblea Regionale,  sia  gravemente  lesivo  del  principio  di
eguaglianza (artt. 3 e 51 Costituzione) e determini un'ingiustificata
disparita' di accesso alle cariche elettive  tra  cittadini;  rileva,
inoltre, che per l'art. 122 Cost.,  nel  testo  modificato  dalla  l.
cost. n. 1 del 1999, la disciplina delle ipotesi di  eleggibilita'  e
d'incompatibilita' dei consigli regionali e' di  competenza  di  ogni
singola Regione entro i limiti dei principi fissati  da  legge  dello
Stato. Quest'ultima e' intervenuta con la legge n. 165 del  2004,  ma
in  nessuna  delle  sue  norme,  particolarmente  nell'art.   2,   si
rinvengono limitazioni al diritto di elettorato  passivo  in  ragione
della residenza territoriale. Peraltro, la predetta  limitazione  non
appare nemmeno  coerente  con  il  sistema  elettorale  dei  consigli
comunali e dei consigli provinciali, le cui discipline di riferimento
attribuiscono l'elettorato passivo a tutti i cittadini  italiani.  In
questo contesto la limitazione «territoriale» dell'elettorato passivo
solo per l'elezione all'Assemblea Regionale Siciliana non  troverebbe
alcuna  giustificazione  e   integrerebbe   un   sistema   elettorale
fortemente discriminatorio. Parte ricorrente ha, quindi, insistito ai
fini  della  questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  art.
1-quater; art. 14-bis, comma 13, lett. c); art. 15,  comma  3,  lett.
d); art. 16-bis, comma 7, lett. a); art. 17-ter, comma 4, lett. b)  e
c), l.r. n. 29 del 1951, per violazione degli artt. 1, 2, 3,  5,  48,
49, 51, 116, 117, 120, e dell'art. 3, r.d. n. 455 del 1946, conv.  in
l. cost. n. 2 del 1948. 
    L'Avvocatura Distrettuale ha ribadito le difese  gia'  articolate
nella memoria di costituzione eccependo il difetto  di  giurisdizione
del  giudice  amministrativo  relativo  alla  domanda   risarcitoria,
l'infondatezza della domanda risarcitoria e la manifesta infondatezza
dell'eccezione d'incostituzionalita' della normativa regionale, sulla
quale peraltro la Corte costituzionale si  sarebbe  gia'  pronunziata
con la sentenza n. 20 del 1985. 
    2. -  In  via  preliminare,  va  ribadita  la  sussistenza  della
giurisdizione   del    giudice    amministrativo    gia'    affermata
nell'ordinanza n. 676/2008, nella quale e' stato rilevato che «... se
pure la signora Pignataro lamenta che con la  propria  esclusione  e'
stato leso il proprio diritto di elettorato  passivo,  Patto  con  il
quale  la  lesione  e'  stata  prodotta  rientra  nel  novero   delle
operazioni elettorali, in ordine alle quali la cognizione sulle  liti
spetta al giudice amministrativo (Ad. Plen. 10/2005) anche  sotto  il
profilo risarcitorio». 
    3. -Il Collegio ritiene che  la  questione  di  costituzionalita'
degli art. 1-quater; art. 14-bis, comma 13, lett. c); art. 15,  comma
3, lett. d); art. 16-bis, comma 7, lett. a); art.  17-ter,  comma  4,
lett. b) e c), l.r. n. 29 del 1951 per contrasto con gli artt. 2, 3 e
51, 1° comma della Costituzione sia rilevante ai fini della decisione
e non appare manifestamente infondata. 
    4. Per quanto attiene alla rilevanza della questione nel  ricorso
in esame, che - come precisato in punto di  fatto  -  e'  finalizzato
esclusivamente al risarcimento del danno  conseguente  all'esclusione
dalla  competizione  elettorale,  solo   dopo   la   verifica   della
conformita' alla Costituzione della  normativa  in  base  alla  quale
l'esclusione e' stata disposta (e segnatamente ai principi  contenuti
negli artt. 2, 3 e 51) sara' possibile scrutinare la fondatezza della
pretesa  risarcitoria,  sicche'  la   questione   e'   manifestamente
rilevante nel giudizio a quo. 
    5. - Le norme degli art. 1-quater; art. 14-bis, comma  13,  lett.
c); art. 15, comma 3, lett. d); art. 16-bis, comma 7, lett. a);  art.
17-ter, comma 4, lett. b) e c), l.r. n. 29 del  1951  sostanzialmente
escludono che cittadini non residenti in Sicilia possano  partecipare
elle elezioni dell'Assemblea Regionale  Siciliana  e  del  Presidente
della Regione:esse, quindi, appaiono in contrasto con gli artt.  3  e
51 della Costituzione che riconoscono e garantiscono a ogni cittadino
il libero accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.
Invero, la limitazione dell'elettorato passivo basato  esclusivamente
sul mero criterio territoriale della  residenza  e  non  motivato  da
precise esigenze di tutela (cosi' come  avviene,  ad  esempio,  nella
legge regionale Trentino-Alto Adige n. 7/1983 ai fini di tutela delle
minoranze linguistiche presenti nella regione) determina - in assenza
di un'espressa  disposizione  statutaria  che  consenta  di  derogare
all'art. 51  della  Costituzione  -  una  notevole  compressione  del
diritto di accedere alle cariche elettive. 
    Nel caso in esame, infatti,  la  limitazione  territoriale  sopra
precisata non appare giustificata da nessuna esigenza peculiare della
Regione Sicilia, idonea a limitare il diritto  politico  fondamentale
di elettorato passivo riconosciuto a ogni cittadino con  i  caratteri
dell'inviolabilita'.  e  appare  suscettibile  di  violare   sia   il
principio d'uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, sia  il
diritto fondamentale  di  elettorato  passivo  sancito  dall'art.  51
Costituzione. In proposito, va osservato che,  lo  Statuto  siciliano
non contempla alcuna deroga alla legislazione di fonte statale e anzi
dispone  espressamente  che  la  legge  elettorale  per   l'Assemblea
Regionale Siciliana sia «in armonia con la  Costituzione  e  [con]  i
principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica» (art. 3 Statuto
Sicilia), per cui l'esistenza della potesta' normativa primaria della
Regione siciliana in materia elettorale implica che  la  legislazione
regionale  deve  essere  strettamente  conforme  ai  principi   della
legislazione statale. 
    6. - La giurisprudenza costituzionale  ha  inoltre  ripetutamente
affermato che: 
        il principio di cui all'art. 51 Costituzione svolge il  ruolo
di garanzia generale di un diritto politico fondamentale riconosciuto
a  ogni  cittadino  con  i  caratteri  d'inviolabilita'  ex  art.   2
Costituzione,  e  tale  principio  si  pone  come  riserva  di  legge
rafforzata che  obbliga  il  legislatore  (statale  o  regionale)  ad
assicurarne il godimento in condizioni di eguaglianza anche  al  fine
di  e  a  rispettare  il  principio  costituzionale  di   uguaglianza
sostanziale che esige l'uniforme garanzia per tutti i  cittadini,  in
ogni parte  del  territorio  nazionale,  del  diritto  di  elettorato
(passivo e attivo). (cfr. sentenze n. 25 del 2008 e n. 288 del 2007); 
        il diritto di elettorato passivo va  inquadrato  nella  sfera
dei diritti inviolabili tutelati dall'art. 2 della Costituzione,  con
la  conseguenza  che  restrizioni  del  contenuto   di   un   diritto
inviolabile sono ammissibili  solo  nei  limiti  indispensabili  alla
tutela di altri interessi di rango costituzionale,  e  cio'  in  base
alla regola della necessarieta' e della ragionevole  proporzionalita'
di tale limitazione; e che la disposizione di cui all'art. 51,  comma
primo, Cost., e' regola di portata generale, comprendendo  «non  solo
l'elezione a membro dei due rami del Parlamento, ma anche  l'elezione
agli organi elettivi  regionali,  provinciali  e  locali»  (sent.  n.
158/1985). 
    Inoltre, nella recente sentenza 23 aprile 2010  n.  143  (con  la
quale e' dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge della
Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche,  nella
parte in cui non prevede l'incompatibilita' tra l'ufficio di deputato
regionale e la sopravvenuta carica  di  sindaco  e  assessore  di  un
Comune,  compreso  nel  territorio  della  Regione,  con  popolazione
superiore  a  ventimila  abitanti),  la   Corte   costituzionale   ha
affrontato  la  tematica  concernente   i   limiti   della   potesta'
legislativa della Regione Siciliana in materia elettorale  affermando
che «(...)benche' la Corte abbia ritenuto che la potesta' legislativa
della Regione siciliana in tema di elezioni dell'Assemblea  regionale
sia piu' ampia rispetto a quella relativa alle  elezioni  degli  enti
locali (sentenze n.  162  e  n.  20  del  1985;  n.  108  del  1969),
anch'essa, tuttavia, incontra sicuramente un limite nell'esigenza  di
garantire che sia rispettato il  diritto  di  elettorato  passivo  in
condizioni  di  sostanziale  uguaglianza  su  tutto   il   territorio
nazionale». Nella sentenza, e' anche precisato che il  riconoscimento
di alcuni limiti non vuoi dire disconoscere la  potesta'  legislativa
primaria di cui e' titolare la Regione Sicilia in materia elettorale,
piuttosto significa tutelare il fondamentale  diritto  di  elettorato
passivo, trattandosi di un diritto che, «...essendo  intangibile  nel
suo contenuto di valore, puo' essere unicamente disciplinato da leggi
generali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare. altri
interessi costituzionali altrettanto fondamentali e  generali,  renda
porre  discriminazioni  sostanziali  tra   cittadino   e   cittadino,
qualunque sia la Regione o il luogo di appartenenza»;  mentre  «(...)
discipline differenziate sono  legittime  sul  piano  costituzionale,
solo se trovano ragionevole fondamento in situazioni peculiari idonee
a  giustificare  il  trattamento  privilegiato   riconosciuto   dalle
disposizioni censurate». 
    Pertanto, nell'esercizio  di  una  competenza  legislativa,  come
quella  prevista  dallo   statuto   siciliano,   si   possono   anche
diversificare le  cause  di  ineleggibilita',  ma  occorre  che  cio'
avvenga sulla  base  di  condizioni  peculiari  locali  che,  quindi,
debbono  essere  congruamente  e   ragionevolmente   apprezzate   dal
legislatore siciliano. 
    7. - Premesso  cio',  il  Collegio  ritiene  che  la  limitazione
territoriale dell'elettorato  passivo  per  l'elezione  all'Assemblea
Regionale  Siciliana  basata  esclusivamente   sul   criterio   della
residenza del  candidato  non  sia  validamente  motivata  da  alcuna
ragione  idonea  a  giustificare  il  trattamento  differenziato  del
«cittadino  siciliano»,  il  quale,  di  conseguenza,  sarebbe  anche
penalizzato  sotto  l'aspetto  della  liberta'  di  circolazione  sul
territorio nazionale, poiche' le disposizioni censurate, restringendo
il diritto di elettorato passivo  ai  soli  residenti  nella  Regione
siciliana, limitano,  di  fatto,  la  liberta'  di  circolazione  dei
lavoratori siciliani, inducendoli a non trasferirsi altrove  per  non
perdere la possibilita' di  esercitare  il  diritto  fondamentale  di
partecipazione politica. 
    8. - In conclusione, le norme di cui agli artt. 1-quater; 14-bis,
comma 13, lett. c), 15, comma 3, lett. d), 16-bis, comma 7, lett. a),
17-ter, comma 4, lett. b) e c), della legge regionale n. 29 del  1951
contrastano, per le ragioni di cui in motivazione, con gli artt. 2, 3
e 51, 1° comma  della  Costituzione.  Posta  la  loro  rilevanza  nel
presente giudizio, quest'ultimo deve essere sospeso,  e  deve  essere
ordinata la trasmissione dei relativi atti alla Corte  costituzionale
per la decisione della questione di costituzionalita'. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 34 della Costituzione, 1  della  legge  Cost.  n.
1/1948 e 23 della legge n. 87/1953: 
    1)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in
relazione agli artt. 2, 3 e  51,  1°  comma  della  Costituzione,  la
questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.   1-quater,
14-bis, comma 13, lett. c), 15, comma 3, lett. d), 16-bis,  comma  7,
lett. a), 17-ter, comma 4, lett. b) e c), della legge regionale n. 29
del 1951, con riguardo ai profili specificati in motivazione; 
    2) dispone la sospensione del presente giudizio; 
    3)  ordina  l'immediata  trasmissione  degli  atti   alla   Corte
costituzionale; 
    4) ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente
ordinanza ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sia
notificato al Presidente della Giunta della Regione siciliana  e  che
sia comunicato al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana. 
    Cosi' deciso in Catania nelle camere di consiglio del 25 febbraio
2010 e 27 maggio 2010. 
 
                      Il Presidente: Schillaci 
 
 
                                                  L'estensore: Barone