N. 165 SENTENZA 9 - 12 maggio 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Energia - Misure urgenti in materia  di  energia  -  Attribuzione  al
  Governo, in caso  di  mancato  raggiungimento  dell'intesa  con  le
  Regioni  e  le  Province  autonome   interessate,   del   potere di
  individuare gli interventi urgenti e  indifferibili  che  rivestano
  carattere strategico nazionale - Ricorso  della  Regione  Puglia  -
  Intervenuta adozione, successivamente alla  notifica  del  ricorso,
  degli atti di intesa per l'individuazione dei suddetti interventi e
  per la ratifica delle nomine dei commissari straordinari incaricati
  della  relativa  realizzazione  -  Eccepita  inammissibilita'   del
  ricorso per sopravvenuta carenza di interesse - Reiezione. 
- D.l. 8 luglio 2010, n. 105 (convertito,  con  modificazioni,  dalla
  legge 13 agosto 2010, n. 129), art. 1, comma 1, nella parte in  cui
  introduce i commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del d.l. 1 luglio  2009,  n.
  78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.
  102). 
- Costituzione, artt. 70, 76, 77, 117, 118 e 120. 
Energia - Misure urgenti  in  materia  di  energia  -  Ricorso  delle
  Regioni Toscana e Puglia e della Provincia  autonoma  di  Trento  -
  Preliminare individuazione dell'ambito di  pertinenza  delle  norme
  impugnate  -  Riconducibilita'  della  disciplina  denunciata  alla
  materia  di   competenza   legislativa   concorrente   "produzione,
  trasporto e distribuzione nazionale dell'energia". 
- D.l. 8 luglio 2010, n. 105 (convertito in legge, con modificazioni,
  dalla legge 13 agosto 2010, n. 129), art. 1, comma 1,  nella  parte
  in cui introduce i commi 2, 3 e 4 dell'art. 4  del  d.l.  1  luglio
  2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla  legge  3  agosto
  2009, n. 102). 
- Costituzione, artt. 70, 76, 77, 117, 118 e 120;  legge  18  ottobre
  2001, n. 3; Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige,  artt.  8,
  numeri 1), 5), 6), 13), 17), 19) e 22), 9, numeri  9)  e  10),  14,
  primo comma, e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381;  d.P.R.  26  marzo
  1977, n. 235; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4. 
Energia - Misure urgenti  in  materia  di  energia  -  Ricorso  della
  Provincia autonoma  di  Trento  -  Preliminare  individuazione  dei
  parametri costituzionali - Estensione alla Provincia ricorrente, in
  quanto  piu'  favorevole   alle   ragioni   dell'autonomia,   della
  disciplina dettata dagli artt. 117 e 118 Cost.  per  le  Regioni  a
  statuto ordinario. 
- D.l. 8 luglio 2010, n. 105 (convertito in legge, con modificazioni,
  dalla legge 13 agosto 2010, n. 129), art. 1, comma 1,  nella  parte
  in cui introduce i commi 2, 3 e 4 dell'art. 4  del  d.l.  1  luglio
  2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla  legge  3  agosto
  2009, n. 102). 
- Costituzione, artt. 117 e  118;  legge  costituzionale  18  ottobre
  2001, n. 3, art. 10; Statuto speciale per il  Trentino  Alto-Adige,
  artt. 8, numeri 1), 5), 6), 13), 17), 19) e 22),  9,  numeri  9)  e
  10), 14, primo comma, e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26
  marzo 1977, n. 235; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4. 
Energia - Misure urgenti in materia di energia - Realizzazione  degli
  interventi  urgenti  e  indifferibili  in  regime  di  cooperazione
  funzionale e organizzativa tra commissari straordinari del  Governo
  e le Regioni  e  Province  autonome  interessate  -  Ricorso  della
  Provincia autonoma di Trento e  della  Regione  Puglia  -  Ritenuta
  violazione   delle   competenze   legislative   e    amministrative
  concernenti la realizzazione degli interventi -  Esclusione  -  Non
  fondatezza della questione. 
- D.l. 8 luglio 2010, n. 105 (convertito,  con  modificazioni,  dalla
  legge 13 agosto 2010, n. 129), art. 1, comma 1, nella parte in  cui
  sostituisce il comma 2, primo  periodo,  dell'art.  4  del  d.l.  1
  luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
  agosto 2009, n. 102). 
- Costituzione, artt. 70, 76, 77, 117, 118 e 120;  legge  18  ottobre
  2001, n. 3; Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige,  artt.  8,
  numeri 1), 5), 6), 13), 17), 19) e 22), 9, numeri  9)  e  10),  14,
  primo comma, e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381;  d.P.R.  26  marzo
  1977, n. 235; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4. 
Energia - Misure urgenti in materia  di  energia  -  Attribuzione  ai
  commissari  straordinari  del  Governo   del   potere   sostitutivo
  riguardante gli interventi urgenti e  indifferibili  che  rivestano
  carattere  strategico  nazionale,  in   caso   di   inerzia   delle
  amministrazioni pubbliche (Regioni ed enti locali) che non  abbiano
  rispettato i termini previsti  dalla  legge  o  quelli  piu'  brevi
  occorrenti  all'autorizzazione  ed  effettiva  realizzazione  degli
  interventi stessi - Omessa previsione dei presupposti sostanziali e
  delle procedure richieste per l'esercizio  del  potere  sostitutivo
  statale - Conseguente violazione  della  previsione  costituzionale
  concernente il potere  sostitutivo  dello  Stato  -  Illegittimita'
  costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili. 
- D.l. 8 luglio 2010, n. 105 (convertito,  con  modificazioni,  dalla
  legge 13 agosto 2010, n. 129), art. 1, comma 1, nella parte in  cui
  sostituisce il comma 2, terzo  periodo,  dell'art.  4  del  d.l.  1
  luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
  agosto 2009, n. 102). 
- Costituzione, art. 120;  legge  5  giugno  2003,  n.  131,  art.  8
  [Costituzione, artt. 70, 76, 77, 117 e 118; legge 18 ottobre  2001,
  n. 3; Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, artt. 8,  numeri
  1), 5), 6), 13), 17), 19) e 22), 9, numeri  9)  e  10),  14,  primo
  comma, e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 marzo 1977, n.
  235; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4]. 
Energia - Misure urgenti in materia di energia - Nomina  con  decreto
  del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
  dei ministri,  dei  commissari  straordinari  del  Governo  per  la
  realizzazione degli interventi urgenti e  indifferibili  -  Ricorso
  delle Regioni Toscana e Puglia e della Provincia autonoma di Trento
  - Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative
  concernenti la realizzazione degli interventi -  Esclusione  -  Non
  fondatezza delle questioni. 
- D.l. 8 luglio 2010, n. 105 (convertito,  con  modificazioni,  dalla
  legge 13 agosto 2010, n. 129), art. 1, comma 1, nella parte in  cui
  sostituisce il comma 3 dell'art. 4 del d.l. 1 luglio  2009,  n.  78
  (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102). 
- Costituzione, artt. 117 e 118; legge 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto
  speciale per il Trentino Alto-Adige, art. 16; d.P.R. 26 marzo 1977,
  n. 235; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4. 
Energia - Misure urgenti in materia di energia -  Potere  sostitutivo
  del  Governo  in  caso  di  mancato   raggiungimento   dell'intesa,
  esercitabile «decorsi trenta giorni dalla  convocazione  del  primo
  incontro tra il Governo  e  la  Regione  o  la  Provincia  autonoma
  interessata»  -   Omessa   previsione   di   idonea   articolazione
  procedurale a carattere  paritario  tra  Stato  e  Regione  per  il
  superamento concordato del dissenso nell'ipotesi di  attrazione  in
  sussidiarieta' di materie rientranti nella  competenza  legislativa
  concorrente  -  Conseguente  violazione  del  principio  di   leale
  collaborazione -Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
- D.l. 8 luglio 2010, n. 105 (convertito,  con  modificazioni,  dalla
  legge 13 agosto 2010, n. 129), art. 1, comma 1, nella parte in  cui
  sostituisce il comma 4 dell'art. 4 del d.l. 1 luglio  2009,  n.  78
  (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102). 
- Costituzione, artt. 117, 118 e 120. 
(GU n.21 del 18-5-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Paolo MADDALENA; 
Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi
  MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,
  Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo
  GROSSI, Giorgio LATTANZI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  1,
del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 (Misure urgenti in materia di
energia), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,  comma
1, della legge  13  agosto  2010,  n.  129,  promossi  dalla  Regione
Toscana, dalla Provincia autonoma di Trento e  dalla  Regione  Puglia
con ricorsi notificati il 13, il 18 e il 15 ottobre 2010,  depositati
in cancelleria il 15, il  20  ed  il  22  ottobre  2010  ed  iscritti
rispettivamente ai nn. 109, 112 e 115 del registro ricorsi 2010. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  19  aprile  2011  il  Giudice
relatore Gaetano Silvestri; 
    Uditi gli avvocati Lucia Bora per la  Regione  Toscana,  Marcello
Cecchetti per la Regione Puglia, Giandomenico Falcon per la Provincia
autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 13 ottobre 2010  e  depositato  il
successivo 15 ottobre (reg. ric. n. 109 del 2010), la Regione Toscana
ha promosso questioni di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 (Misure  urgenti  in
materia  di  energia),  convertito  in  legge,   con   modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 129, nella parte
in cui introduce i commi 3 e 4 dell'art. 4 del decreto-legge 1 luglio
2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'  proroga  di  termini),
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 3 agosto 2009, n. 102. 
    Le questioni sono prospettate per violazione degli artt. 117, 118
e 120 della Costituzione e del principio di leale collaborazione. 
    1.1. - La disposizione  censurata,  nel  testo  risultante  dalla
conversione del decreto  in  legge,  stabilisce:  «A  seguito  ed  in
esecuzione della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno  2010,
n. 215, i primi quattro commi dell'articolo 4  del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, sono sostituiti dai seguenti: 
    «1.  Su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro  per  la  semplificazione  normativa,  il  Consiglio  dei
ministri individua, d'intesa con le regioni e  le  province  autonome
interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili,  connessi  alla
trasmissione, alla distribuzione e  alla  produzione  dell'energia  e
delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale,
anche  in  relazione  alla  possibile  insorgenza  di  situazioni  di
emergenza, ovvero  per  i  quali  ricorrono  particolari  ragioni  di
urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico,  e  che  devono
pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. 
    2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in regime  di
cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari  straordinari
del Governo, nominati ai sensi del comma 3, e le regioni  e  province
autonome interessate. Con le intese di cui al comma 1, sono  definiti
i  criteri  per  l'esercizio   della   cooperazione   funzionale   ed
organizzativa  tra  commissari  straordinari,  regioni   e   province
autonome per l'esercizio dei compiti di  cui  al  presente  articolo;
tali criteri possono contemplare anche il coinvolgimento di  soggetti
privati   nell'attuazione   degli   interventi   e    nel    relativo
finanziamento,  purche'  ne   siano   assicurate   l'effettivita'   e
l'entita'. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali  interessati,
emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di
competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato
i termini previsti dalla legge o  quelli  piu'  brevi,  comunque  non
inferiori alla meta', eventualmente fissati in  deroga  dallo  stesso
commissario,   occorrenti    all'autorizzazione    e    all'effettiva
realizzazione  degli  interventi,  nel  rispetto  delle  disposizioni
comunitarie. 
    3. Per la realizzazione degli interventi ai sensi  del  comma  2,
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta   del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del
Consiglio  dei  ministri,  sono  nominati  uno  o   piu'   commissari
straordinari del Governo. Il medesimo decreto determina i compiti del
commissario e i poteri di controllo e di vigilanza del  Ministro  per
la semplificazione normativa e degli altri  Ministri  competenti.  Lo
stesso decreto, senza che cio' comporti  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica, individua  altresi'  le  dotazioni  di
mezzi e di personale, nonche' le strutture anche di concessionari  di
cui  puo'  avvalersi  il  commissario,  cui  si  applica   l'articolo
2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, anche  ai  fini  dei
relativi oneri. L'incarico e' conferito per  il  tempo  indicato  nel
decreto di nomina, salvo proroga  o  revoca.  Le  nomine  di  cui  al
presente  comma  sono  considerate  a  ogni  effetto  cariche  presso
istituzioni che  svolgono  compiti  di  alta  amministrazione  e  del
conferimento dell'incarico e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
    4. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al  comma
1, decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il
Governo e la regione o  la  provincia  autonoma  interessata  per  il
raggiungimento  dell'intesa,  il   Governo   puo'   individuare   gli
interventi   di   cui   al   comma   1,   dichiararne   l'urgenza   e
l'indifferibilita' nonche' definire  i  criteri  di  cui  al  secondo
periodo  del  comma  2,  anche   a   prescindere   dall'intesa,   con
deliberazione motivata del  Consiglio  dei  ministri  cui  sia  stato
invitato a partecipare il Presidente della regione o della  provincia
autonoma  interessata.  In  tal  caso  il  commissario  del  Governo,
nominato con le procedure  di  cui  al  comma  3,  da'  impulso  agli
interventi, se indispensabile, avvalendosi, oltre che delle procedure
di cui al terzo periodo del comma 2, di: 
        a) poteri straordinari di sostituzione e  di  deroga  di  cui
all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
        b) mezzi e risorse  finanziarie  pubbliche  gia'  previste  a
legislazione vigente; in ogni caso l'apporto finanziario dei soggetti
privati   deve   essere   proporzionato   alle   risorse    pubbliche
utilizzate"». 
    1.2.  -  Preliminarmente,  la  ricorrente  sottolinea   come   la
disposizione impugnata intervenga  nella  materia  della  produzione,
trasmissione e distribuzione dell'energia, anche sulla base di quanto
affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 215 del  2010,
con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale  del
precedente testo dell'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. n.  78  del
2009. 
    La Regione Toscana  ricorda  altresi'  che  siffatta  materia  e'
rimessa alla competenza legislativa concorrente dello Stato  e  delle
Regioni e che quindi lo Stato puo' allocare a se' la  titolarita'  di
funzioni amministrative, ai sensi dell'art. 118 Cost., dettando  pure
la relativa disciplina legislativa, solo a  condizione  di  prevedere
un'intesa con le Regioni, a salvaguardia delle loro attribuzioni. 
    Ad avviso della difesa regionale, la nuova formulazione dell'art.
4 del d.l. n. 78 del 2009, operata dall'impugnato art.  1,  comma  1,
del  d.l.  n.  105  del  2010,  risulta  maggiormente  lesiva   delle
competenze regionali rispetto a quella  originaria,  gia'  dichiarata
illegittima con la sentenza citata. 
    1.3. - Quanto alle singole censure, la ricorrente ritiene che  il
nuovo comma 3 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 violi gli artt. 117
e 118 Cost., ed il principio di leale collaborazione. 
    In particolare, e' contestata la previsione secondo cui i compiti
del commissario straordinario  del  Governo  sono  stabiliti  con  il
decreto di nomina  dello  stesso  commissario.  In  questo  modo,  il
Governo sarebbe autorizzato a predeterminare, in via  unilaterale,  i
compiti del commissario e  quindi,  almeno  in  parte,  il  contenuto
dell'intesa  con  le  Regioni   interessate,   cosi'   svuotando   di
significato l'intesa medesima. 
    1.4. - La ricorrente impugna anche il nuovo comma 4  dell'art.  4
del d.l. n. 78 del 2009, in riferimento agli artt. 117 e  118  Cost.,
ed al principio di leale collaborazione. 
    1.4.1. - La Regione Toscana evidenzia  come  la  norma  impugnata
consenta al Governo - in caso di mancato  raggiungimento  dell'intesa
entro il termine  di  trenta  giorni  dalla  convocazione  del  primo
incontro - di agire in via unilaterale. 
    Al riguardo, la difesa regionale rileva  innanzitutto  l'assoluta
illegittimita' della previsione del termine indicato. In particolare,
l'individuazione del dies a quo  nella  data  di  convocazione  della
riunione, anziche' in quella di effettivo svolgimento  della  stessa,
renderebbe pressoche' impossibile il raggiungimento  dell'intesa  nei
trenta giorni stabiliti. L'entita' del periodo intercorrente  tra  la
convocazione  dell'incontro  ed  il  relativo  svolgimento   potrebbe
infatti determinare una riduzione,  anche  notevole,  dei  tempi  che
consentono ad ogni singola Regione di partecipare in modo consapevole
alla trattativa. 
    1.4.2. - Peraltro, il nuovo comma 4 dell'art. 4 del  d.l.  n.  78
del  2009  -  nella  parte  in  cui  consente,  in  caso  di  mancato
raggiungimento dell'intesa, l'azione unilaterale del Governo sia  per
l'individuazione  degli  interventi  da  realizzare,   sia   per   la
determinazione dei  criteri  disciplinanti  la  cooperazione  fra  il
commissario straordinario e la Regione interessata  -  finirebbe  per
vanificare il  carattere  «forte»  dell'intesa,  rendendola  soltanto
eventuale e, comunque, sminuendo il potere decisionale della  Regione
stessa. 
    In proposito, la ricorrente richiama la sentenza n.  6  del  2004
della Corte costituzionale, con la quale, proprio in riferimento alla
materia  dell'energia,  e'  stata  riconosciuta  la  natura   "forte"
dell'intesa con le Regioni, stante l'indubbio impatto che un impianto
energetico  provoca  su  molteplici  ambiti  materiali  rimessi  alla
competenza, concorrente o residuale, delle Regioni  medesime,  fra  i
quali la tutela della salute, il governo del territorio, il turismo e
la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali  (sono  richiamate
le sentenze n. 383 del 2005 e n. 303 del 2003). 
    1.4.3. - Il comma 4 dell'art. 4 del d.l. n.  78  del  2009,  come
riformulato dall'art. 1, comma 1,  del  d.l.  n.  105  del  2010,  e'
impugnato dalla  Regione  Toscana,  rispetto  agli  stessi  parametri
costituzionali, anche per un ulteriore profilo. 
    La ricorrente contesta la previsione  secondo  cui,  in  caso  di
mancato  raggiungimento   dell'intesa,   l'azione   del   commissario
straordinario del Governo si svolge in base alle «procedure di cui al
terzo periodo del comma 2», in virtu' del quale «Ciascun commissario,
sentiti  gli  enti  locali  interessati,   emana   gli   atti   e   i
provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di  competenza  delle
amministrazioni  pubbliche  che  non  abbiano  rispettato  i  termini
previsti dalla legge o quelli piu' brevi, comunque non inferiori alla
meta', eventualmente fissati  in  deroga  dallo  stesso  commissario,
occorrenti all'autorizzazione  e  all'effettiva  realizzazione  degli
interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie». 
    Secondo la difesa regionale,  la  norma  impugnata  consentirebbe
un'azione governativa unilaterale senza  alcun  coinvolgimento  delle
Regioni. A cio' va  aggiunto  che  lo  stesso  comma  4  dell'art.  4
autorizza anche l'esercizio, da parte del  commissario  del  Governo,
dei poteri straordinari di sostituzione e deroga di cui  all'articolo
20, comma 4, del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185  (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
    Da  quest'ultimo  inciso  deriverebbe  un  ulteriore  profilo  di
illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.l.  n.  105
del 2010, nella parte in cui modifica il comma 4 dell'art. 4 del d.l.
n. 78 del 2009, per violazione degli artt. 117 e  118  Cost.,  e  del
principio di leale collaborazione. 
    1.4.4. - Infine, la ricorrente impugna il nuovo comma 4 dell'art.
4 per violazione dell'art. 120 Cost., in quanto sarebbe  previsto  un
potere sostitutivo straordinario del Governo al di fuori  dei  limiti
indicati dall'art. 120 Cost., in  base  al  quale  e'  necessario  il
previo verificarsi di un inadempimento dell'ente sostituito  rispetto
ad un'attivita' ad esso imposta come obbligatoria. Tale,  pero',  non
potrebbe essere considerato il  raggiungimento  dell'intesa  prevista
per l'esercizio di una funzione amministrativa da parte dello  Stato,
a seguito di «chiamata in sussidiarieta'». E' richiamata in proposito
la sentenza n. 278 del 2010 della Corte costituzionale. 
    2. - Con ricorso notificato il 18 ottobre 2010  e  depositato  il
successivo 20 ottobre (reg. ric.  n.  112  del  2010),  la  Provincia
autonoma  di   Trento   ha   promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma  1,  del  d.l.  n.  105  del  2010,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge n. 129 del 2010, nella parte in cui introduce i commi 2, 3 e  4
dell'art. 4 del d.l.  n.  78  del  2009,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009. 
    Le questioni sono  prospettate  per  violazione  degli  artt.  8,
numeri 1), 5), 6), 13), 17), 19) e 22), 9, numeri 9) e 10), 14, primo
comma, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale  per
il Trentino-Alto Adige); delle relative norme  di  attuazione  recate
dal d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione  dello  statuto
speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica
ed opere pubbliche), e dal d.P.R. 26 marzo 1977,  n.  235  (Norme  di
attuazione dello statuto speciale della regione  Trentino-Alto  Adige
in materia di energia); degli artt. 97, 117,  118  e  120  Cost.,  in
relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,  n.
3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione  dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto
tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche'
la potesta' statale di indirizzo e coordinamento), ed in  particolare
degli  artt.  2  e  4;  dei  principi  di  leale  collaborazione,  di
ragionevolezza e di adeguatezza. 
    2.1.  -  Preliminarmente,  la  difesa  provinciale  ricorda  come
l'odierna impugnazione costituisca  il  seguito  di  quella  proposta
dalla medesima Provincia avverso il testo originario dell'art. 4  del
d.l. n. 78 del 2009, nei confronti del quale erano state  prospettate
plurime censure di incostituzionalita'. La Corte costituzionale,  con
la sentenza n. 215 del 2010,  ha  ritenuto  che  le  norme  impugnate
violassero i canoni di pertinenza e  proporzionalita',  richiesti  al
fine di consentire l'attrazione allo Stato di funzioni di  competenza
delle Regioni, ed  ha  pertanto  dichiarato  assorbite  le  ulteriori
censure. 
    Ad avviso della Provincia ricorrente, l'art. 1, comma 1, del d.l.
n. 105 del 2010, pur recando in premessa la formula «a seguito ed  in
esecuzione della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno  2010,
n. 215», riprodurrebbe sotto  diversi  profili  i  medesimi  vizi  di
legittimita'    costituzionale    della    precedente     disciplina,
aggiungendone, anzi, altri. 
    La stessa Provincia ritiene,  in  particolare,  che  soltanto  il
nuovo testo del comma 1 dell'art. 4 del  d.l.  n.  78  del  2009  sia
«migliorativo» rispetto al precedente.  La  norma  de  qua  richiede,
infatti, l'intesa con le Regioni e le Province autonome anche per gli
interventi  connessi  alla   trasmissione   ed   alla   distribuzione
dell'energia, anziche' solo per quelli relativi alla produzione, come
era stabilito nel testo dichiarato illegittimo con la sentenza n. 215
del 2010; inoltre, il detto comma 1 restringe il  proprio  ambito  di
operativita' agli interventi «urgenti ed indifferibili» e che abbiano
«carattere strategico nazionale». 
    In relazione  alla  disposizione  appena  citata,  la  ricorrente
precisa che gli interventi  ivi  previsti  devono  ritenersi  diversi
rispetto a quelli che rientrano nella propria competenza  statutaria,
come definita dal d.P.R. n. 235  del  1977.  Solo  in  riferimento  a
questi ulteriori interventi si estenderebbe la competenza legislativa
concorrente in materia  di  «produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale dell'energia» (art. 117, terzo  comma,  Cost.),  in  quanto
recante competenze maggiori rispetto a quelle gia'  attribuite  dallo
statuto speciale. Cosi' inteso, il nuovo comma 1 dell'art. 4 del d.l.
n. 78 del 2009 non forma oggetto della impugnazione provinciale. 
    La ricorrente illustra poi il contenuto delle disposizioni di cui
ai  commi  2,  3  e  4  del  nuovo  art.  4,   svolgendo   sintetiche
considerazioni su ciascuna di esse. 
    In particolare, il comma 2 attribuirebbe direttamente  ad  organi
statali  -  a  prescindere  dall'intesa  prevista  dal  comma  1  per
l'individuazione degli interventi - compiti e funzioni in materie  di
competenza provinciale; inoltre, introdurrebbe un potere  sostitutivo
dei commissari straordinari del Governo, i quali possono emanare  gli
atti  e  i  provvedimenti,  nonche'  curare  tutte  le  attivita'  di
competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato
i termini previsti dalla legge o  quelli  piu'  brevi,  eventualmente
fissati in deroga dallo stesso commissario. 
    Anche il comma 3 sarebbe lesivo delle competenze della ricorrente
in quanto  attribuirebbe  ai  commissari  compiti  amministrativi  in
materie provinciali. 
    Infine,  il  nuovo  comma  4  -  il  cui  contenuto   non   trova
corrispondenza nelle norme dichiarate illegittime con la sentenza  n.
215 del 2010 - costituirebbe una «ulteriore e  gravissima  invasione»
delle prerogative costituzionali della  Provincia  autonoma,  poiche'
vanificherebbe sostanzialmente la necessita' dell'intesa prevista dal
comma 1. 
    2.2. - La difesa provinciale si sofferma quindi sulle  competenze
statutarie che sarebbero violate. 
    2.2.1. - La ricorrente sottolinea come lo statuto speciale  della
Regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  (d.P.R.  n.  670  del   1972)
attribuisca alle Province autonome la potesta' legislativa  esclusiva
- e la correlata potesta' amministrativa (art. 16) -  in  materia  di
«ordinamento  degli  uffici  provinciali»  (art.   8,   n.   1),   di
«urbanistica e piani regolatori» (art.  8,  n.  5),  di  «tutela  del
paesaggio» (art. 8, n. 6), di  «opere  di  prevenzione  e  di  pronto
soccorso per  calamita'  pubbliche»  (art.  8,  n.  13),  di  «lavori
pubblici di interesse provinciale» (art. 8, n.  17),  di  «assunzione
diretta di servizi pubblici» (art. 8, n. 19), di «espropriazione  per
pubblica utilita'» (art. 8, n. 22). 
    Inoltre, l'art. 9, n. 9), dello statuto speciale attribuisce alle
Province autonome la competenza legislativa concorrente in materia di
«utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a
scopo idroelettrico»; ed ancora, l'art. 14, primo comma,  prevede  il
parere obbligatorio della Provincia «per le concessioni in materia di
comunicazioni e  trasporti  riguardanti  linee  che  attraversano  il
territorio provinciale». 
    2.2.2. - L'assetto statutario delle competenze  e'  ulteriormente
definito  dalle  relative  norme  di  attuazione,  fra  le  quali  la
ricorrente richiama  il  d.P.R.  n.  381  del  1974,  in  materia  di
urbanistica e di opere pubbliche, ed il d.P.R. n. 235  del  1977,  in
materia di energia. 
    In particolare, la difesa provinciale evidenzia come l'art. 01 di
quest'ultimo decreto disponga il trasferimento alle Province autonome
delle «funzioni in materia di  energia  esercitate  sia  direttamente
dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite  di
enti e istituti pubblici a carattere nazionale  o  sovraprovinciale»;
lo stesso articolo, al comma 2, precisa  che  «le  funzioni  relative
alla materia "energia" di cui al comma 1 concernono le  attivita'  di
ricerca,   produzione,   stoccaggio,   conservazione,   trasporto   e
distribuzione di qualunque forma di energia». 
    Il comma 3 del citato art. 01 elenca una serie di funzioni  e  di
compiti riservati allo Stato, tra i quali rilevano «la costruzione  e
l'esercizio degli impianti di  produzione  di  energia  elettrica  da
fonti convenzionali di potenza superiore a 300 MW termici nonche'  le
reti per il trasporto dell'energia elettrica costituenti la  rete  di
trasmissione nazionale con tensione superiore a 150 KV,  l'emanazione
delle relative norme tecniche e  le  reti  di  livello  nazionale  di
gasdotti con pressione di esercizio superiore a 40 bar  e  oleodotti»
(lettera c). 
    Il comma 4 prevede poi il  parere  obbligatorio  della  Provincia
autonoma (ex art. 14, primo comma, dello statuto  speciale)  per  gli
interventi relativi alle funzioni di cui alla lettera c) del comma 3,
«anche  con  riferimento  alla   rete   di   trasmissione   nazionale
dell'energia elettrica». 
    Il parere obbligatorio di cui sopra e' richiamato anche dall'art.
9 del d.P.R. n. 235 del 1977,  «per  quanto  concerne  il  territorio
delle  province  autonome  riguardo  lo  sviluppo   della   rete   di
trasmissione nazionale». 
    Inoltre, l'art. 1-bis, comma  1,  del  d.P.R.  n.  235  del  1977
attribuisce alla Province autonome «l'esercizio delle  funzioni  gia'
esercitate dallo Stato in  materia  di  grandi  derivazioni  a  scopo
idroelettrico». Il successivo comma 2, in relazione alla disposizione
appena citata, stabilisce che «con legge  provinciale,  nel  rispetto
degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e degli accordi
internazionali, dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
nonche' dei principi  fondamentali  delle  leggi  dello  Stato,  sono
disciplinate  le  grandi  derivazioni  di  acque  pubbliche  a  scopo
idroelettrico». 
    Infine, la difesa provinciale richiama il contenuto dell'art.  15
del d.P.R. n. 235  del  1977,  secondo  cui  «non  si  applicano  nel
territorio delle province di Trento e di Bolzano le  disposizioni  di
legge incompatibili con quanto disposto dal presente decreto». 
    2.2.3. - La ricorrente sottolinea  altresi'  come  l'art.  2  del
d.lgs.  n.  266  del  1992  escluda  la  diretta  applicazione  della
normativa statale nelle materie  di  competenza  provinciale.  A  sua
volta, l'art. 4 del medesimo decreto stabilisce che «nelle materie di
competenza propria della regione o delle province autonome  la  legge
non puo' attribuire  agli  organi  statali  funzioni  amministrative,
comprese  quelle  di  vigilanza,  di  polizia  amministrativa  e   di
accertamento  di  violazioni  amministrative,   diverse   da   quelle
spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative  norme
di attuazione». 
    2.2.4. - Da ultimo, la difesa provinciale richiama la  competenza
legislativa  concorrente  in  materia  di  «produzione,  trasporto  e
distribuzione nazionale dell'energia», di  cui  all'art.  117,  terzo
comma, Cost., applicabile alla Provincia autonoma solo per  le  parti
in cui prevede «forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle  gia'
attribuite» (art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001).  Al  riguardo,
e' richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 2005,
secondo cui la Provincia autonoma, dopo la riforma costituzionale del
2001, e' titolare, nell'ambito de quo, di competenze  legislative  ed
amministrative piu' ampie di quelle  gia'  assicurate  dallo  statuto
speciale. 
    La difesa provinciale conclude sul punto  rilevando  l'esistenza,
nella materia dell'energia,  di  «un  doppio  strato  o  livello»  di
competenze della Provincia autonoma: da un lato,  quelle  statutarie,
dall'altro, le competenze nuove ed aggiuntive previste nel  Titolo  V
della Parte seconda della Costituzione, come modificato  dalla  legge
cost. n. 3 del 2001. 
    2.3. - Nel  merito,  la  Provincia  autonoma  di  Trento  impugna
anzitutto il primo periodo del nuovo comma 2 dell'art. 4 del d.l.  n.
78 del 2009, introdotto dall'art. 1, comma 1, del  d.l.  n.  105  del
2010. 
    2.3.1. - Qualora la disposizione censurata venga  riferita  anche
alle funzioni spettanti alla Provincia in base allo statuto  speciale
ed all'art. 01 del d.P.R. n. 235 del 1977, la ricorrente ne  sostiene
l'illegittimita' costituzionale nella parte in cui  prevede  che  gli
interventi  indicati  al  comma  1  «sono  realizzati  in  regime  di
cooperazione funzionale ed organizzativa» tra commissari straordinari
del Governo, Regioni e Province autonome interessate. 
    La difesa provinciale precisa come non sia preclusa  una  diversa
interpretazione della disposizione  censurata,  volta  a  fare  salvo
quanto previsto dallo statuto e dalle relative norme  di  attuazione;
se pero' cosi' non fosse, secondo la ricorrente il  comma  2  sarebbe
illegittimo per violazione degli artt. 8, numeri 5), 6), 17),  19)  e
22), e 16 dello statuto speciale. 
    La norma impugnata violerebbe inoltre l'art. 01 del d.P.R. n. 235
del 1977, che prevede la competenza statale solo per certi impianti e
reti, e l'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992. 
    Ad avviso della Provincia autonoma,  la  competenza  statale  non
potrebbe giustificarsi  in  virtu'  del  richiamo  alle  «particolari
ragioni di urgenza in riferimento allo  sviluppo  socio-economico»  o
alla «possibile insorgenza di situazioni di emergenza» o, ancora,  al
fatto che siffatti interventi devono essere effettuati «con  mezzi  e
poteri straordinari». 
    Inoltre, le disposizioni introdotte dall'art.  1,  comma  1,  del
d.l. n. 105 del 2010 non sono accompagnate dalla previsione di  alcun
finanziamento che renda possibili le opere, per la cui  realizzazione
le uniche risorse disponibili sono quelle gia' previste  dalle  leggi
vigenti (art. 4, comma 4, del d.l. n. 78 del 2009). 
    Per questo verso, la norma impugnata  incorrerebbe  negli  stessi
vizi per i quali e' stato dichiarato incostituzionale  il  precedente
testo dell'art. 4  del  d.l.  n.  78  del  2009.  Secondo  la  difesa
provinciale, infatti, anche nel testo vigente,  oggetto  dell'odierna
impugnazione, il finanziamento delle opere in esame  continuerebbe  a
dipendere dalla disponibilita' di risorse private  (per  definizione,
non garantita), con la conseguenza  di  smentire  l'asserita  urgenza
degli interventi previsti. 
    2.3.2. - Ad avviso della ricorrente, la norma di cui al  comma  2
del nuovo art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 sarebbe illegittima anche se
riferita a funzioni  diverse  da  quelle  trasferite  alla  Provincia
dall'art. 01 del d.P.R. n. 235 del 1977. In ogni caso - si sottolinea
- resterebbe fermo il parere obbligatorio della Provincia autonoma su
queste opere, ai sensi  dell'art.  14,  primo  comma,  dello  statuto
speciale. 
    L'illegittimita'    costituzionale    della    norma    impugnata
discenderebbe dall'asserita attribuzione ad organi statali di compiti
amministrativi in materie di  competenza  concorrente.  La  Provincia
autonoma non contesta, invero, che le opere  strategiche,  in  virtu'
del  principio  di  sussidiarieta',  siano  individuate  dallo  Stato
d'intesa con le Regioni e le Province interessate, ma ritiene che  da
cio' non possa derivare «la cogestione con organismi statali che  non
esprimono affatto -  come  e'  proprio  delle  funzioni  attratte  in
sussidiarieta'  -  un   livello   territoriale   superiore   e   piu'
comprensivo». 
    Pertanto, la prevista «cooperazione funzionale ed  organizzativa»
si tradurrebbe in un meccanismo di interferenza, tanto piu' grave  in
quanto  i  compiti  assegnati  al  commissario   del   Governo   sono
unilateralmente decisi dal Consiglio dei ministri. 
    La difesa  provinciale  osserva  altresi'  che  il  principio  di
sussidiarieta'   ha   gia'   trovato   applicazione   nella   materia
dell'energia,  giustificando  l'attribuzione  ad  organi  statali  di
determinate  funzioni  amministrative,  in  virtu'  di  esigenze   di
carattere unitario. Cio' sarebbe avvenuto con l'art. 29  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli  enti  locali,  in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.  59),  e  con  la
legge 23 agosto  2004,  n.  239  (Riordino  del  settore  energetico,
nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti
in materia di energia). 
    La norma impugnata, pertanto, violerebbe  gli  artt.  117,  terzo
comma, e 118, primo comma, Cost. 
    Sarebbe inoltre violato il principio di buon  andamento  previsto
dall'art. 97,  primo  comma,  Cost.,  in  quanto  il  «meccanismo  di
interferenza»  costituirebbe  «un   fattore   di   incertezza   nella
imputazione delle funzioni e delle connesse responsabilita'». 
    Secondo la Provincia autonoma,  la  portata  lesiva  della  norma
censurata non verrebbe meno per la  previsione,  recata  dal  secondo
periodo del comma 2 dell'art. 4, in virtu' della quale i criteri  per
l'esercizio  della  cooperazione  funzionale  ed  organizzativa  sono
definiti dalle intese di cui al comma 1 dello stesso art. 4. Infatti,
la definizione con un'intesa dei criteri  indicati  non  eliminerebbe
quella cogestione, prevista nel comma 2, che sarebbe  priva  di  «una
giustificazione  costituzionale»;  inoltre,  la   stessa   necessita'
dell'intesa sarebbe vanificata da  quanto  stabilito  nel  successivo
comma 4. 
    2.4. - La ricorrente censura anche il  terzo  periodo  del  nuovo
comma 2 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, introdotto dall'art.  1,
comma 1, del d.l. n. 105 del 2010,  in  quanto  sarebbe  previsto  un
potere sostitutivo statale riguardante tutti gli atti, di  competenza
della Provincia e degli enti locali, occorrenti all'autorizzazione  e
all'effettiva realizzazione degli interventi. 
    2.4.1. - In particolare, la difesa  provinciale  ritiene  che  la
norma  impugnata  -  qualora  si  riferisca  anche  alle   competenze
statutarie  della  Provincia  autonoma  -  sia  illegittima   perche'
attributiva di un potere sostitutivo statale al di fuori dei casi  in
cui esso e' previsto dalle norme statutarie e di attuazione (artt.  5
e 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526  -  Estensione  alla  regione
Trentino-Alto Adige ed alle province autonome  di  Trento  e  Bolzano
delle disposizioni del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977,  n.  616),  con  conseguente  lesione  delle  competenze
provinciali e degli enti locali  nelle  materie  dell'energia,  della
sanita' e dell'urbanistica (artt. 8, numeri 5, 6, 13, 17, 19 e 22, 9,
numeri 9 e 10, e 16 del d.P.R. n. 670  del  1972,  e  delle  relative
norme di attuazione, fra le quali, l'art. 4 del  d.lgs.  n.  266  del
1992). 
    2.4.2. - La norma di cui al  terzo  periodo  del  nuovo  comma  2
dell'art. 4 del d.l. n. 78 del  2009  sarebbe  illegittima  anche  se
riferita alle sole funzioni acquisite dalla Provincia in  virtu'  del
nuovo Titolo V della Parte  seconda  della  Costituzione,  in  quanto
sarebbe previsto un potere sostitutivo statale al di fuori  dei  casi
in cui esso e' esercitabile ai sensi del dettato costituzionale. 
    In proposito, la ricorrente  sostiene  che  la  norma  denunciata
(recante, a suo dire, una sostituzione «ordinaria», diversa da quella
di cui  all'art.  120  Cost.)  non  soddisfi  «ben  tre  dei  quattro
requisiti» individuati dalla Corte costituzionale,  a  partire  dalla
sentenza n. 43 del 2004. 
    In primo luogo, la competenza sostitutiva non sarebbe  attribuita
ad un organo politico di  livello  superiore,  ma  ad  uno  meramente
tecnico, costituito ad hoc  e  non  legittimato  a  sostituirsi  agli
organi titolari delle competenze, ne' a valutare  le  ragioni  di  un
possibile  ritardo,  la  necessita'  e  l'opportunita'  dell'atto  da
compiere. Al riguardo, non varrebbe eccepire che  il  commissario  e'
nominato dal Governo; non si tratta, infatti, di  un  commissario  ad
acta  nominato  a  fronte  di  una  specifica  inerzia  regionale   o
provinciale, ma di un organo avente competenza generale, abilitato  a
svolgere le valutazioni riservate alla sede politica. 
    In secondo luogo, la sostituzione non sarebbe limitata agli  atti
obbligatori,  i  soli  per  i  quali  e'  possibile  la  sostituzione
ordinaria. 
    Infine, non sarebbero previste idonee garanzie procedimentali ne'
per le Regioni e per le Province autonome, ne' per gli  enti  locali.
Di qui la violazione degli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 Cost. 
    2.4.2.1. - La norma impugnata risulterebbe illegittima anche  con
riferimento al principio di leale collaborazione, poiche' non prevede
l'intesa con la Provincia autonoma per l'assunzione dei provvedimenti
relativi all'autorizzazione e alla realizzazione degli interventi  di
cui al comma 1 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del  2009.  Sul  punto,  la
ricorrente ritiene incomprensibili le ragioni per le quali il periodo
impugnato prevede il coinvolgimento degli enti locali  e  non  quello
delle Regioni, titolari di competenze  legislative  e  amministrative
nelle  materie  dell'energia  e  del  governo   del   territorio,   e
interessate  alla  realizzazione  di   interventi   che   prescindono
dall'ambito comunale. 
    2.4.3. - Infine, la Provincia autonoma censura il  terzo  periodo
del citato comma 2 dell'art.  4,  nella  parte  in  cui  consente  al
commissario di abbreviare i termini previsti dalla legge, che  devono
essere rispettati dalle amministrazioni  pubbliche,  «per  violazione
delle norme statutarie, di attuazione e del Titolo V  sopra  citate».
Secondo   la   ricorrente,   il   periodo    impugnato    inciderebbe
«potenzialmente  su  leggi  provinciali»   e   pregiudicherebbe   «la
possibilita' di esercizio della funzione amministrativa della  stessa
Provincia o dei Comuni», con  conseguente  lesione  delle  competenze
legislative provinciali in  materia  di  energia,  di  sanita'  e  di
urbanistica. 
    2.5. - La Provincia autonoma di Trento impugna, inoltre, il nuovo
comma 3 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, introdotto dall'art.  1,
comma 1, del d.l. n. 105 del 2010. 
    2.5.1. - La disposizione impugnata -  qualora  dovesse  riferirsi
anche alle  competenze  provinciali  statutarie  -  violerebbe,  alla
stregua del gia' esaminato comma 2, l'art. 16 dello statuto speciale,
l'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992 ed il d.P.R. n. 235 del 1977.  Si
tratterebbe, infatti, di  una  «illegittima  intestazione  ad  organi
statali  di  poteri   amministrativi   in   materia   di   competenza
provinciale, al di fuori delle ipotesi previste dallo statuto e dalle
norme di attuazione». 
    2.5.2.  -  La  stessa  disposizione  sarebbe   illegittima   pure
nell'ipotesi in cui si ritenesse che  la  nomina  dei  commissari  si
riferisca solo alle maggiori funzioni spettanti nella  materia  della
produzione,  distribuzione  e  trasporto   dell'energia,   ai   sensi
dell'art. 117,  terzo  comma,  Cost.  In  tal  caso,  infatti  -  pur
ammettendo che la dimensione strategica ed il carattere urgente degli
interventi giustifichino l'individuazione al livello  statale  -  non
sarebbe comprensibile la ragione per cui la realizzazione delle opere
di cui al comma 1 debba essere affidata ad organi statali. 
    In proposito,  la  ricorrente  ritiene  che  valgano  gli  stessi
argomenti gia' esposti in riferimento al regime di forzosa cogestione
degli  interventi,  stabilito  dal  comma   2.   Sarebbero   pertanto
illegittimi gli ulteriori  poteri  amministrativi  statali,  previsti
dalla norma impugnata, in materia di competenza regionale (energia  e
governo del territorio), per violazione degli artt. 117, terzo comma,
e 118, primo e secondo comma, Cost. 
    2.5.3. - In subordine, qualora la  Corte  costituzionale  dovesse
escludere l'illegittimita'  della  norma  relativa  alla  nomina  dei
commissari, «in forza di  una  inedita  accezione  del  principio  di
sussidiarieta'», permarrebbe in ogni caso l'incostituzionalita' della
norma in esame, dato che  la  stessa  non  prevede  l'intesa  con  la
Regione o Provincia autonoma interessata per la nomina dei commissari
e per la definizione dei loro compiti. 
    La ricorrente ritiene che la nuova  disposizione  sia  sul  punto
«peggiorativa» rispetto al testo caducato con la sentenza n. 215  del
2010. Secondo quest'ultimo (comma 2 del previgente art. 4),  infatti,
la nomina dei commissari era deliberata dal  Consiglio  dei  ministri
«con le stesse modalita' di cui al comma 1  del  presente  articolo»,
cioe' d'intesa con le Regioni o con le Province  autonome,  sia  pure
limitatamente alla produzione di energia. 
    La  necessita'  dell'intesa  emergerebbe  chiaramente  dall'esame
della  giurisprudenza  costituzionale,  la  quale,  a  partire  dalla
sentenza  n.  303  del  2003,  ha  affermato  che  il  principio   di
sussidiarieta' consente alla legge statale di intervenire in  materie
di competenza regionale  solo  a  condizione  che  l'alterazione  del
riparto ordinario di competenze sia accompagnata dalla previsione  di
un'intesa tra lo Stato e la Regione o Provincia autonoma  interessata
per la  gestione  amministrativa  degli  interventi  territorialmente
localizzati. 
    Alla luce di quanto detto la norma di  cui  al  comma  3  sarebbe
illegittima per violazione del  principio  di  leale  collaborazione,
«collegato al riparto» di cui agli artt. 117,  terzo  comma,  e  118,
primo comma, Cost. 
    2.6. - E', inoltre, censurato il primo periodo del nuovo comma  4
dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, introdotto dall'art. 1, comma 1,
del d.l. n. 105 del 2010. 
    2.6.1.  -  Nel  merito,  la   ricorrente   sottolinea   come   la
formulazione della disposizione impugnata renda evidente il carattere
debole, anzi «debolissimo»  dell'intesa  prevista  dal  comma  1  del
medesimo art. 4, in quanto l'intervento statale potrebbe  prescindere
dal concreto svolgimento di una trattativa fra Stato e Provincia;  da
cio' deriverebbe la palese incostituzionalita' della norma  impugnata
per violazione del principio di leale collaborazione. 
    2.6.2. - La difesa provinciale  ritiene,  pero',  che  il  «vizio
maggiore» stia «a monte» e consista nella possibilita' per  lo  Stato
di  procedere  unilateralmente.  Tale  previsione  sarebbe,  infatti,
lesiva delle competenze provinciali indicate in precedenza (artt.  8,
9, 14, primo comma, e 16 dello statuto speciale e relative  norme  di
attuazione; artt.  117,  terzo  comma,  e  118  Cost.,  in  combinato
disposto con l'art. 10 della  legge  cost.  n.  3  del  2001)  e  del
principio di leale collaborazione. 
    In proposito, la ricorrente rileva come  la  «stessa  logica  del
nuovo  Titolo  V»  della  Parte  seconda  della  Costituzione   (che,
comunque, non potrebbe valere per le funzioni previste dallo  statuto
speciale) imponga  un'intesa  «forte»  con  la  Regione  o  Provincia
autonoma interessata, nel caso in cui la legge  statale  attribuisca,
per ragioni di esercizio unitario,  ad  un  organo  dello  Stato  una
funzione amministrativa in una  materia  di  competenza  regionale  o
provinciale (sono richiamate le sentenze della  Corte  costituzionale
n. 121 del 2010, n. 24 del 2007, n. 383 e n. 62 del 2005,  n.  6  del
2004, n. 303 del  2003).  Ne'  la  mancata  previsione  di  un'intesa
"forte" potrebbe essere surrogata dalla partecipazione dei Presidenti
delle Regioni o delle Province autonome interessate alla  seduta  del
Consiglio dei ministri. 
    La difesa provinciale esclude, altresi', che il censurato comma 4
possa «giustificarsi» per l'urgenza degli interventi o  per  il  loro
carattere  strategico  nazionale.  Al   riguardo,   sono   nuovamente
richiamate le sentenze n. 383 del 2005 e n. 6 del 2004,  nelle  quali
la Corte costituzionale, affermando la necessita'  di  rispettare  il
principio di leale collaborazione, avrebbe precisato come non  assuma
rilievo la dimensione nazionale degli interventi da realizzare,  dato
l'esplicito  riferimento  alla  stessa  dimensione,  contenuto  nella
denominazione della materia «produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. 
    2.6.3. - Anche  con  riguardo  alle  funzioni  aventi  fondamento
statutario (previste dal d.P.R. n. 235 del 1977), la norma  impugnata
sarebbe illegittima, per violazione dell'art. 2, comma 5, del  d.lgs.
n. 266 del 1992, il quale stabilisce le modalita' con  cui  lo  Stato
puo' intervenire per fronteggiare situazioni di urgenza. 
    2.7. - La Provincia  autonoma  di  Trento  impugna,  inoltre,  il
secondo periodo del nuovo comma 4 dell'art. 4  del  d.l.  n.  78  del
2009, per contrasto con il principio di leale collaborazione, poiche'
l'intesa rappresenta «un atto ad alta discrezionalita'», che non puo'
essere «coartato» minacciando l'applicazione di norme  che  prevedono
poteri straordinari del commissario del  Governo.  La  legge  statale
puo' prevedere conseguenze qualora l'intesa non  venga  raggiunta  ma
sempre  nel  rispetto  dei  principi  di   ragionevolezza   e   leale
collaborazione.  Nel  caso  di  specie,  questi  principi   sarebbero
violati, con conseguente lesione delle competenze  provinciali  nella
materia dell'energia.  Infatti,  aggiunge  la  ricorrente,  i  poteri
sostitutivi e quelli di deroga del commissario devono essere previsti
- nel rispetto delle norme costituzionali e  di  attuazione  -  nella
misura  in  cui  siano  necessari;  ma  la  valutazione  di  siffatta
necessita' non puo' dipendere dalla maggiore  o  minore  acquiescenza
delle Regioni  o  delle  Province  autonome  ad  una  scelta  statale
unilaterale. Pertanto, secondo la difesa provinciale,  la  previsione
dei  poteri  straordinari  del  commissari  costituirebbe  «una  pura
coazione all'intesa, non  ragionevolmente  collegata  all'oggetto  di
essa». 
    2.7.1. - Il  secondo  periodo  del  nuovo  comma  4  risulterebbe
comunque «autonomamente lesivo delle prerogative costituzionali della
Provincia»   nelle   materie   dell'energia,    della    sanita'    e
dell'urbanistica. 
    In primo luogo, esso sarebbe illegittimo - per le stesse  ragioni
gia' indicate con riferimento all'ultimo periodo del comma 2 -  nella
parte in cui prevede un potere sostitutivo del commissario,  peraltro
non condizionato da un ritardo delle amministrazioni competenti. 
    In secondo luogo,  la  violazione  delle  competenze  provinciali
deriverebbe dal conferimento al commissario del  potere  di  derogare
alle norme vigenti. In proposito, la  ricorrente  sottolinea  come  -
trattandosi  di   interventi   relativi   alla   trasmissione,   alla
distribuzione   e   alla   produzione   dell'energia   -   non    sia
costituzionalmente  ammissibile  che  presunte  ragioni  di   urgenza
legittimino  l'attribuzione  ad  un   commissario   del   potere   di
«espropriare» le competenze amministrative della  Provincia  e  degli
enti locali in materia di energia, di governo  del  territorio  e  di
tutela della salute (quest'ultima, in particolare,  sarebbe  messa  a
repentaglio dalla possibilita'  di  derogare,  per  gli  impianti  in
questione, alle norme provinciali poste a  difesa  della  salute  dei
cittadini). 
    In definitiva, sarebbero violate le competenze della Provincia  e
degli enti locali di cui agli artt. 8, numeri 5), 6), 13), 17), 19) e
22), 9, numeri 9) e 10), e 16 dello statuto speciale,  alle  relative
norme di attuazione, ed agli artt. 117, terzo  comma,  118,  primo  e
secondo comma, e 120 Cost. 
    2.8.  -  Da  ultimo,  la  Provincia  autonoma  di  Trento  rileva
l'ulteriore  illegittimita'  costituzionale  dei  commi  2,  3  e   4
dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, introdotti dall'art. 1, comma 1,
del d.l. n. 105 del 2010, in quanto ripristinerebbero  un  sistema  a
finanziamento incerto e sostanzialmente  condizionato  dalle  risorse
private. 
    La ricorrente sottolinea come non siano  affatto  individuate  le
modalita' di finanziamento pubblico delle opere in  questione;  anzi,
al  contrario,  il  nuovo   comma   3   dell'art.   4   precisa   che
l'organizzazione  delle  strutture  amministrative  di  supporto   ai
commissari debba avvenire «senza che cio' comporti nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica», e per la  stessa  ipotesi  di
realizzazione commissariale in deroga, prevista  dall'ultimo  periodo
del comma 4, si prescrive il ricorso a «mezzi e  risorse  finanziarie
pubbliche gia' previste a legislazione vigente». 
    Da   quanto   appena   detto   la   Provincia   autonoma   deduce
l'incostituzionalita' delle  norme  impugnate  per  gli  stessi  vizi
(violazione degli artt. 117, terzo comma,  e  118,  primo  e  secondo
comma, Cost.) gia' riscontrati nel testo originario dei commi 1, 2, 3
e 4 dell'art. 4, dalla sentenza n. 215 del 2010. 
    3. - Con ricorso notificato il 15 ottobre 2010  e  depositato  il
successivo 22 ottobre (reg. ric. n. 115 del 2010), la Regione  Puglia
ha promosso questioni di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 1,  del  d.l.  n.  105  del  2010,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge  n.  129  del  2010,
nella parte in cui introduce i commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del d.l. n.
78 del 2009, convertito in legge,  con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge n. 102 del 2009. 
    Le questioni sono prospettate per violazione degli artt. 70,  76,
77,  117,  118  e  120  Cost.,  nonche'  del   principio   di   leale
collaborazione. 
    3.1. - Preliminarmente, la difesa regionale riassume  le  vicende
che hanno preceduto l'adozione del vigente testo dell'art. 4 del d.l.
n. 78 del 2009, soffermandosi sulla sentenza n. 215 del 2010  con  la
quale la Corte costituzionale ha rilevato il mancato rispetto  -  nel
testo originario dei primi quattro commi dell'art. 4 - dei «canoni di
pertinenza e proporzionalita'», cui devono conformarsi le  previsioni
legislative che attraggano in capo allo Stato funzioni di  competenza
delle Regioni. In particolare, la ricorrente sottolinea come la Corte
costituzionale sia pervenuta a questa conclusione  sulla  base  della
natura aleatoria del finanziamento delle opere in questione,  rimesso
interamente o prevalentemente a capitali privati. 
    La  Regione  Puglia  precisa  altresi'  di  non   contestare   la
legittimita' costituzionale del nuovo comma 1  dell'art.  4,  poiche'
l'esplicita previsione dell'intesa con le Regioni interessate,  quale
presupposto per  l'attrazione  in  sussidiarieta'  allo  Stato  della
funzione amministrativa di individuazione degli interventi urgenti ed
indifferibili, costituisce di per se' garanzia adeguata del  rispetto
dell'autonomia regionale costituzionalmente garantita. 
    3.2. - La  prima  norma  impugnata,  sotto  diversi  profili,  e'
l'ultimo periodo del nuovo comma 2 dell'art. 4 del  d.l.  n.  78  del
2009. 
    3.2.1. - La Regione prospetta, innanzitutto, la violazione  degli
artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost. 
    La ricorrente - muovendo dall'assunto che la normativa  impugnata
sia riconducibile alla materia di  potesta'  legislativa  concorrente
della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale  dell'energia»
- rileva come lo  Stato  possa  intervenire  con  una  disciplina  di
dettaglio, rigorosamente proporzionata alle esigenze unitarie cui  si
intende far fronte, solo nel rispetto dei principi di  sussidiarieta'
e leale collaborazione  (sono  richiamate  le  sentenze  della  Corte
costituzionale n. 278 e n. 215 del 2010, n. 383 del 2005,  n.  6  del
2004). 
    La norma in esame,  invece,  disporrebbe  un  intervento  statale
assolutamente sproporzionato rispetto all'esigenza unitaria presa  in
considerazione.   La   difesa   regionale   non   contesta   che   la
«individuazione» degli «interventi urgenti ed indifferibili, connessi
alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione  dell'energia
e  delle  fonti  energetiche  che  rivestono   carattere   strategico
nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni
di emergenza, ovvero per i quali  ricorrono  particolari  ragioni  di
urgenza in riferimento allo sviluppo  socio-economico»,  comporti  un
ambito valutativo piu' ampio rispetto a  quello  disponibile  per  la
Regione.  Infatti,  al  fine  di   adottare   scelte   amministrative
concernenti la politica energetica complessiva  e'  necessario  tener
conto di interessi e situazioni localizzati in  territori  differenti
da quelli di ciascuna Regione. 
    La Regione  Puglia  contesta  piuttosto  che  esigenze  unitarie,
analoghe  a  quelle  ritenute  sussistenti   per   la   funzione   di
«individuazione» degli interventi, permangano anche nella  successiva
attivita' di «realizzazione in concreto» degli stessi interventi.  In
sostanza, una volta individuato l'intervento da  realizzare,  la  sua
concreta attuazione implicherebbe valutazioni  legate  essenzialmente
al territorio interessato, per le quali  e'  certamente  adeguato  il
livello regionale di governo. 
    La ricorrente  osserva,  in  particolare,  che  il  principio  di
proporzionalita', il cui rispetto legittima la cosiddetta  attrazione
in  sussidiarieta',  e'  violato  non  solo   quando   la   normativa
pregiudizievole per l'interesse concorrente non riesca a  raggiungere
gli obiettivi prefissati - come e' accaduto nel giudizio definito con
la sentenza n. 215 del 2010 - ma anche quando le  norme  considerate,
pur risultando idonee, non superino il test di necessita',  il  quale
richiede che non sia possibile raggiungere i medesimi  risultati  con
minor sacrificio dell'interesse concorrente. Nel  presente  caso,  la
norma impugnata non superebbe il test  di  necessita'  e  quindi  non
rispetterebbe il principio di proporzionalita'. 
    3.2.2. - In subordine, la Regione Puglia impugna l'ultimo periodo
del nuovo comma 2 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 per  violazione
degli artt. 118, primo comma, e 120, secondo comma, Cost. 
    A parere  della  difesa  regionale  la  norma  impugnata  avrebbe
previsto un potere sostitutivo statale nei confronti  di  Regioni  ed
enti  locali,  senza  rispettare  alcuno  dei   modelli   di   potere
sostitutivo  previsti  dalla  Costituzione:  ne'  quello   ordinario,
riconducibile al principio di  sussidiarieta'  di  cui  all'art.  118
Cost., ne' quello straordinario, disciplinato dall'art. 120,  secondo
comma, Cost. 
    La norma in esame e' dunque censurata sotto due diversi  profili.
In primo luogo, la Regione prospetta una questione interpretativa, in
quanto  l'ultimo  periodo  del  comma  2  risulterebbe  lesivo  delle
competenze  regionali  solo  qualora   l'espressione   «enti   locali
interessati» fosse ritenuta comprensiva anche delle Regioni. In  caso
contrario, la censura proposta non avrebbe ragion d'essere. 
    Sotto un secondo  profilo,  la  censura  in  esame  conserverebbe
fondamento quand'anche l'espressione «enti locali interessati»  fosse
riferita unicamente ad enti  territoriali  sub-regionali.  La  difesa
regionale richiama in proposito le decisioni con le  quali  la  Corte
costituzionale ha ritenuto le Regioni legittimate a sollevare in  via
principale questioni di legittimita' costituzionale avverso una legge
statale, evocando a parametro norme costituzionali poste  a  presidio
delle competenze degli enti locali. 
    Nel presente giudizio sarebbe evidente la  «stretta  connessione»
tra  competenze   regionali   e   locali,   richiesta   dalla   Corte
costituzionale  per  valutare  la  sussistenza  della  legittimazione
regionale ad agire. 
    Quanto al merito, la ricorrente richiama le sentenze  n.  43  del
2004 e n. 313 del 2003  con  le  quali  la  Corte  costituzionale  ha
ritenuto ammissibile, anche dopo la riforma costituzionale del  2001,
la  previsione  di  poteri  sostitutivi  nei  confronti  degli   enti
territoriali ad autonomia costituzionalmente  garantita,  pur  al  di
fuori dei casi contemplati negli artt.  117,  quinto  comma,  e  120,
secondo comma, Cost. 
    La Regione Puglia precisa altresi' che la previsione di ulteriori
ipotesi di  poteri  sostitutivi  deve  rispettare  alcune  condizioni
inestricabilmente connesse, secondo la sentenza n. 43 del  2004,  con
la posizione  di  autonomia  costituzionalmente  garantita  dell'ente
sostituendo. 
    Nel caso di specie, la norma impugnata non  rispetterebbe  almeno
due di queste condizioni; in particolare, il potere  sostitutivo  non
sarebbe affidato ad un organo politico e non sarebbe previsto, per il
suo esercizio, un procedimento che rispetti  il  principio  di  leale
collaborazione e che garantisca all'ente sostituito  la  possibilita'
di interloquire e di evitare la  sostituzione  attraverso  l'autonomo
adempimento. 
    In riferimento al primo requisito,  la  Regione  esclude  che  il
commissario possa far parte del Governo e che  sia  chiamato  solo  a
dare esecuzione ad  una  decisione  governativa.  In  relazione  alla
seconda  condizione,  la  difesa   regionale   ritiene   che   l'ente
sostituendo dovrebbe essere,  quanto  meno,  diffidato  ad  adempiere
prima dell'effettivo attivarsi dei poteri sostitutivi. 
    Per queste ragioni l'art. 4, comma 2, ultimo periodo,  violerebbe
l'art. 118 Cost., sempre che si riconduca  la  fattispecie  presa  in
esame all'ambito del potere sostitutivo ordinario. 
    Qualora, invece, si dovesse ritenere che il  legislatore  statale
abbia  voluto  individuare  una  fattispecie  di  potere  sostitutivo
straordinario,   l'incostituzionalita'    della    norma    impugnata
deriverebbe dal contrasto con l'art. 120, secondo  comma,  Cost.,  in
quanto la stessa non sarebbe rispettosa dei vincoli posti dal  citato
parametro. 
    Innanzitutto, non ricorrerebbe  in  concreto  il  pericolo  della
lesione di alcuno degli interessi indicati  dall'art.  120  Cost.  In
secondo  luogo,  il  potere  sostitutivo  sarebbe  affidato   ad   un
commissario straordinario e non al Governo. Infine,  il  procedimento
disciplinato dalla norma censurata non rispetterebbe il principio  di
leale collaborazione. 
    Una  conferma   dell'assenza   di   quest'ultimo   requisito   si
ricaverebbe  dall'art.  8  della  legge  5  giugno   2003,   n.   131
(Disposizioni per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della  Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che ha  attuato  in
via generale l'art. 120, secondo comma, Cost.,  predisponendo  a  tal
fine un procedimento «ben piu' partecipato», nel quale, tra  l'altro,
l'ente  sostituendo  viene   messo   in   condizioni   di   adempiere
autonomamente mediante il meccanismo della preventiva diffida. 
    Per le ragioni anzidette, l'art. 4, comma 2, ultimo periodo,  del
d.l. n. 78 del 2009, nell'ipotesi che  vi  si  voglia  rinvenire  una
ipotesi    di    potere    sostitutivo     straordinario,     sarebbe
costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 120,  secondo
comma, Cost. 
    3.2.3. - La Regione Puglia ritiene che l'ultimo periodo del nuovo
comma 2 dell'art. 4 del d.l. n.  78  del  2009  sia  illegittimo  per
violazione dell'art. 118, primo comma, Cost. -  anche  a  prescindere
dai motivi di censura di cui ai punti 3.2.1. e 3.2.2. -  nella  parte
in cui prevede che il potere sostitutivo statale nei confronti  degli
enti  territoriali  sub-regionali  venga   esercitato   senza   alcun
coinvolgimento della Regione interessata. 
    La difesa regionale richiama, in proposito, la  sentenza  n.  278
del 2010, nella quale la Corte  costituzionale  ha  interpretato  una
disposizione che prevedeva un  potere  sostitutivo  dello  Stato  nei
confronti degli enti locali, nel  senso  di  ritenere  necessario  il
coinvolgimento della Regione interessata. 
    3.2.4. - L'ultimo periodo del nuovo comma 2 dell'art. 4 del  d.l.
n. 78 del 2009 e' oggetto di specifiche censure anche nella parte  in
cui prevede che i commissari straordinari possano fissare termini, in
deroga alla legge, per lo  svolgimento  delle  attivita'  «occorrenti
all'autorizzazione e all'effettiva  realizzazione  degli  interventi,
nel rispetto delle disposizioni comunitarie»,  per  violazione  degli
artt. 117, terzo e sesto comma, e 118, primo comma, Cost. 
    La ricorrente sostiene che la  previsione  censurata  costituisca
una forma di delegificazione «anomala», ben lontana  dal  modello  di
cui all'art. 17,  comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri).  Siffatta   delegificazione   sarebbe
illegittima per violazione dell'art.  117,  sesto  comma,  Cost.,  in
quanto destinata a svolgersi in una materia prevista  nell'art.  117,
terzo comma, Cost. (produzione, trasporto e  distribuzione  nazionale
dell'energia). 
    Al riguardo, la Regione  Puglia  ritiene  che  non  possa  essere
esclusa la natura regolamentare  dell'atto  commissariale  in  esame.
Infatti, sebbene manchi il nomen iuris di regolamento,  il  contenuto
normativo,  ossia  generale  e  astratto,  dell'atto   in   questione
risulterebbe  decisivo  per  la  qualificazione  dello   stesso   (e'
nuovamente richiamata la sentenza della Corte costituzionale  n.  278
del 2010). Ne', aggiunge la ricorrente,  sarebbe  possibile  invocare
l'argomento della cosiddetta  chiamata  in  sussidiarieta'.  Infatti,
anche qualora si volesse ritenere che  lo  Stato  sia  legittimato  a
individuare termini diversi per il compimento degli atti de quibus in
base alla cosiddetta attrazione in sussidiarieta', nel caso di specie
la  fissazione  di  tali  termini  sarebbe  rimessa  ad   una   fonte
sub-legislativa  e  non  alla  legge,  come  richiesto  invece  dalla
giurisprudenza costituzionale a partire dalla  sentenza  n.  303  del
2003. 
    3.2.5. - In via  subordinata  rispetto  alla  censura  da  ultimo
esposta, la Regione Puglia impugna l'ultimo periodo del nuovo comma 2
dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, per violazione degli artt.  117,
terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nella parte  in  cui  prevede
che - in mancanza  di  un'intesa  con  la  Regione  interessata  -  i
commissari straordinari  possano  fissare  termini,  in  deroga  alla
legge,   per   lo    svolgimento    delle    attivita'    «occorrenti
all'autorizzazione e all'effettiva  realizzazione  degli  interventi,
nel rispetto delle disposizioni comunitarie». 
    La difesa regionale assume che - ove la Corte  ritenesse  che  lo
Stato possa comunque, in base al meccanismo della cosiddetta chiamata
in sussidiarieta',  affidare  al  commissario  l'indicato  potere  di
deroga - la norma impugnata sarebbe illegittima nella  parte  in  cui
non prevede l'intesa con la Regione interessata, poiche'  inciderebbe
sulle competenze regionali in materia  di  «produzione,  trasporto  e
distribuzione nazionale dell'energia». In tal  senso,  la  ricorrente
reputa sufficiente richiamare la  giurisprudenza  costituzionale  che
richiede la previsione di  un'intesa  forte  al  fine  dell'esercizio
delle funzioni amministrative attratte in sussidiarieta'  al  livello
statale. 
    3.3. -  La  Regione  Puglia  impugna,  inoltre,  il  nuovo  testo
dell'art. 4, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009, sotto diversi profili. 
    3.3.1. - Innanzitutto, e' censurato il primo periodo del comma  3
dell'art. 4, nella parte  in  cui  non  prevede  che  la  nomina  dei
commissari  straordinari   avvenga   d'intesa   con   la   Conferenza
Stato-Regioni oppure, per l'ipotesi di pluralita' dei commissari, con
le Regioni direttamente interessate. La questione e'  prospettata  in
relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. 
    La difesa regionale premette che la presente censura e' formulata
sul solo presupposto che venga ritenuta priva  di  fondamento  quella
formulata nei confronti dell'art. 4, comma 2, ultimo periodo, e  gia'
illustrata nel punto 3.2.1. 
    Muovendo dall'assunto che la normativa in esame sia riconducibile
alla materia della «produzione, trasporto e  distribuzione  nazionale
dell'energia» (ex  art.  117,  terzo  comma,  Cost.),  la  ricorrente
ritiene che  lo  Stato  possa  avocare  a  se'  e  regolare  funzioni
amministrative  solo  a  condizione  di  rispettare  i  principi   di
proporzionalita' e di sussidiarieta', e di prevedere  nella  medesima
disciplina l'intesa cosiddetta forte con la Conferenza  Stato-Regioni
o con le Regioni interessate. 
    In questa  prospettiva,  la  nomina  di  uno  o  piu'  commissari
straordinari costituirebbe senz'altro  una  attivita'  amministrativa
attratta in sussidiarieta' dallo Stato nell'ambito di una materia  di
legislazione  concorrente,  con  la  conseguenza  dell'illegittimita'
costituzionale della norma impugnata nella parte in cui  non  prevede
un'intesa forte. 
    Quest'ultima dovrebbe essere raggiunta  con  la  singola  Regione
interessata, nel caso in cui al commissario o a  ciascun  commissario
sia affidato  il  compito  di  procedere  alla  attuazione  di  opere
insistenti sul territorio di una  singola  Regione,  mentre  dovrebbe
essere stipulata con la Conferenza Stato-Regioni, qualora si opti per
la nomina di un solo commissario competente  per  gli  interventi  su
tutto il territorio nazionale. 
    3.3.2. - La Regione Puglia impugna anche il secondo  periodo  del
comma 3 dell'art. 4, nella parte in cui prevede che, con  il  decreto
di nomina dei commissari, siano  determinati  i  loro  compiti  ed  i
poteri  di  controllo  e   di   vigilanza   del   Ministro   per   la
semplificazione normativa  e  degli  altri  Ministri  competenti.  La
questione e' formulata per violazione degli artt. 117, terzo e  sesto
comma, e 118 Cost. 
    Ad  avviso   della   difesa   regionale,   la   norma   censurata
configurerebbe una forma di potere regolamentare «anomala»,  difforme
dal modello individuato dall'art. 17 della legge n. 400 del 1988.  La
previsione di questo potere  regolamentare  sarebbe  illegittima  per
violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., in quanto  destinata  a
svolgersi  in  una  materia  di  potesta'   legislativa   concorrente
(«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»). 
    Al riguardo, la ricorrente ribadisce come la mancata attribuzione
del nomen iuris di regolamento  non  valga  ad  escludere  la  natura
regolamentare del decreto. Quest'ultimo, infatti, essendo deputato  a
determinare i compiti del commissario e i poteri di  controllo  e  di
vigilanza sul suo operato, avrebbe senz'altro  natura  normativa,  in
quanto caratterizzato da generalita' ed astrattezza. Ne', aggiunge la
Regione  Puglia,  sarebbe  possibile   invocare   l'argomento   della
cosiddetta chiamata in  sussidiarieta'.  Infatti,  anche  qualora  si
volesse ritenere che  lo  Stato  sia  legittimato  ad  individuare  i
compiti del commissario e a definire  i  poteri  di  controllo  e  di
vigilanza in base alla cosiddetta attrazione in  sussidiarieta',  nel
caso di specie  siffatti  compiti  sarebbero  rimessi  ad  una  fonte
sub-legislativa  e  non  alla  legge,  come  richiesto  invece  dalla
giurisprudenza costituzionale a partire dalla  sentenza  n.  303  del
2003. 
    3.3.3. - In subordine, il secondo periodo del comma 3 dell'art. 4
e'  impugnato  nella  parte  in  cui  non   prevede   la   necessaria
acquisizione di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni  o  con  le
Regioni interessate. La questione e' prospettata in riferimento  agli
artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. 
    La difesa regionale sostiene che - ove si dovesse ritenere che lo
Stato possa, in base  alla  cosiddetta  chiamata  in  sussidiarieta',
affidare ad un decreto del Presidente della Repubblica il  potere  di
determinare i compiti del commissario ed i poteri di controllo  e  di
vigilanza sul suo  operato  -  la  normativa  impugnata  risulterebbe
comunque  illegittima,  in  quanto  non  prevede  l'acquisizione   di
un'intesa con la singola Regione (nel caso in cui al commissario o  a
ciascun  commissario  sia  affidato  il  compito  di  procedere  alla
attuazione di opere insistenti sul territorio di una singola Regione)
o con la Conferenza Stato-Regioni (qualora si opti per la  nomina  di
un solo  commissario  competente  per  gli  interventi  su  tutto  il
territorio nazionale). 
    3.4. - Da ultimo,  la  Regione  Puglia  impugna  il  nuovo  testo
dell'art. 4, comma 4, del d.l. n. 78 del 2009, sotto diversi profili. 
    3.4.1. - Innanzitutto, e' censurato il primo  periodo  del  nuovo
comma 4, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. 
    Secondo la  ricorrente,  la  norma  impugnata  trasformerebbe  da
«concertato» a «unilaterale» il procedimento di individuazione  degli
interventi di cui al comma 1  dell'art.  4,  con  la  conseguenza  di
violare  «in  modo  macroscopico»  lo  «statuto»   della   cosiddetta
attrazione in sussidiarieta', come individuato  nella  giurisprudenza
della Corte costituzionale (sono richiamate le sentenze  n.  303  del
2003, n. 6 del 2004, n. 383 del 2005 e n. 278 del 2010). 
    Pertanto, la normativa impugnata, rimettendo  ad  «uno  strumento
del  tutto  unilaterale»  la  possibilita'  di  superare  il  mancato
raggiungimento dell'intesa, violerebbe il principio della  «posizione
paritaria   delle   parti   coinvolte»,   richiesto    dalla    Corte
costituzionale. Tale asimmetria tra le posizioni delle  parti,  unita
al  brevissimo  lasso  di  tempo  a   disposizione   per   addivenire
all'intesa, porrebbe la Regione in una posizione di subalternita' nei
confronti del Governo  anche  nel  corso  delle  trattative  volte  a
raggiungere l'intesa. 
    3.4.2. - La Regione Puglia impugna, inoltre, il  secondo  periodo
del nuovo comma 4, per violazione degli artt.  118,  primo  comma,  e
120, secondo comma, Cost. 
    La difesa regionale - riprendendo le argomentazioni gia'  esposte
al punto 3.2.2. e alle  quali  si  rinvia  -  rileva  come  la  norma
impugnata preveda un potere  sostitutivo  statale  nei  confronti  di
Regioni ed enti locali, senza che tale disciplina rispetti alcuno dei
modelli di potere sostitutivo previsti dalla Costituzione: ne' quello
ordinario,  riconducibile  al  principio  di  sussidiarieta'  di  cui
all'art. 118 Cost., ne' quello straordinario, disciplinato  dall'art.
120, secondo comma, Cost. 
    3.4.3. - Il secondo periodo del nuovo  comma  4  dell'art.  4  e'
impugnato anche per violazione dei limiti costituzionali previsti nei
confronti  delle  previsioni  legislative  relative  ai   poteri   di
ordinanza, e quindi degli artt. 70,  76  e  77  Cost.,  in  combinato
disposto con gli artt. 117 e 118 Cost. 
    3.4.3.1. - Preliminarmente, la Regione Puglia ribadisce come,  ai
fini della realizzazione in concreto degli interventi di cui al comma
1 dell'art. 4,  il  livello  regionale  di  governo  sia  «del  tutto
adeguato». Peraltro, in caso di inerzia degli  organi  regionali,  la
legge  statale  potrebbe  prevedere,  corredandoli  delle  necessarie
garanzie, poteri sostitutivi cosiddetti ordinari. Inoltre, gli organi
regionali dovrebbero essere ritenuti «adeguati» anche  qualora  fosse
necessario il  ricorso  a  ordinanze  contingibili  ed  urgenti,  che
operino in deroga alle disposizioni legislative vigenti. 
    Da   quanto   appena    detto,    deriverebbe    l'illegittimita'
costituzionale della norma impugnata  per  violazione  dell'art.  118
Cost., in quanto il potere  di  adottare  ordinanze  contingibili  ed
urgenti  deve  essere  affidato  ai  livelli  amministrativi  locali,
regionali  o  statali  in  base  ai   principi   di   sussidiarieta',
adeguatezza e differenziazione. Ad avviso della difesa regionale,  lo
Stato, se avesse ritenuto indispensabile garantire l'attuazione degli
interventi di cui al comma 1 dell'art. 4, avrebbe dovuto  affidare  a
commissari individuati dalle Regioni tale attuazione, e prevedere  la
possibilita' per queste ultime di esercitare i  necessari  poteri  di
ordinanza. 
    3.4.3.2. - La Regione Puglia ritiene che la  normativa  impugnata
sia costituzionalmente illegittima anche per ulteriori ragioni. 
    In particolare, il potere di adottare le  ordinanze  contingibili
ed urgenti - configurato dalla norma  censurata  mediante  il  rinvio
all'art. 20 del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185  (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
legge 28 gennaio 2009, n. 2 - violerebbe almeno in parte i  requisiti
richiesti   dalla   giurisprudenza   costituzionale   per   escludere
l'illegittimita'  delle   leggi   che   conferiscono   ad   autorita'
amministrative poteri di emergenza analoghi a quelli in esame. 
    Infatti, se l'autorita' legittimata e il fine  del  provvedimento
possono   ritenersi    sufficientemente    definiti    (si    tratta,
rispettivamente, del commissario e dell'«impulso  agli  interventi»),
non altrettanto e' possibile dire per il presupposto dell'atto e  per
la materia su cui esso deve intervenire.  Inoltre,  «i  poteri  degli
organi amministrativi» non sono affatto «ben definiti nel  contenuto,
nei  tempi,  nelle  modalita'  di  esercizio»,   mancando   qualunque
indicazione  al   riguardo.   Infine,   nella   normativa   impugnata
mancherebbe la specificazione del «nesso  di  strumentalita'  tra  lo
stato di emergenza e le  norme  di  cui  si  consente  la  temporanea
sospensione». 
    In definitiva, la Regione Puglia ritiene che il censurato comma 4
dell'art. 4 renda ammissibili - se  adottati  dal  commissario  e  se
finalizzati genericamente a dare «impulso  agli  interventi»  -  atti
aventi qualsivoglia contenuto, vertenti cioe' su qualsiasi materia  e
adottabili  in  qualunque   circostanza,   purche'   siano   ritenuti
«indispensabili» da chi li adotta. 
    La ricorrente conclude sul punto precisando come  sia  possibile,
per le  Regioni,  invocare  nel  giudizio  in  via  principale  anche
parametri diversi da quelli che regolano il  riparto  di  competenza,
quando si assuma che la relativa violazione ridondi  in  una  lesione
della sfera  di  competenza  regionale.  Evenienza,  questa,  che  si
verificherebbe nel caso di specie, in quanto l'esercizio  dei  poteri
di ordinanza disciplinati dalla normativa impugnata potrebbe giungere
fino alla sostituzione nei confronti di organi regionali  (oltre  che
locali), e comunque sarebbe destinato a consentire  deroghe  ad  ogni
disposizione legislativa, anche di produzione regionale.  Di  qui  la
violazione delle  funzioni  legislative  e  amministrative  che  alla
Regione sono attribuite in base agli artt. 117 e 118 Cost. 
    Sempre con riferimento al secondo periodo del comma  4  dell'art.
4, la difesa regionale ribadisce come  lo  Stato  possa  derogare  al
riparto di competenze con due soli strumenti: il  potere  sostitutivo
straordinario e quello ordinario. L'impossibilita' di  ricondurre  la
previsione recata  dalla  disposizione  in  esame  a  tali  strumenti
determina, ad avviso della Regione, l'illegittimita' del citato comma
4 nella parte in cui consente al commissario di derogare  alle  norme
attributive  delle  competenze  legislative  e  amministrative   alle
Regioni ed agli enti locali, sostituendosi a tali enti. 
    3.4.3.3. - In subordine, ove la Corte ritenesse  non  fondate  le
censure prospettate  nei  confronti  del  comma  4  dell'art.  4,  la
ricorrente sostiene  che  debba  essere  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale della norma in esame, nella parte in cui  non  prevede
che  il  concreto  esercizio  dei  poteri  di  urgenza,  affidati  al
commissario straordinario,  avvenga  «con  l'adeguato  coinvolgimento
collaborativo della Regione interessata». 
    In sostanza, la Regione Puglia ritiene  che  la  norma  impugnata
violi i principi di sussidiarieta'  e  di  leale  collaborazione,  in
quanto conferisce poteri contingibili ed urgenti ad un organo statale
in una materia di competenza regionale, senza prevedere alcuna  forma
di  collaborazione  con  gli  enti   territoriali   interessati.   In
particolare,   il   procedimento   di   adozione   delle    ordinanze
commissariali dovrebbe seguire «le forme  maggiormente  collaborative
che  siano  consentite  dalle  particolarita'  del  caso  concreto  e
dall'urgenza dalla quale esso e' caratterizzato». 
    3.4.3.4.  -  In  chiusura,  la   ricorrente   precisa   come   le
argomentazioni esposte siano  basate  sulla  premessa  interpretativa
secondo cui  i  poteri  commissariali  sono  esercitabili  anche  nei
confronti delle Regioni, e non solo degli enti locali. 
    In ogni caso, pero', le censure prospettate manterrebbero la loro
ragion d'essere anche qualora si escludessero le Regioni  dal  novero
degli enti che possono essere sostituiti dall'attivita' commissariale
contingibile ed  urgente.  In  quest'ultima  ipotesi,  comunque,  non
verrebbe meno l'ammissibilita' delle questioni formulate,  stante  la
possibilita' per le Regioni di  agire  a  tutela  delle  attribuzioni
costituzionali degli enti locali. 
    4. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si e' costituito nei tre
giudizi chiedendo  che  le  questioni  prospettate  siano  dichiarate
inammissibili, limitatamente a quelle promosse dalla Regione  Puglia,
e infondate. 
    La difesa statale svolge argomentazioni analoghe nei tre atti  di
costituzione, che, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente. 
    4.1. - In  via  preliminare,  con  riferimento  al  solo  ricorso
promosso  dalla  Regione   Puglia,   l'Avvocatura   generale   deduce
l'inammissibilita' delle  questioni,  poiche'  la  medesima  Regione,
successivamente alla notifica del  ricorso  di  cui  si  discute,  ha
adottato gli atti di intesa  per  l'individuazione  degli  interventi
urgenti  ed  indifferibili  connessi   alla   trasmissione   e   alla
distribuzione di energia nel territorio regionale, nonche'  gli  atti
di intesa per la ratifica delle nomine  dei  commissari  straordinari
incaricati della realizzazione degli interventi. 
    La Regione Puglia avrebbe, quindi,  dato  piena  attuazione  alle
norme impugnate, con la conseguenza che sarebbe venuto  meno  il  suo
interesse a ricorrere. 
    4.2. - Nel  merito,  secondo  il  Presidente  del  Consiglio,  le
esigenze unitarie di ordinamento e di gestione, che connotano le reti
energetiche,  determinerebbero   l'esistenza   di   un   «"preminente
interesse nazionale",  peraltro,  rafforzato,  nella  fattispecie  in
esame, dalle "particolari ragioni  di  urgenza  in  riferimento  allo
sviluppo socio-economico"». Al riguardo, sono richiamate le  sentenze
della Corte costituzionale n. 103 del 2006, n. 383 e n. 336 del 2005,
n. 7 e n. 6 del 2004. 
    Le  norme   censurate   costituirebbero,   anzi,   una   «diretta
conseguenza» delle attribuzioni riservate allo  Stato  in  base  alla
legge n. 239 del  2004,  che  porrebbe  i  principi  fondamentali  in
materia di energia, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Ad avviso della difesa statale, nei novellati primi quattro commi
dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 sarebbe  previsto,  in  concreto,
«un ampio ricorso all'istituto delle  intese,  nella  loro  accezione
forte», in piena sintonia con il principio di  leale  collaborazione.
Quest'ultimo sarebbe «applicato diffusamente e in modo intenso» nelle
norme  impugnate,  sia  «a  monte»,  per  la   individuazione   degli
interventi urgenti e per la  definizione  dei  criteri  di  esercizio
della cooperazione funzionale ed organizzativa, sia «a valle», per la
realizzazione degli interventi stessi. 
    Si tratterebbe,  peraltro,  dei  soli  interventi  che  rivestono
carattere strategico nazionale, individuati specificamente in ragione
di determinati criteri oggettivi, quali la «possibile  insorgenza  di
situazioni di emergenza, ovvero per  i  quali  ricorrono  particolari
ragioni di urgenza  in  riferimento  allo  sviluppo  socio-economico»
(art. 4, comma 1). 
    L'Avvocatura generale  rileva,  altresi',  che  l'intesa  con  le
Regioni  non  e'  prevista  solo  nel  procedimento  di  nomina   dei
commissari straordinari, i  quali,  in  quanto  organi  statali,  non
possono  che  essere  nominati  dallo  Stato.   Peraltro,   il   mero
procedimento  di  nomina  dei  commissari   non   inciderebbe   sulle
competenze  regionali  in  materia  di  energia  o  di  governo   del
territorio. 
    Quanto alle censure rivolte nei confronti  del  nuovo  testo  del
comma 4 dell'art. 4, la difesa statale ritiene che la norma in  esame
sia pienamente coerente con la giurisprudenza costituzionale in  tema
di poteri sostitutivi ex art.  120,  secondo  comma,  Cost.  Infatti,
l'esercizio del potere sostitutivo sarebbe inquadrato  entro  precisi
limiti  procedurali,  e  ricorrerebbero  i  presupposti   sostanziali
prescritti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. 
    Inoltre, la previsione della partecipazione del Presidente  della
Regione interessata alla riunione del  Consiglio  dei  ministri,  che
puo' individuare gli interventi urgenti,  rafforzerebbe  la  garanzia
delle prerogative regionali. 
    Infine, la difesa statale sottolinea come le norme  impugnate  si
pongano in piena sintonia con quanto richiesto dalla  sentenza  della
Corte costituzionale n. 215 del 2010, essendo stati emendati  i  vizi
che  avevano  portato  alla  suddetta  pronunzia  di   illegittimita'
costituzionale. 
    5. - In prossimita' dell'udienza, le Regioni Toscana e Puglia, la
Provincia autonoma di  Trento  e  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  hanno  depositato  memorie  nelle  quali  insistono   nelle
conclusioni gia' rassegnate, rispettivamente,  nei  ricorsi  e  negli
atti di costituzione. 
    5.1. - La difesa della Provincia autonoma di  Trento  -  oltre  a
ribadire le proprie argomentazioni a sostegno della fondatezza  delle
questioni prospettate - segnala che l'art.  1  del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini  previsti  da  disposizioni
legislative e di  interventi  urgenti  in  materia  tributaria  e  di
sostegno alle imprese e alle  famiglie),  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n.
10, ha prorogato al 31 marzo 2011 i  termini  con  scadenza  in  data
anteriore al 15 marzo  2011,  fra  i  quali  rientra  quello  di  cui
all'art. 4, comma 4, del d.l. n. 78 del 2009. 
    Tale  proroga,  pero',  non   inciderebbe   sulla   materia   del
contendere, non facendo venir meno il  carattere  debole  dell'intesa
prevista nelle norme impugnate. 
    5.2. - La difesa della Regione Puglia - che  nel  merito  insiste
per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dei commi 2, 3 e
4 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del  2009  -  replica  all'eccezione  di
inammissibilita' per carenza  di  interesse  a  ricorrere,  sollevata
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,   formulando   le   seguenti
considerazioni. 
    Innanzitutto, l'eccezione non potrebbe essere riferita a tutte le
questioni proposte  ma  soltanto  a  quelle  concernenti  la  mancata
previsione di un'intesa  in  relazione  alla  nomina  dei  commissari
straordinari e il meccanismo unilaterale di superamento del  dissenso
sulla individuazione degli interventi urgenti e indifferibili. 
    In secondo luogo, non sarebbe affatto esclusa l'applicabilita' in
futuro delle norme impugnate,  ben  potendo  il  Governo  individuare
«altri» interventi e, di conseguenza, nominare «altri» commissari. 
    Infine,   la   difesa   regionale   richiama    la    consolidata
giurisprudenza  della  Corte   costituzionale   sull'inapplicabilita'
dell'istituto dell'acquiescenza al  processo  costituzionale  in  via
principale. 
    5.3. - Con riferimento alla  proroga  del  termine  previsto  nel
censurato comma 4 dell'art. 4, la Regione Puglia ritiene che siffatto
ius superveniens non valga a superare le  doglianze  prospettate  nel
ricorso. La norma di cui al comma 4, infatti, e' contestata non  solo
per l'eccessiva  brevita'  del  termine,  ma  anche  per  l'«assoluta
inadeguatezza  della  disciplina  del  procedimento  di   superamento
dell'eventuale  dissenso  tra   Stato   e   Regione   rispetto   alle
indispensabili garanzie di paritarieta'  e  di  leale  collaborazione
piu' volte ribadite dalla giurisprudenza di questa Corte». 
    Inoltre, la proroga in  questione  risulterebbe  irrilevante  nel
presente giudizio, in  quanto  si  sarebbe  limitata  a  disporre  un
prolungamento del termine  per  l'intesa  «del  tutto  contingente  e
limitato solo ad alcuni procedimenti, senza incidere  in  alcun  modo
sulla disciplina "a regime" del suddetto termine». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - La Regione Toscana, la Provincia autonoma  di  Trento  e  la
Regione   Puglia   hanno   promosso   questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2010,
n. 105 (Misure urgenti in materia di energia), convertito  in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 13 agosto  2010,
n. 129, nella parte in cui introduce i commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi,  nonche'
proroga  di  termini),  convertito  in  legge,   con   modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102. 
    In particolare, la Regione Toscana ha  prospettato  questioni  di
legittimita' costituzionale del nuovo testo dei commi 3 e 4 dell'art.
4 del d.l. n. 78 del 2009, per violazione degli artt. 117, 118 e  120
della Costituzione e del principio della leale collaborazione. 
    La Provincia autonoma  di  Trento  ha  prospettato  questioni  di
legittimita' costituzionale del nuovo  testo  dei  commi  2,  3  e  4
dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, per violazione  degli  artt.  8,
numeri 1), 5), 6), 13), 17), 19) e 22), 9, numeri 9) e 10), 14, primo
comma, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale  per
il Trentino-Alto Adige); delle relative norme  di  attuazione  recate
dal d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione  dello  statuto
speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica
ed opere pubbliche), e dal d.P.R. 26 marzo 1977,  n.  235  (Norme  di
attuazione dello statuto speciale della regione  Trentino-Alto  Adige
in materia di energia); degli artt. 97, 117,  118  e  120  Cost.,  in
relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,  n.
3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione  dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto
tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche'
la potesta' statale di indirizzo e coordinamento), ed in  particolare
degli  artt.  2  e  4;  dei  principi  di  leale  collaborazione,  di
ragionevolezza e di adeguatezza. 
    Infine,  la  Regione   Puglia   ha   prospettato   questioni   di
legittimita' costituzionale del nuovo  testo  dei  commi  2,  3  e  4
dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, per violazione degli  artt.  70,
76, 77, 117,  118  e  120  Cost.,  nonche'  del  principio  di  leale
collaborazione. 
    2. - In ragione dell'identita'  delle  norme  impugnate  e  della
stretta  connessione  delle  questioni,  i  giudizi  possono   essere
riuniti, per essere decisi congiuntamente. 
    3.  -  Preliminarmente  deve  essere  rigettata  l'eccezione   di
inammissibilita', per sopravvenuta carenza di interesse, del  ricorso
della Regione Puglia. Quest'ultima, successivamente alla notifica del
ricorso oggetto del presente giudizio, ha adottato gli atti di intesa
per  l'individuazione  degli  interventi  urgenti   e   indifferibili
connessi alla  trasmissione  e  alla  distribuzione  di  energia  nel
territorio regionale, nonche' gli atti  di  intesa  per  la  ratifica
delle   nomine   dei   commissari   straordinari   incaricati   della
realizzazione degli interventi. 
    Secondo la difesa statale, la Regione Puglia avrebbe  dato  piena
attuazione alle norme  impugnate,  con  la  conseguenza  che  sarebbe
venuto meno il suo interesse a ricorrere. La difesa regionale replica
fondatamente a questa eccezione, ricordando che,  per  giurisprudenza
costante e consolidata di questa Corte, l'istituto  dell'acquiescenza
non trova applicazione nel giudizio di  legittimita'  costituzionale.
La cessazione della materia del  contendere  puo'  essere  dichiarata
pertanto solo se la norma impugnata non ha trovato applicazione e non
puo' piu' essere applicata, e non invece nell'ipotesi inversa in  cui
essa ha gia' avuto applicazione (ex  plurimis,  sentenze  n.  40  del
2010, n. 98 del 2007). 
    4. - Prima di esaminare nel merito le singole questioni,  occorre
individuare l'ambito di pertinenza delle norme impugnate.  Le  stesse
sono sicuramente riconducibili alla materia «produzione, trasporto  e
distribuzione nazionale dell'energia»,  rientrante  nella  competenza
legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo  comma,  Cost.
Depone in tal senso anche l'espressa formulazione contenuta nel nuovo
comma 1 dell'art.  4,  del  d.l.  n.  78  del  2009,  in  cui  si  fa
riferimento a «interventi urgenti  ed  indifferibili,  connessi  alla
trasmissione, alla distribuzione e  alla  produzione  dell'energia  e
delle  fonti   energetiche   che   rivestono   carattere   strategico
nazionale». 
    Quanto ai parametri statutari invocati dalla  Provincia  autonoma
di Trento, la difesa della ricorrente ritiene violate  le  competenze
legislative  esclusive  in  materia  di  «ordinamento  degli   uffici
provinciali» (art. 8, n. 1);  di  «urbanistica  e  piani  regolatori»
(art. 8, n. 5); di «tutela del paesaggio» (art. 8, n. 6);  di  «opere
di prevenzione e di pronto soccorso per calamita' pubbliche» (art. 8,
n. 13); di «lavori pubblici di interesse  provinciale»  (art.  8,  n.
17); di «assunzione diretta di servizi pubblici» (art. 8, n. 19);  di
«espropriazione per pubblica utilita'» (art.  8,  n.  22).  Sarebbero
inoltre violate le competenze legislative concorrenti della Provincia
autonoma in materia di «utilizzazione delle acque pubbliche,  escluse
le grandi derivazioni a scopo idroelettrico» (art.  9,  n.  9)  e  di
«igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera»
(art. 9, n. 10). Infine, si ritiene violato l'art. 14,  primo  comma,
dello statuto speciale, che  prevede  il  parere  obbligatorio  della
Provincia «per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti
riguardanti linee che  attraversano  il  territorio  provinciale»,  e
l'art. 16 del medesimo statuto, secondo il quale la Provincia,  nelle
materie e nei  limiti  entro  cui  puo'  emanare  norme  legislative,
esercita anche le relative potesta' amministrative. 
    Dalla disamina dei titoli di  competenza  indicati  dalla  difesa
provinciale, si deduce come nessuno degli ambiti materiali richiamati
sia strettamente inerente all'energia. Si tratta piuttosto  di  campi
di  incidenza  indiretta  degli  interventi  in  tale   materia.   Di
conseguenza, si deve nella specie ribadire quanto gia'  affermato  da
questa  Corte  nella  sentenza  n.  383  del  2005,  secondo  cui  le
competenze statutarie in materia di  energia  sono  sicuramente  meno
ampie rispetto a  quelle  riconosciute  alle  Regioni,  nello  stesso
ambito, dall'art. 117, terzo comma, Cost. La Provincia autonoma  puo'
quindi rivendicare una competenza legislativa concorrente identica  a
quella delle Regioni ad autonomia ordinaria (sentenze n. 383 del 2005
e n. 8 del 2004) ed anche una competenza amministrativa piu' ampia  -
in quanto fondata sui principi  dell'art.  118  Cost.  -  rispetto  a
quella ad essa spettante sulla sola base del d.P.R. n. 235 del  1977,
come modificato dal decreto legislativo  11  novembre  1999,  n.  463
(Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche
e  di  concessioni  di  grandi  derivazioni  a  scopo  idroelettrico,
produzione e distribuzione di energia elettrica). 
    E' evidente, in definitiva, che, in  virtu'  dell'art.  10  della
legge cost. n. 3 del 2001, alla Provincia autonoma si debba estendere
- in quanto piu' favorevole alle ragioni dell'autonomia -  la  stessa
disciplina dettata dagli artt. 117 e  118  Cost.  per  le  Regioni  a
statuto ordinario. 
    Quanto alle funzioni trasferite alle Province autonome  ai  sensi
dell'art. 01 del d.P.R. n. 235 del 1977, aggiunto dal d.lgs.  n.  463
del  1999,  si  deve  osservare  che  le  competenze  legislative   e
amministrative derivanti dal nuovo Titolo V della Parte seconda della
Costituzione sono piu' ampie rispetto a quelle  statutarie.  Da  cio'
deriva che nelle prime sono comprese le seconde, con  la  conseguenza
che non si pone un problema di autonoma violazione di queste ultime. 
    Non  puo'  peraltro  escludersi  l'applicabilita'   delle   norme
impugnate alle Province autonome, a causa della  chiarezza  del  dato
normativo, che prevede l'intesa anche con dette Province,  oltre  che
con le Regioni. Inoltre, le norme impugnate - prevedendo l'intesa sia
al fine della individuazione degli interventi, sia al fine della loro
realizzazione - sono piu' rispettose  dell'autonomia  provinciale  in
raffronto alla norma statutaria (art. 14), che -  con  riguardo  alle
«concessioni in materia di comunicazioni e trasporti» -  impone  solo
un parere obbligatorio della Provincia. 
    5. -  La  questione  di  legittimita'  costituzionale  avente  ad
oggetto l'art. 4, comma 2, primo periodo, del d.l. n. 78 del 2009 non
e' fondata. 
    Questa Corte ha precisato che, in astratto, non  puo'  escludersi
l'attrazione  in  sussidiarieta'  delle  funzioni  amministrative   e
legislative   concernenti    la    realizzazione    (e    non    solo
l'individuazione) degli interventi  previsti  nella  norma  censurata
(sentenza n. 215 del 2010). Occorre quindi valutare, in concreto,  la
proporzionalita' degli interventi stessi, cosi' come  previsti  dalle
disposizioni impugnate, nella parte  in  cui  attraggono  al  livello
statale le funzioni in parola. 
    Si deve riconoscere, nel caso di specie, il rispetto del criterio
di proporzionalita', sulla base della considerazione che l'intervento
statale e' finalizzato  a  garantire  l'effettivita'  dell'attuazione
degli interventi individuati.  Proprio  la  natura  strategica  degli
stessi impone che la loro realizzazione proceda in  modo  unitario  e
coordinato, giacche' le finalita' complessive concordate tra Stato  e
Regioni  potrebbero  essere  frustrate,  se  si  verificassero  forti
discrasie nei tempi e nelle modalita' di esecuzione. 
    6. -  La  questione  di  legittimita'  costituzionale  avente  ad
oggetto l'art. 4, comma 2, terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2009  e'
fondata. 
    Nella norma  censurata  si  prevede  il  potere  sostitutivo  del
commissario del Governo, in caso  di  inerzia  delle  amministrazioni
pubbliche - Regioni ed enti locali - che  non  abbiano  rispettato  i
termini previsti dalla  legge  o  quelli  piu'  brevi,  comunque  non
inferiori alla meta', eventualmente fissati in  deroga  dallo  stesso
commissario,   occorrenti    all'autorizzazione    e    all'effettiva
realizzazione degli interventi. 
    La norma in esame introduce una forma di potere sostitutivo,  che
non risponde ai requisiti richiesti dall'art. 120 Cost. e dall'art. 8
della legge 5 giugno 2003, n.  131  (Disposizioni  per  l'adeguamento
dell'ordinamento  della  Repubblica  alla  legge  costituzionale   18
ottobre 2001, n. 3). 
    La richiamata previsione costituzionale stabilisce che il  potere
sostitutivo spetti al Governo, nei confronti delle  Regioni  e  degli
enti locali, nel  caso  di  mancato  rispetto  di  norme  e  trattati
internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave
per  l'incolumita'  e  la  sicurezza  pubblica,  ovvero   quando   lo
richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita' economica  e
in particolare la tutela dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti  civili  e  sociali.  Inoltre  l'esercizio  del
potere sostitutivo deve compiersi - sempre secondo l'art. 120 Cost. -
in base alle procedure stabilite dalla legge a garanzia dei  principi
di sussidiarieta' e di leale collaborazione. 
    In attuazione dell'art. 120 Cost., l'art. 8 della  legge  n.  131
del 2003 prevede che il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  competente  per  materia,  assegni  all'ente
interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti  o
necessari e che, solo decorso inutilmente detto termine, il Consiglio
dei ministri, sentito l'organo interessato,  assuma  i  provvedimenti
necessari, anche normativi, ovvero nomini  un  apposito  commissario.
Nei casi di assoluta urgenza, il  Consiglio  dei  ministri  adotta  i
provvedimenti necessari, i quali sono immediatamente comunicati  alla
Conferenza Stato-Regioni o alla  Conferenza  unificata,  che  possono
chiederne il riesame. 
    Nel caso di specie,  la  norma  censurata  non  contempla  ne'  i
presupposti  sostanziali  richiesti  dall'art.  120  Cost.,  ne'   le
procedure previste - sulla base  del  rinvio  contenuto  nella  norma
costituzionale - dall'art. 8 della legge n. 131 del 2003. 
    E' stato attribuito  un  potere  sostituivo  direttamente  ad  un
organo amministrativo, mentre invece la norma costituzionale  prevede
che sia il Governo ad esercitare tale potere, sia pure nominando, non
in  via  generale  e  preventiva,  ma  per  il  caso  specifico,   un
commissario. Inoltre il potere sostitutivo  e'  esercitabile  per  la
semplice inerzia degli enti competenti, senza che ricorrano le  gravi
ed eccezionali ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 120 Cost.  e
senza  alcuna  limitazione   procedurale,   che   consenta   all'ente
inadempiente di compiere l'atto o gli atti  -  per  la  cui  mancanza
viene prevista l'attivazione, da parte del commissario, del  suddetto
potere - ed evitare cosi' di essere sostituito. 
    La norma censurata prevede, inoltre,  che  il  commissario  possa
ridurre, fino alla meta', i termini previsti dalla legge. Tale potere
di  riduzione  e'  del  tutto  in  contrasto   sia   con   la   norma
costituzionale citata, sia con l'art. 8 della legge n. 131 del  2003,
poiche' restringe ancor di piu', in modo  indebito  e  discrezionale,
l'autonomia degli enti, la quale deve essere  invece  tutelata  dalla
certezza dei termini, che non possono che essere quelli fissati dalla
legge. 
    Si deve infine ricordare come questa Corte abbia escluso  che  il
potere sostitutivo possa essere previsto nei casi in cui vi  sia  uno
spostamento di competenze amministrative, a seguito di attrazione  in
sussidiarieta',  dovendosi  ritenere  che  la  leale  collaborazione,
necessaria in tale evenienza, non possa essere sostituita,  puramente
e semplicemente, da un atto unilaterale dello Stato (sentenza n.  383
del 2005). 
    Rimangono assorbiti, quanto alla norma prima  citata,  gli  altri
profili di illegittimita' costituzionale denunciati dai ricorrenti. 
    7. -  La  questione  di  legittimita'  costituzionale  avente  ad
oggetto l'art. 4, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009 non e' fondata. 
    Al riguardo, si deve rilevare che non e' lesiva delle  competenze
regionali  e  provinciali  la  previsione  normativa  secondo  cui  i
commissari straordinari sono nominati con un decreto  del  Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei  ministri.
Non lesiva risulta essere anche la norma in virtu' della  quale,  con
il decreto di nomina, sono determinati i compiti del  commissario,  i
poteri di controllo e di vigilanza sul  suo  operato  e  le  relative
dotazioni di mezzi e di personale. 
    I  commissari  straordinari  del  Governo  sono  infatti   organi
statali, la cui disciplina non puo' che spettare  allo  Stato.  Cosi'
peraltro stabilisce l'art. 11 della legge  23  agosto  1988,  n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), che presenta un contenuto in gran  parte
coincidente con quello della  norma  impugnata.  Il  citato  art.  11
prevede appunto che  i  commissari  straordinari  sono  nominati  con
decreto del Presidente della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
Consiglio dei  ministri  e  che,  con  il  decreto  di  nomina,  sono
determinati «i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi  e  di
personale». 
    8. - La questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4,
comma 4, del d.l. n. 78 del 2009 e' fondata. 
    Nella norma censurata  e'  previsto  un  potere  sostitutivo  del
Governo in caso di mancato raggiungimento  dell'intesa,  esercitabile
«decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro  tra  il
Governo e la regione o la provincia autonoma interessata». 
    Questa Corte ha affermato, con giurisprudenza costante, che,  nei
casi di attrazione in sussidiarieta' di funzioni relative  a  materie
rientranti nella  competenza  concorrente  di  Stato  e  Regioni,  e'
necessario,   per   garantire   il   coinvolgimento   delle   Regioni
interessate, il raggiungimento di un'intesa, in modo da  contemperare
le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e  la  garanzia
delle  funzioni  costituzionalmente  attribuite  alle   Regioni   (ex
plurimis, sentenze n. 383 del 2005 e n. 6 del  2004).  La  previsione
dell'intesa, imposta dal principio di leale  collaborazione,  implica
che non sia legittima una norma contenente una «drastica  previsione»
della decisivita' della volonta'  di  una  sola  parte,  in  caso  di
dissenso, ma che siano necessarie «idonee  procedure  per  consentire
reiterate trattative volte a superare le  divergenze»  (ex  plurimis,
sentenze n. 121 del 2010, n. 24 del 2007,  n.  339  del  2005).  Solo
nell'ipotesi di ulteriore esito negativo  di  tali  procedure  mirate
all'accordo, puo' essere rimessa al Governo una decisione unilaterale
(sentenza n. 33 del 2011). 
    La norma impugnata configura una di quelle  drastiche  previsioni
di superamento unilaterale dell'intesa da parte dello Stato, ritenute
dalla giurisprudenza di questa Corte come inidonee ad  assicurare  il
rispetto del principio di leale  collaborazione,  particolarmente  in
rilievo  nelle  ipotesi  di  attrazione  in  sussidiarieta'.  Non  e'
prevista  infatti  alcuna  articolazione   procedurale,   che   possa
consentire  un  superamento  concordato  del  dissenso.  L'intervento
unilaterale  dello  Stato  non  si  presenta  quindi  come  l'ipotesi
estrema,  che  si  verifica  allorche'  l'esperimento  di   ulteriori
procedure bilaterali si sia rivelato inefficace, ma e' previsto  come
conseguenza automatica del  mancato  raggiungimento  dell'intesa,  in
relazione al quale, peraltro, e' fissato un termine  molto  ristretto
ed incerto per l'effettivo svolgimento  delle  attivita'  rivolte  al
fine  dell'accordo  («trenta  giorni  dalla  convocazione  del  primo
incontro»). 
    La previsione, nella norma censurata, di un  invito,  rivolto  al
Presidente della Regione o della Provincia interessata, a partecipare
-  in  posizione  minoritaria  -  alla  riunione  del  Consiglio  dei
ministri, nella quale si decide l'esercizio del  potere  sostitutivo,
non puo' essere considerata valida sostituzione dell'intesa, giacche'
trasferisce nell'ambito interno di  un  organo  costituzionale  dello
Stato un confronto tra Stato  e  Regione,  che  deve  necessariamente
avvenire all'esterno, in sede di trattative ed accordi,  rispetto  ai
quali le parti siano poste su un piano di parita'. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Riuniti i giudizi: 
        dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma
1, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 (Misure urgenti in materia
di energia), convertito in legge,  con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 13 agosto 2010,  n.  129,  nella  parte  in  cui
introduce il comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini),  convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1,  comma  1,  della  legge  3
agosto 2009, n. 102, limitatamente alle parole «Ciascun  commissario,
sentiti  gli  enti  locali  interessati,   emana   gli   atti   e   i
provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di  competenza  delle
amministrazioni  pubbliche  che  non  abbiano  rispettato  i  termini
previsti dalla legge o quelli piu' brevi, comunque non inferiori alla
meta', eventualmente fissati  in  deroga  dallo  stesso  commissario,
occorrenti all'autorizzazione  e  all'effettiva  realizzazione  degli
interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.»; 
        dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma
1, del d.l. n. 105 del 2010, convertito in legge, con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge n. 129 del 2010, nella parte in cui
introduce il comma 4 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009,  convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 102
del 2009; 
        dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma  1,  del  d.l.  n.  105  del  2010,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge n. 129 del 2010, nella  parte  in  cui  introduce  il  comma  3
dell'art. 4 del d.l.  n.  78  del  2009,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge  n.  102  del  2009,
promosse dalla Regione Toscana, dalla Provincia autonoma di Trento  e
dalla Regione Puglia per violazione  degli  artt.  117  e  118  della
Costituzione,  dell'art.  16  del  d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); del d.P.R. 26  marzo
1977, n. 235  (Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige in materia di energia); dell'art.  4  del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione  dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto
tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche'
la potesta' statale di indirizzo e coordinamento), e del principio di
leale collaborazione. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2011. 
 
                      Il Presidente: Maddalena 
 
 
                       Il redattore: Silvestri 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 12 maggio 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti