N. 166 ORDINANZA 9 - 12 maggio 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Amministrazione pubblica - Bilancio e contabilita' pubblica  -  Norme
  della Regione Siciliana - Misure di stabilizzazione dei rapporti di
  lavoro a tempo determinato - Finanziamenti  in  favore  degli  enti
  parco e degli enti gestori delle riserve naturali per le  spese  di
  impianto e gestione - Ricorso del Commissario dello  Stato  per  la
  Regione  Siciliana  -  Intervenuta  promulgazione  della   delibera
  legislativa con omissione di  tutte  le  disposizioni  impugnate  -
  Questione divenuta priva di oggetto - Cessazione della materia  del
  contendere. 
- Delibera legislativa della Regione Siciliana 14 dicembre  2010,  n.
  645, artt. 1, comma 4, primo periodo; 2, comma 1, secondo  periodo;
  6, commi 2, 4 e 7; 10, commi  1  e  2;  11;  13,  commi  2,  ultimo
  periodo, e 4; 15. 
- Costituzione, artt. 3, 51, 81, quarto comma, e 97. 
(GU n.21 del 18-5-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Paolo MADDALENA; 
Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA ,  Franco  GALLO,  Luigi
  MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,
  Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo
  GROSSI, Giorgio LATTANZI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  comma  4,
primo periodo; 2, comma 1, secondo periodo; 6, commi 2, 4  e  7;  10,
commi 1 e 2; 11; 13, commi 2, ultimo periodo, e 4; 15 del disegno  di
legge n. 645 (Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011.
Misure  di  stabilizzazione  dei   rapporti   di   lavoro   a   tempo
determinato),  approvato  dall'Assemblea  regionale  siciliana  nella
seduta del 14 dicembre 2010, promosso dal Commissario dello Stato per
la Regione Siciliana con ricorso  notificato  il  21  dicembre  2010,
depositato in cancelleria il 29 dicembre 2010 ed iscritto al  n.  123
del registro ricorsi 2010. 
    Udito nella camera di consiglio del  6  aprile  2011  il  Giudice
relatore Franco Gallo. 
    Ritenuto che con ricorso notificato il 21 dicembre  e  depositato
il 29 dicembre  2010  il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
Siciliana ha proposto questione di legittimita' costituzionale  degli
artt. 1, comma 4, primo periodo; 2,  comma  1,  secondo  periodo;  6,
commi 2, 4 e 7; 10, commi 1 e 2; 11; 13, commi 2, ultimo  periodo,  e
4; 15, del disegno  di  legge  n.  645  (Proroga  di  interventi  per
l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei  rapporti
di lavoro a tempo determinato),  approvato  dall'Assemblea  regionale
siciliana con deliberazione del 14 dicembre 2010, in riferimento agli
artt. 3, 51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione; 
    che l'art. 1, comma 4, primo  periodo  dispone  la  generalizzata
proroga, per un ulteriore anno, di una serie di contratti di lavoro a
tempo determinato stipulati dai consorzi di bonifica; 
    che tale disposizione, secondo il ricorrente,  nel  prevedere  la
proroga  dei  contratti  prescindendo  da  ogni  forma  di  procedura
selettiva pubblica nonche' dalla necessaria, preventiva verifica  dei
fabbisogni di personale, non e' connessa all'avvio di  procedure  per
la  progressiva   stabilizzazione   del   personale   precario,   ne'
costituisce attuazione dei processi di razionalizzazione e  riduzione
delle spese  definiti  nell'art.  14,  commi  24-bis  e  24-ter,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e,
pertanto, si pone in contrasto  con  gli  artt.  3,  51  e  97  della
Costituzione; 
    che,  inoltre,  la  disposizione  impugnata,  nel   favorire   il
consolidarsi  di  situazioni  di  precariato,   potrebbe   alimentare
ulteriore contenzioso, con potenziale aggravio  delle  finanze  degli
enti pubblici  interessati  e,  quindi,  con  lesione  del  principio
costituzionale di buon andamento dell'amministrazione; 
    che l'art. 2, comma 1, secondo periodo, e' impugnato nella  parte
in cui prevede che al personale dell'Ente Autonomo Fiera di Palermo e
dell'Ente Autonomo Fiera di Messina  si  applichi  per  un  anno  «la
disciplina sulle modalita' di utilizzazioni previste per il personale
dell'area speciale transitoria ad  esaurimento  istituita  presso  la
RESAIS S.p.A.»; 
    che la disposizione estende ai dipendenti di tali enti  autonomi,
prossimi alla liquidazione, il  trattamento  riservato  al  personale
proveniente dai soppressi enti pubblici  economici  della  Regione  e
confluito in una  societa'  (la  RESAIS  s.p.a.,  appunto)  a  totale
partecipazione regionale, cosi' provocando - secondo il ricorrente  -
non solo un'irragionevole disparita'  di  trattamento  rispetto  alla
generalita' dei dipendenti di altri enti prossimi alla  liquidazione,
ma  anche  un'evidente  lesione  del  principio  di  buon   andamento
dell'amministrazione; 
    che e'  censurato  anche  il  comma  2  dell'art.  6,  il  quale,
nell'autorizzare  la  stabilizzazione  a  tempo   indeterminato   del
personale  utilizzato  per  lavori  socialmente  utili  in  forza  di
contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 2009, prevede -  per
procedere a tale  stabilizzazione  -  requisiti  diversi  rispetto  a
quelli richiesti dalla legislazione statale (art. 1, comma 558, della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2007»); 
    che, in particolare, il riferimento alla  data  del  31  dicembre
2009, anziche' all'anno 2007, comporterebbe l'estensione,  in  misura
non quantificabile, delle procedure di stabilizzazione del precariato
previste a livello statale, con violazione degli  art.  3,  51  e  97
Cost.; 
    che e' impugnato, altresi', il  comma  4  del  medesimo  art.  6,
secondo il quale alle procedure di stabilizzazione «non si applica la
limitazione alle qualifiche» per le quali e' richiesto il possesso di
un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo; 
    che, secondo il ricorrente Commissario dello  Stato,  tale  comma
introduce una modalita' di accesso privilegiato e  semplificato  alla
pubblica amministrazione tale da integrare una lesione del  principio
del concorso pubblico; 
    che il contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost.  vizierebbe  pure
l'art. 6, comma 7, il quale autorizza gli enti  locali,  senza  alcun
onere a carico della Regione, a stabilizzare a tempo indeterminato il
personale assunto a tempo determinato «tramite un  concorso  pubblico
che abbia previsto il superamento di una prova scritta ed una orale e
le cui figure professionali siano previste nella  dotazione  organica
dell'ente»; 
    che, per il ricorrente, il superamento di una prova scritta e  di
una prova orale non altrimenti qualificate costituirebbe un requisito
troppo  generico  e,  quindi,  insufficiente  per   autorizzare   una
stabilizzazione senza concorso; 
    che l'art. 10, nel consentire la proroga  generalizzata  fino  al
2023 di tutti i  rapporti  di  lavoro  precario,  incorrerebbe  nella
violazione dei medesimi parametri evocati con riferimento alle  altre
disposizioni oggetto di  impugnazione  e  si  porrebbe,  inoltre,  in
contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost., perche' ometterebbe  di
indicare i mezzi per far fronte ai rilevanti oneri finanziari posti a
carico degli esercizi futuri; 
    che l'art. 11 estende al 31 dicembre 2014 il termine previsto per
le riserve, le priorita', le precedenze e le preferenze in favore dei
lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori  socialmente
utili per i concorsi pubblici e le assunzioni di cui all'art. 5 della
legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 (Misure per la  stabilizzazione
del personale precario proveniente dal regime transitorio dei  lavori
socialmente utili. Disposizioni  varie),  norma  che  ha  cessato  di
produrre i suoi effetti il 31 dicembre 2007; 
    che, secondo la prospettazione del  ricorrente,  la  disposizione
accorda senza ragionevole giustificazione un trattamento privilegiato
a coloro che abbiano svolto una qualsiasi attivita' in  favore  delle
amministrazioni pubbliche operanti nella Regione nell'arco  di  oltre
un decennio e percio' non rispetta i principi del pubblico concorso e
di imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione; 
    che, quanto  all'art.  15,  esso,  a  ridosso  della  conclusione
dell'esercizio  finanziario,  introduce   nell'elenco   delle   spese
obbligatorie allegate alla legge  di  approvazione  del  bilancio  di
previsione per l'anno 2010 i capitoli 443302 e 443305, concernenti il
finanziamento in favore degli enti parco e degli enti  gestori  delle
riserve naturali per le spese di impianto e gestione; 
    che detta  disposizione,  qualificando  le  spese  imputabili  ai
predetti   capitoli   come   obbligatorie    e    dunque    imponendo
all'amministrazione regionale di pagare a pie' di lista gli  obblighi
assunti  dagli  enti  in  questione   anche   se   "allo   scoperto",
precluderebbe alla Regione la possibilita' di esercitare  ogni  forma
di controllo  sugli  enti  finanziati,  di  quantificare  previamente
l'ammontare dei trasferimenti e conseguentemente  di  individuare  la
necessaria copertura finanziaria,  con  violazione  degli  artt.  81,
quarto comma, e 97 Cost.; 
    che la Regione  Siciliana  non  si  e'  costituita  nel  giudizio
costituzionale; 
    che, successivamente alla proposizione del ricorso,  la  delibera
legislativa impugnata e' stata promulgata  e  pubblicata  come  legge
della  Regione  Siciliana  29  dicembre  2010,  n.  24  (Proroga   di
interventi   per   l'esercizio   finanziario    2011.    Misure    di
stabilizzazione dei rapporti di  lavoro  a  tempo  determinato),  con
omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura. 
    Considerato  che  il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
Siciliana ha proposto - in riferimento agli artt. 3, 51,  81,  quarto
comma, e 97 della Costituzione  -  questione  di  legittimita'  degli
artt. 1, comma 4, primo periodo; 2,  comma  1,  secondo  periodo;  6,
commi 2, 4 e 7; 10, commi 1 e 2; 11; 13, commi 2, ultimo  periodo,  e
4; 15 del  disegno  di  legge  n.  645  (Proroga  di  interventi  per
l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei  rapporti
di lavoro a tempo determinato),  approvato  dall'Assemblea  regionale
siciliana nella seduta del 14 dicembre 2010; 
    che,  successivamente  all'impugnazione,  la  predetta   delibera
legislativa e' stata promulgata e pubblicata come legge della Regione
Siciliana  29  dicembre  2010,  n.  24  (Proroga  di  interventi  per
l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei  rapporti
di  lavoro  a  tempo  determinato),  con  omissione   di   tutte   le
disposizioni impugnate; 
    che questa Corte, pur avendo chiarito che, attraverso  l'istituto
della promulgazione parziale, il Presidente della  Regione  Siciliana
«non  viene  investito  di  un  arbitrario  potere   di   determinare
autonomamente la definitiva non operativita'  di  singole  parti  del
testo  approvato  dall'Assemblea  regionale,  in  contrasto  con   la
ripartizione delle funzioni tra gli organi  direttivi  della  Regione
stabilita da norme di rango  costituzionale»  (sentenza  n.  205  del
1996),  ha  tuttavia   costantemente   affermato   che,   sul   piano
processuale, «l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo,  che
si esercita necessariamente in modo unitario e  contestuale  rispetto
al    testo    deliberato    dall'Assemblea    regionale,    preclude
definitivamente la possibilita' che le parti della legge impugnate ed
omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi
efficacia, privando cosi' di  oggetto  il  giudizio  di  legittimita'
costituzionale» (ordinanze n. 76, n. 57 e n. 2 del 2011; nello stesso
senso, ex plurimis, ordinanze n. 212, n. 183 e n. 175 del 2010); 
    che deve essere pertanto dichiarata la cessazione  della  materia
del contendere. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara cessata la materia del contendere in ordine  al  ricorso
in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2011. 
 
                      Il Presidente: Maddalena 
 
 
                         Il redattore: Gallo 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 12 maggio 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti