N. 171 ORDINANZA 11 - 19 maggio 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Parlamento  -  Intercettazioni   occasionali   di   comunicazioni   o
  conversazioni  di  membri  del  Parlamento  -   Utilizzazione   nel
  procedimento penale subordinata alla autorizzazione della Camera di
  appartenenza -  Asserita  esorbitanza  rispetto  alla  ratio  della
  garanzia  di  cui  all'art.  68,  comma  terzo,  Cost.  -  Presunta
  violazione  del  principio  di  uguaglianza  e  asserita   indebita
  ingerenza della Camera  nell'attivita'  giurisdizionale  -  Carente
  motivazione   sulla   rilevanza   della   questione   -   Manifesta
  inammissibilita'. 
- Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6. 
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 68, terzo comma,  102,  e  104,
  primo comma. 
(GU n.22 del 25-5-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Paolo MADDALENA; 
Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi
  MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,
  Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo
  GROSSI, Giorgio LATTANZI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 2,  3,
4, 5 e 6, della legge  20  giugno  2003,  n.  140  (Disposizioni  per
l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonche'  in  materia
di processi penali nei confronti delle  alte  cariche  dello  Stato),
promosso dal Giudice per le indagini  preliminari  del  Tribunale  di
Napoli nel procedimento penale a carico di M.C. con ordinanza del  23
novembre 2009, iscritta al n.  264  del  registro  ordinanze  2010  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  39,  prima
serie speciale, dell'anno 2010. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del  6  aprile  2011  il  Giudice
relatore Giorgio Lattanzi. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 23  novembre  2009,  pervenuta  a
questa  Corte  il  22  luglio  2010,  il  Giudice  per  le   indagini
preliminari  del  Tribunale  di  Napoli  ha  sollevato  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6,  della
legge  20  giugno  2003,  n.  140  (Disposizioni   per   l'attuazione
dell'articolo 68 della Costituzione nonche' in  materia  di  processi
penali nei confronti delle alte cariche dello  Stato),  in  relazione
agli artt. 3, primo comma, 68, terzo comma, 102 e 104,  primo  comma,
della Costituzione; 
    che la norma impugnata disciplina il procedimento che il  giudice
per le indagini preliminari  e'  tenuto  ad  osservare,  ove  ritenga
necessario, a seguito di istanza di parte, utilizzare  nei  confronti
di un parlamentare intercettazioni cui quest'ultimo casualmente abbia
preso  parte,  quando  esse  erano  state  disposte  nel   corso   di
procedimenti riguardanti terzi; 
    che, in tali casi, il comma 2 dell'art.  6  impugnato  stabilisce
che il giudice deve  chiedere  alla  Camera  competente  la  relativa
autorizzazione; 
    che il giudice a quo afferma di dover decidere, nell'ambito di un
procedimento penale in cui risulta indagato  un  parlamentare,  sulla
richiesta del pubblico ministero di  applicare  al  parlamentare  una
misura cautelare, e ritiene necessario  valutare,  a  tale  fine,  un
«compendio   indiziario»   costituito   «anche   da   intercettazioni
telefoniche "indirette" (ovvero casuali o fortuite, in quanto captate
su utenze in uso agli altri coindagati)»; 
    che il rimettente dubita della legittimita' costituzionale  della
norma impugnata, nella parte in cui esige siffatta autorizzazione con
riferimento ad intercettazioni occasionali, per le quali, anche  alla
luce della sentenza n. 390 del 2007 di questa Corte, essa non sarebbe
giustificata, ed anzi sarebbe vietata,  dall'art.  68,  terzo  comma,
Cost.; 
    che quest'ultima disposizione costituzionale, infatti, avrebbe ad
oggetto le sole intercettazioni disposte a carico del parlamentare  o
comunque finalizzate a  captare  le  conversazioni  di  quest'ultimo,
giacche'  per  esse  soltanto   si   potrebbe   palesare   un   fumus
persecutionis da parte dell'Autorita' giudiziaria,  che  spetta  alla
Camera apprezzare in sede di autorizzazione; 
    che  sarebbero,  inoltre,  lesi  l'art.  3  Cost.,   in   ragione
dell'ingiustificato privilegio attribuito ai membri del Parlamento, e
gli  artt.  102  e  104,  primo  comma,  Cost.,  quanto  all'indebita
ingerenza che, per tale via, la Camera  eserciterebbe  sull'esercizio
dell'attivita'  giurisdizionale,  con  particolare  riferimento  alla
«utilizzabilita' di prove gia' acquisite»; 
    che,  in  punto  di  rilevanza,  il  rimettente  precisa  che  le
intercettazioni in oggetto, di cui e' necessaria l'acquisizione, sono
senza dubbio  occasionali,  poiche'  disposte  sulle  utenze  di  due
indagati che non sono «interlocutori abituali»  del  parlamentare,  e
poiche'  «la  stessa  mole  di  conversazioni  intercettate  (...)  -
rispetto all'esiguo numero  (in  proporzione)  di  conversazioni  che
vedono come interlocutore il parlamentare (...) - induce il  concetto
di "occasionalita'" della captazione che, evidentemente,  non  era  -
ne' puo' ritenersi ex post - funzionale ad accedere nella sfera delle
comunicazioni dei parlamentari»; 
    che, aggiunge il giudice a quo, le intercettazioni  in  questione
appaiono decisive per ricostruire il legame fra la condotta criminosa
attribuita al parlamentare e quella dei coindagati,  posto  che  esse
hanno per oggetto le «vicende delittuose» di concussione  costituenti
reati satellite, rispetto all'associazione a  delinquere  contestata,
con il ruolo di promotore, al parlamentare indagato; 
    che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione  sia  dichiarata  «inammissibile  e
comunque manifestamente infondata»; 
    che  l'Avvocatura  eccepisce  una   carente   descrizione   della
fattispecie   con   riguardo   alla    natura    occasionale    delle
intercettazioni di cui si  discute,  poiche'  il  rimettente  avrebbe
omesso  una  verifica  particolarmente  attenta  su  tale  punto,  in
particolare con riferimento alla circostanza se il parlamentare fosse
o no gia' indagato quando tali  intercettazioni  furono  autorizzate;
ne'  si  sarebbe  data  adeguata  considerazione  al  fatto  per  cui
quest'ultimo sarebbe stato captato in via indiretta in «molteplici  e
reiterate»  occasioni,  tali  da  indurre  di  per  se'   l'Autorita'
giudiziaria a servirsi di simile mezzo di ricerca della  prova  anche
con riguardo alla posizione del membro della Camera; 
    che l'Avvocatura sostiene nel merito che l'art. 68  Cost.  impone
di porre la Camera competente nella  condizione  di  conoscere  «ogni
singolo atto astrattamente rientrante nell'elencazione dell'art.  68»
stesso,  poiche'  solo  in  tal  modo  ne  sarebbero   garantite   le
prerogative,  a  fronte  di  iniziative   persecutorie   del   potere
giudiziario; 
    che, per tale ragione, la norma impugnata  sceglierebbe  una  via
costituzionalmente consentita per raggiungere lo scopo di cui  si  e'
detto, posto che le stesse intercettazioni casuali implicherebbero un
potenziale  pregiudizio  alla  prerogativa  costituzionale   di   cui
all'art. 68 Cost. 
    Considerato che  il  Giudice  per  le  indagini  preliminari  del
Tribunale  di  Napoli  ha   sollevato   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 6, commi 2, 3, 4, 5  e  6,  della  legge  20
giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione  dell'articolo  68
della  Costituzione  nonche'  in  materia  di  processi  penali   nei
confronti delle alte cariche dello Stato); 
    che, a parere del rimettente, sarebbe lesiva degli artt. 3, primo
comma, 68, terzo comma, 102 e 104, primo comma, della Costituzione la
previsione  secondo  cui  le  intercettazioni  in   cui   sia   stato
casualmente captato un parlamentare, nel  corso  di  un  procedimento
penale riguardante terzi, possono essere utilizzate nei confronti del
primo solo previa autorizzazione della Camera competente; 
    che, ai fini  della  rilevanza  della  questione,  il  rimettente
avrebbe dovuto motivare adeguatamente in ordine alla  natura  casuale
delle intercettazioni oggetto, nel caso  di  specie,  di  istanza  di
utilizzazione da parte del pubblico ministero; 
    che,  sotto  tale  profilo,  l'ordinanza  di  rimessione  risulta
carente, in particolare poiche' manca di precisare con la  necessaria
univocita' quando il parlamentare sia divenuto indagato, in  rapporto
all'epoca in cui fu captato, o comunque quando siano emersi indizi di
reita' a suo carico,  al  fine  di  escludere  poi,  con  altrettanta
esaustivita', che l'intercettazione delle  utenze  dei  terzi,  anche
alla luce della durata di esse, sia divenuta uno strumento  impiegato
dall'Autorita' giudiziaria al fine di acquisire elementi di  prova  a
carico del membro del Parlamento (sentenza n. 113 del 2010); 
    che, infatti, in tale ultimo caso l'intercettazione non  potrebbe
ritenersi casuale; 
    che identica questione, formulata in termini del tutto analoghi e
con le medesime carenze di  motivazione,  e'  gia'  stata  dichiarata
inammissibile da questa Corte (sentenza n. 114 del 2010); 
    che la carente motivazione sulla rilevanza determina la manifesta
inammissibilita' della questione (ordinanza n. 263 del 2010). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
 
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6,  della
legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art.
68 della Costituzione nonche'  in  materia  di  processi  penali  nei
confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata, in  riferimento
agli artt. 3, primo comma, 68, terzo comma, 102 e 104,  primo  comma,
della Costituzione, dal  Giudice  per  le  indagini  preliminari  del
Tribunale di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2011. 
 
                      Il Presidente: Maddalena 
 
 
                       Il redattore: Lattanzi 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 19 maggio 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti