N. 173 ORDINANZA 11 - 19 maggio 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lombardia - Recupero  ai
  fini  abitativi  dei   sottotetti   esistenti   -   Classificazione
  dell'intervento come ristrutturazione  edilizia  ammessa  anche  in
  deroga  ai  limiti  ed  alle  prescrizioni   degli   strumenti   di
  pianificazione comunale - Conseguente ritenuta derogabilita'  delle
  norme in materia di distanze tra  fabbricati  dettate  dal  decreto
  interministeriale n. 1444 del  1968  -  Denunciata  violazione  dei
  principi fondamentali della  materia  "governo  del  territorio"  e
  della competenza legislativa esclusiva dello  Stato  nella  materia
  "ordinamento civile", nonche' asserita illegittima ed irragionevole
  incidenza sul diritto di proprieta' - Motivazione  sulla  rilevanza
  fondata  su  un  erroneo  presupposto  interpretativo  -  Manifesta
  inammissibilita' della questione. 
- Legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, art. 64,  comma
  2, come modificata dalla legge della Regione Lombardia 27  dicembre
  2005, n. 20. 
- Costituzione, artt. 2, 3, 42 e 117,  commi  secondo,  lett.  l),  e
  terzo; cod. civ., art. 873; legge 17 agosto  1942,  n.  1150,  art.
  41-quinquies; decreto interministeriale 2  aprile  1968,  n.  1444,
  art. 9; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3. 
(GU n.22 del 25-5-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Paolo MADDALENA 
Giudici: Alfio FINOCCHIARO Giudice, Alfonso QUARANTA,  Franco  GALLO,
  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino   CASSESE,   Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  64,  comma  2,
della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12  (Legge  per
il governo del territorio), come sostituito  dall'art.  1,  comma  1,
lettera d), della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2005,  n.
20, recante Modifiche alla legge  regionale  11  marzo  2005,  n.  12
(Legge per  il  governo  del  territorio),  in  materia  di  recupero
abitativo dei sottotetti esistenti, promosso dal Tribunale di Brescia
nel procedimento vertente tra F.I. e G.G. ed altri con ordinanza  del
22 febbraio 2010, iscritta al n. 342 del registro  ordinanze  2010  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  45,  prima
serie speciale, dell'anno 2010. 
    Visto l'atto di intervento della Regione Lombardia; 
    Udito nella camera di consiglio del 20  aprile  2011  il  Giudice
relatore Sabino Cassese. 
    Ritenuto: 
        che il Tribunale ordinario di Brescia, sezione terza  civile,
con ordinanza del 22 febbraio 2010 (reg. ord. n. 342  del  2010),  ha
sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  64,
comma 2, della legge della Regione Lombardia 11  marzo  2005,  n.  12
(Legge per il governo del territorio), come  modificata  dalla  legge
della Regione Lombardia 27 dicembre 2005, n. 20 (Modifiche alla legge
regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio",
in materia  di  recupero  abitativo  dei  sottotetti  esistenti),  in
relazione agli artt. 2, 3, 42 e 117, commi  secondo,  lettera  l),  e
terzo, della Costituzione; 
        che l'art. 64 della legge della Regione Lombardia n.  12  del
2005  disciplina  gli  interventi  edilizi  finalizzati  al  recupero
volumetrico dei sottotetti, prevedendo, al comma 2, che tale recupero
«e'   classificato   come   ristrutturazione   edilizia   ai    sensi
dell'articolo 27, comma 1, lettera d)» della medesima legge regionale
e che esso «non richiede  preliminare  adozione  ed  approvazione  di
piano attuativo ed e' ammesso anche  in  deroga  ai  limiti  ed  alle
prescrizioni degli strumenti di pianificazione  comunale  vigenti  ed
adottati,  ad  eccezione  del  reperimento  di  spazi  per  parcheggi
pertinenziali secondo quanto disposto dal comma 3» del medesimo  art.
64; 
        che il giudice a quo premette di essere stato investito di un
giudizio avente  a  oggetto  un  reclamo  proposto  da  F.I.  avverso
l'ordinanza emanata in data 17 novembre 2009 dal Tribunale di Brescia
ex art. 1170 del codice civile e 703 del codice di procedura  civile,
con la quale, in accoglimento di un'azione di  manutenzione  promossa
da G.G., E.G., M.B. e L.M., e' stata ordinata la demolizione  di  una
porzione dell'ultimo piano della casa di  abitazione  di  F.I.  «onde
assicurare il rispetto del distacco  di  mt.  10,00  tra  sopralzo  e
fabbricato dei ricorrenti»; 
        che il tribunale rimettente rileva che e' incontestato che il
sopralzo realizzato  dal  reclamante,  pur  rispettando  la  distanza
civilistica  di  metri  tre  dall'edificio   confinante,   violi   la
disposizione in tema di distanze fissata  dall'art.  76  delle  norme
tecniche di attuazione del  Piano  regolatore  generale  vigente  nel
comune di Brescia, che, sul punto, recepisce il disposto dell'art.  9
del  decreto  interministeriale  2  aprile  1968,  n.  1444   (Limiti
inderogabili di densita' edilizia, di  altezza,  di  distanza  fra  i
fabbricati  e  rapporti  massimi  tra  gli   spazi   destinati   agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici  o  riservati
alle attivita' collettive,  al  verde  pubblico  o  a  parcheggi,  da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici  o
della revisione di quelli esistenti,  ai  sensi  dell'art.  17  della
legge 6 agosto 1967, n. 765); che, inoltre, precisa il giudice a quo,
il manufatto in contestazione integra un'ipotesi di recupero  a  fini
abitativi di  preesistente  sottotetto  ed  e'  stato  realizzato  in
conformita' a quanto prescritto dagli artt. 63 e 64 della legge della
Regione Lombardia  n.  12  del  2005,  come  modificati  dalla  legge
regionale n. 20 del 2005; 
        che,  preliminarmente,  il  giudice  riporta  che  la   prima
questione oggetto del contendere, sollevata  dal  reclamante,  e'  se
l'art. 64, comma 2, della legge della Regione  Lombardia  n.  12  del
2005 intendesse,  o  meno,  derogare  alle  disposizioni  dettate  in
materia di distanze, dal  momento  che  il  reclamante  e'  risultato
soccombente  nell'azione  di  manutenzione  svolta  dal  proprietario
confinante in quanto,  secondo  il  giudice  di  prima  istanza,  «il
riferimento alla legislazione  regionale  in  tema  di  recupero  dei
sottotetti» deve «considerarsi ininfluente»; 
        che  il  giudice  a   quo   contesta   tale   interpretazione
adeguatrice dell'art. 64, comma 2, della legge censurata,  in  quanto
il «senso letterale» della disposizione sarebbe quello «di  escludere
l'assoggettamento degli interventi di  recupero  alla  pianificazione
esecutiva, e  di  ammetterli  anche  in  deroga  ai  limiti  ed  alle
prescrizioni non solo degli strumenti urbanistici generali, ma  anche
di quelli attuativi, tranne che per gli spazi destinati a parcheggi»; 
        che questa interpretazione troverebbe conferma, ad avviso del
giudice rimettente, nel fatto che «i limiti e le  prescrizioni  degli
strumenti di pianificazione  comunali»  altro  non  sarebbero  che  i
cosiddetti standards urbanistici e che l'intenzione  del  legislatore
regionale sarebbe poi resa evidente dalla scelta  di  ricondurre  gli
interventi di recupero dei sottotetti, in quanto di «ristrutturazione
edilizia», a tutte le norme applicabili a detta categoria di opere, e
non quindi a quelle applicabili alle nuove costruzioni, tra le  quali
figurano le norme sulle distanze; 
        che, dunque, la disposizione dell'art.  64,  comma  2,  della
legge della  Regione  Lombardia  n.  12  del  2005  (come  sostituito
dall'art. 1 della legge della Regione Lombardia n. 20 del  2005)  non
potrebbe essere interpretata in  modo  costituzionalmente  orientato,
cioe' nel senso di ritenere che essa non abbia inteso  derogare  alla
normativa statale sulle distanze, donde la rilevanza della  questione
di costituzionalita'  della  norma  censurata,  la  cui  applicazione
sarebbe  necessaria  per  «accertare   la   lesione   lamentata   dal
proprietario confinante, e dunque pronunciarsi sulla relativa domanda
di tutela»; 
        che, in punto  di  non  manifesta  infondatezza,  il  giudice
rimettente osserva che l'art. 64, comma 2, della legge della  Regione
Lombardia n. 12 del 2005 sarebbe, innanzitutto, in contrasto  con  le
norme fondamentali dettate in materia di distanze dal  d.m.  n.  1444
del 1968, il cui art. 9, ultimo  comma,  dispone  che  «sono  ammesse
distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi,  nel  caso
di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o
lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche»; 
        che,  inoltre,  secondo  il  giudice  a  quo,  la  disciplina
censurata  non  avrebbe  «la  portata  normativa  sopra  evidenziata,
essendole estranea una visione unitaria e complessiva  delle  singole
zone del territorio su cui e' destinata ad incidere», e  regolerebbe,
pertanto, «una situazione edificatoria ed  urbanistica  preesistente,
e, prescindendo da una preventiva, compiuta valutazione della stessa,
autorizzerebbe   interventi   implicanti   aumenti   di    volumetrie
residenziali (peraltro senza corrispondenti cessioni di aree  per  la
realizzazione di opere di urbanizzazione)  [...]  senza  che  risulti
contemplata la necessita' di una  valutazione,  sia  pur  presuntiva,
della possibile incidenza degli aumenti di volumetria autorizzati  in
deroga alla pianificazione urbanistica vigente»; 
        che, pertanto,  la  norma  censurata  sembrerebbe  soddisfare
«taluni interessi privati con sacrificio dei  contrapposti  interessi
dei proprietari dei fondi  finitimi  e  in  difetto  di  un  adeguato
bilanciamento  con  l'interesse  pubblico  cui  deve  necessariamente
rispondere la disciplina del territorio (bilanciamento  che,  secondo
il principio ricavabile dall'art. 9, ultimo comma, del d.m.  n.  1444
del  1968,  viene   per   contro   garantito   da   un'attivita'   di
pianificazione complessiva ed unitaria  per  "gruppi  di  edifici"  o
comunque  per  zone  determinate)»  e  le  ricadute  della  normativa
regionale sulla disciplina dei rapporti  di  vicinato,  inoltre,  non
sarebbero «tali da garantirne un assetto equo,  con  reciprocita'  di
diritti, od adeguata compensazione per  il  possibile  sacrificio  di
diritti acquisiti»; 
        che l'art. 64, comma 2, della legge della  Regione  Lombardia
n. 12 del 2005, dunque, contrasterebbe con  i  principi  fondamentali
della materia del governo del territorio di cui agli artt.  873  cod.
civ.,  41-quinques  della  legge  17  agosto  1942,  n.  1150  (Legge
urbanistica), introdotto dall'art. 17 della legge 6 agosto  1967,  n.
765, e 9 del d.m. n. 1444 del 1968, e dunque con  l'art.  117,  terzo
comma, Cost., invadendo altresi' la materia  dell'ordinamento  civile
dello Stato, di competenza esclusiva del legislatore statale ex  art.
117, secondo comma, lettera l), Cost.; 
        che,  infine,  secondo  il  giudice  rimettente,   la   norma
censurata, autorizzando ampliamenti di edifici in deroga ai limiti ed
alle prescrizioni dei piani urbanistici al di fuori delle ipotesi  di
deroghe legittime ex art. 9, ultimo comma, del d.m. n. 1444 del 1968,
sarebbe in contrasto con il principio fondamentale dettato in materia
dall'art. 3 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno
2001,  n.  380  (Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia), e, quindi, con l'art. 117,  terzo
comma, Cost., in quanto, in base alla normativa statale di principio,
l'intervento di «ristrutturazione edilizia» non comporta  aumento  di
sagoma e di volumi e l'ampliamento di edificio esistente si qualifica
quale «nuova costruzione»; 
        che,   da   ultimo,    la    norma    censurata,    incidendo
illegittimamente  e  in  termini   irragionevoli   sul   diritto   di
proprieta', violerebbe altresi' gli artt. 2, 3 e 42 Cost.; 
        che  e'  intervenuta  in  giudizio  la   Regione   Lombardia,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e,  comunque,
non fondata; 
        che, con riguardo alla ammissibilita', la  Regione  eccepisce
difetto di rilevanza e difetto di motivazione della questione e  che,
inoltre,  sarebbero  inammissibili,  in  quanto  prive  di  specifica
motivazione, le censure riferite agli artt. 2, 3 e 42 Cost.; 
        che, secondo la difesa regionale, il giudice  avrebbe  dovuto
verificare, in primo luogo, «se  l'intervento  su  cui  e'  causa  ha
comportato in concreto aumenti di sagoma e volumi (cio'  che  non  si
dice  nell'ordinanza)»,  e,  in  secondo  luogo,  «se,   in   ipotesi
affermativa,  detti  aumenti  (di  sagoma  e/o   di   volumi)   siano
riconducibili o meno ad attivita' di demolizione e ricostruzione»; 
        che, nel merito, la difesa regionale rileva che la  questione
non e' fondata, in  quanto  la  norma  censurata  rientrerebbe  nella
materia del governo del territorio, senza invadere in alcun  modo  la
materia  dell'ordinamento  civile,  e  non  violerebbe   i   principi
fondamentali riservati alla legislazione dello Stato, individuati dal
giudice a quo nelle regole dettate dagli artt. 9 del d.m. n. 1444 del
1968 e 3 del d.P.R. n. 380 del 2001. 
    Considerato: 
        che il Tribunale ordinario di Brescia, sezione terza  civile,
con ordinanza del 22 febbraio 2010 (reg. ord. n. 342  del  2010),  ha
sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  64,
comma 2, della legge della Regione Lombardia 11  marzo  2005,  n.  12
(Legge per il governo del territorio), come  modificata  dalla  legge
della Regione Lombardia 27 dicembre 2005, n. 20 (Modifiche alla legge
regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»,
in materia  di  recupero  abitativo  dei  sottotetti  esistenti),  in
relazione agli artt. 2, 3, 42 e 117, commi  secondo,  lettera  l),  e
terzo, della Costituzione; 
        che l'art. 64 della legge della Regione Lombardia n.  12  del
2005  disciplina  gli  interventi  edilizi  finalizzati  al  recupero
volumetrico dei sottotetti, prevedendo, al comma 2, che tale recupero
«e'   classificato   come   ristrutturazione   edilizia   ai    sensi
dell'articolo 27, comma 1, lettera d)» della medesima legge regionale
e che esso «non richiede  preliminare  adozione  ed  approvazione  di
piano attuativo ed e' ammesso anche  in  deroga  ai  limiti  ed  alle
prescrizioni degli strumenti di pianificazione  comunale  vigenti  ed
adottati,  ad  eccezione  del  reperimento  di  spazi  per  parcheggi
pertinenziali secondo quanto disposto dal comma 3» del medesimo  art.
64; 
        che il giudice a quo contesta  l'interpretazione  adeguatrice
fornita dal giudice di  prima  istanza,  in  base  a  cui  la  deroga
prevista dalla norma censurata non opererebbe in riferimento all'art.
9 del decreto  interministeriale  2  aprile  1968,  n.  1444  (Limiti
inderogabili di densita' edilizia, di  altezza,  di  distanza  fra  i
fabbricati  e  rapporti  massimi  tra  gli   spazi   destinati   agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici  o  riservati
alle attivita' collettive,  al  verde  pubblico  o  a  parcheggi,  da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici  o
della revisione di quelli esistenti,  ai  sensi  dell'art.  17  della
legge 6 agosto 1967, n. 765); 
        che, infatti, ad avviso del  giudice  rimettente,  il  «senso
letterale» dell'art. 64, comma 2, della legge della Regione Lombardia
n. 12 del 2005 sarebbe quello «di escludere  l'assoggettamento  degli
interventi di recupero alla pianificazione esecutiva, e di ammetterli
anche in deroga  ai  limiti  ed  alle  prescrizioni  non  solo  degli
strumenti urbanistici generali, ma anche di quelli attuativi,  tranne
che per gli spazi destinati a parcheggi», con la conseguenza che, nel
processo  principale,  l'applicazione  della  disposizione  censurata
consentirebbe di derogare alle norme del d.m. n.  1444  del  1968  in
materia di distanze tra fabbricati; 
        che la motivazione addotta dal giudice rimettente  in  ordine
alla rilevanza della questione risulta fondata su una interpretazione
della norma censurata diversa  da  quella  fornita  dalla  prevalente
giurisprudenza ordinaria e amministrativa; 
        che l'art. 64, comma 2, della legge della  Regione  Lombardia
n.  12  del  2005,  in  accordo   con   tale   giurisprudenza,   deve
interpretarsi nel senso che esso consente la deroga dei  parametri  e
indici urbanistici ed edilizi di cui al regolamento locale ovvero  al
piano regolatore comunale, fatto salvo il rispetto  della  disciplina
sulle distanze tra fabbricati, essendo quest'ultima materia  inerente
all'ordinamento civile  e  rientrante  nella  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato (sentenza n. 232 del 2005); 
        che, dunque, la deroga prevista  dalla  norma  censurata  non
puo' ritenersi estesa anche alla disciplina civilistica in materia di
distanze, ne' puo' operare nei casi in cui lo  strumento  urbanistico
riproduce disposizioni normative  di  rango  superiore,  a  carattere
inderogabile, quali sono quelle dell'art. 41-quinques della legge  17
agosto 1942, n. 1150 (Legge  urbanistica),  introdotto  dall'art.  17
della legge 6 agosto 1967, n. 765, e dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del
1968, nella parte in cui regolano le distanze tra fabbricati; 
        che, pertanto, nel processo  principale  la  deroga  disposta
dall'art. 64, comma 2, della legge della Regione Lombardia n. 12  del
2005 non trova  applicazione  e,  di  conseguenza,  la  questione  e'
manifestamente inammissibile  in  quanto  il  giudice  rimettente  ha
fondato il proprio  ragionamento  in  ordine  alla  rilevanza  su  un
erroneo presupposto interpretativo (ex plurimis, ordinanza n. 34  del
2009). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 64, comma 2, della legge  della
Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12  (Legge  per  il  governo  del
territorio), come modificata dalla legge della Regione  Lombardia  27
dicembre 2005, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 11  marzo  2005,
n. 12 «Legge per il governo del territorio», in materia  di  recupero
abitativo dei sottotetti esistenti), sollevata  in  riferimento  agli
artt. 2, 3, 42 e 117, commi  secondo,  lettera  l),  e  terzo,  della
Costituzione, dal  Tribunale  ordinario  di  Brescia,  sezione  terza
civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2011. 
 
                      Il Presidente: Maddalena 
 
 
                        Il redattore: Cassese 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositato in cancelleria il 19 maggio 2011. 
 
               Il Direttore della Cancelleria: Melatti