N. 44 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 - 17 maggio 2011

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 17 maggio 2011 (del Commissario  dello  Stato  per  la
Regione Siciliana). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Impiego  pubblico  -  Norme  della
  Regione Siciliana - Bilancio di previsione per  l'anno  finanziario
  2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013 - Istituzione
  del  capitolo  di  spesa  n.  108149  concernente  "Trattamento  di
  pensione integrativo  e  sostitutivo  spettante  al  personale  del
  soppresso EAS (ente acquedotti siciliani)  da  erogare  tramite  il
  fondo pensione Sicilia (U.P.B. 7.2.1.2.1) - Inclusione  nell'elenco
  delle spese obbligatorie e d'ordine per gli effetti di cui all'art.
  26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196  -  Lamentata  mancanza  di
  autorizzazione legislativa e di quantificazione degli oneri e della
  correlata indicazione della copertura  finanziaria  -  Ricorso  del
  Commissario dello Stato  per  la  Regione  Siciliana  -  Denunciata
  violazione del principio di copertura finanziaria. 
- Delibera legislativa della Regione Siciliana  30  aprile  2011,  n.
  630, art. 3, comma 1. 
- Costituzione, art. 81, commi terzo e quarto. 
(GU n.26 del 15-6-2011 )
    L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 30 aprile 2011,
ha approvato il disegno di legge  n.  630  dal  titolo  «Bilancio  di
previsione della Regione siciliana  per  l'anno  finanziario  2011  e
bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013», pervenuto  a  questo
Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  28
dello Statuto speciale, il 3 maggio 2011. 
    L'articolo  3  del  provvedimento  legislativo   al primo   comma
considera spese obbligatorie e  d'ordine,  per  gli  effetti  di  cui
all'articolo  26  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  quelle
descritte nell'elenco n. 1 annesso allo  stato  di  previsione  della
spesa. In detto elenco e' incluso un capitolo  di  spesa,  il  108149
«Trattamento di  pensione  integrativo  e  sostitutivo  spettante  al
personale del soppresso EAS da  erogare  tramite  il  fondo  pensione
sicilia» (U.P.B. 7.2.1.2.1) che si ritiene  privo  di  autorizzazione
legislativa e  di  quantificazione  degli  oneri  e  della  correlata
indicazione della copertura finanziaria. 
    Dai chiarimenti forniti dall'amministrazione regionale, ai  sensi
dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969, emerge infatti  che  il  capitolo
108149 e' stato  istituito  dal  Ragioniere  Generale  a  seguito  di
richiesta del Dipartimento del Personale in attuazione della delibera
della Giunta regionale n. 87 del 24  maggio  2009  con  la  quale  il
Governo regionale ha  disposto  che,  ai  sensi  del  comma  2-sexies
dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999 n. 10,  venisse
garantito dalla regione l'erogazione del trattamento integrativo alla
pensione in favore del personale dell'ente acquedotti  siciliani,  in
liquidazione. 
    Alla  dotazione  finanziaria  del  nuovo  capitolo   si   sarebbe
provveduto,   secondo   quanto   rappresentato   dall'amministrazione
regionale nei chiarimenti forniti con nota n. 28244/C01 del 3  maggio
2011 (All.1), attingendo  alle  disponibilita'  del  capitolo  213032
«Fondo per  le  spese  relative  al  personale  dell'ente  acquedotti
siciliani in liquidazione"  a  decorrere  dall'esercizio  finanziario
2008» al fine di assicurare adeguata copertura alla spesa  necessaria
per l'attuazione delle disposizioni contenute ne richiamato  art.  23
della L.R. n. 10/1999». 
    L'art. 23 della L.R. n. 10/1999, tuttavia, non contempla  ne'  la
quantificazione degli  oneri  derivanti  dalla  sua  attuazione  ne',
tantomeno, le risorse con cui farvi fronte,  atteso  che  la  Regione
avrebbe dovuto provvedere  nel  caso  dell'eventuale  liquidazione  e
cessazione  di  attivita'  dell'EAS  alla  spesa  per  il   personale
trasferito e comandato negli enti di cui all'art.  1  della  L.R.  n.
10/2000, facendo salvi i diritti acquisiti e con  mantenimento  dello
status posseduto. 
    L'ente acquedotti siciliani a  tutt'oggi,  nonostante  sia  stato
posto in liquidazione con decorrenza 1° settembre 2004  dall'articolo
1 della L.R. n. 9/2004, continua a gestire il servizio idrico in  tre
province dell'isola, e  non  risulta  essere  stato  approvato  alcun
successivo provvedimento legislativo con  cui  si  sia  provveduto  a
reperire le risorse necessarie per  dare  attuazione  al  piu'  volte
citato articolo 23 della L.R. n. 10/1999. 
    Unica eccezione l'articolo 2 del disegno  di  legge  n.  192  dal
titolo «Norme in materia di gestione del servizio idrico integrato  e
di personale», approvato dall'ARS il 10 dicembre 2008, e impugnato da
questo Commissariato per violazione  degli  articoli  3  e  97  della
Costituzione, giacche' prevedeva l'inserimento «ope legis» nei  ruoli
regionali di tutto il personale di  ruolo,  o  in  servizio  a  tempo
indeterminato, dell'EAS; provvedimento legislativo quest'ultimo (L.R.
20/2008) promulgato con omissioni  delle  parti  impugnate  ai  sensi
dell'art. 29 dello Statuto Speciale. 
    Per quanto attiene  al  trattamento  di  pensione  integrativo  e
sostitutivo, oggetto del capitolo di spesa, si rileva che  lo  stesso
e' stato attribuito al personale dell'EAS dall'art. 1 del regolamento
organico dell'ente  stesso,  approvato  dalla  Giunta  regionale  con
deliberazione n. 138 del 13 maggio 1986. 
    Alla luce di quanto esposto non ci si puo' esimere dal sottoporre
all'esame di codesta eccellentissima Corte l'istituzione del capitolo
di spesa 108149 e l'inserimento dello stesso nell'elenco delle  spese
obbligatorie  e  d'ordine  per  violazione  dell'articolo   81, terzo
e quarto comma, per violazione della Costituzione. 
      
      
      
      
      
    Codesta eccellentissima Corte in numerose pronunce ha avuto  modo
di  affermare  che  il  principio  di  copertura  finanziaria   posto
dall'articolo  81  costituisce  la  garanzia   costituzionale   della
responsabilita' politica correlata ad ogni autorizzazione legislativa
di spesa e che al rispetto di tale principio,  che  risulta  a  pieno
titolo tra quelli di coordinamento finanziario, sono tenuti tutti gli
enti in cui si articola la Repubblica. 
    Corollario  di   tale   principio   e'   quello   dell'equilibrio
finanziario  sostenibile  elaborato  con  chiarezza  dalla   costante
giurisprudenza di codesta Corte, anche antecedentemente  al  trattato
di Mastricht, di  cui  adesso  il  patto  di  stabilita'  e  crescita
costituisce il principale parametro esterno. La centralita'  di  tale
principio  e'  ancor  piu'   avvalorata   dall'articolo   119   della
Costituzione che implica ed esige la stretta osservanza del principio
della finanza pubblica responsabile e solidale. 
    Codesta Corte ha, altresi', esplicitato  che  lo  stretto  legame
intercorrente tra il terzo e  quarto  comma  dell'articolo  81  della
Costituzione implica che una nuova o maggiore spesa per la  quale  la
legge che l'autorizza non indichi i mezzi per farvi fronte, non  puo'
trovare  la  sua  copertura  mediante  l'iscrizione  negli  stati  di
previsione della spesa, siano quelli gia' approvati  e  in  corso  di
attuazione, siano ancora quelli da predispone ed approvare. 
    Il   significato   del   termine   adoperato   dal quarto   comma
dell'articolo 81, come affermato da codesta Corte nella  sentenza  n.
1/1966, attiene ad ogni altra legge che non sia la legge di bilancio,
senza alcuna connessione cronologica con questa. 
    Nella nota sentenza n. 66 del 1959, codesta eccellentissima Corte
ha subito chiarito che il comma 4 dell'articolo 81 della Costituzione
"forma sistema con il terzo". 
    Mentre quest'ultimo dispone che con la legge di approvazione  non
si possono stabilire "nuovi tributi e nuove spese", e  cioe'  non  si
possono  aggiungere  spese  e  tributi  a  quelli  contemplati  dalla
legislazione sostanziale preesistente, il quarto  comma  dispone  che
ogni legge sostanziale che importi  "nuove  o  maggiori  spese"  deve
indicare i mezzi per farvi fronte, e cioe' che non  possono  emanarsi
disposizioni che comportino per bilanci pubblici oneri di piu'  ampia
portata rispetto a quelli derivanti dalla legislazione  preesistente,
se non venga introdotta nella legislazione  anche  l'indicazione  dei
mez destinati alla copertura di nuovi oneri (sentenze n. 36e  31  del
1961 e n. 226 del 1976). 
    Il principio risultante dal combinato disposto del terzo e quarto
comma  dell'articolo  81  nella  sostanza  consiste  nell'imporre  al
legislatore l'obbligo di darsi carico delle  conseguenze  finanziarie
delle sue leggi, provvedendo al reperimento dei mezzi  necessari  per
farvi fronte. Obbligo a cui e' venuto meno il  legislatore  siciliano
autorizzando  una  spesa  duratura,  destinata   inevitabilmente   ad
aumentare nei prossimi anni,  senza  provvedere  a  quantificare  gli
oneri per gli esercizi futuri e a dare idonea  copertura  finanziaria
agli stessi. 
      
    Ed invero una nuova spesa, quale quella in questione per la quale
la legge che l'ha autorizzata, id est l'articolo 23 L.R. n.  10/1999,
non ha indicato i mezzi per farvi fronte  non  puo'  trovare  la  sua
copertura mediante  l'iscrizione  negli  stati  di  previsione  della
spesa, dovendo corrispondere ad un nuovo  stanziamento  l'indicazione
positiva delle risorse (sentenze n. 47 e 49 del 1967 e n.  17  e  135
del 1968). 
 
                                P.Q.M. 
 
    Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto  speciale,  con  il  presente
atto impugna l'art. 3, comma 1 del disegno di legge n. 630 dal titolo
«Bilancio  di  previsione  della   Regione   siciliana   per   l'anno
finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il  triennio  2011-2013»,
approvato dall'Assemblea  regionale  siciliana  nelle  parti  in  cui
considera spesa obbligatoria e d'ordine, quella del  capitolo  108149
inserito nell'elenco n. 1 annesso  allo  stato  di  previsione  della
spesa per violazione dell'art. 81, terzo comma e quarto  comma  della
Costituzione. 
        Palermo, addi' 9 maggio 2011 
 
                     Il Commissario dello Stato 
                      per la Regione siciliana 
                               Aronica