N. 185 SENTENZA 7 - 10 giugno 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Prezzi e tariffe  -  Norme  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -
  Contributi sull'acquisto di carburanti per autotrazione  effettuato
  da persone fisiche residenti nella Regione e da ONLUS -  Previsione
  dell'erogazione diretta da parte del gestore tramite corrispondente
  riduzione del prezzo e del  successivo  rimborso  effettuato  dalla
  Regione - Ricorso  del  Governo  -  Lamentata  indiretta  riduzione
  dell'accisa gravante sui carburanti nonche' differenziazione  della
  tassazione  su  base  regionale,  in  contrasto  con  la  normativa
  comunitaria - Esclusione - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto  2010,  n.  14,
  art. 3. 
- Costituzione, art. 117, primo comma; Direttiva CE 27 ottobre  2003,
  n. 2003/96/CE. 
Prezzi e tariffe  -  Norme  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -
  Contributi sull'acquisto di carburanti per autotrazione  effettuato
  da persone fisiche residenti nella Regione e da ONLUS - Ricorso del
  Governo - Lamentata introduzione, con riguardo ad  alcuni  soggetti
  qualificabili come "imprese", di aiuti di Stato  non  consentiti  -
  Genericita'  delle  censure  proposte  -   Inammissibilita'   della
  questione. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto  2010,  n.  14,
  art. 3. 
- Costituzione, art. 117, primo  comma;  Trattato  sul  funzionamento
  dell'Unione Europea, artt. 107 e 108. 
Prezzi e tariffe  -  Norme  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -
  Contributi sull'acquisto di carburanti per autotrazione  effettuato
  da persone fisiche residenti nella Regione e da ONLUS -  Previsione
  dell'erogazione diretta da parte del gestore tramite corrispondente
  riduzione del prezzo e successivo rimborso effettuato dalla Regione
  - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei vincoli derivanti
  dall'ordinamento  comunitario  con  conseguente  violazione   della
  competenza esclusiva statale in materia di rapporti tra lo Stato  e
  l'Unione  Europea  -  Genericita'  ed  assertivita'  della  censura
  nonche' inconferenza del parametro evocato - Inammissibilita' della
  questione. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto  2010,  n.  14,
  art. 3. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. a);  Direttiva  CE  27
  ottobre 2003, n. 2003/96/CE. 
(GU n.26 del 15-6-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Paolo MADDALENA; 
Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi
  MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,
  Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo
  GROSSI, Giorgio LATTANZI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3  della  legge
della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 14 (Norme  per
il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione  ai  privati
cittadini residenti in Regione  e  di  promozione  per  la  mobilita'
individuale ecologica e il suo sviluppo), promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12-16 ottobre  2010,
depositato in cancelleria il 21 ottobre 2010 ed iscritto  al  n.  113
del registro ricorsi 2010. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  19  aprile  2011  il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico  Falcon  per  la
Regione Friuli-Venezia Giulia. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 12-16 ottobre  2010  e  depositato
nella cancelleria di questa Corte il 21 ottobre 2010 (ric. n. 113 del
2010), il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di
legittimita' costituzionale in via principale dell'art. 3 della legge
della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010,  n.  14,  recante
«Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti  per  autotrazione
ai privati cittadini residenti in Regione  e  di  promozione  per  la
mobilita' individuale ecologica e il suo  sviluppo»,  in  riferimento
all'art. 117, primo e secondo comma, lettera a), della  Costituzione,
nonche' alla direttiva 27 ottobre 2003, n. 2003/96/CE - Direttiva del
Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei
prodotti energetici e dell'elettricita' - ed agli articoli 107 e  108
del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). 
    1.1. - Il ricorrente premette che l'art.  3  della  citata  legge
autorizza l'Amministrazione regionale «a concedere  contributi  sugli
acquisti di  carburanti  per  autotrazione  effettuati  dai  soggetti
beneficiari cumulativamente sui singoli rifornimenti  di  carburante,
sulla base della quantita' acquistata». 
    I  contributi,  «stabiliti  nella  misura  rispettivamente  di  8
centesimi al litro e 6  centesimi  al  litro»,  ed  aumentati  per  i
beneficiari residenti  nei  comuni  montani  o  parzialmente  montani
«individuati come  svantaggiati  o  parzialmente  svantaggiati  dalla
direttiva 1975/273/CEE  del  Consiglio,  del  28  aprile  1975»  sono
concessi, ai sensi dell'art. 2, a: 
      «1) le persone fisiche residenti  nella  regione  intestatarie,
cointestatarie, titolari di  diritto  di  usufrutto  o  locatarie  in
locazione finanziaria o leasing dei mezzi autorizzati  a  beneficiare
della contribuzione per l'acquisto dei carburanti  per  autotrazione,
intendendo con tale termine i  carburanti  utilizzati  per  rifornire
veicoli e motoveicoli; 
      2) i soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento  di
mezzi intestati alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4  dicembre  1997,
n.  460  (Riordino  della  disciplina  tributaria  degli   enti   non
commerciali  e  delle  organizzazioni  non  lucrative   di   utilita'
sociale), ammesse a beneficiare della  contribuzione  per  l'acquisto
dei carburanti per autotrazione; [ ...]». 
    Tali contributi, a norma  dell'art.  5,  comma  5,  sono  erogati
«direttamente dal gestore tramite corrispondente riduzione del prezzo
dovuto per il carburante», e «le Camere di  commercio  rimborsano  ai
gestori  i  contributi  sull'acquisto  di   carburante   erogati   ai
beneficiari, di norma con cadenza settimanale». 
    1.2. - Cio' posto,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
assume  che  siffatta  disciplina  violi  la   direttiva   2003/96/CE
«Direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per la
tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita'» e l'art. 117,
primo comma, Cost., in quanto il rimborso di una parte del prezzo del
carburante, effettuato dalla  Regione  con  le  descritte  modalita',
configurerebbe nella sostanza  una  riduzione  indiretta  dell'accisa
gravante sui carburanti. 
    La citata direttiva, infatti, pur prevedendo la possibilita'  che
le  accise  abbiano  aliquote  differenti  nei  diversi  Paesi,   non
consentirebbe  una  differenziazione  delle  aliquote  tra  le  varie
Regioni dello Stato, salva l'attivazione, a seguito di  comunicazione
dello Stato membro, dello speciale procedimento di autorizzazione per
l'applicazione  di  ulteriori  esenzioni  o  riduzioni  in   base   a
considerazioni politiche specifiche (art. 19 della Direttiva). 
    Nella specie, non essendo stata rilasciata alcuna  autorizzazione
in base  alla  citata  norma,  l'agevolazione  prevista  dalla  legge
regionale   contrasterebbe   con   la   direttiva    2003/96/CE    «e
conseguentemente con l'art. 117, primo comma, Cost.». 
    L'effetto di sostanziale riduzione della quota  di  accisa  della
norma impugnata, sarebbe, poi, evidente alla luce dell'art.  6  della
direttiva, laddove si  prevede  che  le  eventuali  «esenzioni  o  le
riduzioni  del  livello  di  tassazione»  possono  essere   raggiunte
direttamente,  o  attraverso  un'aliquota  d'imposta   differenziata,
oppure rimborsando totalmente o in parte l'imposta versata. 
    1.3 - La disposizione impugnata, a giudizio dell'Avvocatura dello
Stato, violerebbe anche gli articoli 107 e 108  TFUE  e  l'art.  117,
primo comma, Cost., in quanto l'ampia formulazione  della  norma  che
individua i beneficiari sarebbe tale da ricomprendere nel novero  dei
destinatari anche  soggetti  qualificabili  come  «imprese»  ai  fini
dell'applicazione  del  diritto   europeo   della   concorrenza.   In
particolare la norma consentirebbe di fruire  dell'agevolazione  alle
imprese individuali, agli esercenti le professioni liberali  ed  alle
ONLUS che svolgono anche attivita' economica (come sarebbe confermato
in tale ultimo caso dalla giurisprudenza  della  Corte  di  giustizia
relativa alle fondazioni bancarie). 
    Il contributo erogato a favore di tali soggetti, quindi,  sarebbe
tale da configurare un aiuto di Stato ai sensi degli articoli  107  e
108 TFUE, in assenza della necessaria comunicazione di cui al  citato
art. 108 paragrafo 3, e della indispensabile autorizzazione da  parte
della Commissione prevista dall'art. 107, paragrafo 3, del TFUE.  Del
resto, ricorda  il  ricorrente,  la  necessita'  di  notificare  alla
commissione, conformemente all'art. 88, paragrafo, 3 del Trattato,  i
rimborsi di imposta che possono configurarsi  come  aiuti  di  Stato,
sarebbe  testualmente  prevista  dall'art.  26,  paragrafo  2,  della
direttiva 2003/96/CE. 
    L'assunto sarebbe confermato dalla giurisprudenza della Corte  di
giustizia che considera aiuto di Stato la tariffa, a  favore  di  una
categoria  d'imprese,  relativa  ad  una  fonte  d'energia  che   sia
inferiore a quella che sarebbe  stata  normalmente  stabilita,  anche
«adottata da un ente che agisce  sotto  il  controllo  e  secondo  le
direttive delle pubbliche autorita'» (sentenza  2  febbraio  1988  in
cause riunite C-67/85 ed altre). 
    1.4. - Infine, il Presidente del Consiglio dei Ministri assume la
violazione dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  a),  Cost.,  in
quanto,  non  rispettando  i   vincoli   derivanti   dall'ordinamento
comunitario, la Regione avrebbe invaso la competenza esclusiva  dello
Stato in materia di rapporti tra lo Stato e l'Unione europea. 
    2. - Si e' costituita la Regione Friuli-Venezia Giulia, con  atto
depositato il 24 novembre 2010, chiedendo alla Corte di respingere il
ricorso. 
    2.1. - Con successiva memoria, depositata il 29  marzo  2011,  la
Regione Friuli-Venezia Giulia ha dedotto, quanto al primo motivo  del
ricorso, che  l'Unione  europea,  consentendo  che  i  diversi  Stati
tassino diversamente gli stessi prodotti, non avrebbe alcun interesse
a tutelare una pretesa uniformita' della tassazione  all'interno  del
territorio  statale.  Le  disposizioni  richiamate  dal   ricorrente,
relativamente al procedimento  per  ottenere  le  esenzioni,  non  si
riferirebbero  affatto   a   tale   questione,   ma   riguarderebbero
esclusivamente le riduzioni dell'aliquota base. 
    Inoltre, sarebbe conclusivo il rilievo che la norma censurata non
prevedrebbe una riduzione dell'accisa, ma soltanto un contributo  che
riduce il prezzo finale e quindi il costo. 
    L'erogazione  del  contributo  si  collocherebbe  a   valle   del
meccanismo impositivo, in  quanto  il  soggetto  passivo  dell'accisa
sarebbe  «il  titolare  del  deposito  fiscale  dal   quale   avviene
l'immissione in consumo» (art. 2, comma  4,  del  d.lgs.  26  ottobre
1995, n. 504, recante «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative»). 
    La norma impugnata,  dunque,  non  configurerebbe  una  riduzione
dell'accisa,  come  sarebbe  reso   evidente   dal   fatto   che   in
Friuli-Venezia Giulia viene applicata la stessa aliquota vigente  nel
resto del territorio nazionale ed il tributo integralmente pagato dai
soggetti passivi. 
    La disciplina impugnata sarebbe,  poi,  radicalmente  diversa  da
quella cui si riferisce la procedura di infrazione 2008/2164 promossa
dalla Commissione europea contro la 1egge regionale 12 novembre 1996,
n. 47 (Disposizioni per l'attuazione  della  normativa  nazionale  in
materia di  riduzione  del  prezzo  alla  pompa  dei  carburanti  per
autotrazione nel territorio  regionale  e  per  l'applicazione  della
Carta del cittadino nei vari settori istituzionali). 
    Del resto, assume la Regione, mentre in passato l'art.  3,  comma
15, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica) stabiliva  che,  «fermi  restando  i  vincoli
derivanti dagli accordi internazionali e dalle normative  dell'Unione
europea, nonche' dalle norme ad essi connesse, le regioni, nonche' le
province  autonome,  possono  determinare,  con   propria   legge   e
nell'ambito della quota dell'accisa a loro riservata,  una  riduzione
del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio  per  autotrazione,
per i soli  cittadini  residenti  nella  regione  o  nella  provincia
autonoma o in una parte di essa», l'art. 1, comma 190, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria   2008),
eliminando l'inciso «e nell'ambito della  quota  dell'accisa  a  loro
riservata»,  avrebbe  legittimato  una  riduzione  del   prezzo   del
carburante da parte delle Regioni, senza che vi sia  incidenza  sulle
componenti fiscali del prezzo. 
    Quanto al secondo motivo di censura, la difesa regionale in primo
luogo ne eccepisce l'inammissibilita' per  genericita',  poiche'  non
sarebbe specificato in che modo la norma impugnata inciderebbe  sugli
scambi tra Stati membri e falserebbe la concorrenza. Nel  merito,  il
contributo, peraltro esiguo, non  avrebbe  attitudine  a  falsare  la
concorrenza, non inciderebbe sugli scambi  tra  Stati  membri  e  non
falserebbe la concorrenza. 
    A giudizio della difesa regionale, il ricorrente,  non  solo  non
dimostrerebbe ma neppure affermerebbe  che  i  residenti  del  Friuli
sarebbero avvantaggiati rispetto ai  cittadini  sloveni,  ed  inoltre
sarebbe del tutto indeterminata la connessione tra lo sconto previsto
e l'attivita' imprenditoriale dei beneficiari. 
    La scarsa entita' del contributo contribuirebbe, infine, in  modo
determinante   a   far   ritenere    insussistenti    gli    elementi
caratterizzanti di cui all'art. 107, paragrafo 1, TFUE, unitamente al
fatto che il contributo  sarebbe  attribuito  non  a  favore  di  una
determinata categoria di imprese ma a tutti i residenti. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  sollevato
questione di legittimita' costituzionale in via principale  dell'art.
3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010,  n.
14, recante «Norme per il sostegno all'acquisto  dei  carburanti  per
autotrazione  ai  privati  cittadini  residenti  in  Regione   e   di
promozione per la mobilita' individuale ecologica e il suo sviluppo»,
in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera a), della
Costituzione, nonche' alla direttiva 27 ottobre 2003, n. 2003/96/CE -
Direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per  la
tassazione dei prodotti energetici  e  dell'elettricita'  -  ed  agli
articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
(TFUE). 
    2. - In primo luogo il  ricorrente  assume  che  la  disposizione
censurata, prevedendo che l'Amministrazione regionale sia autorizzata
a concedere contributi sull'acquisto di carburanti  per  autotrazione
effettuati dai soggetti beneficiari e contemplando all'art.  2  quali
soggetti beneficiari le persone fisiche residenti nella Regione ed  i
soggetti autorizzati in  via  permanente  al  rifornimento  di  mezzi
intestati alle  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale
(ONLUS), violerebbe la direttiva 2003/96/CE (Direttiva del  Consiglio
che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei  prodotti
energetici e dell'elettricita') e l'art. 117, primo  comma,  Cost.  A
giudizio del ricorrente, infatti, il rimborso di una parte del prezzo
del  carburante  effettuato  dalla  Regione   configurerebbe,   nella
sostanza, una riduzione indiretta dell'accisa gravante sui carburanti
ed una  differenziazione  della  tassazione  su  base  regionale,  in
assenza  dell'autorizzazione  della  Commissione  europea,   di   cui
all'art. 19 della Direttiva. 
    3. - La questione non e' fondata. 
    4. - La legge regionale in esame prevede una serie di  misure  di
sostegno  per  l'acquisto  di  carburanti  per  autotrazione   e   di
promozione della mobilita' ecologica. La legge  incentiva  i  privati
che decidono di acquistare automobili con  motore  ibrido  (emissioni
zero e termico) o  completamente  a  emissioni  zero  (elettrico),  e
sostiene  la  ricerca  nel  settore  di  motori  per   la   mobilita'
individuale a emissioni zero. 
    Quanto,  poi,  alle  misure  di  sostegno   per   l'acquisto   di
carburante, che qui  interessano,  viene  introdotto  un  sistema  di
contributi per l'acquisto  di  benzina  e  gasolio  (stabiliti  nella
misura rispettivamente di 8 centesimi  al  litro  e  6  centesimi  al
litro), aumentati (rispettivamente  di  5  centesimi  al  litro  e  3
centesimi al litro) per chi utilizza un'auto con motore ibrido e  per
i beneficiari residenti nei comuni montani  o  parzialmente  montani.
Tali contributi, in favore dei beneficiari individuati  dalla  legge,
sono erogati tramite corrispondente riduzione del prezzo  dovuto  per
il carburante e rimborsati al gestore. 
    Il  gestore   del   distributore   stradale   viene   autorizzato
all'erogazione del  contributo  per  l'acquisto  dei  carburanti  per
autotrazione con modalita' elettronica, eroga  quindi  il  contributo
sull'acquisto di carburante, mediante riduzione del prezzo e comunica
in via informatica alla  Camera  di  commercio,  giornalmente  ovvero
nella prima giornata lavorativa  successiva,  i  dati  relativi  alla
quantita' dei carburanti per autotrazione venduti. Infine, il gestore
riceve il rimborso dalla Camera di commercio,  sulla  base  dei  dati
memorizzati nella banca dati informatica. 
    Per l'individuazione dei beneficiari - persone fisiche  residenti
e organizzazioni non lucrative di utilita'  sociale  (ONLUS)  di  cui
all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino
della disciplina  tributaria  degli  enti  non  commerciali  e  delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale) - la legge  prevede
che l'autorizzazione a  usufruire  della  riduzione  del  prezzo  sia
rilasciata  ai  soggetti  interessati  dalla  competente  Camera   di
commercio. 
    5. - Al  fine  di  esaminare  compiutamente  la  questione  giova
premettere che l'accisa rappresenta una tassazione contraddistinta da
carattere speciale e  struttura  monofase,  nel  senso  che  essa  e'
applicabile soltanto ad una specifica categoria  di  prodotti  ed  e'
esigibile  in  un  unico  momento  dettagliatamente  descritto  dalla
normativa di riferimento. 
    Nell'ordinamento italiano la disciplina delle accise e' contenuta
in larga parte nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo
unico delle disposizioni legislative  concernenti  le  imposte  sulla
produzione   e   sui   consumi   e   relative   sanzioni   penali   e
amministrative), piu' volte modificato  ed  integrato  in  attuazione
delle direttive comunitarie che hanno disciplinato la materia a  piu'
riprese. Da ultimo, e in maniera rilevante, il decreto legislativo 29
marzo 2010, n. 48 (Attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al
regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE)  ha
provveduto, fra l'altro, a modificare le  norme  collegate  al  fatto
generatore ed all'esigibilita'  dell'accisa,  di  cui  alla  relativa
direttiva comunitaria. 
    L'accisa  viene  definita  come  «l'imposizione  indiretta  sulla
produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico
e delle bevande alcoliche,  dell'energia  elettrica  e  dei  tabacchi
lavorati, diversa dalle  altre  imposizioni  indirette  previste  dal
Titolo III del presente testo unico». 
    La direttiva 2003/96/CE si riferisce, dal canto suo, al  «livello
di tassazione» (art. 4), definendolo come l'onere fiscale complessivo
derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette  (eccetto  l'IVA),
calcolate direttamente o indirettamente sulla quantita'  di  prodotti
energetici e di elettricita', all'atto dell'immissione in consumo. 
    5.1. - Occorre pure premettere che, con riferimento al fatto  che
genera l'accisa ed al momento di esigibilita' della stessa, il  testo
unico n. 504 del 1995, come modificato in attuazione della  Direttiva
2008/118/CE, prevede che l'obbligazione tributaria sorga  al  momento
della fabbricazione, compresa  l'estrazione  dal  sottosuolo,  ovvero
della importazione e che l'accisa divenga  esigibile  all'atto  della
immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. 
    La direttiva  2008/118/CE,  poi,  dopo  aver  specificato  che  i
prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a tale  imposta  all'atto
della loro fabbricazione e della  loro  importazione  nel  territorio
della Comunita', prevede che l'imposta divenga esigibile «al  momento
e nello Stato membro dell'immissione in consumo», dovendosi intendere
per immissione in  consumo,  a  seconda  dei  casi:  il  momento  del
ricevimento  dei  prodotti  sottoposti  ad  accisa   da   parte   del
destinatario registrato; il  momento  del  ricevimento  dei  prodotti
sottoposti ad accisa nel luogo di consegna diretta od il momento  del
ricevimento da parte del destinatario nel caso di spedizione da altro
Stato membro. 
    5.2. - Cio' posto, e venendo al merito della  questione,  occorre
osservare che la direttiva 2003/96/CE, che si assume  violata,  oltre
alla finalita' di introdurre un sistema di  tassazione  dei  prodotti
energetici compatibile con la tutela dell'ambiente, mira a conseguire
il «buon funzionamento del mercato interno» e gli «obiettivi di altre
politiche comunitarie» che hanno richiesto l'introduzione di «livelli
minimi di tassazione per la maggior parte  dei  prodotti  energetici,
compresi l'elettricita', il gas naturale e il carbone». 
    La  direttiva  ha  dunque  creato  un   sistema   di   tassazione
«armonizzato» in cui viene previsto, da un lato, che gli Stati membri
provvedano  a  tassare  i  prodotti   energetici   e   l'elettricita'
«conformemente» alla direttiva (art. 1); dall'altro, che  «i  livelli
di tassazione applicati dagli Stati  membri»  «non  poss[a]no  essere
inferiori ai livelli minimi di tassazione stabiliti» nella direttiva. 
    Sono, inoltre, previsti alcuni casi nei quali e' consentito  agli
Stati membri applicare aliquote d'imposta differenziate, a condizione
che siano rispettati i livelli minimi di tassazione  stabiliti  nella
direttiva (nell'allegato I, tabella A) e che simili interventi  siano
compatibili con il diritto  comunitario.  Le  esenzioni  o  riduzioni
consentite della tassazione possono essere concesse  direttamente,  o
attraverso un'aliquota d'imposta  differenziata,  ovvero  rimborsando
totalmente o in parte l'imposta versata. 
    L'art. 19 della direttiva consente, infine, la  possibilita'  per
il Consiglio di autorizzare gli Stati membri ad «applicare  ulteriori
esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche».
Tali deroghe devono tuttavia  essere  adottate  previa  comunicazione
alla  Commissione,  la  quale,  tenendo  conto,   tra   l'altro,   di
considerazioni  attinenti  al  corretto  funzionamento  del   mercato
interno, della necessita' di garantire una concorrenza leale e  delle
politiche comunitarie in materia di ambiente, di sanita', di  energia
e di trasporti, puo' proporre l'autorizzazione del  provvedimento  al
Consiglio. In questo senso la  valutazione  della  Commissione  tiene
conto del fatto che espressamente la direttiva prevede, all'art.  26,
che   i   provvedimenti   di   esenzione   o    riduzione    fiscale,
differenziazione  delle  aliquote  e  rimborso   d'imposta   «possono
configurarsi come aiuti di Stato e, in tal caso, sono  da  notificare
alla  Commissione,  conformemente  all'art.  88,  paragrafo   3   del
Trattato». 
    5.3. - Proprio  con  riferimento  al  Friuli-Venezia  Giulia,  la
direttiva   in   esame   aveva   contemplato,   fra   le    eccezioni
nell'armonizzazione delle accise, una riduzione  dell'aliquota  sulla
benzina e sul gasolio per autotrazione consumati nel  territorio  del
Friuli-Venezia Giulia, a condizione che tali  aliquote  differenziate
fossero  conformi  agli  obblighi  definiti  dalla  direttiva  ed  in
particolare alle aliquote minime di accisa. 
    Peraltro la Regione Friuli-Venezia Giulia, gia' con la  legge  12
gennaio 1996, n. 47 (Disposizioni per  l'attuazione  della  normativa
nazionale  in  materia  di  riduzione  del  prezzo  alla  pompa   dei
carburanti  per  autotrazione  nel   territorio   regionale   e   per
l'applicazione  della  Carta   del   cittadino   nei   vari   settori
istituzionali), aveva previsto un sistema di riduzioni del prezzo  al
distributore dei carburanti  per  autotrazione,  sistema  in  seguito
modificato dalla legge  regionale  5  dicembre  2008,  n.  14  (Norme
speciali in materia di impianti  di  distribuzione  di  carburanti  e
modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia  di
riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per  autotrazione  nel
territorio regionale),  con  la  previsione  di  nuove  modalita'  di
rimborso delle riduzioni del prezzo. 
    Tale sistema era stato autorizzato con  decisione  del  Consiglio
1997/425/CE del 30 giugno  1997,  fino  al  31  dicembre  1998,  data
prorogata con decisioni (1999/255/CE del 30 marzo  1999,  1999/880/CE
del 17 dicembre 1999,  2001/224/CE  del  12  marzo  2001)  ed  infine
annoverata fra le eccezioni dalla direttiva 2003/96/CE. 
    Successivamente, la Commissione europea, con  nota  C(2008)  7233
del 27/11/2008, aveva notificato allo Stato italiano una  lettera  di
messa  in  mora,  primo  atto  di  una   procedura   di   infrazione,
precisamente in relazione alla legge regionale n. 47  del  1996,  per
violazione  degli  obblighi  derivanti  dalla  direttiva  2003/96/CE,
procedimento  pendente  da   tempo.   La   Commissione,   in   quella
circostanza, esaminando il meccanismo adottato dalla legge  regionale
per  il  rimborso,   aveva   ritenuto   che   le   somme   rimborsate
corrispondessero alle imposte versate dalle compagnie petrolifere per
il carburante fornito alle stazioni di servizio regionali, sicche' il
vero beneficiario sarebbe stato il soggetto  obbligato  ad  assolvere
l'accisa, cioe' la compagnia petrolifera. 
    5.3.1. A  giudizio  del  ricorrente,  anche  la  legge  impugnata
avrebbe  introdotto,  attraverso  il  meccanismo  del  rimborso,  una
riduzione indiretta dell'accisa, secondo un  procedimento  analogo  a
quello  censurato  dalla  Commissione  europea  nella   summenzionata
lettera di messa in mora. 
    L'assunto, tuttavia, non trova alcun riscontro  nella  disciplina
delineata dalla legge in esame. Il regime di  agevolazione  esaminato
dalla Commissione in relazione alla legge precedente, infatti, appare
del tutto diverso dal contributo oggi censurato. Il pregresso sistema
era strutturato come  una  riduzione  del  prezzo  "alla  pompa"  dei
carburanti per autotrazione, in  cui  le  somme  corrispondenti  alle
riduzioni venivano rimborsate a ciascun  gestore  dai  fornitori  del
carburante, i quali,  a  loro  volta,  ricevevano  dalla  Regione  il
rimborso delle somme anticipate al gestore.  La  legge  regionale  11
agosto 2010, n. 14, invece, dispone l'erogazione dei contributi sugli
acquisti di carburanti direttamente al consumatore, sia pure  per  il
tramite del gestore e della Camera di commercio. 
    Il  rimborso  al  consumatore  di  una  quota  del  "prezzo"  del
carburante,  in  questo  caso,  non   e'   in   grado   di   influire
sull'ammontare  della  tassazione  assolta   dai   soggetti   passivi
dell'accisa,  ne'  conseguentemente   di   ledere   le   disposizioni
comunitarie di armonizzazione dei livelli di tassazione. 
    L'accisa  e',  infatti,   esigibile   ed   assolta   al   momento
dell'immissione in consumo,  che,  come  si  e'  visto  innanzi,  non
coincide  con  il   momento   dell'erogazione   nel   serbatoio   del
consumatore,  ma  con  quello  in  cui,  nelle   varie   fasi   della
fabbricazione, commercializzazione o importazione, i produttori  o  i
titolari di deposito fiscale  o  comunque  i  destinatari  registrati
producono o ricevono il carburante. Poiche' il  contributo  regionale
oggi  censurato  viene  corrisposto  direttamente  dalla  Camera   di
commercio al gestore del distributore e  non  piu'  al  fornitore  di
questi (come nel precedente sistema esaminato dalla Commissione), non
potrebbe configurarsi alcun rimborso dell'accisa gia' assolta. 
    In proposito,  questa  Corte  ha  gia'  precisato  che,  in  base
all'attuale normativa comunitaria,  l'obbligazione  tributaria  sorge
gia' con  la  «fabbricazione»  e  che,  fino  al  momento  della  sua
«esigibilita'», la  tassazione  e'  assoggettata  ad  un  «regime  di
sospensione», sicche' le accise «sono trattate come tributi indiretti
afferenti alla fabbricazione  (produzione),  indipendentemente  dalla
loro incidenza economica sul  consumo».  La  nuova  disciplina  delle
imposte, modificando, in applicazione  della  sopravvenuta  direttiva
comunitaria, solo il momento della loro esigibilita', non ha alterato
la natura di imposte di produzione propria delle  previgenti  accise,
sicche' l'eventuale incidenza delle accise  sul  consumatore  finale,
appare   «circostanza   inidonea   ad   infirmare    le    precedenti
considerazioni sulla natura, propria delle accise  in  questione,  di
imposte sulla produzione» (sentenza n. 115 del 2010). 
    Il consumatore, quindi, sebbene possa subire - per effetto di una
traslazione economica - il peso dell'accisa, ove questa sia inglobata
nel prezzo del carburante, non puo' essere ritenuto soggetto  passivo
dell'imposta e, dunque, non puo' ritenersi che l'attribuzione in  suo
favore di un contributo si risolva  in  una  parziale  riduzione  del
tributo. 
    Tale ricostruzione rende  evidente  che,  sotto  il  profilo  ora
esaminato,  non  sussiste  la  dedotta  violazione  della   direttiva
invocata, la quale peraltro non contiene alcuna norma  che  impedisca
una differenziazione su base  regionale  del  "prezzo"  dei  prodotti
energetici, una  volta  rispettati  i  limiti  minimi  di  tassazione
imposti. E che tali limiti minimi siano rispettati non viene in alcun
modo revocato in dubbio, ne' dal ricorrente, ne' dal raffronto fra  i
livelli di tassazione nazionali e comunitari. 
    Del resto, nella ricognizione  dei  limiti  che  l'armonizzazione
europea determina, e' necessario apprezzare  il  sistema  al  giusto,
tenendo presente che il contributo di cui  si  discorre  si  inscrive
nell'ambito di un riparto costituzionale  di  competenze  in  cui  e'
evidente pure un grado di autonomia finanziaria afferente all'accisa,
della quale la Regione  dispone  in  base  all'art.  49  del  proprio
Statuto, approvato con legge costituzionale 31  gennaio  1963,  n.  1
(Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e  sul  quale
l'ordinamento comunitario, rispettato  nel  minimo  della  tassazione
armonizzata, non ha inteso incidere, salvi i  profili  di  potenziale
distorsione del mercato che un simile assetto  potrebbe  in  concreto
determinare. 
    6. - Il ricorrente sottopone a  giudizio  della  Corte  anche  un
diverso profilo di  legittimita'  costituzionale,  assumendo  che  la
concessione  dei  contributi  sugli  acquisti   di   carburanti   per
autotrazione di cui all'impugnato  art.  3,  in  quanto  riservata  a
soggetti beneficiari, individuati dal precedente art. 2  della  legge
citata nelle persone fisiche residenti nella Regione e  nei  soggetti
autorizzati in via permanente al rifornimento di mezzi intestati alle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), si porrebbe
in contrasto con gli articoli 107 e 108 TFUE e,  quindi,  con  l'art.
117,  primo  comma,  Cost.  L'ampia  formulazione  della  norma   che
individua i beneficiari sarebbe, infatti, tale da  ricomprendere  nel
novero dei destinatari anche soggetti qualificabili come «imprese» ai
fini dell'applicazione del  diritto  comunitario  della  concorrenza,
concedendo  l'agevolazione  ad  imprese  individuali,  ad   esercenti
professioni liberali ed  alle  ONLUS  che  svolgono  anche  attivita'
economica, configurando quindi un aiuto di Stato vietato ai sensi del
Trattato. 
    7. - La questione e' inammissibile per la genericita' dei termini
in cui e' stata formulata. 
    7.1. - La giurisprudenza  comunitaria  definisce  la  nozione  di
aiuti di Stato di cui all'art. 87, n. 1, Trattato CE  (ora  art.  107
TFUE)  come  aiuti  concessi  dagli  Stati  ovvero  mediante  risorse
statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsino o minaccino  di  falsare  la  concorrenza,  nella
misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri. La  nozione
di aiuto di Stato risulta ben piu' ampia di  quella  di  sovvenzione,
dato che essa vale a designare non soltanto le  prestazioni  positive
del genere delle sovvenzioni stesse, ma anche interventi i quali,  in
varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio
di un'impresa. 
    In primo luogo, quindi, deve sussistere intervento dello Stato  o
di una sua  articolazione  o  comunque  effettuato  mediante  risorse
pubbliche; in secondo luogo, tale intervento deve  essere  idoneo  ad
incidere sugli scambi tra Stati membri; in terzo luogo,  l'intervento
deve  concedere  un  vantaggio  al  suo  beneficiario;  infine   tale
vantaggio  deve  falsare  o  minacciare  di  falsare  la  concorrenza
(sentenza Altmark, causa C-280/00, del 24 luglio 2003). Non solo,  ma
la sovvenzione in questione deve superare i limiti al  di  sotto  dei
quali l'intervento puo' essere considerato «di importanza minore» (de
minimis) ai sensi del regolamento n. 1998 del 2006 della  Commissione
del 15 dicembre 2006. 
    Si tratta, quindi, di una nozione complessa, che  puo'  ritenersi
integrata soltanto ove sussistano tutti  i  presupposti  previsti  da
tale disposizione  del  Trattato,  e  per  l'accertamento  del  quale
l'ordinamento  comunitario  prevede  un  ben   preciso   riparto   di
competenze, riservando alla competenza esclusiva  della  Commissione,
sotto il controllo del Tribunale  e  della  Corte  di  giustizia,  la
verifica della compatibilita' dell'aiuto con il mercato interno,  nel
rispetto dei regolamenti di procedura in vigore. Ai giudici nazionali
spetta solo l'accertamento dell'osservanza dell'art. 108, n. 3, TFUE,
e cioe' dell'avvenuta  notifica  dell'aiuto.  Ed  e'  solo  a  questo
specifico fine che il giudice nazionale, ivi compresa  questa  Corte,
ha una competenza limitata a verificare se la  misura  rientri  nella
nozione di aiuto. 
    7.2. - Orbene, il ricorrente si e' limitato a sostenere  soltanto
che il contributo in questione  consisterebbe  in  un  vantaggio  per
alcuni soggetti qualificabili come  «imprese»,  senza  dedurre  alcun
riferimento agli altri elementi che possano  consentire  di  ritenere
integrabile la nozione di aiuto di Stato vietato  dal  Trattato,  pur
nei limiti della competenza attribuita al giudice  nazionale  e,  per
esso, alla Corte costituzionale, nella sua posizione di unico giudice
chiamato  a  pronunciarsi  sulla  controversia  in  un  giudizio   di
legittimita' costituzionale in via principale. 
    La  mancata  esplicitazione  di  tali  argomentazioni,   atte   a
suffragare la censura proposta, e' causa  di  inammissibilita'  della
questione di costituzionalita'. 
    8. - Da ultimo, e' parimenti inammissibile  la  censura  relativa
alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera a), Cost.,  che
a  giudizio  del  ricorrente  sarebbe  integrata,  in   quanto,   non
rispettando i  vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  la
Regione avrebbe invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia
di rapporti tra lo  Stato  e  l'Unione  europea.  Risulta  del  tutto
evidente in proposito, non solo la genericita' ed assertivita'  della
censura, ma anche l'inconferenza del parametro evocato, che non  puo'
essere considerato un diverso ed ulteriore  presidio,  rispetto  agli
articoli 11 e 117, primo  comma,  Cost.,  del  rispetto  dei  vincoli
comunitari. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 3 della legge della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto  dei
carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione
e di promozione per la  mobilita'  individuale  ecologica  e  il  suo
sviluppo), proposta, in  riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera a), della Costituzione,  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale  dell'art.  3  della  citata   legge   della   Regione
Friuli-Venezia Giulia  n.  14  del  2010,  proposta,  in  riferimento
all'art. 117, primo comma, della Costituzione ed agli articoli 107  e
108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione  Europea  (TFUE),  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 3 della medesima legge della Regione Friuli-Venezia  Giulia
11 agosto 2010, n. 14, proposta, in riferimento all'art.  117,  primo
comma, della Costituzione ed alla direttiva 2003/96/CE (Direttiva del
Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei
prodotti  energetici  e  dell'elettricita'),   dal   Presidente   del
Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2011. 
 
                      Il Presidente: Maddalena 
 
 
                        Il redattore: Tesauro 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 10 giugno 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti