N. 57 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 giugno 2011

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 13 giugno  2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Fabbisogno  di  posti
  letto da assegnare alle Residenze sanitarie assistenziali  (RSA)  e
  alle Residenze sociosanitarie assistenziali (RSSA) - Autorizzazione
  al superamento del limite complessivo gia' fissato e  recepito  nel
  Piano di rientro dal  disavanzo  sanitario  regionale  2010-2011  -
  Lamentata inosservanza di vincoli posti a tutela  del  contenimento
  della spesa pubblica sanitaria e del raggiungimento degli obiettivi
  di finanza pubblica - Ricorso del Governo -  Denunciata  violazione
  della competenza legislativa statale nella materia concorrente  del
  coordinamento della finanza pubblica. 
- Legge della Regione Puglia 8 aprile 2011, n. 5, art. 1, comma 1. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge della Regione  Puglia  9
  febbraio 2011, n. 2; legge della Regione Puglia 25  febbraio  2010,
  n. 4; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett.  b);
  legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80 e 95. 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia  -  Blocco  totale  del
  turn-over del personale per gli anni 2010-2012 - Esclusione per  le
  aziende ospedaliero-universitarie  -  Contrasto  con  il  Piano  di
  rientro dal  disavanzo  sanitario  regionale  2010-2011-  Lamentata
  inosservanza di vincoli posti a tutela del contenimento della spesa
  pubblica sanitaria e del raggiungimento degli obiettivi di  finanza
  pubblica -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  della
  competenza  legislativa  statale  nella  materia  concorrente   del
  coordinamento della finanza pubblica. 
- Legge della Regione Puglia  8  aprile  2011,  n.  5,  art.  3,  che
  modifica l'art. 2, comma 1, della legge  della  Regione  Puglia  24
  settembre 2010, n. 12. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge della Regione  Puglia  9
  febbraio 2011, n. 2. 
(GU n.35 del 17-8-2011 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente del Consiglio dei ministri pro  tempore,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF 80224030587),  presso
i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.
12, 
    Contro  la  Regione  Puglia  (CF  80017210727)  in  persona   del
Presidente della Giunta Regionale pro tempore, Lungomare N. Sauro, 33
- 70121 Bari; 
    Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale: 
        1) degli artt.1, comma 1; 
        2) art. 3 
    della legge  della  Regione  Puglia  n.  5  del  8  aprile  2011,
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 52 del 11
aprile 2011, recante «Norme  in  materia  di  residenze  sanitarie  e
socio-sanitarie assistenziali  (RSSA),  riabilitazione  e  hospice  e
disposizioni urgenti in materia  sanitaria»,  come  da  delibera  del
Consiglio dei ministri in data 19 maggio 2011. 
 
                                Fatto 
 
    In data 11 aprile  2011  e'  stata  pubblicata,  nel  n.  52  del
Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BUR), la  legge  Regionale
n. 5 dell'8 aprile 2011, con la quale  sono  state  poste  «Norme  in
materia di residenze sanitarie e sociosanitarie assistenziali (RSSA),
riabilitazione  e  hospice  e   disposizioni   urgenti   in   materia
sanitaria». 
    Giova precisare che  l'approvazione  delle  disposizioni  oggetto
della presente impugnazione fa  seguito  alla  emanazione,  da  parte
della Regione Puglia di altre  tre  leggi  regionali  Puglia,  fa  n.
11/2010 e la n. 12/2010 del 24 settembre 2010 (pubblicate sul BUR  n.
149 del 27 settembre 2010), con le quale sono state stabilite  -  tra
l'altro - misure relative  alla  copertura  finanziaria,  nonche'  al
piano di rientro del disavanzo regionale, nonche' la legge  regionale
Puglia  n.  19  del  31  dicembre  2010,  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione Puglia n. 195 del 31 dicembre  2010,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  di  previsione  2011  e
bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia». 
    In particolare, la legge regionale della Puglia del 24  settembre
2010, n. 11  contiene  «Norme  per  la  copertura  delle  perdite  di
esercizio degli enti del servizio sanitario regionale (SSR)» e quella
n. 12/2010 gli «Adempimenti che la regione Puglia pone in essere  con
riferimento al piano di rientro dal disavanzo sanitario 2010-2012». 
    Il Governo, cosi' come si vedra' meglio in seguito,  ha  proposto
due ricorsi davanti a codesta  Corte  costituzionale  contro  le  due
leggi regionali citate, attualmente pendenti. 
    Al fine di ricostruire, brevemente, le vicende che hanno  portato
alla   emanazione   delle   disposizioni   oggetto   della   presente
impugnativa, giova premettere che la  Regione  Puglia,  a  causa  del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno per gli anni 2006  e
2008, e' stata dichiarata inadempiente dal tavolo politico  istituito
a  seguito  dell'intesa  Stato-regioni   del   23   marzo   2005   e,
conseguentemente,  non  le   e'   stato   consentito   l'accesso   al
finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale  a  carico
dello Stato per quegli stessi anni. 
    Alla regione, cosi' come ad altre regioni, e' stata tuttavia data
la possibilita' di recuperare le suddette somme  (pari  a  circa  500
milioni di euro) con l'invio di una proposta di piano di rientro,  da
sottoscriversi con accordo ai sensi  dell'art.  1,  comma  180  della
legge n. 311/2004, secondo quanto disposto  dalla  legge  finanziaria
2007 (legge 244/2007, art. 2, comma 49). Tale legge  infatti  prevede
la possibilita' per le regioni che non hanno rispettato il  patto  di
stabilita' interno in uno degli anni precedenti il 2007 di recuperare
la quota premiale con la sottoscrizione di un accordo su un piano  di
rientro dai disavanzi sanitari. 
    La Regione Puglia non ha pero' presentato il suddetto  piano  che
le avrebbe consentito di recuperare la quota per l'anno 2006. 
    Con la legge finanziaria 2010 (art. 2, comma 97, della  legge  n.
191/2009) e' stata concessa una ulteriore dilazione alle regioni  che
avrebbero dovuto sottoscrivere entro il 31 dicembre 2009, il suddetto
accordo (ivi compresa la Regione Puglia), prevedendo l'invio  di  una
proposta di piano entro il 30 aprile 2010, da sottoscriversi entro il
termine ultimo del  30  luglio,  pena  la  perdita  definitiva  della
competenza. 
    Le varie proposte di  piano  inviate  dalla  regione  sono  state
esaminate e valutate dall'apposito gruppo tecnico interistituzionale,
e in data 4 agosto  2010,  sono  state  ritenute  dal  Consiglio  dei
ministri non adeguate ed inidonee a riorganizzare e riqualificare  il
servizio sanitario regionale. 
    Cosi' stando le cose, con nota congiunta  del  4  agosto  2010  i
ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per i rapporti
con le regioni, hanno subordinato la sottoscrizione dell'accordo: 
        alla sospensione della efficacia delle leggi regionali Puglia
n. 4 del 2010 (Norme urgenti in materia di sanita' e servizi sociali)
e della legge regionale n. 27 del 2009 (Servizio sanitario  regionale
- assunzioni e dotazioni organiche) - per le quali il Governo  (nelle
sedute del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2010 e del 22 gennaio
2010)  ha   deliberato   altra   impugnativa   dinanzi   alla   Corte
costituzionale; 
        alla sospensione delle misure  attuative  delle  dette  leggi
regionali; 
        alla redazione di un  piano  di  rientro  avente  determinati
contenuti specificati nella nota stessa; 
        alla necessita', per la regione,  di  non  emanare  ulteriori
provvedimenti, anche legislativi,  riguardanti  la  medesima  materia
oggetto delle citate leggi regionali n. 4/2010 e n. 27/2009. 
    Come sopra precisato, avverso le dette leggi regionali n. 11/2010
e n. 12/2010 il Governo ha  proposto  altra  impugnazione  davanti  a
codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale,  attualmente   pendente,   in
particolare, nella parte in cui prevede la cessazione  dell'efficacia
delle  disposizioni  in  essa   contenute,   in   caso   di   mancata
sottoscrizione dell'accordo per il rientro  dal  disavanzo  sanitario
nei termini previsti. 
    La  Regione  Puglia,  con  le  disposizioni  di  cui  alla  legge
regionale n. 19 del 3142-2010 e' nuovamente  intervenuta  deliberando
alcune misure economico-finanziarie necessarie per  il  recupero  del
disavanzo  senza,  peraltro,  tenere  conto  delle   previsioni   ne'
dell'accordo Stato-regioni del 29 novembre 2010,  ne'  del  piano  di
rientro del disavanzo allegato al suddetto accordo. 
    Il  Governo  ha  quindi  impugnato  davanti   a   codesta   Corte
costituzionale anche alcune disposizioni della legge regionale n.  19
del 31 dicembre 2010 (segnatamente, gli artt. 11, commi  3,  4  e  5,
art. 13, commi 1 e 2, art. 37, art. 45, art. 50  e  art.  53),  nella
parte in cui eccedono dalle competenze  regionali,  violando  precise
previsioni costituzionali  e  sono  illegittimamente  invasive  delle
competenze dello Stato: il ricorso e' pendente. 
    Anche la legge regionale in esame n. 5/2011,  recante  «Norme  in
materia  di  residenze  sanitarie  e  socio  sanitarie  assistenziali
(RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni  urgenti  in  materia
sanitaria», presenta profili  di  illegittimita'  costituzionale  con
riferimento all'art. 1, comma 1, e all'art. 3. 
    Nel richiamare le premesse in epigrafe, giova  ribadire  come  la
Regione Puglia ha stipulato il 29 novembre 2010, nei termini previsti
dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 125 del  2010,  convertito
in legge n. 163 del 2010, l'accordo con il Ministro della salute e il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  comprensivo  del  piano  di
rientro  dal  disavanzo   sanitario   («Piano   di   rientro   e   di
riqualificazione del  sistema  sanitario  regionale  2010-2011»)  che
individua   gli   interventi   necessari   per    il    perseguimento
dell'equilibrio economico nel  rispetto  dei  livelli  essenziali  di
assistenza, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n.  311  del
2004 (legge finanziaria 2005). 
    Come  detto,  l'accordo  con  l'allegato  piano  di  rientro  dal
disavanzo sanitario e' stato approvato dalla  regione  con  la  legge
regionale n. 2 del 2011. 
    Cio' premesso, gli articoli della legge in esame sopra menzionati
(art. 1, comma 1, e art. 3) prevedono specifici interventi in materia
di organizzazione sanitaria che non sono in linea con gli  interventi
previsti dal menzionato piano di  rientro  dal  disavanzo  sanitario,
ponendosi in tal  modo  in  contrasto  con  i  principi  fondamentali
diretti  al  contenimento  della  spesa  pubblica  sanitaria  di  cui
all'art. 1, comma 796, lett.  b,  della  legge  n.  296  del  2006  e
all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191  dei  2009,  secondo  i
quali gli interventi  previsti  nell'accordo  e  nel  relativo  piano
invece «sono vincolanti per la regione, che e' obbligata a  rimuovere
i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne  di  nuovi  che
siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro». 
    Tali disposizioni regionali violano pertanto  l'art.  117,  terzo
comma Cost., in quanto contrastano con i principi fondamentali  della
legislazione  statale  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica. 
    La Corte costituzionale con le sentenze n. 100 e n. 141 del  2010
ha infatti ritenuto che le norme statali (quale l'art. 1, comma  796,
lett. b, della legge n. 296 del 2006) che hanno reso vincolanti,  per
le regioni che li abbiano sottoscritti,  gli  interventi  individuati
negli  atti  di  programmazione  «necessari  per   il   perseguimento
dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui  all'art.  1,
comma 180, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311»,  possono  essere
qualificate come espressione di un principio fondamentale diretto  al
contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di
un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica. 
    In particolare con la sentenza n. 140 del  2010  la  Consulta  ha
giudicato incostituzionale la legge regionale Lazio n.  6  del  2009,
che istituiva nell'ambito del Servizio sanitario nazionale  un  nuovo
tipo di distretti socio-sanitari, definiti «montani» (con  rispettivi
ospedali, servizio di eliambulanza, e possibilita' di  derogare  alla
normativa  in  materia  dl  organizzazione  del  servizio   sanitario
regionale  e  di  contenimento  della  spesa  pubblica)   in   quanto
«l'autonomia legislativa concorrente delle regioni nel settore  della
tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione  dei
servizio sanitario puo' incontrare limiti alla luce  degli  obiettivi
della finanza pubblica e del contenimento della spesa». 
    Per quanto concerne  la  legge  regionale  Puglia  oggetto  della
presente impugnazione, gli articoli 1, comma 1 e  3  della  legge  in
esame presentano i profili dl incostituzionalita' sopra descritti per
i seguenti motivi: 
        1) comma 1 prevede che i parametri fissati dall'art. 41 della
legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 in materia di posti  letto  di
residenze sanitarie assistenziali (RSA) e di residenze sociosanitarie
assistenziali (RSSA) non costituiscono limite per  la  determinazione
dei posti letto da attivare  nell'ambito  delle  stesse  strutture  a
seguito della riconversione di posti letto di ricovero per «acuti» di
cui al regolamento regionale di riordino della rete  ospedaliera  del
16 dicembre 2010, n. 18. 
    Tale disposizione regionale, formulata In maniera generica e poco
chiara, eccede dalle competenze regionali. 
    Infatti i  parametri  di  cui  al  citato  art.  41  della  legge
regionale n. 4/2010 sono stati recepiti nel piano  di  rientro  della
Puglia al fine  di  individuare  il  fabbisogno  di  posti  letto  da
assegnare  alle  RSA  e  RSSA  della  stessa  regione:  pertanto   la
disposizione in  esame,  che  autorizza  il  superamento  del  limite
complessivo di posti letto fissato dall'art. 41 della legge regionale
n. 4 del 2010, contrasta con quanto disposto  nel  piano  di  rientro
medesimo, che, al paragrafo «1.1.4», (pagg. 73 e 74), nel recepire  i
parametri stabiliti dal citato art. 41, determina in  5.100  i  posti
letto socio sanitari. 
        2) L'art. 3 modifica l'art. 2, comma 1, della legge regionale
n. 12/2010 il quale vieta per gli anni 2010, 2011, 2012 ai  direttori
generali delle aziende sanitarie locali,  delle  Aziende  ospedaliero
universitarie e degli IRCCS pubblici  di  procedere  alla  copertura,
mediante incarichi a tempo indeterminato e a tempo  determinato,  dei
posti resisi vacanti a partire dalla data  entrata  in  vigore  della
legge. 
    Detto art.2, comma 1, della legge regionale n. 12/2010 ha formato
oggetto di impugnativa  da  parte  del  Governo  innanzi  alla  Corte
costituzionale per la parte in cui, nel riferire il blocco totale del
turn-over anche alle  aziende  ospedaliere-universitarie,  omette  di
prevedere  una  specifica  intesa  tra  regioni  ed  universita',  in
violazione dell'art. 33 Cost. 
    L'art. 3 in  esame,  probabilmente  nell'intento  di  superare  i
predetti motivi di impugnativa, sopprime da detto art. 2, comma 1, le
parole «delle aziende ospedaliere-universitarie», escludendo  in  tal
modo drasticamente tali  ultime  aziende  dalla  predetta  misura  di
blocco. 
    Tale disposizione regionale,  che,  in  luogo  di  introdurre  la
necessaria intesa tra regione ed universita', esclude  totalmente  le
aziende ospedaliero-universitarie dal novero degli enti  soggetti  ai
richiamati vincoli assunzionali, determina di fatto l'alterazione del
quadro finanziario di riferimento del piano di  rientro  sottoscritto
dalla regione  Puglia  con  il  Governo  in  data  29  novembre  210,
compromettendo il conseguimento  dei  risparmi  previsti  nel  citato
piano di rientro, nel cui  ambito  sono  stati  computati  anche  gli
effetti di risparmio  derivanti  dal  blocco  del  turn-over  per  te
aziende ospedaliero-universitarie. 
    In proposito si segnala che il piano  di  rientro  della  Regione
Puglia prevede al  paragrafo  «B3:  personale»,  pag.  104,  che  «in
ragione di detto processo di ristrutturazione, la regione si  impegna
ad attuare  un  programma  di  blocco  totale  del  turn-ove»,  senza
contemplare alcuna distinzione fra le aziende sanitarie locali  e  le
Aziende ospedaliere universitarie. 
    Tale intervento e' dettagliato nell'allegato al piano di rientro,
ove e' previsto che «lo scenario  delineato  dal  presente  piano  di
rientro per ricondurre la spesa entro i vincoli di finanza pubblica e
nel rispetto dei Lea e' coerente con la scelta di operare  il  blocco
dei turn-over, con conseguente soppressione di posti nelle  dotazioni
organiche delle Aziende sanitarie per il triennio  2010-2012».  Nelle
tabelle  allegate,  inoltre,  sono  menzionate   anche   le   Aziende
ospedaliero-universitarie (AOU  Policlinico  di  Bari  e  AOU  «OORR»
Foggia). 
    Per tali motivi le disposizioni regionali indicate devono  essere
impugnate dinanzi alla Corte  costituzionale  ai  sensi  dell'art.127
Cost. 
    Per i suddetti  motivi,  si  Ritiene  di  proporre  questione  di
legittimita' costituzionale ai sensi dell'art.127 della Costituzione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimi,   e   conseguentemente
annullare, per i motivi sopra specificati, gli artt.1, comma 1 e art.
3 della legge della Regione Puglia n. 5 del 8 aprile 2011, pubblicata
nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n.  52  del  11  aprile
2011,  recante  «Norme  in   materia   di   residenze   sanitarie   e
socio-sanitarie assistenziali  (RSSA),  riabilitazione  e  hospice  e
disposizioni urgenti in materia  sanitaria»,  come  da  delibera  del
Consiglio dei ministri in data 19 maggio 2011. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  19
maggio 2011; 
        2. copia della legge regionale impugnata; 
        3. rapporto della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento degli affari regionali. 
    Con ogni salvezza. 
        Roma, 7 giugno 2011 
 
                    L'Avvocato dello Stato: Rago