N. 166 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 marzo 2011

Ordinanza del 10 marzo 2011 emessa dal  Tribunale  di  Benevento  nel
procedimento civile promosso da Mercaldo Ugo contro San  Paolo  Banco
di Napoli s.p.a.. 
 
Banca e istituti di credito - Operazioni bancarie regolate  in  conto
  corrente  -  Diritti   nascenti   dall'annotazione   in   conto   -
  Prescrizione - Decorrenza dal giorno dell'annotazione -  Previsione
  in via di  interpretazione  autentica  dell'art.  2935  del  codice
  civile  (come  tale  applicabile  anche  ai  giudizi  pendenti)   -
  Contestuale esclusione della restituzione di importi  gia'  versati
  alla data di entrata in  vigore  della  legge  n.  10  del  2011  -
  Esorbitanza  dai  limiti  propri  delle  leggi   interpretative   -
  Contrasto con i principi  di  eguaglianza  e  di  ragionevolezza  -
  Violazione della garanzia di tutela dei diritti davanti agli organi
  giurisdizionali ordinari ed invasione delle prerogative  di  questi
  ultimi - Contrasto con la tutela del  risparmio  delle  famiglie  e
  delle imprese nonche' con  la  liberta'  dell'iniziativa  economica
  privata  -  Possibile  incidenza  sul  diritto  delle  banche  alla
  restituzione delle somme date a mutuo ai correntisti in  regime  di
  apertura di credito in conto corrente. 
- Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2, comma 61,  aggiunto
  dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10. 
- Costituzione, artt. 3, 24, 41, 47 e 102. 
(GU n.35 del 17-8-2011 )
 
                       IL TRIBUNALE ORDINARIO 
 
    Ha emesso, dandone lettura  alle  parti,  la  seguente  ordinanza
nella causa iscritta al n. 2102/2007 R.G.A. avente ad oggetto: azione
di ripetizione di somme indebitamente percepite in rapporto di  conto
corrente bancario, tra Mercaldo Ugo, con domicilio eletto  presso  lo
studio dell'avv. Francesco Romano sito in Benevento Viale Mellusi  n.
40, come da procura in atti, attore  e  San  Paolo  Banco  di  Napoli
s.p.a.,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,  con
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Criscoli,  sito
in Benevento  Via  Giustiniani  n.  18,  come  da  procura  in  atti,
convenuta. 
 
                      Svolgimento del processo 
 
    Con atto di citazione notificato in data 11 giugno 2007  Mercaldo
Ugo esponeva di aver intrattenuto con la filiale San Paolo  Banco  di
Napoli s.p.a. di Benevento un rapporto  di  conto  corrente  bancario
contraddistinto dal n.  7073  (numero  erroneamente  indicato  e  poi
successivamente corretto in quello portante il n. 27/90), iniziato in
data 14-21 settembre 1992 e chiuso in data 31 dicembre 2006 con saldo
debitorio a carico di esso attore. 
    Allegava  che  su  detto  conto,  la  banca  aveva  calcolato   e
addebitato commissioni di massimo scoperto ed interessi  anatocistici
in  violazione  dell'art.  1283  c.c.,   sulla   base   di   clausole
contrattuali nulle e prive di effetto, per  cui,  non  essendo  stato
possibile ottenere  bonariamente  dalla  banca  quanto  indebitamente
dalla  stessa  percepito   -   giusta   richiesta   raccomandata   di
restituzione notificata alla banca in data 5 marzo  2007  -  l'attore
chiedeva al giudice di dichiarare che il San Paolo  Banco  di  Napoli
s.p.a. durante  il  rapporto  bancario  intercorso  aveva  addebitato
interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto non dovuti e
quindi di conseguenza condannare la  banca  alla  restituzione  delle
somme  indebitamente  percepite  per  le  causali  suindicate,  oltre
vittoria di spese di lite da  distrarsi  in  favore  del  procuratore
anticipatario. 
    Instaurato regolarmente il contraddittorio, la banca eccepiva  in
via preliminare la nullita' dell'atto di citazione per genericita' ed
indeterminatezza dei fatti costitutivi posti a base della  domanda  e
nel  merito  tempestivamente  eccepiva  la   prescrizione   decennale
dell'azione di ripetizione  dell'indebito  in  quanto  decorrente  il
periodo prescrizionale dalla data  di  annotazione  di  ogni  singola
posta contestata. 
    Deduceva,  peraltro,  l'avvenuta  decadenza  dalla  contestazione
degli  estratti  conto,  atteso  che  il  correntista,  pur  avendoli
ricevuti periodicamente, non li aveva mai impugnati entro il  termine
di sessanta giorni di cui all'art. 119 del T.U. n. 385/93. 
    Affermava, inoltre, la legittimita' delle pattuizioni -  e  delle
conseguenziali  annotazioni  in  conto  corrente  -   relative   alla
capitalizzazione periodica degli interessi passivi e alla commissione
di massimo scoperto, per cui concludeva per il rigetto della  domanda
attorea, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. 
    Indi, prodotti dalle parti i contratti, gli estratti conto  ed  i
conti scalari relativi al  c/c  27/90,  il  giudice  istruttore,  sul
presupposto   non   esplicitato   della   nullita'   della   clausola
anatocistica per violazione dell'art. 1283 c.c. e della  clausola  di
commissione di massimo scoperto  per  violazione  degli  artt.  1418,
comma 2 e 1346 c.c. (indeterminatezza ed i  indeterminabilita'  della
stessa  atteso  che  il  contratto  contiene  solo  l'indicazione  in
percentuale della commissione ma non l'indicazione  dei  criteri  di'
calcolo)  disponeva   una   consulenza   tecnica   finalizzata   alla
ricostruzione contabile del rapporto bancario depurato dagli  effetti
della  commissione  di  massimo  scoperto  e  della  capitalizzazione
trimestrale degli interessi debitori, con applicazione  del  criterio
della capitalizzazione annuale degli stessi. 
    Successivamente, depositata una prima  relazione  di  consulenza,
resi  chiarimenti  alla  stessa  con  redazione  di   una   relazione
integrativa che accertava - con il  criterio  della  capitalizzazione
annuale degli interessi debitori - un saldo  reale  attivo  a  favore
dell'attore di euro 26.832,87  al  31  dicembre  2006,  precisate  le
conclusioni,  all'udienza  del  28  ottobre  2010  la  causa   veniva
riservata in decisione, con concessione dei termini di  cui  all'art.
190 c.p.c. 
    Con ordinanza depositata in cancelleria in data 1° febbraio  2011
il giudice, essendo intervenuta in data 23 novembre  2010-2  dicembre
2010 la sentenza n. 24418/10 della  Corte  Suprema  di  Cassazione  -
Sezioni   Unite   Civili   che   sanciva    l'illegittimita'    della
capitalizzazione  anche  solo  annuale  degli  interessi  in   quanto
contrastante con la nullita' dell'anatocismo  di  cui  all'art.  1283
c.c., rimetteva la causa in istruttoria, disponendo  la  comparizione
del c.t.u. per  l'udienza  del  10  marzo  2011  per  incaricarlo  di
ricostruire il rapporto bancario dedotto in giudizio  alla  luce  dei
principi giuridici affermati in detta sentenza e segnatamente per  il
ricalcolo del saldo epurato integralmente dall'interesse anatocistico
(c.d. criterio dell'interesse semplice). 
    Nel frattempo, in data 26 febbraio 2011 veniva  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 - Supplemento ordinario  n.52  la  legge  26
febbraio  2011,  n.  10  di   conversione   con   modificazioni   del
decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, recante  «Proroga  di  termini
previsti da disposizioni  legislative  e  di  interventi  urgenti  in
materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie»  (c.d.
Decreto Milleproroghe), la quale  all'art.  1  comma  1,  richiamando
l'allegato  «Modificazioni  apportate  in  sede  di  conversione   al
decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225» ha introdotto nell'ordinamento
giuridico (con  decorrenza  dal  giorno  successivo  a  quello  della
pubblicazione (art. 1) la seguente norma: «Modificazioni apportate in
sede di  conversione  al  decreto-legge  29  dicembre  2010  n.  225:
all'art.  2  dopo  il  comma  19  sono  aggiunti  i  seguenti  commi:
...omissis... "61. In ordine alle  operazioni  bancarie  regolate  in
conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel  senso
che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione  in
conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In  ogni
caso non si fa luogo alla restituzione di importi gia'  versati  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto-legge" (per facilita' di comprensione  e  reperimento  vedasi
art. 2 comma 61 del testo del decreto-legge 29 dicembre 2010  n.  225
coordinato con le modifiche apportate con la legge di conversione  26
febbraio 2011 n. 10, secondo il testo  redatto  dal  Ministero  della
giustizia al sensi degli artt. 10 comma 2 e 3 e 11 comma 1 del D.P.R.
28 dicembre 1985 n. 1092  -  Testo  Unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle  leggi  e  sulle  pubblicazioni  ufficiali  della
Repubblica Italiana). 
    Orbene questo  giudicante,  nel dovere  prendere i  provvedimenti
istruttori e segnatamente dovendo decidere se  ed  in  quali  termini
affidare al c.t.u. un incarico integrativo di ricalcolo del  rapporto
bancario in conto corrente  sulla  base  dei  criteri  sanciti  dalla
sentenza n. 24418/10 della Corte  Suprema  di  Cassazione  -  Sezioni
Unite Civili  non  puo'  prescindere  dall'applicazione  della  nuova
norma, la cui portata innovativa si presta a  varie  interpretazioni,
alcune  delle  quali  palesemente  in  contrasto   con   i   principi
costituzionali di cui agli artt. 3  (principi  di  uguaglianza  e  di
ragionevolezza ), 24 e 102 (diritto  di  tutela  dei  propri  diritti
davanti agli organi giurisdizionali ordinari) 41 e  47  (principi  di
liberta' dell'iniziativa economica privata e di tutela del risparmio)
della Costituzione. 
    La banca convenuta,  infatti,  in  comparsa  di  costituzione  ha
tempestivamente eccepito la prescrizione dell'azione di  restituzione
dell'indebito proposta dall'attore ai sensi dell'art 2033  c.c.,  per
cui se  la  nuova  norma  dovesse  interpretarsi  nel  senso  che  la
prescrizione decennale decorre  non  dalla  data  di  estinzione  del
rapporto di conto corrente (come di recente confermato da Cass.  Civ.
S.U. n. 24418/10) ma dal giorno di ogni singola annotazione in  conto
(art. 2-quinquies comma 9 prima  parte  della  impugnata  legge),  la
conseguenza  sarebbe  l'estinzione  per  prescrizione   del   diritto
dell'attore  alla  restituzione  degli  importi  versati   a   titolo
solutorio e annotati in data anteriore al 5 marzo 1997, vale  a  dire
annotati oltre dieci anni prima della  data  di  notificazione  della
richiesta stragiudiziale di restituzione dell'indebito  (raccomandata
notificata alla banca in data 5 marzo 2007), che rappresenta il primo
degli atti interruttivi della prescrizione risultante in atti. 
    Inoltre, se la seconda parte della norma impugnata (...  In  ogni
caso non si fa luogo alla restituzione di importi gia'  versati  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto-legge) dovesse interpretarsi nel senso che  nelle  operazioni
bancarie regolate in conto corrente ciascuna  delle  parti  puo'  non
restituire gli importi gia' versati alla data del 27  febbraio  2011,
anche se non dovuti, la conseguenza sarebbe il rigetto  totale  della
domanda di restituzione dell'attore in quanto il rapporto bancario in
conto corrente e' stato chiuso consensualmente dalle parti in data 31
dicembre 2006. per cui i versamenti sono tutti antecedenti alla  data
di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2011 n. 10. 
    Cio' posto, essendo evidente  la  rilevanza  della  questione  di
costituzionalita' ai fini della adozione dei provvedimenti istruttori
e decisori della causa civile in  esame,  appare  opportuno  svolgere
brevemente i motivi di diritto in base  ai  quali  questo  giudicante
ritiene costituzionalmente illegittima l"impugnata norma. 
 
                          Motivi di diritto 
 
    Invero nella prima parte, della impugnata  norma  il  legislatore
manifesta apertamente l'intento di attribuire alla stessa  natura  di
norma di interpretazione autentica dell'art. 2935 codice civile  («La
prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il  diritto  puo'
essere, fatto valere») aggiungendo che  «In  ordine  alle  operazioni
bancarie regolate in conto corrente l'art 2935 del codice  civile  si
interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti
dall'annotazione   in   conto   inizia   a   decorrere   dal   giorno
dell'annotazione stessa». 
    E' evidente l'intento e la finalita' di consentire l'applicazione
retroattiva, e quindi anche ai giudizi pendenti.  della  norma,  alla
stregua di ogni vera ed autentica legge di interpretazione autentica. 
    Orbene le norme interpretative, che il legislatore puo'  adottare
quando la  scelta  imposta  dalla  legge  rientri  tra  le  possibili
varianti di senso del testo originario  di  una  norma,  non  possono
violare i limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi,  che
attengono alla salvaguardia oltre che dei principi costituzionali, di
altri fondamentali valori di civilta' giuridica posti  a  tutela  dei
destinatati  della  norma  e  dello  stesso  ordinamento.  Tra  detti
principi   spiccano   il   rispetto   del   principio   generale   di
ragionevolezza, il principio del divieto di introdurre ingiustificate
disparita' di trattamento, il principio della tutela dell'affidamento
legittimamente sorto nei soggetti per l'effetto  nomofilattico  delle
pronunce della  Corte  di  cassazione,  la  coerenza  e  la  certezza
dell'ordinamento giuridico, il rispetto  e  la  non  invasione  delle
funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. 
    Nel caso dell'impugnata norma tali limiti risultano  platealmente
superati, atteso che: 
        1) non vi era alcun  dubbio  interpretativo  in  ordine  alla
decorrenza della prescrizione dei diritti  nascenti  dall'annotazione
nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, atteso che  sul
punto vi era costante ed uniforme giurisprudenza della Suprema  Corte
di cassazione, la quale ultima peraltro, recentemente, con sentenza a
Sezioni unite n. 24418/10 del 2 dicembre 2010, aveva ribadito  quanto
sostenuto da anni e cioe'  che  «  Se,  dopo  la  conclusione  di  un
contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente,
il correntista agisce per far dichiarare la nullita'  della  clausola
che prevede la corresponsione di  interessi  anatocistici  e  per  la
ripetizione di  quanto  pagato  indebitamente  a  questo  titolo,  il
termine di prescrizione decennale cui tale azione di  ripetizione  e'
soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti  dal  correntista  in
pendenza del rapporto abbiano  avuto  solo  funzione  ripristinatoria
della provvista dalla data in  cui  e'  stato  estinto  il  saldo  di
chiusura del conto  in  cui  gli  interessi  non  dovuti  sono  stati
registrati». 
    Relativamente a tale recente decisione, giova  precisare  che  la
suprema Corte ebbe a pronunciarsi a Sezioni Unite non per difformita'
di orientamenti tra diverse Sezioni della stessa, ma unicamente  «per
la particolare importanza delle questioni sollevate». 
        2) da decenni gli esperti di diritto  bancario  e  la  stessa
giurisprudenza hanno chiarito come sia corretto distinguere gli  atti
giuridici da cui sorgono diritti di credito dalle semplici operazioni
di accreditamento ed addebitamento, le quali si effettuano secondo la
tecnica delle scritture e delle registrazioni, per  cui  l'operazione
contabile  di  accredito  o  di   addebito   non   corrisponde   alla
costituzione di crediti o di debiti ma e' semplicemente  un  modo  di
rappresentare le modificazioni oggettive e quantitative  che  subisce
un unico rapporto obbligatorio nel  corso  del  suo  svolgimento.  Ne
consegue che durante il corso  del  rapporto  non  si  attribuisce  a
nessuno dei due contraenti la veste di debitore o di creditore ma  si
lascia a  ciascuna  delle  parti,  fino  a  completa  estinzione  del
rapporto, nella sua rispettiva posizione originaria. Per tali  motivi
sia la dottrina che la giurisprudenza hanno  sempre  ritenuto  che  i
contratti  bancari  di  credito  con  esecuzione  ripetuta  di   piu'
prestazioni, sono contratti unitari, che  danno  luogo  ad  un  unico
rapporto giuridico, anche se articolato in  una  pluralita'  di  atti
esecutivi   e   che   la   serie   di   versamenti,    prelievi    ed
accreditamenti determinano  solo  variazioni quantitative  dell'unico
originario rapporto. Per cui solo con il conto finale si stabiliscono
definitivamente i crediti e i debiti delle parti fra di loro e se  ne
determina l'esigibilita'. 
    Ne deriva l'irragionevolezza della  norma  impugnata,  in  quanto
sotto forma malcelatamente  interpretativa,  di  fatto  innova  e  si
scontra non solo con la disciplina normativa e  la  natura  giuridica
propria delle operazioni bancarie in conto corrente di cui agli artt.
1852-1857 c.c. ma anche con il principio generale affermato dall'art.
2935 c.c. in tema di decorrenza della prescrizione. 
        3)  le  norme  sulla  prescrizione,  pur  avendo  una  natura
sostanziale, producono i loro effetti sul  piano  processuale  atteso
che invocando l'effetto estintivo delle stesse e' possibile  impedire
ai  titolari  di  diritti  di  ottenerne  la  realizzazione  in   via
giudiziaria. 
    Ne consegue che, ove l'impugnata norma si applicasse anche per il
passato e ai giudizi in corso, si avrebbe non solo una violazione del
principio  di   uguaglianza   e   un'ingiustificata   disparita'   di
trattamento,  ma  anche  una  frustrazione  dell'articolo  24   della
Costituzione, oltre che un invasione ingiustificata delle prerogative
proprie della Magistratura ordinaria  con  violazione  dell'art.  102
della Costituzione. 
        4)   l'impugnata   norma   realizza,   infine,   un'eclatante
violazione dei principi di tutela del risparmio delle famiglie  delle
imprese,  delle  quali  ultime  intacca  la  libera   di   iniziativa
economica, cosi' violando gli artt. 41 e 47 della Costituzione. 
    La norma in parola, infatti,  paradossalmente  contenuta  in  una
legge  titolata  «Proroga  di  termini   previsti   da   disposizioni
legislative e di  interventi  urgenti  in  materia  tributaria  e  di
sostegno alle imprese e alle famiglie» piu' che sostenere famiglie ed
imprese incide invece negativamente sulle  legittime  aspettative  di
esse  di  ottenere  in  restituzione  ingenti   somme   indebitamente
contabilizzate dalla controparte durante lo svolgimento  di  rapporti
in conto correnti e  percepite  in  violazione  di  norme  di  ordine
pubblico  quale  il  divieto  dell'anatocismo  e  del  decorso  della
prescrizione dal giorno in cui il diritto puo' essere  fatto  valere,
favorendo cosi' anche condotte dagli effetti tendenzialmente usurari. 
    D'altra parte la norma, di iniziativa governativa ed inserita con
un maxi emendamento nel  testo  di  un  ennesimo  decreto-legge  c.d.
Milleproroghe a pochi giorni dalla scadenza dello stesso e sottoposto
a voto di fiducia con  conseguenziale  sostanziale  frustrazione  del
potere del Parlamento di apportarvi  delle  modifiche  (e'  noto  che
molti dei deputati e dei senatori sono avvocati che ben  conoscono il
contenzioso civile in atto tra banche e correntisti), pur se definita
dai  primi  commentatori  come  «legge  salva  banche»,  rischia   di
pregiudicare irrimediabilmente  anche  il  diritto  delle  banche  ad
ottenere in restituzione somme date a mutuo ai correntisti in  regime
di apertura di credito in conto corrente se annotate prima  di  dieci
anni dalla formale richiesta di rientro  o  di  pagamento  del  saldo
finale di chiusura del conto. 
    Le considerazioni sopra  sviluppate  valgono  a  maggior  ragione
riguardo alla seconda parte dell'impugnata norma vale a dire a quella
sorta di norma transitoria la quale dispone che «... In ogni caso non
si da luogo alla restituzione degli importi gia' versati alla data di
entrata  in  vigore  della  legge   di   conversione   del   presente
decreto-legge». 
    Trattasi di norma del tutto assurda ed incomprensibile, la quale,
senza null'altro aggiungere e precisare, determina che chi (anche una
banca) per sua sventura si trovi ad aver versato  alla  data  del  27
febbraio 2011 (data di entrata in vigore della legge  di  conversione
n. 10/2011) degli importi a credito in un rapporto regolato in  conto
corrente non puo' ottenerli «in ogni caso» in  restituzione  dal  suo
debitore. 
    Per non far torto all'intelligenza  di  nessuno  si  omette  ogni
ulteriore commento, semplicemente rilevando che detta  seconda  parte
dell'impugnata norma fa  strage  non  solo  delle  principali  regole
giuridiche e costituzionali  sopra  richiamate,  ma  anche  dei  piu'
elementari  canoni  di   logica   e   avvedutezza   richiesti   nella
regolamentazione normativa dei rapporti tra consociati. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Letti gli artt. 134 e  137  della  Costituzione,  1  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n.
87; 
    promuove d'ufficio, per violazione degli artt. 3, 24,  41,  47  e
102 della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale
della legge 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione con  modificazioni
del decreto-legge 29  dicembre  2010,  n.  225  nella  parte  in  cui
all'art. 1, comma 1, richiamando l'allegato «Modificazioni  apportate
in sede di conversione al decreto-legge 29 dicembre 2010 n.. 225»  ha
introdotto   nell'ordinamento   giuridico    la    seguente    norma:
«Modificazioni apportate in sede di conversione al  decreto-legge  29
dicembre 2010 n. 225: all'art. 2 dopo il comma. 19  sono  aggiunti  i
seguenti commi: ...omissis... 
        «61. In ordine alle operazioni  bancarie  regolate  in  conto
corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la
prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione  in  conto
inizia a  decorrere  dal  giorno  dell'annotazione  stessa.  In  ogni
caso non si da' luogo alla restituzione di importi gia' versati  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto-legge». 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri nonche' comunicata al presidente del Senato e al  presidente
della Camera dei  deputati  e  all'esito  sia  trasmessa  alla  Corte
costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova  delle
avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. 
        Benevento, addi' 10 marzo 2011 
 
                        Il giudice: Loffredo