N. 208 SENTENZA 4 - 13 luglio 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Ricorsi delle Regioni Toscana e Umbria - Impugnazione di disposizioni
  del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78  -  Trattazione  della
  questione  riguardante  l'art.  15,  commi  1  e  2,  del  suddetto
  decreto-legge  -  Decisione  sulle  altre  disposizioni   impugnate
  riservata a separate pronunce. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito,  con  modificazioni,  dalla
  legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, commi 1 e 2. 
- Costituzione, art. 117, terzo e sesto comma. 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Circolazione  stradale  -  Misure
  urgenti  in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e   di
  competitivita' economica - Pedaggi  autostradali  -  Ricorso  delle
  Regioni Toscana e Umbria - Eccepita inammissibilita' per tardivita'
  dell'impugnazione in quanto sollevata solo dopo l'entrata in vigore
  della legge di conversione del decreto-legge - Reiezione. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito,  con  modificazioni,  dalla
  legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, commi 1 e 2. 
- Costituzione, art. 117, terzo e sesto comma. 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Circolazione  stradale  -  Misure
  urgenti  in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e   di
  competitivita' economica - Pedaggi  autostradali  -  Ricorso  delle
  Regioni Toscana e Umbria - Eccepita inammissibilita'  per  asserita
  necessita' di  considerare  le  disposizioni  denunciate  non  gia'
  singolarmente bensi' nel contesto della legge di manovra  economica
  in cui esse sono inserite - Reiezione. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito,  con  modificazioni,  dalla
  legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, commi 1 e 2. 
- Costituzione, art. 117, terzo e sesto comma. 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Circolazione  stradale  -  Misure
  urgenti  in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e   di
  competitivita' economica - Pedaggi  autostradali  -  Ricorso  delle
  Regioni Toscana e Umbria - Eccepita inammissibilita' per carenza di
  interesse - Reiezione. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito,  con  modificazioni,  dalla
  legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, commi 1 e 2. 
- Costituzione, art. 117, terzo e sesto comma. 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Circolazione  stradale  -  Misure
  urgenti  in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e   di
  competitivita' economica - Definizione con decreto  del  Presidente
  del  Consiglio  dei  ministri,   di   criteri   e   modalita'   per
  l'applicazione  del  pedaggio  sulle  autostrade  e  sui   raccordi
  autostradali in gestione diretta ANAS,  nonche'  dell'elenco  delle
  tratte da  sottoporre  a  pedaggio  -  Autorizzazione  all'ANAS  ad
  applicare  una  maggiorazione   tariffaria   forfettaria   in   via
  transitoria presso le  stazioni  di  esazione  delle  autostrade  a
  pedaggio assentite in  concessione  interconnesse  con  le  trattte
  autostradali in gestione  diretta  ANAS  -  Ricorso  delle  Regioni
  Toscana  e  Umbria  -  Denunciata   violazione   delle   competenze
  legislative e regolamentari regionali con lesione del principio  di
  leale  collaborazione  -  Esclusione   -   Riconducibilita'   delle
  disposizioni  impugnate  alla  materia  "ordinamento   civile"   di
  competenza legislativa esclusiva dello Stato - Non fondatezza della
  questione. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito,  con  modificazioni,  dalla
  legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 15, commi 1 e 2. 
- Costituzione, art. 117, terzo e sesto comma. 
(GU n.31 del 20-7-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Alfonso QUARANTA; 
Giudici: Paolo MADDALENA , Alfio  FINOCCHIARO,  Franco  GALLO,  Luigi
  MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,
  Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo
  GROSSI, Giorgio LATTANZI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                               Sentenza 
 
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 15, commi 1 e 2,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
promossi con ricorsi delle Regioni Toscana e Umbria, notificati il 28
settembre 2010, depositati in cancelleria il 30 settembre 2010 ed  il
6 ottobre 2010 ed iscritti ai nn. 97 e 103 del registro ricorsi 2010. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  giugno  2011  il   Giudice
relatore Giuseppe Frigo; 
    Uditi gli avvocati Marcello Cecchetti  per  la  Regione  Toscana,
Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Umbria e  l'avvocato
dello Stato Antonio Tallarida per il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato  il
successivo 30 settembre (r. ric. n. 97 del 2010), la Regione  Toscana
ha impugnato numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e  di
competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, e, tra  queste,  l'art.  15,  commi  1  e  2,
prospettando  la  violazione  dell'art.  117,  terzo   comma,   della
Costituzione e del principio di leale collaborazione. 
    La Regione, in premessa, richiama il contenuto delle disposizioni
impugnate, ai sensi delle  quali:  «1.  Entro  quarantacinque  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto-legge,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalita' per
l'applicazione  del  pedaggio  sulle  autostrade   e   sui   raccordi
autostradali in gestione diretta di  ANAS  S.p.a.,  in  relazione  ai
costi di investimento  e  di  manutenzione  straordinaria  oltre  che
quelli relativi alla  gestione,  nonche'  l'elenco  delle  tratte  da
sottoporre a pedaggio. 
    2. - In fase  transitoria,  a  decorrere  dal  primo  giorno  del
secondo mese successivo a quello di entrata in  vigore  del  presente
decreto e fino alla data di applicazione dei pedaggi di cui al  comma
1, comunque non oltre il 31 dicembre 2011, ANAS S.p.a. e' autorizzata
ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro  per
le classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi  di  pedaggio
3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a  pedaggio
assentite in concessione che si interconnettono con le  autostrade  e
raccordi autostradali in gestione diretta ANAS. Le stazioni di cui al
precedente periodo sono individuate con il medesimo d.P.C.m.  di  cui
al comma 1. Gli importi delle maggiorazioni sono  da  intendersi  IVA
esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui  al  presente  comma  non
potranno comunque comportare  un  incremento  superiore  al  25%  del
pedaggio altrimenti dovuto». 
    Premette  ancora  la   ricorrente   che,   successivamente   alla
conversione,  il  primo  comma  e'  stato   parzialmente   modificato
dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (Misure
urgenti per il  settore  dei  trasporti  e  disposizioni  in  materia
finanziaria),  con  l'aggiunta,  dopo  le   parole   «modalita'   per
l'applicazione» della frase «entro il 30 aprile 2011». 
    Ritiene la Regione Toscana che le disposizioni impugnate incidano
sulle materie di  competenza  legislativa  concorrente  «governo  del
territorio» e «grandi reti di trasporto e navigazione». 
    La ricorrente assume, infatti, che la variazione in  aumento  dei
pedaggi sulle autostrade e sui raccordi autostradali, prevista  dalla
prima  parte  del  primo  comma  dell'articolo  impugnato,   comporti
necessariamente  effetti  riflessi  sulla  viabilita'  alternativa  a
quella autostradale, perche' determinerebbe  una  maggiore  affluenza
del traffico sui percorsi alternativi, con conseguente  aggravio  dei
costi di manutenzione e dei fenomeni di  inquinamento  nei  territori
limitrofi. In proposito, anche la  giurisprudenza  amministrativa  ha
affermato  che  gli  aumenti  tariffari  «non  possono  non  incidere
sull'andamento della viabilita', della circolazione e  dei  trasporti
in  ambito  regionale»  (viene  citata  la  sentenza  del   Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, Sez. III, del 5 ottobre 2006,  n.
9917). 
    In virtu' di quanto esposto e, in specie, per  l'incidenza  delle
disposizioni  in  esame  sulle  materie  di  competenza   concorrente
«governo del territorio» e «grandi reti di trasporto e  navigazione»,
il  legislatore  statale  avrebbe  dovuto  prevedere  quantomeno   il
coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni per  la  determinazione
dei criteri e delle modalita' di applicazione dei pedaggi. 
    Analoghi   rilievi   varrebbero   anche   per    la    previsione
dell'individuazione da parte del Governo delle tratte da sottoporre a
pedaggio, contenuta nella seconda parte del primo comma dell'art.  15
impugnato,  senza  il  coinvolgimento  della   Regione   interessata:
l'introduzione ex novo di un corrispettivo  produrrebbe,  secondo  la
ricorrente, conseguenze significative sulla viabilita' in generale e,
in particolare, sulla vivibilita' delle zone interessate. 
    Anche in questo caso,  l'incidenza  sulle  materie  «governo  del
territorio» e «grandi reti di trasporto e navigazione» avrebbe dovuto
comportare un coinvolgimento della Regione interessata. 
    Infine, dall'illegittimita' costituzionale del comma 1 del citato
art. 15 deriverebbe anche quella del comma 2, che  consente  all'ANAS
S.p.a., sia pure soltanto in via transitoria e comunque non oltre  il
31  dicembre  2011,  di  «applicare  una   maggiorazione   tariffaria
forfettaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due  euro
per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le  stazioni  di  esazione
delle  autostrade  a  pedaggio  assentite  in  concessione   che   si
interconnettono con  le  autostrade  e  i  raccordi  autostradali  in
gestione diretta ANAS». Anche  detta  disposizione,  influendo  sulla
viabilita', inciderebbe sulle  materie  «governo  del  territorio»  e
«grandi reti  di  trasporto  e  navigazione»  senza  prevedere  alcun
coinvolgimento delle Regioni,  neppure  nella  forma  dell'intervento
nella Conferenza Stato-Regioni. 
    La dedotta illegittimita' emergerebbe altresi' dalla  circostanza
per la quale la maggiorazione di cui trattasi si applicherebbe  anche
alle stazioni di esazione che non si interconnettono in modo  diretto
ed esclusivo alle autostrade ed ai raccordi autostradali in  gestione
diretta ANAS S.p.a., e che, quindi, servono anche  strade  regionali;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  25  giugno
2010 ha, infatti, individuato una serie di stazioni di esazione  alle
quali  applicare  la  maggiorazione   prevista   dalla   disposizione
censurata non collegate in via diretta ed immediata  alle  autostrade
ed ai raccordi autostradali in  gestione  diretta  ANAS  S.p.a.  (per
quanto riguarda la Toscana, le stazioni di Firenze-Certosa e  Val  di
Chiana). 
    2. - Anche la  Regione  Umbria,  con  ricorso  notificato  il  28
settembre 2010 e depositato il successivo 30 settembre  (r.  ric.  n.
103 del 2010), ha impugnato, tra le altre, le disposizioni  contenute
nell'art. 15, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 78  del  2010,
convertito dalla legge n. 122 del 2010,  prospettando  la  violazione
dell'art.  117,  terzo  e  sesto  comma,  della  Costituzione  e  del
principio di leale collaborazione. 
    Dopo aver premesso il contenuto  della  normativa  impugnata,  la
Regione Umbria si dichiara interessata ad agire  per  il  tratto  del
raccordo   autostradale,   in   gestione   diretta    ANAS    S.p.a.,
Perugia-Vettole  [rectius,  Bettolle],   che   da   Perugia   conduce
all'innesto della Al, casello Val di Chiana. 
    La ricorrente ritiene che le norme  in  esame  non  rientrino  in
alcuna delle materie attribuite alla  competenza  esclusiva  statale,
bensi' in materie, spettanti alla  competenza  concorrente  stabilita
dall'art. 117, terzo comma, Cost., delle «grandi reti di  trasporto»,
o di «coordinamento della finanza  pubblica»  o,  ancora  -  per  gli
effetti indiretti che tali disposizioni determinano sulla  viabilita'
locale non soggetta a tariffazione - del «governo del  territorio»  e
che,  pertanto,  illegittimamente,  prevedrebbero   disposizioni   di
dettaglio. 
    Inoltre, anche a voler ritenere che  esigenze  di  sussidiarieta'
giustifichino l'attrazione della competenza legislativa in capo  allo
Stato, nondimeno si sarebbe dovuto prevedere l'intesa con le  Regioni
interessate, secondo i principi stabiliti sin dalla sentenza  n.  303
del 2003 di questa Corte. 
    Sotto altro profilo, la previsione del ricorso ad un decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, e  dunque  ad  una  fonte  non
legislativa in una materia  di  competenza  concorrente,  sarebbe  in
contrasto con l'art. 117, sesto comma, Cost., ai sensi del  quale  la
potesta'  regolamentare  spetta   allo   Stato   nelle   materie   di
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. 
    3. - In entrambi i  giudizi  e'  intervenuto  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha chiesto  dichiararsi  l'inammissibilita'
e, comunque, l'infondatezza dei ricorsi. 
    In via preliminare, l'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito
la  tardivita'  del  ricorso  perche'  proposto  avverso  norme   del
decreto-legge non  modificate  in  sede  di  conversione  e,  quindi,
immediatamente lesive. 
    Ha quindi premesso che le misure adottate con il decreto-legge n.
78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del  2010,  nel  quale  si
ascrivono le disposizioni impugnate, devono essere esaminate nel loro
complesso «si' che ognuna sorregge l'altra per raggiungere insieme le
finalita' perseguite di stabilizzazione e di rilancio economico». 
    Quindi, con riguardo alle specifiche disposizioni di cui ai commi
1 e 2 del citato art. 15, la difesa dello  Stato  assume,  parimenti,
l'inammissibilita'  delle  censure  perche'   le   disposizioni   non
riguarderebbero direttamente le Regioni ricorrenti, dal  momento  che
«l'Anas e' una societa' statale, disciplinata da  normativa  statale,
cosi' come le autostrade». 
    Inoltre, le misure  previste  dall'art.  15  in  esame  sarebbero
finalizzate alla riduzione dei trasferimenti statali ad  ANAS  S.p.a.
in un'ottica di  contenimento  della  spesa  pubblica  e  di  maggior
efficienza   della   rete   autostradale   nazionale,   poiche'    la
determinazione dei pedaggi  e'  strettamente  connessa  ai  costi  di
investimento, manutenzione  straordinaria  e  gestione  del  servizio
fornito. 
    4. - Con memorie depositate il 3 maggio 2011, il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha ribadito  le  argomentazioni  svolte  negli
atti di intervento. 
    Le  disposizioni  impugnate,  infatti,  inciderebbero   solo   di
riflesso  sulle  competenze  delle   Regioni   ricorrenti,   per   le
ripercussioni  che  potrebbero  avere  sulla  viabilita'  locale:  le
relative censure sarebbero, pertanto, inammissibili,  in  quanto  non
sorrette da un interesse concreto ed attuale. 
    5. - Di seguito, rispettivamente in data 17  e  18  maggio  2011,
anche  le  Regioni  Toscana  ed  Umbria  hanno   depositato   memorie
illustrative. 
    La Regione Toscana ha, innanzitutto, replicato  all'eccezione  di
inammissibilita' sollevata  dall'Avvocatura  generale  sostenendo  di
aver  interesse  alla  proposizione  del  ricorso  in   quanto   ente
esponenziale, rappresentante degli interessi generali della comunita'
stanziata sul proprio territorio, e, quindi, legittimata ad impugnare
gli atti che incidono in modo pregiudizievole su di esso. Ha, quindi,
ribadito gli argomenti svolti nel ricorso introduttivo. 
    Anche la Regione Umbria ha, innanzitutto, replicato all'eccezione
di inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura generale, sottolineando
l'invasione,  ad  opera  di  dette  disposizioni,  dell'ambito  della
propria competenza legislativa concorrente. 
    Ha,  inoltre,  precisato  che  le  disposizioni  impugnate   sono
ritenute  lesive  delle  competenze  regionali  per   la   disciplina
applicabile al raccordo Perugia-Bettolle, per il quale l'art. 98  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti  locali,
in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59)  non  riserva
allo Stato la determinazione dei pedaggi. 
    Infine, con  riferimento  alla  deduzione  della  Presidenza  del
Consiglio in ordine all'intento di ridurre i  finanziamenti  all'ANAS
S.p.a.,  la  Regione   ha   sottolineato   che   anche   la   materia
«coordinamento della finanza pubblica» e'  una  materia  concorrente,
per  la  quale  resterebbero  ferme  le  censure  avanzate  nell'atto
introduttivo. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Le Regioni Toscana ed Umbria, con  distinti  ricorsi,  hanno
impugnato numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78 (Misure urgenti in materia di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, e, tra  queste,  l'art.  15,  commi  1  e  2,
deducendo la violazione dell'art. 117, terzo  e  sesto  comma,  della
Costituzione nonche' del principio di leale collaborazione. 
    Riservata a separate pronunce  la  decisione  sulle  impugnazioni
delle altre disposizioni contenute nel suddetto decreto-legge  n.  78
del 2010, convertito dalla legge n. 122  del  2010,  vengono  qui  in
esame le questioni di legittimita' costituzionale relative al  citato
art. 15, commi 1 e 2. 
    2. - Le ricorrenti assumono che le disposizioni impugnate  ledono
il precetto  contenuto  nell'art.  117,  terzo  comma,  Cost.  ed  il
principio di leale collaborazione. 
    Le previsioni della  variazione  in  aumento  dei  pedaggi  sulle
autostrade e sui  raccordi  autostradali,  dell'individuazione  delle
tratte da sottoporre a  pedaggio  e  della  maggiorazione  tariffaria
forfettaria inciderebbero, infatti, sulla  viabilita'  alternativa  a
quella autostradale, perche' determinerebbero una maggiore  affluenza
del traffico sui percorsi alternativi, con conseguente  aggravio  dei
costi di manutenzione e dei fenomeni di  inquinamento  nei  territori
limitrofi. 
    Lo Stato avrebbe quindi  disposto  nelle  materie  di  competenza
concorrente «governo del territorio», «grandi  reti  di  trasporto  e
navigazione», e, per la Regione Umbria, «coordinamento della  finanza
pubblica»,  senza   prevedere   il   coinvolgimento   delle   Regioni
interessate. 
    3. - Poiche' i ricorsi pongono questioni  analoghe,  deve  essere
disposta la riunione dei relativi giudizi ai fini di una  trattazione
unitaria e di un'unica decisione. 
    4. - In via preliminare, l'eccezione sollevata dal Presidente del
Consiglio dei ministri in ordine alla tardivita'  delle  impugnazioni
proposte solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge,  nei  confronti  di  disposizioni  non  modificate  da
quest'ultima, va disattesa, alla luce della  costante  giurisprudenza
di questa Corte che riconosce la tempestivita' della impugnazione dei
decreti-legge successivamente alla  loro  conversione  in  legge,  la
quale   rende   permanente   e   definitiva   la    normativa    solo
provvisoriamente da questi dettata (ex multis, sentenza  n.  383  del
2005). 
    Inoltre, sempre  in  via  preliminare,  la  considerazione  della
manovra economica nel suo complesso, auspicata dall'Avvocatura  dello
Stato, se puo' di certo orientare nell'individuazione delle finalita'
perseguite, vale a dire la stabilizzazione finanziaria ed il rilancio
economico, non puo', in  questa  sede,  impedire  che  il  vaglio  di
legittimita' costituzionale sia operato in riferimento  alle  singole
disposizioni,  che  presentano,  tra  l'altro,  carattere  fortemente
disomogeneo le une dalle altre e che vengono impugnate in relazione a
parametri costituzionali di volta in volta differenti. 
    Parimenti  infondata  e'  l'eccezione  di  inammissibilita'   per
carenza di interesse sollevata nell'atto di intervento - in quanto le
disposizioni  impugnate  inciderebbero   solo   di   riflesso   sulle
competenze regionali - poiche',  lamentando  le  Regioni  la  lesione
delle proprie competenze, l'effettivo pregiudizio di esse concerne il
merito del giudizio. 
    5. - Nel merito, le questioni non sono fondate. 
    Le  norme  censurate  constano  di  tre   disposizioni,   oggetto
dell'odierno scrutinio di legittimita'. 
    La prima, contenuta nella parte  iniziale  del  primo  comma  del
citato art. 15,  stabilisce  che,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e  dei  trasporti,  siano  determinati  criteri   e   modalita'   per
l'applicazione  del  pedaggio  sulle  autostrade   e   sui   raccordi
autostradali in gestione diretta dell'ANAS S.p.a.,  in  relazione  ai
costi di investimento e di manutenzione straordinaria,  oltre  che  a
quelli relativi alla gestione. 
    La seconda,  prevista  dall'ultima  parte  del  primo  comma  del
suddetto art. 15, prescrive l'individuazione, ad opera  del  medesimo
d.P.C.m., delle tratte da sottoporre  a  pedaggio,  in  precedenza  a
libera percorrenza. 
    E',  infine,  stabilita  l'applicazione  di   una   maggiorazione
tariffaria forfettaria (di 1 o 2 euro,  a  seconda  delle  classi  di
pedaggio) in via transitoria  (art.  15,  secondo  comma)  presso  le
stazioni  di  esazione  delle  autostrade  a  pedaggio  assentite  in
concessione che si interconnettono con le  autostrade  e  i  raccordi
autostradali in gestione diretta dell'ANAS S.p.a. 
    Dette disposizioni si articolano in una disciplina a regime,  ove
l'ammontare del pedaggio e' determinato con il  menzionato  d.P.C.m.,
ed in una  disciplina  transitoria,  ove  viene  previsto  che,  sino
all'applicazione  della  nuova  tariffa,   sia   applicata   in   via
forfettaria una  maggiorazione  fissa  ai  caselli  delle  autostrade
assentite in concessione, che si interconnettono con le autostrade  e
con i raccordi autostradali gestiti dall'ANAS. S.p.a. 
    Come espresso nel terzo comma della  disposizione  impugnata,  la
previsione del pedaggio in tratte in precedenza a libera  percorrenza
e le modalita' di determinazione  di  esso  sulle  autostrade  e  sui
raccordi autostradali gestiti dall'ANAS S.p.a. sono state  introdotte
nell'ambito delle misure stabilite per ridurre i contributi annui,  a
favore di quest'ultima, a carico del bilancio statale. 
    Costituiscono, dunque, il risultato della scelta del mutamento di
regime dell'utilizzazione di infrastrutture, da gratuito a pagamento,
per esigenze di bilancio, anche in conseguenza  dell'applicazione  in
materia di  trasporti  del  principio  "chi  usa  paga",  di  matrice
comunitaria. 
    Il pagamento del pedaggio, infatti, viene  richiesto  in  ragione
dell'utilizzazione  dell'autostrada  o  del   raccordo   autostradale
gestiti  direttamente  dall'ANAS  S.p.a.,  appartenenti  al   demanio
statale. 
    Secondo quanto previsto  dall'art.  101,  comma  1,  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli  enti  locali,  in
attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59),  l'art.  1  del
decreto legislativo 29 ottobre 1999,  n.  461  (Individuazione  della
rete autostradale e stradale nazionale,  a  norma  dell'articolo  98,
comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112) ha,  invero,  individuato,
sulla base della tabelle allegate, la rete autostradale e stradale di
interesse nazionale, che - gia' appartenente al  demanio  statale  ai
sensi dell'art. 822 cod. civ. - non  e'  stata  trasferita  a  quello
regionale o locale. In  essa  sono  ricomprese  le  autostrade  ed  i
raccordi autostradali in gestione diretta dell'ANAS S.p.a. che, oltre
a rimanere nella titolarita' statale, mantengono la loro destinazione
funzionale all'interesse generale. 
    6. - In questo quadro normativo, la previsione  dell'applicazione
di un pedaggio rientra nella disciplina degli aspetti dominicali  del
demanio statale  e,  quindi,  anche  nella  materia,  riservata  alla
potesta' legislativa esclusiva dello Stato, «ordinamento civile». 
    Questa Corte, per quanto concerne i beni del  demanio  marittimo,
ha, invero, ritenuto  che  diritto  dominicale  e  facolta'  ad  esso
inerenti «precedono logicamente la ripartizione delle  competenze  ed
ineriscono alla capacita'  giuridica  dell'ente  secondo  i  principi
dell'ordinamento civile» (sentenza n. 427 del 2004). 
    Ha, inoltre, in piu'  occasioni,  affermato  che  «la  disciplina
degli aspetti dominicali del demanio statale  rientra  nella  materia
dell'ordinamento  civile  di  competenza   esclusiva   dello   Stato»
(sentenza n. 370 del 2008). 
    In tali aspetti e' compresa altresi' la potesta' di imposizione e
di riscossione del canone per la  concessione  di  aree  del  demanio
statale, in relazione alla quale e' determinante la  titolarita'  del
bene e non la titolarita' delle funzioni legislative o amministrative
delle Regioni in ordine all'utilizzazione dei beni (sentenza  n.  286
del 2004). 
    Sulla base delle considerazioni appena svolte, la fissazione  del
pedaggio per l'utilizzazione  delle  autostrade  e  dei  raccordi  in
gestione diretta, nonche'  la  determinazione  dei  criteri  e  delle
modalita' per la loro applicazione, in ragione  della  natura  e  del
regime demaniale del bene cui afferisce,  si  ascrive  alla  potesta'
legislativa esclusiva statale. 
    Inoltre, la stretta correlazione tra il disposto del comma 2  del
citato  art.  15  e  quello  del  comma  1  -  desumibile  dalla  sua
collocazione  sistematica  e  dalla  transitorieta'  del  regime  ivi
contemplato - consente un'interpretazione restrittiva  dello  stesso,
volta  ad  escludere  l'imposizione   agli   automobilisti   di   una
prestazione patrimoniale a prescindere dall'utilizzo in concreto  del
tratto viario interessato dal  pedaggio  (autostrade  e  raccordi  in
gestione  diretta  dell'ANAS  S.p.a.):  interpretazione   che   rende
infondate le censure sul punto. 
    Dalle considerazioni che precedono emerge, quindi, l'infondatezza
delle censure proposte dalle Regioni Toscana ed Umbria nei ricorsi in
esame. 
    7. - Con riferimento, poi, alla  dedotta  lesione  della  materia
«governo del territorio», secondo la giurisprudenza di questa  Corte,
invero, l'ambito cui ricondurre le relative competenze «va  ricercato
non  secondo  il   criterio   dell'elemento   materiale   consistente
nell'incidenza delle attivita' in questione  sul  territorio,  bensi'
attraverso la valutazione dell'elemento funzionale, nel  senso  della
individuazione degli interessi pubblici sottesi allo  svolgimento  di
quelle  attivita'»  (sentenza  n.  383  del  2003).  Alla  luce   del
richiamato principio, e' irrilevante il  fatto  che  la  disposizione
denunciata, pur non incidendo  sulla  conformazione  del  territorio,
possa  avere  effetti  sulla  affluenza  del  traffico  sui  percorsi
alternativi e, quindi, sulla viabilita' locale. 
    Le disposizioni, invero, non  appaiono  volte  a  disciplinare  i
molteplici usi del territorio, combinando tra loro i  vari  interessi
rilevanti, al fine di conseguire un ordinato assetto di quest'ultimo,
ma nell'intento di contribuire  alla  copertura  dei  costi  di  ANAS
S.p.a. incidono solo indirettamente, a seconda della  scelta  operata
dal singolo utente, sulla circolazione locale. 
    Per  quanto  concerne  l'invocata  materia  «armonizzazione   dei
bilanci  pubblici  e  coordinamento  della  finanza   pubblica»,   e'
assorbente   la   considerazione   per   cui    «armonizzazione»    e
«coordinamento»  della  finanza  presuppongono  differenti   risorse,
attribuite a diversi enti. 
    Di contro, nell'ambito  delle  norme  oggetto  di  giudizio,  non
vengono incise risorse regionali, dal momento che  l'ANAS  S.p.a.  e'
societa'  a  partecipazione  interamente  statale,  il  bene  e'   di
interesse nazionale ed il pedaggio e' dovuto dal singolo utente. 
    Infine, per quanto riguarda il riferimento alla  materia  «grandi
reti di trasporto»,  le  disposizioni,  sebbene  abbiano  ad  oggetto
autostrade e  strade  di  interesse  nazionale,  non  possono  essere
ricondotte interamente alla materia indicata che - come gia' chiarito
per la materia «aeroporti» dalla sentenza n. 51 del 2008  -  riguarda
principalmente le infrastrutture e non i loro aspetti  gestori  e  di
utilizzazione. 
    Ne consegue che quanto richiesto all'utente  per  l'utilizzo  del
bene demaniale statale  e  del  servizio  pubblico  cui  il  bene  e'
funzionale rientra nella  disciplina  degli  aspetti  dominicali  del
demanio statale, come sopra illustrato,  e,  quindi,  nella  potesta'
legislativa statale esclusiva. 
    8. - La riconduzione della  disciplina  in  esame  alla  potesta'
legislativa esclusiva riservata allo Stato, comporta,  ai  sensi  del
sesto comma  dell'art.  117  Cost.,  la  naturale  conseguenza  della
attribuzione  del  potere  regolamentare  allo  Stato  e,   pertanto,
l'infondatezza  delle  questioni  anche  in   riferimento   a   detto
parametro. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di  legittimita'  costituzionale   promosse   nei   confronti   delle
disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti
in  materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e   competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122; 
    Riuniti i giudizi, 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78
(Misure  urgenti  in  materia  di   stabilizzazione   finanziaria   e
competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, promosse,  in  riferimento  agli  artt.  117,
terzo e sesto comma, della Costituzione, ed  al  principio  di  leale
collaborazione, dalla Regione Toscana e dalla Regione Umbria,  con  i
ricorsi indicati in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                         Il redattore: Frigo 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 13 luglio 2011 
 
               Il Direttore della Cancelleria: Melatti