N. 211 ORDINANZA 4 - 13 luglio 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Appalti pubblici - Accertamento dell'insussistenza del  possesso  dei
  requisiti   relativi   alla   capacita'   economico-finanziaria   e
  tecnico-organizzativa   dei   soggetti   partecipanti   alla   gara
  dichiarati nella domanda di partecipazione  -  Incameramento  della
  cauzione  provvisoria  da  parte   degli   enti   aggiudicatori   e
  segnalazione all'autorita' di vigilanza sui lavori pubblici  (AVCP)
  - Denunciata violazione dei principi di parita',  ragionevolezza  e
  proporzionalita',  nonche'  del  buon  andamento   della   pubblica
  amministrazione  -  Esclusione  -  Manifesta   infondatezza   della
  questione. 
- D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 48, comma 1, seconda parte. 
- Costituzione, artt. 3 e 97. 
(GU n.31 del 20-7-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Alfonso QUARANTA. 
Giudici: Paolo MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Franco  GALLO,  Luigi
  MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,
  Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo
  GROSSI , Giorgio LATTANZI. 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di legittimita'
costituzionale dell'art. 48, comma  1,  seconda  parte,  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  direttive
2004/17/CE  e  2004/18/CE),  promosso  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per il Veneto nel procedimento vertente tra  la  Fin.Se.Co.
s.p.a. e l'Azienda U.L.S.S. n. 1 di Belluno ed altre,  con  ordinanza
del 16 novembre 2010, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 2011 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  7,  prima
serie speciale, dell'anno 2011. 
    Udito nella camera di consiglio del 22  giugno  2011  il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro. 
    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto,
con ordinanza del 16 novembre 2010, ha sollevato, in riferimento agli
articoli  3  e  97  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 48, primo comma, seconda parte, del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE); 
        che, secondo il rimettente, la Fin.Se.Co.  s.p.a.  (d'ora  in
poi: Societa') ha partecipato alla gara indetta  dall'Azienda  unita'
locale  socio  sanitaria  n.  1  di  Belluno,   avente   ad   oggetto
l'affidamento della progettazione  esecutiva  e  dell'esecuzione  dei
lavori di sopraelevazione del blocco F dell'ospedale di  Belluno,  ed
e' stata sorteggiata, ai sensi dell'art. 48,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006, per la verifica dei requisiti dichiarati
nella domanda di partecipazione alla gara; 
        che la Commissione di gara, con verbale del 29  luglio  2010,
n. 3, ha ritenuto inidonea la documentazione prodotta dalla Societa',
escludendola, ai sensi del citato art. 48, comma 1,  ed  il  relativo
provvedimento e' stato comunicato con nota del  30  luglio  2010  del
Presidente della Commissione, il quale, successivamente, ha rigettato
l'istanza  di  riammissione  proposta  dalla  predetta,   mentre   il
responsabile unico  del  procedimento  ha  avviato  la  procedura  di
escussione della cauzione provvisoria; 
        che  la  Societa'  ha  impugnato   tali   atti,   chiedendone
l'annullamento, e, in via cautelare, la sospensione,  formulando  tre
motivi di censura i quali, ad avviso del  giudice  a  quo,  non  sono
fondati; 
        che, tuttavia, secondo il TAR, il citato art. 48, comma 1, in
virtu' del quale, quando l'offerente  non  dimostri  di  possedere  i
requisiti dallo  stesso  indicati,  la  stazione  appaltante  procede
all'escussione della cauzione provvisoria ed  alla  segnalazione  del
fatto all'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici (infra: AVCP)
per i  provvedimenti  di  cui  all'art.  6,  comma  11,  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006 e per la sospensione da uno a dodici mesi
dalla partecipazione alle procedure di  affidamento,  violerebbe  gli
articoli 3 e 97 Cost. nella parte in cui «contempla in via automatica
l'incameramento della cauzione provvisoria da  parte  delle  stazioni
appaltanti»; 
        che il rimettente  ha  accolto  la  domanda  cautelare,  sino
all'esito   della   decisione   della   questione   di   legittimita'
costituzionale, ritenuta rilevante, in quanto non  sarebbe  possibile
prescindere  dal  citato  art.  48,  comma  1,  «al   fine   di   una
determinazione dell'entita' della sanzione applicabile»; 
        che,  in  particolare,  la  norma  censurata   violerebbe   i
suindicati parametri costituzionali ed i  «principi  di  parita',  di
eguaglianza», imparzialita' e  buon  andamento  dell'amministrazione,
poiche' l'AVCP irroga le sanzioni di propria competenza  graduandole,
a seconda  che  la  violazione  contestata  consista  nel  rifiuto  o
nell'omissione, senza  giustificato  motivo,  della  fornitura  delle
informazioni o nell'esibizione dei documenti, ovvero nella  fornitura
di  informazioni  o  documenti  non  veritieri,  mentre  la  stazione
appaltante incamera la cauzione  provvisoria,  senza  che  rilevi  la
riconducibilita' della  condotta  dell'offerente  ad  un  difetto  di
informazione o di esibizione dei  documenti  richiesti,  ovvero  alla
presentazione di informazioni e/o di documenti non veritieri; 
        che,  ad  avviso  del  TAR,  il  citato  art.  48,  comma  1,
comporterebbe, anzitutto, che «situazioni  ontologicamente  dissimili
[...] devono [...] essere riguardate allo stesso modo dalle  stazioni
appaltanti  ai  fini   dell'incameramento   della   cauzione,   senza
un'opportuna possibilita' di graduazione dell'entita'  della  somma»;
inoltre, violerebbe i «principi generali della ragionevolezza e della
proporzionalita' che  devono  indefettibilmente  assistere  l'essenza
delle  disposizioni  legislative»;  infine,  «nella  presente  e  ben
notoria  fase  di  crisi  economica»,  prevedrebbe   una   disciplina
«iniqua», perche' permette un prelievo patrimoniale forzoso in  danno
delle imprese, volto a sanzionare «in  via  indifferenziata  mancanze
oggettivamente   valutabili   in   modo   diverso   e   proporzionale
all'intrinseca gravita' del fatto». 
    Considerato che il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
Veneto  dubita,  in  riferimento  agli  articoli   3   e   97   della
Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art.  48,  primo
comma, seconda parte, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 
        che il citato art. 48, comma 1, stabilisce  che  le  stazioni
appaltanti, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte
presentate, richiedono ad un determinato numero di offerenti,  scelti
con le modalita' da esso previste,  di  comprovare  il  possesso  dei
requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
eventualmente richiesti nel bando di gara,  disponendo  che,  «quando
tale prova non sia fornita,  ovvero  non  confermi  le  dichiarazioni
contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta», «procedono
all'esclusione  del  concorrente  dalla  gara,  all'escussione  della
relativa  cauzione  provvisoria  e  alla  segnalazione   del   fatto»
all'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti
di cui all'art. 6, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del  2006
e per la sospensione da uno a dodici mesi dalla  partecipazione  alle
procedure di affidamento; 
        che, secondo il giudice a quo, detta norma,  nella  parte  in
cui «contempla  in  via  automatica  l'incameramento  della  cauzione
provvisoria da parte delle stazioni appaltanti», violerebbe gli artt.
3 e 97 Cost., ponendosi in contrasto con i «principi di  parita',  di
eguaglianza», imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione; 
        che, in particolare, detti parametri costituzionali sarebbero
vulnerati, in quanto l'AVCP irroga le sanzioni di propria  competenza
graduandole, a seconda che  la  violazione  contestata  consista  nel
rifiuto o nell'omissione, senza giustificato motivo, della  fornitura
delle informazioni o  nell'esibizione  dei  documenti,  ovvero  nella
fornitura di  informazioni  o  documenti  non  veritieri,  mentre  la
stazione appaltante  incamera  la  cauzione  provvisoria,  senza  che
rilevi l'ascrivibilita' della condotta dell'offerente ad  un  difetto
di informazione o di esibizione dei documenti richiesti, ovvero  alla
presentazione di informazioni e/o di documenti non veritieri; 
        che, secondo il TAR, la  norma  censurata  comporterebbe  che
«situazioni  ontologicamente  dissimili  [...]  devono  [...]  essere
riguardate  allo  stesso  modo  dalle  stazioni  appaltanti  ai  fini
dell'incameramento della cauzione, senza un'opportuna possibilita' di
graduazione dell'entita' della somma», recando in tal modo vulnus  ai
«principi generali della ragionevolezza e della proporzionalita'  che
devono  indefettibilmente  assistere  l'essenza  delle   disposizioni
legislative» e risultando, inoltre, «iniqua», «nella presente  e  ben
notoria fase di crisi economica»,  una  disciplina  che  permette  un
prelievo  patrimoniale  forzoso  in  danno  delle  imprese,  volto  a
sanzionare «in via indifferenziata mancanze oggettivamente valutabili
in modo diverso e proporzionale all'intrinseca gravita' del fatto»; 
        che, preliminarmente, va osservato che il rimettente  non  ha
esaurito la propria potestas iudicandi,  in  quanto  ha  concesso  la
misura cautelare sul presupposto  della  non  manifesta  infondatezza
della questione sollevata, ad  tempus,  ossia  sino  all'esito  della
decisione della stessa da parte di questa Corte, motivando, altresi',
non implausibilmente in  ordine  all'impossibilita'  di  offrire  una
diversa interpretazione della norma censurata ed alla rilevanza della
questione di legittimita' costituzionale che, in relazione  a  questi
profili, e' dunque ammissibile; 
        che, nel merito, le censure riferite all'art.  3  Cost.  sono
manifestamente infondate; 
        che, in particolare,  secondo  il  costante  orientamento  di
questa  Corte,  il  giudizio  di  ragionevolezza  consiste   in   «un
apprezzamento di conformita' tra la  regola  introdotta  e  la  causa
normativa che la deve assistere» (per  tutte,  sentenza  n.  245  del
2007) e, nella specie,  l'incameramento  della  cauzione  provvisoria
previsto dal citato art. 48, comma 1,  quale  automatica  conseguenza
del provvedimento di esclusione e', in primo luogo, coerente rispetto
alla   circostanza,   posta   in   rilievo    dalla    giurisprudenza
amministrativa, che essa  «si  profila  come  garanzia  del  rispetto
dell'ampio patto d'integrita' cui si vincola  chi  partecipa  a  gare
pubbliche» (Cons. Stato, sez.  V,  9  novembre  2010,  n.  7963);  in
secondo luogo, e' congruente  rispetto  alla  funzione  di  garantire
serieta' ed affidabilita'  dell'offerta,  sanzionando  la  violazione
dell'obbligo   di   diligenza   gravante   sull'offerente,   mediante
l'anticipata liquidazione dei danni subiti dalla stazione appaltante,
tenuto  conto  che  l'operatore  economico,   con   la   domanda   di
partecipazione, sottoscrive e si impegna ad osservare le regole della
relativa  procedura,   delle   quali   ha,   dunque,   contezza,   e,
conseguentemente,  sotto  questo  profilo,  le  situazioni  poste  in
comparazione dal rimettente non presentano elementi  di  apprezzabile
diversita'; in terzo luogo, costituisce una  scelta  del  legislatore
ordinario che, alla luce di siffatte considerazioni, non puo'  essere
giudicata  frutto  di   un   uso   distorto   ed   arbitrario   della
discrezionalita' allo stesso spettante e che, quindi,  non  contrasta
in modo manifesto con il canone della ragionevolezza; 
        che, inoltre, i provvedimenti dell'AVCP, previsti dalla norma
censurata, mirano  a  garantire  che  nel  settore  operino  soggetti
rispettosi delle regole che lo disciplinano e, quindi, sono diretti a
sanzionare la  condotta  dell'offerente  per  finalita'  ulteriori  e
diverse rispetto a quelle cui e'  preordinato  l'incameramento  della
cauzione provvisoria, caratterizzato da una  funzione  differente  da
quella   che   connota   detti   provvedimenti,    con    conseguente
incomparabilita' di dette situazioni; 
        che la censura secondo  la  quale,  nell'attuale  congiuntura
economica, la  disciplina  in  esame  sarebbe  «iniqua»,  cosi'  come
prospettata,  si  risolve,  invece,  in   una   deduzione   (peraltro
sostanzialmente assertiva) di mera inopportunita' della  stessa  che,
in quanto  tale,  non  puo'  configurare  un  vizio  di  legittimita'
costituzionale della disposizione in esame; 
        che,  infine,  sono  manifestamente  infondate   le   censure
riferite all'art. 97 Cost., poiche'  il  citato  art.  48,  comma  1,
all'evidenza, e' preordinato  ad  assicurare  il  regolare  e  rapido
espletamento della procedura e la tempestiva liquidazione  dei  danni
prodotti dalla alterazione della stessa a causa  della  mancanza  dei
requisiti da parte dell'offerente e, quindi, la norma e'  strumentale
rispetto all'esigenza di garantire  imparzialita'  e  buon  andamento
dell'azione amministrativa, che  erroneamente  il  rimettente  reputa
lesa; 
        che, conclusivamente, la  questione  deve  essere  dichiarata
manifestamente infondata. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi  avanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 48, primo comma, seconda parte,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), sollevata,  in  riferimento  agli
articoli 3 e 97  della  Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per il Veneto, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                        Il redattore: Tesauro 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositato in cancelleria il 13 luglio 2011. 
 
               Il Direttore della Cancelleria: Melatti