N. 66 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 luglio 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'11 luglio 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Piemonte - Presidente del Consiglio regionale - Possibilita' di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di una professionalita' esterna, scelta sulla base di rapporti fiduciari - Contrasto con la normativa statale di riferimento, che subordina il conferimento di incarichi individuali alla sussistenza di criteri oggettivi di professionalita' e competenza - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione, violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile. - Legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, art. 5, che inserisce il comma 3-bis all'art. 14 della legge della Regione Piemonte 28 luglio 2008, n. 23. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lett. l); decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 7, comma 6. Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Piemonte - Contratti di lavoro che non comportano aggravio per il bilancio regionale o contratti di diritto privato relativi allo svolgimento di incarichi e funzioni previsti per legge - Assunzioni in deroga alla disposizione statale che consente assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente - Contrasto con la normativa per il contenimento della spesa pubblica - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, art. 14, comma 3, attuativo del comma 28 dell'art. 9, e dei commi 7 e 9 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. - Costituzione, art. 117, comma terzo.(GU n.38 del 7-9-2011 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la declaratoria d'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 e dell'art. 14, comma 3 della legge regionale Piemonte n. 7 del 29 aprile 2011 «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale», pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte del 5 maggio 2011, n. 18; Tutte le disposizioni sopra richiamate appaiono costituzionalmente illegittime, sotto i profili che verranno ora evidenziati, e pertanto il Governo - giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 16 giugno 2011 (che per estratto autentico si produce sub 1) - ai sensi dell'art. 127 Cost., la impugna con il presente ricorso per i seguenti; M o t i v i 1) Violazione dell'art. 3, dell'art. 97 e dell'art. 117, comma 2, lett. l) Cost. La legge regionale n. 7 del 29 aprile 2011, pubblicata nel B.U.R. della Regione Piemonte del 5 maggio 2011, n. 18, all'art. 5, rubricato «Modifiche all'art. 14 l.r. n. 23/2008» prevede l'inserimento, dopo il comma 3 dell'art. 14 della l.r. n. 23/2008, del comma 3-bis, il quale dispone che «Il Presidente del Consiglio regionale puo' avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di una professionalita' esterna, scelta sulla base di rapporti fiduciari. Il contenuto dell'incarico ed i rapporti con le strutture sono disciplinati con provvedimento deliberativo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio». Cosi' disponendo, il legislatore regionale viola gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto la possibilita' di avvalersi del supporto di professionalita' esterne avviene sulla base di rapporti fiduciari, indipendentemente, quindi, dal possesso dei requisiti indicati al comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni. La disposizione regionale de qua non tiene conto dei criteri previsti dalla citata norma statale, la quale dispone che le amministrazioni pubbliche possano conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, solamente «ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria» e in presenza di specifici presupposti. La mancata osservanza dei suddetti criteri di valutazione viola i principi costituzionali di ragionevolezza, buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Inoltre, la normativa statale succitata contiene principi ai quali il legislatore regionale deve fare riferimento, pertanto, la disposizione dell'art. 5 in esame si pone in contrasto anche con l'art. 117, lettera l) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile. Del resto codesta ecc.ma Corte ha gia' avuto modo di affermare (cfr. Corte cost. sent. n. 252/2009) che «la previsione dell'assunzione (sia pure a tempo determinato) di personale sfornito dei requisiti normalmente richiesti per lo svolgimento delle funzioni che e' destinato ad espletare determina l'inserimento nell'organizzazione pubblica di soggetti che non offrono le necessari garanzie di professionalita' e competenza (sentenza n. 27 del 2008)». Va altresi' osservato che la citata disposizione statale si limita a stabilire dei criteri oggettivi di professionalita', che non mettono in discussione il carattere discrezionale della scelta dei collaboratori da parte della Regione, la quale «ben puo' derogare ai criteri statali, purche' preveda, pero', in alternativa, altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e professionalita' dei soggetti di cui si avvale ed a scongiurare il pericolo di un uso strumentale e clientelare delle cosiddette esternalizzazioni». 2) Violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. (in materia di coordinamento della finanza pubblica). L'art. 14, rubricato «Attuazione del comma 28 dell'articolo 9 e dei commi 7 e 9 dell'art. 14 del d.l. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010», dispone, al comma 3, che, «Il comma 1 non si applica ai contratti che non comportano un aggravio per il bilancio regionale o ai contratti di diritto privato relativi allo svolgimento di incarichi e funzioni previsti per legge quali: ... ecc.», stabilendo in sostanza alcune deroghe all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 28 e all'art. 14, commi da 7 a 9, del d.l. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010. Tali deroghe contrastano in modo sostanziale con la finalita' del coordinamento e contenimento della spesa pubblica. Infatti, in particolare, il cit. art. 14, comma 9 del d.l. n. 78/2010 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010) prevede che le regioni possano procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente e non consente le deroghe stabilite dall'art. 14, comma 3, oggetto della presente censura. Ne consegue, pertanto, un contrasto con l'art. 117 della Costituzione, comma 3, in materia di coordinamento della finanza pubblica.
P. Q. M. Chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 e dell'art. 14, comma 3 della legge regionale Piemonte n. 7 del 29 aprile 2011 «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale», pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte del 5 maggio 2011, n. 18, per violazione - rispettivamente - degli artt. 3, 97 e 117, comma 2, lett. l) Cost. (per quanto concerne il cit. art. 5), nonche' dell'art. 117, comma 3, in materia di coordinamento della finanza pubblica (da parte del cit. art. 14, comma 3). Si produce per estratto copia conforme della delibera del Consiglio dei ministri in data 16 giugno 2011 (ed allegato). Roma, addi' 2 luglio 2011 L'avvocato dello Stato: Ventrella