N. 66 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 luglio 2011

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria l'11  luglio  2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione
  Piemonte - Presidente del Consiglio  regionale  -  Possibilita'  di
  avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del  supporto
  di una professionalita' esterna,  scelta  sulla  base  di  rapporti
  fiduciari - Contrasto con la normativa statale di riferimento,  che
  subordina il conferimento di incarichi individuali alla sussistenza
  di criteri oggettivi di professionalita' e competenza - Ricorso del
  Governo - Denunciata violazione  dei  principi  di  ragionevolezza,
  buon andamento  e  imparzialita'  della  pubblica  amministrazione,
  violazione  della  competenza  legislativa  statale  esclusiva   in
  materia di ordinamento civile. 
- Legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011,  n.  7,  art.  5,  che
  inserisce il comma 3-bis all'art.  14  della  legge  della  Regione
  Piemonte 28 luglio 2008, n. 23. 
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lett.  l);  decreto
  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 7, comma 6. 
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione
  Piemonte - Contratti di lavoro che non comportano aggravio  per  il
  bilancio regionale o contratti di  diritto  privato  relativi  allo
  svolgimento di incarichi e funzioni previsti per legge - Assunzioni
  in deroga alla disposizione  statale  che  consente  assunzioni  di
  personale nel  limite  del  20%  della  spesa  corrispondente  alle
  cessazioni dell'anno precedente - Contrasto con la normativa per il
  contenimento  della  spesa  pubblica  -  Ricorso  del   Governo   -
  Denunciata violazione della competenza  legislativa  statale  nella
  materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica. 
- Legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, art.  14,  comma
  3, attuativo del comma 28 dell'art. 9, e dei commi 7 e 9  dell'art.
  14 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
  modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo. 
(GU n.38 del 7-9-2011 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale  dello  Stato,  presso  cui
domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione  Piemonte,  in  persona  del  Presidente  della
Giunta Regionale pro tempore  per  la  declaratoria  d'illegittimita'
costituzionale dell'art. 5  e  dell'art.  14,  comma  3  della  legge
regionale Piemonte n. 7 del 29  aprile  2011  «Modifiche  alla  legge
regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli
uffici  regionali  e  disposizioni  concernenti  la  dirigenza  e  il
personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.
150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in  materia  di
organizzazione e contenimento della spesa del personale»,  pubblicata
nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte del 5 maggio 2011, n.
18; 
    Tutte    le    disposizioni     sopra     richiamate     appaiono
costituzionalmente illegittime, sotto  i  profili  che  verranno  ora
evidenziati, e pertanto il Governo - giusta  delibera  del  Consiglio
dei Ministri in data 16 giugno 2011 (che per  estratto  autentico  si
produce sub 1) - ai sensi dell'art. 127  Cost.,  la  impugna  con  il
presente ricorso per i seguenti; 
 
                             M o t i v i 
 
    1) Violazione dell'art. 3, dell'art. 97 e dell'art. 117, comma 2,
lett. l) Cost. 
    La legge regionale n. 7 del 29 aprile 2011, pubblicata nel B.U.R.
della Regione  Piemonte  del  5  maggio  2011,  n.  18,  all'art.  5,
rubricato  «Modifiche  all'art.   14   l.r.   n.   23/2008»   prevede
l'inserimento, dopo il comma 3 dell'art. 14 della  l.r.  n.  23/2008,
del comma 3-bis, il quale dispone che «Il  Presidente  del  Consiglio
regionale puo' avvalersi, per lo svolgimento delle proprie  funzioni,
del supporto di una professionalita' esterna, scelta  sulla  base  di
rapporti fiduciari. Il contenuto dell'incarico ed i rapporti  con  le
strutture   sono   disciplinati   con   provvedimento    deliberativo
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio». 
    Cosi' disponendo, il legislatore regionale viola gli artt. 3 e 97
della Costituzione,  in  quanto  la  possibilita'  di  avvalersi  del
supporto di professionalita' esterne avviene sulla base  di  rapporti
fiduciari, indipendentemente,  quindi,  dal  possesso  dei  requisiti
indicati al comma 6 dell'art. 7  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze   delle   amministrazioni    pubbliche)    e    successive
modificazioni. 
    La disposizione regionale de qua  non  tiene  conto  dei  criteri
previsti  dalla  citata  norma  statale,  la  quale  dispone  che  le
amministrazioni pubbliche possano  conferire  incarichi  individuali,
con  contratti  di  lavoro  autonomo,  solamente   «ad   esperti   di
particolare  e  comprovata  specializzazione  universitaria»   e   in
presenza di specifici presupposti. La mancata osservanza dei suddetti
criteri  di  valutazione   viola   i   principi   costituzionali   di
ragionevolezza,  buon  andamento  e  imparzialita'   della   pubblica
amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. 
    Inoltre, la normativa  statale  succitata  contiene  principi  ai
quali il legislatore regionale deve fare  riferimento,  pertanto,  la
disposizione dell'art. 5 in esame si  pone  in  contrasto  anche  con
l'art.  117,  lettera  l)  della  Costituzione,  che   riserva   alla
competenza esclusiva dello Stato la materia  dell'ordinamento  civile
e, quindi, i  rapporti  di  diritto  privato  regolabili  dal  Codice
civile. 
    Del resto codesta ecc.ma Corte ha gia' avuto  modo  di  affermare
(cfr.  Corte  cost.   sent.   n.   252/2009)   che   «la   previsione
dell'assunzione (sia pure a tempo determinato) di personale  sfornito
dei requisiti normalmente richiesti per lo svolgimento delle funzioni
che   e'   destinato    ad    espletare    determina    l'inserimento
nell'organizzazione pubblica di soggetti che non offrono le necessari
garanzie di professionalita' e competenza (sentenza n. 27 del 2008)». 
    Va altresi' osservato  che  la  citata  disposizione  statale  si
limita a stabilire dei criteri oggettivi di professionalita', che non
mettono in discussione il carattere discrezionale  della  scelta  dei
collaboratori da parte della Regione, la quale «ben puo' derogare  ai
criteri  statali,  purche'  preveda,  pero',  in  alternativa,  altri
criteri di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e
professionalita' dei soggetti di cui si avvale ed  a  scongiurare  il
pericolo  di  un  uso  strumentale  e  clientelare  delle  cosiddette
esternalizzazioni». 
    2) Violazione dell'art.  117,  comma  3,  Cost.  (in  materia  di
coordinamento della finanza pubblica). 
    L'art. 14, rubricato «Attuazione del comma 28 dell'articolo  9  e
dei commi 7 e 9 dell'art. 14 del  d.l.  n.  78/2010  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 122/2010», dispone, al  comma  3,  che,
«Il comma 1 non  si  applica  ai  contratti  che  non  comportano  un
aggravio per il bilancio regionale o ai contratti di diritto  privato
relativi allo svolgimento di incarichi e funzioni previsti per  legge
quali:   ...   ecc.»,   stabilendo   in   sostanza   alcune   deroghe
all'applicazione delle disposizioni di cui all'art.  9,  comma  28  e
all'art. 14, commi da 7 a 9, del  d.l.  n.  78/2010  convertito,  con
modificazioni, nella legge n. 122/2010. 
    Tali deroghe contrastano in modo sostanziale con la finalita' del
coordinamento  e  contenimento  della  spesa  pubblica.  Infatti,  in
particolare,  il  cit.  art.  14,  comma  9  del  d.l.   n.   78/2010
(convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010) prevede  che
le regioni possano procedere ad assunzioni di  personale  nel  limite
del  20%  della  spesa  corrispondente  alle   cessazioni   dell'anno
precedente e non consente le deroghe stabilite dall'art. 14, comma 3,
oggetto della presente censura. Ne consegue, pertanto,  un  contrasto
con  l'art.  117  della  Costituzione,  comma  3,   in   materia   di
coordinamento della finanza pubblica. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale,  in  accoglimento
del   presente   ricorso,    voglia    dichiarare    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 5  e  dell'art.  14,  comma  3  della  legge
regionale Piemonte n. 7 del 29  aprile  2011  «Modifiche  alla  legge
regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli
uffici  regionali  e  disposizioni  concernenti  la  dirigenza  e  il
personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.
150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in  materia  di
organizzazione e contenimento della spesa del personale»,  pubblicata
nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte del 5 maggio 2011, n.
18, per violazione - rispettivamente - degli artt. 3, 97 e 117, comma
2, lett. l) Cost. (per quanto  concerne  il  cit.  art.  5),  nonche'
dell'art. 117, comma 3, in materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica (da parte del cit. art. 14, comma 3). 
    Si  produce  per  estratto  copia  conforme  della  delibera  del
Consiglio dei ministri in data 16 giugno 2011 (ed allegato). 
      Roma, addi' 2 luglio 2011 
 
                  L'avvocato dello Stato: Ventrella