N. 69 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 luglio 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 12 luglio 2011 (del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana). Amministrazione pubblica - Norme della Regione Siciliana - Oneri per il personale dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione - Autorizzazioni di spesa per l'esercizio finanziario 2011 - Omessa delimitazione delle fattispecie oggetto di autorizzazione di spesa e mancanza di copertura finanziaria - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata violazione dell'obbligo di copertura finanziaria, violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione. - Delibera legislativa della Regione Siciliana 29 giugno 2011, n. 729, art. 6. - Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 97.(GU n.40 del 21-9-2011 )
L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 29 giugno 2011, ha approvato il disegno di legge n. 729, dal titolo «Norme in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell'E.A.S.», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto Speciale, il 1° luglio 2011. L'art. 6 del disegno di legge, che si trascrive, da' adito a censure per violazione degli artt. 81, 4° comma e 97 della Costituzione. Art. 6. Oneri per il personale dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione 1. Per le finalita' dell'art. 23, comma 2-quinquies e 2-sexies, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. l, comma 5-bis, della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusivo riferimento ai debiti nei confronti del personale, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa di 31.360 migliaia di euro, cui si provvede a valere sulle disponibilita' delle seguenti unita' previsionali di base del bilancio della Regione per l'anno 2011, per gli importi di fianco specificati: - U.P.B. 2.2.1.3.7 - 1.531 migliaia di euro; - U.P.B. 4.2.1.5.3 - 16.730 migliaia di euro; - U.P.B. 7.2.1.1.1 - 4.729 migliaia di euro; - U.P.B. 7.2.1.2.1 - 5.907 migliaia di euro; - U.P.B. 9.2.1.3.5 - 2.326 migliaia di euro; - U.P.B. 10.3.1.3.2 - 137 migliaia di euro. La disposizione sopra riportata, frutto di un emendamento aggiuntivo presentato in aula, secondo quanto emerge dai lavori parlamentari tenderebbe a superare i motivi dell'impugnativa proposta dinnanzi a codesta Corte il 9 maggio 2011 avverso il disegno di legge n. 630 relativo al bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio a causa dell'iscrizione fra le spese obbligatorie del capitolo 108149, in assenza di una norma sostanziale che la autorizzava e ne determinava la copertura finanziaria. In particolare, la dotazione del cennato capitolo di spesa era destinata al pagamento di trattamenti di pensione integrativi e sostitutivi al personale in quiescenza dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione. La norma teste' approvata provvede a quantificare ed autorizzare la spesa derivante dall'art. 23, commi 2-quinquies e 2-sexies della L.R. 10/1999 e dall'art. l , comma 5-bis, della L.R. 9/2004 concernenti rispettivamente l'assunzione a carico della Regione degli oneri sostenuti dall'E.A.S. per il proprio personale in quiescenza e/o trasferito o comandato negli enti pubblici sottoposti a controllo e/o vigilanza della Regione stessa, nonche' delle passivita' provenienti dalla definizione della procedura di liquidazione dell'Ente Acquedotti. Il legislatore, tuttavia, non precisa ne' la natura dell'obbligo dell'Ente Acquedotti siciliano a corrispondere un trattamento di pensione integrativo e speciale ai propri dipendenti ne' a determinare l'ammontare del beneficio, ne' indica, tantomeno, i parametri di riferimento ai fini dell'individuazione dei destinatari ed alla conseguente proiezione negli anni futuri dei costi posti a carico del bilancio regionale. La sintetica e generica locuzione «con esclusivo riferimento ai debiti nei confronti del personale» non costituisce idoneo strumento per delimitare le fattispecie oggetto di autorizzazione della spesa e per consentire la determinazione della stessa con indicazione delle risorse con cui farvi fronte. Con il termine «debito» puo', infatti, intendersi qualsiasi obbligazione di natura contrattuale ed excontrattuale, indipendentemente dalla causa del negozio giuridico che da origine all'obbligo di corrispondere una prestazione pecuniaria, potendosi cosi' far rientrare fra i motivi dell'erogazione delle risorse regionali anche fattispecie non riconducibili al pagamento di stipendi e/o pensioni. La disposizione per l'estrema genericita' del termine «debito» renderebbe invero opinabile ed incerta in assenza di criteri predefiniti l'individuazione delle obbligazioni da ammettere a contributo regionale con serio pregiudizio, vista la natura pluriennale della previsione legislativa, anche del buon andamento dell'amministrazione tutelato dall'art. 97 della Costituzione. La norma e' altresi' censurabile sotto il profilo della violazione dell'art. 81, 4° comma della Costituzione. Essa, infatti, prevede che la spesa, per il corrente esercizio determinata in 31.360 migliaia di euro, sia coperta con le disponibilita' delle U.P.B. 2.2.1.3.7, 7.2.1.11, 7.2.12.1, 9.2.1.3.5, 10.3.1.3.2 e 4.2.1.5.3. In proposito si rileva che le disponibilita' dell'U.P.B. 4.2.1.5.3, cui si attinge per 16.730 migliaia di euro, sono state indicate dall'art. 10 della legge regionale n.7 del 2011, unitamente a quelle delle U.P.B. 4.2.1.5.1, 4.2.1.5.5 e 4.3.1.5.4, per far fronte al finanziamento del Servizio sanitario regionale qualora non si raggiunga, entro il 31 luglio p.v., l'intesa tra lo Stato e la Regione siciliana di cui all'art. 2, comma 90 della legge n. 191 del 2009 sull'utilizzo dei fondi F.A.S. Intesa questa che, a tutt'oggi, non risulta essere stata raggiunta. E' quindi evidente l'indisponibilita' attuale delle risorse in questione, stante il diverso utilizzo previsto dalla cennata legge n. 7/2011, e la conseguente violazione dell'art. 81, 4° comma Cost. Si evidenzia inoltre per quanto attiene all'U.P.B. 7.2.1.2.1 che la stessa include il capitolo 108149 «Trattamento di pensione integrativo e sostitutivo spettante al personale del soppresso E.A.S. da erogare tramite il fondo pensione Sicilia» che ha una dotazione (5907 migliaia di euro), di importo pari a quello posto a parziale copertura della previsione dell'art. 6 oggetto di censura. Orbene, detta previsione di spesa, inserita nella ripartizione in capitoli del bilancio della Regione approvata con decreto dell'Assessore all'Economia n. 836 del 13 maggio 2011, in quanto priva della preventiva autorizzazione legislativa e della necessaria copertura finanziaria, e' stata impugnata per violazione dell'art. 81, 3° e 4° comma della Costituzione con il ricorso prima menzionato del 9 maggio 2011. Quindi nella sostanza alle spese previste dalla norma oggetto del presente gravame si da copertura finanziaria con le dotazioni di un capitolo, a sua volta, privo di quest' ultima. La disposizione teste' approvata, come la precedente gia' impugnata, non si sottrae alla censura di violazione dell'art. 81, 4° comma della Costituzione in quanto permane la mancata indicazione delle risorse con cui farvi fronte. E' invero tautologico indicare quale mezzo di copertura di una spesa cio' che ne e' a sua volta privo, risultando cosi' violato l'obbligo posto da codesta ecc.ma Corte al legislatore di dare una ragionevole e credibile indicazione delle risorse con cui fare fronte ai nuovi oneri previsti (ex plurimis sentenze nn. 25/1993 e 12/1987). Il principio risultante dal combinato disposto del 3° e 4° comma dell'art. 81 della Costituzione consiste nell'imporre al legislatore l'obbligo di darsi carico delle conseguenze finanziarie delle sue leggi, provvedendo al reperimento dei mezzi necessari per farvi fronte. Obbligo a cui e' venuto meno ancora una volta il legislatore siciliano autorizzando una spesa duratura, destinata ad aumentare nei prossimi anni, senza dare idonea copertura alla stessa. Codesta Corte ha fra l'altro piu' volte chiarito che una legge sostanziale introduttiva di nuove spese non puo' trovare per definizione nelle previsioni di bilancio il titolo giuridico corrispettivo della spesa e che l'esistenza in bilancio di uno o piu' capitoli a una o piu' spese non puo' di per se' sola significare che per quelle spese sia soddisfatta l'esigenza della corrispondente copertura voluta dall'art. 81, 4° comma della Costituzione. E' infatti indispensabile dimostrare l'eccedenza di stanziamento che si vuole destinare alle nuove spese con una preventiva o contestuale riduzione delle somme assegnate ai capitoli cui si imputa la spesa, con lo storno e l'assegnazione della differenza ai nuovi capitoli (C.C. sentenze nn. 66/1958 e 16/1961).
P.Q.M. Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Speciale, con il presente atto impugna l'art. 6 del disegno di legge n. 729 dal titolo «Norme in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell'E.A.S.», approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 29 giugno 2011, per violazione degli artt. 81, 4° comma e 97 della Costituzione. Palermo, addi' 6 luglio 2011 Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana Aronica