N. 214 ORDINANZA 4 - 18 luglio 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Determinazione delle aliquote
  e dell'imposta - Facolta' dei Comuni  di  deliberare  una  aliquota
  ridotta (non inferiore al 4 per mille) in  favore  dei  "cittadini"
  soggetti passivi per le unita' immobiliari direttamente adibite  ad
  abitazione  principale  -  Mancata   previsione   dell'obbligo   di
  riservare il medesimo trattamento fiscale alle  unita'  immobiliari
  di  proprieta'  degli  Istituti  autonomi  per  le  case   popolari
  destinate ad abitazione principale dagli  assegnatari  -  Lamentata
  disparita'  di   trattamento   e   violazione   dei   principi   di
  ragionevolezza,  razionalita'  e  non  contraddizione  -  Questione
  formulata in modo perplesso ed oscuro - Manifesta inammissibilita'. 
- D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, art. 6, comma 4. 
- Costituzione, artt. 3 e 53. 
(GU n.31 del 20-7-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Alfonso QUARANTA ; 
Giudici: Paolo MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Franco  GALLO,  Luigi
  MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,
  Paolo Maria NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO  ,
  Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino  della  finanza  degli
enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23  ottobre  1992,
n. 421), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso
nel procedimento vertente tra l'Azienda territoriale  per  l'edilizia
residenziale (ATER)  della  Provincia  di  Treviso  e  il  Comune  di
Treviso, con ordinanza del 28 aprile 2010, iscritta  al  n.  402  del
registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2011. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del 22  giugno  2011  il  Giudice
relatore Franco Gallo. 
    Ritenuto che, con  ordinanza  pronunciata  il  23  marzo  2010  e
depositata il 28 aprile 2010, la Commissione  tributaria  provinciale
di  Treviso  −  nel  corso  di  un  giudizio  promosso   dall'Azienda
territoriale per l'edilizia residenziale (ATER)  della  Provincia  di
Treviso nei confronti del Comune di Treviso  avverso  due  avvisi  di
accertamento con i quali era  stata  disconosciuta  l'applicabilita',
per gli anni 2003 e 2004, agli  immobili  posseduti  da  detta  ATER,
dell'aliquota agevolata dell'imposta comunale  sugli  immobili  (ICI)
prevista «per l'abitazione principale» − ha sollevato, in riferimento
agli  artt.  3  e  53  della   Costituzione   ed   ai   principi   di
ragionevolezza,  razionalita'  e  non  contraddizione,  questione  di
legittimita' dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504  (Riordino  della  finanza  degli  enti  territoriali,  a   norma
dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che disciplina, tra
l'altro, la determinazione delle aliquote dell'ICI; 
        che il giudice a quo dichiara di impugnare  l'intero  art.  6
del d.lgs. n. 504 del 1992 − nel testo, applicabile ratione temporis,
sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23  dicembre  1996,  n.
662  (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza  pubblica),  come
modificato dall'art 10, comma 12, del decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669 (Disposizioni urgenti in  materia  tributaria,  finanziaria  e
contabile a completamento  della  manovra  di  finanza  pubblica  per
l'anno 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
1997,  n.  30  −  ma  indirizza,  in  realta',  le  proprie  censure,
unicamente  al  comma  4  di  detto  articolo,  a  norma  del  quale,
anteriormente alla sua abrogazione ad opera dell'art. 1, comma 3, del
decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93  (Disposizioni  urgenti  per
salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, «Restano ferme  le
disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del  decreto  legge  8  agosto
1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  ottobre
1996, n. 556»; 
        che detto comma 1 dell'art.  4  del  decreto-legge  8  agosto
1996, n. 437 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione  diretta
ed indiretta, di funzionalita' dell'Amministrazione  finanziaria,  di
gestioni fuori bilancio, di  fondi  previdenziali  e  di  contenzioso
tributario), convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  ottobre
1996, n. 556, stabilisce, a sua volta,  che,  «Ai  fini  dell'imposta
comunale sugli  immobili,  i  comuni  possono  deliberare,  ai  sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una
aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per  mille,  in  favore
delle persone fisiche soggetti passivi  e  dei  soci  di  cooperative
edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per  le  unita'
immobiliari direttamente adibite ad  abitazione  principale,  nonche'
per quelle locate con contratto registrato  ad  un  soggetto  che  le
utilizzi come abitazione principale,  a  condizione  che  il  gettito
complessivo previsto  sia  almeno  pari  all'ultimo  gettito  annuale
realizzato»; 
        che la norma denunciata e' censurata dal  giudice  rimettente
nella parte in cui, attribuendo ai Comuni la facolta' di  deliberare,
ai fini dell'ICI, una aliquota  ridotta  in  favore  dei  «cittadini»
soggetti passivi per le unita' immobiliari  direttamente  adibite  ad
abitazione principale, non dispone «che debba  riservarsi  lo  stesso
trattamento fiscale per le unita' immobiliari concesse dagli istituti
autonomi [per le case]  popolari  adibite  ad  abitazione  principale
dagli assegnatari alla pari degli  altri  cittadini  che  si  trovano
nelle medesime condizioni»; 
        che  la  Commissione  tributaria  provinciale   di   Treviso,
riferisce, in punto di  fatto,  che:  a)  il  Comune  di  Treviso  ha
notificato all'ATER della Provincia di  Treviso,  in  data  22  e  23
maggio 2008, due avvisi di  accertamento  con  i  quali  richiede  il
pagamento,  per  gli  anni,  rispettivamente,   2003   e   2004,   di
€ 301.825,00 e di € 337.968,00, quale differenza tra l'ICI dovuta  in
relazione ad  alcune  unita'  immobiliari  «possedute  [dall'ATER]  a
titolo abitativo» e quella versata usufruendo  dell'aliquota  ridotta
prevista «per l'abitazione principale», sul presupposto -  posto  dal
Comune a fondamento degli avvisi di  accertamento  −  che  le  unita'
immobiliari regolarmente assegnate dagli  Istituti  autonomi  per  le
case popolari (IACP) godono della  detrazione  dall'imposta  prevista
dall'art. 8, comma 4, del d. lgs. n. 504  del  1992,  ma  «non  anche
dell'aliquota ridotta prevista dall'art. 6 del D. lgs. 504/92»; b) la
contribuente ha impugnato detti avvisi di  accertamento  deducendo  −
oltre a «numerose violazioni di carattere  formale  nonche'  numerosi
errori concernenti l'errata  indicazione  di  immobili,  duplicazioni
d'imposta, immobili erroneamente accatastati» − «principalmente»:  1)
la carenza  di  motivazione  degli  atti  impugnati  per  la  mancata
indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche posti
a fondamento degli stessi, non avendo il Comune chiarito perche'  gli
immobili posseduti dall'ATER e da essa regolarmente  assegnati,  «pur
essendo assimilabili a tutti gli effetti ad "abitazione principale"»,
potessero usufruire della sola detrazione dall'imposta  e  non  anche
dell'aliquota  agevolata,  «entrambe  momenti  della   formazione   e
determinazione dell'imposta»; 2) nel merito, che, poiche'  l'ICI  «e'
un'imposta "reale" che colpisce  quindi  il  bene,  occorre  pertanto
avere presente  sempre  il  requisito  "oggettivo"  cosicche'  se  si
ritiene che per il bene "abitazione principale" vi sia la  necessita'
di applicare non solo la detrazione ma anche l'aliquota  agevolata  e
che nel concetto di abitazione principale vanno ricompresi anche  gli
immobili  regolarmente  assegnati  di  proprieta'  dell'ATER»,  detta
aliquota  agevolata  si  dovra'  applicare  anche  a  questi   ultimi
immobili, «rispondendo [anch'essi] alla medesima finalita' pubblica»,
come  e'  confermato  anche  dalla  circostanza  -  che   costituisce
«un'utile chiave interpretativa del problema»  −  che  l'art.  1  del
decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93  (Disposizioni  urgenti  per
salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  24  luglio  2008,  n.  126,  ha  escluso
dall'ICI sia l'unita' immobiliare adibita  ad  abitazione  principale
sia gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, assimilando le due
categorie di beni proprio in ragione  della  comune  destinazione  ad
abitazione principale; 
        che la medesima Commissione tributaria premette, in punto  di
diritto, che: a) l'art. 6 del d.lgs. n. 504 del 1992, nell'attribuire
ai Comuni il potere di stabilire l'aliquota dell'ICI  in  misura  non
inferiore al 4 per mille  e  non  superiore  al  7  per  mille  e  di
diversificarla e agevolarla nei casi  previsti,  lasciava  ferme,  al
comma 4 - prima dell'abrogazione di quest'ultimo ad  opera  dell'art.
1, comma 3, del decreto-legge  n.  93  del  2008  -  le  disposizioni
dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 437  del  1996,  in  forza
delle quali  i  Comuni  «possono  deliberare  una  aliquota  ridotta,
comunque non inferiore al  4  per  mille,  in  favore  delle  persone
fisiche soggetti passivi [...], residenti nel comune, per  le  unita'
immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale»; b) l'art.
8 del medesimo d.lgs. n. 504 del 1992 prevede una detrazione dall'ICI
«dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo», previsione applicabile, ai sensi del comma 4 dello
stesso articolo, anche «agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti  autonomi  per  le  case  popolari»;  c)  per  effetto   del
«combinato disposto» dei suddetti artt. 6 e 8 del d.lgs. n.  504  del
1992, «gli istituti autonomi  per  le  case  popolari  [...]  possono
applicare solamente  la  detrazione  prevista  dall'articolo  8»  del
d.lgs. n. 504 del 1992, secondo  quanto  espressamente  previsto  dal
comma 4 di  detto  articolo,  mentre,  in  mancanza  di  una  analoga
previsione  espressa,  «non  possono  applicare  l'aliquota  ridotta,
prevista dall'art.  6,  lasciata  invece  alla  discrezionalita'  del
Comune»; 
        che, sulla base di tali premesse, in punto di  non  manifesta
infondatezza della questione, il giudice rimettente  afferma  che  la
disposizione  denunciata,  nel  conferire  «facolta'  al  Comune   di
deliberare le aliquote da applicare  alle  unita'  immobiliari  senza
disporre che debba riservarsi lo stesso trattamento  fiscale  per  le
unita' immobiliari concesse dagli istituti autonomi popolari  adibite
ad abitazione principale dagli  assegnatari  alla  pari  degli  altri
cittadini che si trovano nelle medesime condizioni», viola gli  artt.
3  e  53  della  Costituzione  ed  i  principi   di   ragionevolezza,
razionalita' e non contraddizione; 
        che, in particolare, secondo il giudice rimettente, «la' dove
i Comuni non disciplinino autonomamente,  come  previsto  dal  citato
articolo 6 [del d.lgs. n. 504 del 1992], un'aliquota agevolata  anche
per gli  alloggi  assegnati  dagli  istituti  autonomi  per  le  case
popolari ed utilizzati dagli assegnatari come abitazione principale»,
si determina una ingiustificata disparita' di trattamento fiscale tra
i «cittadini  che  utilizzano  la  propria  unita'  immobiliare  come
abitazione principale», i  quali  beneficiano  dell'aliquota  ridotta
dell'imposta, ed i «cittadini assegnatari  di  alloggi  popolari  che
utilizzano l'immobile come abitazione principale», i  quali,  invece,
non ne possono beneficiare; 
        che, sempre ad avviso del giudice a quo, detta disparita'  di
trattamento fiscale «e' tanto piu' macroscopica ove si consideri  che
gli assegnatari  di  alloggi  economico-popolari  sono  soggetti  con
minore  capacita'  contributiva  e  che,  quindi,  dovrebbero  essere
avvantaggiati  rispetto  alla  collettivita'  mentre,  al   contrario
vengono penalizzati perche' pur trovandosi nelle medesime  condizioni
di soggetti  che  utilizzano  l'unita'  immobiliare  come  abitazione
principale non possono usufruire dell'aliquota agevolata ICI»; 
        che il rimettente afferma, infine, che la questione sollevata
e' rilevante ai fini della definizione  del  giudizio  del  quale  e'
investito; 
        che e'  intervenuto  nel  giudizio  di  costituzionalita'  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione  sia
dichiarata non fondata; 
        che, secondo la  difesa  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, la questione sollevata e' «palesemente  infondata»  perche'
il rimettente «incorre in un equivoco di fondo circa l'individuazione
del soggetto passivo d'imposta»,  che,  in  relazione  agli  immobili
assegnati in locazione dagli IACP, non e' l'assegnatario, ma lo IACP,
titolare del diritto di proprieta' sugli stessi; 
        che questa considerazione  e'  sufficiente  a  dimostrare  la
palese  infondatezza  della  questione  sollevata,  atteso   che   la
violazione dei  parametri  invocati  e'  prospettata  dal  rimettente
ponendo a raffronto il trattamento fiscale riservato  ai  «cittadini»
che possiedono unita' immobiliari direttamente adibite ad  abitazione
principale, i quali sono soggetti passivi dell'ICI, e il  trattamento
riservato  agli  assegnatari  di  alloggi  di  edilizia  residenziale
pubblica, che non sono soggetti passivi dell'ICI e rispetto ai quali,
pertanto,  «e'  irrilevante  che  [...]  siano  soggetti  con  minore
capacita' contributiva rispetto al resto della collettivita'»; 
        che, «inquadrata correttamente la questione», la disposizione
censurata e' comunque − sempre secondo  l'Avvocatura  generale  dello
Stato − palesemente esente dai vizi di costituzionalita' denunciati; 
        che, quanto al parametro di cui all'art. 3  Cost.,  la  parte
pubblica evidenzia che, ai sensi della legge della Regione  Veneto  9
marzo 1995, n. 10 (Norme per il riordinamento degli enti di  edilizia
residenziale pubblica) - che ha trasformato gli Istituti autonomi per
le case popolari in Aziende territoriali per l'edilizia  residenziale
- le ATER  sono  «enti  pubblici  economici  dotati  di  personalita'
giuridica e di autonomia  organizzativa,  patrimoniale  e  contabile»
(art. 2), in grado, in quanto tali, di «operare  sul  libero  mercato
con criteri di economicita'»; 
        che, considerata tale natura delle ATER, il legislatore,  non
comprendendole tra i soggetti  che  possono  usufruire  dell'aliquota
agevolata di cui all'art. 6 del d.lgs.  n.  504  del  1992,  «non  ha
affatto trattato in modo differente situazioni  uguali,  non  potendo
essere revocata in dubbio la diversita'  di  tali  soggetti  rispetto
alle persone fisiche che utilizzano i loro immobili  come  abitazioni
principali»; 
        che tale conclusione troverebbe conferma nella giurisprudenza
della Corte costituzionale che, esaminando una  questione  avente  ad
oggetto l'art. 7 dello stesso d.lgs. n. 504 del 1992, nella parte  in
cui non prevedeva l'esenzione dall'ICI per gli IACP, ha ribadito che,
nella materia delle esenzioni  e  delle  riduzioni  dell'imposta,  il
legislatore gode di ampia discrezionalita', il cui esercizio  non  e'
sindacabile se non per manifesta irragionevolezza, la cui sussistenza
fu  esclusa,  in  quel  caso,  proprio  in  ragione   del   carattere
imprenditoriale − anche se per  finalita'  di  pubblico  interesse  −
dell'attivita' degli IACP (sentenza n. 119 del 1999; e' citata, nello
stesso senso, anche la sentenza n. 113 del 1996); 
        che,  quanto  al  parametro  di  cui   all'art.   53   Cost.,
l'Avvocatura generale dello  Stato  deduce  che  «e'  chiaro  che  un
soggetto dotato di natura imprenditoriale, che  trae  dagli  immobili
un'utilita' economica, esprime una  capacita'  contributiva  maggiore
rispetto a quella di un privato cittadino, che invece non  ne  ricava
alcun reddito diretto, con  conseguente  non  irragionevolezza  della
scelta  del  legislatore  di  sottoporlo  a  un  diverso  regime   di
tassazione»; 
        che la violazione dell'art. 53 Cost. non sarebbe ipotizzabile
neppure sotto il profilo - non prospettato, peraltro, dal  rimettente
−  che  l'applicazione,   agli   immobili   assegnati   dalle   ATER,
dell'aliquota ordinaria in luogo di  quella  ridotta,  «determini  un
riverbero automatico sui canoni di locazione», come quantificati alla
stregua dei criteri dettati dalla legge della Regione  Veneto  n.  10
del 1995: in  tale  prospettiva,  sarebbe  stato  infatti  necessario
dimostrare «che l'applicazione dell'aliquota ordinaria all'ATER abbia
concretamente inciso in  modo  deteriore  sull'importo  del  canone»,
dimostrazione  della  quale,  pero',  «non  vi   e'   traccia   [...]
nell'ordinanza di rimessione»; 
        che, sempre secondo la difesa del Presidente  del  Consiglio,
la legittimita' della disposizione censurata non e' inficiata neppure
dal riconoscimento  agli  IACP  della  detrazione  d'imposta  di  cui
all'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che  «rientra
nella discrezionalita' del legislatore riconoscere in via eccezionale
un'esenzione agli IACP in  ragione  del  non  elevato  ammontare  del
canone riscosso, ritenuto, tuttavia, di per  se'  non  sufficiente  a
giustificare  ne'  l'esenzione  d'imposta  di  cui  all'art.  7   ne'
l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui all'art.  6  del  [...]
D.lgs. 504/1992»; 
        che l'Avvocatura generale dello Stato  afferma,  infine,  che
l'esenzione dall'ICI riconosciuta agli IACP dall'art. 1, comma 3, del
decreto-legge  n.  93  del  2008,  «non  vale  certo  a  colorare  di
irragionevolezze il precedente diverso regime d'imposta». 
    Considerato che la Commissione tributaria provinciale di  Treviso
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione  ed
ai principi di ragionevolezza,  razionalita'  e  non  contraddizione,
questione di legittimita' dell'art.  6  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  504   (Riordino   della   finanza   degli   enti
territoriali, a norma dell'art. 4 della legge  23  ottobre  1992,  n.
421); 
        che tale questione e' prospettata nel corso  di  un  giudizio
che l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale  (ATER)  della
Provincia di  Treviso,  quale  ente  subentrato  al  locale  Istituto
autonomo per le case popolari (IACP), aveva  promosso  nei  confronti
del Comune di Treviso avverso due avvisi di accertamento con i  quali
detto Comune aveva disconosciuto l'applicabilita', relativamente agli
anni 2003 e 2004, per gli immobili assegnati in locazione dalla parte
ricorrente,  dell'aliquota  agevolata  dell'imposta  comunale   sugli
immobili (ICI) prevista «per l'abitazione principale»; 
        che il giudice rimettente,  pur  menzionando,  quale  oggetto
della sollevata questione, l'intero art. 6 del d.lgs. n. 504 del 1992
− nel testo sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica),
come modificato dall'art 10, comma 12, del decreto-legge 31  dicembre
1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria
e contabile a completamento della manovra  di  finanza  pubblica  per
l'anno 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
1997, n. 30, ed applicabile  ratione  temporis  alla  fattispecie  di
causa − indirizza le proprie censure esclusivamente nei confronti del
comma 4 di detto articolo; comma, che costituisce, pertanto,  l'unico
oggetto della questione; 
        che  la  disposizione  censurata,  anteriormente   alla   sua
abrogazione - disposta, con decorrenza dall'anno 2008,  dall'art.  1,
comma 3, del  decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93  (Disposizioni
urgenti per salvaguardare il  potere  di  acquisto  delle  famiglie),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.  126  -
prevedeva che: «Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4,  comma
1,  del  decreto-legge  8  agosto  1996,  n.  437,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556»; 
        che detto comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge  n.  437  del
1996 (Disposizioni urgenti  in  materia  di  imposizione  diretta  ed
indiretta,  di  funzionalita'  dell'Amministrazione  finanziaria,  di
gestioni fuori bilancio, di  fondi  previdenziali  e  di  contenzioso
tributario), stabilisce, a sua  volta,  che:  «Ai  fini  dell'imposta
comunale sugli  immobili,  i  comuni  possono  deliberare,  ai  sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una
aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per  mille,  in  favore
delle persone fisiche soggetti passivi [...]  residenti  nel  comune,
per  le  unita'  immobiliari  direttamente  adibite   ad   abitazione
principale, [...] a condizione che il  gettito  complessivo  previsto
sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato»; 
        che, in particolare, il giudice a  quo  censura  il  comma  4
dell'art. 6, del  d.lgs.  n.  504  del  1992,  nella  parte  in  cui,
attribuendo ai Comuni la facolta' di deliberare,  ai  fini  dell'ICI,
una aliquota ridotta in favore dei «cittadini» soggetti  passivi  per
le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione  principale,
non dispone «che debba riservarsi lo stesso trattamento  fiscale  per
le unita'  immobiliari  concesse  dagli  istituti  autonomi  popolari
adibite ad abitazione principale dagli assegnatari  alla  pari  degli
altri cittadini che si trovano nelle medesime condizioni»; 
        che la  questione  e'  manifestamente  inammissibile  perche'
formulata in modo perplesso ed oscuro; 
        che il  giudice  rimettente,  nel  sollevarla,  indica  quali
soggetti passivi dell'ICI ora gli  IACP  (affermando  che  essi  «non
possono applicare l'aliquota  ridotta»),  proprietari  degli  alloggi
assegnati in locazione, ora gli stessi assegnatari (definendoli  come
«soggetti con minore capacita' contributiva», che non  «usufruiscono»
dell'«aliquota ridotta» per gli alloggi di cui sono locatari); 
        che tale incertezza nell'individuazione dei soggetti  passivi
d'imposta si traduce, nell'ordinanza di  rimessione,  nell'incertezza
nell'individuazione  dei  termini  di  comparazione  del  trattamento
tributario dell'ICI; 
        che infatti il rimettente, rispetto al tertium  comparationis
- da lui indicato nel trattamento tributario agevolato delle  persone
fisiche soggetti passivi  dell'ICI  che  adibiscono  direttamente  le
unita' immobiliari ad abitazione principale -,  pone  confusamente  e
cumulativamente  a  raffronto,  con  riferimento  agli   alloggi   di
proprieta' degli IACP (o ATER) adibiti ad abitazione principale degli
assegnatari, il trattamento fiscale non agevolato sia  delle  persone
fisiche assegnatarie degli alloggi medesimi, sia degli IACP (o  ATER)
che tali alloggi hanno assegnato; 
        che, pertanto, nel denunciare una  ingiustificata  disparita'
di trattamento fiscale, il rimettente pone  a  raffronto  le  persone
fisiche soggetti  passivi  dell'ICI,  ora  con  gli  «assegnatari  di
alloggi degli istituti  autonomi  per  le  case  popolari  [...]  che
utilizzano  l'unita'  immobiliare  loro  assegnata  come   abitazione
principale», i quali sono  persone  fisiche,  ma  non  sono  soggetti
passivi dell'imposta, ora con gli IACP (o  ATER),  i  quali,  invece,
sono soggetti passivi dell'ICI, in quanto proprietari delle  suddette
unita' immobiliari  assegnate  in  locazione,  ma  non  sono  persone
fisiche; 
        che, dunque, il  giudice  a  quo  non  chiarisce  se  intenda
denunciare la disciplina concernente gli  assegnatari  degli  alloggi
oppure quella concernente gli IACP, e, pertanto, sotto tale  profilo,
non precisa neppure il contenuto della pronuncia richiesta; 
        che dette carenze, perplessita' ed  oscurita'  dell'ordinanza
di rimessione ne determinano la manifesta inammissibilita'; 
        che l'evidenziata inammissibilita' impedisce a  questa  Corte
di rilevare che, ove le censure del rimettente si fossero indirizzate
in modo univoco alla disciplina  dell'ICI  concernente  gli  IACP  (o
ATER), la questione sarebbe stata manifestamente  infondata,  perche'
la posizione di tali enti  (in  quanto  persone  giuridiche  soggetti
passivi dell'ICI) e' del tutto eterogenea rispetto a quella non  solo
degli assegnatari degli alloggi (i quali, come  visto,  sono  persone
fisiche non soggetti passivi dell'imposta), ma  anche  delle  persone
fisiche soggetti passivi  dell'ICI,  titolari  di  diritti  reali  su
unita' immobiliari da loro direttamente  adibite  al  soddisfacimento
del bisogno primario abitativo proprio e della propria famiglia;  con
la conseguenza che una disciplina differenziata di tali  ipotesi  non
e' irragionevole e che l'equiparazione del  trattamento  fiscale  tra
IACP e persone  fisiche  soggetti  passivi  d'imposta  auspicata  dal
rimettente   potrebbe   derivare   esclusivamente   da   una   scelta
discrezionale  del  legislatore  (il  quale,  infatti,  a   decorrere
dall'anno 2008, con il decreto-legge 27 maggio 2008, n.  93,  recante
«Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di  acquisto  delle
famiglie», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 126, ha concesso l'esenzione dall'ICI  sia  alle  persone  fisiche
soggetti d'imposta per le unita' immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale sia agli IACP). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
 
                          PER QUESTI MOTIVI 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  6,  comma  4,  del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino  della  finanza  degli
enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23  ottobre  1992,
n.  421),  sollevata  dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di
Treviso, in riferimento agli artt. 3 e 53 della  Costituzione  ed  ai
principi di ragionevolezza, razionalita' e  non  contraddizione,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                         Il redattore: Gallo 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositato in cancelleria il 18 luglio 2011 
 
               Il Direttore della cancelleria: Melatti