N. 71 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 luglio 2011

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 20 luglio  2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Professioni  -  Norme  della   Regione   Toscana   -   Attivita'   di
  panificazione  -  Previsione  che  il  responsabile  dell'attivita'
  produttiva sia assoggettato alla formazione obbligatoria  entro  il
  termine massimo di  sei  mesi  dalla  segnalazione  certificata  di
  inizio attivita' (SCIA) e all'aggiornamento obbligatorio  periodico
  con cadenza  quinquennale  -  Previsione  di  conseguenti  sanzioni
  pecuniarie per il  mancato  rispetto  degli  obblighi  -  Lamentata
  previsione di requisiti obbligatori  per  l'accesso  o  l'esercizio
  dell'attivita'  in  contrasto  con  la  normativa   statale   sulla
  liberalizzazione dell'attivita' di produzione di pane - Ricorso del
  Governo  -  Denunciata  violazione  della  competenza   legislativa
  statale nella materia concorrente delle professioni. 
- Legge della Regione Toscana 6 maggio 2011, n. 18, artt. 3, commi 2,
  3 e 5; 5, commi 3, 4 e 5; e 6, comma 4. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto-legge 4  luglio  2006,
  n. 223, art. 4, comma 2, convertito, con modificazioni, in legge  4
  agosto 2006, n. 248. 
(GU n.40 del 21-9-2011 )
    Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri,  in  persona
del Presidente del Consiglio  pro  tempore,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato legale domiciliataria  in  Roma,
via dei Portoghesi n.  12  per  la  declaratoria  dell'illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3, e  delle  norme  connesse  e
conseguenti (tra cui l'art. 3, comma 5, l'art. 5, commi 3 - 4 -  5  e
l'art. 6, comma 4), della legge della Regione Toscana  n.  18  del  6
maggio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 13 maggio 2011,  recante
«Norme in materia di panificazione», in relazione all'art. 117, comma
3  della Costituzione, per eccesso dalla competenza legislativa della
Regione Toscana e violazione di quella statale concorrente in tema di
disciplina delle figure professionali. 
    In data 13 maggio 2011  la  Regione  Toscana  ha  pubblicato  sul
Bollettino Ufficiale delle Regioni la Legge Regionale  n.  18  del  6
maggio 2011, recante "Norme in materia di panificazione", nella quale
dapprima si prevede, all'art. 2, primo comma, che "L'apertura  di  un
nuovo panificio, il trasferimento e  la  trasformazione  di  panifici
gia' esistenti sono soggetti a  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia  di  provvedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), al comune competente
per  territorio,  tramite  lo  sportello  unico  per   le   attivita'
produttive (SUAP). La SCIA e' corredata  anche  dall'indicazione  del
nominativo del responsabile dell'attivita' produttiva",  e  al  comma
3 della stessa norma che: 
        «L'indicazione del responsabile dell'attivita' produttiva  e'
comunicata dal SUAP alla Camera di commercio, industria,  artigianato
e  agricoltura   (CCIAA)   competente   per   territorio,   ai   fini
dell'annotazione nel registro delle imprese». 
    Successivamente si dispone, all'art. 3, 2° c., che: 
        «Il responsabile dell'attivita'  produttiva  e'  assoggettato
alla formazione obbligatoria entro il termine  massimo  di  sei  mesi
dalla segnalazione di cui all'art. 2, comma 1. Nello  stesso  termine
l'impresa titolare dell'attivita' di panificazione deve garantire  la
formazione obbligatoria del responsabile»; 
    al 3°c. della stessa norma si dispone che: 
    «Non  e'  tenuto  alla  frequenza   del   corso   di   formazione
obbligatoria di  cui  al  comma  2,  il  responsabile  dell'attivita'
produttiva che risulta in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
        a)  diploma  di  istruzione  secondaria   superiore   tecnico
professionale di durata quinquennale in materie di panificazione; 
        b)  diploma  di  qualifica  di  istruzione  professionale  in
materie attinenti l'attivita' di panificazione conseguito nel sistema
d'istruzione professionale, integrato  da  un  periodo  di  attivita'
lavorativa di panificazione di almeno  un  anno  presso  imprese  del
settore; 
        c)  attestato   di   qualifica   attinente   l'attivita'   di
panificazione  conseguito  a  seguito  di  un  corso  di   formazione
professionale, integrato da un periodo  di  attivita'  lavorativa  di
panificazione della durata di almeno un anno  svolta  presso  imprese
del settore; 
        d) aver prestato attivita' lavorativa,  per  un  periodo  non
inferiore a tre anni nell'ultimo quinquennio, relativa  all'attivita'
di panificazione presso imprese del settore, in qualita' di  titolare
o di socio lavoratore, anche  di  cooperativa,  di  dipendente  o  di
collaboratore familiare addetto alla  panificazione.  Tale  attivita'
deve essere  accertata  presso  l'Istituto  nazionale  di  previdenza
sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro (INAIL), il centro  per  l'impiego  o  la  CCIAA
competenti per territorio; 
        e) qualifica professionale ai fini contrattuali conseguita  a
seguito del rapporto di apprendistato"; 
    e al comma 5 della  stessa  norma  si  dispone  che  "Coloro  che
svolgono  l'attivita'  di  responsabile  dell'attivita'   produttiva,
compresi i soggetti di cui al comma  3,  partecipano  periodicamente,
con cadenza quinquennale, ad attivita' di aggiornamento professionale
della durata minima di venti ore". 
    Infine, all'art. 6, 4°c. si dispone che: 
        «I responsabili dell'attivita' produttiva che  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge hanno svolto nei  cinque  anni
precedenti attivita' di pianificazione er un .eriodo in eriore a  tre
anni  ma  su  eriore  a  dodici  mesi  sono  tenuti  alla  formazione
obbligatoria  entro  il  termine  massimo  di   dodici   mesi   dalla
definizione dei corsi; il percorso formativo e'  ridotto  rispetto  a
quello previsto per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2». 
    A presidio di tali disposizioni si stabilisce  poi,  all'art.  5,
una serie di sanzioni, tra le quali quella, prevista  dal  3°  comma,
per cui «il responsabile dell'attivita' roduttiva che  non  ottempera
all'obbligo formativo di cui all'art. 3, comma 2,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  un  minimo  di
euro 2.000, 00 ad un massimo di euro 10.000, 00. Alla stessa sanzione
e'  assoggettata   l'azienda   che   non   assicura   la   formazione
professionale del responsabile dell'attivita' produttiva»; 
    quella prevista dal 4°comma, per cui: 
        «Il   responsabile   dell'attivita'   produttiva    di    cui
all'articolo 6, comma 4,  che  non  ottempera  all'obbligo  formativo
previsto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
una somma da un minimo  di  euro  2.000,00  ad  un  massimo  di  euro
10.000,00. Alla stessa sanzione e'  assoggettata  l'azienda  che  non
assicura la formazione professionale del responsabile  dell'attivita'
produttiva"; 
    e  quella  prevista  dal  5°comma,  per  cui:  «Il   responsabile
dell'attivita'  produttiva  che   non   ottempera   all'aggiornamento
professionale di cui  all'articolo  3,  comma  5,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  un  minimo  ai
euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00.». 
    Si ritiene che le predette disposizioni  eccedano  la  competenza
legislativa della Regione Toscana,  come  individuata  dall'art.  117
Cost., per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    Come si e' esposto, le norme sopra riportate prevedono  (art.  3,
cc. 2  e  3  e  5  nonche'  art.  6  comma  4)  che  il  responsabile
dell'attivita'   produttiva   sia   assoggettato   alla    formazione
obbligatoria entro il termine massimo di sei mesi dalla  segnalazione
di cui all'art. 2, comma 1 (ovvero entro  quello  di  12  mesi  dalla
definizione dei corsi per l'ipotesi di cui  all'art.  6  comma  4)  e
all'aggiornamento obbligatorio periodico con cadenza quinquennale. Il
mancato rispetto di tali obblighi formativo e di aggiornamento -  sia
da parte del responsabile  dell'attivita'  produttiva  che  da  parte
dell'azienda - e' soggetto alle sanzioni pecuniarie di  cui  all'art.
5, commi 3, 4 e 5 della stessa legge regionale. 
    Tali  disposizioni  contrastano  con  la  normativa  statale,  in
particolare con  l'art.  4,  secondo  comma,  del  D.L.  n  223/2006,
convertito dalla legge n. 248/2006, rubricato  «disposizioni  urgenti
per la liberalizzazione dell'attivita' di  produzione  di  pane»,  il
quale, nel disciplinare la  figura  del  responsabile  dell'attivita'
produttiva, non prevede l'obbligo di alcun requisito, ma solamente la
necessita'   dell'indicazione    del    nominativo    dello    stesso
contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attivita'. 
    In tal modo, la legge regionale viola  l'art.  117,  terzo  comma
Cost., il quale riserva  allo  Stato,  nell'ambito  della  competenza
legislativa concorrente, l'individuazione delle figure  professionali
con relativi profili ed ordinamenti didattici, nonche' la  disciplina
dei titoli di abilitazione all'esercizio professionale, determinando,
cosi', una situazione di disparita' di'  trattamento  sul  territorio
nazionale. 
    Anche Codesta Consulta ha affermato, in  numerose  sentenze,  che
l'individuazione delle figure professionali e' riservata, per il  suo
carattere necessariamente unitario, allo Stato, cui spetta il  potere
di determinare i tratti della  disciplina  che  richiedono,  per  gli
interessi indivisibili da realizzare, un assetto unitario, rientrando
invece nella competenza regionale la  regolamentazione  di  dettaglio
dei soli aspetti che presentano uno  specifico  collegamento  con  la
realta' regionale, finalizzata a dar vita a discipline  diversificate
che si innestino nel tronco dell'assetto unitario espresso a  livello
di principi fondamentali. 
    Tale principio si configura  quale  limite  di  ordine  generale,
invalicabile dalla legge  regionale,  ed  infatti  la  previsione  di
requisiti obbligatori per l'accesso ad un'attivita' - ovvero  per  il
suo esercizio - ha «una funzione individuatrice  della  professione»,
come tale preclusa  alla  competenza  regionale  (Cfr.  sentenze  nn.
153/06, 423/2006, 424/2006, 179/2008 e 222/2008). 
    In particolare, nella sentenza  n.  153/06  Codesta  Consulta  ha
affermato che  anche  la  mera  indicazione,  da  parte  della  legge
regionale, di specifici requisiti per l'esercizio di una professione,
pur  ove  in  parte  coincidenti  con  quelli  gia'  stabiliti  dalla
normativa statale, viola la competenza dello Stato,  risolvendosi  in
un'indebita ingerenza in un  settore,  quello  della  disciplina  dei
titoli  necessari  per  l'esercizio  della  professione,  costituente
principio fondamentale  della  materia:  nella  specie,  cio'  sembra
valere a maggior  ragione  in  quanto  la  normativa  statale  nessun
requisito  dispone,  e  quindi  non  vi  e'  neppure   una   parziale
coincidenza con essa. 
    Pertanto la legge in esame, nel prevedere l'obbligo di formazione
e aggiornamento professionale ai fini dell'esercizio  della  funzione
di  responsabile  dell'attivita'  produttiva,  eccede  dalle  proprie
competenze in violazione del  limite  imposto  dall'art.  117,  comma
terzo, della Costituzione in materia di professioni. 
    Per tali motivi si promuove la presente  impugnazione  dinanzi  a
Codesta   Corte   costituzionale   airsensi   dell'art.   127   della
Costituzione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  conclude  affinche'
codesta ecc.ma Corte  costituzionale  voglia  dichiarare  fondata  la
questione di  legittimita'  costituzionale  relativa  alle  norme  in
epigrafe e  per  l'effetto,  dichiarare  l'incostituzionalita'  delle
predette norme per eccesso dalla competenza legislativa della Regione
Toscana. 
        Roma, addi' 8 luglio 2011 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Melillo