N. 185 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 maggio 2011

Ordinanza del 16 maggio 2011 della Commissione tributaria provinciale
di Cuneo sul ricorso  proposto  da  In.Pro.Ma.  Industria  produzione
mangimi s.r.l. contro Comune di Cerasole d'Alba ed altro.. 
 
Imposte e  tasse  -  Norme  della  Regione  Piemonte  -  Impianti  di
  pretrattamento e trattamento di scarti animali ad alto rischio ed a
  rischio specifico BSE - Obbligo dei  gestori  di  corrispondere  un
  contributo  annuo  ai  Comuni  sede  degli  impianti  -  Denunciato
  superamento dei limiti all'autonomia finanziaria  delle  regioni  -
  Possibile lesione  anche  della  competenza  statale  esclusiva  in
  materia di tutela dell'ambiente -  Questione  riproposta  in  esito
  alla restituzione degli atti per ius  superveniens  disposta  dalla
  Corte costituzionale con la ordinanza n. 309 del 2009. 
- Legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, art. 16, comma
  4. 
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. s) e 119. 
(GU n.39 del 14-9-2011 )
 
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 
 
    Ha pronunziato la seguente ordinanza nel giudizio  tributario  n.
305/07 R.G.R. promosso da In. Pro.Ma - Industria  Produzione  Mangimi
S.r.l., in persona del legale rappresentante M. Riva, rappresentata e
difesa dagli Avv. M. Ternavasio di  Bra  e  M.  Pizzetti  di  Torino,
elettivamente domiciliata presso l'Avv.  G.  Lazzari  in  Cuneo,  Cso
Carlo Emanuele III n. 7, Ricorrente; 
    Contro  Comune  di  Cerasola  D'Alba,  in  persona  del   sindaco
pro-tempore B. Lovera, rappresentato e difeso dal dr.  F.  Balocco  e
dall'Avv. P.G. Coppa di Genova ed elettivamente domiciliato presso lo
studio dei medesimi in Alba, Piazza Cristo Re n. 14. Resistente; 
    e  contro  G.E.C.  Gestione  Esazioni convenzionate  S.p.a.,   in
persona del  legale  rappresentante  pro  tempore  Avv.  G.B.  Rocca,
rappresentata  e  difesa  dall'Avv.   C.   Rocca   ed   elettivamente
domiciliata presso il recapito dello stesso in Cuneo, Cso IV Novembre
n. 18, presso GEC Spa, Resistente; 
    La In.  Pro.ma  spa  ha  chiesto  l'annullamento  dell'avviso  di
accertamento--liquidazione del 193/2007, emesso dalla G.E.C. spa  per
conto dell'Ente impositore, comune di Ceresole D'Alba, con  il  quale
le e' stato ingiunto di pagare la somma di € 78.157,50 per Contributo
per l'anno 2006 ex art. 16, comma 4, L. R.  24  ottobre  2002  n.  24
quale gestore di impianto  di  pretrattamento  e  di  trattamento  di
scarti animali tali quali ad alto rischio e a  rischio  specifico  di
BSE. La ricorrente sostiene che la norma della legge regionale  sopra
citata contrasta con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e ha
chiesto che gli atti venissero rimessi alla Corte costituzionale  per
la dichiarazione di incostituzionalita' della norma stessa. 
    Il comune di Ceresole D'Alba si e' costituito in causa  chiedendo
la reiezione del ricorso perche' le  censure  di  incostituzionalita'
sollevate sono infondate: quella di  violazione  dell'art  119  della
Costituzione perche', in assenza di legislazione statale  sul  punto,
un tributo  in  materia  sarebbe  unicamente  soggetto  ai  "Principi
generali" (sent. C cost. 12 dicembre 2004 n. 372); quella ex art  117
perche' la tutela dell'ambiente, riservata a legge  dello  Stato,  e'
solo uno scopo accessorio della norma.: contestata. 
    Anche la G.E.C. si  e'  costituita  in  causa  e  ha  chiesto  la
reiezione dei ricorso essendo lei incaricata solo della riscossione e
non avendo titolo a replicare alle doglianze della  In.  Pro.Ma.  che
comunque Ritiene siano infondate. 
    Con ordinanza del 9 luglio 2008 questa Commissione ha ordinato la
trasmissione degli  atti  alla  Corte  costituzionale  disponendo  la
sospensione del giudizio e, ex art 47 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546,
dell'esecutivita' dell'atto impugnato 
    La Corte Costituzionale, poiche' la Regione  Piemonte  aveva  nel
frattempo abrogato la  norma  in  questione,  con  ordinanza  del  20
novembre 2009 ha ordinato la restituzione degli atti a questa CTP per
una   nuova   valutazione   dei   presupposti    dell'incidente    di
costituzionalita' precisando che 
    "...la  Commissione  rimettente   e',   altresi',   chiamata   ad
apprezzare l'incidenza, sulla questione dalla stessa prospettata,  di
quanto statuito da questa Corte con la  sentenza  n.  102  del  2008,
secondo cui, nell'esercizio dell'autonomia tributaria di cui  all'art
119  della  Costituzione  le  Regioni  a   statuto   ordinario   sono
assoggettate al duplice limite costituito dall'obbligo di  esercitare
il  proprio  potere  di  imposizione  in  coerenza  con  i   principi
fondamentali  di  coordinamento  e  dal  divieto   di   istituire   o
disciplinare tributi gia' istituiti da legge statale o di  stabilirne
altri aventi lo stesso presupposto, almeno fino all'emanazione  della
legislazione statale di coordinamento" (punto 5  del  Considerato  in
diritto); 
    che al tempo stesso si appalesa necessario considerare la recente
giurisprudenza relativa alla specialita' o meno degli scarti  animali
rispetto  alla  generalita'  dei  rifiuti,  anche  alla  luce   della
normativa comunitaria e nazionale in materia". 
    Dopo il deposito di  memorie,  dell'11  febbraio  2020,  dopo  un
rinvio  dell'udienza  di  trattazione  e   dopo   l'acquisizione   di
documenti, come da ordinanza del 23 febbraio 2010, la In.Pro.Ma. e il
Comune hanno depositato una memoria autorizzata, e il Comune  una  di
replica, e la causa e' stata discussa all'odierna udienza. 
    Le argomentazioni delle parti che  paiono  avere  un  consistente
rilievo per la valutazione richiesta alla Corte costituzionale  e  in
via preliminare a questa Commissione Tributaria  sono  essenzialmente
quelle che verranno ora esposte. 
    Ricorrente In.Pro.Ma. 
    Sulla specialita' o  meno  degli  scarti  animali  rispetto  alla
generalita'    dei    rifiuti,    dalla    relazione     illustrativa
dell'emendamento a seguito del  quale  e'  intervenuta  l'abrogazione
della norma risulta che solo per 1'eliminazione  finale,  secondo  il
Regolamento CE 3 ottobre 2002 n. 1774, gli scarti in  questione  sono
considerati rifiuti. 
    Detto Regolamento avrebbe,  secondo  quanto  aveva  sostenuto  la
Regione avanti alla Corte Costituzionale, abrogato implicitamente, la
norma  in  esame.  La  Regione  aveva  anche  citato  sentenze  della
cassazione penale secondo cui l'intero ciclo  del  trattamento  degli
scarti  animali  e'  stato  sottratto  alla  normativa  rifiuti   dal
Regolamento comunitario. 
    In realta', a parte il fatto che il  Regolamento  e'  antecedente
alla LR anche se e' entrato in applicazione qualche  mese  dopo,  non
c'e'  contrasto  tra  la  norma  regionale  e  il  Regolamento,   che
disciplina modalita'  di  trattamento  dei  resti  animali  sotto  il
profilo sanitario e  non  li  sottrae  alla  disciplina  relativa  al
trattamento e smaltimento rifiuti. 
    Non c'e' quindi, secondo la  ricorrente,  conflitto  tra  L.R.  e
Regolamento tant'e' vero che la Regione ha espressamente abrogato  la
norma in oggetto, cosa che non sarebbe stata necessaria se  vi  fosse
stata un'abrogazione implicita. 
    La normativa nazionale e comunitaria e' cambiata (art.  2,  comma
22, D Lgs 16 gennaio 2208  n.  4  ha  sostituito  art.  185  D.  Lgs.
152/2006) e cambiata e' anche la giurisprudenza della Cass.  Pen  (lo
smaltimento di scarti animali e' sottratto, in virtu'  del  principio
di specialita', alla disciplina generale  in  tema  rifiuti)  che  la
Regione aveva citato avanti alla C. Cost. E ora la cassazione  penale
Ritiene che dal 2007 il Reg. 1774/2002 non si pone  in  posizione  di
specialita',  ma  bensi'  di  complementarieta',  con  la   normativa
generale sui rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006. 
    Il  trattamento  e  lo  smaltimento  di   scarti   animali   sono
disciplinati dal Reg 1774/2002 sotto  il  profilo  piu'  strettamente
sanitario, ma sono assoggettati alla generale disciplina dei rifiuti. 
    Quanto alla memoria dell'11 febbraio 2010 del comune: 
        la ricorrente evidenzia che, secondo il Comune, il Contributo
e' analogo a quello previsto dall'art 3, commi 24 e 41, L 549/1995 ma
colpisce modalita' di smaltimento diverse e quindi non contrasta  con
la possibilita' impositiva delle Regioni. 
    E' errato dire: 
        a) che il tributo regionale ha il fine di favorire  la  minor
produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima  ed
energia. 
    In realta' il tributo statale colpisce lo smaltimento  finale  in
discarica o mediante incenerimento senza recupero di  energia  mentre
quello regionale colpisce la fase del trattamento, condizione per  lo
smaltimento finale con recupero di energia, come in concreto  la  In.
Pro.Ma ha dimostrato che provvede a fare 
        b) che per entrambi i  tributi  il  soggetto  passivo  e'  il
gestore dell'impresa, con facolta' di rivalsa. 
    In  realta'  la  rivalsa  e'   espressamente   prevista   ed   e'
obbligatoria per quanto il contributo statale, non e' prevista  dalla
L.R. che si limita a stabilire che e' il gestore il soggetto tenuto a
versare il contributo. Che poi il  gestore  ricarichi  il  costo  del
contributo sull'utente e' meramente casuale e risponde a  logiche  di
mercato e la In.Pro.Ma non ha incassato alcun contributo dagli utenti
per  il  2006  e   quindi   non   potrebbe   realizzarsi   l'indebito
arricchimento ipotizzato dal comune e dalla Regione. 
        c) che il tributo. regionale si distingue da  quello  statale
perche' colpisce l'incenerimento e non il collocamento in discarica. 
    In  realta'  il  tributo  statale  colpisce  il  collocamento  in
discarica e l'incenerimento  senza  recupero  di  energia  mentre  il
trattamento  degli  scarti  animali  rende  possibile   il   recupero
energetico attraverso il coincenerimento. 
    Vi e', infine, competenza primaria ed  esclusiva  dello  Stato  a
mente dell'art 117 cost. nel testo vigente dal 2001. 
    Resistente comune di Ceresole D'Alba 
    La Corte costituzionale nell'ordinanza 309/2009 del  20  novembre
2009 ha invitato questa CTP ad apprezzare l'incidenza sulla questione
prospetta di due punti in particolare. 
    In merito  al  primo  punto  evidenziato  nell'ordinanza  del  20
novembre 2009 della Corte costituzionale (limiti  e  divieti  per  i1
potere impositivo delle Regioni) la citata sentenza n.  102/2008  (in
materia di legge della regione Sardegna) ha tra l'altro  riconosciuto
la facolta' per le Regioni di legiferare in materia fiscale: 
        1) per le limitate ipotesi di tributi per  la  maggior  parte
"di scopo" o "corrispettivi", aventi presupposti  diversi  da  quelli
statali 
        2) se i tributi regionali non hanno gli stessi presupposti di
quelli statali 
        3)  anche  in  mancanza  di  un'apposita  legge  statale   di
coordinamento se, oltre  a  rispettare  la  Costituzione,  rispettano
anche i principi dell'ordinamento o almeno (sent. 372/2004)  in  caso
di inerzia del  legislatore,  attenendosi  ai  principi  fondamentali
comunque desumibili dall'ordinamento. 
    In merito al secondo punto (recente giurisprudenza relativa  alla
specialita' o meno degli scarti animali rispetto alla generalita' dei
rifiuti), la L. R. 24/2002 ("I soggetti che  gestiscono  impianti  di
pre-trattamento e di trattamento di: scarti  animali.  .corrispondono
ai   comuni   sedi   degli   impianti   un   contributo")   prevedeva
l'applicazione del Contributo agli scarti animali  a  prescindere  da
ogni qualificazione giuridica degli stessi. La In.Pro.Ma non effettua
alcuna attivita' di recupero degli scarti in questione,  ma  provvede
allo   smaltimento   e    alla    distruzione    ricavando    energia
dall'incenerimento e quindi un'ulteriore attivita' propria. 
    Il comune resistente illustra poi la normativa comunitaria  nella
materia de quo  (Regolamento  CE  n.  1774/2002)  che,  tra  l'altro,
prevede  per   gli   scarti   animali   trattati   dalla   In.Pro.Ma.
l'eliminazione diretta  "come  rifiuti  mediante  incenerimento"  con
assoluta   preclusione   della   possibilita'   di   recuperarli    o
riutilizzarli. 
    La normativa italiana (art  185  d.lgs.  n.  152/2006,  in  parte
riformulato dall'art 13, lo comma, d.lgs. 3  dicembre  2010  n.  205)
esclude, tra l'altro, dall'ambito di  applicazione  della  disciplina
relativa ai  rifiuti  "i  sottoprodotti  di  origine  animale"  e  le
"carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione". 
    I materiali trattati dalla In.Pro.Ma non sono  secondo  il comune
"sottoprodotti" difettando i requisiti di legge (art 184 bis,  P  c.,
d.lgs. n. 152/2006)  e  comunque,  anche  se  fossero  sottoprodotti,
sarebbero destinati tassativamente  all'incenerimento.  Neppure  sono
"carcasse di animali morti per cause  diverse.:  dalla  macellazione"
("carogne" secondo la previdente normativa) come stabilito da.  Cass.
Peti. 4 novembre 2008 n. 45057. 
    Gli scarti animali a rischio BSE trattati dalla  ricorrente  sono
quindi  estranei  alla  portata  derogatoria  dell'art   185   d.lgs.
152/2006. 
    Il comune cita poi tre sentenze della Corte di cassazione  penale
(sent. 26 gennaio 2007 21676; sent. 4 novembre 2008 n. 45057; sent. 5
febbraio 2009 n. 12844) che hanno riconosciuto rispettivamente: 
        a) l'esistenza di un ambito di applicazione concorrente della
disciplina comunitaria e di quella nazionale in quanto il Regolamento
CE "regola esclusivamente i profili sanitari e di polizia veterinaria
della fase di trasformazione dei rifiuti  di'  origine  animale,  con
esclusione dei profili di gestione degli stessi rifiuti" 
        b) il fatto che le "carogne" rientrano nei rifiuti, sottratte
alla  disciplina  generale  sui   rifiuti   se   qualificabili   come
sottoprodotti del processo di macellazione "destinati  al  riutilizzo
certo senza  trasformazioni  preliminari  e  senza)  pregiudizio  per
l'ambiente" 
        c)   gli   scarti   di   origine   animale   sono   sottratti
all'applicazione della normativa in materia  di  rifiuti  e  soggetti
solo  al  regolamento  CE  1774/2002  solo  se   qualificabili   come
sottoprodotti, ex art 183, comma lett  n),  d.lgs.  152/2006,  mentre
negli altri casi nei quali il  produttore  se  ne  sia  disfatto  per
destinarli allo smaltimento restano soggetti alla disciplina del T.U.
in materia ambientale. 
    Secondo il comune resistente, la norma istitutiva, del Contributo
in  questione  rispetta  i   principi   dell'ordinamento   tributario
stabiliti dal legislatore statale e, cio' nonostante, ha  presupposto
diverso rispetto ai preesistenti tributi. 
    Sul primo punto, si tratta sempre di smaltimento,  sia  pure  con
modalita' particolari, e quindi gli scarti animali devono  soggiacere
ai principi stabiliti dal legislatore (commi XXIV e segg. art 3 legge
n. 549/1995)  e  il  Contributo  risulta  contiguo,  finalisticamente
analogo, ma mai sovrapponibile al  tributo  regolato  dalla  suddetta
norma, come emerge dalla comparazione soprattutto  di  ime,  soggetto
passivo, base imponibile ed ammontare. 
    Sul secondo va detto  che  tributo  e  Contributo  colpiscono  lo
smaltimento  di  materia  assoggettando  pero'  all'onere   economico
modalita' di smaltimento diverse, contigue e tassativamente  regolate
dalle leggi applicabili in materia. E quindi sussiste  la  diversita'
di  presupposto  che  legittima  l'introduzione  di  un  nuovo  onere
economico  non  espressamente  previsto  dal  legislatore  nazionale.
Infine, il Contributo in questione mira a fornire  agli  enti  locali
interessati alle conseguenze delle attivita' pregiudizievoli un mezzo
per  sostenere  le  spese  che  ne  derivano  ed  ha  quindi   natura
corrispettiva e compensativa. Trattandosi di  tributo  "di  scopo"  o
"corrispettivo"  rientra  nel  potere  esclusivo  della  Regioni   di
autodeterminazione del prelievo (C. cost. n. 102/2008). 
    Alla luce della  giurisprudenza  di  legittimita'  che  la  Corte
costituzionale  ha  indicato   nella   citata   ordinanza   come   da
considerare, in via generale, e'  escluso  dal  regime  generale  dei
rifiuti il principio di specialita' tra la  disciplina  prevista  dal
Regolamento CE 1774/02 e quella statale,  come  anche  risulta  dalla
Direttiva del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  19  novembre
2008/98/CE (Cass. Pen. n. 12844/2009) quando  venga  in  rilievo  una
fase della gestione di rifiuti agricoli e di  carogne  ed  e'  invece
ammesso quando i detti scarti (da ritenere: quelli  di  macellazione)
rilevino unicamente come oggetto della  citata  polizia  sanitaria  e
veterinaria introdotta prima dal d.lgs n.  508/92  e  successivamente
dal Regolamento CE n. 177412002 (Cass. Pen. 21676/2007). 
    Ma Cass. Pen.  45057/2008  ha  anche  precisato  che  le  carogne
rientrano nel campo di applicazione  della  disciplina  dei  rifiuti,
salvo che siano classificabili come  sottoprodotti  del  processo  di
macellazione,   destinati   al   riutilizzo   senza    trasformazioni
preliminari e senza pregiudizio per l'ambiente,. dovendosi  applicare
in quest'ultimo caso le norme sanitarie relative ai sottoprodotti  di
origine animale non destinati al consumo umano di cui al  regolamento
1774/2002. In particolare, la sentenza  precisa  che  a  seguito  del
d.lgs. n. 152/2006 e del d.lgs. 4/2008 "a) le  carogne  sono  escluse
dalla disciplina generale sui rifiuti solo  in  .quanto  regolate  da
altre disposizioni  normative  che  assicurino  tutela  ambientale  e
sanitaria,; b) poiche' il regolamento (CE) n. 1774/2002 assicura solo
una tutela sanitaria  per  le  carogne  e  sottoprodotti  di  origine
animale, la materia delle carogne  -  in  quanto  tali  -  e'  sempre
inclusa nella disciplina generale sui rifiuti che assicura  anche  la
tutela ambientale". 
    Tutto quanto sopra Premesso, Osserva  la  Commissione  che,  come
statuito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione civile  (seni.
n. 10129 del 25 marzo 1974), il giudizio del giudice ordinario  sulla
non  manifesta  infondatezza  di  una   questione   di   legittimita'
costituzionale, per la sua natura e funzione di delibazione  sommaria
richiesta  a1  solo  scopo  di   evitare   giudizi   pretestuosi   di
costituzionalita', va necessariamente contenuto entro limiti  di  una
valutazione prima facie delle ragioni dell'impugnativa -  valutazione
idonea a giustificare anche il solo sospetto di incostituzionalita' -
ed esclude  approfondimenti  di  tali  ragioni,  i  quali  potrebbero
risolversi in una inopportuna anticipazione o anticipata confutazione
della decisione della Corte Costituzionale. 
    Tralasciando  altre  considerazioni  delle  parti,  che  appaiono
comunque  in  genere  assai  opinabili,  come,  ad  esempio,  quello.
relativo alle limitate ipotesi di tributi per la  maggior  parte  "di
scopo"  o  "corrispettivi",  aventi  presupposti  diversi  da  quelli
statali, il primo dei due parametri costituzionali che la  ricorrente
sostiene  essere  stati  violati,   previsti   dall'art   119   della
Costituzione ed evidenziati dalla Corte costituzionale nell'ordinanza
del 20 novembre 2009 (coerenza della norma regionale con  i  principi
fondamentali di coordinamento), sembra sussistere nel caso in  esame:
il Tributo istituito dalla Legge n. 549/1995 prima facie  pare  avere
sostanzialmente uguali le principali caratteristiche (tra  cui  fine,
soggetto passivo, base imponibile ed ammontare, come evidenziato  dal
comune) del Contributo istituito dalla Legge Regionale n. 24/2002. 
    Opinabile pare invece la valutazione della sussistenza o meno del
secondo parametro (differenza di presupposto del tributo regionale). 
    Anche  volendo  seguire  l'interpretazione  della  giurisprudenza
penale di legittimita' sopra ricordata, secondo la quale  sembrerebbe
che anche ai materiali  trattati  dalla  In.Pro.Ma.  si  applichi  la
disciplina in materia di rifiuti, va tuttavia in fatto Osservato  che
il Contributo regionale si distinguerebbe, per il comune  resistente,
dal tributo statale perche' entrambi  hanno  finalita'  analoghe,  ma
colpiscono  fenomeni  diversi  in  quanto  il   primo   anziche'   il
collocamento in discarica colpirebbe l'incenerimento,  e  .quindi  un
fatto diverso. Lo Stato, per la  In.Pro.Ma.,  che  contesta  la  tesi
avversaria, ha assoggettato a tributo solo le attivita' espressamente
previste dalla L 594/1995 senza che: residui spazio  per  un  tributo
regionale. 
    Si  e'  detto  che  questa  Commissione  deve  procedere  ad  una
valutazione prima facie delle ragioni dell'impugnativa -  valutazione
idonea a giustificare anche il solo sospetto di incostituzionalita' -
escludendo approfondimenti diversi da quelli  che  sono  sopra  stati
svolti, anche per illustrare adeguatamente  il  complesso  caso,  che
possano anticipare o.  confutare  la  decisione  finale  della  Corte
costituzionale e, alla luce  di  quanto  sopra  esposto  non  Ritiene
questa. Commissione di poter dichiarare manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale  dell'art  16,  4,  L.R.  n.
24/2002 sollevata dalla ricorrente con riferimento all'ari 119  della
Costituzione. 
    Il procedimento deve  quindi  esser  sospeso  e  gli  atti  vanno
trasmessi alla Corte costituzionale che potra' quindi anche  valutare
se la norma sospettata  di  incostituzionalita'  sia  stata  dettata,
oltre che a fini fiscali, anche a tutela dell'ambiente e violi quindi
l'art. 117, 2° comma, lettera s) della Costituzione. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87; 
    Dispone   l'immediata  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Sospende il giudizio; 
    Manda alla Segreteria di notificare la  presente  ordinanza  alle
parti in causa, nonche' al  Presidente  della  Giunta  Regionale  del
Piemonte e di comunicarla anche al Presidente del Consiglio regionale
del Piemonte. 
 
        Cuneo, addi' 16 maggio 2011 
 
                        Il presidente: Lanza