N. 190 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 2009
Ordinanza del 23 settembre 2009 emessa dal Tribunale di Alessandria nel procedimento civile promosso da Cervetti Carlo & C. s.a.s.. Fallimento e procedure concorsuali - Esdebitazione - Disciplina transitoria - Applicabilita' dell'istituto alle procedure di fallimento chiuse prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006 - Omessa previsione - Irragionevolezza intrinseca, trattamento diseguale di situazioni eguali. - Decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, artt. 19 e 22, comma 4. - Costituzione, art. 3.(GU n.41 del 28-9-2011 )
IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione; Vista l'istanza di esdebitazione ex artt. 142 sgg. legge fallimentare presentata l'11 luglio 2008 da Cervetti Carlo, gia' dichiarato fallito da questo tribunale, in qualita' di socio illimitatamente responsabile della Cervetti Carlo & C. sas, con sentenza n. 38/1994; Rilevato che il fallimento e' stato chiuso con decreto 30 aprile 2003; Rilevato che ai sensi degli artt. 19 e 22 comma 4 del d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169 puo' essere pronunciata l'esdebitazione anche con riferimento a procedure fallimentari pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 (e cioe' al 16 luglio 2006); che il Collegio solleva a questo punto d'ufficio questione di legittimita' costituzionale degli artt. 19 e 22 comma 4 del d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169 nella parte in cui non prevedono l'applicazione delle disposizioni di cui al Capo IX "Della esdebitazione" del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni anche alle procedure di fallimento chiuse prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006 alla stregua dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e del trattamento diseguale tra situazioni uguali; che la questione e' rilevante alla luce delle seguenti considerazioni: allo stato della legislazione, il Tribunale dovrebbe definire la procedura dichiarando la inammissibilita' del ricorso per esdebitazione per non essere il fallimento del Cervetti pendente alla data del 16.7.2006; il ricorso si appalesa per il resto ammissibile e, in particolare, e' stato depositato nel termine di un anno dalla entrata in vigore dei d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169 come previsto dall'art. 19 comma 2 del medesimo decreto; ove la questione fosse dichiarata fondata, il Tribunale potrebbe prendere in esame nel merito il ricorso; dato che la inammissibilita' preclude l'esame del merito, . la rilevanza della questione sussiste indipendentemente dalla fondatezza del. ricorso del Cervetti; solo per completezza, il Collegio rileva quindi allo stato che il ricorso del Cervetti sulla base di un vaglio. delibatorio non appare manifestamente infondato, dato che: a) si deve ritenere pacifico che abbia diritto alla esdebitazione non solo l'imprenditore individuale fallito come tale ma anche la persona fisica che sia fallita in quanto socio illimitatamente responsabile di societa' di persone; b) secondo la giurisprudenza maggioritaria, a cui questo ufficio ha gia' aderito, l'art. 142 comma 2 legge fallimentare non subordina l'esdebitazione al pagamento parziale di tutti i creditori concorsuali (che nel caso di specie manca), ma al pagamento di una parte dei creditori concorsuali; c) allo stato non emergono elementi ostativi ai sensi del primo comma dell'art. 142 legge fallimentare; che la questione non e' manifestamente infondata alla luce delle seguenti considerazioni: la disposizione correttiva e' stata emanata con il chiaro intento di eliminare la disparita' che conseguiva alla impossibilita' di applicare le disposizioni in materia di esdebitazione alle procedure fallimentari aperte prima del 16.7.2006, e consistente in cio' che la persona fisica il cui fallimento fosse chiuso dopo il 16.7.2006 aveva o non aveva diritto ad ottenere l'esdebitazione a seconda che la sentenza dichiarativa fosse posteriore o anteriore a tale data; tuttavia tale disposizione correttiva ha introdotto una disparita' ancora piu' manifesta, in quanto da essa consegue che le persone fisiche dichiarate fallite prima del 16 luglio 2006 hanno o non hanno diritto a ottenere la esdebitazione a seconda che il loro fallimento sia stato chiuso dopo il 16 luglio 2006 o prima di tale data; la relazione alla legge delega attribuisce all'esdebitazione sia una finalita' premiale nei confronti del debitore collaborativo, sia una finalita' di incentivo alla celere ripresa di attivita' produttive; il discrimine sopra indicato, dell'essere o non essere il fallimento chiuso prima del 16 luglio 2006: in ordine alla prima finalita', sembra del tutto estrinseco, in quanto la maggior o minore celerita' della procedura non dipende dalla condotta del fallito, e anzi pare assumere aspetti paradossali, se si considera che il debitore particolarmente collaborativo, che abbia cooperato per una chiusura molto celere della procedura fallimentare, si vede percio' escluso dal beneficio, che avrebbe potuto ottenere se solo la sua procedura si fosse attardata; in ordine alla seconda finalita', sembra controproducente, dato che non consente di fruire della agevolazione della esdebitazione a soggetti che sono rientrati in bonis da piu' tempo; l'assetto normativa indicato sembra comunque in via generale privo di ragionevolezza, dato che attribuisce, tra due soggetti falliti nello stesso momento, un trattamento deteriore a quello la cui procedura si e' svolta con maggiore celerita', laddove ogni interesse pubblico e privato che entri in considerazione tende invece alla rapida definizione delle procedure concorsuali; pertanto: trattamento dei falliti i cui fallimenti si siano chiusi prima del 16 luglio 2006 e' differenziato e deteriore rispetto a quello dei falliti coevi i cui fallimenti si siano chiusi dopo 10 luglio 2006 senza che si possa rinvenire un ragionevole motivo di tale disparita';
P.Q.M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva questione di legittimita' costituzionale degli arti. 19 e 22 comma 4 del d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169 nella parte in cui non prevedono l'applicazione delle disposizioni di cui al Capo IX «Della esdebitazione» del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni anche alle procedure di fallimento chiuse prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, alla stregua dell'art. 3 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Dispone che la cancelleria notifichi la presente ordinanza alle parti, al sig. Procuratore della Repubblica in sede e al sig. Presidente del Consiglio dei ministri e la comunichi ai sig.ri Presidenti delle due Camere del Parlamento. Alessandria, addi' 23 settembre 2009 Il Presidente: Mela