N. 77 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 agosto 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 agosto 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Impiego pubblico - Norme della Regione Trentino Alto Adige - Accesso all'impiego regionale - Limite, previsto dalla normativa statale, del 50 per cento dei posti a concorso da riservare all'ingresso esterno - Possibilita' di derogarvi per quanto concerne le professionalita' che si sviluppano su piu' livelli giuridico-economici per progressione verticale - Contrasto con la normativa statale e con i principi di settore che consentono deroghe solo a condizione che l'area delle eccezioni sia delimitata in modo rigoroso - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, violazione dei principi del pubblico concorso, di eguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge della Regione Trentino-Alto Adige 17 maggio 2011, n. 4, art. 4, comma 1, lett. a), che modifica l'art. 5 della legge Regione Trentino-Alto Adige 21 luglio 2000, n. 3. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo; d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 62; d.lgs. 9 maggio 2001, n. 165, art. 52, comma 1-bis. Impiego pubblico - Norme della Regione Trentino Alto Adige - Accesso all'impiego regionale - Limite, previsto dalla normativa statale, del 50 per cento dei posti a concorso da riservare all'ingresso esterno - Previsione che il rispetto della quota del 50 per cento dei posti mediante concorsi esterni venga assicurato anche con compensazione tra i diversi profili professionali - Contrasto con la normativa statale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, violazione dei principi del pubblico concorso, di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge della Regione Trentino-Alto Adige 17 maggio 2011, n. 4, art. 4, comma 1, lett. b), che aggiunge il comma 5-ter all'art. 5 della legge Regione Trentino-Alto Adige 21 luglio 2000, n. 3. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo; d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 24; d.lgs. 9 maggio 2001, n. 165, art. 53. Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Previsione che la Regione e le Camere di commercio, industria e artigianato di Trento e Bolzano possano stipulare contratti di lavoro a tempo determinato nei casi e secondo le procedure stabilite nel regolamento previsto dalla legge regionale impugnata e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 368/2001 - Mancato richiamo al limite previsto dalla normativa statale secondo cui, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Regione Trentino-Alto Adige 17 maggio 2011, n. 4, art. 7, che introduce l'art. 7-quater alla legge Regione Trentino-Alto Adige 21 luglio 2000, n. 3. - Costituzione, art. 117, comma terzo; d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 28.(GU n.42 del 5-10-2011 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma dei Portoghesi, 12; Contro la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, in persona del Presidente in carica, per l'impugnazione della legge regionale del Trentino-Alto Adige 17 maggio 2011, n. 4, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 22/I-II del 31 maggio 2011, recante «Modifica dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano», in relazione ai suoi articoli 4, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera b) e 7. La legge regionale del Trentino-Alto Adige n. 4 del 2011 reca disposizioni varie, tra le quali, per quanto rileva ai fini del presente ricorso, norme di modifica della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, recante «Norme urgenti in materia di personale». L'art. 4, comma 1, lettera a) della citata legge regionale stabilisce, in particolare, che, all'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, sia apportata le seguente modificazione: «a) alla fine del comma 5 sono aggiunte le parole: "nonche' la percentuale di posti riservati all'ingresso dall'esterno, che non puo' essere, inferiore al 50 per cento, salvo per le professionalita' che si sviluppano su piu' livelli giuridico-economici per progressione verticale''». L'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2000 reca norme per l'accesso all'impiego in Regione. Per effetto della modifica introdotta dalla disposizione teste' descritta, il comma 5 di tale articolo ha assunto il seguente tenore: «Con regolamento vengono definiti, previa informazione alle organizzazioni sindacali, i criteri e le modalita' di ricorso alle diverse forme di accesso di cui al comma 1, (1) nonche' le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato. Con lo stesso provvedimento sono disciplinati i requisiti generali di accesso all'impiego regionale, le modalita' concorsuali e le procedure relative agli adempimenti per i nuovi assunti nonche' la percentuale di posti riservati all'ingresso dall'esterno, che non puo' essere inferiore al 50 per cento, salvo per le professionalita' che si sviluppano su piu' livelli giuridico-economici per progressione verticale». L'art. 4, comma 1, lettera b) della legge regionale impugnata inserisce, dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, due ulteriori commi: «5-bis. ... (Omissis); 5-ter. Al fine di fronteggiare vacanze in specifici profili professionali, senza ricorrere a nuove assunzioni di personale, non piu' del 50 per cento dei posti coperti attraverso procedure selettive pubbliche nel triennio precedente potra' essere assegnato mediante concorsi interni, ai quali e' ammesso il personale in possesso dei requisiti previsti dal regolamento riguardante le modalita' di accesso e dal contratto collettivo. L'anzianita' richiesta e' ridotta di due anni nei confronti del personale pervenuto alla posizione economico-professionale di appartenenza con concorso pubblico. La valutazione positiva conseguita dal dipendente nel triennio precedente costituisce un titolo rilevante nei suddetti concorsi. Il rispetto della predetta percentuale puo' essere assicurato anche con compensazione tra i diversi profili professionali». L'art. 7 della legge regionale impugnata introduce, dopo l'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, alcuni nuovi articoli, tra i quali il seguente: «Art. 7-quater. (Contratti di lavoro a tempo determinato). - 1. La Regione e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato nei casi e secondo le procedure stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 5, comma 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 2.-3. ... (Omissis)... ». Tali norme sono illegittime per i seguenti motivi: 1) Violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. In relazione all'art. 117, comma 3, della Costituzione, violazione di principi fondamentali nella materia, di legislazione concorrente, del «coordinamento della finanza pubblica». L'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilisce che, ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. L'art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 165, introdotto dall'art. 62 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilisce, a propria volta, che le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilita' per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. L'art. 4, comma 1, lettera a) della legge regionale impugnata, nel richiamare il limite del 50 per cento dei posti a messi a concorso da riservare all'ingresso dall'esterno, consente di derogarvi per quanto concerne le professionalita' che si sviluppano su piu' livelli giuridici-economici per progressione verticale. Secondo consolidata giurisprudenza della Corte, il principio dettato dall'art. 97 Cost. puo' consentire la previsione di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, purche' l'area delle eccezioni sia delimitata in modo rigoroso e subordinata all'accertamento di specifiche necessita' funzionali dell'amministrazione e allo svolgimento di procedure di verifica dell'attivita' svolta (cfr., per tutte, sentenza n. 215 del 2009). Lo scopo di valorizzare le professionalita' interne all'amministrazione puo', ben vero, consentire che la selezione del personale nei rapporti di lavoro privatizzati con le pubbliche amministrazioni possa avvenire, in parte, anche mediante destinazione di personale interno, ma a condizione che siano esplicitati i criteri in base ai quali l'autorita' amministrativa e' autorizzata a scegliere un sistema o l'altro e la proporzione tra personale selezionate con concorso interno e personale selezionati con concorso pubblico per titoli ed esami. In difetto di una puntuale determinazione di tali criteri e di tale proporzione - finendo per essere rimessa all'arbitrio dell'organo esecutivo la scelta del sistema di selezione del personale - si rende astrattamente possibile l'elusione del principio del concorso pubblico e si determina, altresi', un'eccessiva e non preventivabile compressione del carattere aperto dei meccanismi di selezione, cosi' da consentire, in ultima analisi, che la selezione del personale a mezzo di concorso pubblico sia relegata a ipotesi marginali e sia assicurata entro percentuali esigue e, comunque, non predeterminate (cfr. sentenza n. 213 del 2010). La norma censurata, pertanto, nel conferire all'autorita' amministrativa il potere di coprire i posti vacanti attraverso un diffuso e non predeterminato ricorso a personale interno, si presta ad essere utilizzata per aggirare il principio del carattere aperto e pubblico dei sistemi di selezione del personale, esplicitazione del principio del pubblico concorso. La disposizione impugnata viola, pertanto i principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. (cfr. sent. 108 del 2011). Essa, inoltre, eccede la competenza legislativa regionale, nella misura in cui altera la proporzione stabilita nelle citate norme statali, che costituisce declinazione di principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, applicabili, per giurisprudenza costante della Corte, anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome (cfr. ex plurimis, sentenze n. 120 del 2008, n. 169 del 2007, n. 229 del 2011); 2) Violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. In relazione all'art. 117, comma 3, della Costituzione, violazione di principi fondamentali nella materia, di legislazione concorrente, del «coordinamento della finanza pubblica». L'art. 5, comma 5-ter, della legge regionale n. 3 del 2000, introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera b) della legge regionale censurata, prevede che il rispetto della quota del 50 per cento dei posti mediante concorsi esterni venga assicurato «anche con compensazione tra i diversi profili professionali». Questa disposizione introduce, nella sostanza, una deroga al principio, piu' confermato dalla giurisprudenza della Corte, secondo il quale non puo' essere riservata a concorsi interni una quota superiore al 50 per cento dei posti disponibili. Per effetto della novella, potrebbe infatti verificarsi che taluni concorsi risultino totalmente riservati al personale interno, benche' tale riserva possa eventualmente trovare compensazione con concorsi per altri profili accessibili in misura superiore alla meta', o anche totalmente, dall'esterno. La disposizione impugnata si pone, dunque, nuovamente in contrasto con le norme statali citate nel superiore mezzo di gravame (art. 24 del d.lgs. n. 250 del 2009 e art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001), finendo per violare - per ragioni analoghe a quelle illustrate nel primo motivo di ricorso - i principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione e per eccedere dalla sfera di competenza della legislazione regionale nella materia del coordinamento della finanza pubblica; 3) In relazione all'art. 117, comma 3, della Costituzione, violazione di principi fondamentali nella materia, di legislazione concorrente, del «coordinamento della finanza pubblica». L'articolo 7-quater della legge regionale n. 3 del 2000, introdotto dall'art. 7 della legge regionale impugnata, stabilisce che la Regione e le camere di commercio, industria, artigianato di Trento e Bolzano, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato nei casi e secondo le procedure stabilite nel regolamento previsto della medesima legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Questa disposizione, nella misura in cui non richiama il limite previsto dalla norma statale, si pone in contrasto con l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che - nell'esercizio della competenza legislativa statale alla fissazione dei principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, secondo quanto espressamente indicato nel medesimo comma 28 - ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. La disposizione impugnata, pertanto, eccede dalla sfera di competenza riservata alla potesta' legislativa regionale dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione. (1) Il comma 1 dell'art. 5 dispone quanto segue: «L'accesso all'impiego in Regione avviene: a) mediante concorso pubblico per esami, per titoli o per titoli ed esami; b) mediante corso-concorso; c) mediante selezione pubblica volta all'accertamento della professionalita' richiesta; d) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti nelle sezioni circoscrizionali per l'impiego per le qualifiche e le figure professionali per le quali e' richiesto solo requisito della scuola dell'obbligo previo accertamento della professionalita' richiesta; e) mediante chiamata numerica dei lavoratori disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 previo accertamento della professionalita' richiesta; f) mediante attuazione della mobilita' tra la Regione e gli altri enti pubblici secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti; g) mediante utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici approvate dal Consiglio regionale, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e di Bolzano, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi consigli qualora nei rispettivi regolamenti sia prevista analoga possibilita'».
P. Q. M. Si confida che codesta ecc.ma Corte vorra' dichiarare l'illegittimita': dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale del Trentino-Alto Adige 17 maggio 2011, n. 4; dell'art. 4, comma 1, lettera b) della legge regionale del Trentino-Alto Adige 17 maggio 2011, n. 4, nella parte in cui introduce il comma 5-ter nell'art. 5 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 21 luglio 2000, n. 3; dell'art. 7 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 17 maggio 2011, n. 4, nella parte in cui introduce l'articolo 7-quater, comma 1, nella legge regionale del Trentino-Alto Adige 21 luglio 2000, n. 3. Si produrra' estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011. Roma, addi' 29 luglio 2011 L'avvocato dello Stato: Fiorentino