N. 81 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 agosto 2011

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 10 agosto  2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente - Norme della Regione Puglia  -  Istituzione  dell'Autorita'
  idrica pugliese - Funzioni del direttore generale - Predisposizione
  dello schema di convenzione  diretto  a  regolare  i  rapporti  tra
  l'Autorita'  e  il  gestore  del  servizio  idrico  integrato,   da
  sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo - Contrasto con
  la normativa statale di riferimento, che attribuisce  tale  compito
  all'Agenzia Nazionale per  la  regolazione  e  la  vigilanza  sulle
  risorse idriche - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della
  competenza legislativa  statale  esclusiva  in  materia  di  tutela
  dell'ambiente. 
- Legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9, art. 5,  comma  6,
  lett. g). 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s);  d.lgs.  3  aprile
  2006, n. 152, art. 151; d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, art. 2, comma
  15; d.l. 28 aprile 2009,  n.  39,  convertito,  con  modificazioni,
  nella legge 24 giugno 2009, n. 77, art. 9-bis; d.l. 13 maggio 2011,
  n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12  luglio  2011,
  n. 106, art. 10, comma 11. 
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Puglia   -   Istituzione
  dell'Autorita'  idrica  pugliese  -  Previsione  che  il  personale
  assunto a tempo indeterminato alla data del 1 gennaio  2010  presso
  l'ATO Puglia sia  trasferito  all'Autorita'  idrica  pugliese,  che
  provvede all'inquadramento nello  stesso  profilo  professionale  e
  relative  attribuzioni   economiche   -   Lamentato   inquadramento
  generalizzato con stabilizzazione di personale  non  di  ruolo,  in
  contrasto con la  normativa  statale  costituente  disposizione  di
  principio ai  fini  del  coordinamento  della  finanza  pubblica  -
  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  della  competenza
  legislativa statale nella  materia  concorrente  del  coordinamento
  della finanza pubblica, violazione dei principi di eguaglianza, del
  pubblico concorso, di imparzialita' e buon andamento della pubblica
  amministrazione. 
- Legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9, art. 11, comma 1. 
- Costituzione, artt. 3, 51, 97 e 117, comma  terzo;  d.l.  1  luglio
  2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella  legge  3  agosto
  2009, n. 102, art. 17, commi 10, 11, 12 e 13. 
(GU n.42 del 5-10-2011 )
    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e  presso
la stessa domiciliato in Roma alla  via  dei  Portoghesi  12,  giusta
delibera del Consiglio dei ministri adottata nella  riunione  del  22
luglio 2011, ricorrente; 
    Contro la Regione Puglia, in persona del Presidente della  Giunta
regionale in carica, con sede in Bari alla via  Lungomare  N.  Sauro,
33, intimata; 
    Per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale  dell'art.
5, comma 6, lett. g), e dell'art. 11,  comma  1,  della  legge  della
Regione Puglia del 30 maggio 2011, n. 9, pubblicata nel B.U.R. Puglia
del 3 giugno 2011, n. 87, recante «Istituzione dell'Autorita'  Idrica
Pugliese»; 
    Per violazione degli articoli 3, 51, 97  e  117,  secondo  comma,
lett. s), e terzo comma, Cost. 
 
                              F a t t o 
 
    Con legge regionale del 30 maggio 2011, n. 9, pubblicata sul  BUR
del 3 giugno 2011, n. 87, la Regione Puglia ha istituito l'«Autorita'
Idrica Pugliese»". 
    L'art. 5, comma 6, della  predetta  legge,  nel  disciplinare  le
funzioni del Direttore generale, prevede tra  l'altro,  alla  lettera
g), che egli «predispone lo schema di convenzione diretto a  regolare
i  rapporti  tra  l'Autorita'  e  il  gestore  del  servizio   idrico
integrato, da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo». 
    L'art. 11 prevede inoltre, al  primo  comma,  che  «il  personale
assunto a tempo indeterminato alla data del 1°  gennaio  2010  presso
l'ATO  Puglia  e'  trasferito  all'Autorita'  Idrica  Pugliese,   che
provvede  all'inquadramento  nello  stesso  profilo  professionale  e
relative attribuzioni economiche». 
    Le suddette disposizioni si espongono a censure di illegittimita'
costituzionale per i seguenti motivi di 
 
                            D i r i t t o 
 
    1. La disposizione contenuta nell'art.  5,  comma  6,  lett.  g),
della legge regionale in esame, che prevede che il Direttore generale
predisponga lo schema di convenzione diretto a regolare rapporti  tra
Autorita' e gestore del servizio idrico integrato, da sottoporre  poi
all'approvazione del Consiglio direttivo, si pone in contrasto con la
normativa statale di riferimento, che  attribuisce  attualmente  tale
compito all'Agenzia Nazionale per la regolazione e la vigilanza sulle
risorse idriche (analogamente  a  quanto  previsto,  nella  normativa
previgente, per il Comitato per la Vigilanza sull'uso  delle  risorse
idriche - CO.VI.R.I., poi sostituito dalla Commissione Nazionale  per
la vigilanza sull'uso delle risorse idriche - CO.N.VI.R.I.), e non al
Direttore generale dell'Autorita'. 
    Invero, l'art. 161, comma 4, lett. c), del d.lgs. 3 aprile  2006,
n. 152, nel testo introdotto dall'art. 2, comma 15, d.lgs. 16 gennaio
2008, n. 4, stabiliva espressamente che  il  COVIRI  «predispone  con
delibera una o piu' convenzioni tipo di cui all'art. 151 (e cioe' una
o piu' convenzioni tipo per disciplinare  i  rapporti  fra  Autorita'
d'ambito e gestori del  servizio  idrico  integrato:  n.d.r.),  e  la
trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e
del mare, che la adotta con proprio  decreto  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano». 
    Tale disposizione ha comportato  la  abrogazione  implicita,  per
incompatibilita', dell'art. 151 del d.lgs. n. 152/2006,  nella  parte
in cui attribuiva alle Autorita' d'ambito la funzione di  predisporre
tali convenzioni. La ratio della novella legislativa  introdotta  dal
d.lgs. n. 4/2008 e' chiaramente quella  di  garantire  gli  standards
minimi ed uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale. 
    Il successivo art.  9-bis  del  d.-l.  28  aprile  2009,  n.  39,
introdotto dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77,  ha  poi
soppresso  il  Comitato  per  la  vigilanza  sull'uso  delle  risorse
idriche, sostituendolo con la Commissione Nazionale per la  vigilanza
sull'uso  delle  risorse  idriche,  ma  ha  devoluto  a  quest'ultima
Commissione le stesse funzioni gia' attribuite al soppresso Comitato. 
    Conseguentemente,   il   compito   di   redigere   una   o   piu'
convenzioni-tipo per la regolazione  dei  rapporti  tra  Autorita'  e
gestore e' stata trasferita ad essa CO.N.VI.RI. 
    Da ultimo, il recente art. 10, comma  11,  del  d.-l.  13  maggio
2011, n. 70, convertito in legge con la legge 12 luglio 2011, n. 106,
ha istituito l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in
materia di acqua, trasferendole  le  funzioni  gia'  attribuite  alla
Commissione Nazionale per la Vigilanza sull'uso delle risorse idriche
(art. 10, comma 15). In particolare - nell'ambito delle sue  generali
funzioni in tema di  contratti  di  servizio,  di  definizione  degli
obiettivi qualitativi dei  servizi  erogati,  di  monitoraggio  delle
prestazioni e di controllo degli aspetti tariffari - l'Agenzia ha  il
compito di predisporre «una o piu' convenzioni tipo di  cui  all'art.
151 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152» (art. 10, comma  14,  lett.  b,
d.-l. n. 39 del 2011), e cioe'  -  come  gia'  detto  -  una  o  piu'
convenzioni tipo per disciplinare i rapporti fra Autorita' d'ambito e
gestori del servizio idrico integrato. 
    L'excursus normativo dimostra dunque che in base  alla  normativa
statale, a far corso dalla data di  entrata  del  d.lgs.  n.  4/2008,
devono intendersi superate le originarie previsioni che  attribuivano
all'Autorita' di ambito il compito di redigere ed approvare lo schema
di convenzione di cui trattasi, essendo state  le  relative  funzioni
attribuite al CO.VI.R.I.; e tale attribuzione e' stata  poi  devoluta
prima  alla   CO.N.VI.RI,   ed   infine   (ed   espressamente)   alla
neo-istituita Agenzia, ai sensi del citato art. 10, comma  14,  lett.
b), del d.-l. n. 39 del 2009. 
    Le  norme  statali  afferiscono  alla   materia   della   «tutela
dell'ambiente e  dell'ecosistema»,  che  appartiene  alla  competenza
esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117,  secondo  comma,  lett.
s), della Costituzione, con la conseguenza che  le  sue  disposizioni
sono inderogabili per il  legislatore  regionale.  Da  cio'  consegue
altresi' l'illegittimita' costituzionale della disposizione contenuta
nella legge regionale impugnata che, ispirandosi verosimilmente  alle
abrogate previsioni dell'art. 151, d.lgs. n. 152/2006, attribuisce al
Direttore generale dell'Autorita' Idrica Pugliese le funzioni che  la
vigente normativa statale attribuisce all'Agenzia istituita dall'art.
10, comma 11, del d.-l. n. 70 del 2011. 
    Questi principi sono stati gia' affermati da codesta Ecc.ma Corte
costituzionale nell'ambito di una controversa di  analogo  contenuto,
attinente alla legittimita' costituzionale  dell'art.  4,  comma  14,
della legge regionale Liguria n. 39 del  2008  (che  attribuiva  alla
Giunta  regionale  la  competenza  ad  approvare  lo  schema-tipo  di
contratto di servizio e di convenzione di cui all'art. 151 del d.lgs.
n. 152 del 2006), in relazione al quadro  normativo  di  riferimento,
rimasto  sostanzialmente  invariato,  stabilito   dal   nuovo   testo
dell'art. 161 dello stesso d.lgs.  Ed  invero,  con  la  sentenza  n.
325/2010 emessa il 17 novembre 2010  nell'ambito  di  tale  giudizio,
codesta Ecc.ma Corte - dopo aver riconosciuto che il novellato  comma
4, lett. c), del d.lgs. n. 152  del  2006  ha  «tacitamente  abrogato
detto art. 151», e che la sostituzione del COVIRI con  la  CO.N.VI.RI
non ha sostanzialmente modificato il quadro giuridico di  riferimento
-  ha  affermato  che  la  prospettata  questione   di   legittimita'
costituzionale e' fondata, in quanto  ''la  disciplina  del  servizio
idrico integrato va ascritta alla competenza  esclusiva  dello  Stato
nelle materie  'tutela  della  concorrenza'e  'tutela  dell'ambiente'
(sentenza n. 246 del 2009)  e,  pertanto,  e'  inibito  alle  Regioni
derogare a detta disciplina. Nella specie, la Regione e' intervenuta,
appunto, in tali materie, dettando una  disciplina  che  si  pone  in
contrasto con quella  statale,  in  quanto  attribuisce  alla  Giunta
regionale una serie di competenze  amministrative  spettanti  -  come
invece dispongono le norme interposte evocate dalla ricorrente  -  al
COVIRI (ora CO.N.VI.RI.). Risulta cosi' violato  l'evocato  parametro
costituzionale, che riserva  allo  Stato  la  competenza  legislativa
nella materia 'tutela dell'ambiente' (art. 117, secondo comma,  lett.
s),  Cost.''»  (in  senso  analogo,  con  riguardo  alla   competenza
esclusiva dello Stato in materia ambientale e  per  l'inderogabilita'
della relativa disciplina statale, cfr.  da  ultimo,  tra  le  tante,
Corte cost., nn. 142/2010; 29/2010; 307/2009; 246/2009). 
    2. Parimenti illegittimo  e'  l'art.  11  della  legge  regionale
impugnata, che  prevede  che  tutto  il  personale  assunto  a  tempo
indeterminato dall'ATO Puglia  venga  trasferito  presso  l'Autorita'
idrica pugliese, a prescindere dalla circostanza che esso  sia  stato
inquadrato nel comparto pubblico con procedura selettiva  concorsuale
o meno. 
    2.1. Tale disposizione non e' coerente con l'art. 17, commi da 10
a 13, del d.-l. 1° luglio 2009,  n.  78,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 che, con riferimento
alla generalita' delle amministrazioni pubbliche, stabilisce, per  il
personale  non  dirigente,  tassative  modalita'  di   valorizzazione
dell'esperienza professionale acquisita attraverso l'espletamento  di
concorsi pubblici con parziale riserva di posti,  precludendo  quindi
alle amministrazioni ogni diversa procedura  di  stabilizzazione  del
personale non di ruolo, a decorrere dal  gennaio  2010.  La  predetta
norma statale di riferimento costituisce disposizione di principio ai
fini  del  coordinamento  della  finanza  pubblica,  alla  quale   il
legislatore regionale e' tenuto  ad  adeguarsi,  ai  sensi  dell'art.
117,terzo   comma,   cost.   Da   cio'   consegue    l'illegittimita'
costituzionale della norma regionale  impugnata  che,  nel  prevedere
l'inquadramento generalizzato nei ruoli  della  nuova  Autorita'  del
personale a tempo indeterminato in servizio presso il soppresso  ATO,
contrasta con le  predette  norme  di  principio  della  legislazione
statale. 
    2.2. La norma regionale in esame  viola  anche  il  principio  di
uguaglianza  dettato  dall'art.  3  Cost.   perche',   senza   nessun
ragionevole motivo, consente al solo personale a tempo  indeterminato
assunto presso l'ATO Puglia di  essere  inquadrato  nei  ruoli  della
neo-istituita Autorita', prescindendo dalla  regola  della  selezione
concorsuale che si impone invece  per  la  generalita'  dei  pubblici
dipendenti. 
    2.3. Nel privilegiare il personale gia' in servizio presso  l'ATO
Puglia, rispetto ad altri possibili aspiranti  all'assunzione  presso
la neo-istituita Autorita', la norma viola  anche  l'art.  51  Cost.,
secondo cui «tutti i cittadini dell'uno o  dell'altro  sesso  possono
accedere agli uffici  pubblici  ...  in  condizioni  di  eguaglianza,
secondo i requisiti stabiliti dalla legge». 
    2.4.  L'automatico  e  generalizzato  inquadramento  di  tutti  i
dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'ATO Puglia  nei
ruoli dell'istituenda Autorita' Idrica  Pugliese  viola  altresi'  la
regola di accesso agli impieghi pubblici  tramite  concorso  pubblico
stabilita dall'art. 97, comma 3, Cost., a tutela non solo del diritto
dei potenziali aspiranti a poter partecipare alla relativa selezione,
ma anche dell'interesse pubblico alla scelta dei  candidati  migliori
mediante una selezione aperta alla partecipazione di coloro che siano
in possesso dei prescritti requisiti, a garanzia dell'imparzialita' e
del buon andamento della pubblica amministrazione. 
    Con specifico riferimento a tale principio, codesta Ecc.ma  Corte
costituzionale ha  costantemente  affermato  che  «il  principio  del
pubblico concorso costituisce la  regola  per  l'accesso  all'impiego
alle  dipendenze  delle  pubbliche  amministrazioni   pubbliche,   da
rispettare  allo  scopo  di  assicurare  la  loro  imparzialita'   ed
efficienza. Tale  principio  si  e'  consolidato  nel  senso  che  le
eventuali deroghe possono essere giustificate  solo  da  peculiari  e
straordinarie ragioni di interesse pubblico»; ne' la deroga a  questo
principio puo' essere giustificata dalla  semplice  esistenza  di  un
pregresso rapporto di servizio  con  il  personale  interessato  alla
stabilizzazione, atteso che «al di la'  della  personale  aspettativa
degli aspiranti, non risulta  sussistere  alcun  motivo  di  pubblico
interesse che possa legittimare una deroga al principio del  concorso
aperto a soggetti esterni all'amministrazione. In particolare, non e'
desumibile dalle  funzioni  amministrative  ed  esecutive  svolte  da
questo personale  alcuna  peculiarita'  che  possa  giustificare  una
prevalenza dell'interesse  ad  una  sua  stabilizzazione  presso  gli
uffici  consiliari  rispetto  a  quello   di   assicurare   l'accesso
all'impiego pubblico dei piu' capaci e meritevoli ed, in  tal  senso,
l'imparzialita' ed il buon andamento della amministrazione regionale»
(Corte cost., 3 marzo 2006, n. 81, che richiama,  tra  le  altre,  le
sentenze n. 159 del 2005 e nn. 205 e 34 del 2004. Nello stesso senso,
da ultimo, Corte cost., 18 febbraio 2011, n. 52). 
 
                              P. Q. M. 
 
    Voglia     l'Ecc.ma     Corte      costituzionale      dichiarare
costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma 6, lett. g), e  l'art.
1. comma 1, della legge della Regione Puglia del 30 maggio  2011,  n.
9, pubblicata nel  B.U.R.  Puglia  3  giugno  2011,  n.  87,  recante
«Istituzione dell'Autorita' Idrica Pugliese»,  per  violazione  degli
articoli 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lett.  S),  e  terzo  comma,
Cost. 
    Unitamente all'originale  notificato  del  presente  ricorso,  si
depositano: 
        1) copia della legge regionale impugnata; 
        2) copia conforme della delibera del Consiglio  dei  ministri
adottata nella riunione del 22 luglio 2011, recante la determinazione
di  proporzione  del  presente  ricorso,   con   allegata   relazione
illustrativa. 
          Roma, addi' 29 luglio 2011 
 
                 L'Avvocato dello Stato: De Stefano