N. 201 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 marzo 2011
Ordinanza del 10 marzo 2011 emessa dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Haffari Nasser. Reati tributari - Omesso pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo - Applicabilita' della norma incriminatrice alle omissioni relative all'anno 2005 - Disparita' di trattamento tra contribuenti, a fronte del medesimo trattamento sanzionatorio per chi abbia omesso il versamento dell'imposta per l'anno 2005, tenuto ad adempiere entro un termine inferiore (luglio-dicembre 2006) rispetto ai soggetti inadempienti con riguardo agli anni successivi. - Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter, aggiunto dall'art. 35, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248. - Costituzione, art. 3.(GU n.42 del 5-10-2011 )
IL TRIBUNALE Letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato, nei confronti di Haffari Nasser nato il 21 novembre 1960 in Marocco, residente in Torino via Feletto n. 47, difeso di ufficio dall'avv. Maria Zaniboni, imputato in relazione al reato di cui all'art. 10-ter decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, commesso il 27 dicembre 2006 in Rivoli, sentite le parti, Osserva A parere di questo giudice non e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-ter decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, limitatamente alle omissioni contributive relative all'anno 2005. Invero. Il reato di cui all'art. 10-ter decreto legislativo 74/2000, introdotto dall'art. 35 c. 7 D.L. 4 luglio 2006 (convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248), punisce con la pena indicata dall'art. 10-bis decreto legislativo 74/2000 chiunque non versa, nei limiti previsti dal suddetto art. 10-bis, l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine di versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo. La fattispecie in oggetto si consuma, dunque, in ragione della disciplina relativa all'imposta sul valore aggiunto, nel mese di dicembre dell'anno successivo all'anno rispetto al quale l'imposta e' dovuta. In altri termini il soggetto che sulla base della dichiarazione annuale e' debitore di imposta, nella misura superiore a 50.000 euro come indicato dall'art. 10-bis decreto legislativo 74/2000, ha termine di dodici mesi per corrispondere il tributo onde non incorrere in responsabilita' penale. Con riferimento all'imposta dovuta per l'anno 2005, appare evidente, essendo la norma incriminatrice stata introdotta con il D.L. 4 luglio 2006 (entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e non recante alcuna disposizione transitoria riferibile alla fattispecie), che il termine per effettuare il versamento dell'imposta onde non incorrere in omissione penalmente rilevante e' in concreto stato di molto inferiore a quello di dodici mesi, avendo avuto il contribuente tempo solo da luglio a dicembre 2006. Di talche' e' evidente che la prescrizione penale di cui all'art. 10-ter decreto legislativo 74/2000, ovvero la prescrizione di corrispondere l'imposto nel termine indicato, ha un contenuto precettivo differente a seconda dell'anno per il quale e' dovuta l'imposta, avendo fatto obbligo a chi era debitore IVA per l'anno 2005 di effettuare il versamento in un termine inferiore rispetto a chi lo e' stato per gli anni successivi e chi lo sara' debitore in futuro. In ragione del dettato di cui all'art. 10-ter decreto legislativo 74/2000 vi e', dunque, una disparita' di trattamento, punendo la norma in ugual modo condotte differenti, tra chi ha omesso versamento IVA per l'anno 2005 e chi lo ha omesso o lo omettera' negli anni successivi, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione. In ordine al profilo della rilevanza della legittimita'. costituzionale dell'art. 10-ter decreto legislativo 74/2000 per violazione dell'art. 3 della Costituzione rispetto al processo in corso, si osserva che l'imputato e' stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 10-ter decreto legislativo 74/2000, proprio per avere omesso nel termine del versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, il versamento dell'IVA dovuta, in base alla dichiarazione annuale, per l'anno 2005, pari a 79.177,00 euro. La risoluzione della questione di legittimita' costituzionale della norma indicata e', dunque, all'evidenza determinante in ordine alle determinazioni sulla penale responsabilita' dell'imputato, non consentendo, altrimenti, la definizione del giudizio. Per le considerazioni che precedono si impone la rimessione della questione alla Corte Costituzionale, con conseguente sospensione del processo ed immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
P.Q.M. Visti gli artt. 1 legge cost. 9 febbraio 1948 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-ter decreto legislativo 74/2000, introdotto dal D.L. 4 luglio 2006, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, limitatamente alle omissioni contributive relative all'anno 2005, per violazione dell'art. 3 della Costituzione. Sospende il processo in corso. Ordina l'immediata trasmissione degli atti alle Corte costituzionale a cura della cancelleria. Ordina la notificazione a cura della cancelleria della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri. Ordina la comunicazione a cura della cancelleria della presente ordinanza ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Della presente ordinanza e' stata data lettura alle parti del procedimento alla pubblica udienza odierna. Torino, addi' 10 marzo 2011 Il giudice: Meroni