N. 201 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 marzo 2011

Ordinanza del 10 marzo  2011  emessa  dal  Tribunale  di  Torino  nel
procedimento penale a carico di Haffari Nasser. 
 
Reati tributari - Omesso pagamento dell'imposta sul  valore  aggiunto
  (I.V.A.), dovuta in  base  alla  dichiarazione  annuale,  entro  il
  termine per il  versamento  dell'acconto  relativo  al  periodo  di
  imposta successivo - Applicabilita' della norma incriminatrice alle
  omissioni relative all'anno 2005 - Disparita'  di  trattamento  tra
  contribuenti, a fronte del medesimo trattamento  sanzionatorio  per
  chi abbia omesso il versamento dell'imposta per l'anno 2005, tenuto
  ad adempiere entro  un  termine  inferiore  (luglio-dicembre  2006)
  rispetto  ai  soggetti  inadempienti   con   riguardo   agli   anni
  successivi. 
- Decreto legislativo 10 marzo 2000, n.  74,  art.  10-ter,  aggiunto
  dall'art. 35, comma 7, del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,
  convertito con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.42 del 5-10-2011 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Letti  gli  atti  del  procedimento  in  epigrafe  indicato,  nei
confronti di Haffari Nasser nato il  21  novembre  1960  in  Marocco,
residente in Torino via Feletto n. 47, difeso  di  ufficio  dall'avv.
Maria Zaniboni, imputato in relazione al reato di cui all'art. 10-ter
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,  commesso  il  27  dicembre
2006 in Rivoli, sentite le parti, 
 
                               Osserva 
 
    A parere di questo giudice non  e'  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  10-ter  decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per violazione  dell'art.  3  della
Costituzione,  limitatamente  alle  omissioni  contributive  relative
all'anno 2005. Invero. 
    Il reato di cui  all'art.  10-ter  decreto  legislativo  74/2000,
introdotto dall'art. 35 c. 7  D.L.  4  luglio  2006  (convertito  con
modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248), punisce con la pena
indicata dall'art. 10-bis decreto legislativo  74/2000  chiunque  non
versa, nei limiti previsti dal suddetto art.  10-bis,  l'imposta  sul
valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro  il
termine di versamento dell'acconto relativo  al  periodo  di  imposta
successivo. 
    La fattispecie in oggetto si consuma, dunque,  in  ragione  della
disciplina relativa all'imposta sul  valore  aggiunto,  nel  mese  di
dicembre dell'anno successivo all'anno rispetto al quale l'imposta e'
dovuta. 
    In altri termini il soggetto che sulla base  della  dichiarazione
annuale e' debitore di imposta, nella misura superiore a 50.000  euro
come  indicato  dall'art.  10-bis  decreto  legislativo  74/2000,  ha
termine  di  dodici  mesi  per  corrispondere  il  tributo  onde  non
incorrere in responsabilita' penale. 
    Con  riferimento  all'imposta  dovuta  per  l'anno  2005,  appare
evidente, essendo la norma incriminatrice  stata  introdotta  con  il
D.L. 4 luglio 2006 (entrato in vigore il giorno successivo  alla  sua
pubblicazione  e  non   recante   alcuna   disposizione   transitoria
riferibile alla  fattispecie),  che  il  termine  per  effettuare  il
versamento dell'imposta onde non incorrere  in  omissione  penalmente
rilevante e' in concreto stato di molto inferiore a quello di  dodici
mesi, avendo avuto il contribuente tempo solo da  luglio  a  dicembre
2006. 
    Di talche' e' evidente che la prescrizione penale di cui all'art.
10-ter  decreto  legislativo  74/2000,  ovvero  la  prescrizione   di
corrispondere  l'imposto  nel  termine  indicato,  ha  un   contenuto
precettivo differente a seconda dell'anno  per  il  quale  e'  dovuta
l'imposta, avendo fatto obbligo a chi era  debitore  IVA  per  l'anno
2005 di effettuare il versamento in un termine inferiore  rispetto  a
chi lo e' stato per gli anni successivi e chi lo  sara'  debitore  in
futuro. 
    In ragione del dettato di cui all'art. 10-ter decreto legislativo
74/2000 vi e', dunque, una  disparita'  di  trattamento,  punendo  la
norma in ugual modo condotte differenti, tra chi ha omesso versamento
IVA per l'anno 2005 e chi lo ha omesso  o  lo  omettera'  negli  anni
successivi,   con   conseguente   violazione   dell'art.   3    della
Costituzione. 
    In  ordine  al  profilo  della  rilevanza   della   legittimita'.
costituzionale  dell'art.  10-ter  decreto  legislativo  74/2000  per
violazione dell'art. 3 della Costituzione  rispetto  al  processo  in
corso, si osserva che l'imputato e' stato  rinviato  a  giudizio  per
rispondere del reato  di  cui  all'art.  10-ter  decreto  legislativo
74/2000,  proprio  per  avere  omesso  nel  termine  del   versamento
dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, il versamento
dell'IVA dovuta, in base alla dichiarazione annuale, per l'anno 2005,
pari a 79.177,00 euro. 
    La risoluzione della  questione  di  legittimita'  costituzionale
della norma indicata e', dunque, all'evidenza determinante in  ordine
alle determinazioni sulla penale responsabilita'  dell'imputato,  non
consentendo, altrimenti, la definizione del giudizio. 
    Per le considerazioni che precedono si impone la rimessione della
questione alla Corte Costituzionale, con conseguente sospensione  del
processo  ed   immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 1 legge cost. 9 febbraio 1948 e 23 legge 11 marzo
1953, n. 87, solleva  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 10-ter decreto legislativo 74/2000, introdotto dal  D.L.  4
luglio 2006, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto  2006,
limitatamente alle omissioni contributive relative all'anno 2005, per
violazione dell'art. 3 della Costituzione. 
    Sospende il processo in corso. 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alle   Corte
costituzionale a cura della cancelleria. 
    Ordina la notificazione a cura della cancelleria  della  presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Ordina la comunicazione a cura della cancelleria  della  presente
ordinanza ai presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Della presente ordinanza e' stata data  lettura  alle  parti  del
procedimento alla pubblica udienza odierna. 
        Torino, addi' 10 marzo 2011 
 
                         Il giudice: Meroni