N. 211 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 luglio - 6 settembre 2009
Ordinanza del 6 settembre 2010 emessa dal Giudice di pace di Nola nel procedimento civile promosso da Scala Antonio contro comune di Nola. Spese di giustizia - Contributo unificato - Obbligo di pagamento per i ricorsi in opposizione a sanzioni amministrative - Compressione del diritto dei cittadini meno abbienti alla tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto di azione e difesa - Contrasto con il principio di esenzione del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative da ogni imposizione fiscale e giuridica - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 98 e n. 114 del 2004. - Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 212 [lett. b), punto 2], aggiuntivo dell'art. 10, comma 6-bis, al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. - Costituzione, artt. 3 e 24; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 10.(GU n.44 del 19-10-2011 )
IL GIUDICE DI PACE Nella causa iscritta al numero di R.G. 1430/010 vertente tra avv. Antonio Scala, procuratore di se stesso e Comune di Noia riservata in ordirle alla sollevata eccezione di incostituzionalita' dell'art. 2 comma 212 legge 23 dicembre 2009 n. 191 introducente il comma 6-bis all'art. 10 d.P.R. n. 115/02 in riferimento alla disposizione Corte costituzionale con la sentenza n. 98 del 10/18 marzo 2004 nonche' all'art. 23 comma 10 legge n. 689/81 nonche' in riferimento agli art. 3 e 24 Corte costituzionale nonche' del principio costituzionale affermato con la sentenza Corte costituzionale n. 114/2004 in materia di giudizi di opposizione a sanzioni amministrative ha emesso la seguente ordinanza. Il giudice di pace, ritenuta non manifestamente infondata la sollevata eccezione di incostituzionalita' dell'art. 2 legge n. 191/09 nella parte in cui introduce il comma 6 all'art. 10 d.P.R. n. 115/02 in totale e palese contrasto con l'art. 23 comma 10 legge n. 689/81 che stabilisce e regolamenta la totale esenzione da ogni tassa ed imposta nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative cosi' come consacrato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 98/2004 prevedente appunto la semplicita' del procedimento di opposizione a sanzioni amministrative con assenza di ogni incombente a carico del ricorrente di cui e' prevista la diretta partecipazione al giudizio su semplice istanza ed onere di incombenti a carico della sola cancelleria del Giudice adito. La sollevata eccezione di illegittimita' Costituzionale di tale statuizione, gia' di per se in contrasto con l'art. 23 comma 10 legge n. 689/81, non e' manifestamente infondata in relazione all'art. 3 e 24 della Costituzione Italiana, atteso che il versamento di un contributo di 38,00 euro corrisponde per la maggior parte dei casi all'importo della sanzione prevista dal verbale a contestarsi cio' costituendo un vero e proprio deterrente per il cittadino a ricorrere al giudice ordinario soprattutto se economicamente debole e quindi determinandolo alla rinuncia a far valere il proprio diritto che invece sarebbe consentito al cittadino economicamente piu' forte cio' determinando la violazione dell'art. 3 e 24 Costituzione italiana. Ne' al contrario varrebbe sostenere la possibilita' di ricorrere per il meno abbiente alla tutela amministrativa avendo tale cittadino pieno e totale diritto di avvalersi di quella ordinaria il cui impedimento determina la violazione dell'art. 3 e 24 Costituzione Italiana. Inoltre gia' questa Corte con la sentenza n. 114/2004 si e' pronunciata in ordine all'incostituzionalita' dell'indennita' o cauzione prevista dall'art. 204-bis comma 3 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 convertito nella legge I :agosto 2003 n. 214 stabilendo, in materia di giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, un principio generale a sostegno dell'illegittimita' di siffatta imposizione che si e' radicato nella sostanziale tutela di tutti i cittadini ad esercitare il proprio diritto quale garantito dall'art. 3 e 24 Costituzione e quindi a ricorrere all'autorita' giurisdizionale ordinaria soprattutto in un processo di parva materia tanto da esentarlo da ogni imposizione e necessita' di difesa tecnico legale e cio' indipendentemente dalla natura e tipo di imposizione stabilendo questa. Corte con la citata sentenza ed in via definitiva il principio di esenzione da ogni imposizione fiscale e giuridica del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa al fine di consentire a tutti i cittadini di poter esercitare l'esercizio del proprio diritto davanti all'autorita' sia amministrativa che ordinaria a garanzia della tutela del proprio diritto in ragione del principio di uguaglianza e di difesa quale garantito dalla Costituzione e di fatto impedito dalla legge contestata.
P.Q.M. Ritenuta non manifestamente infondata la sollevata eccezione di incostituzionalita' dell'art. 2, comma 212, legge n. 191/09 nella parte in cui introduce il comma 6-bis all'art. 10 d.P.R. n. 15/02 in riferimento all'art. 23, comma 10 legge n. 689/81; Ritenuta altresi' non manifestamente infondata la sollevata eccezione di incostituzionalita' dell'art. 2, comma 212 legge n. 191/2009 in riferimento alla violazione dell'art. 3 e 24 Costituzione italiana ed in riferimento a quanto in merito statuito dalla sentenza Corte costituzionale n. 114 del 5 aprile 2004; Cio' ritenuto, e previa sospensione del giudizio, Rimette gli atti alla Corte costituzionale ai fini della relativa pronuncia sulla sollevata eccezione. Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti costituite, al Signor Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Camera del Senato. Nola, addi' 30 luglio 2009 Il giudice di pace: Turco