N. 211 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 luglio - 6 settembre 2009

Ordinanza del 6 settembre 2010 emessa dal Giudice di pace di Nola nel
procedimento civile promosso da Scala Antonio contro comune di Nola. 
 
Spese di giustizia - Contributo unificato - Obbligo di pagamento  per
  i ricorsi in opposizione a sanzioni amministrative  -  Compressione
  del diritto dei cittadini meno abbienti alla tutela giurisdizionale
  dinanzi  al  giudice  ordinario  -  Violazione  del  principio   di
  eguaglianza e del diritto di azione e difesa  -  Contrasto  con  il
  principio di esenzione  del  giudizio  di  opposizione  a  sanzioni
  amministrative da ogni imposizione fiscale e giuridica  -  Richiamo
  alle sentenze della Corte costituzionale n. 98 e n. 114 del 2004. 
- Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 212 [lett. b),  punto
  2], aggiuntivo dell'art. 10, comma 6-bis, al d.P.R. 30 maggio 2002,
  n. 115. 
- Costituzione, artt. 3 e 24; legge 24 novembre 1981,  n.  689,  art.
  23, comma 10. 
(GU n.44 del 19-10-2011 )
 
                          IL GIUDICE DI PACE 
 
    Nella causa iscritta al numero di R.G. 1430/010 vertente tra avv.
Antonio Scala, procuratore di se stesso e Comune di Noia riservata in
ordirle alla sollevata eccezione di incostituzionalita'  dell'art.  2
comma 212 legge 23 dicembre 2009 n. 191 introducente il  comma  6-bis
all'art. 10 d.P.R. n. 115/02 in riferimento alla  disposizione  Corte
costituzionale con la sentenza n. 98 del  10/18  marzo  2004  nonche'
all'art. 23 comma 10 legge n. 689/81 nonche' in riferimento agli art.
3 e 24 Corte  costituzionale  nonche'  del  principio  costituzionale
affermato con la sentenza Corte costituzionale n. 114/2004 in materia
di giudizi di opposizione a  sanzioni  amministrative  ha  emesso  la
seguente ordinanza. 
    Il giudice di pace,  ritenuta  non  manifestamente  infondata  la
sollevata eccezione  di  incostituzionalita'  dell'art.  2  legge  n.
191/09 nella parte in cui introduce il comma 6 all'art. 10 d.P.R.  n.
115/02 in totale e palese contrasto con l'art. 23 comma 10  legge  n.
689/81 che stabilisce e regolamenta la totale esenzione da ogni tassa
ed imposta nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative cosi'
come consacrato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza  n.
98/2004  prevedente  appunto  la  semplicita'  del  procedimento   di
opposizione a sanzioni amministrative con assenza di ogni  incombente
a carico del ricorrente di cui e' prevista la diretta  partecipazione
al giudizio su semplice istanza ed onere di incombenti a carico della
sola  cancelleria  del  Giudice  adito.  La  sollevata  eccezione  di
illegittimita' Costituzionale di tale statuizione, gia' di per se  in
contrasto  con  l'art.  23  comma  10  legge  n.   689/81,   non   e'
manifestamente  infondata  in  relazione  all'art.  3  e   24   della
Costituzione Italiana, atteso che il versamento di un  contributo  di
38,00 euro corrisponde per la  maggior  parte  dei  casi  all'importo
della sanzione prevista dal verbale a contestarsi cio' costituendo un
vero e proprio deterrente per il cittadino  a  ricorrere  al  giudice
ordinario   soprattutto   se   economicamente   debole    e    quindi
determinandolo alla rinuncia a far  valere  il  proprio  diritto  che
invece sarebbe consentito al cittadino economicamente piu' forte cio'
determinando la violazione dell'art. 3 e  24  Costituzione  italiana.
Ne' al contrario varrebbe sostenere la possibilita' di ricorrere  per
il meno abbiente alla tutela  amministrativa  avendo  tale  cittadino
pieno e totale diritto  di  avvalersi  di  quella  ordinaria  il  cui
impedimento determina la violazione dell'art.  3  e  24  Costituzione
Italiana. Inoltre gia' questa Corte con la sentenza n. 114/2004 si e'
pronunciata  in  ordine  all'incostituzionalita'  dell'indennita'   o
cauzione prevista dall'art. 204-bis comma 3 del d.lgs. 30 aprile 1992
n. 285 convertito nella legge I :agosto 2003 n.  214  stabilendo,  in
materia di giudizi  di  opposizione  a  sanzioni  amministrative,  un
principio  generale  a  sostegno  dell'illegittimita'   di   siffatta
imposizione che si e' radicato nella sostanziale tutela  di  tutti  i
cittadini ad esercitare il proprio diritto quale garantito  dall'art.
3  e   24   Costituzione   e   quindi   a   ricorrere   all'autorita'
giurisdizionale ordinaria soprattutto in un processo di parva materia
tanto da esentarlo da ogni imposizione e necessita' di difesa tecnico
legale e cio' indipendentemente dalla natura e  tipo  di  imposizione
stabilendo questa. Corte con la citata sentenza ed in via  definitiva
il principio di esenzione da ogni imposizione fiscale e giuridica del
giudizio  di  opposizione  a  sanzione  amministrativa  al  fine   di
consentire a tutti i cittadini di poter  esercitare  l'esercizio  del
proprio  diritto  davanti  all'autorita'   sia   amministrativa   che
ordinaria a garanzia della tutela del proprio diritto in ragione  del
principio  di  uguaglianza  e  di  difesa   quale   garantito   dalla
Costituzione e di fatto impedito dalla legge contestata. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Ritenuta non manifestamente infondata la sollevata  eccezione  di
incostituzionalita' dell'art. 2, comma 212,  legge  n.  191/09  nella
parte in cui introduce il comma 6-bis all'art. 10 d.P.R. n. 15/02  in
riferimento all'art. 23, comma 10 legge n. 689/81; 
    Ritenuta  altresi'  non  manifestamente  infondata  la  sollevata
eccezione di incostituzionalita' dell'art.  2,  comma  212  legge  n.
191/2009 in riferimento alla violazione dell'art. 3 e 24 Costituzione
italiana ed in riferimento a quanto in merito statuito dalla sentenza
Corte costituzionale n. 114 del 5 aprile 2004; 
    Cio' ritenuto, e previa sospensione del giudizio, 
    Rimette gli atti alla Corte costituzionale ai fini della relativa
pronuncia sulla sollevata eccezione. 
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata,  a  cura  della
cancelleria,  alle  parti  costituite,  al  Signor   Presidente   del
Consiglio dei ministri, al Presidente della Camera dei deputati ed al
Presidente del Camera del Senato. 
        Nola, addi' 30 luglio 2009 
 
                      Il giudice di pace: Turco