N. 212 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 giugno 2011

Ordinanza del 1°  giugno  2011  emessa  dal  Tribunale  di  Nola  nel
procedimento penale a carico di Simonetti Ivan. 
 
Reati e pene - Violazione colposa dei doveri inerenti  alla  custodia
  di  cose  sottoposte  a  sequestro  -  Ipotesi  della  agevolazione
  colposa, da parte del custode, della sottrazione (nella specie,  di
  veicolo sottoposto a sequestro amministrativo) - Sanzione penale  -
  Disparita' di trattamento rispetto alla ipotesi della  condotta  di
  chi circola abusivamente con  un  veicolo  sottoposto  a  sequestro
  amministrativo  che  integra,  nell'interpretazione  delle  sezioni
  unite della Corte di cassazione, l'illecito amministrativo previsto
  dall'art. 213, comma 4, del codice della strada. 
- Codice penale, art. 335. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.44 del 19-10-2011 )
 
                             IL TRIBUNALE 
 
    Con unico capo di imputazione Simonetti  Ivan  era  accusato  del
delitto di cui all'art. 335 c.p.  perche'  non  aveva  esercitato  la
dovuta diligenza sull'autovettura Fiat Punto tg.  BK565AT,  rinvenuta
circolante,  pur  essendone  stato  nominato  custode,  in  sede   di
sequestro amministrativo, in Pollena Trocchia il 14 febbraio 2010. 
 
                               I fatti 
 
    In  data  14  febbraio  2010,  alle   ore   15,00,   Agenti   del
Commissariato di PS Vicaria-Mercato di  Napoli,  nel  percorrere  via
Duomo, al civico 62, notavano l'autovettura Fiat  Punto  tg.  BK565AT
che ostruiva completamente la via. 
    Da un controllo esperito ai terminali del CED la stessa risultava
sottoposta a sequestro amministrativo elevato, ai sensi dell'art. 193
C.d.S., con verbale prot. 4369/2007 dai CC di  Cercola,  i  quali  la
affidavano in custodia giudiziale a Simonetti Ivan. 
    Alle ore 15,20 si presentava  presso  gli  Uffici  della  Polizia
Simonetti Rosmunda, nata a Cercola il 25 novembre  1979,  ritualmente
identificata, la quale riferiva di aver usufruito della Fiat Punto di
proprieta' del fratello a causa di gravi motivi familiari. 
    Si provvedeva in ogni caso  al  sequestro  preventivo  del  mezzo
(cfr, informativa, annotazione di servizio,  verbale:  di  sequestro,
verbale di contravvenzione. 
    Tali presupposti  di  fatto,  inducevano  la  Procura  a  fondare
l'addotta accusa di cui all'art. 335 c.p. nei confronti  del  custode
Simonetti Ivan. 
    Le SS.UU. sull'art. 334 c.p. 
    Una  corretta  applicazione  della   fattispecie   incriminatrice
contestata  non  puo'  andare  disgiunta  da  una   attenta   analisi
ermeneutica della norma di cui all'art. 334 c.p. 
    Orbene, la questione dei rapporti tra il reato  di  cui  all'art.
334 c.p. e l'illecito amministrativo di cui  al  d.lgs.  n.  285  del
1992, art. 213, comma 4 e' stata molto dibattuta negli ultimi anni. 
    Nelle ipotesi di soggetto sorpreso a  circolare  con  autovettura
sequestrata ai sensi dell'art. 213 d.lgs.  cit.  (di  cui  era  stato
nominato custode), la giurisprudenza di merito e di  legittimita'  si
sono  divise  piu'  volte  in  ordine  alla  ricorrenza  o  meno   di
fattispecie penalmente rilevante. 
    E pacifico che (ex multis, Cass. Pen.  Sentenza  n.  2730  del  6
novembre 2008,  Rv.  242681,  Aiese)  l'uso,  da  parte  del  custode
giudiziario,  di  un  autoveicolo  a  lui  affidato  costituisca  una
violazione del vincolo posto sul bene ed integri la figura del  reato
previsto dall'art. 334 c.p.. 
    La circolazione non autorizzata del veicolo  e'  ,  di  per  se',
condotta  obiettivamente  idonea  a  impedire  o   a   rendere   piu'
difficoltosa l'acquisizione del bene medesimo. 
    Ed il termine "sottrarre", di cui all'art. 334  c.p.,  va  inteso
nella sua accezione piu' ampia, tenuto conto della  sua  collocazione
nell'ambito di una norma che prevede un delitto contro la P.A., posto
a tutela del buon andamento di questa, e non  contro  il  patrimonio,
con l'effetto  che  il  concetto  di  sottrazione  non  coinciderebbe
necessariamente con quello  di  appropriazione  e  sarebbe  integrato
anche dalla semplice "amotio" del  bene,  idonea  a  pregiudicare  la
finalita' pubblicistica del vincolo, creando ostacoli  e  difficolta'
al compimento degli ulteriori atti esecutivi. 
    Insomma viene pacificamente ritenuto  come,  l'utilizzazione  del
veicolo, attraverso la  messa  in  circolazione  non  autorizzata  e,
quindi, lo spostamento non piu' controllabile dal luogo di  custodia,
" integri la condotta di "sottrazione", perche' il  bene  esce  dalla
sfera giuridica propria della procedura ablatoria ed entra in  quella
di fatto e privatistica dell'utilizzatore, con conseguente  incidenza
negativa  sulla  regolarita'  della  procedura  stessa  (v.,  fra  le
pronunce piu' recenti, Cass. sentt. nn. 2168 e 10361 del 2008). 
    Cio' posto, secondo un primo orientamento  doveva  escludersi  la
configurabilita' del reato previsto dall'art. 334 c.p.  nel  caso  di
circolazione   abusiva   con   veicolo   sottoposto    a    sequestro
amministrativo a norma dell'art. 213, d.1g. 30 aprile 1992,  n.  285,
in quanto, sussistendo un rapporto di specialita' tra la  fattispecie
penale e quella sanzionata amministrativamente dall'art.  213,  comma
4,   del   predetto   decreto,   la   relativa   condotta   rientrava
esclusivamente nel campo di applicazione di tale ultima  disposizione
speciale (Cassazione penale , sez. III, 24 gennaio  2008,  n.  17837;
perviene  alle  medesime  conclusioni,   ma   con   una   motivazione
differente, che implica il ricorso anche all'art. 15 c.p., Cass. Pen.
Sez. 3", 20 marzo 2008, n. 25116, P.M. c. Pisa). 
    Secondo altro orientamento, di contro,  nessuna  depenalizzazione
era  intervenuta  per  effetto  dell'art.  213   cit.,   atteso   che
presupposto per delimitare l'ambito di operativita' del principio  di
specialita' e' l'esistenza di un  concorso  apparente  di  norme  che
sanzionano, in modo convergente, uno stesso fatto. Questa identita' ,
si sosteneva, postula un raffronto tra le due fattispecie, al fine di
stabilire  se  tra  le  stesse,  considerate  in  astratto,  vi   sia
omogeneita',  quanto   agli   elementi   costitutivi   dell'illecito,
all'ambito dei soggetti attivi, all'oggetto giuridico e all'interesse
protetto, salva la presenza nella norma speciale di quel quid  pluris
che ne determina l'applicabilita' in via  esclusiva.  In  difetto  di
convergenza  sullo  stesso  fatto,  allora,  non  vi  e'  spazio  per
risolvere, in base al principio di specialita', il  concorso  tra  la
disposizione sanzionata penalmente  e  quella  sanzionata  come  mero
illecito amministrativo. 
    E nei rapporti tra l'art. 334 c.p., e l'art. 213 C.d.S.: 
        a) differenti sono le condotte considerate dalle  due  norme,
in quanto la disposizione penale prevede urta serie di comportamenti,
tra  loro  equivalenti  e  alternativi,  che  si  sostanziano   nella
sottrazione, soppressione, distruzione,  dispersione,  deterioramento
della cosa sottoposta a sequestro nel corso di un procedimento penale
o dall'autorita' amministrativa; mentre la violazione  amministrativa
contempla un'unica condotta, identificata nella circolazione  abusiva
del veicolo durante il periodo in  cui  lo  stesso  e'  sottoposto  a
sequestro disposto ai sensi dello stesso art. 213 C.d.S.; 
        b) diversi sono i soggetti attivi degli illeciti,  visto  che
l'art. 334 c.p. e' reato proprio, in quanto punisce il "custode",  il
"proprietario- custode" o il semplice "proprietario",  mentre  l'art.
213  C.d.S.  si  rivolge  genericamente  a  "chiunque"  ed  ha   come
destinatario anche il soggetto che non riveste la qualita' di custode
o di proprietario; 
        c) distinti sono i beni giuridici protetti, laddove la  norma
del codice penale e' finalizzata a predisporre una tutela penale  per
l'interesse cautelativo proprio del vincolo imposto con il sequestro,
che rappresenta un momento di  protezione  strumentale  per  il  buon
andamento e l'imparzialita' della Pubblica Amministrazione  in  senso
lato; invece la previsione dell'illecito  amministrativo  e'  rivolta
esclusivamente  ad  impedire  l'abusiva  circolazione  stradale   del
veicolo  sequestralo  (tanto  da  prevede   anche,   quale   sanzione
accessoria, la sospensione della patente di guida, tipica del diverso
interesse protetto della sicurezza stradale, cfr, Cassazione penale ,
sez. VI, 03 dicembre 2009, n. 49895; Cass. Peni sez. VI n.  2168  del
15.1.2008, P.G. in proc. Ricci). 
    Su  tale  stato  di  oscillazioni  interpretative,   come   noto,
intervenivano recentemente le SS.UU. (Corte di Cassazione, sez. Unite
Penali, sentenza n. 1936/11; depositata il 21 gennaio). 
    Le SS.UU.  ponevano  a  fondamento  della  propria  decisione  un
confronto strutturale tra la fattispecie amministrativa  e  la  norma
penale. 
    Ed addivenivano alla conclusione secondo cui alla condotta di chi
circola  abusivamente  con  un   veicolo   sottoposto   a   sequestro
amministrativo andasse applicata la sola norma di  cui  all'art.  213
C.d.S. , con la relativa sanzione amministrativa, senza  che  potesse
trovare ulteriore applicazione l'art. 334 c.p. , in quanto  la  prima
norma ha carattere di specialita'  rispetto  alla  seconda  ai  sensi
dell'alt 9, comma primo, legge 24 novembre 1981, n.  689,  prevalendo
sotto ogni profilo sulla medesima. 
    In sostanza, la condotta di circolazione di un veicolo sottoposto
a sequestro amministrativo e' ormai mero illecito  amministrativo  ex
art.   213   cit.   sia   che   venga   commessa   dal   custode    o
custode-proprietario, sia (ed a maggior ragione) che  venga  commesso
da un soggetto privo di tale qualifica. 
 
                   Irrilevanza sull'art. 335 c.p. 
 
    Cio'  posto,  doveva  a  questo   punto   darsi   atto   che   il
pronunciamento delle SS.UU. non valeva a ritenere depenalizzato anche
la condotta sussumibile sotto il disposto normativa di  cui  all'art.
335 c.p. quando l'agevolazione  colposa  riguardi  un'auto  messa  in
circolazione nonostante il sequestro amministrativo in corso. 
    In effetti, ad una prima analisi,  potrebbe  opinarsi  come,  una
volta esclusa la  rilevanza  penale  della  fattispecie  "principale"
della circolazione posta in  essere  direttamente  dall'autore  della
sottrazione  ex  art.  334.  c.p.  ,  deve  addivenirsi  ad   analoga
conclusione con riguardo al custode negligente, essendo indefettibile
escludere dall'area del penalmente rilevante la cooperazione  colposa
nella violazione (amministrativa) dolosa altrui. 
    Sennonche',  per   quanto   tale   costruzione   possa   sembrare
rispondente ad evidenti ragioni di simmetria sanzionatoria, la stessa
oblitererebbe di considerare un aspetto dirimente. 
    L'esclusione della norma penale ex art.  334  c.p.  con  riguardo
alla  circolazione  di  un  veicolo  sequestrato   deriva   solo   ed
esclusivamente dal concorso prevalente di  una  norma  speciale  che,
sanzionando    amministrativamente    l'identica    condotta    della
"circolazione-sottrazione", sterilizza l'efficacia applicativa  della
norma incriminatrice. 
    Identica norma non esiste per I' ipotesi di agevolazione  colposa
alla sottrazione. 
    Laddove nessuna disposizione e' intervenuta  a  ridisciplinare  o
sanzionare diversamente la condotta prevista e punita  dall'art.  335
c.p. . 
    Ma non solo. 
    Con l'art. 335 c.p. - e segnatamente con l'inciso "ne agevola  la
sottrazione" - si e' inteso  incriminare  appositamente  la  condotta
colposa del custode il quale, per negligenza o trascuratezza ,  abbia
permesso ad altri la sottrazione del bene sottoposto a vincolo. 
    Il legislatore, nell'occasione,  non  ha  inteso  affidarsi  alle
norme stabilite dagli art. 110 s. c.p. in tema di concorso di persone
per sanzionare, mediante il combinato disposto di queste  ultime  con
la fattispecie di cui all'art. 334 c.p. , le omissioni del custode. 
    Ha  di  contro  preferito  sganciare  nettamente  la  punibilita'
colposa di quest'ultimo rispetto a quella dell'agente che  approfitta
della negligenza tenuta. 
    L'effetto che ne e' derivato e' stato significativo. 
    Si e' finito, infatti, per delineare  una  figura  di  reato  non
concorsuale, ma speciale ed  autonoma,  che,  per  la  sua  struttura
(nella parte di interesse) , e' capace  di  assoggettare  a  sanzione
penale anche il custode che agevoli una sottrazione non rilevante  ex
art. 334 c.p. 
    Emblematico e' il caso in cui la sottrazione sia commessa  da  un
terzo non proprietario.  Nella  specie,  non  sarebbe  applicabile  a
quest'ultimo: 
        ne' l'art. 334 comma 1, perche' esso agente  non  sarebbe  il
custode; 
        ne' l'art. 334 commi 2 e 3 perche' esso agente non sarebbe il
proprietario. 
    Nondimeno, sarebbe applicabile al custode l'art. 335 c.p.  se  la
sottrazione compiuta appaia imputabile a sua omessa cura . 
    E' evidente, allora, che gli arti. 334 e 335  c.p.  viaggiano  su
due binari (talvolta) distinti. 
    E se spesso l'art.  335  c.p.  finisce  per  punire  il  concorso
colposo  (del  custode)  in  un  fatto  doloso  (del   proprietario),
suscettibile quest'ultimo di essere ricondotto all'art.  334  c.p.  ,
nulla toglie che l'incriminazione possa prescindere da una  specifica
rilevanza penale del fatto agevolato , per  incentrare  il  disvalore
sanzionato sulla sola omessa diligenza imputabile al custode. 
    In definitiva, l'aver depenalizzato una condotta  di  sottrazione
(circolazione di auto) astrattamente riconducibile all'art. 334  c.p.
non ha prodotto affatto una  corrispondente  ed  automatica  elisione
dell'ari 335 c.p. , atteso che quest'ultima fattispecie, per l'ambito
applicativo  che  le  e'  proprio,   e'   suscettibile   di   trovare
operativita' anche in assenza di punibilita' ex art. 334  c.p.  della
sottrazione agevolata. 
 
                              Rilevanza 
 
    Tanto acclarato in termini generali, nella specie si adduceva che
Simonetti Ivan avrebbe agevolato la sottrazione dell'auto affidatagli
in  custodia  perche'  la  stessa  era  rinvenuta  in  uso  e   nella
disponibilita' della sorella Simonetti Rosmunda, in Napoli  alla  via
Duomo. 
    Orbene, la  condotta  posta  in  essere  dal  prevenuto  appariva
riconducibile al paradigma normativo di cui all'art. 335 c.p ,  visto
che il bene avrebbe dovuto essere conservato in  Cercola,  mentre  si
trovava in Napoli, emergendo  poi  «una  condotta  caratterizzata  da
offensivita'  che  valeva  a  far  ritenere   esistente   una   reale
sottrazione,  eventualmente  anche  temporanea,  non  soltanto   alla
disponibilita' del bene  ma  altresi'  all'esercizio  dei  poteri  di
controllo  esercitati  dall'autorita'  giudiziaria  o  dall'autorita'
amministrativa» (cfr, SS.UU. 22.1.2011). 
    Doveva cosi' farsi applicazione della norma rubricata. 
 
                     Non manifesta infondatezza 
 
    Questo Giudice dubita che l'assetto normativo venutosi  a  creare
all'esito  del  dictum  delle  SS.UU.  sia  conforme   al   parametro
costituzionale dell'art. 3 Cast. 
    Infatti, il custode che oggi circoli direttamente con un  veicolo
sotto  sequestro  amministrativo  o  concorra  dolosamente   con   la
circolazione operata da altri  (mediante  affidamento  consapevole  e
volontario del mezzo) , in applicazione del combinato disposto di cui
agli artt. 334 c.p. e 213 C.d.S. (tertium comparationis , ai fini del
giudizio  che  si  sollecita)  e'   soggetto   alla   sola   sanzione
amministrativa in quanto: 
        o commette personalmente la violazione in parola; 
        o concorre nella analoga violazione altrui. 
    Di contro, il custode che per mera negligenza consenta  ad  altri
di circolare con un veicolo sotto sequestro realizza (ancora oggi) il
piu' grave illecito penale di cui all'art. 335 c.p., essendo  esposto
addirittura alla pena detentiva ,  per  quanto  in  alternativa  alla
pecuniaria. 
    Tale diverso trattamento punitivo non appare sorretto  da  valori
rispondenti ad un principio di  ragionevolezza  legislativa,  essendo
immanente nel nostro sistema il criterio generale per cui la condotta
colposa esprime un disvalore nettamente  meno  grave  della  condotta
dolosa. 
    Vero e' che secondo la costante giurisprudenza  dell'adita  Corte
l'individuazione delle condotte  punibili  e  la  configurazione  del
relativo trattamento sanzionatorio rientrano  nella  discrezionalita'
del legislatore: tuttavia, Io stesso  Giudice  delle  leggi  ha  piu'
volte affermato che tale discrezionalita'  puo'  formare  oggetto  di
sindacato,  sul  piano  della  legittimita'  costituzionale,  proprio
quando,  come  nel  caso,  si  traduca   in   scelte   manifestamente
irragionevoli o arbitrarie (ex plurimis, sentenze n. 47 del 2010,  n.
161, n. 41 e n. 23 del 2009, n. 225 del  2008;  Corte  costituzionale
08/07/2010 n. 250) . 
    Il che e' quanto accaduto nel momento in  cui  -  secondo  quanto
sancito dalle SS.UU. - si e' scelto  di  depenalizzare  ex  art.  213
C.d.S. la circolazione/sottrazione - quand'anche commessa dal custode
-del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, senza intervenire
in termini corrispondenti  sull'art.  335  c.p.  per  le  ipotesi  di
analoghe sottrazioni. 
    Ne', a parita' di bene giuridico tutelato dalle dice  fattispecie
di cui all'art. 334 e 335 c.p. (conservazione del  vincolo  apposto),
apparirebbe ragionevole un cosi' diverso trattamento . 
    Peraltro,    tali    notazioni    traggono    ulteriore    vigore
dall'intervenuta abrogazione del delitto di cui all'art. 350 c.p. 
    Il reato di violazione di sigilli previsto dall'art. 349 c.p.  si
distingueva dall'ipotesi di agevolazione colposa di cui all'art.  350
c.p. (la cui struttura era sostanzialmente analoga a  quella  di  cui
all'ad 335 c.p.) per l'elemento psicologico, in  quanto  nella  prima
fattispecie la condotta  del  custode  della  cosa  in  sequestro  e'
dolosamente diretta a porre in  essere  la  violazione  dei  sigilli,
nella  seconda,  invece,  tale  violazione   era   conseguente   alla
negligenza e trascuratezza del custode (Cassazione penale, sez.  III,
05/03/2004, n. 22784). 
    Il legislatore , tuttavia, depenalizzava con l'art. 39 d.lgs.  30
dicembre 1999, n.  507  la  violazione  di  cui  all'art.  350  c.p.,
sottoponendola alla sola sanzione amministrative pecuniaria. 
    Ne deriva che oggi per un custode: 
        l'agevolazione  colposa  (350  c.p.)  di  una  violazione  di
sigilli penalmente rilevante e' illecito amministrativo; 
        di  contro,  l'agevolazione  colposa  (335   c.p.)   di   una
sottrazione  di  cosa  non  penalmente  rilevante  (circolazione   di
veicolo) e' soggetta a sanzione penale. 
    Tale discrasia, allora, sembra accentuare l'irrazionalita'  della
risposta sanzionatoria ex art. 335 c.p. ,  denunciando  ulteriormente
la necessita' di un intervento della  Consulta  (ex  plurimis,  Corte
Cost. sentenze n. 148 del 2008, n. 361 del 2007, n. 224 e n. 206  del
2006). 
    Questo  Giudice  non  e'  in  grado  di  individuare  una  strada
ermeneuticamente sostenibile che consenta, senza adire  la  Consulta,
di evitare l'applicazione dell'art. 335 c.p. anche  alla  fattispecie
censurata,  se  e'  vero  che  la   norma   incriminatrice   sanziona
l'agevolazione colposa di "qualsiasi  sottrazione",  compreso  quelle
(ormai) solo amministrativamente punite. 
    Ne' appare superabile altrimenti un ordito normativo che arriva a
punire un medesimo soggetto (il custode) secondo criteri di  gravita'
invertita, in termini piu' tenui in presenza di dolo (213 C.d.S.)  ed
in termini piu' gravi in presenza di colpa (335 c.p.). 
    Da ultimo, posto che piu' volte la Corte (Corte cst. n.  163  del
2007 ) ha  preteso  necessariamente,  pena  l'inammissibilita'  della
questione, non solo la prospettazione,  del  dubbio  di  legittimita'
costituzionale, ma anche che il giudice a  qua  prenda  posizione  in
ordine al risultato che ritiene debba derivare dalla combinazione dei
termini e dei profili della questione, ritiene questo  Tribunale  che
l'art. 335  c.p.  vada  dichiarato  incostituzionale  per  violazione
dell'art. 3 Cost. limitatamente ai casi in cui punisce penalmente  la
colposa agevolazione della sottrazione da parte di un custode che, se
avesse compiuto dolosamente e direttamente la  medesima  sottrazione,
non sarebbe andato incontro ad alcuna sanzione  penale  per  avvenuta
depenalizzazione della relativa condotta. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11  marzo
1953, n. 87 dichiara non manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 335 c.p., sollevata di  ufficio
in relazione all'art. 3 della Costituzione nei termini  esplicati  in
parte motiva. 
    Sospende  il  procedimento  in  corso   ed   ordina   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte cstituzionale. 
    Dispone che, a cura della Cancelleria, sia notificata la presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei mnistri e che della  stessa
sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del  Parlamento
nonche' alle parti. 
        Nola, addi' 1º giugno 2011 
 
                        Il Giudice: Scermino