N. 215 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 marzo 2011
Ordinanza del 26 marzo 2011 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia sul ricorso proposto da Scat Punti Vendita S.p.a. contro Agenzia Entrate - Ufficio di Reggio Emilia . Imposte e tasse - Imposte sul reddito delle societa' (IRES) - Addizionale a carico dei soggetti operanti nei settori petrolifero ed energetico, che abbiano conseguito ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente (c.d. Robin tax) - Istituzione con decreto-legge a decorrere dal 2008 - Denunciatea carenza di presupposti straordinari di necessita' e urgenza - Insussistenza del rialzo straordinario dei profitti della filiera dei prodotti petroliferi addotto in sede parlamentare - Violazione del principio di capacita' contributiva (sotto i profili della carenza del fatto indice di forza economica e della non rispondenza della struttura dell'addizionale a parametri di ragionevolezza, congruita' e proporzionalita') - Irrazionale incidenza dell'aggravio impositivo sulle imprese di un unico settore produttivo - Discriminazione, all'interno di questo, fra imprese produttrici e distributrici di idrocarburi, nonche' fra imprese con maggiore o minore volume di ricavi - Compressione dell'iniziativa economica privata e della liberta' di concorrenza, a causa del divieto di traslare sui prezzi al consumo l'onere economico dell'addizionale. - Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 81, commi 16, 17 e 18 . - Costituzione, artt. 3, 23, 41, 53, 77 e 117, comma secondo, lett. e).(GU n.44 del 19-10-2011 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 254/10 depositato il 9 marzo 2010, avverso silenzio rifiuto istanza rimb. assente 2008 Ddizion. IRES; Contro Agenzia Entrate - Ufficio Reggio Emilia; Proposto dal ricorrente: SCAT Punti vendita S.p.a., viale Regina Margherita 2 - 42224 Reggio Emilia; Difeso da: Avv. A. Soda Rag. C. Galaverni - Dott. M.C. Tonarelli c/o Studio rag. Galaverni - dr. Tonarelli - viale Regina Margherita, 2 - 42100 Reggio Emilia; Difeso da: Costi Tonarelli Mario, viale Regina Margherita, 2 42124 - Reggio Emilia - difeso da: Galaverni Camillo, Viale Regina Margherita, 2 - 42224 Reggio Emilia. 1. - La s.p.a. Scat Punti Vendita, svolgente l'attivita' di gestione di una rete di distributori di carburanti, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Reggio Emilia, avverso il silenzio rifiuto interposto all'istanza di rimborso di € 424, 102,00, versati, per l'anno d'imposta 2008, piu' corrispondenti interessi legali, quale addizionale ires, ai sensi dell'art. 81, commi 16-18,d.l. 25 giugno 2008,n. 112,convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in prosieguo, la «norma» (c.d.«Robin Tax»). 2. - La ricorrente deduce, sia nell'istanza che nel ricorso, di aver cautelativamente proceduto al versamento della suddetta somma per evitare le conseguenze sanzionatorie dell'omesso versamento, ma di ritenere lo stesso indebito in quanto la «norma» sarebbe palesemente viziata da illegittimita' costituzionale sotto molteplici profili. 3. - La «norma» sarebbe, infatti, costituzionalmente illegittima per contrasto con: 3.1. - gli artt. 77 e 23 della Costituzione; la ricorrente; premesso che, ai sensi degli articoli richiamati, solo in casi straordinari di necessita' ed urgenza il Governo puo' adottare provvedimenti provvisori aventi forza di legge da presentare il giorno stesso alle camere per la loro conversione in legge, e nessuna prestazione personale o patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge; constatato come il decreto-legge in esame sia stato emanato in carenza del presupposto del caso straordinario di necessita' ed urgenza; invero l'addizionale sarebbe stata istituita per un tempo illimitato, avrebbe carattere di tributo autonomo e ordinario, inciderebbe percio' strutturalmente nell'ordinamento tributario, e non sarebbe, conseguentemente, misura straordinaria e temporanea, per rispondere ad una situazione di fatto improvvisa e straordinaria, determinatasi nel mercato degli idrocarburi liquidi e gassosi; constatato come il richiamo, nei lavori parlamentari, alla necessita' di colpire profitti straordinari in ragione dell'andamento del mercato dei prodotti petroliferi, sarebbe del tutto falso ed insussistente: invero nessun elemento di prova sarebbe stato introdotto nel dibattito parlamentare a dimostrazione dell'esistenza di' profitti straordinari nei corso della filiera dei prodotti petroliferi e, nessun parametro di riferimento sarebbe stato indicato per dimostrare l'esistenza di questi profitti straordinari; ricordato come, peraltro, l'andamento del mercato petrolifero nei mesi immediatamente successivi all'emanazione del decreto-legge, con il crollo delle quotazioni del greggio proverebbe, al contrario, l'insussistenza di quella situazione di fatto straordinaria legittimatrice dell'istituzione dell'addizionale tramite lo strumento del decreto-legge; ricordato come sia ormai acquisito alla giurisprudenza della Corte costituzionale il principio per cui non vi sono preclusioni a che la stessa proceda all'esame di un decreto-legge sotto il profilo della preesistenza dei presupposti di necessita' ed urgenza (ex plurimis sentt. nn. 29/1995, 171/2007); conclude nel senso che la «norma» sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto la stessa sarebbe stata introdotta con decreto-legge senza che ne sussistesse il presupposto del caso straordinario di necessita' ed urgenza e, pertanto, il contribuente si troverebbe gravato da una prestazione non in forza di legge; 3.2. - Gli artt. 53 e 3 della Costituzione; la Ricorrente: premesso che l'art. 53 cit, per il quale «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva», definisce i limiti cui soggiace la potesta' fiscale: la capacita' contributiva e' il presupposto ed il limite dei potere impositivo nel senso che solo in presenza di capacita' contributiva sussiste il dovere di concorrere alle spese pubbliche; ricordato come la stessa Corte costituzionale abbia affermato (cfr. sentt. nn. 155/1963, 341/2000, 258/2002), che l'art. 53, con il riferimento al principio di capacita' contributiva, richiede la razionalita' e la coerenza dell'imposta e come lo stesso non sia altro che una specificazione settoriale del piu' generale principio di uguaglianza di cui all'art .3 della Costituzione; ricordato come, alla luce delle suddette considerazioni, un'imposta sia costituzionalmente legittima solo se: a) colpisca fatti indici di forza economica o attenga, comunque, ad un'idoneita' del soggetto a concorrere alla spesa pubblica, b) la sua struttura - presupposto, soggetti passivi, base imponibile, disciplina - risponda a parametri di ragionevolezza, congruita', coerenza, proporzionalita'; constatato come nessuna di queste condizioni sia rispettata dalla «norma»: mancherebbe il fatto indice di capacita' contributiva:non sussisterebbe, come ricordato sub 3.1, l'asserito rialzo, straordinario, dei profitti della filiera dei prodotti petroliferi che anche qualora esistesse gioverebbe, comunque, solo le imprese che estraggono il greggio e non chi, come la ricorrente» lo commercializza acquistandolo dai primi; la struttura dell'addizionale non risponderebbe ai parametri costituzionali di ragionevolezza, congruita' e proporzionalita'; questi parametri non sussisterebbero nella «norma» posto che presupposto e prelievo non sarebbero espressi secondo la medesima misura e non risponderebbero agli stessi criteri di attribuzione di valore; ricordato come l'art. 3 Costituzione sia rispettato qualora la legge tratti in modo uguale situazioni uguali ed in modo diverse situazioni diverse e dunque siano, tendenzialmente, illegittime, le leggi che istituiscono un trattamento differenziato tra situazioni uguali oppure istituiscano un trattamento uguale per situazioni differenziate a meno che la norma derogatoria non sia giustificata; constatato come la «norma» detti solo per le imprese operanti nei settori idrocarburi, petroli, energia elettrica un aggravio impositivo, l'addizionale, rispetto a tutte le altre imprese; constatato come la «norma» assimili i produttori di greggio, che in caso di aumento del prezzo, a parita' di estrazione aumentano i loro ricavi, ai distributori che da loro acquistano e che debbono solo subire il citato aumento; constatato come all'interno della filiera la «norma» discrimini, irrazionalmente, in base al volume di ricavi essendo assoggettati all'addizionale solo quegli operatori con un volume d'affari annuo superiore ai 25 milioni di euro; constatato come il divieto di traslazione, di cui al comma 18 della «norma», dell'onere economico conseguente all'addizionale, sui prezzi al consumo, discrimini, irrazionalmente, le imprese assoggettate all'addizionale rispetto alle altre e all'interno di quelle assoggettate, i produttori, che possono traslare l'onere sui distributori, rispetto a questi ultimi che non possono traslare l'onere e che in piu' sono costretti ad adempiere ad onerose pratiche contabili per dimostrare all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di non averlo traslato; conclude nel senso che la «norma», per i suddetti motivi sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 53 e 3 della Costituzione; 3.3 . - gli artt. 41 e 3 della Costituzione; la ricorrente: premesso che l'art. 41 cit. dispone che «l'iniziativa economica privata e' libera»; constatato che l'addizionale sarebbe discriminatoria in quanto colpirebbe un solo un settore produttivo ed, irrazionalmente, all'interno di questo settore imprese produttrici e distributrici» une in grado di influire sul meccanismo di formazione dei prezzi le altre no, in quanto obbligando solo queste ultime a non traslare si prezzi al consumo il costo economico dell'addizionale obbligherebbe, irrazionalmente, solo loro a dotarsi di un sistema di controllo continuo della dinamica dei prezzi; conclude nel senso che la «norma» discriminerebbe irrazionalmente alcune imprese rispetto ad altre rendendo piu' onerosa, solo per le prime, l'iniziativa economica violando cosi' l'art. 41 e l'art. 3 Costituzione; 3.4. - gli artt. 117 e 41 della Costituzione la Ricorrente: premesso che l'art. 117, cit, comma 2, lett. e), erige a principio costituzionale la tutela della concorrenza e del libero mercato come estrinsecazioni della iniziativa economica privata gia' tutelata dall'art. 41 cit.; considerato che la «norma» con il divieto di traslazione sui prezzi al consumo dell'onere economico conseguente all'addizionale, realizza una, sia pur parziale, fissazione autoritativa del prezzo sottraendo cosi' all'imprenditore piu' efficiente la facolta' di traslare l'onere aggiuntivo pur mantenendo un prezzo concorrenziale ed avvantaggiando in tal modo le imprese meno efficienti che non sarebbero, comunque, in grado, di traslare l'onere con un aumento dei prezzi che li espellerebbe dal mercato; conclude nel senso che la «norma» attuerebbe un'alterazione della libera concorrenza con violazione dell'art. 117 cit. 4. - La Commissione concorda con le suddette considerazioni e ritiene rilevante, posto che la presenza della «norma» nell'ordinamento giuridico, osta al richiesto rimborso, e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della «norma» secondo i profili dedotti dalla ricorrente.
P.Q.M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17, 18, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per violazione degli artt. 3, 23, 41, 53, 77, 117, della Costituzione; Sospende il giudizio; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina alla Segreteria che la presente ordinanza sia notificata alle Parti, al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata al presidente del Senato della Repubblica ed al presidente della Camera dei deputati. Reggio Emilia, addi' 26 marzo 2011 Il presidente: Montanari