N. 216 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 aprile - 8 luglio 2011

Ordinanza dell'8  luglio  2011 emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per la Sardegna sul ricorso proposto dal Comune di  Ulassai
contro Regione Sardegna ed altri . 
 
Ambiente - Norme della Regione Sardegna - Previsione che in  base  al
  Piano paesaggistico regionale la realizzazione  di  nuovi  impianti
  eolici e' consentita nelle  aree  industriali,  retroindustriali  e
  limitrofe  con  conseguente  esclusione  delle  aree   agricole   -
  Violazione della competenza esclusiva statale in materia di  tutela
  dell'ambiente - Violazione dei vincoli  derivanti  dalla  normativa
  comunitaria  -  Lesione  dei  principi  fondamentali  posti   dalla
  normativa  statale  alla  legislazione  concorrente  regionale   in
  materia di produzione e distribuzione di energia elettrica. 
- Legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2,  art.  18,  come
  sostituito dall'art. 6 legge della Regione Sardegna 7 agosto  2009,
  n. 3. 
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s), e  terzo;  Statuto
  della Regione Sardegna, artt. 3, 4, in relazione  all'art.  12  del
  decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 
(GU n.44 del 19-10-2011 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  318  del  2010,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da: Comune di Ulassai in persona del  Sindaco  pro  tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Lai,  con  domicilio  eletto
presso Massimo Lai in Cagliari, via G. Deledda n. 74; 
    Contro Regione Sardegna in persona del  Presidente  pro  tempore,
rappresentata e difesa dagli avv. Tiziana Ledda, Giovanni Parisi, con
domicilio eletto presso Ufficio legale  Regione  Sarda  in  Cagliari,
viale Trento n. 69; Regione Sardegna  Assessorato  ambiente  servizio
sostenibilita' ambientale, Comune  di  Perdasdefogu  in  persona  del
Sindaco pro tempore, Comune di  Jerzu  in  persona  del  Sindaco  pro
tempore; 
    Nei confronti di Sardeolica S.r.l.; 
    Per  l'annullamento  della  nota  del  Direttore   del   servizio
sostenibilita' ambientale, valutazione impatti e sistemi  informativi
ambientali (SAVI) prot. 2301 del 27 gennaio 2010, con la quale,  gia'
in fase di V.I.A., e' stato respinto il progetto di  ampliamento  del
parco  eolico  operante  nel  Comune  di  Ulassai,   proposto   dalla
Sardeolica s.r.l.; 
    di  ogni  altro  atto  presupposto,  consequenziale  o  connesso,
compreso, per quanto possa occorrere lo «Studio per  l'individuazione
delle aree in cui ubicare gli impianti eolici» allegato alla DGR 3/17
del 16 gennaio 2009, la suddetta delibera e la DGR n.  28/56  del  26
luglio 2007 con il relativo allegato. 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    viste le memorie difensive; 
    visti tutti gli atti della causa; 
    visto l'atto di costituzione in giudizio della  Regione  Sardegna
in persona del Presidente pro tempore; 
    relatore nell'udienza pubblica del  giorno  12  gennaio  2011  il
dott.  Gianluca  Rovelli  e  uditi  l'avvocato  Lai  per  il   Comune
ricorrente e gli avvocati Ledda e  Parisi  per  la  Regione  autonoma
della. Sardegna. 
 
                                Fatto 
 
    Il Comune di Ulassai ha stipulato con Sardeolica una  convenzione
per l'utilizzo di un'area di proprieta' comunale in localita'  «Corte
Porcus e Fenarbu» in zona agricola  al  fine  della  realizzazione  e
gestione di un impianto di produzione di energia elettrica  da  fonte
eolica. 
    L'impianto veniva  realizzato  ed  entrava  in  regime  di  piena
produzione nel 2006. 
    Espone il Comune che nello stesso impianto sono stati occupati n.
26 tecnici scelti per la maggior  parte  tra  i  giovani  laureati  e
diplomati della zona; sono poi occupati numerosi soggetti nei servizi
accessori.  Per  effetto  degli   obblighi   assunti,   la   Societa'
corrisponde al Comune, a fronte della  concessione  di  aree  di  sua
proprieta'., un congruo  corrispettivo  (una  somma  fissa  per  ogni
aerogeneratore installato e una  percentuale  sugli  utili  derivanti
dall'energia prodotta). 
    La Sardeolica presentava, in seguito, un progetto di  ampliamento
del  Parco  eolico  in  area  contigua  a  quella  gia'  occupata   e
interessante in parte anche i territori  dei  Comuni  confinanti.  di
Jerzu e Perdasdefogu. Con l'atto indicato  in  epigrafe  il  servizio
Savi della Regione ha respinto la richiesta, di Sardeolica sostenendo
che  la   localizzazione   dell'ampliamento   in   zona   E   sarebbe
incompatibile con le previsioni della l.r. n. 2/2007 come  modificata
dalla l.r. n. 3/2009 e con quelle dello Studio  per  l'individuazione
delle aree in cui ubicare gli impianti eolici allegato alla. DGR 3/17
del 16 gennaio 2009. 
    Il Comune  di  Ulassai,  dopo  aver  richiesto  alla  Regione  di
ritirare l'atto, lo ha impugnato con il  presente  ricorso  deducendo
articolate censure di seguito sintetizzabili. 
Illegitiimita' in via diretta della nota prot. 2301  del  27  gennaio
2010; 
    1) violazione e falsa applicazione dell'art.  18  della  l.r.  n.
2/2007 e s.m.i. e dell'art. 6 della l.r. n. 3/2009, errore di fatto e
sui presupposti, erroneita' della motivazione  e  contraddittorieta',
violazione e falsa applicazione dell'art. 10-bis della legge  n.  241
del 1990; 
    2)   violazione   e   falsa   applicazione   dello   studio   per
l'individuazione delle aree in cui ubicare  gli  impianti  eolici  ex
art. 112 NTA del P.P.R.; 
Illegittimita' in via derivata della nota prot. 2301 del  27  gennaio
2010; 
    3)   illegittimita',   costituzionale,   violazione    e    falsa
applicazione dell'art. 3 e 4 dello  Statuto  sardo  e  dell'art.  117
della Costituzione, violazione e falsa applicazione  della  direttiva
2001/77/CE, violazione e falsa applicazione del  d.lgs.  n.  387  del
2003, violazione del principio di sussidiarieta', irragionevolezza; 
    3.1.1) violazione dell'art. 4 dello  Statuto  in  relazione  agli
artt..10 e 12 del d.lgs. n. 387 del 2003; 
    3.2) ulteriore violazione dell'art. 4 dello Statuto in  relazione
agli art. 10 e 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e dell'art. 117 comma  2
lettera s) Costituzione; 
    3.3) violazione dell'art. 3 dello Statuto e  117  comma  2  della
Costituzione; 
    3.4)  violazione  dell'art.  4  dello  Statuto  in  relazione  ai
principi desumibili dal d.lgs. n. 152  del  2006  e  dalla  Direttiva
85/337/CEE; 
    3.5)   irragionevolezza   e   violazione   del    principio    di
sussidiarieta'. 
    Concludeva  per  l'accoglimento  del  ricorso   con   conseguente
annullamento degli atti impugnati. 
    Si costituiva l'Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del
ricorso. 
    In data 5 maggio 2010 il Comune di  Ulassai  depositava  atto  di
motivi aggiunti per l'annullamento: 
        1) della  nota  del  Direttore  del  servizio  sostenibilita'
ambientale, valutazione  impatti  e  sistemi  informativi  ambientali
prot. 9217 del 14 aprile 2010, con la quale e'  stato  confermato  il
diniego di avvio della Valutazione d'impatto ambientale del  progetto
di ampliamento del parco  eolico  operante  nel  Comune  di  Ulassai,
proposto dalla Sardeolica s.r.l.; 
        2) della deliberazione della Giunta regionale n. 10/3 del  12
marzo 2010. 
    Avverso questi atti vengono mosse le  censure  gia'  rivolte  nei
confronti degli atti impugnati con il ricorso introduttivo. 
    Gli atti gravati con  i  motivi  aggiunti  sarebbero  illegittimi
anche per vizi propri di seguito sintetizzati: 
        1) violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della l.r. n.
2/2007 e dell'art.  6  della  l.r.  n.  3/2009,  violazione  e  falsa
applicazione dell'art. 112 delle NTA del PPR; 
        2) violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 43  della
Costituzione, violazione e falsa applicazione del d.lgs. n.  79/1999,
della legge n. 239/004 e delle direttive 1996/92/CE e 2003/54/CE. 
    In  data  10  dicembre  2010  la  difesa  del  Comune  ricorrente
depositava memoria. 
    Altra memoria depositava in data 22 dicembre 2010. 
    Alla udienza pubblica del  12  gennaio  2011  il  ricorso  veniva
trattenuto per la decisione. 
 
                               Diritto 
 
    I.  Al  fine  di  vagliare  la  rilevanza  della   questione   di
legittimita' costituzionale, e' necessaria una sintesi delle  censure
del ricorrente che di seguito si va ad esporre: 
        1) il ricorrente non  contesta  che  l'ampliamento  richiesto
possa  interessare  un'area  localizzata  in  zona  E  agricola;   la
motivazione del provvedimento di diniego consta di un  richiamo  alla
previsione  dell'art.  18  della  l.r.  n.  2/2007  come   modificato
dall'art. 6, comma 8 della l.r. n. 3/2009. A dire del  ricorrente  la
norma citata regola, limitandola, la  realizzazione  dei  soli  nuovi
impianti  eolici  e  non  puo'   essere   utilizzata   per   impedire
l'ampliamento di impianti esistenti. Un'interpretazione estensiva del
limite alla localizzazione sarebbe, poi, senz'altro incompatibile con
le finalita' e i principi posti dal d.lgs. n. 387 del 2003 dei  quali
il  primo  comma  dell'art.  6  citato  espressamente  garantisce  il
rispetto. 
    L'art. 12, comma 7 del d.lgs. n. 387 del  2003  prevede  che  gli
impianti di produzione di  energia  elettrica  da  fonte  rinnovabile
possono essere  ubicati  anche  in  zone  classificate  agricole  dai
vigenti piani urbanistici, cio' che,  a  dire  del  ricorrente,  osta
radicalmente ad una interpretazione estensiva o analogica dei  limiti
previsti per gli impianti nuovi. 
    La sottrazione degli ampliamenti ai  limiti  stringenti  previsti
per i nuovi impianti deriva anche da  una  evidente  difformita',  di
ratio tra le due ipotesi. 
    I siti nei quali puo'  essere  realizzato  un  ampliamento  sono,
infatti, proprio e solo quelli nei  quali  gia'  insistono  i  vecchi
impianti da ampliare  e  quelli  ad  essi  strettamente  coerenti  Si
tratta, quindi, di aree che hanno formato oggetto, a  suo  tempo,  di
specifica  valutazione   circa   l'ammissibilita'.   dell'intervento,
superando  tutte  le  necessarie  valutazioni,   anche   di   impatto
ambientale  e  paesaggistiche.  Va  da  ultimo   osservato   che   il
provvedimento impugnato, comunque,  non  e'  stato  preceduto  da  un
preavviso di diniego che avrebbe consentito al proponente e al comune
proprietario  delle  aree  di   insistenza   di   proporre   decisive
osservazioni, oggi affidate al rimedio giurisdizionale; 
        2) il provvedimento impugnato violerebbe anche lo Studio  per
l'individuazione delle aree cui ubicare gli impianti eolici  ex  art.
112 NTA del PPR poiche' tale studio, in conformita' delle  previsioni
della l.r. n. 2/2007 pone limiti localizzativi ai soli nuovi impianti
eolici; 
        3) se si ritiene che l'art. 18 della l.r. n. 2/2007 impedisca
di realizzare in  zona  agricola  anche  il  mero  ampliamento  degli
impianti gia' a suo tempo costruiti e attualmente  ivi  operanti,  il
ricorrente solleva  questione  legittimita'  costituzionale  sotto  i
seguenti profili: 
          a) violazione dell'art. 4 dello Statuto in  relazione  agli
artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 387 del 2003; 
          b) ulteriore violazione dell'art. 4 dello Statuto regionale
in relazione agli artt. 10  e  12  del  d.lgs.  n.  387  del  2003  e
dell'art. 117 comma lettera s) della Costituzione; 
          c) violazione dell'art. 3 dello  Statuto  e  117,  comma  2
della Costituzione; 
          d) violazione dell'art. 4 dello  Statuto  in  relazione  ai
principi desumibili  dal  d.lgs.  152  del  2006  e  dalla  direttiva
85/337/CEE; 
          e)  irragionevolezza  e   violazione   del   principio   di
sussidiarieta'. 
    II. Ai soli fini della, rilevanza della  questione,  il  Collegio
ritiene di dovere, in questa sede, preliminarmente esaminare i motivi
di  ricorso  la  cui  decisione   prescinde   dalla   questione   di.
costituzionalita'. Tale esame e', invero, piuttosto semplice. 
    L'art. 18 della l.r. n. 2/2007 come  sostituito  dall'articolo  6
della. l.r. n. 3 del 7  agosto  2009  cosi'  recita:  «In  base  alle
indicazioni del Piano paesaggistico  regionale  la  realizzazione  di
nuovi  impianti.  eolici  e'  consentita  nelle   aree   industriali,
retroindustriali e limitrofe, anche  se  ricadenti  negli  ambiti  di
paesaggio costieri oltre la fascia dei 300  metri,  o  in  aree  gia'
compromesse  dal  punto  di   vista   ambientale,   da   individuarsi
puntualmente nello studio specifico di  cui  all'articolo  112  delle
norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale». 
    La citata disposizione individua con precisione le aree  dove  e'
consentita  la  realizzazione  di  nuovi  impianti  eolici  con  cio'
precludendo in radice che in zone non previste  essi  possano  essere
assentiti. 
    A nulla rileva che il dettato normativo si  riferisca  ai  «nuovi
impianti».  La  disposizione  e'  tesa   a   regolare   il   corretto
insediamento degli impianti nel territorio e, pertanto, si riferisce,
con tutta evidenza, non solo alle ipotesi della edificazione di nuovi
parchi  eolici  ma  anche  a  quelle  di   ampliamento   dei   parchi
preesistenti. Cio' che conta e'  quindi  non  il  formale  titolo  di
«nuovo  impianto»  bensi'  la  trasformazione   del   territorio   in
precedenza  non  edificato  attraverso  la  realizzazione  di   nuovi
aerogeneratori. 
    In definitiva, l'intervento che comporti l'ampliamento del  parco
eolico gia' esistente con installazione di  nuovi  aerogeneratori  e'
tale da alterare in termini di nuova costruzione lo stato dei  luoghi
comporta l'applicabilita', delle restrizioni  previste  dall'art.  18
della l.r. Sardegna n. 2/2007 come modificata dall'art. 6 della  l.r.
n. 3 del 2009. Quanto appena affermato  dal  Collegio  si  ripercuote
sulle altre censure dedotte dal ricorrente. 
    Il diniego al richiesto ampliamento si poneva quindi  quale  atto
vincolato di guisa che la mancata,  comunicazione  del  preavviso  di
rigetto  costituisce  vizio   non   invalidante   del   provvedimento
amministrativo. 
    E' del tutto pacifico che l'art. 21-octies legge n. 241 del  1990
deve ritenersi applicabile anche  alla  violazione  dell'art.  10-bis
della stessa  legge,  dal  momento  che  la  mancata  emanazione  del
provvedimento di preavviso del rigetto non incide sulla validita' del
provvedimento  conclusivo  del   procedimento   nel   caso   in   cui
quest'ultimo abbia contenuto vincolato (Consiglio Stato, sez. II,  30
luglio 2009 , n. 4802). 
    Ed in questo caso, il diniego discende direttamente  dal  dettato
legislativo che non consente la realizzazione di impianti  eolici  in
zona agricola ma solo nelle zone precisamente indicate, tra le  quali
non rientra quella proposta da Sardeolica s.r.l. 
    In ordine alla censura contenuta nel secondo motivo di ricorso va
osservato che l'applicazione anche agli  ampliamenti  della  l.r.  n.
3/2009 rende del tutto inconferente il richiamo  all'art.  112  delle
NTA del PPR e allo studio per  l'individuazione  delle  aree  in  cui
ubicare gli  impianti  eolici  poiche'  i  limiti  localizzativi  ivi
contenuti si applicano ai nuovi impianti ma non  nel  senso  ritenuto
dal ricorrente bensi' nel significato sopra chiarito dal Collegio. 
    Ai soli fini della  rilevanza  della  questione  vanno  esaminate
anche le censure dedotte con l'atto di motivi  aggiunti  avverso  gli
atti sopravvenuti  rispetto  al  diniego  impugnato  con  il  ricorso
introduttivo. 
    Cio', in quanto, il nuovo atto di diniego (nota prot. 9217 del 14
aprile 2010) si basa, oltre che sulle gia' espresse con il precedente
diniego, sul blocco generalizzato del settore eolico disposto con  la
delibera della. Giunta regionale n. 10/3 del 12 marzo 2010. 
    Occorre svolgere alcune considerazioni. 
    La prima e' che se tale blocco fosse  considerato  legittimo,  il
ricorso  introduttivo  diverrebbe  improcedibile   per   sopravvenuta
carenza di interesse.  Il  successivo  diniego,  difatti,  renderebbe
chiara e certa l'inutilita' della sentenza sul primo. 
    La seconda  considerazione  e'  che  il  nuovo  provvedimento  di
diniego non sostituisce il primo, circostanza che renderebbe comunque
improcedibile il. ricorso introduttivo. Esso, invece, si aggiunge  al
primo diniego che resta fermo  e  su  cui  permane  l'interesse  alla
decisione del ricorso. 
    Mentre nel primo caso il diniego e' basato sul contrasto  tra  il
proposto ampliamento e le disposizioni della  l.r.  n.  18/2007  come
modificata dalla l.r. n. 3/2009, vale a dire  sul  presupposto  della
illegittima localizzazione  dell'ampliamento  del  parco  eolico,  il
secondo diniego non si pone  come  atto  meramente  confermativo  del
primo bensi' come atto di conferma autonomamente impugnabile. 
    Esso difatti, da un lato richiama le  motivazioni  contenute  nel
primo  diniego,  dall'altro,  fa  applicazione   delle   prescrizioni
contenute nella delibera della. Giunta regionale 10/3 che dispone  il
blocco generalizzato del settore eolico. 
    Ebbene, la nota prot. 9217 del 14 aprile 2010, nella parte in cui
fa  riferimento  alla  delibera  10/3  cosi'  come   il   presupposto
provvedimento deliberativo sono illegittimi per  le  motivazioni  che
questo Tribunale amministrativo regionale ha gia'  espresso  (tra  le
altre) con la sentenza n. 27 del 14 gennaio 2011. 
    In particolare il Collegio osserva che: 
        1) in virtu' del quadro normativo di riferimento,  costituito
dall'art. 41 della Costituzione, dal d.lgs. n. 79 del 16 marzo  1999,
dalla  Direttiva  27  settembre  2001,  2001/77/CE  («direttiva   del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  sulla  promozione  dell'energia
elettrica prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato
interno dell'elettricita'») e dal d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, la
produzione di energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  avviene  in
regime  di  libero  mercato  concorrenziale,  incompatibile  sia  con
riserve e monopoli pubblici, sia con privative industriali; 
        2)  l'adozione  di  misure  (nella  specie,  attraverso  Lina
delibera di giunta regionale), che comportino un  sostanziale  blocco
generalizzato delle procedure autorizzative per la  realizzazione  di
impianti eolici,  deve  ritenersi  illegittima,  sia  per  violazione
dell'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387  e,  per  tale  via,
dell'art. 117, comma 3, Costituzione, sia per violazione dei principi
sovranazionali  tesi  alla  valorizzazione  e'  incentivazione  della
produzione  di  energia  da  fonti   rinnovabili,   derivanti   dalla
disciplina comunitaria, e dagli accordi internazionali (Direttiva  27
settembre 2001, 2001/77/CE «direttiva del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta, da  fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'»  e  il
Protocollo di Kyoto); 
        3) le (pur condivisibili) esigenze di  tutela  del  paesaggio
non possono giustificare  un  blocco  generalizzato  delle  procedure
autorizzative per la  realizzazione  di  impianti  di  produzione  di
energia elettrica  da  fonti  rinnovabili,  posto  che  l'ordinamento
predispone   idonei   strumenti   volti   alla   valutazione    della
compatibilita' paesaggistica degli impianti di produzione di  energia
eolica, in ordine ai quali  non  vanno  trascurate  le  finalita'  di
interesse pubblico come  la  riduzione  delle  emissioni  di  gas  ad
effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e  maggiore
utilizzazione  di  fonti  energetiche  rinnovabili  e  di  tecnologie
avanzate e compatibili con l'ambiente,  oggetto  di  precisi  impegni
internazionali   assunti   dallo   Stato    italiano    e    recepiti
nell'ordinamento  statale  dalla  legge  1°  giugno   2002   n.   120
(concernente«Ratifica ed esecuzione  del  Protocollo  di  Kyoto  alla
convenzione quadro delle Nazioni  Unite  sui  cambiamenti  climatici,
fatto a Kyoto 1'11 dicembre 1997»). 
    III. Sulla base di tutte le considerazioni esposte,  il  Collegio
rileva che la decisione della controversia dipende dalla  risoluzione
della questione di legittimita' costituzionale che, come  si  vedra',
e' rilevante e non manifestamente infondata  per  i  profili  che  si
andranno ad esporre.. 
    La questione va affrontata seguendo il seguente ordine: 
        1) l'inquadramento normativo; 
        2) la rilevanza della questione; 
        3) la non manifesta infondatezza. 
    IV. l'inquadramento normativo. 
    Brevemente ricostruendo il corpus normativo all'interno del quale
si  inserisce  la  disposizione  oggetto  del  dubbio  di  infrazione
costituzionale, osserva il Collegio che, la  materia  della  corretta
installazione degli impianti eolici, dopo un periodo  di  adeguamento
alla disciplina comunitaria, abbia  ormai  raggiunto  una  apprezzata
stabilita'  anche,  e  soprattutto,  a   seguito   di   una   copiosa
elaborazione giurisprudenziale del Giudice delle leggi. 
    Il citato corpus normativo,  in  sintesi,  e'  cosi'  di  seguito
descrivibile. 
    IV.1. Le norme statali e comunitarie. 
    A livello statale,  il  recepimento  della  Direttiva  2001/77/CE
(sulla  promozione   dell'energia   elettrica   prodotta   da   fonti
rinnovabili) e' avvenuto con i1 d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387. 
    Per quanto qui rileva, l'art. 12 del decreto stabilisce, al terzo
comma, che la costruzione e l'esercizio degli impianti di  produzione
di energia elettrica da  fonti  rinnovabili,  la  loro  modifica,  il
potenziamento,  rifacimento  totale  o  parziale   e   riattivazione,
.nonche' le opere connesse e le  infrastrutture  indispensabili  alla
costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono  soggetti  ad
un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione (o  dalla  Provincia
delegata) nel rispetto delle normative vigenti in materia  di  tutela
dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico,  che
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. 
    A tal fine, e' convocata dalla Regione una conferenza di  servizi
entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. 
    Dal punto di vista urbanistico, viene stabilito che gli  impianti
possono  in  ogni  caso  essere  ubicati  anche  in  zona   agricola,
contemperando tuttavia la loro realizzazione  con  la  valorizzazione
delle tradizioni  agroalimentari  locali,  della  biodiversita',  del
patrimonio  culturale   e   del   paesaggio   rurale;   il   rilascio
dell'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed  esercire
l'impianto,  in  conformita'  al  progetto  approvato,   e   comporta
l'obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico  del
titolare a seguito della dismissione. 
    Infine, il decimo comma dell'art. 12 prevede  l'approvazione,  in
Conferenza unificata.  Stato-Regioni,  delle  «linee  guida»  per  lo
svolgimento  del  procedimento   autorizzatorio,   volte   anche   ad
assicurare  il  corretto  inserimento  degli  impianti   eolici   nel
paesaggio; in attuazione  di  tali  direttive,  le  Regioni  potranno
procedere  alla  indicazione  di  aree  e  siti   non   idonei   alla
installazione di  specifiche  tipologie  di  impianti,  adeguando  le
rispettive discipline entro novanta giorni dalla  entrata  in  vigore
delle linee guida. 
    Come si vede, la disciplina di riferimento di matrice comunitaria
e' costituita dalla direttiva 2001/77/CE,  relativa  alla  promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato interno dell'elettricita'. 
    Va peraltro rilevato, per completezza di esposizione,  che  il  5
giugno  2009  e'  stata  pubblicata  la  direttiva  2009/28/CE  sulla
promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili,  che   ha
abrogato (a decorrere dal 1° aprile 2010, per la maggior parte  delle
disposizioni) la direttiva 2001 /77/CE. 
    Nelle premesse della  direttiva  2001/77/CE  si  afferma  che  la
Comunita' Europea «riconosce  la  necessita'  di  promuovere  in  via
prioritaria  le  fonti  energetiche   rinnovabili,   poiche'   queste
contribuiscono  alla  protezione  dell'ambiente   e   allo   sviluppo
sostenibile» (1° considerando), che «la promozione  dell'elettricita'
prodotta da fonti energetiche rinnovabili e' un  obiettivo  altamente
prioritario a livello della Comunita'» (2° considerando)  e  che  «il
maggiore  uso  di  elettricita'   prodotta   da   fonti   energetiche
rinnovabili  e'  una  parte  importante  del  pacchetto   di   misure
necessarie per conformarsi al Protocollo di Kyoto  della  Convenzione
quadro  delle  Nazioni   Unite   sui   cambiamenti   climatici»   (3°
considerando). 
    La direttiva impone, poi, agli Stati  membri,  di  fissare  degli
obiettivi quantitativi precisi di incremento delle fonti rinnovabili,
che siano coerenti con gli impegni di riduzione dei  gas  ad  effetto
serra assunti dai singoli Stati e dalla Comunita'.  Europea  nel  suo
complesso con il Protocollo di Kyoto. 
    Ai sensi dell'art. 12 comma 10 del d.lgs.  n.  387  del  2003  in
attuazione delle linee guida  statali,  alle  Regioni  e'  consentito
individuare aree e siti non idonei alla installazione  di  specifiche
tipologie di impianti. Esse, poi, sono tenute ad adeguare le  proprie
discipline entro 90 giorni, alla data, di  entrata  in  vigore  delle
linee guida statali, pena l'applicazione diretta di esse. 
    Le  linee  guida  statali,  tuttavia,  sono  state  adottate  con
notevole  ritardo  solo  con  D.M.  10  settembre  2010.   Il   vuoto
determinato dalla mancata adozione delle linee guida, e' stato quindi
ritenuto da molte Regioni, inclusa la  Sardegna,  giusto  presupposto
per dotarsi di proprie linee guida. 
    Lo stesso art. 12,  comma  9  del  d.lgs.  n.  387  del  2003  ha
precisato che il procedimento di  autorizzazione  unica,  cosi'  come
delineato, si applica anche in assenza delle linee guida nazionali. 
    Il   legislatore,   insomma,   in   ossequio   ai   principi   di
semplificazione e di accelerazione delle procedure  autorizzative  ha
consentito la  localizzazione  di  tali  impianti  sulla  base  degli
strumenti ordinari di tutela del  paesaggio  (piani  paesaggistici  e
nulla-osta paesaggistici) sino  all'approvazione  delle  linee  guida
nazionali, senza la necessita' di uno  specifico  atto  regionale  di
indirizzo. 
    Tornando  al  livello  comunitario,   da   analogo   favore   per
l'incremento della produzione di energia,  da  fonti  rinnovabili  e'
ispirata, la recente Direttiva 2009/28/CE, sulla «promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili,  recante  modifica,  e  successiva
abrogazione delle  direttive  2001/77/CE  e  2003/30/CE»,  pubblicata
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione  europea.  del  5  giugno  2009,
destinata ad essere recepita dagli Stati membri entro il  5  dicembre
2010 (attuata dallo Stato italiano con d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28). 
    La nuova direttiva muove, tra l'altro, dai seguenti presupposti: 
        «il controllo del consumo di energia europeo  e  il  maggiore
ricorso all'energia da fonti rinnovabili, congiuntamente ai  risparmi
energetici e ad un aumento dell'efficienza energetica,  costituiscono
parti importanti del pacchetto di misure necessarie  per  ridurre  le
emissioni di gas a effetto serra e per rispettare  il  protocollo  di
Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni  Unite  sui  cambiamenti
climatici e gli ulteriori impegni assunti  a  livello  comunitario  e
internazionale per la riduzione delle  emissioni  di  gas  a  effetto
serra oltre il 2012. Tali fattori hanno un'importante funzione  anche
nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici,  nel
favorire lo sviluppo tecnologico e l'innovazione e nel  creare  posti
di lavoro e sviluppo regionale, specialmente  nelle  zone  rurali  ed
isolate» (1° considerando); 
        «sono state riconosciute le  possibilita'  di  conseguire  la
crescita  economica  grazie  all'innovazione  e   ad   una   politica
energetica sostenibile e competitiva. La  produzione  di  energia  da
fonti rinnovabili dipende spesso dalle piccole e medie imprese  (PMI)
locali o regionali. Sono rilevanti le possibilita', di crescita e  di
occupazione negli Stati membri e' nelle  loro  regioni  riconducibili
gigli investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili a
livello regionale  e  locale.  La  Commissione  e  gli  Stati  membri
dovrebbero pertanto sostenere  le  azioni  di  sviluppo  nazionali  e
regionali in tali settori, incoraggiare lo scambio di migliori prassi
tra  iniziative  di  sviluppo  locali  e'  regionali  in  materia  di
produzione di energia da fonti rinnovabili e promuovere il ricorso ai
fondi strutturali in tale settore» (3° considerando); 
        «nel favorire lo sviluppo del mercato delle fonti energetiche
rinnovabili, e' necessario tener conto  dell'impatto  positivo  sullo
sviluppo  a  livello  regionale  e  locale,  sulle   prospettive   di
esportazione, sulla coesione sociale e sulla creazione  di  posti  di
lavoro, in particolare per quanto riguarda  le  PMI  e  i  produttori
indipendenti di energia» (4° considerando); 
        «per consentire il  rapido  sviluppo  dell'energia  da  fonti
rinnovabili e alla luce della loro  grande  utilita'  complessiva  in
termini  di  sostenibilita'  e  di  ambiente,   gli   Stati   membri,
nell'applicazione delle  norme  amministrative,  delle  strutture  di
pianificazione e della legislazione previste per  la  concessione  di
licenze agli impianti nel settore della  riduzione  e  del  controllo
dell'inquinamento degli impianti industriali,  per  la  lotta  contro
l'inquinamento atmosferico e per la prevenzione  o  la  riduzione  al
minimo dello scarico di sostanze pericolose nell'ambiente, dovrebbero
tenere conto del contributo delle fonti  energetiche  rinnovabili  al
conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e di cambiamenti
climatici, in particolare  rispetto  agli  impianti  di  energia  non
rinnovabile» (42° considerando); 
        «e' opportuno assicurate la coerenza tra gli obiettivi  della
presente direttiva e la  normativa  ambientale  della  Comunita'.  In
particolare, durante le procedure di  valutazione,  pianificazione  o
concessione di licenze per gli impianti di energia  rinnovabile,  gli
Stati membri dovrebbero tener conto di tutta la normativa  ambientale
della Comunita' e del contributo delle fonti energetiche  rinnovabili
al  conseguimento  degli  obiettivi  in  materia,   di   ambiente   e
cambiamenti climatici, specialmente rispetto agli impianti di energia
non rinnovabile» (44° considerando). 
    L'art.   13   della   Direttiva   rafforza   il   principio    di
semplificazione  ed  accelerazione  delle  procedure  amministrative,
stabilendo che esse debbano essere «proporzionate e necessarie» e che
le norme in materia di autorizzazione, certificazione  e  concessione
di  licenze  siano  «oggettive,   trasparenti,   proporzionate,   non
contengano discriminazioni  tra  partecipanti  e  tengano  pienamente
conto delle specificita' di ogni singola tecnologia  per  le  energie
rinnovabili». 
    Le Linee guida statali,  adottate  con  D.M.  10  settembre  2010
prevedono in ordine alla individuazione delle aree  non  idonee  alla
localizzazione di impianti eolici, tra l'altro, quanto segue: 
        che l'individuazione delle aree e dei siti  non  idonei  mira
non gia' a rallentare la  realizzazione  degli  impianti,  bensi'  ad
offrire agli operatori un quadro certo  e  chiaro  di  riferimento  e
orientamento per la localizzazione dei progetti 1,10iyiduazione delle
aree non idonee dovra' essere effettuata  dalle  Regioni  con  propri
provvedimenti   tenendo   conto   dei   pertinenti    strumenti    di
pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica,  secondo  le
modalita' indicate al paragrafo 17 e sulla base dei seguenti principi
e criteri: 
          ai sensi dell'articolo 12, comma 7,  le  zone  classificate
agricole  dai  vigenti   piani   urbanistici   non   possono   essere
genericamente considerate aree e siti non idonei; 
          l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non  puo'
riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente
soggette a tutela  dell'ambiente,  del  paesaggio  e  del  patrimonio
storico-artistico, ne'  tradursi  nell'identificazione  di  fasce  di
rispetto di dimensioni non  giustificate  da  specifiche  e  motivate
esigenze  di  tutela.  La  tutela  di  tali  interessi   e'   infatti
salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore  ed  affidate
nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche,  alle
Regioni, agli enti  locali  ed  alle  autonomie  funzionali  all'uopo
preposte, che sono tenute a garantirla all'interno  del  procedimento
unico e della procedura di Valutazione  dell'Impatto  ambientale  nei
casi previsti. L'individuazione delle aree e dei siti non idonei  non
deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto  di
accelerazione e  semplificazione  dell'iter  di  autorizzazione  alla
costruzione  e  all'esercizio,  anche  in  termini  di   opportunita'
localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche vocazioni  del
territorio. 
    IV.2. Le norme regionali. 
    La Regione Sardegna ha seguito il percorso che si va di,  seguito
a descrivere. 
    La l.r. n. 2 del 2007 nel testo originario cosi' recitava: 
    Art. 18. Energia rinnovabile-eolica. 
    «1. In base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale la
realizzazione di nuovi  impianti  eolici  e'  consentita  nelle  aree
industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se  ricadenti  negli
ambiti di paesaggio costieri o in aree gia' compromesse dal punto  di
vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico
di cui all'articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del  Piano
paesaggistico regionale. E' altresi'  consentito  l'ampliamento,  nei
limiti  quantitativi  stabiliti  dal  Piano   energetico   ambientale
regionale e con le modalita' di cui  al  comma  2  o  comma  3  degli
impianti gia' realizzati. 
    2. Al fine di garantire  sviluppo  e  consolidamento  al  tessuto
industriale regionale  ad  elevato  consumo  energetico,  individuato
quale interesse economico e sociale fondamentale per la  Regione,  e'
costituita,  entro  i  massimali  di  potenza  da  fonti  rinnovabili
installabili  nel  territorio  regionale  stabiliti  con   il   Piano
energetico e ambientale regionale, una riserva strategica a favore di
tali azioni. A tal fine la Regione: 
        a) puo' stipulare  con  primari  operatori,  in  possesso  di
qualificata esperienza nel settore dell'energia rinnovabile eolica  e
di una significativa capacita' produttiva, un  protocollo  di  intesa
che destini alle aziende energivore quantitativi di energia elettrica
sostanzialmente equivalenti alle quantita' prodotte  dagli  operatori
attraverso impianti  eolici  in  esercizio  o  da  realizzarsi  nella
Regione Sardegna, in tal modo anche promuovendo, nel  rispetto  della
legislazione nazionale e regionale, un maggior  utilizzo  sostenibile
della energia rinnovabile-eolica, in conformita'  a  quanto  disposto
dal decreto legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387,  attuativo  della
direttiva 2001/77/CE (Attuazione della direttiva 2001/77/CE  relativa
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti  energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'); 
        b) puo' assegnare quote di energia da prodursi  con  impianti
eolici a soggetti che gestiscono servizi pubblici  caratterizzati  da
un elevato fabbisogno energetico a1 fine di favorire la riduzione dei
relativi costi. 
    A seguito delle azioni di cui al  comma  2  l'assegnazione  delle
restanti quote di energia da prodursi con impianti  eolici,  fino  ai
massimali stabiliti nel Piano  energetico  ambientale  regionale,  e'
effettuata attraverso bandi pubblici  che  consentono  di  conseguire
importanti ricadute economiche e sociali sui territori interessati. 
    Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 8 della legge
regionale  25  novembre  2004,  n.  8,  deve  considerarsi   modifica
irreversibile dei luoghi la  realizzazione  dei  seguenti  interventi
previsti, nel progetto approvato: 
        a) completa realizzazione dell'infrastrutturazione primaria; 
        b) realizzazione  di  tutti  i  basamenti  di  fondazione  ed
elevazione di almeno il 20 per cento delle torri eoliche.». 
    Con la l.r. n. 3 del 2009, il sopra  citato  articolo  18  della.
l.r. n. 2/2007 e' stato cosi' sostituito: 
    «l. In base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale la
realizzazione di nuovi  impianti  eolici  e'  consentita  nelle  aree
industriali retroindustriali e limitrofe, anche  se  ricadenti  negli
ambiti di paesaggio costieri oltre la fascia dei 300 metri, o in aree
gia' compromesse dal  punto  di  vista  ambientale,  da  individuarsi
puntualmente nello studio specifico di  cui  all'articolo  112  delle
norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale». 
    Con Deliberazione G.R. 26 luglio 2007, n.  28/56  pubblicata  nel
B.U.R.A.S. il 4 marzo 2008, n. 8. la Regione autonoma della  Sardegna
ha approvato lo Studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare
gli impianti eolici. 
    Con Deliberazione della. G.R. 16 gennaio 2009, n. 3/17 sono state
apportate modifiche allo studio per l'individuazione  delle  aree  in
cui ubicare gli impianti eolici, di cui alla delibera 28/56. 
    Nel citato studio si legge tra l'altro: 
    «3 Aree ammissibili alle installazioni di impianti eolici. 
    Al fine di  rappresentare  sul  territorio  le  aree  ammissibili
all'installazione di impianti eolici e' stata elaborata una carta, in
scala 1:200.000, ove sono riportate: 
        1. le grandi aree industriali del territorio regionale, cosi'
come individuate dal SITAI, Sistema  Informativo  Territoriale  delle
Aree Industriali per la Sardegna, con l'indicazione delle  rispettive
fasce retroindustriali; 
        2. tutte le  zone  di  valenza  ambientale,  paesaggistico  e
storico-culturale,  all'interno  delle  quali,  come   indicato   nel
capitolo 1, non sono ammesse trasformazioni capaci di pregiudicare la
struttura  o  la  funzionalita'   ecosistemica   o   la   fruibilita'
paesaggistica di tali zone. 
    Si  considerano  aree  idonee  ai  fini  della  realizzazione  di
fattorie eoliche: 
        1. le  grandi  aree  industriali  del  territorio  regionale,
rappresentate nella cartografia allegata alle presenti linee guida; 
        2. le aree relative a tutti  i  Piani  per  gli  Insediamenti
Produttivi (P.I.P.) del territorio regionale; 
        3. le aree contermini alle grandi aree industriali,  definite
retroindustriali, circoscritte da una fascia di pertinenza pari  a  4
km dal perimetro delle aree di cui al precedente punto 1. 
        4. esclusivamente per gli impianti di potenza complessiva non
superiore a 100 KW, da realizzare da parte di  Enti  Locali,  con  un
numero totale di aerogeneratori non  superiore  a  tre  unita',  sono
inoltre considerate idonee: 
          4.a) le altre aree industriali  o  artigianali  cosi'  come
individuate dagli strumenti pianificatori vigenti; 
          4.b) le aree di pertinenza di potabilizzatori,  depuratori,
impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, impianti  di
sollevamento delle acque o attivita' di servizio in genere; 
          4.c) le aree compromesse dal  punto  di  vista  ambientale,
costituite esclusivamente da perimetrazioni di discariche controllate
di rifiuti in norma con i dettami del d.lgs n. 36/03 e perimetrazioni
di aree di cava dismesse di sola proprieta' pubblica. 
    Per quanto riguarda i punti 4.b e 4.c  deve  essere  valutata  la
compatibilita' paesaggistica dei progetti. 
    Pertanto gli impianti eolici risultano  realizzabili  nelle  aree
geografiche di cui ai punti 1., 2., 3. e 4. sopraevidenziati che  non
ricadano nella fattispecie di cui agli articoli 22, 25, 33, 38, 48  e
51  delle  NTA  del  PPR,  che  costituiscono  i  vincoli  preclusivi
all'installazione degli impianti. In tali aree  nel  contempo  dovra'
essere  garantito  il  rispetto  dei  vincoli  determinati  da  norme
territoriali, urbanistiche e da condizioni morfologiche e  climatiche
riportati nel precedente capitolo 2». 
    Descritto il corpus normativo di riferimento, il Collegio ritiene
che la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  18  della
l.r. n. 2/2007, come modificato dalla l.r. n. 3/2009 sia rilevante  e
non manifestamente infondata. 
    Questi i motivi. 
    V.   Sulla   rilevanza   della,   questione    di    legittimita'
costituzionale. 
    Dalla  questione  di  legittimita'  costituzionale   dipende   la
decisione del ricorso. 
    Va anzitutto premesso che non e' ravvisabile contrasto  immediato
e diretto tra la Direttiva 2001/77/CE (sulla promozione  dell'energia
elettrica prodotta  da  fonti  rinnovabili)  e  le  richiamate  norme
regionali, tanto da procedere ad una disapplicazione di queste ultime
nel nome della primazia delle fonti comunitarie. Ne'  tale  contrasto
puo' essere desunto dalla nuova Direttiva 2009/28/CE. 
    L'impegno imposto agli Stati membri  e'  quello  di  ridurre  gli
ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento  della  produzione  di
elettricita', da fonti rinnovabili, a razionalizzare ed accelerare le
procedure amministrative, a garantire regole oggettive, trasparenti e
non discriminatorie. Ma le norme comunitarie, tuttavia, non escludono
la facolta' degli Stati membri di contemperare  la  promozione  delle
fonti rinnovabili di energia con l'esigenza di  un  ordinato  assetto
del territorio e con la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema,
i quali come e' noto costituiscono anch'essi interessi rilevanti  per
la collettivita' e come tali oggetto di disciplina di  protezione  di
rango comunitario. 
    Non sussiste pertanto, ne' la possibilita' di una disapplicazione
delle disposizioni regionali di riferimento,  ne'  la  necessita'  di
rimettere  alla  Corte  di  Giustizia  la   questione   pregiudiziale
prospettata dal ricorrente. 
    Si ritiene invece  di  rimettere  alla  Corte  costituzionale  la
decisione in ordine alla legittimita', della  disposizione  regionale
che, in sostanza, capovolge il  criterio  stabilito  dal  legislatore
statale: «indicazione aree e siti non idonei alla,  installazione  di
specifiche tipologie di impianti» con il criterio  della  indicazione
di siti idonei stabilendo una generale preclusione di intervento  per
tutti quelli non espressamente indicati. 
    Sulla rilevanza della questione il Collegio ritiene di avere gia'
ampiamente motivato. 
    In  particolare,  va  detto  che,  scontata  l'applicazione   del
disposto normativo a tutti gli impianti, sia quelli nuovi sia  quelli
oggetto di ampliamento, il diniego all'ampliamento del  Parco  Eolico
di Ulassai si fonda  esclusivamente  sul  contrasto  tra  la  domanda
proposta da Sardeolica s.r.l. e la  piu'  volte  citata  disposizione
regionale che non consente l'edificazione di parchi  eolici  in  zona
agricola (tranne le ipotesi in cui la zona agricola coincida  con  le
aree indicate dallo studio di cui alla citata delibera 3/17,  ipotesi
che non riguarda il  caso  in  esame).  Ne  segue  che  se  la  Corte
costituzionale   dovesse   ritenere   fondata   la    questione    di
illegittimita', qui sollevata il ricorso non potrebbe che concludersi
con un accoglimento e con l'annullamento dell'impugnato diniego. 
    E', difatti, evidente, che le restrizioni contenute nello  studio
per l'individuazione delle aree in cui ubicare  gli  impianti  eolici
(delibera G.R. 3/17 del 2009 e 28/56 del  2007)  trovano  il  proprio
fondamento  nella  disposizione  della  legge   regionale   che,   se
dichiarata  costituzionalmente  illegittima,  renderebbe  tali   atti
amministrativi privi di presupposto normativo  e,  pertanto,  siccome
debitamente impugnati, essi sarebbero  oggetto  di  annullamento  per
quanto di interesse dedotto dal ricorrente. 
    VI.  Sulla  non  manifesta  infondatezza  della,   questione   di
legittimita' costituzionale. 
    Come si e' visto, la Regione autonoma della Sardegna ha demandato
ad un atto legislativo la fissazione di  prescrizioni  localizzative.
Occorre dapprima ricordate  che,  in  linea  generale,  sebbene  alle
Regioni sia, consentito perseguire, indirettamente, scopi  di  tutela
ambientale, la Corte  costituzionale  ha  piu'  volte  precisato  che
l'individuazione della  disciplina  di  tutela  dell'ambiente  inteso
«come una entita' organica», compete  in  via  esclusiva  allo  Stato
(Corte Cost. 14 novembre 2007, n. 378). E  allo  Stato  compete,  tra
l'altro, la ponderazione dell'interesse alla  tutela  ambientale  con
gli altri ad essa contrapposti e costituzionalmente garantiti  (Corte
Cost. 18 giugno 2008, n 214). 
    Un punto e' chiaro. In caso di  conflitto  tra  l'interesse  alla
tutela ambientale  e  altri  interessi  potenzialmente  contrapposti,
statale e' la sede di composizione del conflitto. 
    La disciplina ambientale costituisce,  insomma,  un  limite  alla
potesta' legislativa delle Regioni, cosicche' ad esse e' precluso  il
potere di prevedere «deroghe agli istituti di  protezione  ambientale
uniformi, validi in tutto il territorio nazionale»  (Corte  cost.  27
giugno 2008, n. 232). 
    Esse, infatti, possono perseguire scopi di tutela ambientale solo
se  cio'  consegua,  indirettamente  e  marginalmente,  all'esercizio
legittime della competenza legislativa ad esse attribuita. 
    In ogni caso, la disciplina cosi' risultante non puo' contraddire
gli obiettivi di rango statale (Corte cost. 18 giugno 2008, n. 214). 
    L'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione  sottopone  alla
legislazione   esclusiva   statale   la   materia   della    «tutela»
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 
    L'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003  prevede  che  in
Conferenza  unificata,  su  proposta  del  Ministro  delle  attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali,
siano approvate le linee guida per lo svolgimento del procedimento di
rilascio  dell'autorizzazione   per   l'installazione   di   impianti
alimentati da fonti rinnovabili. 
    Tale disposizione e' da ritenersi  espressione  della  competenza
statale in  materia  di  tutela  dell'ambiente,  in  quanto,  sebbene
inserita nell'ambito della disciplina  relativa  alla  produzione  di
energia da fonti rinnovabili, ha quale precipua finalita', quella  di
proteggere il paesaggio. Le  linee  guida  sono  volte,  infatti,  ad
assicurare  un  corretto  inserimento  degli  impianti  eolici,   nel
paesaggio. 
    Ma la, prevalenza della  tutela  paesaggistica  perseguita  dalla
disposizione in esame, non esclude che essa; in quanto inserita nella
piu' ampia disciplina dello sfruttamento delle fonti  rinnovabili  di
energia,  incida  anche  su  altre  materie  (quali  la  «produzione,
trasporto e distribuzione  nazionale  di  energia»)  attribuite  alla
competenza concorrente. 
    Questo giustifica il rinvio alla  Conferenza  unificata,  ma  non
consente alle  Regioni,  proprio  in  considerazione  del  preminente
interesse di tutela ambientale perseguito  dalla  norma  statale,  di
provvedere  autonomamente  alla  individuazione  di  criteri  per  il
corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti
di energia alternativa (in  questi  termini  Corte  cost.,  sent.  29
maggio 2009, n. 166). 
    A tanto ha invece ,provveduto la Regione Sardegna, che  ha  fatto
addirittura di piu' che introdurre ampie e tassative  fattispecie  di
divieto di installazione degli impianti eolici. 
    Con la disposizione in esame la Regione Sardegna ha completamente
capovolto il principio volto a tutelare il favor per  l'installazione
di tali impianti. 
    Non gia' liberta' di installazione tranne i casi  di  divieto  in
ipotesi tassative e ben  individuate,  bensi'  divieto  generalizzato
tranne le (rare) ipotesi  in  cui  l'installazione  e'  astrattamente
consentita. 
    Appare, quindi, sospetto di incostituzionalita' l'art. 18  della.
l.r. n. 2 del 2007 come sostituito dall'art. 6 della l.r. n. n. 3 del
7 agosto 2009 in primo luogo, per contrasto con  l'art.  117  secondo
comma lett. s), della Costituzione pur tenuto conto,  come  si  dira'
nel prosieguo, della peculiare autonomia della. Regione Sardegna. 
    Sotto  diverso  profilo,  deve  giudicarsi   non   manifestamente
infondata la questione di costituzionalita' in  relazione  all'art  4
lettera e) dello Statuto della Regione Sardegna e all'art. 117, terzo
comma, della Costituzione. 
    E'  opportuno  precisare  che,   mentre   la   richiamata   norma
statutaria. individua quale  materia  di  competenza  concorrente  la
«produzione e distribuzione di energia elettrica»,  quella  contenuta
nella Costituzione individua la materia della «produzione,  trasporto
e distribuzione nazionale dell'energia». 
    Il  confine  di  operativita'  tra  le  due  norme  pare   dunque
tracciato, tra l'altro, dalla  dimensione  nazionale  (e  non)  delle
attivita' connesse alla distribuzione dell'energia. 
    Cio' che in questa sede conta e'  rilevare  che  i  parametri  di
costituzionalita' appaiono comunque violati. 
    Difatti, la disposizione  regionale  dubitata  di  illegittimita'
costituzionale incide  complessivamente  su  dette  materie,  perche'
prevede, in sostanza, un generalizzato divieto  di  installazione  di
impianti eolici. 
    La normativa statale non contempla simili  poteri  in  capo  alla
Regione. 
    Costituisce, ad avviso del Collegio, principio fondamentale della
materia ricavabile dall'art. 12 del d.lgs. n. 387  del  2003,  quello
della  «indifferenza  urbanistica»  della  costruzione  di   impianti
eolici, tenuto conto che: 
        il terzo comma dell'art.  12  stabilisce  con  chiarezza  che
l'autorizzazione unica regionale, che scaturisce dalla conferenza  di
servizi, ha effetto di variante urbanistica, ove occorra; 
        il settimo comma 12 dispone che gli impianti  eolici  possono
essere in ogni caso ubicati  nelle  zone  classificate  agricole  dai
vigenti piani urbanistici; 
        il decimo comma dell'art. 12 disciplina il  procedimento  per
l'approvazione da  parte  dello  Stato  delle  linee  guida,  per  lo
svolgimento del procedimento di cui al comma 3, linee guida volte, in
particolare, ad assicurare un corretto  inserimento  degli  impianti,
con specifico  riguardo  agli  impianti  eolici,  nel  paesaggio;  in
attuazione di tali linee guida, le  regioni  possono  procedere  alla
indicazione  di  aree  e  siti  non  idonei  alla  installazione   di
specifiche tipologie di impianti. 
    Deve  pertanto  dubitarsi  che  il  legislatore  regionale  possa
introdurre un generalizzato  divieto  (con  previsione  di  tassative
eccezioni) quale quello previsto dall'art. 18 della  l.r.  n.  2/2007
come modificato dall'art. 6 della. l.r. n. 3/2009. 
    La disposizione si pone pertanto in contrasto con l'art 117 comma
3 della Costituzione ai sensi del  quale,  come  gia'  segnalato,  la
materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale di  energia»
rientra bella potesta' legislativa concorrente  per  contrasto  della
stessa con i principi fondamentali posti  dalla  legge  dello  Stato,
sopra citati. 
    Ma occorre meglio precisare, proprio in  virtu'  della  autonomia
differenziata della Regione Sardegna. 
    Per  la  Regione  Sardegna,  la  materia   della   produzione   e
distribuzione dell'energia  elettrica  risulta  compresa  nell'ambito
della competenza legislativa concorrente ai sensi dell'art. 4 lettera
e) dello Statuto e, di conseguenza, essa e' soggetta al rispetto  dei
principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello  Stato  cosi'  come
avviene nelle Regioni a statuto ordinario. 
    In definitiva, l'art. 18 della l.r. n.  2  del  2007  cosi'  come
modificato dalla l.r. n. 3 del 2009, siccome in contrasto sia  con  i
principi desumibili dalle norme comunitarie finora citate  (direttiva
2001/77/CE e oggi direttiva 2009/28/CE), sia con l'art. 12 del d.lgs.
n. 387 del 2003 viola anche l'art. 4 dello Statuto regionale il quale
richiama il precedente articolo 3  e,  pertanto,  la  necessita'  del
rispetto degli obblighi internazionali,  degli  interessi  nazionali,
delle riforme economico-sociali  della.  Repubblica  e  dei  principi
stabiliti dalle leggi dello Stato. 
    Va ancora osservato che nella ipotesi in cui si  ritenga  che  la
disposizione dubitata  di  illegittimita'  costituzionale  sia  stata
approvata, nell'esercizio della potesta' legislativa  in  materia  di
paesaggio, essa si pone comunque in  contrasto  con  l'art.  3  dello
Statuto regionale, pur tenuto conto dei principi statuiti dal Giudice
delle leggi con sentenza n. 51/2006. 
    Va difatti rilevato, che siccome lo  Statuto  speciale  regionale
prevede la competenza legislativa primaria in materia di  edilizia  e
urbanistica (art. 3,  lettera  f),  dello  statuto  speciale  per  la
Regione Sardegna), la Regione e'  tenuta  ad  esercitare  la  propria
competenza legislativa primaria in armonia con la  Costituzione  e  i
principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e  col  rispetto
degli obblighi internazionali, nonche' delle norme fondamentali delle
riforme economico-sociali, e, nel dettare la disciplina in materia di
localizzazione degli impianti  eolici;  e'  tenuta  ad  osservare  le
disposizioni  di  principio  e  di  attuazione  di  precisi  obblighi
comunitari  (direttiva  2001/77/CE  e  oggi   direttiva   2009/28/CE)
previste nel d.lgs. n. 387 del 2003 quali quelle contenute  nell'art.
12.  Le  citate  norme  statali  di   recepimento   delle   direttive
comunitarie,   nel   prevedere   un   sistema    chiaramente    volto
all'incentivazione delle energie  rinnovabili,  e  nel  delineare  un
nuovo e differente quadro della  politica  energetica,  costituiscono
norme fondamentali di riforma economico sociale. 
    Cio'  in  quanto,  le  fonti  di  energia  rinnovabile  esprimono
molteplici utilita': da  un  lato  quella,  economica  relativa  alla
produzione di energia dall'altro quella ambientale  posto  che  esse,
proprio  per  la  loro  natura,  sono  compatibili  con   la   tutela
dell'ambiente. 
    I principi fondamentali dettati dalla piu' volte citata normativa
statale vincolano anche la Regione Sardegna nell'esercizio della  sua
potesta'   legislativa   primaria    in    funzione    dell'effettivo
perseguimento  dell'interesse  nazionale;  il   conseguimento   degli
obiettivi della politica energetica, nazionale verrebbe  pregiudicato
dal divieto generalizzato imposto dalla legge regionale  dubitata  di
illegittimita' costituzionale. 
    La riduzione delle emissioni di gas serra attraverso  la  ricerca
promozione, sviluppo e la maggiore utilizzazione di fonti energetiche
rinnovabili, tra le quali rientrano gli impianti eolici,  costituisce
preciso  impegno  internazionale  assunto  dallo  Stato  italiano   e
recepito dal legislatore con la legge n. 120 del  2002  (ratifica  ed
esecuzione del Protocollo di Kyoto). 
    La previsione dell'art. 18 l.r. n. 2/2007 si  pone  in  contrasto
con gli impegni internazionali e, pertanto, anche per  questo,  viola
l'art. 3 dello status speciale della Regione Sardegna. 
    VII. Conclusivamente il Collegio, per le ragioni  sopra  esposte,
solleva questione di costituzionalita' dell'articolo 18  della  legge
regionale sarda n. 2 del 2007 come modificata dall'art. 6 della  l.r.
n. 3 del 2009 per violazione: 
        degli artt. 3 e 4  dello  Statuto  speciale  per  la  Regione
Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948  n.  3  in
relazione all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003; 
        dell'articolo 117, secondo comma, lett. s),  e  terzo  comma,
della Costituzione. 
    Deve essere sospesa ogni decisione sulla  presente  controversia,
dovendo  la  questione  essere  demandata  al  giudizio  della  Corte
costituzionale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1  e  23  della
legge 11 marzo 1953, n. 87, riservata ogni altra pronuncia  in  rito,
nel merito e sulle spese, ritenuta  rilevante  e  non  manifestamente
infondata la questione di costituzionalita'  dell'articolo  18  della
legge regionale della Sardegna 29 maggio 2007, n. 2  come  sostituito
dall'articolo 6 della l.r. n. 3  del  7  agosto  2009,  in  relazione
all'articolo 117, secondo  comma  lett.  s),  e  terzo  comma,  della
Costituzione, ed agli artt. 3  e  4  dello  Statuto  Regionale  della
Sardegna in relazione all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa e al  Presidente  della  Giunta  della
Regione  Sardegna  e  sia  comunicata  al  Presidente  del  Consiglio
regionale della Sardegna. 
    Dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
conseguente pronuncia, della Corte costituzionale decorre il  termine
perentorio di mesi  sei  per  la  riassunzione  in  questa  sede  del
giudizio medio tempore sospeso con la presente ordinanza. 
    Cosi' deciso in Cagliari nella camera di consiglio dei giorni  12
gennaio 2011 e 6 aprile 2011. 
 
                       Il Presidente: Ravalli 
 
 
                                                 L'estensore: Rovelli