N. 217 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 aprile 2010

Ordinanza del 26 aprile 2010 emessa dal giudice di pace  di  Vigevano
nel procedimento penale a carico di Shtjefni Valentin. 
 
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello  Stato
  - Configurazione della fattispecie come reato - Lesione dei diritti
  inviolabili dell'uomo - Violazione del principio di  ragionevolezza
  sotto  diversi  profili  -  Disparita'  di   trattamento   rispetto
  all'analoga ipotesi di reato di cui all'art. 14, comma  5-ter,  del
  d.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione del principio  di  personalita'
  della responsabilita' penale e  del  principio  di  buon  andamento
  della pubblica amministrazione. 
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art.  10-bis,  aggiunto
  dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94. 
- Costituzione, artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 97, primo comma. 
(GU n.44 del 19-10-2011 )
 
                          IL GIUDICE DI PACE 
 
    Nel procedimento penale a carico di Shtjfni Valentin  in  nato  a
Lezh (Albania) il 19 aprile 1977, domiciliato in Vigevano via  Puglia
10, elettivamente  domiciliato  in  Milano  viale  Regina  Margherita
presso lo studio dell'avv. di fiducia Francesco Mandalari del Foro di
Milano, 
    Imputato del reato  di  cui  all'art.  10-bis  d.lgs.  n.  286/98
perche' si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione  delle
disposizioni  di  legge  del  citato  decreto  legislativo   inerenti
l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato. 
    Accertato in Gambolo' il 6 febbraio 2010. 
    All'udienza  del  26  aprile  2010  ha  pronunciato  la  seguente
ordinanza 
    Premesso che: 
        in data  6  febbraio  2010  l'Ufficiale  di  P.G.  del  della
Stazione dei Carabinieri  di  Gambolo'  inviava  alla  Procura  della
Repubblica  presso   il   Tribunale   di   Vigevano,   richiesta   di
autorizzazione (n. 29/4-2 di Prot.) alla presentazione immediata - ai
sensi dell'art. 20-ter del d.lgs. n. 274/2000 e successive  modifiche
- dell'imputato Shtjfni Valentin, in relazione all'art. 10-bis  d.lgs
n. 286/98  perche'  si  tratteneva  nel  territorio  dello  Stato  in
violazione delle disposizioni inerenti  l'ingresso  ed  il  soggiorno
degli stranieri nel territorio dello stato; 
        con provvedimento del  24  febbraio  2010  la  Procura  della
Repubblica presso il Tribunale di  Vigevano  autorizzava  la  Polizia
Giudiziaria alla presentazione immediata degli imputati,  come  sopra
identificati, avanti il Giudice di pace per l'udienza  del  22  marzo
2010, udienza che veniva rinviata  per  mancanza  della  prova  della
notifica dell'autorizzazione alla presentazione immediata a giudizio; 
        all'odierna  udienza,  la  difesa  sollevava   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis  del  d.lgs.  n.  286/98
come introdotto dall'art. 1 comma 16 della legge 15.07.2009 n. 94, in
relazione agli articoli 2, 3 comma 1 e 10, 25 comma 2 e  27  comma  1
della Costituzione 
 
                               Osserva 
 
    Sulla non manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
costituzionale dell'art. 10-bis  d.lgs.  n.  286/98  come  introdotto
dall'art. 1 comma 16 della legge 15 luglio 2009 n. 94. 
    a) Violazione dell'art. 3 della Costituzione,  sotto  il  profilo
dell'irragionevolezza  della  scelta  legislativa  di  criminalizzare
l'ingresso e la permanenza dei clandestini nello Stato Italiano. 
        La irragionevolezza  della  nuova  fattispecie  criminosa  e'
evidenziata dalla  insussistenza  di  un  benche'  minimo  fondamento
giustificativo, in quanto la sua sfera  applicativa  e'  destinata  a
sovrapporsi  integralmente  a  quella  dell'espulsione  quale  misura
amministrativa. Infatti, l'obiettivo perseguito dalla nuova figura di
reato e' costituito dall'allontanamento  dello  straniero  irregolare
dal territorio dello  Stato.  E  cio'  si  desume  chiaramente  dalle
previsioni accessorie alla fattispecie,  aventi  ad  oggetto  proprio
l'espulsione dello straniero: tale misura e', infatti, prevista  come
sanzione  sostitutiva  irrogabile  dal  Giudice  di  Pace  ai   sensi
dell'art.  16  d.lgs.  n.  286/98,   appositamente   modificato   per
comprendervi, tra i presupposti, la sentenza di condanna per il reato
di cui  all'art.  10-bis.  Inoltre,  la  effettiva  espulsione  dello
straniero  in   via   amministrativa   costituisce   causa   di   non
procedibilita'  dell'azione  penale,  il  che   rende   ulteriormente
evidente quale sia l'interesse primario perseguito  dal  legislatore.
Pertanto la chiara finalita' della nuova fattispecie  incriminatrice,
strumentale  all'allontanamento  dello   straniero   irregolare   dal
territorio italiano, ne  sottolinea  l'assoluta  inutilita',  essendo
l'ambito di applicazione della nuova figura  di  reato  perfettamente
coincidente  con  quello  della  preesistente  misura  amministrativa
dell'espulsione, sia sotto il profilo di  soggetti  destinatari,  sia
sotto il profilo della ratio giustificativa. 
        la irragionevolezza della nuova figura di reato emerge  anche
sotto il profilo sanzionatorio considerato nel suo complesso, quindi,
non solo della pena dell'ammenda da Euro 5.000  ad  Euro  10.000,  ma
anche del divieto di applicazione del  beneficio  condizionale  della
sospensione condizionale della pena  e  della  facolta'  concessa  al
Giudice di sostituire la pena pecuniaria con una sanzione piu' grave,
quale quella dell'espulsione dallo stato per un periodo non inferiore
a cinque anni (unico caso di  misura  sostitutiva  piu'  grave  della
sanzione principale  sostituita).  Che  la  sanzione  sostitutiva  in
questione diventi la pena generalmente adottata dal GdP, laddove  non
ricorrano le cause ostative di cui all'art. 14 comma 1, e' del  tutto
prevedibile,  stante  l'assoluta  carenza  di  efficacia   deterrente
dell'ammenda prevista.  Non  sara'  certo  il  rischio  di  una  mera
sanzione, se pur elevata  (da  Euro  5.000  ad  Euro  10.000)  e  non
oblazionabile ex art. 162 c.p., a scoraggiare quanti sono  spinti  ad
emigrare da condizioni di vita insostenibili. Per altro, lo straniero
clandestino, prevedibilmente, non avra'  mai  in  concreto,  i  mezzi
economici per pagare la somma a cui sara' condannato dal giudice, con
evidente vanificazione di ogni tentativo di esecuzione coattiva. 
    Violazione dell'art.  3  della  Costituzione,  sotto  il  profilo
dell'irragionevole disparita' di trattamento tra la nuova fattispecie
e quella di cui all'art. 14 comma 5-ter d.lgs. n. 286/98. 
    La irrazionale ed ingiustificata disparita' di trattamento tra le
due fattispecie  criminose  -  entrambe  tese  a  colpire  la  stessa
situazione soggettiva: lo straniero ab origine o divenuto clandestino
- e' stata evidenziata in quanto l'art. 14  comma  5-ter  del  citato
decreto subordina la punibilita' della permanenza dello straniero nel
territorio dello Stato in violazione  dell'ordine  del  Questore,  al
fatto che cio' avvenga "senza giustificato motivo". 
    La nuova figura di reato, invece, non prevede alcuna  scriminante
con la conseguenza che il  contravventore  dell'art.  10-bis  risulta
posto in condizione peggiore dell'autore del delitto di cui  all'art.
14 comma 5-ter che  e'  piu'  grave  ed  assorbe  la  contravvenzione
predetta. 
    c) Violazione dell'art. 3 e 25 comma 2 della Costituzione,  sotto
il  profilo  della   configurazione   di   una   fattispecie   penale
discriminatoria, perche' fondata su particolari condizioni  personali
e sociali, anziche'  su  fatti  e  comportamenti  riconducibili  alla
volonta' del soggetto attivo. 
    In effetti, si deve ammettere che la nuova figura di  reato  solo
apparentemente  sanziona  la  condotta  (l'azione   di   ingresso   e
l'omissione del mancato allontanamento) ma in realta'  e'  diretta  a
colpire la mera condizione personale dello straniero (costituita  dal
mancato possesso  di  un  titolo  abilitativo  all'ingresso  ed  alla
successiva permanenza nel territorio dello stato) che e' altresi' una
condizione sociale, propria di una categoria di persone.  Sanzionando
penalmente in  modo  indiscriminato  gli  stranieri  che  soggiornano
illegalmente  nel  territorio  dello  stato,  la  nuova  disposizione
presuppone  arbitrariamente  riguardo  a  tutti  l'esistenza  di  una
condizione   di   pericolosita'   sociale   che,   per   giustificare
l'affermazione di una responsabilita'  penale,  deve  invece,  essere
accertata in concreto e con riferimento ai singoli soggetti. 
    Del resto la Corte costituzionale (sent. 78/2007) ha escluso  che
la condizione di mena irregolarita' dello straniero  sia  sintomatica
di   una   pericolosita'   sociale   dello   stesso:   pertanto,   la
criminalizzazione  di   tale   condizione   stabilita   dalla   nuova
disposizione,  si  rivela,  anche  sotto  questo  aspetto,  priva  di
fondamento giustificativo. 
    d) Violazione dell'art. 97 comma 1 della Costituzione. 
    Invero,  in  conseguenza  della  previsione   di   due   distinti
procedimenti (amministrativo e penale) diretti allo stesso  fine,  si
finisce per  influire  negativamente  sulla  durata  ragionevole  del
processo penale e cio' a prescindere  da  ogni  altra  considerazione
relativa ai costi ed agli ulteriori incombenti di una nuova procedura
che di fatto duplica quella gia' esistente. 
    e) Violazione dell'art., 2 della Costituzione. 
    La nuova fattispecie, infine, appare in contrasto con  l'articolo
2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo e che richiede l'adempimento  dei  doveri  di  solidarieta'
politica, economica e sociale. 
    In sintesi, per tutto quanto in precedenza esposto, la  questione
di costituzionalita' come sopra enunciata, appare  a  questo  Giudice
rilevante  e  comunque,  non  manifestamente  infondata.  Inoltre  la
rilevanza  nel   processo   in   oggetto,   deriva   dalla   semplice
considerazione che in caso di declaratoria  di  illegittimita'  della
norma denunciata, l'imputato  finirebbe  per  non  avere  conseguenza
alcuna sotto il profilo penale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 137 della Costituzione, 1 della L. costituzionale
9 febbraio 1948 n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87,  ritenuta
la rilevanza e  non  manifesta  infondatezza,  solleva  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del decreto  legislativo
25.07.1998 n.  286  introdotto  dall'art.  1  comma  16  della  legge
15.07.2009 n. 94 con riferimento agli artt. 2,  3,  25  co.  2  e  97
nonche' del principio costituzionale di  ragionevolezza  della  legge
penale. 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso. 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Vigevano, addi' 26 aprile 2010 
 
                   Il giudice di pace: Del Giudice