N. 222 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 aprile 2011
Ordinanza del 13 aprile 2011 emessa dal Tribunale di Potenza nel procedimento civile promosso da Iovine Cecilia contro Bancapulia s.p.a.. Banca e istituti di credito - Operazioni bancarie regolate in conto corrente - Diritti nascenti dall'annotazione in conto - Prescrizione - Decorrenza dal giorno dell'annotazione - Previsione autoqualificata come interpretazione autentica dell'art. 2935 del codice civile - Contestuale esclusione della restituzione di importi gia' versati alla data di entrata in vigore della legge n. 10 del 2011 - Violazione dei limiti interni all'ammissibilita' della legge interpretativa - Violazione del diritto di agire in giudizio - Irragionevolezza - Ingiustificata disparita' di trattamento tra versamenti indebiti effettuati prima e dopo l'entrata in vigore della legge n. 10 del 2011. - Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 225, art. 2, comma 61, aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.45 del 26-10-2011 )
IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva assunta il 30.3.2011, ha emesso la presente ordinanza nella causa civile di I grado iscritta al n. 3004 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2008 tra Iovine Cecilia, titolare dell'impresa individuale «Central Park di Iovine Cecilia», elettivamente domiciliata in Potenza, corso XVIII Agosto n. 8, presso lo studio dell'avv. Arturo Andriuolo che la rappresenta e difende, in virtu' di procura rilasciata in calce all'atto di citazione, attore e Bancapulia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Potenza, via Nazario Sauro n. 52, presso lo studio dell'avv. Michele Gallo, che la rappresenta e difende, in virtu' di procura a margine della memoria di costituzione, convenuto, Premesso che Con atto di citazione ritualmente notificato Iovine Cecilia, titolare dell'impresa individuale «Central Park di Iovine Cecilia», conveniva in giudizio Bancapulia spa, deducendo di avere intrattenuto quattro rapporti bancari di conto corrente con la convenuta; che, nel corso dei detti rapporti, la Banca aveva applicato interessi ultralegali non pattuiti per iscritto; aveva applicato unilateralmente la capitalizzazione trimestrale degli interessi; aveva addebitato costi, oneri e commissioni, tra cui le commissioni di massimo scoperto, senza una effettiva causa e una specifica pattuizione scritta; aveva gravato il conto attraverso il meccanismo dei cd. giorni valuta, con gli addebiti al correntista in tempo reale o anticipato e gli accrediti in tempo posticipato; aveva gravato il conto attraverso il sistema di calcolo in linea banca anziche' in linea capitale; aveva applicato interessi usurari. Affermava di avere fatti analizzare da un consulente la situazione dei quattro conto correnti e di aver conteggiato, per ognuno di essi, un saldo attivo in suo favore. Chiedeva la condanna della convenuta al pagamento dei saldi effettivi finali dei conti correnti, ovvero alla restituzione dell'indebito pagato dalla cliente, ovvero al pagamento dell'indennizzo per arricchimento senza causa. Si costituiva in giudizio Bancapulia Spa, la quale deduceva la decadenza dell'attrice da ogni pretesa, non essendovi mai stata contestazione degli estratti conto; eccepiva la prescrizione del diritto per il periodo precedente al quinquennio o al decennio dalla data di notificazione dell'atto di citazione. Nel merito deduceva che il tasso di interesse era stato pattuito per iscritto; che la capitalizzazione applicata era legittima; che la banca non aveva mai superato i tassi soglia usurari e non aveva richiesto spese non dovute. Nel corso del giudizio, veniva effettuata un'istruttoria orale e si procedeva ad espletare una CTU di natura contabile. All'udienza del 30.3.2011 - fissata per chiarimenti alla CTU -, parte convenuta contestando le risultanze dell'elaborato peritale, richiedeva, in punto di prescrizione, l'applicazione dell'art. 2, comma 61 della legge 10/2011, nonche' della sentenza n. 24418/10 delle S.U. della Suprema Corte. Anche parte attrice formulava rilievi nei confronti dell'espletata CTU. Tutto cio' premesso, Osserva Ritiene il Giudice che sussistano, nel caso di specie, i presupposti per sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 61, legge n. 10 del 2011, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225 (cd. decreto Milleproroghe), per violazione dei limiti interni all'ammissibilita' di una legge interpretativa e per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. La norma in questione cosi' recita: «In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi gia' versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge». Quanto alla rilevanza della norma, nel caso di specie, osserva il Giudicante che, tenuto conto della eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, non puo' prescindere dall'esame della norma citata, al fine di decidere se ed in quali termini affidare al CTU l'incarico di effettuare un nuovo conteggio delle somme movimentate sul conto corrente oggetto di causa. D'altro canto, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 61 legge 10/2011 non appare manifestamente infondata, per le ragioni di seguito indicate. Ed invero, a differenza di quanto espressamente indicato dalla lettera della norma in esame, alla stessa non puo' essere attribuita natura di norma di interpretazione autentica dell'art. 2935 del codice civile, ne' alla stessa puo' essere attribuita efficacia retroattiva. Ed infatti, la Corte costituzionale ha chiarito che il Legislatore puo' adottare norme di interpretazione autentica in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali o quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con cio' vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore. Inoltre, la medesima Corte ha fissato i limiti all'efficacia retroattiva delle leggi, da individuarsi nella salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, anche di altri valori fondamentali di civilta' giuridica, tra i quali il principio di ragionevolezza, il divieto di ingiustificate disparita' di trattamento, la tutela del diritto dei cittadini di agire a difesa dei propri diritti ed interessi, il principio dell'affidamento, nonche' quello di coerenza e certezza dell'ordinamento giuridico. La norma in esame, a parere di questo Giudice, viola tutti i citati principi. Ed infatti, nell'ambito del nostro ordinamento, non sono ravvisabili incertezze circa la decorrenza della prescrizione del diritto di ripetere le somme illegittimamente trattenute dalla banca nei rapporti regolati in conto corrente. La Corte di cassazione ha piu' volte chiarito che il termine di prescrizione decennale del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla Banca a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente, decorre dalla chiusura definitiva del rapporto (ex plurimis sent. n. 2262/1984 e n. 10127/2005). Da ultimo, le Sezioni Unite della Suprema Corte - pronunciatesi per la particolare importanza delle questioni sollevate e non per difformita' di orientamenti tra diverse sezioni -, hanno precisato che «Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullita' della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione e' soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui e' stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati» (sent. n. 24418 del 2/12/2010). D'altro canto, l'art. 2935 del codice civile prevede che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere. Le gia' citate Sezioni Unite della Suprema Corte hanno precisato che, ovviamente, perche' possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile. La statuizione normativa secondo cui la prescrizione decorre dall'annotazione in conto dell'addebito degli interessi, attribuendo all'annotazione l'efficacia di un pagamento, introduce un concetto del tutto innovativo, ponendosi al di fuori delle possibili varianti interpretative delle preesistenti norme. Inoltre, ove l'applicazione della norma in esame si estendesse anche ai giudizi in corso, si violerebbe il principio del legittimo affidamento delle parti in relazione all'applicazione di un orientamento consolidato in tema di prescrizione, essendo stato operato per via legislativa un vero e proprio overruling. Infine, si osserva che la norma esaminata, rendendo impossibile la restituzione degli importi gia' versati alla data della sua entrata in vigore, oltre ad impedire ai titolari di un diritto di ottenerne la relativa realizzazione per via giudiziaria (con conseguente violazione dell'art. 24 Cost.), non appare giustificata da alcun ragionevole principio e determina una inammissibile disparita' di trattamento (con conseguente violazione dell'art. 3 Cost.) tra i debitori che abbiano versato somme prima dell'entrata in vigore della legge e i debitori che dette somme abbiano versato successivamente.
P.Q.M. Visti gli artt. 134 Cost., 1 legge 1/48 e 23 legge 87/1953; Promuove, ritenendola rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 comma 61, legge n. 10 del 2011, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, per violazione dei limiti interni all'ammissibilita' di una legge interpretativa e degli artt. 3 e 24 della Costituzione, per le ragioni indicate in motivazione; Dispone la sospensione del presente giudizio; Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' per la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato ed, infine, per la trasmissione dell'ordinanza alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle predette notificazioni e comunicazioni. Potenza, addi' 8 aprile 2011 Il giudice: D'Alessandro