N. 263 SENTENZA 5 - 12 ottobre 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Ambiente - Norme della Regione Liguria -  Aree  contigue  dei  parchi
  naturali regionali - Attribuzione alla Giunta regionale del compito
  di ridefinire entro il 31 luglio 2011 le aree contigue esistenti  -
  Mancata previsione dell'intesa tra  la  Regione  e  l'organismo  di
  gestione dell'area protetta - Violazione della potesta' legislativa
  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di  tutela  dell'ambiente   -
  Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
- Legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21, art.  1,  comma
  1. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); legge  6  dicembre
  1991, n. 394, art. 32, comma 2. 
Ambiente - Caccia - Norme della Regione Liguria - Aree  contigue  dei
  parchi naturali regionali - Esercizio venatorio consentito anche ai
  soggetti non residenti nei comuni  dell'area  naturale  protetta  e
  dell'area  contigua  -  Violazione   della   potesta'   legislativa
  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di  tutela  dell'ambiente   -
  Illegittimita' costituzionale in parte  qua  -  Assorbimento  della
  decisione sull'istanza di sospensione. 
- Legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21, art.  1,  comma
  2. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); legge  6  dicembre
  1991, n. 394, art. 32, comma 3. 
(GU n.44 del 19-10-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Alfonso QUARANTA. 
Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano
  SILVESTRI,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo
  CAROSI, Marta CARTABIA; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi  1
e 2, della legge  della  Regione  Liguria  7  dicembre  2010,  n.  21
(Provvedimenti  urgenti  in  materia  di  aree  contigue  dei  parchi
naturali  regionali),  promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con ricorso notificato il 4-9 febbraio 2011,  depositato  in
cancelleria il successivo  14  febbraio  ed  iscritto  al  n.  7  del
registro ricorsi 2011. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria; 
    Udito nell'udienza pubblica del  20  settembre  2011  il  Giudice
relatore Alfonso Quaranta; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Federico Basilica per il  Presidente
del Consiglio dei  ministri  e  l'avvocato  Orlando  Sivieri  per  la
Regione Liguria. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso consegnato per la notifica in  data  4  febbraio
2011, ricevuto dal destinatario il successivo 9 febbraio e depositato
presso la cancelleria della Corte  costituzionale  il  successivo  14
febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di
legittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge
della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21  (Provvedimenti  urgenti
in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali). 
    Detta norma prevede: 
        al comma 1: «la Giunta regionale  entro  il  31  luglio  2011
ridefinisce, previo parere della Commissione consiliare competente da
rendersi entro venti giorni, trascorsi i quali si intende favorevole,
le aree contigue esistenti  dei  parchi  naturali  regionali  di  cui
all'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991,  n.  394  (Legge  quadro
sulle aree protette) e successive modifiche e integrazioni»; 
        al comma 2: «le aree contigue come disciplinate dal  relativo
piano del  parco  o  dal  provvedimento  istitutivo  sono  soppresse,
eccetto le aree contigue speciali individuate dal piano del parco  di
Montemarcello Magra. La relativa perimetrazione mantiene  valore  per
l'applicazione, quali  norme  di  salvaguardia,  dei  vincoli,  degli
indirizzi, delle previsioni contenuti nel piano del parco, nel  piano
pluriennale socio-economico e negli altri documenti di programmazione
del parco, ad eccezione dei limiti relativi  all'attivita'  venatoria
per la quale trova applicazione la legge regionale 1° luglio 1994, n.
29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per  il
prelievo venatorio) e successive modifiche e integrazioni». 
    2. - Premette il  ricorrente  che,  sebbene  le  Regioni  abbiano
potesta'  legislativa  concorrente  in   materia   di   governo   del
territorio, la  materia  delle  aree  contigue  dei  parchi  naturali
regionali, in quanto  relativa  alla  tutela  dell'ambiente,  rientra
nella potesta' legislativa esclusiva dello Stato ai  sensi  dell'art.
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. 
    3. - La difesa dello  Stato  assume,  quindi,  che  il  contenuto
precettivo del  citato  articolo  lederebbe  la  suddetta  previsione
costituzionale, in quanto sia al comma 1, che al  comma  2,  contiene
disposizioni non conformi alla legge statale  n.  394  del  1991,  la
quale individua standard minimi  ed  uniformi  di  tutela  ambientale
validi sull'intero territorio nazionale. 
    4. - In particolare, l'art. 1,  comma  1,  della  suddetta  legge
regionale, violerebbe le prescrizioni dell'art. 32,  comma  2,  della
citata legge  n.  394  del  1991,  nella  parte  in  cui  prevede  la
ridefinizione (in uno, dunque, alla soppressione, stabilita dall'art.
1, comma  2)  delle  esistenti  aree  contigue  dei  parchi  naturali
regionali, senza la preventiva intesa  con  l'organismo  di  gestione
dell'area protetta e con gli enti locali interessati. 
    5. - Il successivo comma 2 paleserebbe, a sua volta, un contrasto
con la previsione contenuta nell'art. 32, comma 3, della legge n. 394
del 1991, consentendo l'attivita' venatoria nelle aree contigue anche
ai soggetti non residenti nei comuni dell'area  naturale  protetta  e
dell'area contigua. 
    Il ricorrente richiama, a sostegno delle proprie  argomentazioni,
la sentenza di questa Corte n. 315 del 2010, con la  quale  e'  stata
dichiarata l'illegittimita' costituzionale di  analoga  disposizione,
cioe' dell'art. 25, comma 18, della legge della  Regione  Liguria  1°
luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per  la  protezione  della  fauna
omeoterma e per il prelievo  venatorio),  nella  parte  in  cui  essa
consentiva  la  caccia  anche  a  soggetti  non  residenti  nell'area
naturale protetta e nell'area contigua. 
    Espone, inoltre, alla luce della sentenza n. 272 del  2009  della
Corte costituzionale, che non  puo'  affermarsi  l'esistenza  di  una
forma ibrida di "zona contigua", con speciali previsioni urbanistiche
adottate dall'ente parco e facolta', anche per i  non  residenti,  di
esercitarvi  l'attivita'  di  caccia,   sia   pure   senza   apposita
denominazione o con un'altra formale classificazione. 
    6.  -  Infine,  il   ricorrente   ha   chiesto   la   sospensione
dell'esecuzione della legge censurata, ricorrendo, a  suo  avviso,  i
presupposti di cui all'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 
    7. - In data 14 marzo 2011 si e' costituita la  Regione  Liguria,
la quale  ha  chiesto  che  la  questione  di  costituzionalita'  sia
dichiarata inammissibile o non fondata. 
    8. - Assume la difesa regionale,  con  riguardo  all'impugnazione
del citato comma 1, che la previsione di cui all'art.  32,  comma  2,
della legge n. 394 del 1991, non rientra tra i principi  fondamentali
ai quali la disciplina delle aree protette regionali deve  adeguarsi,
come individuati dall'art. 22 della stessa legge n. 394 del 1991. 
    Lo strumento dell'intesa  tra  la  Regione  e  l'Ente  parco  e',
d'altronde, previsto all'art. 12, comma 4, della stessa legge n.  394
del 1991, contenente la procedura per l'approvazione  del  piano  dei
parchi nazionali. 
    La Regione  Liguria  ha  collocato  l'individuazione  delle  aree
contigue e la loro concreta  disciplina  all'interno  del  Piano  del
parco (sono richiamati l'art. 25 della legge n. 394 del 1991 e  l'art
18 della legge della Regione Liguria 22 febbraio  1995,  n.  12,  che
reca "Riordino delle aree protette"). Tale strumento pur  essendo  un
"patto" con  il  territorio  e  con  le  istituzioni  locali  che  lo
rappresentano,  e'  adottato  formalmente  dall'Ente  parco   ed   e'
approvato dal Consiglio regionale, senza procedimenti d'intesa. 
    9. - In riferimento all'impugnazione del  suddetto  comma  2,  la
Regione deduce che si tratta di una norma transitoria,  adottata  per
offrire risposta urgente alle  problematiche  aperte  dalla  sentenza
della Corte costituzionale n.  315  del  2010,  relative  al  mancato
prelievo  degli  ungulati  selvatici,  in  ragione   delle   seguenti
circostanze: 
        le aree contigue dei parchi liguri appartengono quasi tutte a
territori di comuni montani, scarsamente  popolati  e  con  una  eta'
media elevata della popolazione, ragione per la quale e'  impossibile
reperire un numero di cacciatori in grado di contenere  efficacemente
gli ungulati; 
        in  assenza  di  un  adeguato   prelievo,   l'entita'   delle
popolazioni di ungulati cresce  in  modo  esponenziale  e  con  essa,
l'entita' dei danni, con il conseguente esborso  di  denaro  pubblico
per  i  risarcimenti  e  1'impoverimento  dei  valori  ambientali   e
paesaggistici del territorio; 
        sotto  il  profilo  scientifico,  il  prelievo  deve   essere
compiuto in determinate epoche, quale appunto quella autunnale e  del
primo inverno, per conseguire la maggiore efficacia ed il minor danno
nei confronti delle altre specie faunistiche; 
        eventuali  azioni  di  controllo   faunistico,   attuate   in
sostituzione  del  prelievo  venatorio,  comportano  comunque   tempi
tecnici incompatibili con l'urgenza del caso. 
    In questo senso, del tutto necessaria, ed avente  un  sostanziale
valore di salvaguardia, risulta la disposizione contenuta al comma  2
dell'art. 1 della legge regionale n. 21 del 2010. 
    Nelle aree contigue soppresse e per il limitato tempo  necessario
alla  loro  ridefinizione  da  parte  della  Giunta  regionale,  tale
disposizione  fa  infatti  salvi,  al  di  fuori   della   disciplina
venatoria,  le  norme  di  tutela,  i  vincoli,  gli  indirizzi,   le
previsioni contenuti nel  piano  del  parco,  nel  piano  pluriennale
socio-economico e negli altri documenti di programmazione del parco. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  promosso
questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi  1  e
2,  della  legge  della  Regione  Liguria  7  dicembre  2010,  n.  21
(Provvedimenti  urgenti  in  materia  di  aree  contigue  dei  parchi
naturali regionali). 
    Ad avviso del ricorrente, le suddette disposizioni, in quanto non
conformi all'art. 32, commi 2 e 3, della legge 6  dicembre  1991,  n.
394 (Legge quadro sulle aree protette), che individua standard minimi
ed  uniformi  di  tutela  ambientale  validi  sull'intero  territorio
nazionale, lederebbero la potesta' esclusiva dello Stato  in  materia
di tutela ambientale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione. 
    1.1. - In particolare, l'art. 1,  comma  1,  della  citata  legge
regionale, prevede che «la Giunta regionale entro il 31  luglio  2011
ridefinisce, previo parere della Commissione consiliare competente da
rendersi entro venti giorni, trascorsi i quali si intende favorevole,
le aree contigue esistenti  dei  parchi  naturali  regionali  di  cui
all'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394». 
    Tale norma violerebbe le  prescrizioni  dell'art.  32,  comma  2,
della  citata  legge  n.  394  del  1991,  in  quanto  stabilisce  la
soppressione delle aree contigue,  senza  la  preventiva  intesa  con
l'organismo di gestione dell'area protetta  e  con  gli  enti  locali
interessati. 
    Il comma 2, del medesimo art. 1, prevede che  «le  aree  contigue
come disciplinate dal relativo piano del parco  o  dal  provvedimento
istitutivo  sono  soppresse,  eccetto  le  aree   contigue   speciali
individuate dal piano del parco di Montemarcello Magra.  La  relativa
perimetrazione mantiene valore per  l'applicazione,  quali  norme  di
salvaguardia,  dei  vincoli,  degli   indirizzi,   delle   previsioni
contenuti nel piano del parco, nel piano pluriennale  socio-economico
e negli altri documenti di programmazione del parco, ad eccezione dei
limiti  relativi  all'attivita'  venatoria   per   la   quale   trova
applicazione  la  legge  regionale  1°  luglio  1994,  n.  29  (Norme
regionali per la protezione della fauna omeoterma e per  il  prelievo
venatorio) e successive modifiche e integrazioni». 
    Le suindicate disposizioni violerebbero la  previsione  contenuta
nell'art. 32, comma 3, della  legge  n.  394  del  1991,  consentendo
l'attivita' venatoria anche ai  soggetti  non  residenti  nei  comuni
dell'area naturale protetta e dell'area contigua. 
    1.2. - Una disposizione, analoga a quella da  ultimo  richiamata,
contenuta nell'art. 25, comma 18, della legge della  Regione  Liguria
n. 29 del 1° luglio 1994 n. 29 (Norme  regionali  per  la  protezione
della  fauna  omeoterma  e  per  il  prelievo  venatorio),  e'  stata
dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza  di  questa
Corte n. 315 del 2010, nella parte in cui consentiva la caccia  nelle
aree contigue anche ai soggetti non residenti nelle aree stesse. 
    2. - La questione e' fondata. 
    2.1. - La disciplina delle aree protette, contenuta  nella  legge
n. 394 del 1991, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello
Stato in materia di  tutela  dell'ambiente  prevista  dall'art.  117,
secondo comma, lettera s), Cost. (da ultimo, ex multis,  sentenza  n.
44 del 2011). 
    In particolare, l'art. 32, comma 2, della  citata  legge  prevede
che «i confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati
dalle Regioni sul cui territorio si trova l'area  naturale  protetta,
d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta». 
    Il comma 3 del medesimo art. 32  stabilisce,  a  sua  volta,  che
«all'interno delle aree  contigue  le  Regioni  possono  disciplinare
l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'art. 15 della
legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto  nella  forma  della  caccia
controllata,  riservata  ai  soli  residenti  dei  comuni   dell'area
naturale protetta e dell'area contigua, gestita in  base  al  secondo
comma dello stesso articolo 15 della medesima legge». 
    Con il ricorso in esame il Presidente del Consiglio dei  ministri
lamenta che le  citate  norme  regionali,  violando  quanto  previsto
dall'art. 32, commi 2 e 3, della  legge  n.  394  del  1991,  abbiano
invaso ambiti di competenza legislativa esclusiva statale,  con  cio'
ledendo la richiamata disposizione costituzionale. 
    3. - Orbene, quanto al comma 1 dell'art. 1 della legge  regionale
oggetto di impugnazione, e' da osservare che  tale  disposizione  non
prevede, ai fini della ridefinizione delle aree contigue  dei  parchi
naturali regionali, la preventiva intesa  con  l'organo  di  gestione
dell'area protetta, a differenza di quanto, invece, e' stabilito  dal
citato art. 32, comma 2, della legge statale n. 394 del 1991. 
    L'art. 1, comma 2, della stessa legge  regionale,  a  sua  volta,
ammette, in modo non dissimile da quanto gia'  stabilito  dal  citato
comma 18 dell'art. 25 della precedente legge reg.  n.  29  del  1994,
oggetto   della    richiamata    declaratoria    di    illegittimita'
costituzionale sul punto, l'esercizio venatorio  anche  per  soggetti
che non siano residenti nei  comuni  dell'area  naturale  protetta  e
dell'area contigua, come stabilito  invece  tassativamente  dall'art.
32, comma 3, della legge statale. 
    4.  -  Il  rilevato  contrasto  tra  le  norme  regionali  e   la
legislazione    statale    determina,    quindi,     l'illegittimita'
costituzionale delle prime, in quanto esse,  come  si  e'  precisato,
sono lesive della  potesta'  legislativa  esclusiva  dello  Stato  in
materia di tutela dell'ambiente, alla quale deve  essere  ricondotto,
nel suo complesso, l'art. 32 della legge n. 394 del 1991. 
    Assume, al riguardo, rilievo la considerazione che la  disciplina
statale delle aree protette - che inerisce alle finalita'  essenziali
della tutela della natura, attraverso la sottoposizione  di  porzioni
di territorio  a  speciale  protezione  -  si  estrinseca  sia  nella
predisposizione  di  strumenti  programmatici  e  gestionali  per  la
valutazione di rispondenza delle attivita', svolte nei  parchi,  alle
esigenze di protezione della flora e della fauna (sentenze n. 44  del
2011 e n. 387 del 2008), tra i quali deve essere ricompresa anche  la
previsione dell'intesa in questione per la delimitazione  delle  aree
contigue  alle  aree  protette,  sia  nella  fissazione   di   limiti
all'esercizio della caccia (sentenza n. 315 del 2010), tra  i  quali,
indubbiamente, rientrano quelli relativi alle aree contigue. 
    4.1. - Con specifico riferimento  a  tale  ultimo  profilo,  puo'
ulteriormente chiarirsi, secondo  quanto  gia'  precisato  da  questa
Corte con la sentenza n. 315 del 2010, che le norme  contenute  nella
legge n. 394 del 1991, gia' nella vigenza del  testo  originario  del
Titolo V della Parte seconda della Costituzione, contenevano principi
fondamentali, ai fini  dell'esercizio  della  competenza  legislativa
concorrente delle Regioni in materia di caccia. 
    A seguito della riforma costituzionale del 2001, la attuale, piu'
ampia,  competenza  legislativa  regionale  in  materia  di   caccia,
conseguente alla trasformazione di tale competenza da concorrente  in
residuale, non ha fatto venir meno la forza vincolante delle suddette
norme statali, le quali oggi assumono la natura  di  standard  minimi
uniformi, dettati dalla  legislazione  statale  nell'esercizio  della
competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela  dell'ambiente.
Con riguardo alla questione in oggetto,  la  Regione,  pertanto,  non
puo' prevedere soglie di tutela  inferiori  a  quelle  dettate  dallo
Stato, mentre  puo',  nell'esercizio  di  una  sua  diversa  potesta'
legislativa, prevedere eventualmente livelli maggiori di tutela,  che
presuppongono logicamente il  rispetto  degli  standard  adeguati  ed
uniformi fissati nelle leggi statali  (citata  sentenza  n.  315  del
2010; v. anche sentenze n. 193 del 2010 e n. 61 del 2009). 
    A cio' va aggiunto, che  gia'  sotto  la  vigenza  dell'art.  117
Cost., nel testo anteriore alla riforma del 2001, questa  Corte,  con
riferimento alla  potesta'  legislativa  esclusiva  delle  Regioni  a
statuto speciale, aveva precisato  che  il  vincolo  derivante  dalla
normativa statale  prima  citata  «non  dipende  da  una  determinata
qualificazione della norma che ne esplicita la consistenza, ma  dalla
stessa previsione costituzionale della tutela della natura attraverso
lo strumento delle aree naturali protette» (gia' citata  sentenza  n.
315 del 2010, nonche' sentenza n. 366 del 1992). 
    Dopo  la  riforma  del  Titolo  V  della  Parte   seconda   della
Costituzione,  questa  Corte  ha  riconosciuto,  con   giurisprudenza
costante, la competenza legislativa esclusiva dello Stato in  materia
di aree naturali protette (ex plurimis, sentenza n. 272 del 2009). 
    4.2. - In ragione delle suddette  argomentazioni,  devono  essere
ritenute prive di rilievo le difese svolte dalla Regione Liguria. 
    In primo luogo, non puo'  essere  accolta  la  tesi  secondo  cui
l'art. 32 della legge n. 394 del 1991,  nel  prevedere  l'intesa  con
l'organismo di gestione dell'area protetta, non riguarderebbe le aree
contigue,  tenuto  conto  che  lo  stesso   legislatore   ligure   ha
esplicitamente riconosciuto l'applicabilita' del citato art. 32 anche
alle  aree  naturali  protette  regionali,  come  si   evince   dalla
disposizione contenuta nell'art.  17,  comma  3,  della  legge  della
Regione  Liguria  22  febbraio  1995,  n.  12  (Riordino  delle  aree
protette). 
    Ne'  assume  rilievo  l'argomentazione  della  difesa  regionale,
secondo cui le disposizioni contenute nell'art. 32 della legge n. 394
del  1991  non  potrebbero  essere  qualificate  come  espressive  di
principi  fondamentali  della  materia,  i  quali,  soli,   sarebbero
vincolanti per il legislatore regionale. Al riguardo, e'  sufficiente
osservare che la dicotomia  norme  di  principio-norme  di  dettaglio
viene in  rilievo  soltanto  nell'ambito  di  competenze  legislative
concorrenti tra Stato e Regioni, mentre nella specie si tratta di una
competenza esclusiva  dello  Stato.  Cio'  che  qui  si  verifica  e'
soltanto l'invasione di tale competenza esclusiva statale ad opera di
norme regionali; invasione che si sostanzia  nella  violazione  degli
standard uniformi di tutela fissati con la citata legge  n.  394  del
1991 ed, in particolare, con il suo art. 32. 
    In  secondo  luogo,  non  possono  essere  condivise  le   difese
regionali che giustificano la intervenuta reiterazione  dell'art.  1,
comma 2, citato, il cui contenuto precettivo gia' ha formato  oggetto
di declaratoria di illegittimita' costituzionale (citata sentenza  n.
315 del 2010), con il  suo  carattere  meramente  transitorio  e  con
considerazioni di  fatto  che  esulano  dai  criteri  regolativi  del
riparto della competenza legislativa tra Stato e Regioni. 
    5.  -  Alla  luce  delle  considerazioni  che  precedono,  devono
ritenersi costituzionalmente illegittimi l'articolo 1, comma 1, della
legge della Regione Liguria n. 21 del 2010, nella parte  in  cui  non
prevede l'intesa tra la Regione e l'organismo di  gestione  dell'area
protetta, e il comma 2, del medesimo articolo,  nella  parte  in  cui
consente la caccia nelle aree contigue anche a soggetti non residenti
nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua. 
    6. - Atteso il contenuto della presente  decisione,  non  occorre
provvedere sull'istanza di sospensione formulata dal  ricorrente  (ex
multis, sentenze n. 341, n. 254 e n. 250 del 2009). 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo  1,  comma
1,  della  legge  della  Regione  Liguria  7  dicembre  2010,  n.  21
(Provvedimenti  urgenti  in  materia  di  aree  contigue  dei  parchi
naturali regionali), nella parte in cui non prevede l'intesa  tra  la
Regione e l'organismo di gestione dell'area protetta; 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo  1,  comma
2, della medesima legge della Regione Liguria n. 21 del  2010,  nella
parte in cui consente la caccia nelle aree contigue anche a  soggetti
non residenti nei comuni  dell'area  naturale  protetta  e  dell'area
contigua. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2011. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                       Il redattore: Quaranta 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositato in cancelleria il 12 ottobre 2011 
 
               Il Direttore della Cancelleria: Melatti