N. 265 ORDINANZA 5 - 12 ottobre 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Circolazione stradale - Ritiro della patente di guida in  conseguenza
  di ipotesi di reato - Sospensione provvisoria della validita' della
  patente disposta dal prefetto - Omessa previsione della  cessazione
  dell'effetto del provvedimento con il superamento favorevole  della
  visita medica  obbligatoria  -  Possibilita'  per  il  prefetto  di
  irrogare una sanzione superiore nel suo massimo al minimo  previsto
  dagli artt. 186 e 187  cod.  strada  -  Denunciata  violazione  dei
  principi di liberta' personale e del giudice naturale precostituito
  per legge - Contestuale richiesta di un intervento  additivo  e  di
  uno ablatorio, con conseguente dubbio sul  carattere  ancipite  del
  petitum - Difetto di motivazione non meramente assertiva sulla  non
  manifesta   infondatezza   -   Manifesta   inammissibilita'   della
  questione. 
- Cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 223, comma 3. 
- Costituzione, artt. 13, 24, 25 e 27. 
(GU n.44 del 19-10-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Alfonso QUARANTA Presidente,  Alfio  FINOCCHIARO,  Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA. 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 223,  comma
3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), promosso dal Giudice di pace di  Castiglione  del  Lago  nel
procedimento vertente tra A. D. e l'U.T.G. di Perugia, con  ordinanza
del 10 febbraio 2010, iscritta al n. 349 del registro ordinanze  2010
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  46,  prima
serie speciale, dell'anno 2010. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
    Udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2011 il  Giudice
relatore Alfonso Quaranta. 
    Ritenuto che il Giudice di pace  di  Castiglione  del  Lago,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato - in riferimento  agli
articoli  13,  24,  25  e  27  della  Costituzione  -  questione   di
legittimita' costituzionale dell'articolo 223, comma 3,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),  «per
due differenti profili»; 
        che, infatti, la norma e' censurata «nella parte in  cui  non
prevede che  il  provvedimento  cautelare»  della  sospensione  della
patente  «cessi  comunque  il  proprio  effetto  con  il  superamento
favorevole della visita medica obbligatoria» (cosi'  come  stabilito,
invece, dall'art. 187, comma 6, del  codice  della  strada),  nonche'
«nella parte in cui  prevede  che  il  Prefetto  possa  irrogare  una
sanzione superiore nel suo massimo al minimo previsto dagli artt. 186
e 187» dello stesso codice; 
        che il giudice a quo premette di essere chiamato  a  decidere
del ricorso proposto da un soggetto sanzionato a norma dell'art. 186,
commi 2 e 7, del codice della strada,  per  essersi  rifiutato  -  in
occasione di un sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto  il  7
luglio  2008  -  di  sottoporsi  agli  esami   volti   ad   accertare
l'assunzione di sostanze alcoliche o psicotrope; 
        che oggetto del giudizio principale e',  in  particolare,  la
richiesta di  annullamento,  previa  sospensione,  del  provvedimento
prefettizio di sospensione della patente, adottato il 22 luglio 2008,
a norma dell'art. 223, comma 3, del codice della strada; 
        che tanto premesso in punto di fatto,  il  rimettente  -  non
senza  rammentare  che  la  sospensione  cautelare  de  qua,  secondo
l'univoca giurisprudenza, anche costituzionale (e' citata l'ordinanza
n. 344 del 2004), non risulta  cumulabile  con  quella  irrogata  dal
giudice penale, a titolo di sanzione accessoria per i  reati  di  cui
agli artt. 186 e 187 del codice della strada, sicche' «il periodo  di
sospensione della patente sara' solo quello stabilito dalla  sentenza
penale, da cui verra' detratto il periodo  di  sospensione  cautelare
gia' scontato» - lamenta, per un verso, che l'autorita'  prefettizia,
allorche' «dispone  il  provvedimento  cautelare»  ne  stabilisce  la
durata «senza prevederne la  cessazione  automatica  al  momento  del
superamento della visita» medica  che  «certifica  la  idoneita'  del
soggetto alla guida dell'autoveicolo»; 
        che l'evenienza da ultimo indicata, a dire del remittente, fa
venire meno il «presupposto della misura cautelare, cioe' le esigenze
di salvaguardia della pubblica incolumita'»; 
        che, per altro verso, il giudice a quo si duole del fatto che
il Prefetto «e' autorizzato ad irrogare un provvedimento cautelare» -
che si  porrebbe,  in  realta',  come  «un  anticipo  della  sanzione
accessoria» - in una misura «pari  o  superiore  al  massimo  che  il
giudice penale potra' comminare dopo  un  procedimento  completamente
istruito»; 
        che, pertanto, secondo il  Giudice  di  pace  rimettente,  la
norma censurata, da un lato, verrebbe a sottrarre «il trasgressore al
suo giudice naturale», privandolo «delle garanzie  costituzionali  in
ordine ad una pena accessoria che,  nella  odierna  vita  quotidiana,
raffigura un provvedimento di sostanziale limitazione della  liberta'
personale»; 
        che, dall'altro, essa porrebbe il soggetto imputato dei reati
di cui agli artt. 186 e 187  del  codice  della  strada,  «assolto  o
condannato  ad  una  sanzione  accessoria  piu'  limitata  nel  tempo
rispetto   alla   misura   cautelare   disposta   dal   Prefetto»   e
«completamente scontata al  momento  della  sentenza  penale»,  nella
necessita' di tutelare le proprie ragioni solo con «la  richiesta  di
risarcimento dei danni allo Stato»; 
        che su tali basi il giudice a quo ha  dedotto  la  violazione
degli artt. 13, 24, 25 e 27 della Costituzione; 
        che e' intervenuto in giudizio il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, il quale ha chiesto - non senza rilevare, peraltro, che l'art.
223 del codice della strada e' stato sostituito dall'art.  43,  comma
4, della legge 27 luglio 2010, n. 120  (Disposizioni  in  materia  di
sicurezza stradale), sicche', per effetto di tale modifica,  l'agente
o organo accertatore procede, per  tutte  le  ipotesi  di  reato  che
prevedono la sanzione accessoria della sospensione della  patente  (e
non piu' soltanto per quelle previste dai commi 2 e 3  dell'art.  222
del medesimo codice), al ritiro immediato  della  patente  -  che  la
questione venga dichiarata, per piu'  ragioni,  inammissibile  o,  in
subordine, non fondata. 
    Considerato che il Giudice di pace di Castiglione del  Lago,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato - in riferimento  agli
articoli  13,  24,  25  e  27  della  Costituzione  -  questione   di
legittimita' costituzionale dell'articolo 223, comma 3,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),  «per
due differenti profili», in particolare censurandolo «nella parte  in
cui non prevede che il  provvedimento  cautelare»  della  sospensione
della patente «cessi comunque il proprio effetto con  il  superamento
favorevole della visita medica obbligatoria» (cosi'  come  stabilito,
invece, dall'art. 187, comma 6, del medesimo codice), nonche'  «nella
parte in cui prevede che il  Prefetto  possa  irrogare  una  sanzione
superiore nel suo massimo al minimo previsto dagli artt. 186  e  187»
dello stesso codice; 
        che a prescindere dall'intervenuta modifica,  successivamente
all'adozione dell'ordinanza di rimessione, della norma censurata,  la
questione in esame - come  rilevato  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato - risulta sotto piu' profili manifestamente inammissibile; 
        che, peraltro, il dubbio sul carattere ancipite  del  petitum
dell'ordinanza di rimessione  -  atteso  che  il  giudice  a  quo  ha
chiesto, ad un tempo, un intervento "additivo" ed uno "ablatorio" sul
testo della norma censurata, senza che sia dato comprendere se le due
richieste siano in un  rapporto  di  alternativita'  irrisolta  o  di
subordinazione - gia' sembrerebbe comportare l'inammissibilita' della
questione sollevata (ex multis, sentenza n. 355 del  2010,  ordinanze
numeri 230 e 98 del 2009); 
        che a tale esito  conduce,  comunque,  la  constatazione  che
l'ordinanza di rimessione difetta di una  motivazione  non  meramente
assertiva in ordine alle ragioni del contrasto della norma  censurata
con gli artt. 13, 24, 25 e 27 Cost. e dunque in ordine alla  sua  non
manifesta infondatezza (da ultimo, ordinanze numeri  203  e  180  del
2011). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi  davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'articolo 223, comma 3,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),
sollevata - in riferimento agli  articoli  13,  24,  25  e  27  della
Costituzione - dal Giudice  di  pace  di  Castiglione  del  Lago  con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2011. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                       Il redattore: Quaranta 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositato in cancelleria il 12 ottobre 2011. 
 
               Il direttore della Cancelleria: Melatti