N. 268 ORDINANZA 5 - 12 ottobre 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie -  Ritiro,
  sospensione  o  revoca  della  patente  di  guida  -   Sopravvenuta
  abrogazione della disposizione censurata - Necessita' di una  nuova
  valutazione della rilevanza  e  della  non  manifesta  infondatezza
  della questione sollevata -  Restituzione  degli  atti  al  giudice
  rimettente. 
- Cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 219-bis, comma 2. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.44 del 19-10-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Alfonso QUARANTA; 
Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano
  SILVESTRI,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo
  CAROSI, Marta CARTABIA; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 219-bis,  comma
2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), introdotto dall'art. 3, comma  48,  della  legge  15  luglio
2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promosso
dal Giudice di pace di Cagliari nel procedimento vertente tra F. R. e
il Comune di Villasimius con ordinanza dell'11 marzo  2010,  iscritta
al n. 18 del registro ordinanze  2011  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 6, 1ª serie speciale, dell'anno 2011. 
    Udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2011 il  Giudice
relatore Alfio Finocchiaro. 
    Ritenuto che con ordinanza dell'11 marzo 2010 il Giudice di  pace
di Cagliari ha sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 219-bis del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285
(Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 3, comma 48,  della
legge 15 luglio 2009, n, 94 (Disposizioni  in  materia  di  sicurezza
pubblica), con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte
in cui dispone che se il conducente e' persona munita di  patente  di
guida, nell'ipotesi in cui il nuovo codice della strada stabilisca le
sanzioni amministrative accessorie del ritiro,  della  sospensione  o
della  revoca  della   patente   di   guida,   le   stesse   sanzioni
amministrative accessorie si applicano  anche  quando  le  violazioni
sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non e'  richiesta
la patente di guida; 
        che il rimettente riferisce che in tal  modo  si  verrebbe  a
determinare una disparita' di trattamento tra coloro  che  hanno  una
abilitazione alla guida  (e  come  tali  sanzionabili  anche  con  le
sanzioni accessorie) e coloro invece che ne sono  sprovvisti  (quindi
non sanzionabili con uguali sanzioni). 
    Considerato che il Giudice  di  pace  di  Cagliari  dubita  della
legittimita' costituzionale dell'art. 219-bis, comma 2,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della  strada)  -
introdotto dall'art. 3, comma 48, della legge 15 luglio 2009,  n.  94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) - nella parte in  cui
prevede «l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie  del
ritiro, sospensione o revoca della patente di guida per chi  commette
violazioni» del codice della strada «conducendo un veicolo per cui la
patente non e' richiesta»  e  nella  parte  in  cui  stabilisce  «che
trovano  altresi'  applicazione  le  disposizioni  di  cui   all'art.
126-bis, in materia di patente a punti», per violazione  dell'art.  3
della Costituzione; 
        che, successivamente all'ordinanza di  rimessione,  la  norma
censurata e' stata abrogata dall'art. 43, comma  6,  della  legge  29
luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza  stradale),
con decorrenza dal 30 luglio 2010; 
        che, a prescindere dai molteplici profili di inammissibilita'
della questione, per l'assoluta carenza di motivazione  in  punto  di
rilevanza e di non manifesta infondatezza occorre restituire gli atti
al giudice rimettente, perche'  operi  una  nuova  valutazione  della
rilevanza e della non  manifesta  infondatezza  della  questione  (ex
plurimis ordinanze n. 201 del 2011; n. 145 e n. 38 del 2010). 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Cagliari. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2011. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                      Il redattore: Finocchiaro 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 12 ottobre 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti