N. 299 SENTENZA 9 - 10 novembre 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione
  Marche - Personale con rapporto di  lavoro  a  tempo  indeterminato
  dell'Associazione Mediateca della Marche che  svolge  attivita'  di
  catalogazione,  di  editoria  e  di  "Marche  Film  Commission"   -
  Inquadramento nel ruolo regionale previo espletamento  di  concorso
  riservato nella  posizione  contrattuale  corrispondente  a  quella
  ricoperta  -  Ingiustificata  deroga  al  principio  della   natura
  comparativa  ed  aperta  del  concorso  pubblico  -  Illegittimita'
  costituzionale - Assorbimento dell'ulteriore censura. 
- Legge della Regione Marche 28 dicembre 2010, n. 20, art. 16,  comma
  2. 
- Costituzione, art. 97 (art. 3). 
(GU n.48 del 16-11-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Alfonso QUARANTA; 
Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi  MAZZELLA  ,  Gaetano
  SILVESTRI,  Sabino   CASSESE,   Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo  GROSSI,
  Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  16,  comma  2,
della legge della Regione Marche 28 dicembre  2010,  n.  20,  recante
«Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   2011   e
pluriennale  2011/2013  della  Regione  (legge  finanziaria   2011)»,
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 1°-4 marzo 2011, depositato in cancelleria il  7  marzo
2011 ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2011. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Marche; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  4  ottobre  2011  il  Giudice
relatore Giuseppe Frigo; 
    uditi l'avvocato dello Stato Barbara Tidore per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano  Grassi  per  la  Regione
Marche. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato a mezzo del servizio  postale  il  1°
marzo 2011 e depositato il successivo  7  marzo,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3  e  97
della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  in  via
principale dell'art. 16, comma 2, della legge della Regione Marche 28
dicembre 2010, n. 20, recante «Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013  della  Regione  (legge
finanziaria 2011)». 
    1.1. - Il ricorrente, in premessa, richiama  il  contenuto  della
disposizione impugnata, rilevando come  l'art.  16,  comma  2,  della
citata legge regionale abbia aggiunto all'art. 8  della  legge  della
Regione  Marche  31  marzo  2009,  n.  7  (Sostegno  del   cinema   e
dell'audiovisivo) il seguente comma: «01. Il personale  con  rapporto
di lavoro a tempo  indeterminato  dell'Associazione  Mediateca  delle
Marche che svolge attivita' di catalogazione, di editoria e di Marche
Film Commission transita alla  Regione  Marche.  L'inquadramento  nel
ruolo regionale avviene previo  espletamento  di  concorso  riservato
nella posizione contrattuale corrispondente a quella ricoperta presso
l'Associazione Mediateca delle Marche. La Giunta regionale incrementa
la propria dotazione organica e definisce i criteri  e  le  modalita'
per l'applicazione del presente comma». 
    1.2. - La difesa dello Stato osserva  che  costituisce  principio
consolidato  quello  per  cui  il  concorso  pubblico,  quale   mezzo
ordinario e generale di reclutamento  del  personale  della  pubblica
amministrazione, risponde  alla  finalita'  di  assicurare  «il  buon
andamento e l'efficacia dell'Amministrazione», valori presidiati  dal
primo e dal terzo comma dell'art. 97 Cost. (sentenze n. 190 del 2005,
n. 205 e n. 34 del 2004 e n. 1 del 1999). 
    Secondo il consolidato orientamento di questa Corte,  le  deroghe
alla regola del pubblico concorso sono sottoposte  ad  un  vaglio  di
ragionevolezza della scelta operata dal legislatore (sentenze n.  213
e n. 150 del 2010, con i precedenti ivi richiamati, nonche' n. 89 del
2003);  devono  necessariamente  essere  conformi   a   peculiari   e
straordinarie esigenze di interesse  pubblico  (sentenza  n.  81  del
2006); infine, devono essere delimitate in modo rigoroso (sentenze n.
9 del 2010, n. 363 del 2006 e n. 194 del 2002). 
    Il ricorrente rammenta poi che in  tema  di  stabilizzazione  del
personale  precario  e'  stato  ribadito  che  la  natura  aperta   e
comparativa della  procedura  e'  elemento  essenziale  del  concorso
pubblico, sicche' deve  negarsi  la  legittimita'  costituzionale  di
«procedure   selettive   riservate,   che   escludano   o    riducano
irragionevolmente la possibilita' di accesso  dall'esterno,  violando
il carattere pubblico del concorso» (e' citata la sentenza n. 225 del
2010). 
    Infine, secondo i principi di recente nuovamente affermati  dalla
sentenza n. 52 del 2011, la regola del pubblico concorso non  tollera
la riserva integrale dei posti disponibili in  favore  del  personale
interno. 
    1.3.  -  La  disposizione  impugnata,  secondo   il   ricorrente,
contrasterebbe  con  gli  enunciati  principi  giurisprudenziali,  in
quanto prevedrebbe l'assunzione riservata, sottratta all'operativita'
della regola del pubblico concorso sancita dall'art. 97 Cost.,  senza
fornire precisazioni astrattamente idonee  a  rendere  ragione  della
deroga alla luce del criterio di eccezionalita' e  specificita'  piu'
volte enunciato dalla Corte. 
    La previsione dell'accesso riservato ad una determinata categoria
di soggetti concretizzerebbe,  inoltre,  una  aperta  violazione  del
principio costituzionale della parita' di trattamento (art. 3 Cost.),
pregiudicando  il   diritto   di   chi,   pur   in   possesso   della
professionalita' richiesta per la copertura dei posti vacanti  presso
la Regione, non possa partecipare alla selezione. 
    2. - Si  e'  costituita  la  Regione  Marche,  chiedendo  che  la
questione sia dichiarata infondata. 
    2.1. - La resistente rileva preliminarmente che  l'art.  8  della
legge della Regione Marche  6  agosto  1997,  n.  51  (Norme  per  il
sostegno dell'informazione e  dell'editoria  locale)  aveva  disposto
l'adesione della Regione  all'Associazione  Mediateca  delle  Marche,
associazione di diritto privato senza fine di lucro avente  lo  scopo
di  «contribuire  allo  sviluppo  delle  attivita'   di   produzione,
raccolta,  conservazione  e  diffusione  di   materiali   audiovisivi
riguardanti la storia, la cultura e le tradizioni delle Marche». 
    Lo statuto dell'associazione all'art. 5  prevedeva  espressamente
la Regione Marche tra i soci fondatori e, con  specifico  riferimento
al  personale,  disponeva  che  l'associazione,  per  lo  svolgimento
dell'attivita' corrente e la realizzazione dei progetti, si avvalesse
«di personale messo a disposizione dagli Enti  Pubblici  territoriali
aderenti  e  di  personale  assunto»,  potendo   altresi'   avvalersi
«dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo» (art. 14). 
    In questo contesto normativo e' intervenuta la legge reg.  Marche
n. 7 del 2009, con la quale, per quanto di piu'  immediato  interesse
per il presente giudizio, e' stata istituita la  struttura  operativa
regionale  «Marche  Film  Commission»,  «finalizzata  a   creare   le
condizioni per attirare nelle Marche set di produzioni cinetelevisive
e pubblicitarie nazionali e  straniere,  nonche'  ad  indirizzare  le
produzioni  nella  ricerca  di  ambientazioni  adatte  alle  esigenze
scenografiche, con l'offerta di servizi di supporto  e  facilitazioni
logistiche e organizzative, di sostegno economico e di collaborazione
alla realizzazione, durante il processo produttivo». Successivamente,
la Regione Marche ha affidato l'incarico per la  realizzazione  delle
attivita' inerenti alla «Marche Film Commission»  -  per  il  periodo
2009-2011 - alla Sviluppo Marche S.p.A. (SVIM), societa' pubblica  di
prestazione di servizi nella forma dell'in house providing. 
    Con la legge  della  Regione  Marche  15  novembre  2010,  n.  16
(Assestamento del bilancio 2010) l'illustrato assetto ha  subito  una
radicale riforma, in ragione della necessita' di adeguare il bilancio
regionale ai tagli ed ai vincoli imposti  dalla  manovra  finanziaria
operata con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e  competitivita'  economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
    L'art. 7 della citata legge reg. n. 16 del 2010 ha provveduto, in
particolare,  ad  abrogare  espressamente  la  precedente  disciplina
legislativa concernente l'Associazione Mediateca delle Marche  (comma
4), autorizzando, al contempo, il Presidente della  Giunta  regionale
«a  effettuare  gli  adempimenti  necessari  al  recesso»  da   detta
Associazione, «ovvero ad aderire all'eventuale  scioglimento  [della]
medesima» (art. 7, comma 2). Lo stesso art. 7, al comma 1, ha inoltre
sostituito integralmente l'art. 6 della legge reg. Marche  n.  7  del
2009, attribuendo  alla  fondazione  «Marche  Cinema  Multimedia»  le
funzioni precedentemente svolte mediante la «Marche Film Commission». 
    2.2. - Cio' premesso, la Regione Marche ritiene che la  descritta
evoluzione del  quadro  normativo  consentirebbe  di  comprendere  il
significato e la ratio dell'impugnato art. 16, comma 2. 
    Dismettendo la propria partecipazione, la Regione avrebbe  creato
le premesse per lo  scioglimento  dell'Associazione  Mediateca  delle
Marche, della quale era uno dei tre soci fondatori. Avrebbe, inoltre,
assunto le funzioni pubbliche ed i servizi che prima svolgeva tramite
la suddetta associazione, con la «conseguente  necessita'  di  dotare
gli apparati amministrativi  regionali  delle  specifiche  competenze
tecniche e professionali disponibili presso la suddetta  Associazione
e maturate nell'ambito della pluriennale esperienza di quest'ultima». 
    Conseguentemente,  il  legislatore  regionale  avrebbe   previsto
l'inquadramento  nei  ruoli   della   Regione,   mediante   procedura
concorsuale riservata, di alcune unita' di personale gia'  dipendenti
dalla predetta associazione e, precisamente, del solo  personale  con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e adibito  allo  svolgimento
delle attivita' di catalogazione,  di  editoria  e  di  «Marche  Film
Commission». 
    D'altro canto, qualsiasi «automatismo» nell'inquadramento  presso
la Regione del personale in  questione  sarebbe  escluso  dall'ultimo
periodo della disposizione censurata, che stabilisce che  «la  Giunta
regionale incrementa la propria  dotazione  organica  e  definisce  i
criteri e le modalita' per l'applicazione del presente comma». 
    La  disposizione  impugnata  delimiterebbe,  quindi,  in  termini
rigorosi - in relazione  al  tipo  di  rapporto  di  lavoro  ed  alle
peculiari  esperienze  professionali  maturate  -  le  categorie   di
personale da  assumere  nei  ruoli  regionali;  farebbe  riferimento,
inoltre, a specifiche  esigenze  collegate  all'assunzione  da  parte
della  Regione  di  compiti  e  funzioni,  in  precedenza  esercitati
mediante la partecipazione all'associazione, compiti e funzioni per i
quali la Regione, non disponendo di personale dotato delle necessarie
competenze  professionali,   non   potrebbe   fare   a   meno   delle
professionalita' specifiche maturate  nell'ambito  dell'associazione;
imporrebbe, comunque, lo svolgimento di una  procedura  selettiva  di
tipo concorsuale - seppure riservata solo a coloro che abbiano svolto
determinate attivita' - idonea ad assicurare in concreto il  possesso
effettivo delle competenze tecnico-professionali in capo  a  ciascuna
unita' di personale; impedirebbe,  infine,  qualunque  «trasferimento
automatico» del personale in questione,  affidando  alla  Giunta  non
solo il compito di  adeguare  preliminarmente  la  propria  dotazione
organica, ma anche di predeterminare specifici  criteri  e  modalita'
per lo svolgimento della procedura concorsuale. 
    2.3. - La  disposizione  impugnata  sarebbe,  quindi,  pienamente
compatibile con il consolidato orientamento di questa Corte  in  tema
di deroghe al principio  costituzionale  del  pubblico  concorso,  in
forza del quale le peculiari e straordinarie  esigenze  di  interesse
pubblico che legittimano dette deroghe «devono  essere  ricollegabili
alle peculiarita' delle "funzioni" che il personale da  reclutare  e'
chiamato a svolgere [...]; devono riferirsi a  specifiche  necessita'
"funzionali" dell'amministrazione»; «devono essere  desumibili  dalle
"funzioni" svolte dal personale reclutato» (cosi', in particolare, la
sentenza n. 195 del 2010). 
    Ne', varrebbe invocare, in senso contrario, le  recenti  sentenze
n. 267 del 2010 e n. 52 del 2011, con le quali  e'  stata  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale di norme regionali  derogatorie  alla
regola del concorso pubblico per  il  personale  gia'  dipendente  da
fondazioni di diritto privato. 
    Nel giudizio definito con la sentenza n. 267 del 2010  e'  stata,
infatti, sottoposta al vaglio della Corte  una  norma  della  Regione
Calabria  la  quale  disponeva  che,  a   seguito   della   eventuale
liquidazione di una fondazione, determinate unita' potessero  entrare
a fare parte della struttura sanitaria ed operativa di una azienda di
diritto pubblico e che i rapporti di lavoro dei  dirigenti  medici  e
del personale sanitario in  atto  presso  tali  unita'  continuassero
presso l'azienda. 
    Premesso che tale disposizione produceva «l'effetto di consentire
l'accesso di personale dipendente da un soggetto privato  all'impiego
di ruolo presso pubbliche amministrazioni in modo  automatico,  senza
alcun tipo di filtro, e, soprattutto, anche in  caso  di  assenza  di
concorso pubblico», la  Corte  avrebbe  fondato  la  declaratoria  di
illegittimita' costituzionale sulla mancanza di indicazioni, da parte
della norma impugnata, circa la peculiarita'  delle  funzioni  svolte
dal    personale    o    le    specifiche    necessita'    funzionali
dell'amministrazione. Inoltre, in quel caso la disposizione non aveva
distinto tra le diverse categorie di personale (a tempo determinato o
a tempo indeterminato, dirigenziale o non dirigenziale) ne'  indicato
il modo in cui il personale della fondazione era stato reclutato e le
modalita' di  inserimento  dei  dipendenti  nell'azienda  ospedaliera
universitaria in questione. 
    Le affermazioni ora ricordate renderebbero  quindi  evidenti  non
soltanto le differenze rispetto alla disposizione oggi impugnata,  ma
anche, a contrario, la conformita' di tale disposizione ai  parametri
utilizzati dalla Corte ai  fini  della  verifica  della  legittimita'
delle deroghe al principio del pubblico concorso. 
    Nel giudizio definito con la sentenza n.  52  del  2011,  d'altra
parte, e' stata impugnata una norma regionale che prevedeva, ai  fini
dell'accertamento della idoneita' e dell'inquadramento nei ruoli  del
servizio sanitario regionale, l'espletamento di un concorso riservato
a favore del personale gia' dipendente di una fondazione  di  diritto
privato (trasformata in ente di diritto pubblico) e  non  assunto,  a
suo tempo, tramite una procedura selettiva pubblica. 
    In questo caso,  la  Corte  avrebbe  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale   della   norma   regionale   impugnata   sulla   base
dell'assorbente considerazione che le  argomentazioni  addotte  dalla
Regione apparivano orientate, piu' che a fornire una  valida  ragione
alla  deroga  al  principio  del  pubblico  concorso,  a   perseguire
l'interesse del singolo alla stabilizzazione del rapporto  nell'ente,
una volta trasformatosi in ente di diritto pubblico. 
    Diversamente, la  disciplina  regionale  censurata  nel  presente
giudizio sarebbe specificamente finalizzata a dotare la Regione delle
peculiari competenze tecnico-professionali maturate nell'ambito delle
attivita'  di  interesse  pubblico  gia'   svolte   dall'Associazione
Mediateca delle  Marche  e  oggi  assunte  quali  funzioni  pubbliche
facenti capo direttamente all'amministrazione regionale. 
    3. - Con successiva memoria, la Regione Marche ha sintetizzato le
argomentazioni  svolte  nell'atto  di  costituzione,   ribadendo   la
conformita' della disciplina in esame alla consolidata giurisprudenza
di questa Corte in ordine alle deroghe  al  principio  costituzionale
del pubblico concorso per l'accesso ai  ruoli  delle  amministrazioni
pubbliche. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  promosso
questione di legittimita' costituzionale in via principale  dell'art.
16, comma 2, della legge della Regione Marche 28  dicembre  2010,  n.
20, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011
e pluriennale 2011/2013  della  Regione  (legge  finanziaria  2011)»,
deducendo la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. 
    La norma impugnata prevede l'inquadramento  nel  ruolo  regionale
del  personale  con  rapporto  di  lavoro   a   tempo   indeterminato
dell'Associazione Mediateca delle  Marche  che  svolge  attivita'  di
catalogazione, di editoria e  di  «Marche  Film  Commission»,  previo
espletamento di una  procedura  interamente  riservata  al  personale
della suddetta associazione. 
    Secondo il ricorrente, la disposizione  impugnata  contrasterebbe
con  l'art.  97  Cost.,  in  quanto  prevederebbe   una   «assunzione
riservata», sottratta  all'operativita'  della  regola  del  pubblico
concorso, senza addurre  le  necessarie  precisazioni  riguardo  alle
ragioni giustificative  della  deroga,  alla  luce  del  criterio  di
eccezionalita' e specificita' piu' volte enunciato da questa Corte. 
    La  previsione  di  un  accesso  riservato  ad  una   determinata
categoria   di   soggetti   violerebbe,   inoltre,    il    principio
costituzionale  della  parita'  di  trattamento   (art.   3   Cost.),
pregiudicando  il   diritto   di   chi,   pur   in   possesso   della
professionalita' richiesta per la copertura dei posti vacanti  presso
la Regione, non possa partecipare alla selezione. 
    2. - La questione e' fondata. 
    2.1. - Al riguardo, giova considerare che,  in  base  all'art.  8
della legge della Regione Marche 6 agosto 1997, n. 51 (Norme  per  il
sostegno dell'informazione e dell'editoria locale), la Regione  aveva
aderito, quale socio fondatore, all'associazione di  diritto  privato
denominata Associazione Mediateca delle  Marche,  il  cui  scopo  era
quello di contribuire allo sviluppo delle  attivita'  di  produzione,
raccolta,  conservazione  e  diffusione  di   materiali   audiovisivi
riguardanti la storia, la cultura e le tradizioni delle Marche. 
    Lo statuto dell'associazione prevedeva che,  per  lo  svolgimento
della  sua  attivita',  essa  si  avvalesse  di  personale  messo   a
disposizione  dagli  enti  pubblici  territoriali   aderenti   e   di
«personale assunto», nonche' dell'opera di «collaboratori  di  lavoro
autonomo». 
    L'art. 6 della legge reg. Marche n. 7 del 2009  ha,  in  seguito,
istituito, quale struttura operativa della Regione, la  «Marche  Film
Commission», finalizzata a creare  le  condizioni  per  attrarre  nel
territorio regionale set di produzioni cinetelevisive e pubblicitarie
nazionali e straniere, nonche' ad  indirizzare  le  produzioni  nella
ricerca di ambientazioni  adatte  alle  esigenze  scenografiche,  con
l'offerta  di  servizi  di  supporto  e  facilitazioni  logistiche  e
organizzative,  di  sostegno  economico  e  di  collaborazione   alla
realizzazione,  durante  il  processo  produttivo.   Successivamente,
peraltro, l'art. 7 della legge della Regione Marche 15 novembre 2010,
n. 16 (Assestamento del bilancio 2010) ha promosso la costituzione di
una fondazione denominata «Marche Cinema Multimedia»,  deputata,  tra
l'altro, al perseguimento degli scopi della Marche Film Commission  e
di  quelli,  inerenti  i  materiali  audiovisivi,   gia'   perseguiti
dall'Associazione Mediateca delle Marche. 
    Conseguentemente, il Presidente della Giunta regionale  e'  stato
autorizzato ad effettuare gli adempimenti necessari  per  il  recesso
dalla suddetta  Associazione  ovvero  ad  aderire  al  suo  eventuale
scioglimento. 
    Successivamente, l'art. 16, comma 2, della legge reg.  Marche  n.
20 del 2010 - norma oggi impugnata - ha previsto che il personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'Associazione  Mediateca
delle Marche che svolge attivita' di catalogazione, di editoria e  di
«Marche  Film   Commission»,   «transita   alla   Regione»,   «previo
espletamento di un concorso riservato». 
    La finalita' cui assolve la citata disposizione  appare,  dunque,
quella  di  immettere  nel   ruolo   regionale   personale   deputato
all'espletamento  delle  attivita'  gia'  svolte  dalla  Associazione
Mediateca e dalla Marche Film Commission: attivita'  che  in  seguito
saranno, peraltro, svolte dalla costituenda fondazione Marche  Cinema
Multimedia. 
    2.2. -  La  menzionata  finalita'  non  e',  tuttavia,  idonea  a
giustificare la deroga alla regola  del  pubblico  concorso,  sancita
dall'art. 97 Cost. 
    La natura comparativa ed aperta della procedura,  quale  elemento
essenziale del concorso pubblico, e' stata, infatti, affermata  dalla
Corte in molteplici occasioni (tra  le  ultime,  sentenza  n.  7  del
2011). 
    Conseguentemente  la  facolta'  del  legislatore  di   introdurre
deroghe al principio del concorso pubblico  e'  stata  delimitata  in
modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo
quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di  buon  andamento
dell'amministrazione  e  ove  ricorrano  peculiari  e   straordinarie
esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle  (ex  plurimis,
sentenze n. 52 del 2011 e n. 195 del 2010). 
    In particolare, si e' piu' volte ribadito che  il  principio  del
pubblico  concorso,  pur  non  essendo  incompatibile,  nella  logica
dell'agevolazione del buon andamento della pubblica  amministrazione,
con la previsione  per  legge  di  condizioni  di  accesso  intese  a
consentire  il  consolidamento  di  pregresse  esperienze  lavorative
maturate nella stessa amministrazione, tuttavia  non  tollera,  salvo
circostanze del tutto eccezionali, la  riserva  integrale  dei  posti
disponibili in favore di personale interno. 
    Tali principi, formulati per lo piu' con riferimento a  procedure
riservate a  soggetti  gia'  appartenenti  all'amministrazione,  sono
stati ritenuti parimenti valevoli anche quando la  riserva  integrale
dei posti operi nei confronti di soggetti estranei ad essa  (sentenza
n. 100 del 2010), e, in particolare, di personale dipendente da  enti
di diritto privato (sentenze n. 72 del 2011 e n. 267 del 2010),  come
nel caso in esame. 
    Nell'ipotesi oggetto  dell'odierno  scrutinio,  la  natura  delle
esperienze pregresse maturate dal personale a cui favore e'  prevista
la riserva integrale risulta inidonea a giustificare,  in  chiave  di
buon  andamento  della  pubblica  amministrazione,   la   preclusione
dell'accesso agli altri aspiranti ai ruoli regionali,  in  deroga  al
principio della natura comparativa ed aperta del concorso pubblico. 
    Le attivita' di  elencazione  sistematica  (catalogazione)  e  di
pubblicazione e distribuzione di stampati (editoria), nonche'  quelle
di cosiddetta «Marche Film Commission» (che  attengono,  come  detto,
alla creazione  delle  condizioni  per  attrarre  set  di  produzioni
cinetelevisive e pubblicitarie nazionali e straniere, e alla  ricerca
di ambientazioni adatte alle esigenze  scenografiche)  non  appaiono,
infatti, connotate, per loro natura, da specificita' ed  originalita'
tali da escludere che esse  possano  essere  espletate  ricorrendo  a
personale  esterno  che   abbia   eventualmente   maturato   analoghe
esperienze.  Di  conseguenza,   le   esigenze   di   consolidare   le
professionalita' acquisite non possono dirsi strettamente  funzionale
a quelle di buon andamento dell'amministrazione. 
    A cio' va aggiunto che,  come  dianzi  accennato,  i  compiti  in
questione  sono  destinati  ad  essere  svolti,  nel  nuovo   assetto
organizzativo   delineato   dalla   legislazione   regionale,   dalla
costituenda fondazione Marche Cinema Multimedia, e non dalla  Regione
stessa, venendosi cosi' ad elidere lo  stesso  nesso  funzionale  tra
l'esigenza  di  dotarsi   di   specifiche   competenze   tecniche   e
l'acquisizione in capo a se'  delle  corrispondenti  funzioni,  posto
dalla Regione a fondamento della legittimita' della norma impugnata. 
    3. - L'art. 16, comma 2, della legge della Regione Marche  n.  20
del  2010  deve   essere,   dunque,   dichiarato   costituzionalmente
illegittimo. 
    L'ulteriore censura di violazione dell'art. 3 Cost.,  prospettata
dal ricorrente, resta assorbita. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16,  comma  2,
della legge della Regione Marche 28 dicembre  2010,  n.  20,  recante
«Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   2011   e
pluriennale 2011/2013 della Regione (legge finanziaria 2011)». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2011. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                         Il redattore: Frigo 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 10 novembre 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti