N. 262 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 aprile 2011
Ordinanza dell'8 aprile 2011 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia sul ricorso proposto da Cave Foglia s.r.l. contro Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Foggia. Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Indeducibilita' dal reddito assoggettato alle imposte sui redditi - Conseguente imposizione dell'IRES su reddito lordo, anziche' netto - Violazione del principio di capacita' contributiva e del principio dell'effettivita' dell'uguaglianza. - Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2. - Costituzione, artt. 3, comma secondo, e 53.(GU n.53 del 21-12-2011 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE La Cave Foglia srl avente sede in Manfredonia, rappresentata e difesa dal rag. Rinaldi Luigi, ricorre contro il rifiuto dell'Agenzia delle Entrate - ufficio di Manfredonia - di rimborso dell'IRES relativa agli anni dal 2004 al 2007 per complessive € 24.312,42. Tanto perche' nella determinazione dell'IRES dei suddetti esercizi la societa' non solo ha integralmente reso indeducibile l'IRAP imputata alla formazione dell'utile di conto economico di ognuno degli esercizi, mediante variazione in aumento di tale utile ma, ai sensi dell'art. 99 comma 1 del dpr 917/1986, non ha neppure dedotta l'IRAP versata nel corso di ogni esercizio in quanto l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 istitutivo dell'IRAP ne prevede l'indeducibilita' ai fini delle imposte sui redditi. Conclude che appare evidente che i versamenti dalla societa' effettuati sono indebiti e lesivi della sua capacita' contributiva. Infatti,sostiene la ricorrente, precludendola la norma la deducibilita' dell'IRAP dalla base imponibile dell'IRES ha provocato l'assoggettamento a tassazione di un reddito lordo non corrispondente alla sua capacita' contributiva, in aperta violazione dell'art. 53 della Costituzione. Infine sottolinea che le correzioni al decreto istitutivo dell'IRAP apportate dal legislatore con il decreto «anti crisi» (art. 6 D.L. 185/08) non fugano il dubbio di costituzionalita' poiche' il rimborso previsto non e' certo e, soprattutto, non esiste collegamento logico tra il rimborso forfettario del 10% concesso dalla norma e quello integrale che dovrebbe essere disposto nel caso in cui fosse riconosciuta l'illegittimita' costituzionale nei termini avanzati dal contribuente. Alla luce di quanto sopra, chiede il rimborso della maggiore IRES versata pari ad € 24.312,42 con maggiorazione degli interessi maturati e maturandi o, in via subordinata, il rinvio alla Corte Costituzionale perche' venga acclarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 446/97 nella parte in cui rende indeducibile dall'imponibile IRES la quota di IRAP che grava su costo del lavoro e oneri finanziari. L'Agenzia delle Entrate si e' costituita in giudizio ed ha ribadito la legittimita' del proprio diniego riservandosi di produrre ulteriore memoria difensiva peraltro, a tutt'oggi, non ancora pervenuta. La Commissione ritiene che esitano i presupposti per sollevare, con riferimento all'art. 53 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), nella parte in cui vieta la deducibilita' dell'IRAP dalle imposte sui redditi. La questione di legittimita' costituzionale e' rilevante in quanto essa condiziona direttamente ed inequivocabilmente la domanda di restituzione dell'IRES formulata dalla societa' ricorrente. Infatti l'eventuale venir meno della norma censurata determinerebbe il favorevole scrutinio della domanda di rimborso IRES. La questione appare altresi' non manifestamente infondata in quanto, con riferimento al reddito di impresa, l'esclusione della deducibilita' dell'IRAP (che per l'imprenditore rappresenta un fattore economico di spesa) dal reddito assoggettato alle imposte sui redditi determina l'imposizione non su un reddito netto, il quale e' e deve essere l'indice di capacita' contributiva che giustifica l'imposizione erariale, ma su un reddito lordo e, quindi, puo' verificarsi che imprese la cui gestione sia in perdita paghino ugualmente l'IRES come se avessero prodotto un reddito, mentre altre imprese con gestione in utile vengano assoggettate ad imposta con prelievo pari o superiore all'utile stesso, con conseguente violazione dell'art. 53 della Costituzione e (quindi violazione del criterio della capacita' contributiva. La norma contestata potrebbe anche violare, per quanto sopra espresso, il principio della effettivita' dell'uguaglianza garantito dal 2° comma dell'art. 3 della Costituzione in quanto comporta un'ingiustificata discriminazione di trattamento tra l'IRAP (indeducibile) e le altre imposte diverse dalle imposte sui redditi e da quelle per le quali e' ammessa la rivalsa che sono integralmente deducibili ai sensi dell'art. 99 del TUIR. La norma correttiva introdotta dall'art. 6 del decreto legge n. 185 del 2008 non elimina il dubbio di costituzionalita' sollevato in quanto trattasi di un rimborso minimale e incerto in quanto condizionato alla disponibilita' dei fondi sulla base dei rimborsi richiesti. La Commissione, pertanto, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la censura di costituzionalita' dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 446/97 nella parte in cui rende indeducibile l'IRAP dal reddito assoggettato alle imposte sui redditi potendosi ravvisare una violazione degli artt. 53 e 3 della Costituzione.
P. Q. M. Sospende il presente giudizio e ordina l'invio degli atti alla Corte costituzionale chiedendo un giudizio di conformita' dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 446/97 alle norme di cui all'art. 3 e all'art. 53 della Costituzione nella parte in cui rende indeducibile l'IRAP dal reddito assoggettato alle imposte sui redditi. La presente ordinanza dovra' essere notificata, a cura della segreteria, alle parti in causa e va comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. La segreteria, dopo tali adempimenti e con le prove delle avvenute comunicazioni e notificazioni, trasmettera' alla Corte la presente ordinanza unitamente al fascicolo del processo. Foggia, addi' 8 aprile 2011 Il Presidente relatore: Albano